§ 5.1.7 - L. 31 dicembre 1982, n. 979.
Disposizioni per la difesa del mare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.1 ambiente marittimo
Data:31/12/1982
Numero:979


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.  [3]
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18.  (Omissis)
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43.  (Omissis)


§ 5.1.7 - L. 31 dicembre 1982, n. 979.

Disposizioni per la difesa del mare.

(G.U. 18 gennaio 1983, n. 16, S.O.).

 

TITOLO I

Norme programmatiche

 

Art. 1.

     Il Ministro della marina mercantile attua la politica intesa alla protezione dell'ambiente marino ed alla prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare, provvedendo alla formazione, di intesa con le regioni, del piano generale di difesa del mare e delle coste marine

dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, valido per tutto il territorio nazionale, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali.

     Tale piano, di durata non inferiore al quinquennio, è approvato dal CIPE. Con la stessa procedura sono adottate le eventuali modifiche e varianti che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione orografica, urbanistica, economica ed ecologica delle coste.

     Il piano delle coste indirizza, promuove e coordina gli interventi e le attività in materia di difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti e di tutela dell'ambiente marino, secondo criteri di programmazione e con particolare rilievo alla previsione degli eventi potenzialmente pericolosi e degli interventi necessari per delimitarne gli effetti e per contrastarli una volta che si siano determinati.

     Ai fini della formazione del piano, il Ministro della marina mercantile comunica alle singole regioni le proposte di piano relative al rispettivo territorio. Entro 60 giorni da tale comunicazione il Ministro della marina mercantile sente la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al fine di definire e coordinare le osservazioni e le proposte delle regioni stesse che concorreranno alla formazione del piano.

     Entro i successivi 30 giorni le regioni debbono comunque esprimere il loro motivato avviso sulle proposte formulate dal Ministro della marina mercantile.

     Ove le regioni non provvedano entro il termine predetto, il Ministro della marina mercantile procede autonomamente.

     Il Ministro della marina mercantile provvede altresì a regolare l'esercizio delle attività marittime ed economiche nel mare territoriale e nelle aree marine esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 1979.

 

TITOLO II

Vigilanza in mare

 

     Art. 2.

     Per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo 1, nonché per assicurare la vigilanza e il soccorso in mare, il Ministro della marina mercantile provvede:

     a) alla istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino, nonché di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare;

     b) al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto;

     c) alla istituzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di un servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale; in caso di necessità tale servizio può integrare quello di cui alla precedente lettera b).

     Il servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza e di soccorso in mare, di cui alle lettere a) e b), opera in accordo e con il contributo dei servizi esistenti sul territorio.

 

     Art. 3.

     Per i fini di cui alla lettera a) dell'articolo 2 il Ministro della marina mercantile provvederà ad organizzare una rete di osservazione della qualità dell'ambiente marino ed un idoneo sistema di sorveglianza sulle attività svolgentisi lungo le coste, anche per lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b) dell'articolo 2, costantemente collegato con centri operativi, che opereranno nell'ambito di compartimenti marittimi, da situare nelle zone maggiormente interessate al traffico marittimo e con un centro a livello nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati.

     Per la costituzione ed il funzionamento della rete di osservazione della qualità dell'ambiente marino, il Ministero della marina mercantile si avvale anche delle strutture e del personale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, numero 41.

     La rete di osservazione effettua periodici controlli dell'ambiente marino con rilevamento di dati oceanografici, chimici, biologici, microbiologici e merceologici e quanto altro necessario per la lotta contro l'inquinamento di qualsiasi genere e per la gestione delle fasce costiere nonché per la tutela, anche dal punto di vista ecologico, delle risorse marine.

     Per il sistema di sorveglianza sulle attività che si svolgono lungo le coste sono istituiti centri operativi nelle seguenti aree:

     1) Mari Ligure e Alto Tirreno;

     2) Medio e Basso Tirreno;

     3) Acque della Sardegna;

     4) Acque della Sicilia;

     5) Ionio e Basso Adriatico;

     6) Alto e Medio Adriatico.

     La localizzazione dei compartimenti marittimi in cui hanno sede i centri operativi è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile.

     I centri operativi raccolgono ed elaborano tutti i dati provenienti dal centro nazionale di coordinamento e dagli uffici, enti ed amministrazioni della zona di competenza relativi alle attività svolgentisi in mare e trasmettono i dati raccolti al Centro nazionale di coordinamento di cui al successivo comma nonché agli uffici, enti ed amministrazioni della zona di competenza, ai fini degli interventi operativi.

     Presso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui al successivo articolo 34, viene istituito il Centro nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati. Esso raccoglie, elabora e coordina i dati trasmessi dei centri operativi periferici o provenienti da altre amministrazioni e li mette a disposizione degli uffici competenti ai fini degli interventi operativi. Tutti i dati sono resi pubblici a cura dello stesso Ispettorato con apposito bollettino.

     Con decreto del Ministro della marina mercantile sono adottate le disposizioni necessarie per dotare il centro nazionale di coordinamento ed i centri periferici delle attrezzature adeguate ai compiti ed ai servizi fissati nella presente legge nonché per il funzionamento dei centri medesimi e della rete di osservazione della qualità dell'ambiente marino.

