§ 95.18.19 - D.L. 30 agosto 1993, n. 331.
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.18 imposta di consumo
Data:30/08/1993
Numero:331


Sommario
Art. 1.  Prodotti soggetti ad accise – Definizioni.
Art. 2.  Fatto generatore ed esigibilità dell'accisa.
Art. 3.  Accertamento, liquidazione e pagamento.
Art. 4.  Regime del deposito fiscale.
Art. 5.  Abbuoni per perdite e cali.
Art. 6.  Circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.
Art. 7.  Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa.
Art. 8.  Operatore professionale.
Art. 9.  Rappresentante fiscale.
Art. 10.  Circolazione di prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo in altro Stato membro.
Art. 11.  Prodotti assoggettati ad accisa già immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati.
Art. 12.  Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa.
Art. 13.  Prodotti muniti di contrassegno fiscale.
Art. 14.  Rimborso dell'accisa.
Art. 15.  Esenzioni.
Art. 16.  Regimi particolari.
Art. 17.  Prodotti soggetti ad accisa.
Art. 18.  Fatto generatore dell'accisa.
Art. 19.  Definizione di stabilimento di produzione.
Art. 20.  Impieghi agevolati.
Art. 21.  Birra.
Art. 22.  Vino.
Art. 23.  Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.
Art. 24.  Prodotti intermedi.
Art. 25.  Alcole etilico.
Art. 26.  Esenzioni.
Art. 27.  Prodotti soggetti ad accisa.
Art. 28.  Aliquote.
Art. 29.  Criteri generali.
Art. 29 bis.  Contributo di riciclaggio sul polietilene.
Art. 30.  Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio.
Art. 31.  Mutua assistenza per recupero crediti.
Art. 32.  Compiti del Dipartimento delle dogane e imposte indirette. Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni.
Art. 33.  Disposizioni transitorie.
Art. 34.  Adeguamenti alla normativa comunitaria.
Art. 35.  Soppressione di imposte.
Art. 36.  Modificazione di talune aliquote
Art. 37.  Operazioni intracomunitarie.
Art. 38.  Acquisti intracomunitari.
Art. 38 bis.  (Definizione di vendite a distanza).
Art. 38 ter.  (Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di "call-off stock").
Art. 39.  (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari).
Art. 40.  Territorialità delle operazioni intracomunitarie.
Art. 41.  Cessioni intracomunitarie non imponibili.
Art. 41 bis.  (Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call-off stock").
Art. 41 ter.  (Cessioni a catena).
Art. 42.  Acquisti non imponibili o esenti.
Art. 43.  (Base imponibile ed aliquota).
Art. 44.  Soggetti passivi.
Art. 45.  Detrazione.
Art. 46.  Fatturazione delle operazioni intracomunitarie.
Art. 47.  Registrazione delle operazioni intracomunitarie.
Art. 48.  Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale.
Art. 49.  Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa.
Art. 50.  Obblighi connessi agli scambi intracomunitari.
Art. 50 bis.  Depositi fiscali ai fini IVA.
Art. 51.  Disposizioni relative ai produttori agricoli.
Art. 52.  Cessioni a viaggiatori.
Art. 53.  Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi.
Art. 55.  Collaborazione nei controlli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con le amministrazioni degli altri Stati membri.
Art. 56.  Norme applicabili.
Art. 57.  Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Art. 58.  Operazioni non imponibili.
Art. 59.  Rimborsi a soggetti non residenti e controlli all'esportazione.
Art. 60.  Disposizioni transitorie.
Art. 61.  Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e per l'attribuzione del numero di partita IVA.
Art. 62.  (Modificazioni della disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e dei rimborsi d'imposta).
Art. 62 bis.  Studi di settore.
Art. 62 ter.  Accertamento induttivo sulla base del contributo diretto lavorativo.
Art. 62 quater.  Modifiche alla disciplina dell'accertamento induttivo sulla base dei coefficienti presuntivi.
Art. 62 quinquies.  Accertamento parziale e iscrizione provvisoria a ruolo. Abrogazioni.
Art. 62 sexies.  Attività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Art. 63.  Disposizioni relative all'imposta sulle successioni, all'imposta sugli spettacoli e a quella sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici.
Art. 64.  Disposizioni per l'attribuzione del codice fiscale e per i controlli e i riscontri.
Art. 65.  Imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso. Imposta erariale di trascrizione.
Art. 66.  Modificazioni di disposizioni agevolative.
Art. 67.  Disposizioni in materia di imposizione fiscale delle cessioni a termine.
Art. 68.  Modifiche alla tabella allegata alla legge 20 ottobre 1991, n. 358.
Art. 69.  Disposizioni in materia di contenzioso tributario.
Art. 70.  (Entrata in vigore).


§ 95.18.19 - D.L. 30 agosto 1993, n. 331. [1]

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

(G.U. 30 agosto 1993, n. 203).

 

TITOLO I

ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE

SU OLI MINERALI, ALCOLE, BEVANDE ALCOLICHE E

TABACCHI LAVORATI, NONCHE' ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE SUI CONSUMI.

 

Capo I

REGIME GENERALE, DETENZIONE, CIRCOLAZIONE

E CONTROLLI DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISE

 

Art. 1. Prodotti soggetti ad accise – Definizioni. [2]

     [1. Gli oli minerali, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, come definiti negli articoli 17, 21, 22, 23, 24, 25 e 27, sono sottoposti ad accisa secondo le disposizioni stabilite dal presente decreto.

     2. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sui consumi prevista, dalle vigenti disposizioni, con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo;

     b) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci soggette ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria;

     c) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;

     d) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;

     e) operatore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell'esercizio dell'attività economica svolta, prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da Paesi comunitari, extra-comunitari o dal territorio nazionale; tale operatore non può detenere o spedire i prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa;

     f) operatore non registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata ad effettuare, a titolo occasionale, le medesime operazioni previste per l'operatore registrato.

     3. Ai fini dell'applicazione del titolo I del presente decreto, nel territorio della Comunità economica europea, come definito dall'art. 227 del relativo Trattato istitutivo, firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, si intendono inclusi il Principato di Monaco, Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), l'isola di Man e la Repubblica di San Marino; si intendono invece esclusi i dipartimenti d'oltre mare della Repubblica francese, il territorio di Büsingen, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla e le isole Canarie.]

 

     Art. 2. Fatto generatore ed esigibilità dell'accisa. [3]

     [1. I prodotti di cui all'art. 1, comma 1, sono assoggettati ad accisa al momento della fabbricazione o dell'importazione.

     2. L'accisa è esigibile all'atto dell'immissione in consumo del prodotto. Si considera immissione in consumo anche:

     a) l'ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'art. 5;

     b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo;

     c) la fabbricazione o l'importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo.

     3. E' obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione al consumo ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta o che si è reso garante di tale pagamento.]

 

     Art. 3. Accertamento, liquidazione e pagamento. [4]

     [1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità con l'osservanza delle modalità operative stabilite dal Ministero delle finanze. Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

     2. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota di imposta vigente alla data dell'immissione in consumo; per i tabacchi lavorati la liquidazione si effettua applicando ai singoli prodotti l'ammontare dell'imposta vigente alla predetta data e risultante dalle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico vigenti a tale data. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro constatazione.

     3. Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 5 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per l'imposta di consumo sul gas metano devono essere osservate le modalità vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tuttavia i termini per la presentazione della dichiarazione e per il pagamento sono unificati a trenta giorni dalla fine di ogni bimestre solare. Per i prodotti di importazione l'accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, l'applicazione della legge 18 febbraio 1963, n. 303 [5].]

 

     Art. 4. Regime del deposito fiscale. [6]

     [1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione di prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in un deposito fiscale.

     2. Per l'istituzione e l'esercizio dei depositi fiscali si applicano le disposizioni previste dalle singole imposte di fabbricazione o di consumo. Per il vino e per i depositi di birra e di prodotti alcolici intermedi si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. L'esercizio del deposito è subordinato al rilascio, da parte dell'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, della licenza fiscale, previo pagamento dei vigenti diritti di licenza, ferme le disposizioni sulla vigilanza e il controllo dettate per i depositi fiscali di tabacchi lavorati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per i depositi di oli minerali e per i depositi di alcole, gestiti in regime di deposito doganale privato, si applicano i diritti di licenza nelle misure rispettivamente stabilite per le raffinerie e i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa.

     3. Il depositario autorizzato è obbligato:

     a) a prestare cauzione, secondo le modalità e nelle misure vigenti, a garanzia dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale. Per i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti e di prodotti alcolici la cauzione deve essere prestata nella stessa misura prevista per i depositi di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione. In ogni caso l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta dovuta in media per il periodo di tempo stabilito per il pagamento dell'imposta. In presenza di apposita cauzione prestata dal proprietario della merce, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Per il gas metano la cauzione è prestata secondo le misure previste dall'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102. Resta ferma la facoltà per l'amministrazione finanziaria di esonerare da tale obbligo le ditte riconosciute affidabili o di notoria solvibilità [7];

     b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite dal Ministero delle finanze. Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, per l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;

     c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale;

     d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti.

     4. I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito doganale e sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza deve assicurare, tenendo conto della operatività dell'impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l'attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario ordinario d'ufficio [8].

     5. Sono escluse dal regime del deposito fiscale le fabbriche di prodotti tassati su base forfettaria. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata per i depositi di oli minerali di capacità superiore a 3000 metri cubi, per i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità superiore a 50 metri cubi e per i depositi di prodotti petroliferi di capacità inferiore quando risponde ad effettive necessità operative e di approvvigionamento. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti petroliferi ad imposta assolta.]

 

     Art. 5. Abbuoni per perdite e cali. [9]

     [1. In caso di perdita o distruzione di prodotti soggetti ad accisa che si trovano in regime sospensivo, è concesso l'abbuono dell'imposta quando è provato che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Salvo che per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore.

     2. Per le perdite, inerenti alla natura dei prodotti, avvenute, in regime sospensivo, durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale vengono sottoposti i prodotti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

     3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.

     4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche per i trasporti provenienti dagli Stati membri della Comunità economica europea di prodotti in regime di sospensione di accisa.]

 

     Art. 6. Circolazione dei prodotti soggetti ad accisa. [10]

     [1. La circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, deve avvenire solo tra depositi fiscali, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8.

     2. Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore o con il destinatario, del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati, secondo modalità che saranno definite dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In attesa di tale decreto, restano in vigore le modalità di garanzia per il trasporto spiriti in cauzione d'imposta, vigenti fino al 31 dicembre 1992. La garanzia deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità economica europea e ne è disposto lo svincolo quando è data la prova della presa in carico del prodotto da parte del destinatario.

     3. La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e con l'osservanza delle modalità previste dai competenti organi comunitari. Il Ministero delle finanze. Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, può disporre l'eventuale suggellamento dei colli o contenitori o dei mezzi di trasporto utilizzati.

     4. Il documento di accompagnamento di cui al comma 3 non è prescritto per la circolazione di prodotti soggetti ad accisa, provenienti da Paesi terzi o ivi destinati, quando sono sottoposti ad un regime doganale comunitario diverso da quello dell'immissione in libera pratica o sono immessi in una zona franca o in un deposito franco.

     5. Nel caso di spedizione di prodotti soggetti ad accisa, effettuata fra gli Stati membri, con attraversamento di Paesi EFTA, vincolati al regime di transito comunitario interno per mezzo del documento amministrativo unico, questo documento sostituisce quello previsto dal comma 3; in tale ipotesi dal documento amministrativo unico deve risultare che trattasi di prodotto soggetto ad accisa ed un esemplare dello stesso deve essere rispedito dal destinatario, per l'appuramento.

     6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attività economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della spedizione e per il rimborso si applicano le disposizioni dell'art. 14.

     7. Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per il trasporto e la circolazione dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale, le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria, in regime sospensivo, dei prodotti soggetti ad accisa si applicano anche alla circolazione entro il territorio dello Stato dei prodotti nazionali soggetti al medesimo regime fiscale con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.]

 

     Art. 7. Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa. [11]0

     [1. In caso di irregolarità o di infrazione, che comporti l'esigibilità dell'imposta, commessa nel corso della circolazione di prodotti in sospensione dei diritti di accisa, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:

     a) l'accisa è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che si è resa garante per il trasporto;

     b) l'accisa è riscossa in Italia se l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa nel territorio dello Stato;

     c) se l'irregolarità o l'infrazione è accertata nel territorio nazionale e non è possibile stabilire il luogo in cui è stata effettivamente commessa, essa si presume commessa nel territorio dello Stato;

     d) se i prodotti spediti dal territorio nazionale non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati immessi in consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa nel territorio nazionale e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che, nel termine di quattro mesi dalla data di spedizione dei prodotti, non venga fornita la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato;

     e) se entro tre anni dalla data di rilascio del documento di accompagnamento viene individuato il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa viene rimborsata con gli interessi legali dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso [12].

     2. Nei casi di riscossione di accisa, conseguente ad irregolarità o infrazione relativa a prodotti provenienti da altro Stato membro, il Ministero delle finanze. Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è tenuto ad informare le competenti autorità del Paese di provenienza.]

 

     Art. 8. Operatore professionale. [13]

     [1. Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio dell'attività economica svolta, abbia chiesto, prima del ricevimento della merce, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza competente per territorio.

     2. L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere la prescritta contabilità delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.

     3. Se l'operatore di cui al comma 1 non è registrato, può ricevere, nell'esercizio dell'attività economica svolta e a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell'accisa. Copia della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall'art. 6, comma 3, per la circolazione del prodotto.

     4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa è esigibile all'atto del ricevimento della merce e deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo.

     5. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'art. 9non si applicano ai prodotti indicati nell'art. 27, comma 1.]

 

     Art. 9. Rappresentante fiscale. [14]

     [1. Per i prodotti soggetti ad accisa provenienti da altro Stato membro, il titolare del deposito fiscale mittente può designare un rappresentante fiscale con sede nello Stato per provvedere, in nome e per conto del destinatario che non sia titolare di deposito fiscale, agli adempimenti previsti dal regime di circolazione intracomunitaria.

     2. Il rappresentante fiscale deve in particolare:

     a) garantire il pagamento dell'accisa secondo le modalità in materia vigenti, ferma restando la responsabilità dell'esercente l'impianto che effettua la spedizione o del trasportatore;

     b) pagare l'accisa al momento dell'arrivo delle merci secondo le modalità previste e nel termine stabilito;

     c) tenere una contabilità delle forniture ricevute e comunicare all'ufficio finanziario competente gli estremi di queste ed il luogo in cui sono consegnate le merci.

     3. I soggetti che intendono svolgere le funzioni di rappresentante fiscale devono chiedere la preventiva autorizzazione alla direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio nel luogo ove ha sede il destinatario. Si prescinde da tale autorizzazione per gli spedizionieri doganali abilitati a svolgere i compiti previsti dall'art. 7, comma 1-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.]

 

     Art. 10. Circolazione di prodotti assoggettati ad accisa e già immessi in consumo in altro Stato membro. [15]

     [1. Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in altri Stati membri che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio nazionale.

     2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 deve avvenire con un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, con l'osservanza delle modalità di applicazione stabilite dai competenti organi comunitari.

     3. L'accisa è dovuta dal soggetto che effettua la fornitura o dal soggetto che la riceve. Prima della spedizione delle merci, deve essere presentata una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio nel luogo di ricevimento dei prodotti, e deve essere garantito il pagamento dell'accisa. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità vigenti entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell'arrivo e il soggetto che riceve la merce deve sottoporsi ad ogni controllo che permetta di accertare l'arrivo della merce e l'avvenuto pagamento dell'accisa.

     4. Quando l'accisa è a carico del venditore e in tutti i casi in cui l'acquirente non ha la qualità di esercente un deposito fiscale, nè quella di operatore professionale registrato e non registrato, l'accisa deve essere pagata dal rappresentante fiscale del venditore, avente sede nello Stato, preventivamente autorizzato secondo le norme di cui all'art. 9.]

 

     Art. 11. Prodotti assoggettati ad accisa già immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati. [16]

     [1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.

     2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati dai privati entro i seguenti quantitativi:

     a) sigarette, 800 pezzi;

     b) sigaretti (di peso non superiore a 3 g/pezzo), 400 pezzi;

     c) sigari, 200 pezzi;

     d) tabacco da fumo, 1 kg;

     e) bevande spiritose, 10 litri;

     f) prodotti intermedi, 20 litri;

     g) vino (di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante), 90 litri;

     h) birra, 110 litri.

     3. I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 10. Questa disposizione si applica nel caso di oli minerali trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. E' considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dal serbatoio di alimentazione o dall'eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonchè il trasporto di oli minerali destinati al riscaldamento effettuato con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali.]

 

     Art. 12. Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa.

     1. [I prodotti assoggettati ad accisa devono essere custoditi, contabilizzati e devono circolare con un documento di accompagnamento analogo a quello previsto per la circolazione intracomunitaria, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Per i tabacchi lavorati si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano la loro circolazione e detenzione nel territorio nazionale] [17].

     2. [Restano fermi gli adempimenti previsti per la denuncia degli impianti che custodiscono prodotti assoggettati ad accisa e per il rilascio delle licenze fiscali e l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Da tali adempimenti e dal predetto obbligo sono esclusi i depositi di oli minerali per uso privato, per uso agricolo e per uso industriale, di capacità non superiore a 25 metri cubi, ad eccezione di quelli afferenti a distributori automatici di carburante] [18].

