Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.4 disciplina generale |
Data: | 03/06/2008 |
Numero: | 97 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. |
Art. 2. Disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica |
Art. 3. Disposizioni in materia fiscale |
Art. 4. Differimento e proroga di termini |
Art. 4 bis. Ulteriori proroghe di termini e disposizioni connesse |
Art. 4 ter. Fermo di emergenza temporaneo e definitivo e cassa integrazione guadagni straordinaria nel settore della pesca. |
Art. 4 quater. Differimento dell'efficacia di disposizioni relative a personale a carico della finanza pubblica |
Art. 4 quinquies. Termine di entrata in vigore delle disposizioni procedurali di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive [...] |
Art. 4 sexies. Eventi alluvionali del maggio 2008 |
Art. 4 septies. Disposizioni relative alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze |
Art. 4 octies. (Disposizioni in materia di trasferimento e smaltimento dei rifiuti nella regione Campania). |
Art. 4 novies. Ulteriori disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti e di impianti di termovalorizzazione |
Art. 4 decies. Modifiche alla disciplina delle deroghe previste dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, 123 |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 27.4.176 - D.L. 3 giugno 2008, n. 97. [1]
Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonchè in materia fiscale e di proroga di termini.
(G.U. 3 giugno 2008, n. 128)
Art. 1. Disposizioni in materia di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. [2]
[1. Al fine di salvaguardare interessi pubblici di particolare rilevanza e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del
2. Dalla data della delibera di cui al comma 1, Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. consente al soggetto individuato o a soggetti dallo stesso individuati quali interessati alla presentazione dell'offerta, previa assunzione di adeguati impegni di riservatezza, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie alla presentazione dell'offerta stessa.
3. Nel periodo intercorrente tra l'individuazione del soggetto e la presentazione dell'offerta di cui al comma 1, le attività comunque finalizzate alla preparazione dell'offerta stessa non danno luogo ad obblighi informativi ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
4. Le successive determinazioni in ordine alla cessione del controllo, alle eventuali operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento dell'operazione, alle eventuali indennità e manleve da rilasciarsi o impegni da assumersi in relazione alla situazione della società, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono assunte con delibera del Consiglio dei Ministri, avendo prioritariamente riguardo alla salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti rispetto ai termini economici e finanziari complessivi dell'offerta presentata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 80, comma 7, della
5. Al fine di assicurare la continuità e l'economicità dell'azione amministrativa, gli incarichi di consulenza già conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della procedura di privatizzazione di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. possono essere estesi, senza oneri aggiuntivi, anche oltre il termine originariamente previsto.]
Art. 2. Disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica
1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonchè l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 449,6 milioni di europer l'anno 2009, di 725 milioni di euro per l'anno 2010, di 690 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 742 milioni di euro per l'anno 2014 e di 375 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della
a) per i progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta [3];
b) per i progetti di investimento avviati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera a) [4].
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati [5]:
a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione del credito di imposta è possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi;
b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera b), la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonchè nei successivi trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera a).
3. Per il credito di imposta di cui al comma 1, lettera b), i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due anni successivi a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo.
4. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo è approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro tre giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.
Art. 3. Disposizioni in materia fiscale
1. Per l'anno 2008, i CAF-dipendenti ovvero i professionisti abilitati nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del
2. Per l'anno 2008 il termine di trasmissione della dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del
3. I soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
4. I soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al
5. Le persone fisiche presentano le dichiarazioni in via telematica, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2008, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del
6. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del
7. All'articolo 1 della
«140-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei rimborsi arretrati di cui ai commi 139 e 140 e di accelerare l'erogazione delle richieste dei rimborsi correnti, su proposta dell'Agenzia delle entrate, quote parte delle risorse finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio è trasferita ad un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'erogazione:
a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139;
b) dei rimborsi per i quali non è maturato il termine di cui al comma 139.» [6].
