§ 14.4.199 - L. 7 ottobre 2013, n. 112.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:07/10/2013
Numero:112


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, è convertito in legge con [...]


§ 14.4.199 - L. 7 ottobre 2013, n. 112.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.

(G.U. 8 ottobre 2013, n. 236)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 2013, N. 91

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, alinea, primo periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un responsabile unico della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario, denominato "direttore generale di progetto"» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un rappresentante della realizzazione del Grande Progetto e del programma straordinario, denominato "direttore generale di progetto", nonchè un vice direttore generale vicario, in possesso dei seguenti requisiti: appartenenza al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; comprovata competenza ed esperienza pluriennale; assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione»;

     al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», le parole: «viene definito il compenso da corrispondersi al "direttore generale di progetto"» sono sostituite dalle seguenti: «viene definita l'indennità complessiva per entrambe le cariche di direttore generale e vice direttore generale vicario, non superiore a 100.000 euro lordi annui» e dopo le parole: «23-ter» sono inserite le seguenti: «, commi 1 e 2,»;

     al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

     «f-bis) informa con cadenza semestrale il Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono-programma;

     f-ter) collabora per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, anche al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, nel quadro del Protocollo di legalità stipulato con la prefettura - Ufficio territoriale del Governo»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Costituiscono motivi di revoca della nomina del direttore generale di progetto:

     a) cause di incompatibilità sopraggiunte;

     b) conflitto di interessi inerente la gestione e la realizzazione del progetto;

     c) perdita dei requisiti necessari alla nomina»;

     al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»;

     al comma 2, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri vengono pubblicate e aggiornate le seguenti informazioni: gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico al direttore generale di progetto e ai componenti della apposita struttura di supporto al direttore generale di progetto; il curriculum vitae del direttore generale di progetto e di ogni componente della struttura di supporto al medesimo direttore; i compensi, comunque denominati, relativi ai rapporti di consulenza e collaborazione prestati»;

     al comma 2, ultimo periodo, le parole: «l'attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attuazione» e le parole: «assunte del» sono sostituite dalle seguenti: «assunte dal»;

     al comma 3, le parole: «soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei» sono sostituite dalle seguenti: «soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia»;

     al comma 5, terzo periodo, le parole: «dalla data di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione»;

     al comma 5, quarto periodo, le parole: «dal Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

     al comma 5, quinto periodo, le parole: «Nella Conferenza di servizi» sono sostituite dalle seguenti: «Nel Comitato di gestione» e le parole: «della Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «del Comitato»;

     al comma 5, sesto periodo, le parole: «all'interno della Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «all'interno del Comitato di gestione»;

     al comma 5, ottavo periodo, dopo le parole: «Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 2»;

     al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «approva un piano strategico» sono inserite le seguenti: «del tutto congruente e in completo accordo col Grande Progetto Pompei»;

     al comma 6, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il piano inoltre prevede il coinvolgimento degli operatori del settore turistico e culturale ai fini della valutazione delle iniziative necessarie al rilancio dell'area in oggetto»;

     al comma 6, quarto periodo, le parole: «può prevedere» sono sostituite dalla seguente: «prevede» e dopo le parole: «progetto "Mille giovani per la cultura"» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99»;

     al comma 6, ultimo periodo, le parole: «Titolo II del» sono sostituite dalle seguenti: «titolo II del libro III del codice di cui al»;

     al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurarne la tracciabilità, qualsiasi donazione o erogazione di importo superiore a 1.000 euro deve essere effettuata tramite bonifico bancario»;

     al comma 9, lettera b), capoverso lettera d), le parole: «delle città di Napoli» sono sostituite dalle seguenti: «della città di Napoli»;

     al comma 10, secondo periodo, le parole: «possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono» e dopo le parole: «progetto "Mille giovani per la cultura"» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99»;

     al comma 13, al terzo periodo, le parole: «può prevedere» sono sostituite dalla seguente: «prevede» e dopo le parole: «progetto "Mille giovani per la cultura"» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99» e, all'ultimo periodo, le parole: «Titolo II del» sono sostituite dalle seguenti: «titolo II del libro III del codice di cui al».