     3. La disposizione di cui all'art. 5, comma 6-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applica in deroga all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 75 del 1993, a norma dell'art. 2, secondo e terzo comma, del codice penale.

     4. Non sono tenuti all'obbligo di scorta di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61, i depositi commerciali ed industriali limitatamente ai serbatoi per prodotti di cui alle categorie a), b) e c) del comma 1 dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

 

     Art. 13. Prodotti muniti di contrassegno fiscale. [19]

     [1. I prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale devono essere muniti di contrassegni fiscali nei casi in cui questi sono prescritti.

     2. I contrassegni fiscali sono messi a disposizione dei depositari autorizzati degli Stati membri tramite il rappresentante fiscale con le stesse modalità stabilite per i depositari nazionali.

     3. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di contrassegno fiscale avviene con l'osservanza delle modalità previste dall'art. 6.]

 

     Art. 14. Rimborso dell'accisa. [20]

     [1. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio dell'attività economica da lui svolta, quando sono destinati al consumo in un altro Stato membro o all'esportazione.

     2. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.

     3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le caratteristiche e il prezzo dei contrassegni previsti dall'art. 13, nonchè le modalità per l'effettuazione dei rimborsi e dei controlli in conformità alle disposizioni comunitarie.]

 

     Art. 15. Esenzioni. [21]

     [1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:

     a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

     b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;

     c) alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato del Nord Atlantico ed a quelle nazionali inquadrate in ambito NATO, nonchè alle forze armate di cui all'articolo 1 della decisione 90/640/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1990, per gli usi consentiti [22];

     d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

     2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale fino a quando non sarà adottata una normativa fiscale uniforme nell'ambito comunitario. La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Comunità economica europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista.]

 

     Art. 16. Regimi particolari. [23]

     [1. I territori extra-doganali dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano sono considerati esclusi dal territorio della Comunità economica europea.

     2. Le operazioni relative a prodotti provenienti o destinati alla Repubblica di San Marino sono considerate di provenienza del territorio dello Stato o dirette a questo e devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni.

     3. Sono esentati dall'accisa fino al 30 giugno 1999 i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e che sono trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o una traversata marittima intracomunitaria.

     4. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati dagli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono invece tenuti ad informare gli uffici tecnici di finanza competenti per territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento CEE n. 986/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L106 del 18 aprile 1989 e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonchè a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda vitivinicola.]

 

Capo II

STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SUGLI OLI MINERALI

 

     Art. 17. Prodotti soggetti ad accisa. [24]

     [1. Sono assoggettati ad accisa i seguenti prodotti petroliferi:

     a) benzina (codice NC 2710 00 31 e 2710 00 35), benzina senza piombo (codice NC 2710 00 33), oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69), gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione e per combustione (1) con le aliquote stabilite dall'art. 18 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243;

     b) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55):

     1) per autotrazione: lire 625.620 per 1.000 litri;

     2) per riscaldamento: lire 344.560 per 1.000 litri;

     c) oli combustibili (codice NC 2710 00 79): lire 90.000 per 1.000 kg (2):

     1) oli combustibili con tenore di zolfo inferiore o uguale all'uno per cento: lire 45.000 per 1.000 kg;

     d) gas metano (codice NC 2711 29 00):

     1) per autotrazione: aliquota zero;

     2) per combustione:

     usi civili (3) (4);

     usi industriali: lire 20 al mc (5).

     2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, se destinati ad essere usati, se sono messi in vendita o se sono usati come combustibile o carburante, sono assoggettati ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente:

     a) i prodotti di cui al codice NC 2706;

     b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;

     c) i prodotti di cui al codice NC 2709;

     d) i prodotti di cui al codice NC 2710;

     e) i prodotti di cui al codice NC 2711, compresi il metano ed il propano chimicamente puri, ma con eccezione del gas naturale;

     f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;

     g) i prodotti di cui al codice NC 2715;

     h) i prodotti di cui al codice NC 2901;

     i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;

     l) i prodotti di cui al codice NC 3403 11 00 e 3403 19;

     m) i prodotti di cui al codice NC 3811;

     n) i prodotti di cui al codice NC 3817.

     3. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti; è tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il biodiesel è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo pari a 125.000 tonnellate. Entro tale data saranno definiti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, le caratteristiche merceologiche del biodiesel, i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, i vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in regime di set-aside ai sensi del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993, ed i criteri di ripartizione del contingente tra gli operatori che avranno presentato istanza di produzione ed immissione in consumo. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 29. Alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione del biodiesel si applica il regime concessorio e autorizzativo previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni. In prima applicazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza in via provvisoria l'esercizio di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto [25].

     4. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius.

     5. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale delle Comunità europee ed i riferimenti ai capitoli e codici della nomenclatura combinata delle merci (NC) corrispondono a quelli della versione vigente alla data del 19 ottobre 1992.

     6. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, per le controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio.

     7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esercizio della vigilanza fiscale sui prodotti che sono soggetti a tassazione nel caso in cui si verificano i presupposti stabiliti nei commi 2 e 3.

 

(1) L'imposta prevista per i gas di petrolio liquefatto impiegati negli usi di cui all'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, è dovuta nella misura del 40 per cento fino al 31 dicembre 1993, nella misura dell'80 per cento dal 1° gennaio 1994 ed in misura intera dal 1° gennaio 1995. L'aumento non si applica ai gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per usi industriali.

(2) L'aliquota di lire 90.000 per 1.000 kg si riferisce agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V) superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V) superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V) da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi quelli che hanno una viscosità (V) inferiore a 21,2 centistokes.

(3) Per il gas metano usato come combustibile per usi civili fino al 31 dicembre 1993, si applicano le aliquote previste dalla legge 28 novembre 1980, n. 748 e dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, dal decreto-legge 7 marzo 1991, n. 68, convertito dalla legge 29 aprile 1991, n. 139, e dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. Dal 1° gennaio 1994 si applicano le aliquote stabilite dall'art. 18 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

(4) Devono considerarsi compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas metano e del GPL come combustibili e negli esercizi di ristorazione e nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, e nella produzione di acqua calda, di altri vettori termici e/o di calore non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la cessione a terzi per usi civili. Non è soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.

(5) Devono considerarsi compresi negli usi industriali gli impieghi del gas metano e del GPL come combustibile nel settore alberghiero o nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che hanno le caratteristiche tecniche indicate nell'art. 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili, e in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi, e nelle attività artigianali ed agricole.]

 

     Art. 18. Fatto generatore dell'accisa. [26]

     [1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 2, l'obbligo del pagamento dell'accisa sorge anche:

     a) quando si verificano i casi previsti nell'art. 17, commi 2 e 3;

     b) quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.

     2. Il consumo di oli minerali all'interno di uno stabilimento di produzione non è considerato fatto generatore d'accisa se il consumo è effettuato per fini della produzione. Per i consumi non connessi con la produzione di oli minerali e per la propulsione dei veicoli a motore è dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti petroliferi, effettuate nell'interno dei depositi fiscali.

     3. Le variazioni di aliquota possono essere applicate anche agli oli minerali già immessi in consumo con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.]

 

     Art. 19. Definizione di stabilimento di produzione. [27]

     [1. Si considera stabilimento di produzione di oli minerali qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui all'art. 17, commi 1 e 2, sono fabbricati o sottoposti a "trattamento definitivo" ai sensi della nota complementare 4 dal capitolo 27 della nomenclatura combinata. Più stabilimenti di produzione, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa, ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico.

     2. Non si considerano, ai fini del presente decreto, stabilimenti di produzione di oli minerali gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti all'accisa.

     3. Non si considera produzione di oli minerali:

     a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantità di oli minerali;

     b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato l'olio minerale recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale olio non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sull'olio reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;

     c) l'operazione di miscelazione di oli minerali, tra loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata già pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione, ovvero che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello già pagato sui singoli componenti.]

 

     Art. 20. Impieghi agevolati.

     1. [Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 15e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente decreto sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista, con l'osservanza delle modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14. La predetta tabella sostituisce la tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e la tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32] [28].

     2. [La colorazione o marcatura degli oli minerali esenti da accise o assoggettati ad aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia e devono essere eseguite, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale] [29].

     3. Ai fini dell'assegnazione degli oli minerali agevolati destinati agli impieghi elencati nella tabella A, n. 6, allegata al presente decreto, per lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, la dimostrazione della relativa conduzione può essere resa anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

Capo III

STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SULL'ALCOLE

E SULLE BEVANDE ALCOLICHE

 

     Art. 21. Birra. [30]

     [1. La birra è assoggettata ad accisa con l'aliquota di lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato di prodotto finito, alla temperatura 20° Celsius.

     2. Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 per cento in volume.]

 

     Art. 22. Vino. [31]

     [1. Il vino, tranquillo o spumante, è assoggettato ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro di prodotto finito. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica l'aliquota zero.

     2. Si intendono per:

     a) "vino tranquillo" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti alla successiva lettera b), aventi:

     1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

     2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 per cento ma non superiore al 18 per cento in volume, purchè siano stati prodotti senza arricchimenti e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione;

     b) "vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:

     1) sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a "forma di fungo" tenuto da fermargli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;

     2) hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.

     3. E' esente da accisa il vino prodotto da un privato e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita.]

 

     Art. 23. Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra. [32]

     [1. Sono soggette ad accisa, con la stessa aliquota prevista per il vino, riferita ad ettolitro di prodotto finito, le altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.

     2. Si intendono per:

     a) "altre bevande fermentate tranquille" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nel precedente art. 22 ed i prodotti di cui al codice NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite alla successiva lettera b) del presente articolo, ed esclusi i prodotti previsti all'art. 21, che abbiano:

     1) un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 10 per cento in volume;

     2) un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10 per cento ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione;

     b) "altre bevande fermentate gassate" tutti i prodotti di cui al codice NC 2206 00 91, nonchè i prodotti di cui ai codici 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, non previsti all'art. 22, che soddisfano le seguenti condizioni:

     1) essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar;

     2) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 13 per cento in volume;

     3) avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13 per cento, ma non superiore al 15 per cento in volume, purchè l'alcole contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.

     3. Sono esenti da accisa le altre bevande fermentate, tranquille e gassate, fabbricate da un privato e consumate dal fabbricante, dai suoi familiari o dai suoi ospiti, a condizione che non formino oggetto di alcuna attività di vendita.]

 

     Art. 24. Prodotti intermedi. [33]

     [1. I prodotti alcolici intermedi sono soggetti ad accisa con l'aliquota di lire 96.000 per ettolitro di prodotto finito [34].

     2. Si intendono per "prodotti intermedi" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206, non contemplati dagli articoli 21, 22 e 23, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento ma non superiore al 22 per cento in volume.

     3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 23, è considerata "prodotto intermedio" qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonchè qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui al comma 2, lettera b), del medesimo art. 23, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5 per cento in volume e che non deriva interamente da fermentazione.]

 

     Art. 25. Alcole etilico. [35]

     [1. L'alcole etilico è soggetto ad accisa con l'aliquota di lire 1.249.600 per ettolitro anidro alla temperatura di 20° Celsius [36].

     2. Per alcole etilico si intendono:

     a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;

     b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;

     c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.

     3. Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa è ridotta di lire 195.000 per ettolitro anidro.

     4. I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e della sovrimposta di confine sull'alcole e sulle bevande alcoliche verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tali tributi, possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale, con il medesimo ordine del privilegio previsto dall'art. 18, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sui beni mobili del debitore, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dei tributi anzidetti, qualora questo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione.]

 

     Art. 26. Esenzioni. [37]

     [1. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti da accisa quando sono:

     a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;

     b) denaturati con denaturanti speciali approvati dal Ministero delle finanze ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare;

     c) impiegati per la produzione di aceto di cui al codice NC 2209;

     d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965;

     e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;

     f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume;

     g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 kg di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 kg di prodotto per altri prodotti;

     h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;

     i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.

     2. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche mediante restituzione dell'imposta pagata che può essere effettuata con la procedura di accredito prevista dell'art. 14; con gli stessi decreti sono stabilite, altresì, le condizioni e le modalità per il rimborso delle accise pagate su prodotti che vengono ritirati dal mercato perchè divenuti non idonei al consumo umano.

     3. Nell'ambito delle modalità e condizioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fino al 31 luglio 1996, l'alcole impiegato per la produzione di aceto, di cui al codice NC 2209, è assoggettato ad un'accisa con aliquota di lire 500.000 per ettolitro anidro alla temperatura di 20° Celsius.]

 

Capo IV

STRUTTURE E ALIQUOTE DELLE ACCISE SUI TABACCHI LAVORATI

 

     Art. 27. Prodotti soggetti ad accisa.

     1. [Sono considerati tabacchi lavorati:

     a) i sigari e i sigaretti;

     b) le sigarette;

     c) il tabacco da fumo:

     1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

     2) gli altri tabacchi da fumo] [38].

     2. [All'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     “c) il tabacco da fumo:

     1) il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

     2) gli altri tabacchi da fumo";

     b) nel secondo comma, lettera c), dopo il n. 2) è aggiunto il seguente: "2-bis) è considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale più del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro." ] [39].

     3. [Il primo comma dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'art. 1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori." ] [40].

     4. [41]

     4-bis. [42]

     5. [43]

     6. La rivendita al pubblico dei valori bollati e postali deve essere svolta all'interno dell'esercizio o dell'ufficio autorizzato, con divieto di consegna a domicilio e con la sola pubblicità dell'esposizione della targa regolamentare.

     7. [All'art. 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel primo periodo la parola: "dispone" è sostituita dalle seguenti: "può disporre";

     b) nel secondo periodo le parole: "è raddoppiata" sono sostituite dalle seguenti: "può essere raddoppiata".] [44]

 

     Art. 28. Aliquote. [45]

     [1. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo modificate dall'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, sono stabilite, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, come segue:

     a) sigarette 58% [46];

     b) sigari e sigaretti 23 per cento [47];

     c) [48].

     d) tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo 54 per cento;

     e) tabacco da masticare 24,78 per cento;

     f) tabacco da fiuto 24,78 per cento.

     2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'esenzione o il rimborso dell'accisa sui tabacchi lavorati nei seguenti casi:

     a) prodotti denaturati usati a fini industriali od orticoli;

     b) prodotti distrutti sotto sorveglianza amministrativa;

     c) prodotti destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti;

     d) prodotti riutilizzati dal produttore.

     2-bis. L'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, non puo essere inferiore a euro 60 per n. 1.000 sigarette. A decorrere dal 1 luglio 2006 tale importo minimo è elevato a 64 euro [49].]

 

Capo V

ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE

 

     Art. 29. Criteri generali.

     1. [L'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, di produzione nazionale o di provenienza comunitaria, si applicano con le aliquote vigenti al 1° gennaio 1993 e con le seguenti modalità [50]:

     a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mercato interno ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in consumo;

     b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

     1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

     2) il soggetto che effettua la prima immissione in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;

     c) l'immissione al consumo si verifica:

     1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti consumatori o utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

     2) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

     3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

     d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza competente per territorio. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di lire 500 mila e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

     e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento; per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni] [51].

     2. [Per i prodotti d'importazione dai Paesi terzi l'imposta è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dalle dogane con le modalità previste per i diritti di confine] [52].

     3. [L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e presso i commercianti ed i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione] [53].

     4. Per i tributi disciplinati dal presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16.

     5. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta sui prodotti di provenienza comunitaria si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.

     6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano al diritto erariale speciale dovuto sugli alcoli denaturati provenienti, allo stato tal quale o contenuti in altri prodotti, da altro Stato membro, con obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e di pagamento entro il mese successivo a quello cui essa si riferisce; le predette disposizioni si applicano anche all'imposta di consumo sui prodotti di cui alle lettere d) ed e) del primo comma dell'art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76, in quanto compatibili con le norme di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, e alla legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni. Il diritto erariale per gli alcoli denaturati ottenuti dalla distillazione del siero o del permeato di siero di latte è dovuto nella stessa misura prevista per l'alcole denaturato proveniente dal melasso.

     7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni e il pagamento dell'imposta possono essere modificati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

 

     Art. 29 bis. Contributo di riciclaggio sul polietilene. [54]

 

     Art. 30. Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio. [55]

     [1. Gli oli lubrificanti (codice NC 2710 00 99), ferma restando la tassazione prevista dall'art. 17, comma 2, sono soggetti ad imposta di consumo nella misura di lire 1.040.000 per tonnellata, anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione o carburazione. Alla medesima imposta sono assoggettate le preparazioni lubrificanti (codice NC 3403), limitatamente al contenuto di olio lubrificante.

     2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono assoggettati ad imposta nella misura di lire 60.000 per tonnellata.

     3. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica secondo i criteri stabiliti nell'art. 29, con l'obbligo di presentazione della dichiarazione mensile e del pagamento dell'imposta entro il mese successivo a quello cui si riferisce. Le stesse formalità devono essere osservate per l'imposta dovuta sulle merci di provenienza comunitaria contenenti gli anzidetti prodotti.

     4. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione di antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 18, comma 2. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.

