§ 98.1.26519 - Legge 31 ottobre 1988, n. 480.
Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.


Settore:Normativa nazionale
Data:31/10/1988
Numero:480


Sommario
Art. 1.  Obbligo dell'iscrizione
Art. 2.  Gestione del Fondo
Art. 3.  Retribuzione soggetta a contributo
Art. 4.  Minimale di retribuzione ai fini contributivi
Art. 5.  Misura del contributo
Art. 6.  Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità per gli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 7.  Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità per gli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 8.  Retribuzione pensionabile
Art. 9.  Misura della pensione
Art. 10.  Adeguamento periodico delle pensioni
Art. 11.  Liquidazione in capitale
Art. 12.  Riconoscimento e riscatti di periodi utili a pensione
Art. 13.  Liquidazione della posizione assicurativa
Art. 14.  Prosecuzione volontaria della contribuzione
Art. 15.  Valutazione dei periodi di iscrizione anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 16.  Trattamento di previdenza dopo periodi di rioccupazione
Art. 17.  Copertura della contribuzione figurativa dei periodi di ammissione alle integrazioni salariali
Art. 18.  Comitato speciale Fondo volo


§ 98.1.26519 - Legge 31 ottobre 1988, n. 480.

Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

(G.U. 12 novembre 1988, n. 266)

 

     Art. 1. Obbligo dell'iscrizione

     1. L'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4. (Obbligo dell'iscrizione). 1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i soggetti appartenenti alle categorie del personale di volo previste dall'art. 732 del codice della navigazione che:

     a) svolgano servizio in via prevalente a bordo dell'aeromobile;

     b) abbiano età inferiore ad anni 60;

     c) siano iscritti negli albi e nei registri tenuti dall'Ente nazionale della gente dell'aria;

     d) siano titolari di brevetti aeronautici, di licenza o di attestato, e sottoposti ai controlli periodici presso gli istituti medico-legali dell'aeronautica militare;

     e) siano dipendenti da aziende di navigazione aerea o di costruzioni aeronautiche e assunti con il contratto di lavoro disciplinato dagli articolo 900 e seguenti del codice della navigazione.

     2. Sono, altresì, iscritti i soggetti indicati al comma 1 che abbiano i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) e siano dipendenti da aziende esercenti i servizi aerei non di linea ai sensi degli articoli 788 e seguenti del codice della navigazione".

     2. Continuano ad essere iscritti al Fondo tutti coloro che ne avevano titolo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2. Gestione del Fondo

     1. Il secondo comma dell'art. 12 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'art. 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, è sostituito dal seguente:

     "La gestione del Fondo è regolata con il sistema della ripartizione con l'accantonamento di una riserva legale non inferiore a due annualità delle pensioni in pagamento alla fine di ciascun anno".

 

          Art. 3. Retribuzione soggetta a contributo

     1. L'art. 13 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall'art. 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, è sostituito dal seguente:

     "Art. 13 (Retribuzione soggetta a contributo). 1. La retribuzione sulla quale è dovuto il contributo per il Fondo è costituita dai seguenti elementi:

     a) stipendio, comprensivo degli aumenti periodici e della indennità di contingenza;

     b) indennità di volo garantita, comprensiva degli aumenti periodici biennali, o comunque derivante dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

     c) tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive;

     d) compensi spettanti in percentuale sulle vendite a bordo;

     e) indennità accessorie e speciali, nonchè qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, ad eccezione delle somme corrisposte a titolo di:

     1) indennità sostitutiva del periodo di preavviso;

     2) indennità per ferie e riposi non goduti;

     3) diaria o indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;

     4) indennità di alloggio e indennità di rappresentanza;

     5) maggiorazione del servizio all'estero e indennità integrativa di trasferta limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;

     6) indennità di trasporto connessa ad attività di volo o addestrativa, limitatamente al 50 per cento del suo ammontare".

 

          Art. 4. Minimale di retribuzione ai fini contributivi [1]

 

          Art. 5. Misura del contributo

     1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale di volo di cui all'art. 14, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall'art. 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, è elevato al 34,50 per cento degli emolumenti retributivi assoggettati a contribuzione ed assorbe le maggiorazioni dell'aliquota contributiva disposte sino alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione dell'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484.