     Per le spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di cui al presente articolo è autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 25 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

     La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 1.500 milioni.

 

     Art. 4.

     Per gli interventi di prevenzione e di controllo degli inquinamenti di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto o il noleggio o comunque la utilizzazione, anche attraverso apposita convenzione, di unità navali con caratteristiche di particolare maneggevolezza e velocità, di aeromobili nonché di mezzi di trasporto e di rimorchio [1].

     Le navi, gli aeromobili ed i mezzi di cui sopra dovranno essere strutturati ed attrezzati per operazioni di pronto intervento, per il prelievo e la neutralizzazione delle sostanze inquinanti, per la salvaguardia, in caso di necessità, della vita umana in mare, nonché per ogni altra operazione tecnicamente possibile in caso di emergenza.

     (Omissis) [2].

     Per la costruzione, l'acquisto o il noleggio delle unità di cui al primo comma, con le relative dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 40.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

     La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 14.000 milioni.

     Per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle petroliere, prescritto dalla Convenzione IMCO stipulata a Londra nel 1973, in deroga a quanto previsto dalla legge 8 aprile 1976, n. 203, il Ministro della marina mercantile può stipulare convenzioni, di durata non superiore a 10 anni, con soggetti che gestiscono navi appositamente costruite ed attrezzate per la raccolta ed il trattamento di detti materiali nonché per i fini di cui al secondo comma e che nella convenzione assumano l'obbligo di mettere tali navi immediatamente a disposizione dell'autorità marittima per gli interventi di prevenzione e controllo degli inquinamenti di cui alla lettera a) dell'articolo 2.

     In tal caso all'atto della stipula della convenzione è concesso un contributo non superiore al 15 per cento del costo di costruzione della nave comprensivo delle pertinenze ed attrezzature.

     In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti in convenzione, il Ministro della marina mercantile dichiara la decadenza dal contributo concesso, con conseguente obbligo per l'interessato di restituire la quota di contributo corrispondente al periodo di residua durata della convenzione, maggiorata dell'interesse pari al tasso di sconto vigente alla data del provvedimento di decadenza, aumentato di due punti.

     Resta comunque fermo l'obbligo della restituzione dell'intero contributo maggiorato dell'interesse, calcolato con le modalità di cui al comma precedente, se la decadenza viene dichiarata prima che sia trascorso un quinquennio dalla data di concessione del contributo.

     All'onere relativo si provvede a carico del capitolo 8051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1982.

 

     Art. 5.

     Al potenziamento del servizio di vigilanza e soccorso in mare di cui alla lettera b) dell'articolo 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto di unità navali da iscrivere nei quadri del naviglio militare, idonee ad essere impiegate anche in navigazione di altura ed in condizioni atmosferiche avverse, di mezzi ad alta velocità come aliscafi od altri mezzi adeguati, nonché di aeromobili da iscrivere nel registro degli aeromobili militari dello Stato.

     Per l'acquisizione delle predette unità navali, nonché dei predetti mezzi ed aeromobili, con le occorrenti dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 60.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

     La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 6.000 milioni.

 

     Art. 6.

     Alla istituzione del servizio di vigilanza di cui alla lettera c) dell'articolo 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto di unità navali ed aeromobili, da iscrivere rispettivamente nei quadri del naviglio e nel registro degli aeromobili militari dello Stato, aventi caratteristiche e requisiti tecnici tali da rendere i predetti mezzi idonei, nel loro coordinato assetto, ad effettuare prolungate operazioni di altura e ad assicurare la necessaria prontezza di interventi o la capacità di perlustrare in tempi brevi ampi tratti di mare.

     Le unità navali e gli aeromobili dovranno essere progettati ed attrezzati anche per il soccorso in zone di altura e per operazioni antinquinamento.

     Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro della difesa, verranno determinate le caratteristiche tecnico- operative dei mezzi da acquisire. Il decreto sarà emanato nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per l'acquisizione dei predetti mezzi, con le relative dotazioni e attrezzature, è autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 120.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

     La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 8.000 milioni.

 

     Art. 7.

     Ai fini dell'acquisizione dei mezzi di cui agli articoli 4, 5 e 6, il Ministro della marina mercantile potrà avvalersi della consulenza della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro della difesa, potranno essere affidate alla medesima Direzione generale la stesura delle specifiche tecniche contrattuali e l'assistenza tecnica durante la costruzione dei mezzi sopra indicati.

     Gli stanziamenti previsti negli articoli 4, 5 e 6 sono adeguati annualmente in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

 

     Art. 8.

     I progetti ed i contratti nonché gli atti di concessione e le convenzioni per l'esecuzione di lavori, provviste e forniture inerenti all'attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 e fino all'importo complessivo di lire 500 milioni, qualunque sia il modo con il quale si sia proceduto all'aggiudicazione, sono approvati dalla competente amministrazione senza l'obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme vigenti.