     5. Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono soggetti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione e per gli altri prodotti. La percentuale anzidetta può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare competitività all'attività della rigenerazione, ferma restando, in caso di diminuzione della percentuale, l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti da attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in aumento dell'aliquota normale. Gli oli minerali contenuti nei residui di lavorazione e gli oli usati, se destinati alla combustione, non sono soggetti a tassazione.

     6. Ferma restando la tassazione prevista dall'art. 17, comma 2, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono assoggettati alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

     7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonchè di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica di applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

     8. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 6, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi alchilarici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purchè non superiori al 5 per cento in volume.]

 

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 31. Mutua assistenza per recupero crediti. [56]

     [1. Il primo comma dell'art. 346-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni degli articoli 346-bis e 346-ter si applicano ai crediti relativi:

     a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale e parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di tali misure;

     b) ai prelievi agricoli, ai sensi dell'art. 2, lettera a), della decisione 70/243/CECA, CEE, EURATOM e dell'art. 128, lettera a), dell'atto di adesione;

     c) ai dazi doganali, ai sensi dell'art. 2, lettera b), della decisione richiamata dalla precedente lettera e dell'art. 128, lettera b), dell'atto di adesione;

     d) ai diritti di accisa che gravano sugli oli minerali, sull'alcole e sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati;

     e) alle spese ed agli interessi relativi al recupero dei crediti sopraindicati.".]

 

     Art. 32. Compiti del Dipartimento delle dogane e imposte indirette. Vigilanza su alcoli superiori e sanzioni.

     1. [Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie] [57].

     2. [Il regime di vigilanza fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, di cui all'art. 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, si applica anche ai prodotti di provenienza comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai prodotti nazionali; l'assunzione in carico, nei prescritti registri, deve essere effettuata con riferimento alla documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole partite di prodotti] [58].

     3. [Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, per le irregolarità ed infrazioni alla disciplina stabilita ai sensi del presente titolo si applica la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 3 milioni] [59].

     4. [Gli interventi e i controlli indicati nel comma 1 possono essere esercitati, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza, anche dalla Guardia di finanza] [60].

     5. [Il personale del Dipartimento delle dogane e imposte indirette che espleta i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa si avvale del segnale di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495] [61].

     6. Oltre alle visite, alle ispezioni ed ai controlli previsti dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, i funzionari doganali possono svolgere le predette attività anche nei luoghi previsti dall'art. 20-bis del medesimo decreto.

     7. [Alle legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'art. 10 è sostituito dal seguente: "Art. 10. 1. I consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti nell'albo delle rispettive direzioni compartimentali, durano in carica due anni e sono presieduti da un componente eletto tra i membri stessi. I componenti sono rieleggibili.";

     b) nell'art. 13, primo comma, dopo le parole: "consigli compartimentali" sono aggiunte le seguenti: "ed è presieduto da un componente eletto tra i membri stessi."; i commi secondo e terzo sono soppressi] [62].

 

     Art. 33. Disposizioni transitorie.

     1. [Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto lavorano o custodiscono prodotti soggetti ad imposta, in regime sospensivo, sono assoggettati al regime del deposito fiscale] [63].

     2. [I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano una attività per la quale è prescritta, per effetto delle disposizioni recate dal presente decreto, la licenza fiscale devono farne la richiesta entro trenta giorni dalla predetta data. La licenza è rilasciata entro i successivi quindici giorni, previo pagamento da parte dell'obbligato del diritto di licenza] [64].

     3. [Le disposizioni relative alla colorazione o denaturazione dei prodotti ammessi ad usi agevolati continuano ad applicarsi fino alla emanazione di disposizioni comunitarie in materia] [65].

     4. Per il benzolo, il toluolo, gli xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, di cui all'art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, fino alla emanazione del decreto del Ministro delle finanze previsto dall'art. 17, comma 7, del presente decreto, devono essere osservate le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 9 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1986; i prodotti di provenienza comunitaria sono assimilati, a tal fine, ai prodotti nazionali e devono essere assunti in carico, nei prescritti registri, con riferimento alla eventuale documentazione commerciale emessa per la scorta delle singole partite di prodotti.

     5. [Fino alla emanazione dei decreti previsti nel secondo periodo del comma 7 dell'art. 29, gli oli lubrificanti e gli altri prodotti di cui all'art. 30, di provenienza comunitaria, devono essere assunti in carico, nei prescritti registri, dall'esercente che ne effettua l'immissione al consumo sulla base della documentazione commerciale emessa per la scorta delle partite di tali prodotti] [66].

     6. [Fino alla emanazione dei decreti ministeriali previsti dal presente titolo continuano ad applicarsi le disposizioni recate dai decreti ministeriali emanati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto] [67].

     7. [Non si fa luogo a recuperi d'imposta per il biodiesel immesso in consumo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nell'ambito del contingente stabilito dall'art. 17, comma 3, le ditte che intendono produrre ed immettere in consumo biodiesel in esenzione da accisa devono presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istanza al Ministero delle finanze dichiarando le quantità di biodiesel già immesse in consumo e quelle da immettere in consumo fino al 31 dicembre 1993, allegando la documentazione dalla quale risulti che trattasi di produzione preventivamente autorizzata dagli organi competenti ad una fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 20 per cento dell'accisa gravante sul prodotto petrolifero complessivamente sostituito] [68].

     7 bis. [L'alcole etilico denaturato, da usare in esenzione dall'accisa e dai diritti erariali speciali in miscela con la benzina come carburante per autotrazione, non è soggetto al trattamento fiscale previsto dall'art. 17, comma 3, del presente decreto limitatamente a programmi sperimentali autorizzati dal Ministero dell'ambiente nelle zone di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'ambiente 12 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 18 novembre 1992 e successive modificazioni, per un quantitativo massimo di 100.000 ettanidri di alcole etilico denaturato, e fino al 31 dicembre 1993; l'onere relativo, pari al lire 9 miliardi e 600 milioni per il 1993, è posto a carico dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201.] [69]

 

     Art. 34. Adeguamenti alla normativa comunitaria. [70]

     [1. Le disposizioni di attuazione delle direttive della Comunità economica europea in materia di accisa, che dispongono modificazioni e integrazioni di quelle recepite con il presente decreto, anche con riferimento ad adeguamenti delle singole aliquote, stabiliti dai competenti organi comunitari sia per la fissazione del livello delle aliquote minime e il mantenimento del loro valore reale sia per tener conto delle variazioni del valore dell'ECU rispetto alla valuta nazionale, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.]

 

     Art. 35. Soppressione di imposte.

     1. [A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le seguenti imposte:

     a) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero, istituita con l'art. 1 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione dello zucchero, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924;

     b) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine di cui al testo unico delle disposizioni legislative per l'imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine, approvato con il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924;

     c) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi, istituita con l'art. 2 della legge 4 agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni;

     d) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina, istituita con l'art. 3 della legge 4 agosto 1975, n. 417, e successive modificazioni;

     e) imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo e sulle munizioni, istituita con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 393, e successive modificazioni;

     f) imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao, sulle pellicole e bucce di cacao, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206;

     g) imposta di consumo sul caffè, istituita con l'art. 1 dell'allegato A al decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, e successive modificazioni;

     h) imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione e sugli accendigas, istituite, rispettivamente, con il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e con il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, e successive modificazioni;

     i) imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici, istituita con l'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53] [71].

     2. [Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, è soppresso dal 1° luglio 1996] [72].

     3. [Per il rimborso dell'imposta assolta sulle giacenze di zucchero detenute in quantità superiore a 10 tonnellate alla data del 1° gennaio 1993 dagli esercenti magazzini commerciali, si applicano le disposizioni dell'art. 14. Il rimborso è dovuto sulla base delle istanze e della allegata documentazione presentate entro il 1° febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio] [73].

     4. E' ammessa la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto con le modalità da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, nella misura dell'imposta assolta sui prodotti audiovisivi e cinefotoottici detenuti per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993 presso magazzini o esercizi di vendita, quale risulta dalla bolletta d'importazione per i prodotti importati direttamente dall'esercente oppure nelle seguenti misure percentuali del prezzo di acquisto corrisposto dai rivenditori: 4,94 per cento per i prodotti della categoria 12A; 7,82 per cento per i prodotti della categoria 8F; 9,42 per cento per i prodotti di altre categorie. Per ciascuna categoria, marca e tipo si considerano giacenti i prodotti pervenuti per ultimo. Possono usufruire del credito d'imposta i soggetti che abbiano presentato entro il 1° febbraio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, apposita istanza anche se prodotta con riserva di integrazione della relativa documentazione e del valore complessivo degli acquisti di prodotti soggetti ad imposta effettuati nell'anno 1992. Non viene presa in considerazione ai fini della concessione del credito d'imposta la quota parte di giacenza eccedente il 20 per cento di tale valore. In caso di dichiarazioni infedeli, volte ad ottenere un credito d'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta.

     5. [Sono abrogati la legge 26 maggio 1966, n. 344, contenente disposizioni sulla disciplina del movimento del caffè nazionalizzato, la legge 28 marzo 1968, n. 393, gli articoli 23,24e25 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, recanti disposizioni per il pagamento differito per le imposte di fabbricazione, e le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto. Sono inoltre soppresse le licenze previste all'art. 3 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198 e sono abrogate le disposizioni del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353 e successive modificazioni, relativamente agli estratti ed essenze non contenenti alcole, destinati alla preparazione di liquori] [74].

     6. [Sugli apparecchi di accensione e relative parti principali di ricambio e sugli accendigas detenuti per uso commerciale alla data del 1° gennaio 1993 presso i magazzini dei distributori all'ingrosso di cui ai decreti del Ministro delle finanze 22 aprile 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 6 maggio 1971, e 2 febbraio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 dell'11 febbraio 1972, è dovuto il rimborso dell'imposta assolta dai soggetti interessati che abbiano presentato all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, competente per territorio, istanza di rimborso entro il 15 maggio 1993. Per i distributori all'ingrosso di accendigas non obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico il rimborso dell'imposta assolta è dovuto nella misura dell'otto per cento dell'imposta gravante su ogni singola fattura di acquisto effettuato nell'anno 1992] [75].

     7. [Per il rimborso dell'imposta di fabbricazione sulle giacenze di oli di semi sia tal quali che in semi oleosi, detenute alla data del 1° gennaio 1993 in quantità superiore alle 10 tonnellate negli stabilimenti di disoleazione, si applicano le disposizioni dell'art. 14. Il rimborso, nella misura di lire 1.000 per 100 kg di olio di semi raffinato e di lire 800 per 100 kg di olio di semi greggio o contenuto nei semi oleosi, è corrisposto sulla base delle istanze e della allegata documentazione presentate entro il 31 luglio 1993 all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio] [76].

     8. [La messa in libera pratica di residui di operazioni di importazioni di cacao, effettuate fino al 31 dicembre 1992, in sospensione temporanea della relativa imposta erariale di consumo è effettuata, a partire dal 1° gennaio 1993, in esenzione dal pagamento della imposta stessa] [77].

 

TITOLO II

ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

 

Capo I

ARMONIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE

 

     Art. 36. Modificazione di talune aliquote

     1. Nella tabella A, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

     , il n. 36) è sostituito dal seguente: "36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);".

     2. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi i numeri 22), 23), 27), 34), 40) e 41), e i numeri 24), 25), 37), 38) e 41-bis) sono sostituiti dai seguenti:

     "24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle costruzioni rurali di cui al n. 21-bis), e per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo e, fino al 1996, quelli relativi agli interventi per il recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, 7 e 11 maggio 1984;

     25) fabbricati o porzioni di essi sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;

     37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;

     38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività;

     41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali e loro consorzi;" [78].

     2-bis. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "41-ter. Prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche" [79].

     3. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

     a) sono soppressi i numeri 54), 59), 75), 83), 84), 88), 94), 95), 96), 97), 105), 107), 108), 109), 115), 116), 118) e 126);

     b) i numeri 24), 80), 103), 104), 123), 124), 127-terdecies) e 127-quaterdecies) sono sostituiti dai seguenti:

     "24) tè, mate (v.d. 09.02-09.03);

     80) preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura;

     103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati;

     104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 °C, nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 °C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;

     123) spettacoli cinematografici, spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, spettacoli teatrali elencati al n. 4 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e attività circensi e dello spettacolo viaggiante;

     124) servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali;

     127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma, dello stesso articolo, relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al n. 127-quinquies);

     127-quaterdicies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al n. 127-quinquies)”;

     c) sono aggiunti i seguenti numeri:

     "127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T 1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;

     127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;

     127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;

     127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, ceduti da imprese costruttrici;

     127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies);

     127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies);

     127-octies) prestazioni di servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga previsti dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali;

     127-novies) prestazioni di trasporto aereo di persone;

     127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli" [80].

     c-bis) dopo il n. 127-quaterdecies) è aggiunto il seguente: “127-quinquiesdecies) opere, impianti ed edifici di cui al n. 127-quinquies) sui quali siano stati eseguiti interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi” [81].

     4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 16 per cento [82]:

     a) per le cessioni e le importazioni di:

     1) morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17);

     2) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve freschi anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07. 22.04. ex 22.05);

     3) vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole; vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti più del 22 per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05. ex 22.06);

     4) sidro, sidro di pere ed idromele (v.d. ex 22.07);

     5) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione dei semi e frutti oleosi (v.d. 23.04);

     6) polveri per acque da tavola (v.d. ex 30.03);

     7) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01);

     8) saponi comuni (v.d. ex 34.01);

     9) pelli gregge, ancorché salate, degli animali delle specie bovina, ovina, suina ed equina (v.d. ex 41.01);

     10) carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); coke e semicoke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v.d. 27.04. A e B); coke di petrolio (v.d. 27.14. B);

     11) materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico;

     12) materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione;

     13) apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche;

     14) beni mobili e immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;

     15) materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi e bitumati, quali conglomerati bituminosi;

     16) bevande a base di vino, indicate nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1988; bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori e ad essere somministrate ai collaboratori delle aziende agricole;

     b) per le prestazioni di servizi aventi per oggetto:

     1) noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

     2) cessioni di contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso, svolta in forma professionistica, di cui all'art. 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91;

     3) cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche.

     5. Le cessioni e le importazioni dei beni indicati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 20 per cento. E' soppressa la disposizione di cui all'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. Per le cessioni e le importazioni degli acciai impiegati per l'edilizia, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 20 per cento (vv.dd. ex 72.13; ex 72.14.20; ex 72.15; ex 73.14) [83].

     6. Le cessioni e le importazioni di prodotti omeopatici sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 20 per cento. Non si fa luogo a rimborsi di imposte pagate né sono consentite le variazioni di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [84].

     7. Al quarto comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel primo periodo sono soppresse le parole "ed al 27,55 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentotto per cento" e, nel secondo periodo, le parole "per 138 quando l'imposta è del trentotto per cento".

     8. All'art. 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     "d) per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonchè per la distribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque effettuate, di schede magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione degli apparecchi di telecomunicazione da parte degli utenti, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 305 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dell'art. 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58;" [85];

     b) la lettera e-bis) è abrogata.”.

     9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) nell'art. 10:

     1) il n. 6 è sostituito dal seguente:

     "6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonchè quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate;";

     2) il n. 18) è sostituito dal seguente:

     "18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze";

     3) è aggiunto il n. 27-ter):

     "27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonchè da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere" [86];

     b) nell'art. 19, al quarto comma, le parole: "di quelle indicate ai numeri 6, 10 e 11 dell'art. 10" sono sostituite dalle seguenti: "di quelle indicate al n. 11 dell'art. 10".

     10. Per le cessioni e le forniture allo Stato di armamenti terrestri, comprese le munizioni, di automezzi militari ed altre attrezzature militari, fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 dicembre 1994, si applicano le disposizioni dell'art. 8-bis, commi primo e secondo, dello stesso decreto.

     11. Gli aumenti di aliquote disposti nei commi precedenti non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 31 dicembre 1992 nei confronti dello Stato e degli altri enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993.

     11-bis. L'aumento di aliquota disposto nei commi precedenti per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto gli interventi di recupero di cui all'art. 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, non si applica alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 29 agosto 1993 nei confronti dello Stato e degli altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993 [87].

     12. Ai fini del completamento della ricostituzione e della ristrutturazione degli edifici e delle opere pubbliche e di pubblica utilità distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel novembre 1980 e nel febbraio 1981 nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia, è concesso, fino al 31 dicembre 1995, ai soggetti danneggiati, risultanti dalle attestazioni rilasciate dal comune competente, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi, al netto dell'IVA, relativi all'acquisto di beni utilizzati ed alla prestazione di servizi ricevuti, anche in dipendenza di contratti d'appalto, nella costruzione, ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati. Il contributo, che in ogni caso non può essere superiore alla somma corrisposta a titolo di IVA, non compete sui corrispettivi che hanno beneficiato dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, e successive proroghe, nè compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazione ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. La distruzione o il danneggiamento deve risultare dall'attestazione prevista dall'art. 5, primo comma, lettera c), del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875. L'effettiva utilizzazione del materiale e dei servizi nella costruzione, ricostruzione o riparazione dell'edificio dovrà risultare da analoga attestazione. Con decreto del Ministro competente, secondo il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di applicazione del presente comma.

     12-bis. Le disposizioni di cui al comma 12 non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti relativi alla costruzione, alla ricostruzione, alla ristrutturazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità conclusi entro il 29 giugno 1993 nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993 [88].