8. I commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del
8-bis. All'articolo 15, terzo comma, del
8-ter. Al comma 1 dell'articolo 2-quater del
8-quater. Al fine di contenere i fenomeni connessi all'emergenza ambientale nella regione Campania, i comuni della regione possono deliberare variazioni della tassa o della tariffa relativa alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2008 anche dopo il 30 maggio 2008. [9]
Art. 4. Differimento e proroga di termini
1. Al fine di consentire da parte dell'amministrazione finanziaria l'efficace utilizzo delle risorse umane previste ai sensi dell'articolo 1, comma 359, della
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del
2-bis. All'articolo 306, comma 2, del
3. Il termine per l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della
4. All'articolo 2, comma 2, del
5. All'articolo 19 del
6. All'articolo 2, comma 102, primo periodo, del
7. All'articolo 13, comma 3, del
8. All'articolo 354, comma 4, del codice delle assicurazioni private di cui al
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del
9-bis. Il termine di durata in carica del presidente del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche, di cui alla
9-ter. Al comma 2 dell'articolo 2 del
9-quater. All'articolo 7 del
«1-bis. I prodotti di cui al comma 1 ancora presenti nei magazzini dei distributori alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono continuare ad essere venduti al consumatore finale entro il 30 giugno 2009» [18].
9-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 24 dell'articolo 3 della
9-sexies. Il Comitato nazionale di gestione e attuazione della
Art. 4 bis. Ulteriori proroghe di termini e disposizioni connesse [21]
1. All'articolo 19, comma 14, del
2. Il termine per il completamento delle procedure di assunzione di cui all'articolo 1, comma 518, della
3. Il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria è differito al 31 dicembre 2009. A tal fine, per gli anni 2008 e 2009, è autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 523, della
4. I termini di cui all'articolo 4, comma 1, della
5. All'articolo 2, comma 17, della
6. All'articolo 2, comma 21, della
7. All'articolo 2, comma 137, della
a) dopo le parole: «per quelli in costruzione,» sono inserite le seguenti: «con riferimento alla parte organica dei rifiuti,»;
b) le parole: «tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2008».
8. Considerata l'impossibilità di concludere entro i termini attualmente previsti le procedure finanziarie ed evitare il sorgere di possibili situazioni emergenziali, ai comuni delle aree individuate dall'obiettivo «Convergenza» del
9. Per far fronte all'intervento di cui al comma 8 si provvede, nel limite di 90 milioni di euro per il 2008, 90 milioni di euro per il 2009 e 60 milioni di euro per il 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della
10. All'articolo 3 del
a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009»;
b) il comma 2-bis è abrogato.
11. All'articolo 8-bis, comma 1, del
12. I termini di cui all'articolo 15 del
13. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del
14. All'articolo 27, comma 1, del
15. All'articolo 28, comma 1, del
16. All'articolo 12, comma 2, del
17. Per l'anno 2008 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della
18. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) di cui all'articolo 2 della
Art. 4 ter. Fermo di emergenza temporaneo e definitivo e cassa integrazione guadagni straordinaria nel settore della pesca. [23]
1. In dipendenza della situazione di crisi riguardante il settore della pesca, anche a seguito dei rialzi dei costi energetici e di produzione, è concesso, per impresa, l'arresto temporaneo delle attività di pesca per le imbarcazioni a strascico o volante, per una durata di trenta giorni nell'arco temporale di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. In conseguenza del fermo d'emergenza di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nè del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
4. Al fine di ottimizzare il rapporto tra consistenza della flotta di pesca e le risorse biologiche del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva entro il 15 luglio 2008, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti per ciascuno degli anni della programmazione 2007/2013, il procedimento di ristrutturazione della flotta, utilizzando le risorse dell'Asse prioritario 1 - misura di arresto definitivo - del
5. Le modalità di attuazione del fermo temporaneo, l'entità del premio, le relative erogazioni e la definizione dei periodi di fermo supplementare per esigenze biologiche nonchè le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, nonchè le competenti Commissioni parlamentari.
6. Le modalità di attuazione della misura di cui al comma 4, ivi compreso il regime di alternatività rispetto alla misura di cui ai commi 1 e 2, e le modalità di erogazione del premio sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima.
7. All'articolo 2, comma 521, della
8. Per l'attuazione del comma 7, i termini del 20 maggio 2008 e del 15 giugno 2008 di cui al citato articolo 2, comma 521, della
9. All'onere derivante dal comma 7, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4 quater. Differimento dell'efficacia di disposizioni relative a personale a carico della finanza pubblica [24]
1. All'articolo 3 della
«52-bis. Le disposizioni dei commi da 44 a 52 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
a) esclusione, dal computo che concorre alla definizione del limite, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza nonchè del trattamento di pensione;
b) non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa nonchè agli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
c) obbligo per la singola amministrazione o società, che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di fornire adeguata e specifica motivazione e dare pubblicità all'incarico medesimo;
d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all'amministrazione che conferisce l'incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità;
e) individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della presente disciplina».
