Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.4 disciplina generale |
Data: | 03/10/2006 |
Numero: | 262 |
Sommario |
Art. 1. Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonchè potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria |
Art. 2. |
Artt. 3. - 47. |
Art. 48. Entrata in vigore |
§ 27.4.153 - D.L. 3 ottobre 2006, n. 262. [1]
Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
(G.U. 3 ottobre 2006, n. 230)
Art. 1. Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonchè potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria
1. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica:
a) dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività svolta nei settori degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle accise di cui al
b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al
c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l'energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del testo unico delle accise di cui al
1-bis. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, la omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei documenti e delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, è punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 50, comma 1, del
2. All'articolo 50-bis del
«2-bis. I soggetti esercenti le attività di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.».
3. In applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, sono definite modalità e tempi della procedura di cui al comma 3.
4-bis. All'articolo 3 della
«1-bis. Al fine del contenimento dei costi necessari al mantenimento dei reperti, l'amministrazione competente alla custodia dei tabacchi lavorati, decorso un anno dal momento del sequestro, procede alla distruzione dei prodotti, previa campionatura da effettuare secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma». [3]
5. All'articolo 34, comma 4, del
a) nell'ultimo periodo, le parole: «di cui all'articolo 52» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 51 e 52»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma dell'articolo 51 del
6. Dopo il comma 12 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
«12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.». [5]
7. All'articolo 35, comma 35-bis, del
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni telematiche.».
8. Il comma 2 dell'articolo 12 del
«2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del
8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del
«2-bis. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione.
2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del
2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 2 è assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali». [7]
8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 2-quater, del
9. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, a norma dell'articolo 17 del
9-bis. La sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 di cui al comma 9 viene verificata dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità della predetta verifica. Gli esiti del controllo sono trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018 [10].
9-ter. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del
10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di importazione, l'immatricolazione è subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA e contenente il riferimento all'eventuale utilizzazione, da parte dell'importatore, della facoltà prevista dall'articolo 8, secondo comma, del
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è fissata la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 e sono individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi.
12. Nel comma 380 dell'articolo 1 della
13. All'articolo 7, quattordicesimo comma, del
14. Gli organismi preposti all'attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le attività operative per una significativa riduzione della base imponibile evasa ed al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, è destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria, per metà delle risorse, nonchè delle amministrazioni statali, per la restante metà delle risorse, la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonchè uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa. [13]
15. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo procede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al riordino delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Al fine di razionalizzare l'ordinamento dell'Amministrazione economico- finanziaria, potenziando gli strumenti di analisi della spesa e delle entrate nei bilanci pubblici, di valutazione e controllo della spesa pubblica e l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, con il predetto regolamento si dispone, in particolare, anche la fusione, soppressione, trasformazione e liquidazione di enti ed organismi.
16. Lo schema di regolamento previsto dal comma 15, corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, è trasmesso alle Camere per l'aquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, le quali rendono il parere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque emanato. [14]
17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi collegiali la struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del
18. All'articolo 67 del
19. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 18 i comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.
1. All'articolo 3, comma 3, del
2. All'articolo 3 del
«6-bis. L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17».
3. Al
a) nell'articolo 17:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore:
a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario»;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso previsto dall'art. 32, comma 1, lettera a), del
a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;
b) del debitore, in caso contrario»;
3) al comma 7-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento»;
b) nell'articolo 20, comma 3, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7-ter».
4. All'articolo 3 del
«7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore, nonchè le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'acquirente, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale».
5. All'articolo 3, comma 22, lettera a), del
6. Nel
«Art. 72-bis (Pignoramento dei crediti verso terzi). - 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2».
7. All'articolo 35 del
«25-bis. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individua- zione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli articoli 33 del
8. L'articolo 75-bis del
«Art. 75-bis (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). - 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.