     Per gli affari di cui al precedente comma di importo superiore a lire 500 milioni è prescritto, in sostituzione dei pareri richiesti alle norme vigenti, il conforme parere di un Comitato presieduto dal Ministro della marina mercantile o da un sottosegretario da lui delegato e composta da:

     1) il Presidente del Consiglio superiore della marina mercantile;

     2) il Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, sezione marina;

     3) un avvocato dello Stato designato dall'Avvocato generale dello Stato;

     4) il direttore generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile;

     5) il direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;

     6) il direttore generale della navigazione e traffico marittimo del Ministero della marina mercantile;

     7) il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;

     8) il direttore generale delle costruzioni, armi e armamenti navali del Ministero della difesa;

     9) il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o un suo delegato;

     10) il capo dell'Ispettorato generale delle Capitanerie di porto;

     11) il capo dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

     12) un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente generale.

     Ai lavori del Comitato partecipa anche il direttore del dipartimento della protezione civile o un suo delegato.

     Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario designato dal Ministro della marina mercantile coadiuvato da due dipendenti del Ministero stesso.

     I membri del Comitato e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile.

 

     Art. 9. [3]

     1. Il servizio di vigilanza in mare di cui alla lettera c) dell'articolo 2, è disciplinato dall'articolo 115 del codice dell'ordinamento militare..

 

TITOLO III

Pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti

 

     Art. 10.

     Il Ministero della marina mercantile provvede, nel quadro del servizio nazionale di protezione civile, d'intesa con le altre amministrazioni civili e militari dello Stato, mediante il concorso degli enti pubblici territoriali, alla organizzazione del pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti.

 

     Art. 11.

     Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque dl mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al litorale agli interessi connessi, l'autorità marittima, nella cui area di competenza si verifichi l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, è tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico del natante, allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli.

     Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di emergenza, il capo del compartimento marittimo competente per territorio dichiara l'emergenza locale, dandone immediata comunicazione al Ministro della marina mercantile, ed assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano operativo di pronto intervento locale, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei compiti di istituto, da lui adottato d'intesa con gli organi del servizio nazionale della protezione civile.

     Il Ministro della marina mercantile dà immediata comunicazione della dichiarazione di emergenza locale al servizio nazionale della protezione civile tramite l'Ispettorato centrale per la difesa del mare di cui al successivo articolo 34.

     Quando l'emergenza non è fronteggiabile con i mezzi di cui il Ministero della marina mercantile dispone, il Ministro della marina mercantile chiede al Ministro della protezione civile di promuovere la dichiarazione di emergenza nazionale. In tal caso il Ministro della protezione civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano di pronto intervento nazionale adottato dagli organi del servizio nazionale per la protezione civile.

     Restano ferme le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, per l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed avarìe a navi battenti bandiera straniera che possano causare inquinamento o pericolo di inquinamento all'ambiente marino, o al litorale.

 

     Art. 12.

     Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso di avarìe o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti ad informare senza indugio l'autorità marittima più vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi già prodotti.

     L'autorità marittima rivolge ai soggetti indicati nel comma precedente immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti. Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato, l'autorità marittima farà eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute.

     Nei casi di urgenza, l'autorità marittima farà eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere.

     Nei casi in cui l'amministrazione fa eseguire le misure necessarie ai sensi del secondo e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei limiti del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa del medesimo, anche con riferimento all'utilizzazione di una nave inadeguata alla qualità e alla quantità del carico trasportato. Ai predetti fini il proprietario del carico si munisce di idonea polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone copia al comandante della nave che è tenuto ad esibirla tra i documenti di bordo necessari in occasione dei controlli disposti dall'autorità marittima [4].

 

     Art. 13.

     Per i contratti riguardanti gli interventi urgenti il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, e, con riferimento agli obiettivi del piano di pronto intervento nazionale, il Ministro della protezione civile, può provvedere a trattativa privata, senza l'obbligo di acquisire il preventivo parere del Consiglio di Stato sui progetti di contratto.

     All'esecuzione di contratti, stipulati ai sensi del comma precedente, si può provvedere anche prima del visto e della registrazione dei relativi decreti di approvazione da parte della Corte dei conti.

     Con la procedura di cui ai precedenti commi provvedono i capi dei compartimenti per i casi di emergenza locale, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, sentito il comitato di cui al primo comma.

     Qualora, per motivi di urgenza, si sia verificata la necessità di assicurare l'immediata disponibilità di materiale di pronto impiego e non sia stato possibile stipulare i relativi contratti, il Ministro della marina mercantile, per il pagamento delle somme agli aventi diritto, provvederà con atti di riconoscimento di debito.

 

     Art. 14.

     Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure di cui all'articolo 11 nonché per il rimborso alle altre amministrazioni delle spese sostenute per gli interventi ad esse richiesti, si provvede a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, avente natura di spesa obbligatoria.

     Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 12 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate nella misura del 50 per cento con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per le attività di difesa del mare dagli inquinamenti [5].

 

TITOLO IV

Norme penali per la discarica di sostanze vietate da parte del naviglio mercantile

 

     Art. 15.

     Il presente titolo ha per oggetto le immissioni in mare di sostanze nocive all'ambiente marino provenienti dalle navi: esso non riguarda lo scarico di rifiuti in mare effettuato a mezzo navi disciplinato dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

 

     Art. 16. [6]

     [Nell'ambito delle acque territoriali e delle acque marittime interne, compresi i porti, è fatto divieto a tutte le navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, di versare in mare, o di causarne lo sversamento, idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonché le altre sostanze nocive all'ambiente marino indicate nell'elenco «A» allegato alla presente legge.