Art. 4 quinquies. Termine di entrata in vigore delle disposizioni procedurali di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
1. L'articolo 159 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
«Art. 159 (Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica). - 1. Fino al 31 dicembre 2008 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008.
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonchè le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della
3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2 e 4.
6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5.
7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del
8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del
9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del
Art. 4 sexies. Eventi alluvionali del maggio 2008 [26]
1. E' autorizzata la spesa di 18.910.000 euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 31 maggio 2008. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite, previa ripartizione tra le regioni interessate, ai commissari delegati nominati per il superamento dell'emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad integrazione delle somme stanziate a carico del Fondo di protezione civile, anche al fine di incrementare, nei limiti delle risorse assegnate, i contributi da erogare per le unità abitative o per le aziende distrutte o danneggiate dagli eventi alluvionali, qualora conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente, fino alla totale copertura dei danni subiti. Al relativo onere, pari a 18.910.000 euro per l'anno 2008 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
Art. 4 septies. Disposizioni relative alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze [27]
1. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze non può promuovere la partecipazione a società e consorzi nè partecipare a società e consorzi già costituiti. Conseguentemente le partecipazioni societarie detenute dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro.
2. Il ruolo dei professori ordinari di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al
3. All'articolo 12, comma 3, secondo periodo, della
4. I professori ordinari inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del citato
4-bis. In caso di trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 13 del
5. Al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di contrasto dell'illegalità e dell'evasione fiscale, con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, anche attraverso l'intensificazione delle attività di controllo sul territorio, e di utilizzare le risorse ordinariamente previste per la formazione del personale dell'amministrazione finanziaria a cura della Scuola di cui al presente articolo, ferme restando le riduzioni degli assetti organizzativi stabilite dall'articolo 74 del
5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal transito di cui al comma 5 si provvede a valere nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del
Art. 4 octies. (Disposizioni in materia di trasferimento e smaltimento dei rifiuti nella regione Campania). [32]
1. Fatte salve le intese ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del
Art. 4 novies. Ulteriori disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti e di impianti di termovalorizzazione [33]
1. I rifiuti provenienti dagli impianti di selezione e trattamento di Caivano (Napoli), Tufino (Napoli), Giugliano (Napoli), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (Salerno) e Casalduni (Benevento), ai fini delle successive fasi di gestione nell'ambito della regione Campania, sono sempre assimilati alla tipologia di rifiuti aventi codice CER 20.03.01.
2. Su proposta motivata del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del
Art. 4 decies. Modifiche alla disciplina delle deroghe previste dal
1. Al
a) all'articolo 9, comma 2, le parole: «, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18» sono soppresse;
b) all'articolo 10, comma 2, le parole: «In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all'articolo 18,» sono soppresse;
c) all'articolo 18, comma 1, il quindicesimo capoverso è soppresso;
d) all'articolo 18, comma 1, trentatreesimo capoverso, le parole: «articoli 5, 7, fermo il rispetto dell'articolo 6 della
e) all'articolo 18, comma 1, trentasettesimo capoverso, dopo le parole: «
f) all'articolo 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Il Sottosegretario di Stato svolge le funzioni di autorità competente di spedizione di cui all'articolo 194, commi 5 e 6, del
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonchè in materia fiscale e di proroga di termini.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il
Considerato il ruolo di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. quale vettore che maggiormente assicura il servizio pubblico di trasporto aereo nei collegamenti tra il territorio nazionale ed i Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonchè nei collegamenti di adduzione sulle citate rotte del traffico passeggeri e merci dai e ai bacini di utenza regionali;
Considerato che nel luglio 2007 si è conclusa senza esito positivo la procedura competitiva per la cessione di una quota del capitale di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. non inferiore al 30,1 per cento e alle obbligazioni convertibili detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, avviata mediante avviso di sollecitazione di manifestazioni di interesse, pubblicato il 29 dicembre 2006;
Considerato inoltre che, successivamente alla chiusura della citata procedura competitiva, Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. ha attivato un processo finalizzato all'individuazione di un partner industriale o finanziario in grado di consentire il risanamento, il rilancio e lo sviluppo della società, anche attraverso l'acquisizione della quota di controllo detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze e che, nell'aprile 2008, Air France-KLM ha ritirato la propria offerta vincolante presentata ad Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. in data 14 marzo 2008, all'esito della fase di esclusiva concessa dalla società nel gennaio del 2008;
Considerato, infine, l'aggravarsi della situazione finanziaria dell'Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. manifestato nelle informazioni rese al mercato e segnatamente nel resoconto intermedio sulla gestione al 31 marzo 2008, comunicato al pubblico il 13 maggio e il 27 maggio 2008;
Ritenuta conseguentemente la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al riguardo;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica ed in materia fiscale, nonchè per il differimento e la proroga di termini di imminente scadenza, concernenti attività che richiedono una ulteriore disamina da parte delle amministrazioni competenti, come delineate a seguito dell'insediamento del nuovo Governo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni in materia di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a.