     13. Il termine del 31 dicembre 1992 di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, relativo alla proroga dell'agevolazione ai fini dell'IVA prevista all'art. 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è differito al 29 agosto 1993. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo dell'agevolazione recata dalle suddette disposizioni è riconosciuto, fino al 31 dicembre 1996, all'avente diritto, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi al netto dell'imposta sul valore aggiunto. All'applicazione della presente disposizione provvede, con proprio decreto, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

     14. All'art. 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente" sono sostituite dalle seguenti: "La delega deve essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell'azienda delegata sita nel territorio dello Stato".

     15. Il Ministro delle finanze, con decreto, adegua entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i modelli per la delega prevista dall'art. 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per evidenziare l'ufficio ricevente.

     16. L'art. 5, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è soppresso.

     17. All'art. 74, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria".

     18. All'art. 9, primo comma, n. 9), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "o nazionalizzati" sono sostituite dalle seguenti: "nazionalizzati o comunitari".

     19. All'onere derivante dai commi 12 e 13 del presente articolo, valutato complessivamente in lire 35 miliardi per il 1993, in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 ed in lire 20 miliardi per il 1996, si provvede mediante utilizzo di parte della maggiori entrate recate dal presente decreto. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     19-bis. Le assegnazioni di aree edificabili acquisite dai comuni in via espropriativa non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni [89].

     19-ter. Al comma 12-bis dell'art. 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi di imposte già pagate, nè è consentita la variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni [90].

 

Capo II

DISCIPLINA TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

 

     Art. 37. Operazioni intracomunitarie.

     1. Fino a quando non entra in vigore il regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea l'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intracomunitarie secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

 

     Art. 38. Acquisti intracomunitari.

     1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato.

     2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro titolo reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto.

     3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:

     a) [91];

     b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell'esercizio dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;

     c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;

     d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro;

     d-bis) l'introduzione da parte delle forze armate dello Stato, che partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, di beni destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, che esse non hanno acquistato alle condizioni generali d'imposizione del mercato interno di un altro Stato membro, qualora l'importazione di tali beni non possa fruire dell'esenzione prevista dall'articolo 68, lettera c),del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [92];

     e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

     4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all'art. 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.

     4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni dell'Unione europea in vigore, escluso il gas fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema [93].

     5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:

     a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'art. 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di provenienza; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali [94];

     b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto;

     c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa [95];

     c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni [96];

     d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole imprese.

     6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività o comunque anteriormente all'effettuazione dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata, semprechè ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per i soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall'anno in corso.

     7. L'imposta non è dovuta per l'acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell'imposta relativa alla cessione.

     8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza.

 

     Art. 38 bis. (Definizione di vendite a distanza). [97]

     1. Per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.

     2. Per vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell'Unione europea a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.

     3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano:

     a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi;

     b) alle cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto.

     4. Per le cessioni di cui all'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alle cessioni effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di un'interfaccia elettronica.

 

     Art. 38 ter. (Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di "call-off stock"). [98]

     1. In deroga all'articolo 38, comma 3, lettera b), il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da un altro Stato membro nel territorio dello Stato non effettua un acquisto intracomunitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;

     b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica nè dispone di una stabile organizzazione nello Stato;

     c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato e la sua identità e il numero di identificazione attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto.

     2. L'acquisto intracomunitario, se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5, purchè i beni siano acquistati entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato.

     3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera b):

     a) il giorno successivo alla scadenza del periodo di dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato se, entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

     b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

     c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

     d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

     e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

     4. Non si realizza alcun acquisto intracomunitario in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato membro di partenza, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato, se il soggetto passivo destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5 annota la rispedizione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.

     5. L'acquisto intracomunitario è effettuato dal soggetto che entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nello Stato sostituisce il soggetto passivo destinatario della cessione purchè, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al comma 1 e il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.

 

     Art. 39. (Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari). [99]

     1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.

     2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

     3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni,. di cui all'articolo 41,comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intra-comunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.

 

     Art. 40. Territorialità delle operazioni intracomunitarie.

     1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.

     2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. E' comunque effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari se il cessionario risulta designato come debitore dell'imposta relativa.

     3. In deroga all'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a partire da un altro Stato membro dell'Unione europea si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel territorio dello Stato [100].

     4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio di un altro Stato membro e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

     a) il cedente è stabilito in un solo Stato membro dell'Unione europea;

     b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore, di cui all'articolo 7-octies, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle vendite a distanza intracomunitarie nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;

     c) il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato [101].

     4-bis. [In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni di servizi relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite nel territorio di altro Stato membro e rese nei confronti di soggetti d'imposta residenti o domiciliati nel territorio dello Stato si considerano ivi effettuate, se i beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro in cui le prestazioni sono state eseguite; le suddette prestazioni, qualora siano eseguite nel territorio dello Stato, non si considerano ivi effettuate se sono rese ad un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro ed i beni sono spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato] [102].

     4-ter. Le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi in un altro Stato membro si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel territorio dello Stato. Le vendite a distanza di beni importati nello Stato, con arrivo della spedizione o del trasporto nello Stato medesimo, si considerano ivi effettuate se dichiarate nell'ambito del regime speciale di cui all'articolo 74-sexies.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [103].

     5. [Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta] [104].

     6. [In deroga all'art. 7, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorchè eseguite nel territorio di altro Stato membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorchè ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro] [105].

     7. [Per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri anche se vengono eseguite singole tratte nazionali nel territorio dello Stato in esecuzione di contratti derivati. Costituiscono, altresì, trasporti intracomunitari le prestazioni di vettoriamento, rese tramite condutture, di prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti, fatta eccezione per le prestazioni di trasporto di gas mediante sistemi di gas naturale o trasmissione di energia elettrica mediante sistemi di energia elettrica] [106].

     8. [Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle indicate nei commi 5 e 6 e da quelle relative alle prestazioni di cui all'art. 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative ad operazioni su beni mobili, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi in altro Stato membro. Se il committente della prestazione di intermediazione è soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato la prestazione si considera ivi effettuata ancorchè l'operazione cui l'intermediazione si riferisce sia effettuata in altro Stato membro] [107].

     9. [Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 nonché le prestazioni di servizio, le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro] [108].

 

     Art. 41. Cessioni intracomunitarie non imponibili.

     1. Costituiscono cessioni non imponibili:

     a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto;

     b) le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell'Unione europea. La disposizione non si applica qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio dello Stato e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 1) il cedente non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea; 2) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, di cui all'articolo 7-octies, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato; 3) il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro; in tal caso l'opzione è comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni [109];

     b-bis) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nel territorio dello Stato spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro [110];

     c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.

     2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):

     a) [111];

     b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non è soggetto passivo d'imposta;

     c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.

     2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonchè le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia [112].

     2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso [113].

     3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell'art. 38, comma 5, lettera a), se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali [114].

     4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati [115].

 

     Art. 41 bis. (Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call-off stock"). [116]

     1. In deroga all'articolo 41, comma 2, lettera c), il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro effettua una cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;

     b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica nè dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro;

     c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel predetto Stato membro e la sua identità e il suo numero di identificazione sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;

     d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 50, comma 6, l'identità e il numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario dei beni.

     2. La cessione intracomunitaria è effettuata ai sensi del comma 1 se la proprietà dei beni è trasferita al destinatario, o al soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5, entro dodici mesi dall'arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione e, in tale momento, sono soddisfatte le condizioni di cui al medesimo comma 1; detta cessione si considera effettuata al momento del trasferimento della proprietà dei beni.

     3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce beni della sua impresa nel territorio di altro Stato membro effettua una cessione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c):

     a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

     b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

     c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

     d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

     e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

     4. Non si realizza alcuna cessione intracomunitaria in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se il soggetto che ha spedito o trasportato i beni annota il ritorno degli stessi nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.

     5. La disposizione di cui al comma 1 continua ad applicarsi se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dell'altro Stato membro, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo purchè, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal medesimo comma 1 e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.

 

     Art. 41 ter. (Cessioni a catena). [117]

     1. Ai fini del presente articolo:

     a) si considerano cessioni a catena le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto, da uno Stato membro a un altro Stato membro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente;

     b) si considera operatore intermedio un cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un soggetto terzo che agisce per suo conto.

     2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione iniziano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'articolo 41 solo la cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, si considera cessione intracomunitaria quella effettuata dall'operatore intermedio. Non si considerano effettuate nello Stato le cessioni successive a quella che costituisce cessione intracomunitaria.

     3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione terminano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38 solo l'acquisto effettuato dall'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dallo Stato di inizio del trasporto o della spedizione, si considera acquisto intracomunitario quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio. Si considerano effettuate nello Stato la cessione posta in essere dal soggetto che effettua l'acquisto intracomunitario e le cessioni successive.

     4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite a distanza effettuate tramite le interfacce elettroniche che si considerano aver acquistato e rivenduto i beni stessi ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

     Art. 42. Acquisti non imponibili o esenti.

     1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile o a norma degli articoli 8, 8-bis, 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero è esente dall'imposta a norma dell'articolo 10 dello stesso decreto [118].

     2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell'imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica la disposizione di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

 

     Art. 43. (Base imponibile ed aliquota). [119]

     1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto [120].

     2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, è ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.

     3. [Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura] [121].

     4. Per le introduzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b), e per gli invii di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.

     5. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

     Art. 44. Soggetti passivi.

     1. L'imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai precedenti articoli, è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e gli acquisti intracomunitari. L'imposta è determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. [122]

     2. In deroga al comma 1, l'imposta è dovuta:

a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;

b) [per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, rese da soggetti passivi d'imposta non residenti, dal committente se soggetto passivo nel territorio dello Stato] [123].

     3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto sono adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, mediante identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'articolo 17 del medesimo decreto. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, la rappresentanza può essere limitata all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 46, nonchè alla compilazione, ancorchè le operazioni in tal caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all'art. 50, comma 6. [124]

     4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell'art. 40, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o esercitati direttamente dal medesimo soggetto, identificato ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del medesimo decreto [125].

 

     Art. 45. Detrazione.

     1. E' ammessa in detrazione a norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con le limitazioni ivi stabilite, l'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di beni effettuati nell'esercizio di impresa, arti e professioni.

 

     Art. 46. Fatturazione delle operazioni intracomunitarie. [126]

     1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale [127].

     2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, è emessa fattura a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta [128].

     3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di vendite a distanza intracomunitarie, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2 [129].

     4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.

     5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria [130].

 

     Art. 47. Registrazione delle operazioni intracomunitarie.

     1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell'articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto [131].

     2. I contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo art. 24 anziché in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalità indicate nel comma 1.

     3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1) in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972 [132].

     4. Le fatture relative alle cessioni intra-comunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione [133].

     5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.

 

     Art. 48. Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale.

     1. Ai fini delle liquidazioni e dei versamenti di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta relativa agli acquisti intracomunitari è computabile in detrazione con riferimento alle registrazioni eseguite nel secondo mese precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza mensile e nel secondo trimestre precedente per i contribuenti con liquidazione a cadenza trimestrale.

     2. Nella dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno precedente, di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le operazioni intracomunitarie registrate a norma dell'art. 47, commi 1, 2 e 3, del presente decreto nell'anno precedente devono risultare distintamente, secondo le modalità stabilite nel decreto di approvazione del relativo modello. Se sono state registrate operazioni intracomunitarie non si applica l'esonero di cui al secondo periodo del primo comma dell'anzidetto art. 28.

 

     Art. 49. Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad accisa.

     1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, presentano, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Dalla dichiarazione devono risultare l'ammontare degli acquisti, quello dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento [134].

     2. Entro il termine di cui al comma 1 l'imposta deve essere versata, a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cumulativamente per tutti gli acquisti registrati nel mese.

     3. L'imposta dovuta per gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa da parte dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 5, lettera c), non tenuti al pagamento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, deve essere assolta unitamente all'accisa.

     4. Per gli acquisti intracomunitari effettuati nell'esercizio dell'attività non commerciale dagli enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato, indicati nell'art. 38, comma 1, si applicano le disposizioni del presente articolo, dell'art. 46 comma 5, e dell'art. 47, comma 3.

 

     Art. 50. Obblighi connessi agli scambi intracomunitari.

     1. [Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza] [135].

     2. Agli effetti dell'articolo 41, comma 2-ter l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità economica europea, nonchè i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome [136].

     3. Chi effettua acquisti intracomunitari soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni [137].

     4. I soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell'art. 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'art. 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione è presentata, in via telematica, anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in conformità ad apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto [138].

     5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'art. 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     5-bis. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 41-bis e 38-ter sono annotati dal destinatario della cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [139].

     6. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti indicando separatamente le cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 41-bis e 38-ter. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste [140].

     6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6, tenendo conto delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica. Gli elenchi di cui al comma 6 sono presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento [141].

     6-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono approvati i modelli e le relative istruzioni applicative, le caratteristiche tecniche per la trasmissione, nonchè le procedure ed i termini per l'invio dei dati all'Istituto Nazionale di Statistica [142].

     7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.

     8. [143]

 

     Art. 50 bis. Depositi fiscali ai fini IVA. [144]

     1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati “depositi IVA”, per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi IVA:

     a) i depositi fiscali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni per i prodotti soggetti ad accisa [145];

     b) i depositi doganali di cui all'articolo 525, secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti [146].

     2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 1° marzo 1997, sono dettati le modalità e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati. L'autorizzazione può essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 6, salva l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a società cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore a un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunità europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.

     2-bis. I soggetti esercenti le attività di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci [147].

     3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'articolo 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve, altresì, essere conservato, a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito, ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo, e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalità relative alla tenuta del predetto registro, nonchè quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi [148].

     4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:

     a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;

     b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo 14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 [149];

     c) le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito I.V.A. [150];

     d) [le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli elencati nella lettera c)] [151];

     e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;

     f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;

     g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea;

     h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative ai beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso, ma nei locali limitrofi semprechè, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni; [152]

     i) il trasferimento di beni in altro deposito IVA.

     5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA è demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza che già esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati.

     6. L'estrazione dei beni da un deposito I.V.A. ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'I.V.A. e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Per l'estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Nei restanti casi di cui al comma 4 e, per quelli di cui al periodo precedente, sino all'adozione del decreto, l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista, entro il termine di cui all'articolo 18 del medesimo decreto, riferito al mese successivo alla data di estrazione. Il soggetto che procede all'estrazione annota nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, una fattura emessa ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del medesimo decreto, e i dati della ricevuta del versamento suddetto. È effettuata senza pagamento dell'imposta l'estrazione da parte di soggetti che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; in tal caso, la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Per il mancato versamento dell'imposta dovuta ai sensi dei precedenti periodi, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al cui pagamento è tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del predetto decreto n. 746 del 1983 in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, trova applicazione la sanzione di cui all'articolo 7, comma 4, del predetto decreto n. 471 e al pagamento dell'imposta e di tale sanzione è tenuto esclusivamente il soggetto che procede all'estrazione. Per i beni introdotti in un deposito I.V.A. in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta provvedendo alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione. Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b), comunica al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate [153].

     7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non abbiano già nominato un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In relazione alle operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l'attribuzione di un numero di partita I.V.A. unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non residenti da essi rappresentati [154].

     8. Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3. La violazione degli obblighi di cui al comma 6 del presente articolo da parte del gestore del deposito IVA è valutata ai fini della revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2, ovvero ai fini dell'esclusione dall'abilitazione a gestire come deposito IVA i magazzini generali e i depositi di cui ai periodi secondo e terzo del comma 1 [155].

 

     Art. 50 bis. Depositi fiscali ai fini IVA. [156]

     1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati “depositi IVA”, per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi IVA:

     a) i depositi fiscali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni per i prodotti soggetti ad accisa;

     b) i depositi doganali di cui all'articolo 525, secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.

     2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 1° marzo 1997, sono dettati le modalità e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati. L'autorizzazione può essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 6, salva l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a società cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore a un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunità europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.

     2-bis. I soggetti esercenti le attività di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.

     3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'articolo 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve, altresì, essere conservato, a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito, ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo, e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalità relative alla tenuta del predetto registro, nonchè quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi.

     4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:

     a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;

     b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo 14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

     c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;

     d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli elencati nella lettera c);

     e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;

     f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;

     g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea;

     h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative ai beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso, ma nei locali limitrofi semprechè, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni; 

     i) il trasferimento di beni in altro deposito IVA.

     5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA è demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza che già esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati.

     6. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e attestino regolarità dei versamenti IVA, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che procede all'estrazione, questi deve provvedere all'integrazione della relativa fattura, con l'indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione. Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione comunica, altresì, al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente comma, anche ai fini dello svincolo della garanzia, di cui al comma 4, lettera b); le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate.

     7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non abbiano già nominato un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In relazione alle operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l'attribuzione di un numero di partita I.V.A. unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non residenti da essi rappresentati.

     8. Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3.

 

     Art. 51. Disposizioni relative ai produttori agricoli.

     1. Per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'art. 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'art. 47, comma 3, e dell'art. 49, commi 1 e 2, del presente decreto.

