§ 38.9.15 - L. 8 maggio 2012, n. 65.
Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006».


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.9 edilizia sportiva
Data:08/05/2012
Numero:65


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 38.9.15 - L. 8 maggio 2012, n. 65.

Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

(G.U. 28 maggio 2012, n. 123)

 

Art. 1.

     1. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» ai sensi dell'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, sono destinate, al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti derivanti dall'attività posta in essere dalla predetta Agenzia e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria, all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della citata legge 9 ottobre 2000, n. 285, tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

     2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo, la Fondazione 20 marzo 2006 individua, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla società di committenza Regione Piemonte Spa, di cui alla legge regionale della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, o alle stazioni appaltanti dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento [1].

     3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 2.

     1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi della presente legge, all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) ai commi 272 e 273, le parole: «l'Associazione Ciclismo di Marca» sono sostituite dalle seguenti: «la Federazione ciclistica italiana»;

     b) al comma 273, le parole: «L'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Il 95 per cento» e le parole da: «con il Ministro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

     c) al comma 274, le parole: «dall'Associazione Ciclismo di Marca» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Federazione ciclistica italiana».


[1] Comma così modificato dall'art. 6 bis del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, convertito dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189.