     Del pari è fatto divieto alle navi battenti bandiera italiana di scaricare le sostanze di cui al precedente comma anche al di fuori delle acque territoriali.

     Per quanto attiene allo scarico nelle acque del mare di materiali provenienti da fondali di ambienti marini, salmastri o fluviali ovvero da terreni litoranei emersi, compreso il ripristino del passo di accesso ai porti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e le direttive del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

     L'elenco di cui al primo comma deve essere aggiornato ogni due anni, o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con decreto del Ministro della marina mercantile, sentite le competenti Commissioni parlamentari.]

 

     Art. 17.

     [Al di là del limite esterno del mare territoriale italiano, qualora navi italiane, in violazione delle norme in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento stabilite nella presente legge e nelle convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente, versino in mare idrocarburi, miscele di idrocarburi od altre sostanze vietate, sono applicabili le pene di cui ai successivi articoli del presente titolo] [7].

     Il comandante della nave che violi le disposizioni di cui all'articolo 19 è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a 10 milioni.

 

     Art. 18. (Omissis) [8].

 

     Art. 19.

     Le navi italiane, alle quali si applica la normativa di cui all'articolo 17, devono avere, tra i libri di cui all'articolo 169 del codice della navigazione, il registro degli idrocarburi sul quale vanno effettuate le prescritte annotazioni.

     In tutti i casi di versamento o perdita di idrocarburi, il comandante della nave è tenuto a farne annotazione nel registro degli idrocarburi, con l'indicazione delle circostanze e delle cause di tale versamento o perdita, nonché a farne denuncia al comandante del porto più vicino.

     Ogni pagina del registro degli idrocarburi deve essere firmata dall'ufficio o dagli ufficiali responsabili delle relative operazioni e, qualora la nave sia armata, dal comandante.

     Per la tenuta del registro degli idrocarburi si applicano le disposizioni degli articoli 362 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima riguardanti i libri di bordo.

 

     Art. 20. [9]

     [Il comandante di una nave battente bandiera italiana che violi le disposizioni dell'articolo 16 o la normativa internazionale di cui all'articolo 17, nonché il proprietario o l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10 milioni; se il fatto è avvenuto per colpa le suddette pene sono ridotte alla metà.

     Alla stessa pena è soggetto il comandante di una nave battente bandiera straniera che violi le disposizioni di cui all'articolo 16.

     Per i reati previsti al primo e secondo comma del presente articolo, è consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura.

     Per il comandante di nazionalità italiana della nave la condanna per il reato di cui al precedente primo comma comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata sarà determinata ai sensi dell'articolo 1083 del codice della navigazione.

     Ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che abbiano subito condanne in relazione al reato di cui sopra sarà inibito l'attracco a porti italiani per un periodo variabile, da determinarsi con decreto del Ministro della marina mercantile, commisurato alla gravità del reato commesso ed alla condanna comminata.]

 

     Art. 21.

     In relazione ai danni provocati per violazione delle disposizioni previste dal presente titolo, fermo restando il disposto dell'articolo 185 del codice penale, il comandante e il proprietario o l'armatore della nave sono tenuti in solido a rifondere allo Stato le spese sostenute per la pulizia delle acque e degli arenili, nonché a risarcire i danni arrecati alle risorse marine. Tale obbligo solidale sussiste anche nei casi in cui si sia dovuta effettuare la discarica in mare di sostanze vietate, per la sicurezza della propria o di altra nave, o l'immissione delle sostanze vietate nelle acque del mare sia stata causata da un'avarìa o da una perdita inevitabile ed ogni ragionevole precauzione sia stata adottata dopo l'avaria o la scoperta della perdita per impedire o ridurre il versamento delle sostanze stesse in mare.

 

     Art. 22.

     Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, nella persona del Ministro della marina mercantile, può costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.

 

     Art. 23.

     La sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle norme relative sono affidati, sotto la direzione dei comandanti dei porti, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 221 del codice di procedura penale e all'articolo 1235 del codice della navigazione, nonché al personale civile dell'amministrazione della marina mercantile, agli ufficiali, sottufficiali e sottocapi della marina militare.

 

     Art. 24.

     La lettera e) dell'articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è abrogata.

 

TITOLO V

Riserve marine

 

     Art. 25.

     Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicenti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

 

     Art. 26.

     Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 1 e in conformità agli indirizzi della politica nazionale di protezione dell'ambiente, le riserve marine sono istituite con decreto del Ministro della marina mercantile su conforme parere del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente naturale - sezione protezione dell'ambiente per la difesa del mare dagli inquinamenti, sentite le regioni e i comuni territorialmente interessati.

     Ai fini della Proposta di cui al comma precedente, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, previa individuazione delle aree marine per le quali appare opportuno l'assoggettamento a protezione, accerta:

     a) la situazione naturale dei luoghi e la superficie da proteggersi;

     b) i fini scientifici, ecologici, culturali, educativi, minerari ed economici con cui va coordinata la protezione dell'area;

     c) i programmi eventuali di studio e ricerca nonché la valorizzazione dell'area;

     d) i riflessi della protezione nei rapporti con la navigazione marittima e le attività di sfruttamento economico del mare e del demanio marittimo;

     e) gli effetti che prevedibilmente deriveranno dalla istituzione della riserva marina sull'ambiente naturale marino e costiero nonché sull'assetto economico e sociale del territorio e delle popolazioni interessate;

     f) il piano dei vincoli e delle misure di protezione e valorizzazione ritenuti necessari per la attuazione delle finalità della riserva marina.