     2. A decorrere dal 1° gennaio del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura del contributo è variata in relazione alle risultanze del bilancio tecnico della gestione del Fondo che dovrà essere compilato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con riferimento alla situazione accertata al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. La misura del contributo è variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, secondo quanto disposto al comma 2 e successivamente in relazione alle risultanze e al fabbisogno della gestione, e non può in ogni caso essere inferiore a quella prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

 

          Art. 6. Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità per gli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge

     1. Gli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, conseguono il diritto alla pensione di anzianità qualora, all'atto della cessazione dal servizio per dimissioni o licenziamento:

     a) possano far valere un periodo utile di almeno 30 anni di cui almeno 20 di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo, qualunque sia l'età;

     b) ovvero abbiano compiuto 55 anni di età e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo;

     c) ovvero abbiano compiuto 50 anni di età e possano far valere un periodo di almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo;

     d) ovvero abbiano compiuto 50 anni di età e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In tal caso la misura della pensione è ridotta in base ai seguenti coefficienti:

Anni di contribuzione

Coefficienti

19

0,9737

18

0,9468

17

0,9196

16

0,8922

15

0,8647

     e) ovvero abbiano compiuto 45 anni di età e possano far valere un periodo di almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In tal caso la misura della pensione è ridotta in base ai seguenti coefficienti:

Età

Coefficienti

49

0,9737

48

0,9468

47

0,9196

46

0,8922

45

0,8647

     2. Restano ferme le disposizioni relative alla pensione di invalidità di cui all'art. 22, comma secondo, della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'art. 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484.

 

          Art. 7. Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità per gli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge

     1. Per gli iscritti al Fondo che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano acquisito il diritto alla pensione di anzianità del Fondo secondo le norme vigenti anteriormente alla data indicata, i periodi mancati per perfezionare i requisiti di età e di anzianità assicurativa previsti dall'art. 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'art. 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, sono rideterminati mediante applicazione di un coefficiente di moltiplicazione pari al rapporto tra gli anni di età e anzianità assicurativa previsti dall'art. 6 della presente legge ed i corrispondenti anni di età e di anzianità assicurativa fissati nel predetto art. 22 sopra indicato.

     2. Qualora l'iscritto consegua il diritto a pensione con i requisiti di cui al punto 3) del primo comma dell'art. 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'art. 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, maggiorati con i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, in relazione alle lettere d) ed e) dell'art. 6, comma 1, la misura della pensione è ridotta in base ai seguenti coefficienti:

 

Età

Coefficienti

49

0,9737

48

0,9468

47

0,9196

46

0,8922

45

0,8647

Anni di contribuzione

Coefficienti

19

0,9737

18

0,9468

17

0,9196

16

0,8922

15

0,8647

     3. Per gli iscritti al Fondo, che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno risolto il rapporto di lavoro, non si applica il coefficiente di moltiplicazione di cui al comma 1 relativo ai requisiti di anzianità assicurativa.

 

          Art. 8. Retribuzione pensionabile

     1. L'art. 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'art. 2 della legge 30 luglio 1973, n. 484, è sostituito dal seguente:

     "Art. 24 (Retribuzione pensionabile). 1. La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione è costituita dalla media annuale degli emolumenti percepiti negli ultimi 5 anni di servizio, assoggettati a contribuzione.

     2. I periodi di servizio senza retribuzione e con retribuzione ridotta rispetto a quella contrattuale sono considerati neutri e, ai fini della determinazione del quinquennio di cui al comma 1, si considerano i periodi immediatamente precedenti di durata pari a quelli neutralizzati.

     3. Qualora gli anni di servizio per la determinazione della retribuzione annua pensionabile ai sensi del comma 1 risultino inferiori a 5, ovvero, per effetto di quanto disposto dal comma 2, i periodi di servizio risultino inferiori a 5 anni, la retribuzione pensionabile è data dalla media annuale degli emolumenti corrispondenti al minor periodo di servizio.

     4. La retribuzione determinata per ciascun anno solare ai sensi dei commi precedenti è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

     5. La misura della pensione non potrà superare il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato secondo quanto disposto ai commi successivi.

     6. In ogni anno solare, per ciascuna qualifica contrattuale degli iscritti al Fondo sono calcolati tre limiti massimi di retribuzione pensionabile corrispondenti alla media delle retribuzioni soggette a contributo percepite nell'anno solare immediatamente precedente a quello considerato dai dipendenti di pari qualifica della azienda nazionale di navigazione aerea maggiormente rappresentativa, aventi rispettivamente un'anzianità aziendale:

     a) non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni per il primo limite;

     b) superiore a 20 anni e non superiore a 25 anni per il secondo limite;

     c) superiore a 25 anni per il terzo limite.

     7. Nel caso in cui il limite massimo di retribuzione pensionabile relativo ad un determinato anno risulti inferiore al corrispondente limite dell'anno precedente, per l'anno considerato resta confermato il limite dell'anno precedente.