     All'articolo 2:

     al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso l'utilizzo di appositi portali e dispositivi mobili intelligenti»;

     al comma 1, secondo periodo, la parola: «progetto» è sostituita dalla seguente: «programma» e la parola: «alimentata» è sostituita dalla seguente: «integrata»;

     al comma 1, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Il programma prevede l'implementazione di sistemi integrati di conoscenza attraverso la produzione di risorse digitali, digitalizzazione di immagini e riproduzioni del patrimonio medesimo nelle sue diverse componenti anche tramite accordi con le Regioni, le Università, le istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), gli Istituti culturali e gli altri enti e istituzioni culturali, nonchè con fondazioni e associazioni interessate alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale ivi comprese associazioni o fondazioni di scopo costituite per contribuire al programma con proprie risorse o con erogazioni liberali da parte di accademie, fondazioni, imprese e privati cittadini»;

     al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «laureati nelle discipline afferenti al programma» sono inserite le seguenti: «o in possesso del titolo rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409»;

     al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al termine del programma, è rilasciato a coloro che lo abbiano portato a termine un apposito attestato di partecipazione, valutabile ai fini di eventuali successive procedure selettive del Ministero e degli Istituti da esso vigilati»;

     nella rubrica, la parola: «progetto» è sostituita dalla seguente: «programma».

     Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

     «Art. 2-bis (Modifiche all'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio). - 1. All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione";

     b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali"».

     Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 3-bis (Forum UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali). - 1. Per l'organizzazione e lo svolgimento del Forum UNESCO sulla cultura e sulle industrie culturali, che si terrà a Firenze nel 2014, è autorizzata la spesa di 400.000 euro. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei fondi dedicati alle attività culturali a valere sulle somme individuate dal comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio.

Art. 3-ter (Disposizioni per la valorizzazione dei siti UNESCO). - 1. All'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera c), dopo la parola: "realizzazione," è inserita la seguente: "anche";

     b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     "d) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani inseriti nella lista del 'patrimonio mondialè sotto la tutela dell'UNESCO, nonchè alla diffusione della loro conoscenza; nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si attua anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole".

Art. 3-quater (Autorizzazione paesaggistica). - 1. All'articolo 146, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo".

     2. All'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla leggi 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Art. 3-quinquies (Conseguimento della qualifica di restauratore). - 1. All'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1-octies è inserito il seguente:

     "1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente, nonchè agli eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per la durata di almeno due anni"».

     All'articolo 4:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo"»;

     il comma 2 è sostituito dai seguenti:

     «2. I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. I predetti articoli devono includere una scheda di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi. L'accesso aperto si realizza:

     a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;

     b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e ventiquattro mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.

     2-bis. Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»;

     al comma 3, le parole: «la piena integrazione, interoperabilità e non duplicazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'unificazione»;

     al comma 4, le parole: «nella presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «nel presente articolo»;

     dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 27 luglio 2011, n. 128, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

     "g-bis) libri venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università".

     4-ter. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, è abrogata.

     4-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al terzo periodo, le parole: "90 milioni di euro, per l'anno 2013," sono sostituite dalle seguenti: "91,3 milioni di euro, per l'anno 2013, di cui 1,3 milioni di euro da destinare alle istituzioni culturali comprese nella tabella di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534,";

     b) al quarto periodo, dopo le parole: "carattere finanziario" sono aggiunte le seguenti: ", ad esclusione delle risorse da destinare alle istituzioni culturali di cui al terzo periodo cui si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo".

     4-quinquies. All'onere derivante dal comma 4-quater, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

     Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 4-bis (Decoro dei complessi monumentali ed altri immobili). - 1. All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonchè di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonchè delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonchè, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico".

Art. 4-ter (Riconoscimento del valore storico e culturale del carnevale). - 1. E' riconosciuto il valore storico e culturale nella tradizione italiana del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, nonchè delle altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane. Ne sono favorite la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali».

     All'articolo 5, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

     «3. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014 per il restauro del Mausoleo di Augusto in occasione delle celebrazioni del bimillenario della morte dell'imperatore Ottaviano Augusto.

     3-bis. E' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro, di cui 1 milione per l'anno 2013 e 7 milioni per l'anno 2014, per fare fronte ad interventi di particolare rilevanza, individuati con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze al fine di assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica:

     a) di tutela di beni culturali che presentano gravi rischi di deterioramento;

     b) di celebrazione di particolari ricorrenze.