     La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti può avvalersi, ai fini dell'accertamento, di istituti scientifici, laboratori ed enti di ricerca. In ogni caso è richiesto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

     Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al presente titolo, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti è integrata da tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative nel settore della tutela dell'ambiente marino, da tre esperti nella stessa materia, nonché da due membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto di cui al precedente comma, designati dal consiglio medesimo.

 

     Art. 27.

     Nelle riserve naturali marine, ogni attività può essere regolamentata attraverso la previsione di divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in funzione delle finalità per la cui realizzazione la riserva è stata istituita.

     In particolare possono essere vietate o limitate:

     a) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni minerali;

     b) la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonché la balneazione;

     c) la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;

     d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee;

     e) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

     f) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

     g) le attività che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull'area.

     Il decreto di istituzione della riserva marina prevede:

     a) la determinazione delle aree marittime e di demanio marittimo costituenti la superficie della riserva;

     b) le finalità di carattere scientifico, culturale, economico ed educativo per la cui realizzazione è istituita l'area protetta;

     c) i programmi di studio e di ricerca scientifica nonché di valorizzazione da attuarsi nell'ambito della riserva;

     d) la regolamentazione della riserva con la specificazione delle attività oggetto di divieto o di particolari limitazioni o autorizzazioni.

     Nell'ambito territoriale della riserva marina possono essere disposti dal Ministro della marina mercantile programmi di intervento per il ripopolamento ittico, o per la salvaguardia ecologica.

     Qualora la riserva marina confini con il territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale dello Stato, il decreto di costituzione, adottato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, regola il coordinamento fra la gestione della riserva marina e quella del parco nazionale o della riserva naturale dello Stato.

     Ove la fascia costiera demaniale costituisca parte integrante dell'eco-sistema terrestre e non vi siano prevalenti ragioni di tutela dell'ambiente marino rispetto ai fini connessi alla tutela territoriale, la gestione della fascia costiera demaniale, è affidata all'ente di gestione del parco o della riserva naturale che, per le relative attività di vigilanza, si avvale delle Capitanerie di porto.

     In tale ipotesi il decreto dispone a favore dell'ente delegato la concessione dell'area demaniale e costiera e il relativo canone viene ad avere carattere ricognitorio.

 

     Art. 28.

     In attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 26 il Ministro della marina mercantile promuove e coordina tutte le attività di protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del mare e delle sue risorse ed assicura il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna riserva attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui all'articolo 34.

     Per la vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto.

     Presso ogni Capitaneria competente è istituita una commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile e così composta:

     a) il comandante di porto che la presiede;

     b) due rappresentanti dei comuni rivieraschi designati dai comuni medesimi;

     c) un rappresentante delle regioni territorialmente interessate;

     d) un rappresentante delle categorie economico-produttive interessate designato dalla camera di commercio per ciascuna delle province nei cui confini è stata istituita la riserva;

     e) due esperti designati dal Ministro della marina mercantile in relazione alle particolari finalità per cui è stata istituita la riserva;

     f) un rappresentante delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative scelto dal Ministro della marina mercantile fra una terna di nomi designati dalle associazioni medesime;

     g) un rappresentante del provveditorato agli studi;

     h) un rappresentante dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali;

     i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente [10].

     Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute [11].

     La commissione affianca la Capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima.

     In particolare la commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulata dalla Capitaneria o dall'ente delegato.

     Il regolamento è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti [12].

 

     Art. 29.

     Presso il Ministero della marina mercantile è istituita la sezione del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente avente specifica competenza per tutte le questioni relative alla tutela e alla protezione dell'ambiente marino.

     La sezione è composta da 13 membri scelti fra persone di particolare qualificazione e competenza nella materia della tutela e protezione dell'ambiente marino, di cui:

     a) cinque in rappresentanza dei Ministeri della marina mercantile, dei beni culturali ed ambientali, dell'agricoltura e foreste, del turismo e spettacolo, della ricerca scientifica, designati dai rispettivi Ministri;

     b) due in rappresentanza delle regioni designati dalla Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

     c) due in rappresentanza dei comuni rivieraschi, scelti dal Presidente del Consiglio su rose di nomi formate dalle associazioni di enti locali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

     d) due in rappresentanza degli enti ed organizzazioni operanti nel campo della difesa della natura e dell'ambiente maggiormente rappresentativi in campo nazionale, scelti dal Presidente del Consiglio su rose di nomi formate dagli enti e dalle associazioni medesime;

     e) due docenti di discipline attinenti alla tutela dell'ambiente marino scelti dal Presidente del Consiglio.

     In caso di mancata designazione di membri entro un mese dalla richiesta, il Consiglio nazionale è convocato e delibera con i membri già designati, purché di numero non inferiore alla metà più uno dei propri componenti.