     8. Il limite massimo di retribuzione pensionabile, da applicare ai sensi del comma 5, è determinato con riferimento ai limiti calcolati per l'anno solare di decorrenza della pensione per la qualifica contrattuale di ultima appartenenza dell'iscritto al Fondo ed al numero degli anni utili per la determinazione della misura della pensione, con esclusione di quelli derivanti da riscatti e da ricongiunzione di periodi assicurativi, secondo i seguenti criteri di corrispondenza:

     a) il primo limite per un numero di anni utili non superiore a 20;

     b) il secondo limite per un numero di anni utili superiore a 20 e non superiore a 25;

     c) il terzo limite per un numero di anni utili superiore a 25.

     9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 la individuazione delle qualifiche di riferimento per i profili professionali non previsti nei contratti collettivi dell'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa è effettuata secondo tabelle di equipollenza stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti, sentito il comitato di vigilanza del Fondo".

     2. Il secondo comma dell'art. 40 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è soppresso.

 

          Art. 9. Misura della pensione

     1. Per i periodi di iscrizione successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura della pensione dovuta dal Fondo è pari al 2,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno riconosciuto utile, considerando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

     2. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 25, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'art. 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484.

 

          Art. 10. Adeguamento periodico delle pensioni

     1. L'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, è sostituito dal seguente:

     "Art. 15 (Adeguamento periodico delle pensioni). 1. Agli importi delle pensioni dovute dal Fondo per la previdenza del personale di volo si applicano gli aumenti di perequazione automatica disposti secondo le norme in vigore per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti".

 

          Art. 11. Liquidazione in capitale

     1. Il limite di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è costituito dalla metà del valore capitale della quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione fino alla data di entrata in vigore della presente legge, e dal quarto del valore capitale della quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione successivi a tale data.

     2. Agli iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'art. 34 della legge 13 luglio 1965, n. 859.

 

          Art. 12. Riconoscimento e riscatti di periodi utili a pensione

     1. Il riconoscimento di cui all'art. 3 della legge 30 luglio 1973, n. 484, ed il riscatto di cui all'art. 7 della medesima legge sono subordinati alla presentazione della relativa domanda entro il termine di due anni, a pena di decadenza, dal quinquennio di iscrizione al Fondo e al versamento di un contributo pari all'80 per cento della riserva matematica calcolata secondo le norme e le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

     2. L'art. 3, commi secondo e terzo, della legge 30 luglio 1973, n. 484, e l'art. 7, comma secondo, della medesima legge sono abrogati.

     3. I soggetti di cui all'art. 1 della presente legge, possono chiedere di riscattare, con le stesse modalità previste dall'art. 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e limitatamente ad un periodo massimo di 24 mesi, i periodi comportanti attività di volo connessi con la partecipazione a corsi per l'acquisizione ed il perfezionamento dei titoli e delle cognizioni tecniche e professionali inerenti alle categorie del personale di volo, che non abbiano dato luogo a rapporto di lavoro coperto da contribuzione assicurativa.

     4. Ai periodi riscattati ai sensi del comma 3 si applicano le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 6 della legge 30 luglio 1973, n. 484.

 

          Art. 13. Liquidazione della posizione assicurativa [2]

 

          Art. 14. Prosecuzione volontaria della contribuzione

     1. All'art. 39 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall'art. 11 della legge 30 luglio 1973, n. 484, è aggiunto in fine il seguente comma:

     "Il contributo volontario è versato mensilmente. L'iscritto che, per il periodo di un anno, non versi il contributo e lo versi in misura inferiore a quella dovuta decade dalla possibilità di coprire di contribuzione il periodo pregresso".

     2. L'art. 41 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogato.

 

          Art. 15. Valutazione dei periodi di iscrizione anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge

     1. I periodi di iscrizione al Fondo anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge sono valutati, ai fini del diritto e della misura delle prestazioni, con l'applicazione delle norme in vigore anteriormente alla predetta data, fatto salvo quanto disposto negli articoli 7 e 8.

 

          Art. 16. Trattamento di previdenza dopo periodi di rioccupazione [3]

 

          Art. 17. Copertura della contribuzione figurativa dei periodi di ammissione alle integrazioni salariali

     1. Per i periodi di sospensione dal lavoro e di riduzione di orario, per i quali nei confronti di soggetti iscritti al Fondo è stata ammessa l'integrazione salariale, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma terzo, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'art. 8, comma quinto, della legge 23 aprile 1981, n. 155, con versamento delle somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa a favore del Fondo a carico della Cassa integrazione guadagni.

 

          Art. 18. Comitato speciale Fondo volo

     1. Il n. 1) dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

     "1) otto rappresentanti dei lavoratori del settore dei quali: tre piloti, quattro assistenti di volo e un tecnico di volo;".


[1]  Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 164.