§ 55.2.51 - D.L. 10 febbraio 2009, n. 5.
Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonchè disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali
Data:10/02/2009
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici
Art. 2.  Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici
Art. 3.  Distretti produttivi e reti di imprese
Art. 3 bis.  Estensione del regime dell'IVA per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria
Art. 4.  Aggregazione tra imprese
Art. 5.  Rivalutazione sostitutiva immobili
Art. 5 bis.  Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica
Art. 6.  Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali
Art. 7.  Controlli fiscali
Art. 7 bis.  Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea
Art. 7 ter.  Misure urgenti a tutela dell'occupazione
Art. 7 quater.  Patto di stabilità interno
Art. 7 quinquies.  Fondi
Art. 7 sexies.  Disposizioni in materia di trasporti
Art. 7 septies.  Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese
Art. 7 octies.  Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.
Art. 8.  Copertura finanziaria
Art. 8 bis.  Disposizioni in materia di quote latte
Art. 8 ter.  Istituzione del Registro nazionale dei debiti
Art. 8 quater.  Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte
Art. 8 quinquies.  Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte
Art. 8 quinquies.1  (Ulteriori disposizioni per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte).
Art. 8 sexies.  Disposizioni finali
Art. 8 septies.  Disposizioni finanziarie
Art. 8 octies.  Proroga di agevolazioni previdenziali.
Art. 8 novies.  Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 55.2.51 - D.L. 10 febbraio 2009, n. 5. [1]

Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonchè disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario [2].

(G.U. 11 febbraio 2009, n. 34)

 

Art. 1. Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici

     1. Fermo restando le misure incentivanti di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro5» che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio, è concesso un contributo di euro 1500.

     2. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», è concesso un contributo di euro 2500.

     3. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonchè mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è aumentato di 1500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.

     4. Per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è incrementato fino ad euro 4000. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 2.

     5. In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata ovvero non superiore a 60 kW nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è concesso un contributo di euro 500 [3].

     6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purchè immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.

     7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano, nei limiti della disponibilità prevista dal comma 59 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come ulteriormente incrementata dal comma 8 dell'articolo 29 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 [4].

     8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

     9. Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     9-bis. La lettera c) del comma 230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla seguente: «c) copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione» [5].

     9-ter. Il comma 232 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano, anche su supporto elettronico, la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della domanda di immatricolazione o della carta provvisoria di circolazione;

b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione;

d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente». [6]

     10. Il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.

     11. Al fine di diminuire le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, è stabilito, nel limite di spesa per l'anno 2009 di 11 milioni di euro, un finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, omologati secondo il decreto del Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, e che garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiori al 90 per cento, su veicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) di categoria N3 ed M3 di classe euro 0, euro 1, euro 2 proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità attraverso l'impiego di veicoli appartenenti alle suddette categorie.

     12. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 è finalizzato alla concessione di contributi per l'installazione dei dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11.

     13. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 12 sono regolate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con appositi provvedimenti emanati entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano prioritariamente le risorse alle aziende di cui al comma 12 che effettuano servizio nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

     14. I contributi di cui al comma 12 sono concessi in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione del dispositivo per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11 e comunque in misura non superiore a 1.000 euro per ciascun dispositivo.

     15. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 è ripartito, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico.

     16. I contributi di cui al comma 12 non sono cumulabili con altri contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.

     17. L'erogazione del finanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, come ripartito ai sensi del comma 15, è subordinata alla notifica da parte della regione o della provincia autonoma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di misure di riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore della mobilità, vigenti al momento dell'erogazione del finanziamento stesso.

 

     Art. 2. Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

     1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonchè apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [7].

     2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.

     3. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di monitorare gli effetti del presente decreto, promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonchè alle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali. [8]

 

     Art. 3. Distretti produttivi e reti di imprese

     1. All'articolo 6-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono soppresse.

     2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) fiscali:

1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;

2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;

3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;

4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;

5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonchè dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le disposizioni che seguono;

6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;

9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;

12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato. [9]

     3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

     3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto. [10]

     3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-bis è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria. [11]

     4. Dall'attuazione del comma 1, nonchè dell'articolo 1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati dal presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

     4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, dell' assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle imprese per finalità di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito ad eccezione delle operazioni a favore delle imprese per finalità di sostegno dell'economia, che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito nonchè attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato è autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino a 500.000 euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione [12].

     4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:

    1) [la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete] [13];

    2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;

    3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare [14]:

     a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonchè la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);

     b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

     c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonchè le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;

     d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

     e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonchè le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonchè all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza [15];

     f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonchè, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo [16].

     4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico [17].

     4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse [18].

     4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [19].

     4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta [20].

     4-quinquies.1. È promossa la stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonchè per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi [21].

     4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1 sono stipulati tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali [22].

     4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale nonchè di assicurare la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali, possono:

     a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;

     b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie pubbliche e private, singole e associate, nonchè dei terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

     c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;

     d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano;

     e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4-quater [23].

     4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione e attuazione [24].

     4-sexies. Per gli anni 2020 e 2021, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonchè l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete [25].

     4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 [26].

     4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori [27].

 

     Art. 3 bis. Estensione del regime dell'IVA per cassa ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria [28]

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione comunitaria, possono essere disciplinate le modalità e i termini per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti delle risorse di cui al predetto articolo 7, comma 2, anche ad altre fattispecie con particolare riferimento ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

 

     Art. 4. Aggregazione tra imprese

     1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate nell'anno 2009, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

     2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'anno 2009, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

     3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei commi precedenti è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.