     La sezione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, e dura in carica cinque anni. I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

     La sezione è presieduta dal Ministro della marina mercantile o da un suo delegato [13].

 

     Art. 30.

     Per la violazione dei divieti o dei vincoli contenuti nel decreto di costituzione della riserva si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 5 milioni.

     La Capitaneria di porto applica la sanzione di cui al comma precedente e provvede alla confisca delle cose, strumenti ed attrezzi attraverso i quali si sia commessa la violazione.

     Il violatore è tenuto altresì alla restituzione di quanto comunque asportato dalla riserva.

 

     Art. 31.

     Nella prima applicazione della presente legge, l'accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 26, ha luogo con riferimento alle seguenti aree:

     1) Golfo di Portofino;

     2) Cinque Terre;

     3) Secche della Meloria;

     4) Arcipelago Toscano;

     5) Isole Pontine;

     6) Isola di Ustica;

     7) Isole Eolie;

     8) Isole Egadi;

     9) Isole Ciclopi;

     10) Porto Cesareo;

     11) Torre Guaceto;

     12) Isole Tremiti;

     13) Golfo di Trieste;

     14) Tavolara, Punta Coda Cavallo;

     15) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;

     16) Capo Caccia, Isola Piana;

     17) Isole Pelagie;

     18) Punta Campanella;

     19) Capo Rizzuto;

     20) Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre.

 

     Art. 32.

     Per l'onere derivante dall'attuazione degli articoli 26 e 28 è autorizzata, per il periodo 1982- 1985, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

     La quota relativa all'anno 1982 è determinata in lire 500 milioni.

 

TITOLO VI

Adeguamento dell'amministrazione centrale e periferica della marina mercantile

 

     Art. 33.

     In relazione all'ampliamento delle acque territoriali previsto dalla legge 14 agosto 1974, n. 359, ed alla fissazione delle linee di base del mare territoriale, disposta con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, nonché all'esercizio della giurisdizione dello Stato italiano al di là del limite esterno del mare territoriale, secondo i principi del diritto internazionale, la fissazione dei limiti delle circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del codice della navigazione ha luogo anche sulle aree marine antistanti il litorale, secondo criteri che valgano ad assicurare la massima funzionalità ed efficienza agli uffici ad esse preposti.

     A quanto previsto dal precedente comma si provvede a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione marittima.

 

     Art. 34.

     Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero della marina mercantile un Ispettorato centrale per la difesa del mare.

     Tale Ispettorato ha compiti ispettivi e di intervento, alle dirette dipendenze del Ministro della marina mercantile, nonché di coordinamento a livello nazionale e locale dei servizi indicati all'articolo 2; esso adempie inoltre a tutte le altre competenze in atto attribuite al Ministero della marina mercantile in materia di inquinamento e difesa del mare.

     Nei compartimenti marittimi in cui hanno sede i centri operativi di cui all'articolo 3 sono istituite sezioni tecniche per lo svolgimento in sede locale dei compiti attribuiti all'Ispettorato; tali sezioni operano nell'ambito dei compartimenti marittimi e sono alle dirette dipendenze dei capi compartimento.

     L'Ispettorato è articolato in due divisioni; ad esso è preposto un dirigente generale dei ruoli dell'amministrazione della marina mercantile; alle due divisioni sono preposti primi dirigenti dei ruoli

dell'amministrazione stessa. Alle sezioni tecniche locali sono preposti ispettori in possesso di laurea con qualifica tecnica dell'VIII qualifica funzionale di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, la tabella XVII di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituita dalla tabella «B» allegata alla presente legge; inoltre i ruoli organici del Ministero della marina mercantile sono incrementati di 14 unità nell'VIII livello delle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, 58 unità nel VII livello, 42 unità nel VI livello, 25 unità nel V livello, 296 unità nel IV livello, 89 unità nel III livello e 66 unità nel II livello.

     Per tutto quanto attiene alle esigenze della protezione civile, l'Ispettorato centrale per la difesa del mare assume le funzioni di componente del servizio nazionale della protezione civile.

     I profili professionali di tali qualifiche saranno determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312; in tale sede si terrà conto anche delle necessità di formazione degli equipaggi dei mezzi disinquinanti, nonché di copertura delle sedi delle delegazioni di spiaggia attualmente vacanti.

     L'aumento di organico di cui al presente articolo ha luogo gradualmente nell'arco di quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della marina mercantile provvederà, con proprio decreto, ad emanare, in attesa degli adempimenti di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, le norme regolamentari per il funzionamento degli uffici centrali e  periferici dell'amministrazione della marina mercantile, stabilendo altresì, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive dell'amministrazione medesima, le piante organiche dei suddetti uffici.

     Alla copertura dei nuovi posti si provvederà con l'utilizzazione del personale disponibile degli enti pubblici disciolti in possesso di adeguate competenze professionali; in carenza di detto personale verranno banditi pubblici concorsi circoscrizionali, applicando l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

 

     Art. 35.

     Il ruolo tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile di cui al quadro «B» annesso alla legge 7 dicembre 1960, n. 1541, è sostituito dal ruolo organico di cui al quadro «C» allegato alla presente legge.