2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del
3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
9. Nel titolo II, capo I, del
«Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
10. All'articolo 156 del
«3. La riscossione volontaria della tariffa può essere effettuata con le modalità di cui al capo III del
11. All'articolo 17, comma 2, del
12. All'articolo 3, comma 28, del
13. Nel
«Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta). - 1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.
5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonchè un rimborso forfetario pari a quello di cui all'art. 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonchè le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5».
14. Nel
«Art. 20-bis (Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del
2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest'ultima, della segnalazione di cui al citato art. 28-ter, comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione è regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione».
15. Il comma 2 dell'articolo 41 del
«2. L'agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione della causa, nei procedimenti relativi:
a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del
b) al ricorso di cui all'articolo 499 del codice di procedura civile;
c) alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile».
16. L'articolo 17 del
17. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti dall'articolo 17 del
18. All'articolo 36 del
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni»;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione dell'acconto dovuto ai sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo precedente»;
c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. In deroga all'articolo 3, comma 1, della
19. All'articolo 2, comma 3, del
20. La disposizione del comma 19 si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. All'articolo 1, comma 496, della
22. Il comma 13 dell'articolo 36 del
«13. Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano alle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi anteriori alla predetta data resta ferma l'applicazione dell'art. 37-bis del
23. Il comma 11 dell'articolo 36 del
«11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d'imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle società partecipate relativi a periodi d'imposta precedenti alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del
24. Per l'anno 2006, l'articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
25. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
«Art. 188-bis (Campione d'Italia). - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento.
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in euro.
3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica».
26. Le disposizioni dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
27. Il comma 31 dell'articolo 36 del
28. [Per l'anno 2007, il tasso convenzionale di cambio di cui all'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
29. I periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia».
30. L'ultimo periodo del comma 34 dell'articolo 37 del
31. Il comma 6 dell'articolo 34 del
«6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al
32. All'articolo 3, comma 1, del
«d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del
33. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell’Agenzia del territorio all’attualità territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le dichiarazioni relative all’uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell’ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, previsti dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo, esonerano i soggetti tenuti all’adempimento previsto dall’articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
34. In sede di prima applicazione del comma 33, l’aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell’anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall’AGEA. L’Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, comma 1, della
35. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sentita l'AGEA, sono stabilite le modalità tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto che l'AGEA si avvarrà degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa resi disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
36. L’Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall’AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell’ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell’elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al
37. All'articolo 9, comma 3, lettera a), del
38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro e non oltre il 31 ottobre 2008 fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1° gennaio 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio
39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione da parte del comune interessato, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. [Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto] [22].
40. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
41. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al
42. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al
43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.
44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 41, si rende comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della
45. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla base di una certificazione da parte del comune interessato, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. [Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto] [23].
47. E' istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al
48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento [24];
b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonchè degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.
49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento [25];
b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonchè degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.
49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della
50. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico di cui al
51. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della vita.
52. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 7, commi da 1 a 2-quater, del testo unico di cui al
b) articolo 12, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico di cui al
c) articolo 56, commi da 1 a 3, del testo unico di cui al
d) articolo 13 della
53. Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle successioni di cui al periodo precedente.
54. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 47 a 52, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007, 41 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno 2009, è destinata ad un fondo per finanziare interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali e il loro sviluppo, da istituire con la legge finanziaria per il 2007.
55. [All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al
56. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al
57. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I citato nel comma 56, è aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.
58. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del
59. Per gli interventi finalizzati ad incentivare l’installazione su autoveicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" di impianti a GPL o a metano per autotrazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 [28].
60. In deroga a quanto disposto dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al
61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio:
62. Le cinque annualità di cui al comma 61 decorrono dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.
63. A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la tassa automobilistica di possesso sui motocicli è rideterminata nelle misure riportate nella tabella 1 allegata al presente decreto. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli importi della citata tabella 1 [30].
64. I trasferimenti erariali in favore delle regioni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 55 e 63. Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria è definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'anno 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità [31].