     4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.

     5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

     6. La società risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 6, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

     7-bis. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, una quota pari a 300 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, giacenti sull'apposito conto di tesoreria, a cura del titolare del medesimo conto, è trasferita al conto di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione. [29]

 

     Art. 5. Rivalutazione sostitutiva immobili

     1. All'articolo 15, comma 20, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «con la misura del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili» sono sostituite dalle seguenti: «con la misura del 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili». [30]

     1-bis. Nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, all'articolo 20, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, il termine del regime transitorio di cui al presente comma è stabilito al 30 giugno 2009. [31]

 

     Art. 5 bis. Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica [32]

     1. Per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, nonchè che condizionino o limitino la suddetta riconversione, obbligando alla comparazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, fra combustibili diversi o imponendo specifici vincoli all'utilizzo dei combustibili, purchè la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

     Art. 6. Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali

     1. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalità per favorire l'intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'articolo 1.

     1-bis. All'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con le modalità ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non è consentita l'utilizzazione per spese di personale.

1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 è prorogato al 20 settembre 2009.

1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte». [33]

     1-ter. All'articolo 20 del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10-quinquies, è aggiunto il seguente:

«10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 177 e 177-bis della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni, possono richiedere il finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti secondo le forme documentali e contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni di finanziamento di scopo.». [34]

 

     Art. 7. Controlli fiscali

     1. Il controllo delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, fruite in sede di liquidazione o autoliquidazione dell'imposta principale, è eseguito prioritariamente sulla base di criteri selettivi approvati con atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che tengono conto di specifiche analisi di rischio circa l'indebito utilizzo delle agevolazioni medesime. La conseguente maggiore capacità operativa per l'Agenzia delle entrate viene destinata all'esecuzione di specifici controlli volti al contrasto dell'utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni [35].

     1-bis. Per l'espletamento delle attività di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base «Funzionamento» del programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unità previsionale di base 25.1.3 “Oneri comuni di parte corrente” - capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo [36].

     1-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 3.750.000 per la copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma 5, quanto a euro 1.200.000 per la copertura degli oneri di cui al comma 1-quater del presente articolo e, quanto a euro 25.050.000, per essere riassegnate, nell'anno 2009, al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 [37].

     1-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente al termine indicato del 30 settembre 2007 e comunque non oltre il 31 dicembre 2007. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente con la ripartizione già stabilita nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2009. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2009 [38].

     1-quinquies. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economico-finanziaria, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è destinata alle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove siano state realizzate opere di carattere collettivo per lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95 per cento delle acque ad uso industriale, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi [39].

     1-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 1-quinquies. A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sul fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come rifinanziato dal comma 1-ter del presente articolo. [40]

     2. Al comma 18 dell'articolo 27 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «E' punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.».

     2-bis. L'articolo 24, comma 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si interpreta nel senso che il termine di centoventi giorni ivi previsto è di natura ordinatoria. Conseguentemente il potere di accertamento si esercita, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro i termini ivi previsti che decorrono da quello di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del comma 11 dell'articolo 1 del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46. [41]

     3. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 10 milioni di euro per l'anno 2009, di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

     3-bis. All'articolo 20 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonchè dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n 133; i decreti di cui al comma 1 del presente articolo contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare»;

     b) al comma 5 sono premessi i seguenti periodi: «Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di disponibilità di posti, il dipendente viene temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i relativi oneri sono compensati mediante contestuale indisponibilità di un numero di posti dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per tali finalità a legislazione vigente.» [42].

     3-ter. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati». [43]

     3-quater. Al fine di sostenere le imprese interessate dall'attuale congiuntura economico-finanziaria rafforzando gli strumenti di difesa da manovre speculative, la lettera b) del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque per cento da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria». [44]

     3-quinquies. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 120, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonchè di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso»;

     b) il comma 2 dell'articolo 193 è sostituito dal seguente:

«2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonchè la violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila». [45]

     3-sexies. Al codice civile apportare le seguenti modificazioni:

     a) il terzo comma dell'articolo 2357 è sostituito dal seguente:

«Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.»;

     b) il secondo comma dell'articolo 2357-bis è sostituito dal seguente:

«Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni»;

     c) il secondo comma dell'articolo 2445 è sostituito dal seguente: «L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale». [46]

 

     Art. 7 bis. Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea [47]

     [1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 31 marzo 2010 [48].]

 

     Art. 7 ter. Misure urgenti a tutela dell'occupazione [49]

     1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa».

     2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro venti giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro.

     3. In via sperimentale per il periodo 2009-2012, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all'INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa [50].

     4. Il primo periodo del comma 36 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è sostituito dal seguente: «In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato “Fondo per l'occupazione” il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali».

     5. Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

     6. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.

     7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla medesima legge n. 223 del 1991, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991. L'incentivo di cui al primo periodo è erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, o di sospensione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 [51].

     8. All'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

     9. All'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettere a) e b), le parole: «tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali» sono soppresse;

     b) al comma 1-bis, le parole: «secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente»;

     c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8»;

     d) al comma 14, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. All'articolo 5, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: “al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,” sono aggiunte le seguenti: “o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo,”».

     10. All'articolo 19, comma 7-bis, primo periodo, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «presso il fondo di provenienza» sono inserite le seguenti: «nel triennio precedente» e dopo le parole: «pari a 3.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009».

