Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.9 edilizia sportiva |
Data: | 08/05/2012 |
Numero: | 65 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, [...] |
Art. 2. 1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi della presente legge, all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni |
§ 38.9.15 - L. 8 maggio 2012, n. 65.
Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006».
(G.U. 28 maggio 2012, n. 123)
1. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine di cui all'articolo 3, comma 25, della
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, la Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della
3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi della presente legge, all'articolo 2 della
a) ai commi 272 e 273, le parole: «l'Associazione Ciclismo di Marca» sono sostituite dalle seguenti: «la Federazione ciclistica italiana»;
b) al comma 273, le parole: «L'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Il 95 per cento» e le parole da: «con il Ministro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
c) al comma 274, le parole: «dall'Associazione Ciclismo di Marca» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Federazione ciclistica italiana».