     2. Per le cessioni di cui all'art. 40, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     3. Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), si applicano anche alle cessioni dei prodotti agricoli ed ittici effettuate dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso articolo 34 per l'applicazione dell'imposta nel modo normale [157].

 

     Art. 52. Cessioni a viaggiatori.

     1. Fino al 30 giugno 1999 sono non imponibili, agli effetti dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni ai viaggiatori, diretti in un altro Stato membro, effettuate negli speciali negozi istituiti nell'ambito dei porti e degli aeroporti ai sensi dell'art. 128 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ovvero effettuate negli spacci funzionanti a bordo delle navi e degli aeromobili.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, per ciascuna persona e per ciascun viaggio, entro i limiti di valore e di quantità previsti dalle norme comunitarie relative al traffico dei viaggiatori fra la Comunità ed i Paesi terzi; se il valore globale dei beni supera l'importo fissato dalle norme comunitarie, sull'eccedenza è dovuta l'imposta; nel calcolo del valore globale non è computato quello dei beni soggetti a limiti quantitativi.

     3. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite modalità e condizioni per l'applicazione del presente articolo.

 

     Art. 53. Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi.

     1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'art. 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non può essere superiore all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato.

     2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i termini della liquidazione e del versamento dell'imposta dovuta a norma dell'art. 38, comma 3, lettera e), nonchè le prescrizioni, le modalità ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma.

     3. I pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonchè ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto.

     4. Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi, il richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo oggetto di acquisto intracomunitario in base alla documentazione rilasciata in uno Stato membro e che abbia assolto agli obblighi relativi all'adempimento dell'imposta, può presentare, in luogo della dichiarazione di cui al punto 3) dell'art. 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, la documentazione ai fini dell'adempimento dell'imposta.

     5. Nel comma 1 dell'art. 132 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "formalità doganali" sono inserite le seguenti: "o a quelle di cui all'art. 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331".

 

     Art. 54. Sanzioni

     1. [158]

     2. [159].

     3. [160].

     4. [161].

     5. [162].

     6. [163].

     7. [164].

     8. [165]

     9. [166].

     9 bis. [167].

 

          Art. 55. Collaborazione nei controlli ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con le amministrazioni degli altri Stati membri.

     1. Su richiesta di altri Stati membri, i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza possono disporre l'esecuzione, anche unitamente a funzionari di tali Stati, di accessi, ispezioni e verifiche di cui agli articoli 52 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizioni di reciprocità.

 

     Art. 56. Norme applicabili.

     1. Per quanto non è diversamente disposto nel presente titolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Capo III

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE

AGGIUNTO CONNESSE AL REGIME TEMPORANEO DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI.

 

     Art. 57. Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     A) nell'art. 7, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti: "Agli effetti del presente decreto:

     a) per "Stato" o "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

     b) per "Comunità" o "territorio della Comunità" si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a):

     1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;

     2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Buesingen;

     3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;

     4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

     c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

     Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco.";

     B) nell'art. 8, primo comma, lettere a) e b), le parole "all'estero o comunque fuori del territorio doganale" sono sostituite dalle parole "fuori del territorio della Comunità economica europea";

     C) nell'art. 8, primo comma, lettera b), le parole: "nei bagagli personali fuori del territorio doganale" sono sostituite dalle parole: "nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea" e nello stesso comma del medesimo articolo, alla lettera c) dopo le parole: "che intenda esportarli" sono aggiunte le seguenti: "o destinarli a cessioni intracomunitarie" e dopo le parole: "inerente all'attività di esportazione" sono aggiunte le seguenti: "o a quella diretta a scambi intracomunitari";

     D) nell'art. 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonchè per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma";

     E) nell'art. 9, primo comma, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

     "7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all'art. 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea.";

     F) nell'art. 29, secondo comma, punto 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè delle fatture relative a cessioni intracomunitarie"; nel successivo sesto comma, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "; con lo stesso decreto può essere disposta anche la presentazione di uno o più degli elenchi di cui al decreto del Ministro delle finanze del 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992.";

     G) l'art. 38-quater è sostituito dal seguente:

     "Art. 38-quater (Sgravio dell'imposta per i viaggiatori stranieri).. 1. Le cessioni a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea di beni di corrispettivo complessivo superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Questa disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'art. 21, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro tre mesi dall'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'art. 26, primo comma, entro quindici giorni dalla scadenza del suddetto termine. 2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro tre mesi dall'effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'art. 25.";

     H) nell'art. 53, al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "o da atto registrato presso l'ufficio del registro.";

     I) l'art. 67 è sostituito dal seguente:

     "Art. 67 (Importazioni).. 1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell'art. 7, primo comma, lettera b):

     a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea ovvero ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato;

     b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'art. 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985;

     c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;

     d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;

     e) le operazioni di estrazione dai depositi non doganali autorizzati per immissione in consumo dei beni di cui alla lettera a). 2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima.";

     L) nell'art. 68 la lettera e) è soppressa;

     M) nell'art. 70 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunità economica europea. Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione.";

     N) nell'art. 73-bis, secondo comma, primo periodo, dopo le parole "o dall'importatore" sono aggiunte le parole "ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari" e, nel quarto comma, primo periodo, dopo le parole "o importatori" sono aggiunte le parole "ovvero agli acquirenti intracomunitari";

     O) nell'art. 74, ottavo comma, secondo periodo, dopo le parole "L'imposta afferente l'importazione" sono inserite le parole "o l'acquisto intracomunitario".

     2. Le operazioni di cui all'art. 40, comma 9, e all'art. 58, concorrono a formare l'ammontare delle operazioni, rispettivamente non imponibili o non soggette, indicate nell'art. 30, comma terzo, lettere b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni [168].

 

     Art. 58. Operazioni non imponibili.

     1. Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.

     2. [169].

 

     Art. 59. Rimborsi a soggetti non residenti e controlli all'esportazione.

     1. [Le disposizioni dell'art. 38-ter, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche ai soggetti, ivi indicati, che effettuano prestazioni di trasporto intracomunitario nonchè relative prestazioni accessorie per le quali l'imposta è dovuta dal committente, residente nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 44, comma 2, lettera b), del presente decreto] [170].

     2. All'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere redatta in tre esemplari, dei quali, dopo l'accertamento della conformità degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, uno è inviato dall'ufficio alla direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro viene consegnato al dichiarante; le modalità di accertamento e di verifica, saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.".

 

     Art. 60. Disposizioni transitorie.

     1. Le disposizioni del capo II si applicano alle operazioni intracomunitarie effettuate successivamente al 31 dicembre 1992.

     2. In deroga al comma 1 e all'art. 38, e salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, i beni provenienti dagli altri Stati membri che anteriormente al 1° gennaio 1993 sono stati introdotti nello Stato ed assoggettati ad un regime doganale sospensivo e che risultano alla data stessa ancora vincolati a detto regime, sono considerati in importazione all'atto dello svincolo, anche irregolare, se esso comporta l'immissione in consumo nello Stato dei beni stessi. La disposizione si applica altresì all'atto della conclusione, anche irregolare, del regime del transito comunitario o di altro regime internazionale di transito iniziato in altro Stato membro anteriormente alla data anzidetta e risultante ancora acceso alla data stessa.

     3. Sono anche considerati in importazione, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 1992, i beni nazionali esportati anteriormente al 1° gennaio 1993 verso un altro Stato membro, qualora siano reimportati o reintrodotti nello Stato a decorrere da tale data; si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 69, secondo comma, e 68, primo comma, lettera d) del citato decreto n. 633 del 1972.

     4. Non sono soggette all'imposta le importazioni relative a:

     a) beni di cui al comma 2 che vengono spediti o trasportati fuori della Comunità economica europea;

     b) beni diversi dai mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° gennaio 1993 che sono rispediti o trasportati verso lo Stato membro di provenienza;

     c) mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1° gennaio 1993 che risultino acquistati o importati nello Stato membro di provenienza secondo le disposizioni generali di imposizione vigenti in tale Stato e che comunque non abbiano beneficiato di esenzione o rimborso dall'imposta a motivo della loro esportazione dallo Stato medesimo; tale condizione si considera in ogni caso soddisfatta se il mezzo di trasporto è stato oggetto di immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di formalità equipollenti per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1985 ovvero se l'ammontare dell'imposta risulta non superiore a lire 20 mila.

     5. Gli acquisti intracomunitari di beni introdotti nel territorio dello Stato successivamente al 31 dicembre 1992 sono soggetti all'imposta ancorchè anteriormente a tale data il relativo corrispettivo sia stato in tutto o in parte fatturato o pagato. Per tali acquisti si applicano l'art. 46, comma 5, qualora non sia stata ricevuta la fattura di cui al comma 1 dello stesso articolo, e l'art. 50, comma 6, ai fini della compilazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti.

     6. Per le cessioni intracomunitarie di beni spediti o trasportati in altro Stato membro successivamente al 31 dicembre 1992, per le quali sia stata emessa fattura anteriormente al 1° gennaio 1993, resta ferma l'applicazione dell'art. 8, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, semprechè le cessioni siano non imponibili anche a norma dell'art. 41 del presente decreto. Le operazioni devono essere indicate, ricorrendone i presupposti, nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all'art. 50, comma 6, ancorchè le relative fatture siano state registrate anteriormente al 1° gennaio 1993.

 

TITOLO III

ADEGUAMENTO DI ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

 

Capo I

MODIFICA DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E SOPPRESSIONE

DELLA RELATIVA TASSA ANNUALE

 

     Art. 61. Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e per l'attribuzione del numero di partita IVA.

     1. Gli articoli 4,75,80e88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, sono sostituiti dai seguenti [171]:

Art.

Indicazioni degli atti soggetti a tassa

Ammontare delle tasse in lire

Note

4

1. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società nazionali e a società estere aventi la sede legale o l'oggetto principale nel territorio dello Stato (articoli 2188, 2200, 2296, 2315, 2330, 2464, 2475, 2505 e 2507 del codice civile; articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni):

 

1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, le tasse relative alle iscrizioni degli atti costitutivi di società e alle iscrizioni previste dagli articoli del codice civile indicati nel comma 2 sono dovute per le corrispondenti iscrizioni nei registri di cancelleria dei tribunali da eseguire secondo le disposizioni per l'attuazione del codice civile (articoli 100 e 108).

 

a) atto costitutivo

500.000

2. Le tasse non sono dovute dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di mutuo soccorso, dalle società sportive di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e dalle società di ogni tipo che non svolgono attività commerciali i cui beni immobili sono totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative dei circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attività sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il deposito di atti non si considera soggetto alla tasse quando è effettuato per finalità diverse dalla iscrizione. Tra gli atti sociali soggetti a tassa non si intendono compresi i trasferimenti delle quote sociali di cui agli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile nè gli elenchi dei soci depositati a norma degli articoli 2435, ultimo comma, e 2493 del codice civile.

 

b) altri atti sociali soggetti ad iscrizione in base alle disposizioni del codice civile

250.000

 

 

2. Iscrizioni nel registro delle imprese relative a società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, a imprenditori individuali, a consorzi ed altri enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica diversi dalle società (articoli 2188, 2195, 2196, 2197, 2201, 2506 e 2612 del codice civile

250.000

 

75

1. Iscrizione nel registro dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi (articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989) nonché negli albi nazionali per la gestione dei servizi di riscossione dei tributi regionali, provinciali e comunali:

 

1. La somma correlata alla popolazione di ogni ambito territoriale è dovuta in aggiunta alla quota fissa.

 

a) per l'iscrizione

 

 

 

1) quota fissa

120.000

 

 

2) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti

500.000

 

 

3) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti

1.000.000

 

 

4) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti

2.000.000

 

 

5) per ogni ambito territoriale avente una popolazione residente con oltre 1.000.000 di abitanti

4.000.000

 

 

b) annuale

la stessa di cui alla lettera a)

 

 

2. Iscrizione nell'albo nazionale dei collettori (articolo 91 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1989):

 

 

 

a) per l'iscrizione

120.000

 

 

b) annuale

120.000

 

 

 

 

 

80

1. Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminale per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; art. 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202; decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 aprile 1993); per ogni mese di utenza:

 

1. La tassa è dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento.

 

 

 

2. Le modalità e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

 

a) utenze residenziali

10.000

3. La tassa non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti. L'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.

 

b) utenze affari

25.000

 

 

 

 

 

88

1. Attribuzione del numero di partita IVA (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633):

 

1. La tassa non è dovuta, per l'attribuzione del numero di partita IVA ai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e agli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati.

 

a) alle società di ogni tipo e agli enti pubblici e privati con o senza personalità giuridica, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale attività commerciali o agricole nonché alle associazioni costituite da persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;

 

2. La tassa per l'attribuzione deve essere pagata prima della presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività; quella annuale nel termine stbilito per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno solare precedente. Gli estremi dell'attestazione di versamento della tassa per l'attribuzione e di quella annuale devono essere indicati nelle rispettive dichiarazioni: in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale deve essere prodotta all'ufficio IVA competente anche mediante raccomandata nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione stessa. Per la mancata indicazione degli estremi dell'attestazione di versamento e per la mancata o tardiva produzione della stessa si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa.

 

- tassa per l'attribuzione e annuale

250.000

3. La tassa annuale non è più dovuta a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività a condizione che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre ovvero, se la cessazione è avvenuta in tale mese, entro il 31 gennaio successivo.

 

b) ai soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a):

 

4. Gli imprenditori, le società e gli enti sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa annuale, a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo, durante la procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per le società e gli enti l'esonero compete anche durante la liquidazione ordinaria, a partire dall'anno solare successivo a quello di nomina dei liquidatori.

 

- tassa per l'attribuzione e annuale

100.000

 

     2. Le somme versate per l'anno 1992 in misura maggiore di quelle stabilite dall'art. 10, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, possono essere richieste all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma a rimborso entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. I maggiori versamenti effettuati a titolo di tassa sulle concessioni governative a norma dell'art. 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, rispetto al disposto del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, possono essere recuperati mediante compensazione all'atto del versamento della tassa dovuta per l'anno 1984.

 

Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

 

     Art. 62. (Modificazioni della disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e dei rimborsi d'imposta).

     1. All'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 8, le parole: "1° gennaio 1993" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 1994 e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 9 per cento e determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari a un terzo del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. Per tale attività gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente vidimato. Le suddette associazioni possono optare per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e per la determinazione del reddito nei modi ordinari; l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente e deve essere comunicata all'ufficio delle entrate nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio" [172];

     b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-bis. Il visto di conformità formale dei dati esposti nelle dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 può essere apposto a condizione che la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei Centri di assistenza sia presentata almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni nelle quali si intende apporre il visto e nei casi, di cui al comma 2, in cui la richiesta di autorizzazione alla costituzione dei Centri sia presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza di tale termine. Per le dichiarazioni da presentare nell'anno 1993 predisposte dai professionisti o dai Centri di assistenza, le scritture contabili si considerano tenute dal professionista o dal Centro di assistenza anche se sono state redatte ed elaborate dallo stesso contribuente, dalle associazioni sindacali di categoria di cui ai commi 1 e 2, o da impresa avente per oggetto l'elaborazione di dati contabili prescelta dalle medesime associazioni o organizzazioni che hanno costituito il Centro di assistenza, a condizione che risulti da apposita attestazione che il controllo delle scritture stesse sia stato eseguito entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni.";

     c) il comma 13-bis, introdotto dall'art. 10, comma 5-quater, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è sostituito dal seguente:

     "13-bis. I sostituti d'imposta non sono obbligati a svolgere le attività previste dal comma 13, qualora abbiano costituito Centri di assistenza fiscale di cui al comma 20, ovvero abbiano stipulato convenzione con un Centro di assistenza di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ovvero di cui al comma 20. In entrambi i casi trovano applicazione le disposizioni dei commi da 21 a 24. Per i sostituti d'imposta resta fermo l'obbligo di tener conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di ritenuta d'acconto, del risultato contabile delle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi presentate ai Centri di assistenza; nessun compenso è dovuto ai sostituti d'imposta per tale adempimento";

     d) nel comma 16 sono soppresse le parole: "aumentata a lire 40.000 per i sostituti con meno di venti lavoratori dipendenti";

     e) il comma 23 è sostituito dal seguente: "23. Se, in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati, emergono irregolarità relative alle attività esercitate ai sensi del comma 21, si applicano le sanzioni previste nel comma 17 nonchè le disposizioni del primo periodo del comma 7 per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rivalsa.";

     f) nel comma 27, le parole "1° gennaio 1993" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 1994".

     2. [173].

     3. Fino all'entrata in vigore del conto fiscale, istituito dall'art. 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i compensi previsti dal comma 22 dello stesso articolo vengono erogati direttamente dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'invio, su supporto magnetico, delle dichiarazioni dei redditi degli utenti e di corrispondenti elenchi riassuntivi, sottoscritti dal direttore tecnico responsabile del Centro di assistenza fiscale. Le modalità di corresponsione del compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

     4. Nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I Centri di assistenza per i lavoratori dipendenti e pensionati, per essere autorizzati, devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per garantire agli utenti, che esercitano il diritto di rivalsa ai sensi del comma 23 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il risarcimento del danno sopportato con il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate nei loro confronti.".