65. Alla tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al
a) al numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro è sostituita dalla seguente: «55,00»;
b) al numero d'ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti: «L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. La tariffa è raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o sezione staccata»;
c) il numero d'ordine 7 è sostituito dal seguente:
«7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:
7.1. per ogni soggetto: 4,00 - L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni soggetto».
66. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 65 e dal comma 67, al netto di 12 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro per 1'anno 2007, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali. Il fondo di cui al presente comma è comunque incrementato, per l'anno 2008, di 10 milioni di euro.
67. Il titolo III della tabella A allegata al
68. Le consultazioni catastali sono eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio.
69. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del
70. Nell'articolo 50, comma 3, del
71. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) nell'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
b) nell'articolo 164, comma 1:
1) all'alinea, le parole: «secondo i seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis)»;
2) alla lettera a), numero 2), le parole: «o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta» sono soppresse;
3) alla lettera b), le parole da: «nella misura del 50 per cento» fino a: «per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'80 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle predette lettere dell'articolo 54 del citato
4) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, è deducibile l'importo costituente reddito di lavoro».
72. Le disposizioni della lettera a) del comma 71 hanno effetto a partire dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Le altre disposizioni del medesimo comma 71, in deroga all’articolo 3 della
73. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
74. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto-
75. Le proposte di contratti di programma già approvate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 del citato
76. In conseguenza degli effetti della deroga di cui al comma 74 e delle disposizioni di cui al comma 75, le risorse già attribuite dal CIPE al Fondo di cui all'articolo 60 della
77. In relazione alla ritardata attivazione del Fondo di cui al comma 354 dell'articolo 1 della
78. Al fine di assicurare l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 33, della
79. Allo scopo di assicurare il tempestivo completamento delle iniziative imprenditoriali già avviate e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino avere raggiunto almeno il 55 per cento dell'investimento mediante agevolazioni a valere sui contratti d'area, per le quali sia stata necessaria la notifica alla Comunità europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, il termine di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, deve intendersi decorrere dall'ultima autorizzazione amministrativa necessaria per l'esecuzione dell'opera, se posteriore alla ricezione dell'autorizzazione della Comunità europea.
80. All'articolo 1, comma 276, della
a) al primo periodo, le parole: «l'Agenzia del demanio» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento del tesoro»;
b) al secondo periodo, le parole: «l'Agenzia del demanio» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento del tesoro»;
c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'anticipazione è regolata con prelevamento dall'apposito conto corrente di tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse corrispondenti».
81. All'articolo 1, comma 6-bis, del
a) al primo periodo, dopo le parole: «di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.a.» sono inserite le seguenti: «o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate»;
b) il terzo periodo è soppresso.
82. [In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonchè quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi] [33].
83. [Al fine di garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione al perseguimento degli interessi generali connessi all’approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualità e in condizioni di economicità e di redditività, e nel rispetto dei principi comunitari e delle eventuali direttive del CIPE, le clausole della convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare [34]:
a) la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione del traffico, della dinamica dei costi nonchè del tasso di efficienza e qualità conseguibile dai concessionari;
b) la destinazione della extraprofittabilità generata in virtù dello svolgimento sui sedimi demaniali di attività commerciali;
c) il recupero della parte degli introiti tariffari relativi a impegni di investimento programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo precedente;
d) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per investimenti programmati del piano finanziario esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli stessi investimenti, accertata dal concedente;
e) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a. rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo nonchè vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari;
f) la individuazione del momento successivamente al quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;
g) il riequilibrio dei rapporti concessori, per quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale [35];
h) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento;
i) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonchè di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio] [36].
84. [Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82, concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), sono sottoposti all’esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), anche al fine di verificare l’attuazione degli obiettivi di cui al comma 83. Tale esame si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all’ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate] [37].
85. All'articolo 11 della
«5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del
b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture;
c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonchè di lavori, ancorchè misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all’approvazione di ANAS Spa, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento:
in caso di inutile decorso del termine si applica l’articolo 20 della
e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonchè, per almeno alcuni di essi, di indipendenza;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 6 del codice di cui al
5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica.
