§ 41.5.41 - D.L. 22 novembre 1991, n. 369.
Provvidenze straordinarie per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.5 province
Data:22/11/1991
Numero:369


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal periodo di paga in corso al mese di novembre 1991, nelle province di Trieste e Gorizia, nonché nei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A all'accordo tra la [...]
Art. 2.      1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1990, n. 222, sono estese alle imprese appartenenti ai settori commerciale, dell'artigianato, dei trasporti terrestri e dei servizi [...]
Art. 3.      1. Nei confronti dei soggetti esercenti attività commerciale e artigianale aventi domicilio fiscale nelle province di Trieste e Gorizia e nei comuni della provincia di Udine compresi [...]
Art. 4.      1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, è sospeso per l'anno 1991 il termine relativo al versamento dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di acconto, previsto [...]
Art. 4. bis  [7]
Art. 5.      1. Le imposte non versate ai sensi degli articoli 3 e 4 saranno riscosse senza aggravio di interessi ed altri oneri mediante versamento rateale in sei mesi a decorrere dal 1° luglio 1992. Con [...]
Art. 5. bis  [8]
Art. 6.  [9]
Art. 7.      1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1975, n. 700, è sostituito dal seguente:"La tabella A allegata alla presente legge comprende i contingenti introdotti attraverso la [...]
Art. 8.      1. A modifica di quanto disposto dall'articolo 2, comma primo, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, le spese del servizio di contingentamento dei prodotti e materie prime immessi nel territorio [...]
Art. 8 bis.  [10]
Art. 9.      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 4 bis, valutato in complessive lire 36 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante [...]
Art. 10.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 41.5.41 - D.L. 22 novembre 1991, n. 369. [1]

Provvidenze straordinarie per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava

(G.U. 23 novembre 1991, n. 275)

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dal periodo di paga in corso al mese di novembre 1991, nelle province di Trieste e Gorizia, nonché nei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Udine il 15 maggio 1982, di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129, per i datori di lavoro privati dei settori commerciale, dell'artigianato, dei trasporti terrestri e dei servizi restano sospesi fino al 31 maggio 1992 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per la quota a carico dei datori di lavoro medesimi. Sono altresì sospesi i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle assicurazioni sociali dei titolari delle imprese appartenenti ai settori indicati dovuti nei mesi di gennaio ed aprile 1992. Il recupero delle predette somme avverrà in sei rate mensili, senza aggravio di interessi ed altri oneri, a decorrere dal mese di luglio 1992 [2] .

     1 bis. Possono altresì essere regolarizzati in un numero massimo di sei rate mensili, senza aggravio di interessi ed altri oneri, a decorrere dal mese di luglio 1992, i contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 1 non versati nel periodo compreso tra il 1° agosto 1991 e la data di entrata in vigore del presente decreto [3] .

 

          Art. 2.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1990, n. 222, sono estese alle imprese appartenenti ai settori commerciale, dell'artigianato, dei trasporti terrestri e dei servizi nelle province di Trieste e Gorizia, nonché nei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129, che non possono avvalersi dell'istituto della Cassa integrazione guadagni di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni e integrazioni [4] .

     2. Il periodo di corresponsione dell'indennità prevista nel predetto articolo 2 della legge 30 luglio 1990, n. 222, deve avere una durata massima di mesi sei a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e non potrà eccedere complessivamente centottantamila giornate lavorative [5] .

     3. L'attribuzione dell'indennità di cui al comma 2 si determina secondo i criteri stabiliti dalla commissione regionale dell'impiego.

 

          Art. 3.

     1. Nei confronti dei soggetti esercenti attività commerciale e artigianale aventi domicilio fiscale nelle province di Trieste e Gorizia e nei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 1992 sono sospesi i termini per il versamento delle ritenute effettuate sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati corrisposti per prestazioni rese presso aziende, stabilimenti ed unità operative situati nei predetti territori. [6]

     2. La sospensione di cui al comma 1 esplica efficacia limitatamente alle attività contraddistinte dai codici numerici di cui alla allegata tabella, nonché a quelle esercitate dalle imprese artigiane iscritte nei relativi albi.

 

          Art. 4.

     1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, è sospeso per l'anno 1991 il termine relativo al versamento dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di acconto, previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

     2. Restano fermi i termini previsti per i versamenti del saldo di imposta relativi ai periodi per i quali è sospeso, a norma del comma 1, il versamento dell'acconto.