     11. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono tenuti, con periodicità almeno settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le opportunità di lavoro disponibili mediante adeguate forme di promozione della pubblicazione o diffusione sugli organi di comunicazione di massa locali. Le comunicazioni di cui al presente comma rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.

     12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico»;

     b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici»;

     c) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati», sono inserite le seguenti: «, da casalinghe»;

     d) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati»;

     e) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».

     13. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole «parenti e affini sino al terzo grado» sono sostituite dalle seguenti: «parenti e affini sino al quarto grado».

     14. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

     14-bis. Gli effetti della disposizione di cui al comma 14, primo periodo, sono prorogati con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese fino alla predetta data. I benefici in questione decadono, con obbligo di integrale restituzione delle somme percepite, laddove gli stessi siano stati conseguiti in base ad atti costituenti reato, accertati con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 602.000 euro per gli anni 2012 e 2013, 322.000 euro per l'anno 2014, 42.000 euro per gli anni dal 2015 al 2020 e 42.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 [52].

     14-ter. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, nei casi di lavoratori che risultino, alla data del 22 giugno 2013, cessati per mobilità, oppure titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restano validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni. I provvedimenti di revoca delle certificazioni rilasciate sono privi di effetto, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva [53].

     15. All'articolo 7-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato B relativamente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti ad utilizzare per la contrattazione integrativa nonchè per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 67, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle dei triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonchè le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica».

     16. All'articolo 18 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto legge 25 giugno 2008, n, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma 3 del presente articolo.».
     17. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 41-bis, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,».

     18. Sono escluse dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi prioritari «Adattabilità» e «Occupabilità» conseguenti all'accordo riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo per le aree sottoutilizzate e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009.

     19. Ai fini di cui al comma 18, per maggiori spese degli anni 2009 e 2010 si intende, per la gestione di competenza finanziaria, la differenza tra gli impegni effettivi e gli importi indicati per i corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal piano operativo regionale (POR) già approvato dalla Commissione europea alla data dell'accordo di cui al citato comma 18 e, per la gestione di cassa, la differenza tra i pagamenti effettuati e gli importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella programmazione finanziaria prevista dal POR.

     20. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al reddito e alle competenze, di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio 2009, individuate nell'ambito dei programmi operativi del Fondo sociale europeo 2007/2013 - assi prioritari «Adattabilità» ed «Occupabilità, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, su richiesta delle regioni e delle province autonome interessate, le quote dei contributi comunitari e statali previste fino all'annualità 2010 per i predetti assi prioritari. Le risorse anticipate dal citato Fondo di rotazione ai sensi del presente comma sono imputate, per la parte comunitaria, agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, agli stanziamenti previsti in favore dei medesimi programmi, ai sensi della legge n. 183 del 1987.

     21. Al fine di evitare la possibilità di una applicazione estesa anche ad altri enti, e per garantire conseguentemente anche l'effettivo rispetto delle disponibilità finanziarie già previste, l'articolo 41, comma 16-terdecies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, si interpreta nel senso che si applica esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le finalità di cui al comma 551 del medesimo articolo 2. Resta confermato che alla relativa spesa si fa fronte esclusivamente nei limiti delle risorse preordinate nel bilancio dello Stato con il citato articolo 41, comma 16-terdecies, del decreto- legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009.

 

     Art. 7 quater. Patto di stabilità interno [54]

     1. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:

     a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

     b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;

     c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonchè gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

     a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007;

     b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

     c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2005-2007.

     3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b), gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano all' Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

     4. Il comma 3 dell'articolo 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle operazioni che producono analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi, gli interessi e gli altri proventi, si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ovvero spettano l'attribuzione di ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, soltanto se tale regime, ovvero l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi».

     5. Per le operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal comma 4, resta ferma la potestà dell'amministrazione di sindacarne l'elusività fiscale secondo la procedura di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

     6. La prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, che provvedono alla loro esazione ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

     7. Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

     8. Al fine di accelerare gli interventi necessari alla risoluzione della crisi economica in atto e in attesa della piena attuazione del federalismo fiscale e della costituzione del fondo unico dei trasferimenti erariali attribuiti alle regioni di cui all'articolo 77 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le regioni che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008 e che rendono disponibili importi per gli enti locali ai sensi del comma 3 del presente articolo, e nel limite del doppio delle somme rese disponibili, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purchè non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo è data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.

     9. Sono abrogati:

     a) il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c), della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

     b) il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

     c) l'articolo 2-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

     10. Restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonchè quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito [55].

     11. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del comma, del presente articolo e della verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, procede alla valutazione degli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla data del 31 luglio 2009.

     12. All'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, la parola: «sentita» è sostituita dalle seguenti: «d'intesa con»;

     b) al comma 12, primo periodo, le parole: «sentite le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,»;

     c) al comma 12-bis, primo periodo, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni».

     13. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea.

     14. Non si applicano, altresì, le sanzioni nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2008 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008.

     15. A decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome. Nel caso in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

16. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2008 la certificazione di cui al comma 667 e al comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, deve essere inviata entro il termine perentorio del 31 maggio 2009.

 

     Art. 7 quinquies. Fondi [56]

     1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro.

     2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse.

     3. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 400 milioni di euro, è trasferita per l'anno 2009 al fondo di cui al comma 1 del presente articolo. La dotazione del fondo di cui al citato articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, è incrementata, nell'anno 2012, di 400 milioni di euro.

     4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede con le risorse di cui al primo periodo del comma 3. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.