5-ter. L’affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali, in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f) del comma 5, avviene secondo i seguenti principi:
a) verifica preventiva della sussistenza delle capacità tecnico-organizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarità del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore;
b) valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l’efficienza, la qualità e la varietà dei servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la pluralità dei marchi. I processi di selezione devono assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni economiche proposte;
c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell’offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi nonchè dei prezzi dei prodotti oil e non oil» [38].
86. ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del
a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e all'articolo 11, comma 5, della
b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei concessionari, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;
c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;
d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e di cui all'articolo 11, comma 5, della
e) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonchè di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della
87. [Nel caso in cui il concessionario, in occasione dell’aggiornamento del piano finanziario ovvero della revisione della convenzione di cui al comma 82, non convenga sulla convenzione unica, ovvero si verifichi quanto previsto dal comma 88, il rapporto concessorio si estingue, salvo l’eventuale diritto di indennizzo. ANAS S.p.a. assume temporaneamente la gestione diretta delle attività del concessionario per il tempo necessario a consentirne la messa in gara. Nel conseguente bando di gara devono essere previste speciali garanzie di stabilità presso il concessionario subentrante per il personale del concessionario cessato, dipendente dello stesso da almeno un anno prima della dichiarazione di cui al primo periodo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini e le modalità per l'esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato] [39].
88. [Qualora ANAS Spa ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento della proposta di convenzione, il rapporto concessorio si estingue, salvo l’eventuale diritto di indennizzo] [40].
89. All'articolo 21 del
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonchè una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonchè una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano con provvedimento motivato le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione» [41];
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
90. Dall'attuazione dei commi da 82 a 89 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
91. All'articolo 1 della
a) nel primo comma, le parole: «ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS S.p.a.. le regioni Sicilia e Calabria, nonchè altre società controllate dallo Stato e amministrazioni ed enti pubblici. Tale società per azioni è altresì autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso società partecipate, attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse»;
b) il secondo comma è abrogato.
92. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, una volta trasferite ad altra società controllata dallo Stato le azioni di Stretto di Messina S.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare denominati rispettivamente "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria" e "Interventi di tutela dell’ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria" [42].
93. Le risorse di cui al comma 92, nel rispetto del principio di addizionalità, sono assegnate per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo. Le suddette risorse sono destinate, per il 70 per cento, ad interventi nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione Calabria. Le modalità di utilizzo sono stabilite, per la parte relativa agli interventi infrastrutturali, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria, e, per la parte relativa agli interventi in materia ambientale, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria [43].
94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attività culturali, l'articolo 54 del
«Art. 54 (Ordinamento). 1. - Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonchè in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4».
95. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 94 del presente articolo, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del regolamento di cui al
96. Al
a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «dal Capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «dal Segretario generale del Ministero»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero»;
c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «sentito il capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Segretario generale del Ministero».
97. All'articolo 6, comma 4, del
98. All'articolo 1 del
a) al comma 19-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa»;
b) al comma 19-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1 dell’articolo 54 del
c) al comma 19-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonchè delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1 dell’articolo 54 del
99. Le modalità di attuazione dei commi da 94 a 98 devono, in ogni caso, essere tali da garantire l'invarianza della spesa da assicurare anche mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici di livello dirigenziale generale e non generale delle amministrazioni interessate.
100. Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del sistema museale statale ed al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della
101. Per le finalità di cui al comma 100 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
102. Per l'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2008, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del
103. La localizzazione degli interventi di Arcus S.p.a., nonchè il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali, con modalità che saranno definite con decreto interministeriale. E' affidata ad Arcus S.p.a. la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della
104. All'articolo 1 della
a) al comma 5, al primo periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e, al secondo periodo, la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2010»;
b) il comma 6 è abrogato.
