Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.5 province |
Data: | 22/11/1991 |
Numero: | 369 |
Sommario |
Art. 1. 1. A decorrere dal periodo di paga in corso al mese di novembre 1991, nelle province di Trieste e Gorizia, nonché nei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A all'accordo tra la [...] |
Art. 2. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1990, n. 222, sono estese alle imprese appartenenti ai settori commerciale, dell'artigianato, dei trasporti terrestri e dei servizi [...] |
Art. 3. 1. Nei confronti dei soggetti esercenti attività commerciale e artigianale aventi domicilio fiscale nelle province di Trieste e Gorizia e nei comuni della provincia di Udine compresi [...] |
Art. 4. 1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, è sospeso per l'anno 1991 il termine relativo al versamento dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di acconto, previsto [...] |
Art. 4. bis [7] |
Art. 5. 1. Le imposte non versate ai sensi degli articoli 3 e 4 saranno riscosse senza aggravio di interessi ed altri oneri mediante versamento rateale in sei mesi a decorrere dal 1° luglio 1992. Con [...] |
Art. 5. bis [8] |
Art. 6. [9] |
Art. 7. 1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1975, n. 700, è sostituito dal seguente:"La tabella A allegata alla presente legge comprende i contingenti introdotti attraverso la [...] |
Art. 8. 1. A modifica di quanto disposto dall'articolo 2, comma primo, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, le spese del servizio di contingentamento dei prodotti e materie prime immessi nel territorio [...] |
Art. 8 bis. [10] |
Art. 9. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 4 bis, valutato in complessive lire 36 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante [...] |
Art. 10. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 41.5.41 - D.L. 22 novembre 1991, n. 369. [1]
Provvidenze straordinarie per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava
(G.U. 23 novembre 1991, n. 275)
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al mese di novembre 1991, nelle province di Trieste e Gorizia, nonché nei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Udine il 15 maggio 1982, di cui alla
1 bis. Possono altresì essere regolarizzati in un numero massimo di sei rate mensili, senza aggravio di interessi ed altri oneri, a decorrere dal mese di luglio 1992, i contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 1 non versati nel periodo compreso tra il 1° agosto 1991 e la data di entrata in vigore del presente decreto [3] .
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della
2. Il periodo di corresponsione dell'indennità prevista nel predetto articolo 2 della
3. L'attribuzione dell'indennità di cui al comma 2 si determina secondo i criteri stabiliti dalla commissione regionale dell'impiego.
1. Nei confronti dei soggetti esercenti attività commerciale e artigianale aventi domicilio fiscale nelle province di Trieste e Gorizia e nei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla
2. La sospensione di cui al comma 1 esplica efficacia limitatamente alle attività contraddistinte dai codici numerici di cui alla allegata tabella, nonché a quelle esercitate dalle imprese artigiane iscritte nei relativi albi.
1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, è sospeso per l'anno 1991 il termine relativo al versamento dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di acconto, previsto dall'articolo 6, comma 2, della
2. Restano fermi i termini previsti per i versamenti del saldo di imposta relativi ai periodi per i quali è sospeso, a norma del comma 1, il versamento dell'acconto.
1. I benefici di cui agli articoli 1, 3 e 4 sono estesi alle imprese industriali delle province di Trieste e di Gorizia e dei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla
2. La concessione dei benefici di cui al comma 1 del presente articolo è vincolata alla presentazione, alle autorità preposte al controllo, della documentazione idonea a comprovare il raggiungimento della percentuale di cui al medesimo comma.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri".
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Le imposte non versate ai sensi degli articoli 3 e 4 saranno riscosse senza aggravio di interessi ed altri oneri mediante versamento rateale in sei mesi a decorrere dal 1° luglio 1992. Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalità di recupero e indicati gli adempimenti dei sostituti d'imposta afferenti le relative dichiarazioni.
2. Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui agli articoli 3 e 4.
1. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato a costituire, a valere sulla propria dotazione finanziaria, una speciale linea di intervento a favore delle imprese appartenenti ai settori industriale, commerciale e dell'artigianato situate nell'intero territorio italiano, per i crediti vantati verso operatori pubblici e privati aventi sede nel territorio della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia a fronte di esportazioni effettuate.
[1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 4, del
1. Il primo comma dell'articolo 3 della
1. A modifica di quanto disposto dall'articolo 2, comma primo, della
2. È abrogato l'articolo unico della
[1. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i contingenti di benzina e di gasolio previsti dalla tabella A allegata alla
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 4 bis, valutato in complessive lire 36 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando, quanto a lire 17 miliardi, l'accantonamento "Agevolazioni contributive nel territorio delle province di Trieste e Gorizia" e, quanto a lire 19 miliardi, quota dell'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri". [11]
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella (prevista dall'articolo 3, comma 2)
Codici numerici delle attività economiche beneficiarie della sospensione dei termini dei versamenti fiscali di cui agli articoli 3 e 4 riferiti alla tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze in data 28 dicembre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 1990.
- Tutte le attività ricomprese nella categoria "G" (commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni).
- Tutte le attività ricomprese nella categoria "H" (alberghi e ristoranti).
- Le seguenti attività ricomprese nella categoria "I" (trasporti, magazzinaggio e comunicazioni):
60.10.2 Servizi ausiliari delle ferrovie
60.21.0 Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri
60.23.0 Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri
60.24.0 Altri trasporti terrestri di passeggeri
60.25.0 Trasporto di merci su strada
63.11.2 Movimento merci relativo a trasporti marittimi
63.11.3 Movimento merci relativo a trasporti terrestri
63.12.1 Magazzini di custodia e deposito
63.12.2 Magazzini frigoriferi per conto terzi
63.21.0 Altre attività connesse ai trasporti terrestri
63.30.1 Attività delle agenzie di viaggio e turismo
63.40.1 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
63.40.2 Intermediari dei trasporti
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[6] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[7] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[8] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[9] Articolo sostituito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 1 della
[10] Articolo aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 1 della
[11] Comma così sostituito dalla legge di conversione.