     5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, dall'articolo 8, comma 1, lettera a), terzo periodo, nonchè dall'articolo 11, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e riguardanti:

     a) le risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, gestite da Mediocredito Centrale sul conto di tesoreria n. 23514;

     b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, depositate sul conto corrente n. 22047 di tesoreria centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa. Le risorse di cui al presente comma possono essere reintegrate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

     6. Le disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi di cui alle lettere a) e b) sono trasferite al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, negli importi indicati dal decreto di cui al medesimo comma 5.

     7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.

     8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, in aggiunta a quanto previsto ai sensi del comma 5 del presente articolo, nonchè dell'articolo 8, comma 1, lettera a), terzo periodo, e dall'articolo 11, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di euro, nonchè, per l'anno 2012, di ulteriori 500 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, 300 milioni di euro per l'anno 2011 e a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni.

     9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     10. All'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

«b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

     11. La dotazione finanziaria del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come prevista in forza della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 6 marzo 2009 è corrispondentemente rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma 4, secondo periodo, e del comma 8, secondo periodo, del presente articolo, nonchè dell'articolo 7-octies.

     12. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno 2009 la quota del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni medesime, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonchè degli importi stimati nei saldi di finanza pubblica, è riassegnata, entro un mese dalla data in cui le stesse sono disponibili, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento nonchè per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

     Art. 7 sexies. Disposizioni in materia di trasporti [57]

     1. All'articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2-quinquies del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'ultimo periodo del comma 4 è soppresso;

     b) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative dei vettori e quelle della committenza».

     2. All'articolo 29, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «non oltre il 16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 16 maggio».

     3. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi alla sovvenzione degli esercizi pregressi a favore del Gruppo Tirrenia per l'importo di euro 6.615.681,63 possono essere utilizzate a parziale copertura del disavanzo del medesimo Gruppo relativo al 2008. Nel limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, ai dipendenti delle società del Gruppo Tirrenia, delle società da queste derivanti e di quelle che dalle stesse acquistano o affittano aziende o rami d’azienda, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può concedere per dodici mesi l’intero trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni di legge, con la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti [58].

     4. Al fine di scongiurare la possibilità che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 è consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614, nonchè dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97.

     5. All'articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «91 milioni di euro, dei quali 11 milioni destinati alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci,».

 

     Art. 7 septies. Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese [59]

     1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 226, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario nonchè il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle piccole e medie imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del citato Fondo.

 

     Art. 7 octies. Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. [60]

     1. [Al fine di assicurare il rimborso dei titoli di cui al presente articolo, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni per l'anno 2012] [61].

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2009 fino ad un massimo di 100 milioni di euro si provvede con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

     3. Al fine della tutela del risparmio, a fronte delle iniziative resesi necessarie per garantire la continuità aziendale della società Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, e in considerazione del preminente interesse pubblico alla garanzia del servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, si stabilisce quanto segue:

     a) ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5% 2002 - 2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee Aeree Italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell'ultimo mese di negoziazione, pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate [62];

     a-bis) ai titolari di azioni della società Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate [63];

     b) le assegnazioni di titoli di Stato di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Per gli importi inferiori ad euro 1.000 si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli di cui al successivo comma 4; l'intermediario finanziario che provvede alla comunicazione di cui al comma 5, lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede, alla scadenza pattuita, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni e delle azioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi delle disposizioni seguenti; le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010 [64].

     4. I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3 che intendano esercitare il relativo diritto dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il 31 agosto 2009, la relativa richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite degli intermediari finanziari che curano la gestione del conto di deposito relativo ai titoli menzionati, nella quale dichiarano il loro impegno irrevocabile [65]:

     a) a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze la totalità dei titoli obbligazionari e azionari detenuti [66];

     b) a rinunciare, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze e di Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, a qualsiasi pretesa ed iniziativa direttamente o indirettamente connessa alla proprietà dei titoli.

     5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono in cartaceo e su supporto informatico al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria [67]:

     a) i nominativi dei soggetti titolari delle obbligazioni e delle azioni che, entro il termine stabilito, hanno presentato la richiesta di adesione, con specifica indicazione, per ciascuno di essi, delle quantità di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4 e del numero di conto deposito titoli al quale trasferire i titoli di Stato eventualmente spettanti [68];

     b) le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute;

     c) un'attestazione contenente l'effettiva giacenza presso i propri conti delle quantità di titoli obbligazionari e azionari dichiarati da ciascun soggetto richiedente e la conformità delle dichiarazioni e degli impegni al contenuto delle disposizioni di cui al precedente comma 4 e la provenienza degli stessi dai soggetti titolari delle obbligazioni e delle azioni di cui al comma 3 [69].

     6. A successiva richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, gli intermediari finanziari trasferiscono detti titoli obbligazionari e azionari sul conto titoli presso la Banca d'Italia intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. La Banca d'Italia verifica l'effettivo trasferimento delle obbligazioni e delle azioni e ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria. Con il trasferimento, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra automaticamente in tutti i connessi diritti, anche nei confronti della società e della procedura di amministrazione straordinaria, nonchè nelle relative azioni, anche in quelle formulate in sede giudiziaria [70].

     7. Entro il 31 dicembre 2010, e comunque non prima di trenta giorni dalla avvenuta ricezione della comunicazione della Banca d'Italia che attesta l'avvenuto trasferimento dei titoli, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a trasferire i titoli di Stato spettanti agli aventi diritto sul conto di deposito titoli indicato nella comunicazione di cui al comma 5 [71].

     7-bis. Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 [72].