     5. Per l'anno 1993 i sostituti d'imposta e i Centri autorizzati di assistenza fiscale di cui all'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni, possono ricevere le dichiarazioni dei redditi anche oltre il termine del 15 marzo 1993, previsto per i titolari di reddito di pensione e quello del 31 marzo 1993 previsto per i titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilati. Qualora il risultato contabile della liquidazione delle stesse sia stato comunicato al sostituto d'imposta oltre il 30 aprile 1993 ed entro il 10 luglio 1993, il sostituto stesso deve tener conto del risultato medesimo ai fini delle operazioni previste dall'art. 16, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, entro il primo mese utile, e ciò anche al fine di tener conto di eventuali rettifiche comunicate dai Centri autorizzati di assistenza fiscale.

     6. Nell'art. 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, le parole: "tra il 1° e il 30 aprile di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° e il 30 settembre di ciascun anno".

     7. All'art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno d'imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonchè riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.";

     b) il primo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente: "I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.".

     8. Al fine di provvedere alla regolare esecuzione dei rimborsi automatizzati ed al reintegro delle somme dovute per i compensi ai concessionari della riscossione per l'anno 1993, gli stanziamenti dei capitoli 3521 e 3458 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo sono incrementati, rispettivamente, di lire 305 miliardi e di lire 95 miliardi.

     9. All'onere derivante dal comma 8, pari a lire 400 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del capitolo 3530 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     10. Le disposizioni di cui all'art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche ai rimborsi relativi ai periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; in tal caso le liste debbono essere formulate entro il 31 dicembre 1994.

     11. Al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3-bis dell'art. 1 è soppresso;

     b) il secondo periodo del comma 2 dell'art. 4 è soppresso;

     c) dopo il comma 2 dell'art. 4 è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Gli importi dovuti ai sensi del presente decreto sono imputabili a riduzione del patrimonio netto dell'impresa nel bilancio del periodo cui si riferisce il tributo o in quello del pagamento. Il patrimonio su cui va calcolata l'imposta è assunto al lordo dell'imposta stessa.".

     12. Per gli imprenditori e per gli esercenti arti o professioni che non aderiscono ad alcuna associazione di categoria presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) o per i quali non esistono associazioni di categoria né ordini professionali, il parere di cui all'art. 11-bis, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è sostituito da una autocertificazione dell'interessato concernente la descrizione dell'attività svolta. Tale certificazione deve essere asseverata a norma del medesimo art. 11-bis, comma 3.

     13. I redditi di impresa dichiarati dai soggetti di cui all'art. 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e di cui all'art. 62-ter del presente decreto sono esclusi dall'imposta locale sui redditi fino ad un ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo determinato ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, introdotto dall'art. 11, comma 4, del predetto decreto-legge n. 384 del 1992. Ai soggetti cui si applicano le disposizioni del presente comma non spettano le deduzioni di cui all'art. 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [174].

     14. La disposizione di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, deve intendersi nel senso che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il contributo diretto lavorativo di cui all'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni, non spiega diretta e immediata efficacia ma di esso si tiene conto esclusivamente ai fini dell'accertamento induttivo di cui all'art. 12 dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989 nei confronti dei soggetti ivi indicati qualora l'Amministrazione finanziaria ricorra a tale tipo di accertamento.

     15. Per l'anno 1993 i contribuenti che intendono adeguare il volume di affari ai coefficienti presuntivi di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni, possono integrare la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed effettuare il relativo versa mento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, in apposita sezione, entro il suddetto termine, nel registro di cui all'art. 23 o all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     16. L'ammontare dei corrispettivi non registrati dichiarato per adeguare il volume d'affari ai coefficienti presuntivi di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, va ripartito in proporzione agli ammontari dichiarati di operazioni imponibili, con riferimento alle rispettive aliquote, nonchè di operazioni non imponibili, esenti ovvero non soggette ad imposta.

     17. Il termine previsto dall'art. 8, comma 10, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 31 dicembre 1996 [175].

     18. Nel decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'art. 4, comma 1, lettere d) ed l), le parole "31 marzo 1993" sono sostituite dalle altre: "20 giugno 1993";

     b) nell'art. 5, comma 1, le parole "31 marzo 1993" sono sostituite dalle altre: "20 giugno 1993";

     c) nell'art. 12, comma 3, le parole: "febbraio, aprile, giugno e settembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 1992 e nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1993"; e le parole: "1° novembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 1993".

     19. Nell'art. 62-bis, commi 1 e 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dall'art. 5, comma 6, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le parole: "31 marzo 1993" sono sostituite dalle seguenti: "20 giugno 1993".

     20. I versamenti dovuti con riferimento alla dichiarazione dei redditi dalle persone fisiche e dalle società ed associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione, sono effettuati entro il 31 maggio [176].

     21. I provvedimenti previsti dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 29 gennaio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1993, per definire i termini e le modalità di recupero dei carichi sospesi sono adottati con decreti del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

     22. Al fine di dare pratica attuazione al disposto di cui all'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il Ministero del tesoro, nella compilazione del certificato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, tiene conto dell'ammontare di tutti i contributi versati dai membri italiani del Parlamento europeo ai fini della costituzione di pensioni o vitalizi secondo la regolamentazione propria di tale istituzione, purchè la stessa provveda a far pervenire in tempo utile la relativa documentazione.

     23. All'articolo 58 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini dell'opzione prevista al comma 3-bis";

     b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:"3-bis. La possibilità di opzione di cui al comma 2 è estesa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le attività esercitate aventi carattere assistenziale, didattico, sanitario e culturale".

     24. La dichiarazione di opzione di cui all'articolo 58, comma 3-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dal comma 23, lettera b), del presente articolo, deve essere presentata entro il 18 dicembre 1993; la relativa imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto deve essere versata in due rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, la prima entro il termine di presentazione della dichiarazione e la seconda entro il mese di maggio 1994. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1993, saranno stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento dell'imposta.

     24-bis. Per il periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1992, i soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono presentare la dichiarazione dei redditi propri entro il 31 luglio 1993 [177].

 

     Art. 62 bis. Studi di settore. [178]

     1. Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1998, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attività esercitata. Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1998, possono essere soggetti a revisione ed hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995 [179].

 

     Art. 62 ter. Accertamento induttivo sulla base del contributo diretto lavorativo. [180]

     1. Indipendentemente dalle disposizioni recante dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e dall'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni, per il periodo di imposta 1994, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti e professioni sulla base del solo contributo diretto lavorativo, determinato ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 69 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1989 e successive modificazioni. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano attività commerciali o arti e professioni, i cui ricavi o compensi nel periodo d'imposta non superano l'ammontare indicato, rispettivamente, nel primo comma dell'art. 18 e nel quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. La disposizione si applica esclusivamente alle imposte dirette.

     2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato a pena di nullità previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, il reddito dichiarato è inferiore al contributo diretto lavorativo. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

     3. Le disposizioni di cui all'art. 41-bis, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e successive modificazioni, possono applicarsi anche per l'accertamento induttivo effettuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

     4. Nei confronti dei contribuenti che, in sede di dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta precedente, adeguano il reddito d'impresa e quello derivante dall'esercizio di arti e professioni al contributo diretto lavorativo, non si applicano, nel limite del maggiore reddito dichiarato, le sanzioni previste dall'art. 55, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e successive modificazioni, per l'omessa annotazione di ricavi o compensi nelle scritture contabili.

     5. Per l'anno 1993 i soggetti indicati nell'art. 11-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono dichiarare un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo a condizione che:

     a) l'acconto versato nell'anno 1993 sia pari al 95 per cento dell'imposta relativa all'anno 1992 o, se inferiore, al 95 per cento dell'imposta che risulterebbe dovuta in base alla dichiarazione per l'anno 1993 computando il reddito d'impresa o quello derivante all'esercizio di arti e professioni in misura non inferiore al contributo diretto lavorativo;

     b) l'indicazione di un reddito inferiore sia giustificata allegando alla dichiarazione dei redditi apposita documentazione, che può anche consistere in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio; l'idoneità delle circostanze, risultanti dalla documentazione, a giustificare la dichiarazione di un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, deve essere dichiarata da uno dei soggetti di cui all'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, o da un centro autorizzato di assistenza fiscale di cui all'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tramite il direttore tecnico; in sede di impugnazione dell'atto di accertamento, non possono essere fatti valere motivi non risultanti da tale documentazione; ai soggetti che rendono dichiarazioni manifestamente infondate si applica la pena pecuniaria da lire 200 mila a lire 2 milioni e le pene pecuniarie per infedele dichiarazione di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano, nei riguardi dei contribuenti, nella misura massima. Gli uffici delle entrate, nel caso in cui ritengano insufficienti tali giustificazioni, procedono all'accertamento basato sul solo contributo diretto lavorativo di cui ai commi da 1 a 3, indipendentemente dalla previa richiesta di chiarimenti.

     6. Il comma 3 dell'art. 11 e l'art. 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e il primo periodo del comma 9 dell'art. 9 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

     Art. 62 quater. Modifiche alla disciplina dell'accertamento induttivo sulla base dei coefficienti presuntivi. [181]

     1. All'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'art. 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità. L'accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta";

     b) il comma 3 è abrogato;

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1993, sono stabiliti i criteri ed i princìpi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, nonchè i criteri e le condizioni procedurali per l'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 11 ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti, il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i princìpi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, mancando i quali si applicheranno i coefficienti di cui al medesimo art. 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, i suddetti coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all'art. 11 possono essere altresì utilizzati ai fini della programmazione dell'attività di controllo anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria”.

     2. Il sesto comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui all'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni, tenendo conto dell'indicazione dei motivi addotti dal contribuente con le modalità di cui al comma 1 dello stesso art. 12".

     3. Per il periodo d'imposta 1993 ai fini dell'accertamento induttivo dei ricavi, compensi e corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'art. 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, continuano ad applicarsi i coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1993.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

     Art. 62 quinquies. Accertamento parziale e iscrizione provvisoria a ruolo. Abrogazioni. [182]

     1. Il comma 2 dell'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, è abrogato.

     2. Al primo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le parole: "e per metà in caso di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni".

     3. L'art. 11-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è abrogato.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

     Art. 62 sexies. Attività di accertamento nei riguardi dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. [183]

     1. Indipendentemente dall'attività di accertamento effettuata ai sensi dell'art. 62-ter, nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 1994, 1995 e 1996 una quota non inferiore al 20 per cento della capacità operativa degli uffici delle entrate e di quella destinata dalla Guardia di finanza all'attivazione del programma disposto con decreto ministeriale è diretta al controllo delle posizioni dei contribuenti di cui allo stesso art. 62-ter che nella dichiarazione dei redditi hanno indicato:

     a) per il periodo di imposta 1993, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo, se gli uffici delle entrate hanno ritenuto insufficienti le giustificazioni addotte ai sensi del comma 5 dell'art. 62-ter;

     b) per il periodo di imposta 1994, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore al contributo diretto lavorativo;

     c) per i periodi d'imposta 1992 e 1993, redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare inferiore a quello dichiarato per il periodo d'imposta 1991.

     2. [184].

     3. Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'art. 62-bis del presente decreto.

     4. All'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel primo comma, lettera d), le parole: "e dal controllo" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero dal controllo";

     b) nel secondo comma, lettera d), le parole: "e le irregolarità formali" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero le irregolarità formali”.

 

     Art. 63. Disposizioni relative all'imposta sulle successioni, all'imposta sugli spettacoli e a quella sulle concessioni e locazioni dei beni pubblici.

     1. [185].

     2. Con effetto dal 1° gennaio 1993 le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono stabilite nella misura del 9 per cento, quella prevista al n. 3 della stessa tariffa è stabilita nella misura del 16 per cento e quella prevista dal n. 4 è stabilita nella misura del 4 per cento.

     3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 2 è concesso alle imprese esercenti sale cinematografiche un abbuono del 25 per cento dell'imposta sugli spettacoli dovuta per ogni giornata di attività. Tale abbuono è cumulabile, nei limiti del debito di imposta, con quelli previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, e dall'art. 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, e resta fissato al 31 gennaio 1993 il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     4. E' abrogato il decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263.

     5. Il Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, previa valutazione comparata e sempre che ne derivi un vantaggio anche funzionale per lo Stato, può permutare, senza limiti di valore ed in deroga alla normativa vigente, beni demaniali e patrimoniali dello Stato non più necessari agli usi istituzionali diretti delle amministrazioni statali assegnatarie o comunque consegnatarie con immobili, già costruiti o da costruire, da destinare esclusivamente a tali usi. Il Ministro delle finanze, richiesto il parere delle amministrazioni assegnatarie o consegnatarie e del Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, che devono esprimersi entro trenta giorni, provvede:

     a) a dichiarare quali beni siano dismissibili non essendo necessari ad usi istituzionali diretti, secondo una programmazione generale. Tale dichiarazione equivale alla sdemanializzazione dei beni di demanio pubblico;

     b) a fissare le condizioni alle quali procedere alla permuta, anche d'uso, dei beni di cui alla lettera a);

     c) a determinare l'uso da parte di amministrazioni statali dei beni acquisiti ai sensi della lettera b). Se il comune competente non provvede, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'amministrazione finanziaria, alla modifica della destinazione urbanistica dei beni acquisiti difforme dal predetto uso, si applica la procedura prevista dal terzo e quarto comma dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 [186].

     6. All'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

     "Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, è compresa nella imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.".

     6 bis. La disposizione contenuta nella nota V) all'art. 4 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve essere interpretata nel senso che l'aliquota prevista alla lettera e) si applica anche quando la formazione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di regolarizzazione avviene entro un anno dall'apertura della successione [187].

 

     Art. 64. Disposizioni per l'attribuzione del codice fiscale e per i controlli e i riscontri.

     1. Il secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'art. 4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'art. 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio a sede legale all'estero. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'art. 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce, coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'art. 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria.".

     2. Nell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 34 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: "in tali casi è revocata l'ordinanza di estinzione" sono sostituite dalle parole: "in tali casi non si applica il disposto dell'ultimo periodo del comma primo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e l'ordinanza di estinzione è revocata".

     3. La Guardia di finanza coopera con gli uffici doganali, per l'acquisizione ed il reperimento di elementi utili ai fini della revisione dell'accertamento promossa dai predetti uffici, procedendo secondo le norme e con le facoltà previste dall'art. 11, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

 

     Art. 65. Imposta straordinaria su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso. Imposta erariale di trascrizione.

     1. Per l'anno 1993 è dovuta una imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con alimentazione a benzina di potenza superiore a 20 cavalli fiscali o con alimentazione a gasolio di potenza superiore a 23 cavalli fiscali, e sui motocicli di cui all'art. 53, comma 1, lettera a), dello stesso decreto legislativo di potenza pari o superiore a 10 cavalli fiscali. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e a motocicli usati provenienti da altro Stato. Ai fini del presente articolo si considerano usati gli autoveicoli e i motocicli, che siano già stati immatricolati in altro Stato, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 38, comma 4, del presente decreto.

     2. L'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella seguente misura:

     a) autovetture e autoveicoli con alimentazione a benzina:

     1) da 21 a 23 cavalli fiscali lire 5.000.000;

     2) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 8.000.000;

     3) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;

     4) oltre 30 cavalli fiscali lire 12.000.000;

     b) autovetture e autoveicoli con alimentazione a gasolio:

     1) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 5.000.000;

     2) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 8.000.000;

     3) oltre 30 cavalli fiscali lire 10.000.000;

     c) motocicli:

     1) da 10 a 12 cavalli fiscali lire 600.000;

     2) oltre 12 cavalli fiscali lire 2.000.000.

     3. L'imposta straordinaria non è dovuta per le autovetture, gli autoveicoli e i motocicli di lusso di cui al comma 1, per i quali sia stata corrisposta l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 38 per cento vigente alla data del 31 dicembre 1992.

     4. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

     5. Per le autovetture, nonchè per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994 ed approvati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72 HC x NO + 0,97, particolato 0,14, nonchè secondo le altre modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della direttiva 91/441/CEE, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356,e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non è dovuta la soprattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786 e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non è rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata anche nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione. Le autovetture nonchè gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto nonchè con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso in una data compresa tra il 2 maggio 1993 ed il 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa speciale di cui alle legge 21 luglio 1984, n. 362 e successive modificazioni, per i primi tre periodi annuali di pagamento delle tasse automobilistiche, nonchè per eventuali periodi per i quali siano dovuti pagamenti integrativi. Per i periodi di esonero dal pagamento della tassa speciale, la tassa automobilistica deve essere corrisposta per gli stessi periodi fissi stabiliti per corrispondenti veicoli alimentati esclusivamente a benzina [188].

     6. [Il pagamento della tassa annuale di stazionamento di cui all'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, dovuta per le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri nazionali deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascuno anno o entro il giorno precedente l'effettiva messa in acqua, se successivo a tale data. Tale termine può essere modificato con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti] [189].

     7. Il comma 2-ter dell'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è sostituito dal seguente: "2-ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente dopo cinque, dieci e quindici anni dalla prima immatricolazione, dovunque avvenuta, o dalla costruzione qualora l'immatricolazione non risulti eseguita: in quest'ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.".

     8. La tassa di cui al comma 4 dell'art. 63 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, è dovuta per una sola volta dal titolare di più licenze. La tassa è dovuta nella misura del 50 per cento dai titolari di licenza che siano iscritti in un albo o registro della gente dell'aria di cui al titolo III del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411. Per l'anno 1993, il termine per il pagamento è differito al 30 settembre.