     4. Il decreto di cui al comma 3-bis è adottato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

     Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 5-bis (Contributo in favore del Centro Pio Rajna in Roma). - 1. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per il finanziamento del Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna in Roma.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le attività di ricerca storica, filologica e bibliografica sulla cultura umanistica italiana del Centro Pio Rajna, con particolare attenzione alle iniziative mirate allo sviluppo della ricerca su Dante e sulla sua opera, in occasione del settimo centenario della morte del poeta, che cadrà nel 2021, nonchè all'informatizzazione della Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana (BiGLI), pubblicata dal Centro Pio Rajna, in modo da garantirne l'accesso attraverso il sito internet del medesimo Centro.

     3. Il Centro Pio Rajna trasmette al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministro degli affari esteri, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità di cui al comma 2.

     4. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro degli affari esteri trasmettono la relazione di cui al comma 3 alle Camere.

     5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 5-ter (Disposizioni urgenti per garantire il funzionamento del Museo tattile statale "Omero"). - 1. Al fine di garantire il funzionamento del Museo tattile statale "Omero", istituito con la legge 25 novembre 1999, n. 452, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per il triennio 2013-2015.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Art. 5-quater (Interventi urgenti di tutela dei siti patrimonio dell'UNESCO in provincia di Ragusa). - 1. E' autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per fare fronte a interventi urgenti di tutela dei siti inseriti nella lista del "patrimonio mondiale" sotto la tutela dell'UNESCO in provincia di Ragusa.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15».

     All'articolo 6:

     al comma 1, le parole: «arte contemporanea» sono sostituite dalle seguenti: «arte, musica, danza e teatro contemporanei», dopo le parole: «i beni immobili di proprietà dello Stato,» sono inserite le seguenti: «con particolare riferimento alle caserme dismesse e alle scuole militari inutilizzate,» e dopo le parole: «giovani artisti» la parola: «contemporanei» è soppressa;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Qualora l'attività dei giovani artisti di cui al comma 1 riguardi progetti architettonici di abbellimento di edifici pubblici e preveda l'esecuzione di opere d'arte di pittura e scultura, di decorazione interna ed esterna, essi possono usufruire di una parte della quota del 2 per cento prevista all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717»;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. I beni individuati ai sensi del comma 1 sono locati o concessi per un periodo non inferiore a dieci anni ad un canone mensile simbolico non superiore ad euro 150 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario. Tali beni sono locati o concessi esclusivamente a cooperative di artisti ed associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano; dall'ente gestore che predispone un bando pubblico ai fini dell'assegnazione dei beni ai progetti maggiormente meritevoli. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare che i soci o gli associati dispongano di un adeguato progetto artistico-culturale. L'eventuale sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore. Le entrate derivanti dal presente comma sono iscritte in un apposito fondo pari ad un milione di euro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle cooperative di artisti ed associazioni di artisti che compiano opere di manutenzione straordinaria, in proporzione alle spese sostenute. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di assegnazione dei contributi di cui al periodo precedente, nell'ambito e nel limite delle risorse del fondo di cui al presente comma»;

     al comma 3, le parole: «Con decreto del» sono sostituite dalle seguenti: «Con successivo decreto del», dopo le parole: «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» e dopo la parola: «articolo,» è inserita la seguente: «anche»;

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, tra i beni immobili individuati ai sensi del medesimo comma possono essere inseriti anche i beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75»;

     dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     «5-bis. Al fine di sostenere in via permanente le attività della Fondazione MAXXI, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, incrementando il fondo di gestione di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, nei limiti della relativa spesa»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione artistica, nonchè di musica, danza e teatro contemporanei».

     All'articolo 7:

     al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo,» e le parole: «credito imposta» sono sostituite dalle seguenti: «credito d'imposta»;

     al comma 2, dopo le parole: «per opere prime o seconde» sono inserite le seguenti: «, a esclusione delle demo autoprodotte,»;

     al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di gruppi di artisti, il gruppo può usufruire del credito d'imposta solo se nella stessa annualità più della metà dei componenti non ne abbiano già usufruito»;

     al comma 4, le parole: «sottoposte a controllo, diretto o indiretto,» sono sostituite dalla seguente: «controllate»;

     al comma 6, le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

     dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «8-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 68, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che sì svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo";

     b) all'articolo 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo";

     c) all'articolo 71, dopo la parola: "licenze sono inserite le seguenti: "e le segnalazioni certificate di inizio attività"»;

     nella rubrica, dopo le parole: «compositori emergenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore».