     La nomina in prova alla qualifica di ispettore della VII qualifica funzionale di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, del ruolo di cui al precedente comma, si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono partecipare coloro che posseggono i prescritti requisiti per accedere agli impieghi civili dello Stato e siano muniti di laurea in ingegneria navale o meccanica.

     La nomina in prova alla qualifica di ispettore capo aggiunto, della VIII qualifica funzionale di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, del ruolo di cui al precedente primo comma, si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono partecipare coloro che, in aggiunta ai requisiti previsti dal primo comma, abbiano svolto attività professionale per un periodo di almeno due anni.

     Le categorie di titoli valutabili e l'oggetto del colloquio sono stabiliti nel bando di concorso.

 

     Art. 36.

     Presso il Ministero della marina mercantile è istituito il ruolo tecnico della carriera di concetto con la consistenza organica di cui al quadro «C» allegato alla presente legge.

     La nomina in prova alla qualifica di perito della VI qualifica funzionale, di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, del ruolo di cui al precedente comma, si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che posseggono i prescritti requisiti per accedere agli impieghi civili dello Stato e siano muniti di diploma di istituto tecnico nautico, di istituto tecnico industriale, di istituto tecnico per geometri, di liceo scientifico o di diplomi equipollenti.

 

     Art. 37.

     In attesa del potenziamento degli organici del personale militare delle Capitanerie di porto, da attuare in sede di esame globale delle esigenze delle Capitanerie medesime, la consistenza organica del personale militare nelle Capitanerie di porto, per sopperire alle immediate esigenze di cui alla presente legge, è aumentata di 102 ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto e 234 sottufficiali nocchieri di porto, da realizzare nell'arco di 4 anni a partire dal 1982.

     Per realizzare tale incremento:

     a) il quadro XI ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito da quello riportato in allegato alla presente legge (allegato «D»);

     b) i numeri massimi dei contrammiragli e dei capitani di vascello previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono aumentati rispettivamente di 2 unità e di 20 unità. Le predette aliquote in aumento sono riservate agli ufficiali di detti gradi appartenenti al ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto;

     c) fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori stabiliti dal quadro XI, così come sostituito dal quadro «D» allegato alla presente legge, i capitani di corvetta e i sottotenenti di vascello non possono essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito una permanenza minima di 4 anni;

     d) il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto non può superare un dodicesimo dell'organico complessivo degli ufficiali inferiori quale risulta dal quadro XI, così come sostituito dal quadro «D» allegato alla presente legge;

     e) il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della marina militare, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è aumentato di 234 unità; l'aumento è riservato ai sottufficiali dei predetti gradi appartenenti alla categoria nocchieri di porto.

 

     Art. 38.

     L'onere derivante dall'attuazione degli articoli 34 e 37 è valutato per l'anno 1982 in lire 2.000 milioni.

     All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 35 e 36, valutato in lire 550 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'anno finanziario 1982 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 39.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, è approvato il programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di porto e degli altri uffici periferici della marina mercantile al fine di adeguarli ai nuovi compiti previsti dalla presente legge nonché alle nuove dotazioni di personale.

     Il Ministro della marina mercantile si avvale, per la realizzazione del suddetto programma, delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15.

 

     Art. 40.

     All'onere di lire 32.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo alla voce «Difesa del mare dagli inquinamenti, riassetto del servizio di soccorso in mare e vigilanza sulle attività economiche sottoposte alla giurisdizione italiana».

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 41.

     Fino all'approvazione degli elenchi previsti dall'articolo 59, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le concessioni di cui l'autorità marittima disporrà il rinnovo o il rilascio riguarderanno, quando l'utilizzazione prevista risponda a finalità turistiche e ricreative, periodi di tempo non superiori all'anno. Qualora, per la natura delle iniziative rispondenti ad obiettive esigenze di interesse pubblico, il rapporto concessorio debba avere maggiore durata, l'autorità marittima procederà sentita la regione territorialmente interessata.

 

     Art. 42.

     Alla ricomposizione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, di cui all'articolo 1, ed alle modifiche della sua composizione che si siano rese necessarie in base alla normativa prevista dalla presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile.

     Ai componenti della Consulta ed all'ufficio di segreteria nonché agli esperti aggregati spetta, per l'opera svolta, un compenso la cui misura è stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 43. (Omissis) [14].

 

 

Allegato A

Sostanze nocive all'ambiente marino di cui è vietato lo scarico da parte del naviglio mercantile nel mare territoriale italiano

 

Acetaldeide

Acetato di amile normale

Acetato di butile normale

Acetato di butile secondario

Acetato di 2-etossietile

Acetato di etile

Acetato di isoamile

Acetato di metile

Acetato di propile normale

Acetato di vinile

Acetilato di butile normale

Acetone

Acido acetico

Acido acrilico

Acido butirrico

Acido citrico [10 per cento-25 per cento]

Acido cloracetico

Acido cloridrico

Acido clorosolfonico

Acido cresilico

Acido eptanoico

Acido fluoridrico (soluzione al 40 per cento)

Acido formico

Acido fosforico

Acido lattico

Acidi naftenici

Acido ossalico [10 per cento-25 per cento]

Acido propionico

Acido solforico

Acido solforico fumante (oleum)

