Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 13/03/1993 |
Numero: | 59 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di [...] |
§ 98.1.26782 - Legge 13 marzo 1993, n. 59.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione.
(G.U. 13 marzo 1993, n. 60)
1. Il
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 1, al capoverso 1, dopo le parole: "per conto terzi," sono inserite le seguenti: "o comunque detiene";
al comma 1, al capoverso 3, dopo le parole: "indicate nel comma 1" sono inserite le seguenti: ", eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature,"; e le parole: "art. VIII, paragrafo 3" sono sostituite dalle seguenti: "art. VII".
All'articolo 2:
al comma 1, al capoverso 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni;";
al comma 1, al capoverso 1, lettera b), le parole: "da lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire venti milioni".
All'articolo 3:
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il comma 6 dell'art. 5 della
"6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni"".
All'articolo 4:
al comma 1, il capoverso 3 è soppresso;
al comma 1, al capoverso 4, le parole: "allegato C, parte I" sono sostituite dalle seguenti: "allegato C, parte 1";
al comma 1, al capoverso 5, le parole: "pecuniaria prevista dal comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni";
al comma 1, al capoverso 8, le parole: "da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono soppresse; e le parole: ", nonchè gli organi abilitati a rilasciare i relativi pareri" sono sostituite dalle seguenti: ". La commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, rilascia i pareri per l'iscrizione nel registro";
nell'allegato 1, di cui al comma 2, le parole: "allegato C, parte I" sono sostituite dalle seguenti: "allegato C, parte 1";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Il decreto di cui all'art. 5-bis, comma 8, della
Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. – 1. Dopo l'art. 5-bis della
"Art. 5-ter. – 1. Ai sensi delle risoluzioni 7.13 e 8.12 delle Conferenze degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutesi rispettivamente a Losanna (Svizzera) dal 9 al 20 ottobre 1989 e a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, il personale dei nuclei del Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, presente nelle dogane di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 9 luglio 1992, in collaborazione con gli uffici veterinari di confine, dovrà riportare su appositi moduli, conformi a quello di cui alla citata risoluzione 7.13 della Conferenza di Losanna, la quantità di ogni spedizione in importazione di animali vivi di specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, del
2. Il decreto di cui all'art. 5-ter, comma 1, della
All'articolo 5:
al comma 1, al capoverso 2, le parole: "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro dell'ambiente";
al comma 1, al capoverso 6, dopo le parole: "giardini zoologici," sono inserite le seguenti: "aree protette, parchi nazionali,";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Il decreto di cui all'art. 6 comma 2, della
All'articolo 6:
al comma 1, al capoverso 1, le parole: "appendici I, II e III" sono sostituite dalle seguenti: "appendici I e II";
al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
"1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni".
All'articolo 7:
al comma 1, il capoverso 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ai sensi della risoluzione 8.14 della Conferenza degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone), dal 2 al 13 marzo 1992, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, limitatamente a quelle intere, allo stato grezzo o lavorato, di specie appartenenti all'ordine Crocodylia ed incluse nell'allegato A, appendici I e II, del
al comma 1, al capoverso 2, le parole: "Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 1993";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Il decreto di cui all'art. 8-ter, comma 1, della
All'articolo 8:
al comma 1, al capoverso 1, le parole: "Il Ministero dell'ambiente provvede" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provvede"; e le parole: "lire 210 milioni annui" sono sostituite dalle seguenti: "lire 240 milioni annui".
All'articolo 9:
al comma 1, al capoverso 1, lettera b), le parole: "dall'art. 5-bis, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 5, comma 1, e 5-bis, comma 4";
al comma 1, al capoverso 1, lettera g), sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonchè il marcaggio di cui all'art. 5, comma 5";
al comma 1, al capoverso 3, le parole: "lire 210 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire 240 milioni";
al comma 1, dopo il capoverso 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Ai fini dell'attuazione dell'art. 8 e del decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede all'istituzione nonchè al funzionamento di appositi nuclei del Corpo forestale dello Stato, operanti presso i varchi doganali abilitati alle operazioni di importazione e di esportazione di esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, per gli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
3-ter. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede alla conservazione degli esemplari confiscati per violazioni delle disposizioni citate nel medesimo art. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
3-quater. Ai fini dell'attuazione dell'art. 5, comma 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede al marcaggio, conformemente a standard internazionali, degli esemplari previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
3-quinquies. Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993".
All'articolo 10:
al comma 1, al capoverso 1, lettera c), le parole: "appendici I e II" sono sostituite dalle seguenti: "appendici I, II e III".
All'articolo 12:
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento degli adempimenti prescritti dalla convenzione di Washington e di quelle connesse al funzionamento della commissione scientifica, istituita dall'art. 4, comma 2, della
1-ter. Fino all'effettiva copertura dei posti di organico previsti dal comma 1-bis attraverso le procedure concorsuali e di mobilità contemplate dalle vigenti disposizioni, e comunque fino al 31 dicembre 1993, i posti medesimi sono coperti attraverso procedure di mobilità ovvero da personale comandato da amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, con oneri comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza, nonchè da due esperti nominati dal Ministro dell'ambiente con contratto a tempo determinato. A detti esperti è corrisposto un compenso stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro".
Dopo l'articolo 12, sono inseriti i seguenti:
"Art. 12-bis. – 1. La commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, della
a) cinque zoologi specializzati rispettivamente in mammiferi, uccelli, anfibi e rettili, invertebrati e pesci, dei quali tre scelti tra esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e due scelti tra esperti designati dall'Unione zoologica italiana (UZI);
b) quattro botanici, di cui due designati dalla Società botanica italiana (SBI) e due designati dal CNR;
c) un esperto designato dall'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS);
d) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei musei scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari (ANMS);
e) un esperto designato dall'Unione italiana giardini zoologici ed acquari (UIZA);
f) due esperti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della
g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato.
2. Ai componenti della commissione di cui al comma 1 spettano un compenso ed un trattamento di missione nella misura determinata con decreto del Ministro dell'ambiente, di con certo con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono altresì determinati il compenso ed il trattamento di missione spettanti ai componenti del comitato scientifico di cui all'art. 11 della
3. Resta comunque ferma l'applicazione dell'art. 58, commi 1, 2 e 5, del
Art. 12-ter. – 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 12, comma 1-bis, valutato in lire 350 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 12, comma 1-ter, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1993, e dell'art. 12-bis, comma 2, valutato in lire 250 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1088 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1993, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. - Art. 12-quater. – 1. Al fine di garantire il funzionamento del Ministero dell'ambiente, i capitoli 1068, 1079, 1551, 1552, 1556, 2051, 2552, 2556 e 4200 dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 1993 sono rispettivamente aumentati di lire 150, 40, 200, 100, 1650, 100, 200, 300 e 610 milioni. A tale aumento si fa fronte mediante riduzione compensativa dei capitoli 1021, 1065, 1067, 1072, 1081, 1087 e 1088 rispettivamente per lire 150, 800, 150, 500, 550, 850 e 350 milioni".