     L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     «Art. 8 (Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico e audiovisivo). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono rese permanenti.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, quanto previsto al comma 1 si estende ai produttori indipendenti di opere audiovisive, come definiti nel comma 5.

     3. Il beneficio previsto dai commi 1 e 2 è concesso nel limite massimo complessivo di spesa di 110 milioni di euro a decorrere dal 2014.

     4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, nonchè quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 3 anche con riferimento ai limiti da assegnare rispettivamente al beneficio di cui al comma 1 e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     5. Ai soli fini del comma 2 del presente articolo, per produttori indipendenti di opere audiovisive si intendono gli operatori di comunicazione che svolgono attività di produzioni audiovisive, che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, e che detengano diritti relativi alle opere sulle quali sono richiesti i benefici, secondo specifiche disposizioni adottate nel medesimo decreto di cui al comma 4.

     6. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2014 e 110 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

     7. L'efficacia del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.

     8. L'articolo 117 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è abrogato.

     9. In riferimento al programma promosso dalla Commissione europea per il periodo 2014-2020 denominato "Europa creativa", finalizzato a sostenere l'industria culturale e creativa, a migliorare l'accesso al credito degli operatori e a proteggere e promuovere la diversità culturale e linguistica europea, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un tavolo tecnico operativo, con il coinvolgimento diretto dei soggetti potenziali destinatari del programma. La composizione del suddetto tavolo è definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

     All'articolo 9:

     al comma 1, terzo periodo, le parole: «le assegnazioni sono disposte» sono sostituite dalle seguenti: «i pagamenti a saldo sono disposti»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Il decreto di cui al comma 1 può destinare graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali, nonchè esercenti di circo contemporaneo nell'ambito delle risorse ad essi assegnate»;

     al comma 4, al primo periodo, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «quarto comma» e dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «I beneficiari di contributi già deliberati entro la data di entrata in vigore del presente decreto completano l'invio all'ente gestore della documentazione necessaria per la liquidazione entro il termine perentorio del 30 novembre 2013. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le ulteriori disposizioni e modalità tecniche di soppressione dei fondi speciali di cui al presente comma»;

     al comma 7, le parole da: «mediante» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione della parte corrente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75».

     All'articolo 11:

     al comma 1, alinea, le parole: «un piano di risanamento idoneo ad assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari»;

     al comma 1, lettera a), dopo le parole: «degli eventuali interessi di mora» sono inserite le seguenti: «, previa verifica che nei rapporti con gli istituti bancari gli stessi non abbiano applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli affidamenti concessi alla fondazione stessa»;

     al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e una razionalizzazione del personale artistico»;

     al comma 1, lettera f), dopo le parole: «l'individuazione di soluzioni» sono inserite le seguenti: «, compatibili con gli strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore,»;

     al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

     «g-bis) l'obbligo per la fondazione, nella persona del legale rappresentante, di verificare che nel corso degli anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti»;

     al comma 3, alinea, le parole: «un commissario straordinario del Governo che svolge, con i poteri previsti dal presente articolo, le seguenti funzioni:» sono sostituite dalle seguenti: «un commissario straordinario del Governo che abbia comprovata esperienza di risanamento nel settore artistico-culturale. Il commissario svolge, con i poteri previsti dal presente articolo, le seguenti funzioni:»;

     al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) riceve i piani di risanamento con allegato quanto previsto dall'articolo 9, commi 2 e 3, presentati dalle fondazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, ne valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e modalità per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al comma 1, lettera a), e li propone, previa verifica della loro adeguatezza e sostenibilità, all'approvazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze. Eventuali modifiche incidenti sulle previsioni di cui alle lettere c) e g) del comma 1 sono rinegoziate dalla fondazione con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative»;

     al comma 13, al primo periodo, dopo le parole: «Per il personale» è inserita la seguente: «eventualmente» e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

     al comma 15, alinea, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;

     al comma 15, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:

     «2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti del consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette componenti, con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati dai fondatori pubblici»;

     al comma 15, lettera a), il numero 4) è soppresso;

     al comma 16, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La decorrenza può comunque essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in scadenza»;

     al comma 19, decimo periodo, dopo le parole: «con apposita delibera dell'organo di indirizzo» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro il 30 settembre 2014», le parole: «all'attività effettivamente realizzata» sono sostituite dalle seguenti: «all'attività da realizzare nel triennio successivo» e le parole: «, previa verifica dell'organo di controllo» sono soppresse;

     al comma 19, l'ultimo periodo è soppresso;

     al comma 20, lettera a), le parole: «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'alinea»;

     al comma 20, lettera b), le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'alinea»;

     al comma 20, lettera c), le parole: «di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'alinea» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo per quelli atti a realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale»;

     dopo il comma 20 è inserito il seguente:

     «20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5 per cento del Fondo unico per lo spettacolo destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche è destinata alle fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti»;

     al comma 21, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

     All'articolo 12, comma 1, alinea, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «diecimila».

     All'articolo 13:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Allo scopo di assicurare il regolare, efficace e tempestivo svolgimento delle attività di valutazione tecnica previste dalla normativa vigente, le disposizioni dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano nei confronti degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali, nonchè nei confronti dei nuclei di valutazione degli investimenti pubblici. Ai componenti degli organismi di cui al precedente periodo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori degli organismi stessi. I predetti organismi sono ricostituiti anche ove siano cessati per effetto delle disposizioni di cui al primo periodo. In occasione della ricostituzione o del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organismi assumono nuovamente la durata prevista dalle disposizioni che ne prevedono l'istituzione e ne regolano il funzionamento. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ridetermina, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei componenti degli organismi di cui al presente comma, assicurandone una riduzione pari ad almeno il 10 per cento»;

     dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi della Commissione permanente tecnico-artistica di cui al regio decreto 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 5 agosto 1999, n. 524, che ha il compito di esaminare i tipi delle nuove monete metalliche nazionali, con esclusione del lato comune delle monete euro ed i relativi conii e di pronunziarsi su ogni altro argomento affine o attinente alla monetazione. Per la partecipazione alla Commissione sono esclusi compensi e indennità a qualsiasi titolo, incluso il rimborso spese».

     All'articolo 15:

     al comma 2:

     all'alinea, le parole: «all'articolo 5, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 11 milioni di euro per l'anno 2014, all'articolo 7, per» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e 19 milioni di euro per l'anno 2014, agli articoli 5-ter e 5-quater, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, all'articolo 7, pari a», le parole: «all'articolo 8, pari a 45 milioni di euro per il 2014 e 90 milioni di euro a decorrere dal 2015» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 8, pari a 65 milioni di euro per il 2014 e 110 milioni di euro a decorrere dal 2015», le parole: «comma 7 pari a 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7, pari a 3 milioni di euro» e le parole: «all'articolo 14, comma 2, pari a 5,1 milioni di euro per il 2014, a 11,5 milioni di euro per il 2015 e a 7,8 milioni di euro a decorrere dal 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, all'articolo 14, comma 2, pari a 5,1 milioni di euro per il 2015, a 11,5 milioni di euro per il 2016 e a 7,8 milioni di euro a decorrere dal 2017,»;

     dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) per le finalità di cui agli articoli 5-ter e 5-quater, quanto a 600.000 euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e specialì' della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 600.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), limitatamente alla parte corrente, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75»;

     dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

     «e-bis) per le finalità di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2014, mediante ulteriore incremento delle aliquote di accisa di cui all'articolo 14, comma 2, che garantisca un maggior gettito netto pari almeno a 8 milioni di euro per l'anno 2014;

     e-ter) per le finalità di cui all'articolo 8, quanto a 20 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante ulteriore incremento delle aliquote di accisa di cui all'articolo 14, comma 2, che garantisca un maggior gettito netto pari almeno a 20 milioni di euro a decorrere dal 2014»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano, a decorrere dall'anno 2014, nel limite di spesa complessivo di 2 milioni di euro, ivi incluse le spese di manutenzione straordinaria degli immobili e le eventuali minori entrate per il bilancio dello Stato».