     8. [Il rimborso dei titoli di Stato di cui al comma 3 è effettuato a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1] [73].

     9. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166 [74].

     10. [All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,le occorrenti variazioni di bilancio] [75].

 

     Art. 8. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 1 a 4 e 5, limitatamente alla parte non coperta ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, dall'articolo 2, dall'articolo 4, ad eccezione del comma 7-bis, e dall'articolo 5, comma 1, valutati in 1.087 milioni di euro per l'anno 2009, 270,1 milioni di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni di euro per l'anno 2011, 258,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 289,1 milioni di euro per l'anno 2014, e 77,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e dagli articoli 1, comma 11, e 3, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

     a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni per l'anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzazione delle somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, quantificate in euro 933 milioni complessivi, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sul capitolo 7342. A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro è versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni di euro è versata su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro. Una quota delle somme riversate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente pari a 80,5 milioni di euro nell'anno 2010 e a 95,9 milioni di euro nell'anno 2012 è riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di cui al comma 2 del presente articolo, in aggiunta a quanto previsto ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 7-quinquies del presente decreto, nonchè dell'articolo 11, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

     b) quanto a 726,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 89,6 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure di cui agli articoli 1, 2 e 5;

     c) quanto a 10 milioni di euro per il 2009, a 100 milioni di euro per l'anno 2010, a 200 milioni di euro per l'anno 2011 e a 308,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, in relazione agli interventi previsti ai sensi dell'articolo 7;

     d) quanto a 49.955.833 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     e) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. [76]

     2. Conseguentemente all'utilizzo delle risorse provenienti dalle revoche disposto dal comma 1, lettera a) del presente articolo, il rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assicurato con gli importi di 80,5 milioni di euro e di 95,9 milioni di euro riassegnati, rispettivamente, negli anni 2010 e 2012 ai sensi del comma 1, lettera a), ultimo periodo, nonchè con le ulteriori disponibilità accertate a seguito di revoche disposte dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il limite complessivo di 450 milioni di euro previsto dal predetto articolo 11 compatibilmente con gli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 1, commi da 1 a 5, 2, 4, 5 e 7-ter, comma 14, del presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. [77]

 

     Art. 8 bis. Disposizioni in materia di quote latte [78]

     1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'esclusione, dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dei produttori non titolari di quota e dei produttori che abbiano superato il 100 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, come indicato dal comma 4, non si applica per il periodo 2008-2009. Tali produttori, ai fini della restituzione del prelievo, si collocano dopo i produttori di cui alla lettera c) del medesimo comma 4.

4-ter. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purchè non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui all'articolo 10, comma 18;

b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale.

4-quater. Le somme residue confluiscono nel fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

     2. Dopo l'articolo 10 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Assegnazione quote latte). - 1. Gli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, ed al regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, sono attribuiti alla riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota effettuata con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota.

2. In caso di vendita di azienda con quota con validità successiva al periodo 2007/2008, la quota è assegnata anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata.

3. In caso di affitto di azienda con quota vigente al momento dell'assegnazione, la quota è resa disponibile anche all'affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata; alla scadenza del contratto la quota torna nella disponibilità del titolare dell'azienda.

4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorità:

a) aziende che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi del decreto legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi ed al netto dei quantitativi già riassegnati. La quota attribuita in applicazione del presente articolo comporta la corrispondente diminuzione della predetta quota «B» ridotta;

b) aziende ubicate in zone di pianura, montagna e svantaggiate di cui al comma 1 ed aziende, ubicate nelle stesse zone, che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in esubero rispetto alla quota posseduta;

c) aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota.

5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione, le consegne di latte non coperte da quota sono calcolate come differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo 2007/2008, adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale. Ai fini del presente comma l'adeguamento in base al tenore di materia grassa è calcolato con le seguenti modalità:

a) il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi;

b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento per ogni 0,1 g di grassi in più per chilogrammo di latte;

c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18 per cento per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte.

6. I quantitativi non assegnati ai sensi dei commi da 1 a 5 sono utilizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22.

7. I quantitativi assegnati ai sensi del comma 4, lettere b) e c), non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015. In caso di cessazione dell'attività tali quantitativi confluiscono nella riserva nazionale per essere riassegnati con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3».

     3. Le assegnazioni di cui all'articolo 10-bis del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono comunicate ai beneficiari, a decorrere dal periodo 2009-2010, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del presente decreto, entro il 15 aprile 2009.

     4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2009.

 

     Art. 8 ter. Istituzione del Registro nazionale dei debiti [79]

     1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attività agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e l'Unione europea è unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.

     2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, così come integrato dal Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell'articolo 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, è istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonchè quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati. Alla istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

     3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN.

     4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.

     5. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonchè di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.

     6. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: «gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,».

     7. L'AGEA definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per l'attuazione dei commi da 1 a 6, con particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori.

     8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni.

 

     Art. 8 quater. Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte [80]

     1. Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 8-ter derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.

     2. La rateizzazione di cui al comma 1 è consentita:

     a) per somme non inferiori a 25.000 euro;

     b) per una durata non superiore a tredici anni per i debiti inferiori a 100.000 euro;

     c) per una durata non superiore a ventidue anni per i debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro;

     d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300.000 euro.

     3. Sul debito di cui è richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d'interesse:

     a) per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 60 punti base;

     b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 140 punti base;

     c) per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 220 punti base.

 

     Art. 8 quinquies. Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte [81]

     1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili. Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale.

     2. Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento della intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonchè le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza.

     3. In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.

     4. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 6.