     9. Con decorrenza dal 1° gennaio 1994, all'art. 29 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, è aggiunta la seguente nota: "La tassa di cui al comma 2 è dovuta anche se i biliardi o gli altri apparecchi da gioco o da divertimento sono siti nei locali di altri pubblici esercizi; essa è stabilita in lire 50.000 quando i biliardi e gli altri apparecchi installati non superano il numero di cinque ed in lire 100.000 quando sono oltre cinque fino ad un massimo di dieci.".

     10. Al comma 3 dell'art. 41 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La legalizzazione non è richiesta per gli atti e documenti formati in uno Stato membro della Comunità economica europea.".

     11. L'aumento dell'imposta stabilita in misura fissa, disposto dall'art. 17, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, deve intendersi riferito anche all'imposta erariale di trascrizione.

     12. I crediti di importo non superiore a lire 20 mila per tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali, regionali e per abbonamento all'autoradiotelevisione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione né a quella degli interessi, delle pene pecuniarie e delle soprattasse connessi ai suddetti crediti. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali, regionali e per abbonamento all'autoradiotelevisione, di importo non superiore a lire 20 mila [190].

     12-bis. Le riduzioni previste dal comma 2-ter dell'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, introdotto dall'art. 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, si intendono applicabili anche ai fini della determinazione dell'imposta straordinaria di cui ai commi 4 e 4-bis dell'art. 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 [191].

 

     Art. 66. Modificazioni di disposizioni agevolative.

     1. Gli importi dovuti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono iscritti in bilancio e dedotti ai fini delle imposte sui redditi negli esercizi in cui vengono corrisposti, a norma del predetto articolo.

     2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze disciplinerà, ai fini delle imposte sui redditi, degli adempimenti dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore aggiunto, le modalità ed i termini di registrazione e di tenuta delle scritture contabili da parte della società di cui all'art. 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, recependo i supporti e le procedure in atto presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la durata della concessione affidata a detta società.

     3. Gli atti di scissione e di cessioni di aziende o di rami aziendali di cui all'art. 6, comma 5, della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di un milione di lire. Gli stessi atti, nonchè gli atti di fusione e le operazioni di conferimento di complessi aziendali di cui al predetto art. 6, comma 5, della citata legge n. 58 del 1992, non sono soggetti alla imposta ipotecaria e catastale nonchè all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, fermo restando che, agli effetti degli articoli 2, 3 e 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 643, si assumerà come valore iniziale degli immobili il prezzo stabilito per il loro acquisto da parte della società [192].

     4. Fino al 31 dicembre 1995, gli atti costitutivi di società finalizzate alla chiusura programmata dell'attività mineraria nei bacini minerari in crisi ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come sostituito dall'art. 3, comma 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221, i trasferimenti alle stesse delle concessioni minerarie, delle relative pertinenze, dei beni mobili ed immobili, nonchè i versamenti a fondo perduto effettuati dai soci, sono assoggettati all'imposta di registro, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire 150.000, per ciascun tributo e sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

     5. Sono abrogati gli articoli 65, 66 e 67 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e gli articoli 6,7e8 della tabella allegato C allo stesso regio decreto nonchè l'art. 20 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nonchè alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione a decorrere da tale data. La disciplina prevista agli effetti dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intracomunitarie.

     6. L'art. 9 della tabella degli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente:

     "Art. 9.. 1. Atti propri delle società ed enti di cui all'art. 4 della parte prima della tariffa diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di nomina e accettazione degli organi di amministrazione, controllo e liquidazione nonchè quelli che comportano variazione del capitale sociale delle società cooperative e loro consorzi e delle società di mutuo soccorso; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente.".

     6-bis. Alle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi disciplinati dai princìpi della mutualità, in conformità all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione, si applica la seguente disciplina in materia di imposte di bollo e di registro:

     a) gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto;

     b) gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a registrazione gratuita;

     c) gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati [193].

     6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano a partire dal 1° gennaio 1993 [194].

     7. Sono abrogati gli articoli 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e 22, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, limitatamente alla parte in cui prevede la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla Cassa per il Mezzogiorno. Per gli esercizi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1993 restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione dell'art. 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nei confronti delle aziende e degli istituti di credito che abbiano utilmente fruito dell'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ivi prevista, determinando il reddito assoggettabile all'imposta locale sui redditi secondo i criteri di cui all'art. 118, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     8. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

     "Art. 6 (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche).. 1. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:

     a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

     b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

     c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

     c-bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.

     2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica." [195].

     9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato per l'edilizia residenziale (CER) determina l'ammontare per il 1994 della quota di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, per consentire la copertura delle spese di amministrazione e degli oneri fiscali. Entro il 31 dicembre 1993 le regioni provvedono ad adeguare i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con decorrenza 1° gennaio 1994, in modo da rispettare i vincoli di cui al paragrafo 11 della delibera CIPE 19 novembre 1981. La determinazione della quota A) di cui al citato paragrafo 11 si calcola in forma residuale per gli anni dal 1986 al 1993. Restano salve le attribuzioni delle province autonome di Trento e di Bolzano [196].

     9-bis. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione delle attività previste dall'art. 4, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1989, che indica gli obiettivi del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1988, n. 492, non devono intendersi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto quali corrispettivi di prestazioni di servizi, nè devono intendersi soggetti alla ritenuta d'acconto. Non si dà luogo a rimborsi [197].

     10. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'art. 33 è sostituito dal seguente:

     "Art. 33.. 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attività:

     a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;

     b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

     2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.

     3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui è esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.";

     b) nell'art. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Con decorrenza dal 1° gennaio 1994, se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel primo comma, queste devono essere registrate distintamente ed essere indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse" [198];

     2) al terzo comma, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Con decorrenza 1° settembre 1993, i cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali hanno emesso fatture in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro di cui all'art. 25 distintamente le predette fatture.";

     3) il sesto comma è soppresso;

     4) il settimo comma è sostituito dal seguente:

     "Con decorrenza 1° settembre 1993, i passaggi dei prodotti di cui al primo comma agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi ivi indicati ai fini della vendita per conto dei produttori agricoli, anche previa manipolazione o trasformazione, costituiscono cessioni di beni a norma dell'art. 2, secondo comma, n. 3), le quali si considerano effettuate all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti, dalle cooperative o dagli altri organismi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi deve essere consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.";

     5) l'ottavo comma è soppresso;

     6) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicate ai sensi dell'art. 8, lettere a) e b), dell'art. 38-quater e dell'art. 72, nonchè le cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.";

     c) nell'art. 74, quarto comma, è aggiunto il seguente periodo: "In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33, terzo comma; tali disposizioni non si applicano nei casi di liquidazioni e versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'art. 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma.".

     10-bis. Per l'anno 1993 si intendono regolarmente effettuati i versamenti eseguiti sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 66 dei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 131, 30 giugno 1993, n. 213, nonchè nel presente articolo, nella parte in cui sostituiscono l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, anche qualora non sia stata esercitata l'opzione prescritta dalle disposizioni stesse. In tale caso l'opzione deve essere comunicata all'ufficio IVA con la dichiarazione annuale relativa al 1993 [199].

     10-ter. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'art. 15, settimo comma, le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 1994";

     b) all'art. 17, primo comma, le parole: "entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1994" [200];

     11. Gli interessi di cui al comma 3 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal comma 10 del presente articolo, non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi.

     12. Le prestazioni di servizi effettuati nell'esercizio delle attività di custodia e di pascolo di animali sui terreni montani destinati ad alpeggio non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

     13. La disposizione di cui all'art. 2, secondo comma, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alla destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa dei beni relativi all'attività agricola, non compresi nelle cessioni o nei conferimenti di azienda o di sue quote, in occasione della costituzione di società o di altre organizzazioni tra membri dello stesso nucleo familiare cui appartiene il cedente o il conferente. La disposizione si applica alle destinazioni poste in essere entro il 31 dicembre 1992.

     14. Nei confronti delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè nei confronti dei nuovi consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e 60 della medesima legge si applicano, fino al termine del terzo anno dell'esercizio successivo a quello rispettivamente di acquisizione della personalità giuridica o della trasformazione in aziende speciali consortili, le disposizioni tributarie applicabili all'ente territoriale di appartenenza [201].

     15. La disposizione di cui all'art. 5, primo comma, lettera f), del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e successive modificazioni e proroghe, è applicabile, fino al 31 dicembre 1992, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del comitato operativo nazionale, costituito dalle Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, in relazione alla realizzazione dei centri sociali da destinare agli enti locali interessati dagli eventi sismici del 23 novembre 1980.

     16. I soggetti che hanno posto in essere le operazioni di cui al comma 15 con applicazione dell'imposta sul valore aggiunto possono effettuare la variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il 30 settembre 1993, relativamente alle operazioni poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

     17. All'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole "di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli direttamente sul proprio fondo" sono sostituite dalle seguenti: "di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".

     18. L'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, non è dovuta dagli Istituti autonomi case popolari.

     19. Il maggior gettito derivante dal presente decreto concorre ad assicurare le maggiori entrate previste dall'art. 16, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

     20. L'imposta comunale sugli immobili di cui agli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1993 dalla società di cui all'art. 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, subentrata in qualità di concessionaria per i servizi di telecomunicazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sarà corrisposta entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con il quale è stata effettuata la concessione in esclusiva alla IRITEL S.p.a. per i servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, ovvero dalla notificazione alla medesima società dell'accertamento definitivo dei valori dei beni trasferiti in base all'art. 3 della legge n. 58 del 1992; per i predetti beni trasferiti, relativamente al periodo di imposta 1993, non si tiene conto della riduzione dei coefficienti prevista dall'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     21. Tra le operazioni agevolate di cui all'art. 72, terzo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono comprese le somministrazioni di acqua e di energia, erogate sotto qualsiasi forma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative agli alloggi, necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche se effettuate nei confronti del personale dipendente da tali enti, semprechè i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico. Per tali operazioni, gli enti interessati sono tenuti a rilasciare specifica attestazione. I soggetti, che, alla data del 31 dicembre 1992, per le predette operazioni hanno già versato all'erario l'imposta sul valore aggiunto, senza averla riscossa a titolo di rivalsa, possono recuperare l'ammontare delle somme versate mediante detrazione da effettuare in sede di liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 del citato decreto n. 633 del 1972. L'energia elettrica fornita agli enti indicati nell'art. 6, primo comma, della legge 19 marzo 1973, n. 32, o da essi prodotta con impianti propri o della quale gli enti medesimi sono considerati fabbricanti, deve considerarsi esente oltre che dall'imposta erariale di consumo anche dalle relative addizionali erariali, provinciali e comunali.

     22. Le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     22-bis. L'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonchè alle aziende di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per le forniture di merci proprie e di terzi che formano oggetto di contratti o di convenzioni da essi sottoscritti, in tutti i casi in cui detto obbligo è previsto. Il beneficio può essere revocato in qualsiasi momento, quando sorgono fondati dubbi sulla solvibilità dell'ente o dell'azienda; in tal caso l'ente o l'azienda devono, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, prestare la prescritta cauzione [202].

 

     Art. 67. Disposizioni in materia di imposizione fiscale delle cessioni a termine.

     1. All'art. 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-ter), introdotta dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, è sostituita dalla seguente:

     "c-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo. Per le cessioni a termine le suddette plusvalenze sono costituite dalla differenza fra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio a pronti vigente alla data della stipula del contratto. Per gli altri contratti le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il valore a termine della valuta assunto come riferimento e il corrispettivo dell'acquisto della valuta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto, e, negli altri casi, dalla differenza tra il suddetto valore e quello a pronti della valuta, al cambio vigente alla data di stipula del contratto. Non sono considerate plusvalenze quelle conseguite attraverso contratti uniformi a termine negoziati nei mercati regolamentati di cui all'art. 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.".

     2. [203].

     3. [204].

     4. [205].

     5. [206].

     6. Le ritenute operate per effetto di quanto disposto nei precedenti commi 1, 2 e 3 del presente articolo, debbono essere versate con le modalità e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'art. 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, debbono essere versate, con le modalità di cui al precedente periodo, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pubblicazione della predetta legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale.

     7. Ai componenti ed ai segretari della commissione indicata nell'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, e successive modificazioni, sono corrisposti i compensi indicati nell'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, come sostituito dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866; la spesa relativa graverà sul capitolo 1095 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, nei limiti delle somme affluite ai sensi dell'art. 18 del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228.

     8. La disposizione dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non si applica all'art. 18 del regio decreto del 10 febbraio 1937, n. 228.

     9. Il comma 6 dell'art. 1 della legge 22 novembre 1990, n. 348, è sostituito dal seguente:

     "6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed i) del comma 3 sono altresì designati due supplenti che siano in possesso dei medesimi requisiti.".

     10. All'art. 3 della legge 13 agosto 1979, n. 384, le parole da: "e un numero annuo massimo" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e un numero di biglietti aerei su tratte nazionali per un importo annuo massimo corrispondente al costo di quaranta biglietti aerei di andata e ritorno fra Roma e le singole residenze o località della circoscrizione in cui sono stati eletti.".

     11. All'art. 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "Gli oneri di cui al primo comma addebitati dal locatore al conduttore devono intendersi corrispettivi di prestazioni accessorie a quella di locazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     La disposizione di cui al quarto comma non si applica ove i servizi accessori al contratto di locazione forniti siano per loro particolare natura e caratteristiche riferibili a specifica attività imprenditoriale del locatore e configurino oggetto di un autonomo contratto di prestazione dei servizi stessi".

 

     Art. 68. Modifiche alla tabella allegata alla legge 20 ottobre 1991, n. 358.

     1. Al comma 6 dell'art. 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è aggiunto il seguente periodo: "Le direzioni compartimentali del territorio sono suddivise, con decreto del Ministro delle finanze, in un servizio amministrativo e in un servizio tecnico, i quali sono ripartiti, con decreto del Ministro delle finanze, in reparti corrispondenti di regola alle direzioni centrali del dipartimento del territorio.".

     2. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le voci sottoelencate della tabella allegata alla legge n. 358 del 1991, sono sostituite o integrate come segue:

     a) nella qualifica di "dirigente superiore" del ruolo amministrativo:

     1) la funzione "direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti" è sostituita con quella di "direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti e direttore compartimentale";

     2) la funzione "direttore di servizio o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali" è sostituita con quella di "direttore di servizio nelle direzioni regionali o compartimentali";

     3) dopo la funzione "capo di servizio ispettivo nelle direzioni regionali o compartimentali" è aggiunta quella di "ispettore generale regionale e compartimentale";

     b) nella qualifica di "primo dirigente" del ruolo amministrativo:

     1) la funzione "direttore di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali" è sostituita con quella di "direttore di divisione o di reparto nelle direzioni regionali o compartimentali";

     2) la funzione "ispettore capo" è sostituita con quella di "ispettore capo regionale e compartimentale";

     c) nella qualifica di "dirigente superiore" del ruolo tecnico:

     1) la funzione "direttore regionale" è sostituita con quella di "direttore compartimentale";

     2) la funzione "direttore di reparto tecnico nelle direzioni regionali" è sostituita con quella di "direttore di servizio tecnico nelle direzioni compartimentali";

     3) la funzione "ispettore generale regionale" è sostituita con quella di "ispettore generale e compartimentale";

     d) nella qualifica di "primo dirigente" del ruolo tecnico:

     1) la funzione "direttore di divisione nelle direzioni" è sostituita con quella di "direttore di divisione negli uffici centrali e nelle direzioni centrali";

     2) la funzione "direttore di reparto nelle direzioni regionali" è sostituita con quella di "direttore di reparto nelle direzioni compartimentali";

     3) la funzione "ispettore capo regionale" è sostituita con quella di "ispettore capo centrale e compartimentale".

     3. Ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascuna delle qualifiche di cui al comma 2, è soppressa all'interno di esse la ripartizione numerica in posti di funzione.

 

     Art. 69. Disposizioni in materia di contenzioso tributario.

     1. La data unica di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è differita al 1° ottobre 1994.

     2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'art. 1, comma 1, come modificato dall'art. 3-sexies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle commissioni tributarie non rilevante ai fini della competenza e della validità degli atti processuali. Con decreto del presidente della commissione provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalità di funzionamento delle sezioni";

     b) nell'art. 8, comma 1, lettera b), le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo";

     c) nell'art. 42, comma 3, le parole: "e cessa di funzionare il 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "e cessa di funzionare con l'esaurimento dei ricorsi pendenti e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 1988";

     d) nell'art. 49, comma 1, le parole: "sono abrogati gli articoli da 2 a 15" sono sostituite dalle seguenti: "sono abrogati gli articoli da 2 a 14" e nello stesso articolo, comma 2, le parole: "12, quinto e sesto comma,", sono sostituite dalle seguenti: "12, quarto comma,";

     e) nell'art. 50 le parole: "entro il 30 aprile 1993" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994".

