Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 10/03/1986 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. [2] |
Art. 3. [3] |
Art. 4. Alle verifiche ed ai collaudi previsti dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 20 luglio [...] |
Art. 5. [4] |
§ 98.1.26335 - Legge 10 marzo 1986, n. 61.
Modifica dell'art. 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina della importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti.
(G.U. 13 marzo 1986, n. 60)
Alle verifiche ed ai collaudi previsti dal regio
La disciplina di cui al comma precedente si applica anche alle verifiche ed agli accertamenti in ordine alla progettazione, alla realizzazione ed al regolare esercizio di impianti che usufruiscono dei contributi ai sensi degli art. 10, 11 e 14 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 13 del
[2] Articolo modificato dall'art. 19 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 13 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 13 del