Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.9 polizia di Stato |
Data: | 07/08/1990 |
Numero: | 232 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione di spesa. |
Art. 2. Indennità pensionabile. |
Art. 3. Inquadramento nei ruoli tecnici |
Art. 4. Selettore di centro psicotecnico. |
Art. 5. Incarichi esterni di infermiere e biologo. |
Art. 6. Qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria. |
Art. 7. Corso di aggiornamento per gli assistenti capo della Polizia di Stato e reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri. |
Art. 8. Iscrizione al Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza. |
Art. 9. Procedimenti a carico del personale di polizia. |
Art. 10. Agenti ausiliari della Polizia di Stato. |
Art. 11. Rapporti informativi. |
Art. 12. Rapporti informativi del personale di polizia in servizio presso le Sezioni di polizia giudiziaria. |
Art. 13. Tutela delle lavoratrici madri |
Art. 14. Accesso alla qualifica di commissario delle assistenti della polizia femminile. |
Art. 15. Disposizioni per il personale della polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, per i sanitari della polizia di Stato e per il personale dell'Amministrazione civile del [...] |
Art. 16. Servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre. |
Art. 17. Estensione al personale delle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato delle disposizioni previste per il personale proveniente dai ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di [...] |
Art. 18. Indennità per il personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali. |
Art. 19. Decorrenza della previsione di cui al comma 5 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472. |
Art. 20. Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472. |
Art. 21. Modifica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472. |
Art. 22. Attribuzione del IX livello retributivo. |
Art. 23. Mantenimento del trattamento economico più favorevole. |
Art. 24. Personale della Banda musicale della Polizia di Stato. |
Art. 25. Liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo |
Art. 26. Tabella di equiparazione del personale di volo della Polizia di Stato a quello delle forze armate. |
Art. 27. Copertura finanziaria. |
Art. 28. Salvaguardia degli effetti del decreto-legge 1° giugno 1990, n. 127. |
Art. 29. Entrata in vigore. |
§ 46.9.145 - Legge 7 agosto 1990, n. 232.
Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.
(G.U. 11 agosto 1990, n. 187, S.O.)
Art. 1. Autorizzazione di spesa.
1. E' autorizzata la spesa di lire 1.683 miliardi per l'anno finanziario 1990 e di lire 1.504 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 1991, relativa:
a) all'applicazione dell'accordo intervenuto in data 22 dicembre 1989 tra il Governo ed i sindacati del personale della Polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della Polizia), SAP (Sindacato autonomo della Polizia), SIAAP (Sindacato italiano agenti e assistenti di Polizia) e ANFP (Associazione nazionale funzionari di Polizia), da attuarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica, in materia di trattamento economico concernente il personale della Polizia di Stato, nonchè all'estensione, fatta salva ogni disposizione contenuta nella presente legge relativa alla sola Polizia di Stato, dei benefici economici previsti dal predetto accordo all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 della
b) all'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 2.
Art. 2. Indennità pensionabile.
1. L'indennità prevista dall'articolo 2, commi primo, terzo, quarto e quattordicesimo, della
a) del cinque per cento a decorrere dal 1° luglio 1989;
b) del nove per cento, ivi compreso il precedente incremento, a decorrere dal 1° gennaio 1990;
c) del venti per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1° maggio 1990.
2. Gli incrementi di cui al comma 1, previsti per il personale della Polizia di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al disposto dell'articolo 43 della
3. A decorrere dal 1° maggio 1990, l'autonoma maggiorazione di stipendio prevista dall'articolo 2, commi 17 e successivi, del
4. Per il personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della
5. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma primo, della
6. Gli incrementi della misura del supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto di cui all'articolo 2 della
Art. 3. Inquadramento nei ruoli tecnici [1].
Art. 4. Selettore di centro psicotecnico.
1. Tutti i posti resisi eventualmente disponibili nei ruoli dei direttori tecnici, selettori di centro psicotecnico-settore arruolamento e dei revisori infermieri biologi, dopo l'applicazione dell'articolo 3, sono riservati a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono, rispettivamente, incarichi di psicologo o perito selettore ai sensi dell'articolo 3 della
2. Il termine per la presentazione delle domande, i posti disponibili, le modalità di espletamento dei concorsi e l'oggetto delle prove pratiche saranno indicati nel bando di concorso.
3. Le modalità di svolgimento delle prove pratiche, la composizione e la nomina della commissione esaminatrice sono disciplinate dal
4. I vincitori dei concorsi sono inquadrati nella qualifica iniziale del ruolo per il quale hanno concorso dalla data del decreto di nomina.
Art. 5. Incarichi esterni di infermiere e biologo.
1. All'articolo 5, comma 8, del
Art. 6. Qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria.
1. L'articolo 42, comma secondo, del
2. Oltre quanto disposto dall'articolo 61 della
Art. 7. Corso di aggiornamento per gli assistenti capo della Polizia di Stato e reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.