     3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'art. 12, comma 2, le parole da: ", i soggetti iscritti" fino a: "delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ". In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'art. 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG nonchè i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, primo comma, n. 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 [207].";

     b) nell'art. 12, comma 5, le parole: "inferiore a 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a 3.000.000";

     c) nell'art. 18, comma 3, le parole: "art. 12, comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "art. 12, comma 5";

     d) nell'art. 21, il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.";

     e) nell'art. 72, comma 2, dopo le parole: "per i termini d'impugnazione delle decisioni delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado" sono aggiunte le seguenti: "e, in ogni caso, per le controversie pendenti,";

     f) l'art. 73 è abrogato;

     g) l'art. 74 è sostituito dal seguente:

     "Art. 74 (Controversie pendenti davanti alla corte di appello).. 1. Alle controversi, che alla data di cui all'art. 72 pendono davanti alla corte di appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.";

     h) all'art. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Alle controversie che alla data di cui all'art. 72 pendono davanti alla commissione tributaria centrale o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Relativamente alle controversie pendenti o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, a proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. L'istanza potrà essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della commissione tributaria centrale nei modi previsti dall'art. 20; in difetto, il giudizio davanti alla commissione tributaria centrale si estingue. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non sia stata depositata in segreteria l'istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente. Contro il decreto del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, è ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall'art. 28 [208].".

     2) al comma 4, le parole: "entro il 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "entro i termini di cui all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545";

     3) il comma 5 è abrogato;

     i) nell'art. 76 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

     "4. Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue.

     5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla commissione tributaria di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all'art. 72, comma 4.";

     l) nell'art. 80, comma 2, le parole da: "salvo quanto stabilito negli articoli 74 e 75" sino alla fine, sono soppresse.

     4. In caso di rinvio disposto dalla corte di appello o dalla commissione tributaria centrale dal 15 gennaio 1993 e fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni ed i termini per la riassunzione decorrono dalla predetta data di entrata in vigore [209].

     5. Le controversie previste dall'art. 289 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'art. 3 della legge 18 maggio 1967, n. 388, relative alla attribuzione dei tributi locali soppressi per effetto della riforma tributaria di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, che sono pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinte. Conseguentemente l'attribuzione effettuata sulla base della dichiarazione prevista dal quarto comma del citato art. 289 e le relative iscrizioni a ruolo effettuate a titolo provvisorio divengono definitive.

     6. Le controversie già di competenza in primo grado delle commissioni comunali per i tributi locali, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite, senza applicazione di sovrattasse e di sanzioni, a seguito di apposita istanza prodotta dal contribuente al comune interessato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante pagamento, da effettuare nei termini e con le modalità di cui agli articoli 276 e seguenti del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, dell'imposta e degli interessi iscritti a ruolo; la definizione della controversia esplica efficacia nei confronti di tutti i coobbligati [210].

     7. Nell'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e nell'art. 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, dopo le parole: "in seconda istanza," sono aggiunte le seguenti: "quando l'ammontare del tributo in contestazione è superiore a lire 300 mila,".

     8. Le disposizioni contenute nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e nell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, come modificati dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche ai ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 70. (Entrata in vigore).

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Tabella A [211]

 

Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte

 

Impiego

Agevolazione

1

Impieghi diverso da carburante per motori o da combustibili per riscaldamento

esenzione

2

Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata e da diporto e per i voli didattici (1)

esenzione

3

Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti (1)

esenzione

4

Azionamento degli aeromobili militari dell'Amministrazione della difesa

11% aliquota normale

5

Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci

30% aliquota normale

6

Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica:

 

 

gasolio

30 per cento aliquota normale

 

benzina

55 per cento aliquota normale

 

L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebie.

 

 

L'agevolazione viene concessa anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali [2].

 

7

Prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione

esenzione

8

Sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati

esenzione

9

Prove sperimentali, collaudo di motori di aviazione e marina e revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi stabiliti dall'Amministrazione finanziaria

30% aliquota normale

10

Produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione

30% aliquota normale

11

Metano impiegato negli usi di cantieri e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi

esenzione

12

Produzione diretta o indiretta, di energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kw 1:

esenzione

 

- metano e gas di petrolio liquefatti

L. 23.800 per 1.000 l

 

- olio combustibile e oli minerali greggi, naturali

L. 28.000 per 1.000 kg.

 

In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio, per l'olio combustibile e per gli oli minerali greggi sono le seguenti:

 

 

- gasolio

L. 840 per 1.000 l. L. 1.000 per 1.000 kg.

 

- oli minerali greggi, naturali

L. 2.500 per 1.000 kg.

 

L'agevolazione è accordata:

 

 

a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze;

 

 

b) agli oli minerali greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e l'autoproduzione di energia elettrica e vapore [3];

 

 

c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

 

13

Azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza a quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone

50% aliquota normale

 

L'agevolazione è concessa alla benzina, anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota prevista per la benzina in via generale e quella ridotta, entro i seguenti quantitativi:

 

 

a) litri 18 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

 

 

b) litri 14 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 ab.;

 

 

c) litri 11 giornalieri, per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

 

14

Azionamento delle autombulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalità stabiliti con lo stesso decreto

50% aliquota normale

 

Le agevolazioni previste per le autombulanze e per le autovetture da noleggio da piazza, di cui ai punti 13 e 14, sono concesse anche sotto forma di rimborso, e della stessa entità per i mezzi funzionanti a benzina, anche per i mezzi trasformati con alimentazione a GPL.

 

 

A decorrere dal 1° gennaio 1994, le predette agevolazioni di cui ai punti 13 e 14, sono concesse mediante buoni o crediti d'imposta da determinare, in relazione a parametri commisurati al reddito prodotto, al volume degli affari o ad altri elementi di valutazione, con decreto del Ministro delle finanze.

 

15

Produzione di ossido di alluminio e di magnesio di acqua di mare

 

(1) Per «aviazione privata da diporto» o per «imbarcazioni private da diporto» si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che può utilizzarli in virtù di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.

 

Tabella A-bis.

(articolo 50-bis, comma 4, lettera d)) [212]

 

Descrizione dei beni

Codice NC

Stagno

8001

Rame

7402

 

7403

 

7405

 

7408

Zinco

7901

Nichel

7502

Alluminio

7601

Piombo

7801

Indio

ex 8112 91

 

ex 8112 99

Cereali

da 1001 a 1005

 

1006: unicamente il risone da 1007 a 1008

Semi e frutti oleosi

da 1201 a 1207

Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiu'

0801

Altre frutta a guscio

0802

Olive

0711 20

Semi e sementi (compresi i semi di soia)

da 1201 a 1207

Caffè non torrefatto

0901 11 00

 

0901 12 00

0902

Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto

1801

Zucchero greggio

1701 11

 

1701 12

Gomma in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4001

 

4002

Lana

5101

Prodotti chimici, alla rinfusa

capitoli 28 e 29

Oli minerali (compresi propano, butano, oli greggi di petrolio)

2709

 

2710

 

2711 12

 

2711 13

Argento

7106

Platino (Palladio, Rodio)

7110 11 00

 

7110 21 00

 

7110 31 00

Patate

0701

Grassi ed oli vegetali e loro frazioni, gregge, raffinate, ma non modificate chimicamente

da 1507 a 1515

 


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 29 ottobre 1993, n. 427.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[3] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[4] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[5] Comma così modificato dall'art. 20 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[6] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[7] Lettera già modificata dalla legge di conversione e così ulteriormente modificata dall'art. 12 del D.L. 29 aprile 1994, n. 260.

[8] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[9] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[10] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[11] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[12] Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[13] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[14] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[15] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[16] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[17] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[18] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[19] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[20] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[21] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[22] Lettera così sostituita dalla legge di conversione.

[23] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[24] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[25] Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 12 del D.L. 29 aprile 1994, n. 260.

[26] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[27] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[28] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[29] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[30] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[31] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[32] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[33] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[34] Comma già modificato dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 e dall'art. 1 del D.P.C.M. 20 dicembre 1994 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996.

[35] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[36] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996.

[37] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[38] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[39] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[40] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[41] Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[42] Comma aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[43] Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[44] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[45] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[46] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.M. 28 febbraio 1997. L'aliquota di cui alla presente lettera è stata elevata al 58,5% dall'art. 1 del D.Dirig. 15 ottobre 2004.

[47] Lettera così sostituita dall'art. 21 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999.

[48] Lettera abrogata dall'art. 21 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999.

[49] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 30 gennaio 2004, n. 24, convertito dalla L. 31 marzo 2004, n. 87.

[50] Alinea già sostituito dalla legge di conversione e così ulteriormente sostituito dall'art. 12 del D.L. 29 aprile 1994, n. 260.

[51] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[52] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[53] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[54] Articolo aggiunto dalla legge di conversione, modificato dall'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 e abrogato dall'art. 56 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dall'art. 264 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

[55] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[56] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[57] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[58] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[59] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[60] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[61] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[62] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[63] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[64] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[65] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[66] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[67] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[68] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[69] Comma aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[70] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[71] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[72] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[73] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[74] Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[75] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[76] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[77] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[78] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[79] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[80] Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[81] Lettera aggiunta dalla legge di conversione.

[82] Comma già modificato dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

[83] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, con effetto a decorrere dall’1 ottobre 1997.

[84] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, con effetto a decorrere dall’1 ottobre 1997.

[85] Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[86] Numero così modificato dalla legge di conversione.

[87] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[88] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[89] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[90] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[91] Lettera abrogata dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1997, n. 28.

[92] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 72, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 4.

[93] Comma inserito dall'art. 24 della L. 7 luglio 2009, n. 88 e così sostituito dall'art. 8 della L. 15 dicembre 2011, n. 217, con la decorrenza ivi prevista.

[94] Lettera già modificata dall'art. 1, comma 326, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 e così ulteriormente modificata dall'art. 13 della L. 29 luglio 2015, n. 115.

[95] Lettera così sostituita dall'art. 24 della L. 7 luglio 2009, n. 88.

[96] Lettera inserita dall'art. 1 del D.Lgs. 15 dicembre 2005, n. 294, modificata dall'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 e così sostituita dall'art. 8 della L. 15 dicembre 2011, n. 217, con la decorrenza ivi prevista.

[97] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83.

[98] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 192.

[99] Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 326, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

[100] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83.

[101] Comma già sostituito dall'art. 24 della L. 7 luglio 2009, n. 88 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83.

[102] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1997, n. 28 e abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, con la decorrenza di cui all'art. 5 dello stesso D.Lgs. 18/2010.

[103] Comma inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83.

[104] Comma abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, con la decorrenza di cui all'art. 5 dello stesso D.Lgs. 18/2010.

[105] Comma abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, con la decorrenza di cui all'art. 5 dello stesso D.Lgs. 18/2010.

[106] Comma modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 15 dicembre 2005, n. 294 e abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, con la decorrenza di cui all'art. 5 dello stesso D.Lgs. 18/2010.

[107] Comma abrogato dall'art. 24 della L. 7 luglio 2009, n. 88.

[108] Comma modificato dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1997, n. 28, sostituito dall'art. 24 della L. 7 luglio 2009, n. 88 e abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, con la decorrenza di cui all'art. 5 dello stesso D.Lgs. 18/2010.

[109] Lettera già sostituita dall'art. 24 della L. 7 luglio 2009, n. 88 e così ulteriormente sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83.

[110] Lettera inserita dall'art. 2 del D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83.

[111] Lettera abrogata dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1997, n. 28.

[112] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 dicembre 2005, n. 294, modificato dall'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, dall'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e così sostituito dall'art. 8 della L. 15 dicembre 2011, n. 217, con la decorrenza ivi prevista.

[113] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 192.

[114] Comma già modificato dall'art. 1, comma 326, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L. 29 luglio 2015, n. 115.

[115] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, con la decorrenza di cui all'art. 5 dello stesso D.Lgs. 18/2010.

[116] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 192.

[117] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 192.

[118] Comma modificato dall'art. 2 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, sostituito dall'art. 41 della L. 21 novembre 2000, n. 342 e così ulteriormente modificato dall'art. 35 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

[119] Articolo sostituito dall'art. 24 della L. 7 luglio 2009, n. 88.

[120] Comma così modificato dall'art. 1, comma 326, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

[121] Comma abrogato dall'art. 1, comma 326, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

[122] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, con la decorrenza di cui all'art. 5 dello stesso D.Lgs. 18/2010.

[123] Comma modificato dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1997, n. 28, dall'art. 2 del D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191 e così sostituito dall'art. 24 della L. 7 luglio 2009, n. 88. La lett. b) è stata abrogata dall'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, con la decorrenza di cui all'art. 5 dello stesso D.Lgs. 18/2010.

[124] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, con la decorrenza di cui all'art. 5 dello stesso D.Lgs. 18/2010.

[125] Comma già modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, con la decorrenza di cui all'art. 5 dello stesso D.Lgs. 18/2010.

[126] Articolo modificato dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1997, n. 28 e sostituito dall'art. 24 della L. 7 luglio 2009, n. 88.

[127] Comma già modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, con la decorrenza di cui all'art. 5 dello stesso D.Lgs. 18/2010, e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 326, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

[128] Comma già modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, con la decorrenza di cui all'art. 5 dello stesso D.Lgs. 18/2010, e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 326, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

[129] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83.

[130] Comma già sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, con la decorrenza di cui all'art. 5 dello stesso D.Lgs. 18/2010 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1, comma 326, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

[131] Comma modificato dall'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, dall'art. 16 del D.L. 29 aprile 1994, n. 260, dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1997, n. 28, dall'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, con la decorrenza di cui all'art. 5 dello stesso D.Lgs. 18/2010 e così sostituito dall'art. 1, comma 326, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

[132] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 326, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

[133] Comma modificato dall'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 e così sostituito dall'art. 1, comma 326, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

[134] Comma sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, con la decorrenza di cui all'art. 5 dello stesso D.Lgs. 18/2010 e così modificato dall'art. 1, comma 326, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

[135] Comma sostituito dall'art. 24 della L. 7 luglio 2009, n. 88, modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 5 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 192.

[136] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 192.

[137] Comma già modificato dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1997, n. 28, sostituito dall'art. 24 della L. 7 luglio 2009, n. 88 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, con la decorrenza di cui all'art. 5 dello stesso D.Lgs. 18/2010.

[138] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, con la decorrenza di cui all'art. 5 dello stesso D.Lgs. 18/2010.

[139] Comma inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 192.

[140] Comma sostituito, da ultimo, dall'art. 13 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 e così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 192.

[141] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, con la decorrenza di cui all'art. 5 dello stesso D.Lgs. 18/2010 e così modificato dall'art. 3 del D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.

[142] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, con la decorrenza di cui all'art. 5 dello stesso D.Lgs. 18/2010.

[143] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1997, n. 28.

[144] Articolo inserito dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1997, n. 28.

[145] Lettera così modificata dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

[146] Lettera così modificata dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

[147] Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[148] Comma così modificato dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

[149] Lettera così modificata dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

[150] Lettera così sostituita dall'art. 4 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente, vedi infra.

[151] Lettera abrogata dall'art. 4 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, con la decorrenza ivi prevista.

[152] Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

[153] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente, vedi infra.

[154] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[155] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, con la decorrenza ivi prevista. Per il testo previgente, vedi infra.

[156] Testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 4 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225.

[157] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1997, n. 28.

[158] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con effetto a decorre dal 1° aprile 1998.

[159] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con effetto a decorre dal 1° aprile 1998.

[160] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con effetto a decorre dal 1° aprile 1998.

[161] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con effetto a decorre dal 1° aprile 1998.

[162] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con effetto a decorre dal 1° aprile 1998.

[163] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con effetto a decorre dal 1° aprile 1998.

[164] Comma abrogato dall'art. 34 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 e dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con effetto a decorre dal 1° aprile 1998.

[165] Comma abrogato dall'art. 25 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

[166] Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con effetto a decorre dal 1° aprile 1998.

[167] Comma aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con effetto a decorre dal 1° aprile 1998.

[168] Comma modificato dalla legge di conversione.

[169] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1997, n. 28.

[170] Comma abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, con la decorrenza di cui all'art. 5 dello stesso D.Lgs. 18/2010.

[171] Comma così modificato dalla legge di conversione. Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 11 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

[172] Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[173] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490.

[174] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[175] Comma già modificato dall'art. 7 del D.L. 29 aprile 1994, n. 260 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

[176] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

[177] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[178] Articolo inserito dalla legge di conversione.

[179] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 e dall'art. 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L. 8 maggio 1998, n. 146.

[180] Articolo inserito dalla legge di conversione.

[181] Articolo inserito dalla legge di conversione.

[182] Articolo inserito dalla legge di conversione.

[183] Articolo inserito dalla legge di conversione.

[184] Comma abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[185] Comma abrogato dall'art. 9 del D.L. 29 aprile 1994, n. 260.

[186] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[187] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[188] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[189] Comma abrogato dall’art. 15 della L. 8 luglio 2003, n. 172.

[190] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[191] Comma aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall’art. 15 della L. 8 luglio 2003, n. 172.

[192] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[193] Comma inserito dalla legge di conversione.

[194] Comma inserito dalla legge di conversione.

[195] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[196] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[197] Comma inserito dalla legge di conversione.

[198] Numero così modificato dalla legge di conversione.

[199] Comma inserito dalla legge di conversione.

[200] Comma inserito dalla legge di conversione.

[201] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[202] Comma inserito dalla legge di conversione.

[203] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1998.

[204] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1998.

[205] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1998.

[206] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1998.

[207] Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[208] Numero così modificato dalla legge di conversione.

[209] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[210] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[211] Tabella modificata dalla legge di conversione, dall'art. 2 undecies del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, dall'art. 17 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 e abrogata dall'art. 4 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48.

[212] Tabella aggiunta dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1997, n. 28.