Acqua ossigenata (concentrazione superiore al 60 per cento) Acrilato di etile

Acrilato di 2-etilesile

Acrilato di isobutile

Acrilato di metile

Acrilonitrile

Acroleina

Adiponitrile

Alchibenzenesolfonato (catena lineare) (catena ramificata)

Alcol allilico

Alcol amilico normale

Alcol benzilico

Alcol 2-etilesilico

Alcol furfurilico

Alcol metil-amilico

Aceton-cianidrina

Alcol monilico

Alcol propilico normale

Aldeide butirrica normale

Aldeide crotonica

Allume (soluzione al 15 per cento)

Amminoetiletanolamina (idrossietiletilendiammina)

Ammoniaca (soluzione al 28 per cento)

Anidride acetica

Anidride ftalica (liquefatta)

Anidride propionica

Anilina

Benzene

Bicromato di sodio (soluzione)

Bisolfuro di carbonio

Butilene glicol(i)

Butirrato di butile

Cicloesano

Cicloesanolo

Cicloesanone

Cicloesilammina

Cimene (parametilisopropilbenzene)

Cloridrine (grezze)

Clorobenzene (monocloro

benzene)

Cloroformio

Cloroprene

Para-clorotoluene

Cloruro d'acetile

Cloruro d'allile

Cloruro di benzile

Cloruro di metilene

Cloruro di vinilidene

Cresoli

Creosoto

Cumene

Decaidronaftalene

Decano

Diacetonalcole

Dibromo etilene

Diclorobenzene

Dicloroetilene (o bicloroetilene)

Dicloropropene e dicloropropano (miscela di D.D. per disinfezio- ne di terreni)

Dietilammina

Dietilbenzene (miscela

di isomeri)

Dietilchetone (3 pentanone)

Dietilene glicol etere monoetilico

Dietilene triammina

Difenile e difeniletere

Di-isobutil chetone

Di-isobutilene

Di-isocianato di toluilene

Di-isopropilammina

Di-metilammina (soluzione acquosa al 40 per cento)

Di-metiletanolamina (2 dimetiletanoetanol)

Dimetilformaldeide

1.4 Diossano

Di-isopropanolamina

Dodecilbenzene

Epicloridrina

Esametil-diamina

Etere benzilico

Etere dicloroetilico

Etere etilico

Etere isopropilico

Etere monoetilico dell'etilen glicol (2-etossietanolo)

Etil-amil-chetono

Etilbenzene

Etilcicloesano

2-etil-3 propilacroleina

Etilendiammina

Etilen-cianidrina

Fenolo

Formaldeide (soluzione al 37 per cento-50 per cento)

Fosfato di tricresile

Fosforo (elementare)

Tetraidronaftalina

Idrossido di calcio (soluzione)

Idrossido di sodio

Isobutanolo (alcol isobutilico)

Isobutiraldeide

Isoforone

Isopentano

Isoprene

Isopropanolammina

Isopropilammina

Isopropil cicloesano

Isottano

Lattato di etile

Metacrilato di butile

Metacrilato di isobutile

Metacrilato di metile

2-metil 5 etil piridina

2-metil pentene

Metil-stirene-alfa

Monocloridrina di etilene (2-cloretanolo)

Monoetanolamina

Monoisopropilamina

Monometiletanolammina

Monopropilammina (propilamina)

Morfolina

Naftalene (liquefatta)

Nitrobenzene

2-nitropropano

Nitrotoluene (ortonotrotoluene)

Nonilfenolo

Olio di canfora

Ossido di mesitile

Ottanolo normale

Pentacloretano

Pentaclorofenato di sodio (soluzione)

Pentano normale

Piombo tetraetile

Piombo tetrametile

Piridina

Potassa caustica (idrossido di potassio)

Beta-propiolattone

Propionaldeide

Sego

Stirene

Tetracloretilene (percloretilene)

Tetracloruro di carbonio

Tetracloruro di silicio

Tetracloruro di titanio

Tetraidrofurano

Tetrametilbenzene

Toluene

Trementina

Tricloretano

Tricoretilene

Trietilamina

Trietanolammina

Trimetilbenzene

Xilene (miscele di isomeri)

 

 

Allegato B [15]

 

 

Allegato C [16]

 

 

Allegato D [17]

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 5 della L. 8 ottobre 1997, n. 344.

[2] Comma abrogato dall'art. 5 della L. 8 ottobre 1997, n. 344.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2122 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[4] Comma aggiunto dall'art. 11 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 e così modificato dall'art. 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 221.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1102, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[6] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202.

[7] Comma abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202.

[8] Sostituisce con tre commi i commi quarto e quinto dell'art. 14 della L. 24 dicembre 1979, n. 650.

[9] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L. 8 luglio 1986, n. 349.

[11] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 8 luglio 1986, n. 349.

[12] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 8 luglio 1986, n. 349.

[13] Abrogato dall'art. 2 della L. 8 luglio 1986, n. 349.

[14] Aggiunge il n. 5 bis all'art. 2 del D.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 1177.

[15] Sostituisce la tab. XVII di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

[16] Sostituisce il quadro B annesso alla L. 7 dicembre 1960, n. 1541.

[17] Sostituisce il quadro XI, ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto, della tabella n. 2 annessa alla L. 12 novembre 1955, n. 1137.