 

          Art. 4. bis [7]

     1. I benefici di cui agli articoli 1, 3 e 4 sono estesi alle imprese industriali delle province di Trieste e di Gorizia e dei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129, con non più di cinquecento dipendenti, che abbiano una significativa presenza nei Paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonché dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, dimostrata da importazioni o esportazioni non inferiori al dieci per cento, rispettivamente, della media degli acquisti o del fatturato negli anni 1989 e 1990.

     2. La concessione dei benefici di cui al comma 1 del presente articolo è vincolata alla presentazione, alle autorità preposte al controllo, della documentazione idonea a comprovare il raggiungimento della percentuale di cui al medesimo comma.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri".

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     1. Le imposte non versate ai sensi degli articoli 3 e 4 saranno riscosse senza aggravio di interessi ed altri oneri mediante versamento rateale in sei mesi a decorrere dal 1° luglio 1992. Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalità di recupero e indicati gli adempimenti dei sostituti d'imposta afferenti le relative dichiarazioni.

     2. Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui agli articoli 3 e 4.

 

          Art. 5. bis [8]

     1. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato a costituire, a valere sulla propria dotazione finanziaria, una speciale linea di intervento a favore delle imprese appartenenti ai settori industriale, commerciale e dell'artigianato situate nell'intero territorio italiano, per i crediti vantati verso operatori pubblici e privati aventi sede nel territorio della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia a fronte di esportazioni effettuate.

 

          Art. 6. [9]

     [1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, concernente il prodotto benzina destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, compresi nell'allegato A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge, ed è aumentato del venti per cento.]

 

          Art. 7.

     1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1975, n. 700, è sostituito dal seguente:"La tabella A allegata alla presente legge comprende i contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno locale del territorio delimitato dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, nonché di quello di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge, come individuato dal comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47".

 

          Art. 8.

     1. A modifica di quanto disposto dall'articolo 2, comma primo, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, le spese del servizio di contingentamento dei prodotti e materie prime immessi nel territorio di Gorizia in esenzione fiscale, di cui all'articolo 1 della legge medesima, graveranno sul Fondo Gorizia istituito con legge 27 dicembre 1975, n. 700.

     2. È abrogato l'articolo unico della legge 18 ottobre 1960, n. 1225.

 

          Art. 8 bis. [10]

     [1. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i contingenti di benzina e di gasolio previsti dalla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, sono quantificati in litri anziché in chilogrammi applicando, nella trasformazione peso-volume, i coefficienti 0,733 per la benzina e 0,835 per il gasolio.]

 

          Art. 9.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 4 bis, valutato in complessive lire 36 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando, quanto a lire 17 miliardi, l'accantonamento "Agevolazioni contributive nel territorio delle province di Trieste e Gorizia" e, quanto a lire 19 miliardi, quota dell'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri". [11]

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Tabella (prevista dall'articolo 3, comma 2)

     Codici numerici delle attività economiche beneficiarie della sospensione dei termini dei versamenti fiscali di cui agli articoli 3 e 4 riferiti alla tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze in data 28 dicembre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 1990.

 

     - Tutte le attività ricomprese nella categoria "G" (commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni).

     - Tutte le attività ricomprese nella categoria "H" (alberghi e ristoranti).

     - Le seguenti attività ricomprese nella categoria "I" (trasporti, magazzinaggio e comunicazioni):

     60.10.2 Servizi ausiliari delle ferrovie

     60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri

     60.23.0 Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri

     60.24.0 Altri trasporti terrestri di passeggeri

     60.25.0 Trasporto di merci su strada

     63.11.2 Movimento merci relativo a trasporti marittimi

     63.11.3 Movimento merci relativo a trasporti terrestri

     63.12.1 Magazzini di custodia e deposito

     63.12.2 Magazzini frigoriferi per conto terzi

     63.21.0 Altre attività connesse ai trasporti terrestri

     63.30.1 Attività delle agenzie di viaggio e turismo

     63.40.1 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali

     63.40.2 Intermediari dei trasporti

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 22 gennaio 1992, n. 17.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[7]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[8] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[9] Articolo sostituito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[10] Articolo aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[11] Comma così sostituito dalla legge di conversione.