Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 85. Ricerca scientifica e tecnologica |
Capitolo: | 85.1 ricerca scientifica e tecnologica |
Data: | 14/02/1991 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. 1. Quale concorso dello Stato alle spese complessive, necessarie a fronteggiare le esigenze connesse alla gestione delle opere progettate e realizzate dalla CIRA S.p.a. nell'ambito del programma [...] |
Art. 2. 1. All'art. 4, comma 3, lettera a), della legge 16 maggio 1989, n. 184, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora la nomina di tutti i componenti il consiglio di amministrazione non [...] |
§ 85.1.47 - Legge 14 febbraio 1991, n. 46.
Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA).
(G.U. 19 febbraio 1991, n. 42).
1. Quale concorso dello Stato alle spese complessive, necessarie a fronteggiare le esigenze connesse alla gestione delle opere progettate e realizzate dalla CIRA S.p.a. nell'ambito del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui al comma 2 dell'art. 1 della
2. I criteri e le modalità di spesa per i compiti affidati alla CIRA S.p.a. per l'attuazione e la gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), nonché i rapporti finanziari scaturenti dalla susseguente gestione delle opere realizzate, sono fissati con convenzione da stipulare con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 2 della
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 9,5 miliardi per l'anno 1991, a lire 14,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 19,5 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Concorso dello Stato nelle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA)".
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. All'art. 4, comma 3, lettera a), della
2. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora la nomina non sia intervenuta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, il consiglio di amministrazione della CIRA S.p.a. è costituito con la nomina della maggioranza dei componenti.