§ 14.4.104 - L. 7 marzo 2001, n. 78.
Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:07/03/2001
Numero:78


Sommario
Art. 1.  (Principi generali).
Art. 2.  (Soggetti autorizzati ad effettuare gli interventi).
Art. 3.  (Compiti dello Stato).
Art. 4.  (Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali).
Art. 5.  (Competenze del Ministero della difesa).
Art. 6.  (Competenze del Ministero degli affari esteri).
Art. 7.  (Competenze delle regioni).
Art. 8.  (Finanziamento statale degli interventi).
Art. 9.  (Reperti mobili e cimeli).
Art. 10.  (Sanzioni).
Art. 11.  (Norme di spesa e finali).
Art. 12.  (Copertura finanziaria).
Art. 13.  (Entrata in vigore).


§ 14.4.104 - L. 7 marzo 2001, n. 78.

Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

(G.U. 30 marzo 2001, n. 75).

 

Art. 1. (Principi generali).

     1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale.

     2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di:

     a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;

     b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;

     c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;

     d) reperti mobili e cimeli;

     e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;

     f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche.

     3. Per le finalità di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma.

     4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato per il raggiungimento dell'unità nazionale.

     5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati.

     6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di seguito denominato "testo unico".

 

     Art. 2. (Soggetti autorizzati ad effettuare gli interventi).

     1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1, in conformità alla presente legge e alle leggi regionali:

     a) i privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole, comitati e associazioni anche non riconosciute;

     b) i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro consorzi;

     c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

     d) lo Stato.

     2. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi sulle cose di cui all'articolo 1 è richiesta solo quando si tratti di cose assoggettate alla tutela di cui al Titolo I del testo unico. Restano tuttavia fermi il potere di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico, le competenze in materia di tutela paesistica, nonché le competenze del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze.

     3. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1 debbono darne comunicazione, corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio.

 

     Art. 3. (Compiti dello Stato).

     1. Lo Stato:

     a) promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;

     b) promuove la collaborazione con gli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori ai fini degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;

     c) può promuovere o concorrere agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, che si svolgono fuori del territorio nazionale.

 

     Art. 4. (Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali).

     1. In attuazione dell'articolo 3, il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:

     a) promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la redazione di cartografia tematica relativamente alle cose di cui all'articolo 1;

     b) definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;

     c) individua le priorità, tenuto conto delle iniziative già adottate dagli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;

     d) realizza direttamente gli interventi individuati come prioritari, preferibilmente ove manchino o risultino inadeguate le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;

     e) può finanziare le iniziative degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto delle priorità individuate ai sensi della lettera c) del presente comma e con le modalità di cui all'articolo 8;

     f) cura un programma di tutela e valorizzazione degli archivi pubblici, ivi compresi quelli militari, nonché di quelli privati, al fine di assicurarne la più ampia fruizione, anche attraverso prestiti e mostre itineranti, promuovendo fra l'altro il recupero e la conservazione, anche in copia, della documentazione storica;

     g) vigila sull'attuazione degli interventi e in particolare su quelli finanziati dallo Stato, anche avvalendosi di ispettori onorari.

     2. E' istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

     3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che ne disciplina altresì il funzionamento, escludendo la corresponsione di compensi ai componenti del Comitato stesso.

     4. Il Comitato esprime pareri e formula proposte ai Ministeri per i beni e le attività culturali, degli affari esteri e della difesa per quanto attiene all'attuazione della presente legge. In particolare, esprime parere obbligatorio sugli obiettivi annuali definiti dai citati Ministeri con riferimento all'attuazione della legge stessa.

     5. Il Comitato definisce:

     a) i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera b);

     b) le priorità di cui al comma 1, lettera c);

     c) i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera e);

     d) il programma di cui al comma 1, lettera f).

     6. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 5. (Competenze del Ministero della difesa).

     1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:

     a) può realizzare direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, o concorrere alla loro realizzazione, in particolare mediante l'impiego delle Truppe alpine;

     b) cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per i beni e le attività culturali nell'attuazione del programma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f). A tal fine, fra gli obiettivi dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito ha carattere di priorità la catalogazione informatica delle fonti della Prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in quelli periferici.

 

     Art. 6. (Competenze del Ministero degli affari esteri).

     1. Nei limiti delle risorse destinate a tali finalità, il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa, promuove e coordina:

     a) la partecipazione degli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di cui all'articolo 1;

     b) la partecipazione dell'Italia alle analoghe iniziative all'estero;

     c) la cooperazione di Amministrazioni dello Stato, Università, enti pubblici e soggetti privati con soggetti stranieri per la ricerca storica sulla Prima guerra mondiale.

 

     Art. 7. (Competenze delle regioni).

     1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente:

     a) promuovono e coordinano gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, svolti da privati e enti locali, tenendo conto delle priorità e assicurando la conformità ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell'articolo 4, favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attività formative e didattiche;

     b) possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a);

     c) disciplinano con legge l'attività della raccolta di reperti mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10.

     2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione. A tal fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

 

     Art. 8. (Finanziamento statale degli interventi).

     1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere ammessi a contributi statali per gli interventi di cui allo stesso comma.

     2. I soggetti interessati debbono presentare alla Soprintendenza competente per territorio:

     a) il progetto esecutivo corredato di piano finanziario, con l'atto di assenso del titolare del bene;

     b) una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione e restauro dei manufatti e delle opere oggetto dell'intervento e sulla conformità ai criteri tecnico-scientifici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), con un programma temporale dei lavori;

     c) l'indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori.

     3. Il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tale finalità, dispone la concessione del contributo entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero della difesa e l'amministrazione demaniale competente. A tal fine tiene conto delle priorità di cui all'articolo 4, nonché del complesso delle richieste presentate e dei contributi già erogati al richiedente da altri soggetti pubblici.

 

     Art. 9. (Reperti mobili e cimeli).

     1. Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli deve darne comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.

 

     Art. 10. (Sanzioni).

     1. Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e), senza provvedere a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

     2. Qualora dagli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca diverso reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da lire un milione a lire cinquanta milioni.

     3. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire un milione.

 

     Art. 11. (Norme di spesa e finali).

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001.

     2. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire un miliardo.

     3. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a lire un miliardo annue a decorrere dall'anno 2001.

     4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), sono autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2001, con onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 3. Si applica l'articolo 8, comma 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono determinati criteri e modalità per l'attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari e i controlli.

     5. Le funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono esercitate nei limiti delle risorse di cui al presente articolo.

     6. In sede di prima applicazione della presente legge, le risorse disponibili al 1° gennaio 2004 e autorizzate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo sono assegnate prioritariamente dal Ministero per i beni e le attività culturali ai progetti relativi alle zone di guerra più direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altopiani vicentini [1].

 

     Art. 12. (Copertura finanziaria).

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, comma 1, pari a lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

     2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, commi 2 e 3, pari a lire un miliardo per ciascuno degli anni dal 2000 al 2015, si provvede:

     a) per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;

     b) a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

     3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 13. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 1 gennaio 2004.