     5. Per le somme che divengono successivamente esigibili semprechè riferite ai periodi precedenti al 2009-2010, l'AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla ricezione dell'intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione.

     6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e delle relative società controllate, il quale, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui all'articolo 8-bis, comma 2, e definisce le modalità di applicazione dell' articolo 8-quater e del presente articolo. Sulle richieste di rateizzazione il Commissario provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione. Con il decreto di nomina è stabilito il compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalità di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 [82].

     7. Le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate con decorrenza dal periodo in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento nei seguenti casi:

     a) mancato pagamento del prelievo latte;

     b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al comma 2;

     c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2;

     d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 6.

     8. Per i produttori che hanno richiesto la rateizzazione, le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonchè le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli organismi pagatori sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell'importo della prima rata.

     9. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 6, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 2.
     10. A decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 [83].

     10-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono determinati i termini e le modalità di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA o dalle regioni fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi del comma 10. La consegna dei residui è equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 [84].

     10-ter. Per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-bis, entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, con riferimento ai relativi crediti:

     a) i termini di prescrizione;

     b) le procedure di riscossione coattiva;

     c) i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi [85].

     10-quater. Le procedure di riscossione coattiva sospese ai sensi del comma 10-ter sono successivamente proseguite dall'agente della riscossione, che resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'AGEA o dalle regioni e nei confronti del quale le garanzie già attivate mantengono validità e grado [86].

     10-quinquies. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo di cui all'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 [87].

     10-sexies. Per consentire l'ordinata prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva, fino alla data indicata al comma 10-ter sono sospese le procedure di riscossione coattiva poste in essere dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca riconosciuti ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto-legge. Con riferimento ai crediti nei confronti dei medesimi primi acquirenti, la sospensione prevista dal presente comma si applica anche ai termini di prescrizione e ai termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi [88].

 

     Art. 8 quinquies.1 (Ulteriori disposizioni per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte). [89]

     1. Successivamente all'iscrizione a ruolo, il produttore interessato può presentare all'AGEA, per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, la richiesta di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica, da parte della stessa Agenzia, del primo atto di riscossione utile, inclusi quelli della procedura cautelare o esecutiva, eventualmente intrapresa.

     2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 1, soltanto se tempestiva, l'Agenzia delle entrate-Riscossione:

     a) sospende immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo;

     b) trasmette in via telematica la predetta istanza all'AGEA, entro il termine di dieci giorni successivi alla data della relativa ricezione.

     3. L'AGEA, mediante posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunica al produttore l'esito dell'esame della richiesta di rateizzazione e:

     a) in caso di accoglimento, il produttore rinuncia espressamente ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari e sono sospese le procedure di recupero per compensazione. In tal caso, la stessa AGEA dispone la sospensione della riscossione con proprio provvedimento, trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate-Riscossione;

     b) in caso di rigetto, l'AGEA ne dà comunicazione in via telematica all'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la ripresa dell'attività di riscossione coattiva.

     4. Il pagamento delle rate è effettuato direttamente all'AGEA, che provvede, con cadenza annuale, alle conseguenti operazioni di regolazione contabile con l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Tale pagamento è effettuato dal produttore con le modalità indicate nel provvedimento di accoglimento.

     5. Il versamento della prima rata, comunicato mediante posta elettronica certificata dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione, determina la cancellazione delle cautele iscritte e l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

     6. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca della sospensione della riscossione, comunicata in via telematica dall'AGEA all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In tal caso, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto, previa immediata regolazione contabile ai sensi del comma 4, è automaticamente ed immediatamente riscuotibile in unica soluzione, sono riprese le procedure di recupero per compensazione e le somme eventualmente corrisposte al produttore in costanza di rateizzazione sono iscritte a registro debitori sino a concorrenza del debito residuo.

     7. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 8-quinquies del presente decreto e dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

     Art. 8 sexies. Disposizioni finali [90]

     1. Le disposizioni degli articoli 8-quater e 8-quinquies sono applicabili fino alla campagna lattiera 2008-2009.

 

     Art. 8 septies. Disposizioni finanziarie [91]

     1. Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente decreto, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria, eccedenti rispetto alla integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui al precedente periodo, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente articolo.

     2. Al fine di favorire le misure di accesso al credito, i produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, possono avvalersi, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare successivamente all'attivazione del predetto Fondo, sono stabilite, in misura non inferiore a 45 milioni di euro per l'anno 2009, le risorse da destinare al comparto agricolo per le finalità di cui al presente comma; per le modalità e i criteri di accesso al predetto Fondo si applica, in quanto compatibile, il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 febbraio 2006.

 

     Art. 8 octies. Proroga di agevolazioni previdenziali. [92]

     1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

     2. Al relativo onere, pari a 154,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 103 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, e, quanto a 41,5 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del 51 per cento delle giacenze alla data del 10 marzo 2009, presenti sui conti correnti infruttiferi relativi alla gestione del citato fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, da parte delle banche presso le quali sono accesi i predetti conti correnti.

     3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata, per l'anno 2011, di 103 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 8 novies. Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. [93]

     1. All'articolo 61, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonchè per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6».