1. Al fine di salvaguardare interessi pubblici di particolare rilevanza e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del
2. Dalla data della delibera di cui al comma 1, Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. consente al soggetto individuato o a soggetti dallo stesso individuati quali interessati alla presentazione dell'offerta, previa assunzione di adeguati impegni di riservatezza, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie alla presentazione dell'offerta stessa.
3. Nel periodo intercorrente tra l'individuazione del soggetto e la presentazione dell'offerta di cui al comma 1, le attività comunque finalizzate alla preparazione dell'offerta stessa non danno luogo ad obblighi informativi ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
4. Le successive determinazioni in ordine alla cessione del controllo, alle eventuali operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento dell'operazione, alle eventuali indennità e manleve da rilasciarsi o impegni da assumersi in relazione alla situazione della società, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono assunte con delibera del Consiglio dei Ministri, avendo prioritariamente riguardo alla salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti rispetto ai termini economici e finanziari complessivi dell'offerta presentata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 80, comma 7, della
5. Al fine di assicurare la continuità e l'economicità dell'azione amministrativa, gli incarichi di consulenza già conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della procedura di privatizzazione di Alitalia-Linee aeree italiane s.p.a. possono essere estesi, senza oneri aggiuntivi, anche oltre il termine originariamente previsto.
Art. 2. Disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica
1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonchè l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 449,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 725 milioni di euro per l'anno 2010, di 690 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 742 milioni di euro per l'anno 2014 e di 375 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della
a) per i progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano già avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come prenotazione del diritto alla fruizione del credito d'imposta;
b) per i progetti di investimento avviati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione del diritto alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera a).
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati da formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:
a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione del credito di imposta è possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi;
b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera b), la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonchè nei successivi trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera a).
3. Per il credito di imposta di cui al comma 1, lettera b), i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due anni successivi a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo.
4. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo è approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro tre giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.
Art. 3. Disposizioni in materia fiscale
1. Per l'anno 2008, i CAF-dipendenti ovvero i professionisti abilitati nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del
2. Per l'anno 2008 il termine di trasmissione della dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del
3. I soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
4. I soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al
5. Le persone fisiche presentano le dichiarazioni in via telematica, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2008, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del
6. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del
7. All'articolo 1 della
a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139;
b) dei rimborsi per i quali non è maturato il termine di cui al comma 139.".
8. I commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del
Art. 4. Differimento e proroga di termini
1. Al fine di consentire da parte dell'amministrazione finanziaria l'efficace utilizzo delle risorse umane previste ai sensi dell'articolo 1, comma 359, della
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del
3. Il termine per l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della
4. All'articolo 22 del
5. All'articolo 19 del
6. Il termine di cui all'articolo 2, comma 407, primo periodo, della
7. All'articolo 13, comma 3, del
8. All'articolo 354, comma 4, del
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo soppresso dalla L. di conversione. L'art. 1 della
[3] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[4] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[5] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[11] Comma inserito dalla L. di conversione.
[12] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[13] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[15] Comma già modificato dall'art. 37 del
[16] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[17] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[21] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[22] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 23 del
[23] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[24] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[25] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[26] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[27] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[28] Comma così modificato dall'art. 35 del
[29] Comma inserito dall'art. 12 della
[30] L'originario comma 5 è stato così sostituito dagli attuali commi 5 e 5 bis per effetto dell'art. 21 del
[31] L'originario comma 5 è stato così sostituito dagli attuali commi 5 e 5 bis per effetto dell'art. 21 del
[32] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[33] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[34] Articolo inserito dalla L. di conversione.