1. L'articolo 13, comma 1, del
2. All'articolo 1, primo comma, della
a) al n. 1) le parole: "per sette decimi" sono sostituite dalle altre (Omissis).
b) al n. 2) le parole: "per i rimanenti tre decimi" sono sostituite dalle altre (Omissis).
c) al n. 2) le parole: "abbiano compiuto trentacinque anni di età o quindici anni di servizio da carabiniere ed" sono soppresse.
Art. 8. Iscrizione al Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza.
1. Il secondo comma dell'articolo 2 della
Art. 9. Procedimenti a carico del personale di polizia.
1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio o relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica continua ad applicarsi l'articolo 32 della
2. Al personale delle forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione dei mezzi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nell'espletamento del servizio continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 32, commi primo e secondo, della
Art. 10. Agenti ausiliari della Polizia di Stato.
1. All'articolo 6, comma 5, della
Art. 11. Rapporti informativi.
1. L'articolo 66 del
Art. 12. Rapporti informativi del personale di polizia in servizio presso le Sezioni di polizia giudiziaria.
1. All'articolo 65 del
Art. 13. Tutela delle lavoratrici madri [2].
Art. 14. Accesso alla qualifica di commissario delle assistenti della polizia femminile.
1. All'articolo 52, primo comma, del
2. All'articolo 52, quarto comma, del
Art. 15. Disposizioni per il personale della polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, per i sanitari della polizia di Stato e per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno [3].
Art. 16. Servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre.
1. Al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato e agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza si applica, ai soli fini del trattamento di quiescenza, la disposizione dell'articolo 21 del testo unico approvato con
Art. 17. Estensione al personale delle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato delle disposizioni previste per il personale proveniente dai ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal ruolo delle ispettrici del disciolto Corpo della polizia femminile.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, della
Art. 18. Indennità per il personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali.
1. In occasione del rinnovo delle vigenti convenzioni intervenute tra il Ministero dell'interno e le società concessionarie di autostrade per l'effettuazione del servizio di polizia sulle autostrade, le maggiori somme introitate dallo Stato per le indennità di cui agli articoli 1 e 3 della
2. Con successivi decreti del Ministro del tesoro le somme di cui al comma 1, detratta la quota utilizzabile a titolo di rivalutazione delle indennità nelle misure attuali, da contenersi nel limite del tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica, saranno riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per essere ripartite fra il personale della polizia di Stato che svolge i servizi di polizia stradale in ambito autostradale.
3. I criteri e le modalità per la ripartizione e la corresponsione al personale delle somme di cui al comma 2, il cui importo giornaliero non potrà, comunque, essere inferiore a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni, saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali della polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale [4].
4. L'eventuale differenza tra le somme assegnate e quelle ripartite sarà devoluta al Fondo per il personale della polizia di Stato.
Art. 19. Decorrenza della previsione di cui al comma 5 dell'articolo 6-bis del
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il comma 5 dell'articolo 6-bis del
Art. 20. Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 6-bis del
1. Al comma 1 dell'articolo 6-bis del
Art. 21. Modifica dell'articolo 6-bis del
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6-bis del
Art. 22. Attribuzione del IX livello retributivo.
1. A decorrere dal 1° luglio 1988 ai vice questori aggiunti della Polizia di Stato e qualifiche e gradi equiparati è attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale del livello VIII-bis, di cui all'articolo 43, comma settimo, lettera g), della
a) dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 lire 13.973.000;
b) dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 lire 16.170.000;
c) dal 1° luglio 1990 lire 18.071.000.
2. All'articolo 2 del
Art. 23. Mantenimento del trattamento economico più favorevole.
1. Il personale della Polizia di Stato che ai sensi della
2. L'eventuale differenza di trattamento economico di cui al comma 1 viene convertita in assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile.
3. L'articolo 138 della
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano nei confronti delle assistenti del disciolto Corpo della polizia femminile transitate nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 52 del
5. L'articolo 2, comma 11, del
Art. 24. Personale della Banda musicale della Polizia di Stato.
1. Fermo restando quanto previsto dalle tabelle F e G allegate al
Art. 25. Liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo [5].
Art. 26. Tabella di equiparazione del personale di volo della Polizia di Stato a quello delle forze armate.
1. La Tabella II di equiparazione del personale di volo della Polizia di Stato a quello delle Forze armate, allegata alla
Art. 27. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.272.526.809.000 per l'anno 1990, ivi compreso l'onere relativo agli anni 1988 e 1989 e al netto dell'importo di lire 417 miliardi quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal
Art. 28. Salvaguardia degli effetti del
1. Sono fatti salvi in ogni caso gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del
Art. 29. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tabella II - (Articolo 26) - Equiparazione del personale di volo della polizia di stato a quello delle forze armate.
(Omissis).
[1] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[2] Articolo modificato dall'art. 3 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[4] Comma così modificato dall'art. 6 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 2 della