 

     Art. 9. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5. (TESTO ORIGINALE)

Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale del settore industriale e in particolare del comparto automobilistico, anche in relazione all'importanza di questi settori nel sistema produttivo nazionale ed ai riflessi di carattere occupazionale sulle famiglie e sulle imprese;

     Ritenuta la necessità di collocare in un quadro unitario le disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese, anche mediante l'introduzione di misure di carattere fiscale e finanziario in grado di sostenere il rilancio produttivo e il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e di salvaguardia ambientale;

     Considerate, altresì, le particolari ragioni di urgenza, connesse con la contingente situazione economico-finanziaria delle imprese e del loro indotto e con la necessità di sostenere la domanda di beni durevoli, di favorirne il ricambio con finalità di carattere ambientale e di assicurare obiettivi di rilancio occupazionale;

     Rilevata, infine, l'esigenza di potenziare le misure fiscali e finanziarie occorrenti per garantire il rispetto degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto e dalle linee guida per le politiche nazionali di riduzione delle emissioni di gas-serra;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

     Art. 1. Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici

     1. Fermo restando le misure incentivanti di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro5» che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio, è concesso un contributo di euro 1500.

     2. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», è concesso un contributo di euro 2500.

     3. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonchè mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è aumentato di 1500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.

     4. Per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo è incrementato fino ad euro 4000. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 2.

     5. In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è concesso un contributo di euro 500.

     6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purchè immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.

     7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano, nei limiti della disponibilità prevista dal comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come ulteriormente incrementata dal comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

     8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

     9. Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     10. Il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.

     11. Al fine di diminuire le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, è stabilito, nel limite di spesa per l'anno 2009 di 11 milioni di euro, un finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, omologati secondo il decreto del Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, e che garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiori al 90 per cento, su veicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) di categoria N3 ed M3 di classe euro 0, euro 1, euro 2 proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità attraverso l'impiego di veicoli appartenenti alle suddette categorie.

     12. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 è finalizzato alla concessione di contributi per l'installazione dei dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11.

     13. Le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 12 sono regolate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con appositi provvedimenti emanati entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano prioritariamente le risorse alle aziende di cui al comma 12 che effettuano servizio nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

     14. I contributi di cui al comma 12 sono concessi in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione del dispositivo per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11 e comunque in misura non superiore a 1.000 euro per ciascun dispositivo.

     15. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 è ripartito, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico.

     16. I contributi di cui al comma 12 non sono cumulabili con altri contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.

     17. L'erogazione del finanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, come ripartito ai sensi del comma 15, è subordinata alla notifica da parte della regione o della provincia autonoma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di misure di riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore della mobilità, vigenti al momento dell'erogazione del finanziamento stesso.

     Art. 2. Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

     1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1° luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonchè apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo è cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

     2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.

     3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto; nel protocollo sono definiti gli impegni assunti in ordine alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, alle modalità con le quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con fornitori e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonchè allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione [94].

     Art. 3. Distretti produttivi e reti di imprese

     1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono soppresse.

     2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) fiscali:

     1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;

     2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;

     3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;

     4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;

     5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonchè dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le disposizioni che seguono;

     6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

     7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

     8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;

     9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

     10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

     11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;

     12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

     13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

     14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

     15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato; ».

     3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

     4. Dall'attuazione del comma 1, nonchè dell'articolo 1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati dal presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

     Art. 4. Aggregazione tra imprese

     1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate nell'anno 2009, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

     2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'anno 2009, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

     3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei commi precedenti è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.

     4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.

     5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

     6. La società risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 6, la società è tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

     Art. 5. Rivalutazione sostitutiva immobili

     1. All'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «con la misura del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili» sono sostitute dalle seguenti: «con la misura del 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili».

     Art. 6. Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali

     1. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalità per favorire l'intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'articolo 1.

     Art. 7. Controlli fiscali

     1. Il controllo delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, fruite in sede di liquidazione o autoliquidazione dell'imposta principale, è eseguito sulla base di criteri selettivi approvati con atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che tengono conto di specifiche analisi di rischio circa l'indebito utilizzo delle agevolazioni medesime. La conseguente maggiore capacità operativa per l'Agenzia delle entrate viene destinata all'esecuzione di specifici controlli volti al contrasto dell'utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

     2. Al comma 18 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «E' punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.».

     3. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 10 milioni di euro per l'anno 2009, di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

     Art. 8. Copertura finanziaria

     1. Ai maggiori oneri derivanti dal presente decreto, valutati rispettivamente in euro 382 milioni per l'anno 2009, euro 230,5 milioni per l'anno 2010, euro 405,8 milioni di euro per l'anno 2011, euro 308,4 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013 ed euro 386,2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede:

     a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni di euro per l'anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzazione delle somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non più dovute, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, quantificate in euro 933 milioni complessivi, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente quanto ad euro 99,5 milioni sul capitolo 7420 e quanto ad euro 833,5 milioni sul capitolo 7342. A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro è versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni di euro è versata su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro. Una quota delle somme riversate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente pari a 80,5 milioni di euro nell'anno 2010 e 95,9 milioni di euro nell'anno 2012 è riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di cui al comma 2 del presente articolo;

     b) quanto ad euro 10 milioni di euro per il 2009, 100 milioni di euro per l'anno 2010, 200 milioni di euro per l'anno 2011 ed euro 308,4 milioni dall'anno 2012, in relazione agli interventi previsti ai sensi dell'articolo 7;

     c) quanto a 49.955.833 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     d) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

     2. Conseguentemente all'utilizzo delle risorse provenienti dalle revoche disposto dal comma 1, lettera a) del presente articolo, il rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assicurato con gli importi di 80,5 milioni di euro e di 95,9 milioni di euro riassegnati, rispettivamente, negli anni 2010 e 2012 ai sensi del comma 1, lettera a), ultimo periodo, nonchè con le ulteriori disponibilità accertate a seguito di revoche disposte dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il limite complessivo di 450 milioni di euro previsto dal predetto articolo 11 compatibilmente con gli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

     Art. 9. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 9 aprile 2009, n. 33.

[2] Titolo così sostituito dalla L. di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[4] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 43 della L. 23 luglio 2009, n. 99.

[5] Comma inserito dalla L. di conversione.

[6] Comma inserito dalla L. di conversione.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[8] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[10] Comma inserito dalla L. di conversione.

[11] Comma inserito dalla L. di conversione.

[12] Comma aggiunto dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 2, comma 235, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 42, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

[13] Numero soppresso dall'art. 36 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

[14] Alinea così modificato dall'art. 17 della L. 28 luglio 2016, n. 154.

[15] Lettera così modificata dall'art. 36 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 1 della L. 23 luglio 2009, n. 99, sostituito dall'art. 42 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e ulteriormente modificato dall'art. 45 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

[17] Comma inserito dall'art. 1 della L. 23 luglio 2009, n. 99.

[18] Comma inserito dall'art. 1 della L. 23 luglio 2009, n. 99.

[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione, sostituito dall'art. 42 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, già modificato dall'art. 45 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e così ulteriormente modificato dall'art. 36 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1 della L. 23 luglio 2009, n. 99.

[21] Comma inserito dall'art. 35 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[22] Comma inserito dall'art. 35 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[23] Comma inserito dall'art. 35 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[24] Comma inserito dall'art. 35 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[25] Comma aggiunto dall'art. 43 bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e così modificato dall'art. 12 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.

[26] Comma aggiunto dall'art. 43 bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

[27] Comma aggiunto dall'art. 43 bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

[28] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[30] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[31] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[32] Articolo inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 35 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, con la decorrenza ivi prevista.

[33] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[34] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[35] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[36] Comma inserito dalla L. di conversione.

[37] Comma inserito dalla L. di conversione.

[38] Comma inserito dalla L. di conversione.

[39] Comma inserito dalla L. di conversione.

[40] Comma inserito dalla L. di conversione.

[41] Comma inserito dalla L. di conversione.

[42] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[43] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[44] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[45] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[46] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[47] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 10 bis del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, con la decorrenza ivi prevista.

[48] Comma già modificato dall'art. 23 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25. La sospensione di cui al presente comma, già prorogata al 31 dicembre 2017 dall'art. 9 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2018 dall'art. 1, comma 1136, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[49] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[50] Comma già modificato dall'art. 1, comma 31, della L. 13 dicembre 2010, n. 220 e così ulteriormente modificato dall'art. 33 della L. 12 novembre 2011, n. 183.

[51] Comma già modificato dall'art. 1 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, dall'art. 1, comma 31, della L. 13 dicembre 2010, n. 220 e così ulteriormente modificato dall'art. 33 della L. 12 novembre 2011, n. 183.

[52] Comma inserito dall'art. 6 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.

[53] Comma inserito dall'art. 42 quater del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[54] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[55] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4, comma 4 quinquies, del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla L. 26 marzo 2010, n. 42.

[56] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[57] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[58] Comma così modificato dall'art. 19 ter del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

[59] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[60] Articolo inserito dalla L. di conversione. La rubrica è stata così sostituita dall'art. 19 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

[61] Comma abrogato dall'art. 19 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

[62] Lettera così modificata dall'art. 19 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

[63] Lettera inserita dall'art. 19 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

[64] Lettera così modificata dall'art. 19 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

[65] Alinea così modificato dall'art. 19 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

[66] Lettera così modificata dall'art. 19 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

[67] Alinea così modificato dall'art. 19 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

[68] Lettera così modificata dall'art. 19 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

[69] Lettera così modificata dall'art. 19 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

[70] Comma così modificato dall'art. 19 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

[71] Comma così modificato dall'art. 19 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

[72] Comma inserito dall'art. 19 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

[73] Comma abrogato dall'art. 19 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

[74] Comma così sostituito dall'art. 19 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. Il testo previgente recava: "9. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166, sono soppresse le parole: «ovvero obbligazionisti»."

[75] Comma abrogato dall'art. 19 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

[76] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[77] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[78] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[79] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[80] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[81] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[82] Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 31 marzo 2011 dall'art. 1 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, al 31 dicembre 2011 dall'art. 1 del D.P.C.M. 25 marzo 2011, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012 dall'art. 29 ter del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14. Il termine di cui allo stesso art. 29-ter, D.L. 216/2011, n. 216, è stato prorogato al 30 giugno 2013 dall'art. 1, comma 392, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

[83] Comma già sostituito dall'art. 1, comma 525, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla L. 21 maggio 2019, n. 44, con la decorrenza ivi prevista.

[84] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 525, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 e così sostituito dall'art. 4 del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla L. 21 maggio 2019, n. 44, con la decorrenza ivi prevista.

[85] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 525, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 e così sostituito dall'art. 4 del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla L. 21 maggio 2019, n. 44, con la decorrenza ivi prevista.

[86] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla L. 21 maggio 2019, n. 44, con la decorrenza ivi prevista.

[87] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla L. 21 maggio 2019, n. 44, con la decorrenza ivi prevista.

[88] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla L. 21 maggio 2019, n. 44, con la decorrenza ivi prevista.

[89] Articolo inserito dall'art. 19 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla L. 20 maggio 2022, n. 51.

[90] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[91] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[92] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[93] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[94] L'art. 1 della L. 9 aprile 2009, n. 33 ha stabilito che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente comma.