105. Al fine di garantire la celere ripresa delle attività culturali di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Bari acquista la proprietà dell'intero immobile sede del predetto Teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi [47].
106. Con uno o più provvedimenti, il prefetto di Bari determina l'indennizzo spettante ai proprietari ai sensi della vigente normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme già liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il prefetto di Bari cura, altresì, l'immediata immissione del comune di Bari nel possesso dell'intero immobile, da trasferire nella proprietà comunale ai sensi del comma 105 [48].
107. E' assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2007 per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.
108. All'articolo 9 della
«12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonchè ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001».
109. Al fine di garantire la razionalizzazione dei controlli ambientali e l'efficienza dei relativi interventi attraverso il rafforzamento delle misure di coordinamento tra le istituzioni operanti a livello nazionale e quelle regionali e delle province autonome, l'assetto organizzativo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui agli articoli 8, 9, 38 e 39 del
a) l'APAT è persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo, dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;
b) sono organi dell'Agenzia:
1) il presidente, con funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, nominato, con incarico quinquennale, tra persone aventi comprovata esperienza e professionalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
2) il consiglio di amministrazione, composto da quattro membri oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e professionalità, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per due di essi, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale. Gli emolumenti del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
3) il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 8 del
c) il direttore generale dirige la struttura dell'Agenzia ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; è scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale e resta in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono fissati dal consiglio di amministrazione;
d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il regolamento previsto dall'articolo 8 del
e) all'attuazione delle lettere a) e b) si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'APAT, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
110. All'articolo 3 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la congruità dell'attività di vigilanza effettuata, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi e segnala altresì al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attività di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al comma 23 dell'articolo 1 della
c) al comma 2, dopo le parole: «Comandante generale della Guardia di finanza;» sono inserite le seguenti: «dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del lavoro;»;
d) al comma 3, dopo le parole: «invitati a partecipare» sono inserite le seguenti: «i Direttori generali delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza».
111. All'articolo 4 del
b) al comma 4, le parole: «ed il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse.
112. All'articolo 5, comma 2, del
a) al primo periodo, dopo le parole: «Comandante provinciale della Guardia di finanza,» sono inserite le seguenti: «il Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri,»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alle sedute del CLES può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore».
113. L'articolo 9 del
«Art. 9 (Diritto di interpello). - 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonchè, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.
2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili».
114. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del
115. All'articolo 1, comma 105, della
116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
117. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del
b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonchè dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;
c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:
1) occupazione;
2) tutela del prodotto editoriale primario;
3) livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.
118. Gli schemi dei regolamenti previsti dal comma 117 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i regolamenti possono essere comunque adottati.
119. Tra le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 2, secondo comma, della
120. All'articolo 11, comma 1, alinea, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».
121. All'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».
122. Il secondo comma dell'articolo 27 della
«Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana».
123. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della
124. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, all'articolo 3 della
a) al comma 8, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»;
b) al comma 9, le parole: «della media» sono soppresse;
c) al comma 10, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio».
125. All'articolo 3, comma 2, lettera c), della
126. All'articolo 3, comma 3, primo periodo, della
127. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2003, non si procede all'ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato.
128. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della
129. All'articolo 1, comma 455, della
130. Il comma 458 dell'articolo 1 della
131. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della
132. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti. All'articolo 69, comma 1, alinea, della
133. All'onere di cui al comma 132, pari a 250.000 euro per l'anno 2006, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede quanto a euro 250.000 per l'anno 2006, euro 1,2 milioni per l'anno 2007 ed euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2008 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e quanto a euro 1 milione per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per l'anno 2007 la proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
134. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
135. Le somme ancora dovute a Poste italiane S.p.a. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
136. All'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00» e le parole: «di euro 5.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 50.000,00»;
b) al comma 5, le parole: «al doppio dei» sono sostituite dalle seguenti: «a venti volte i»;
c) al comma 8, le parole: «da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00»;
d) al comma 9, dopo le parole: «articolo 32,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;» e le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00»;
e) al comma 11, le parole: «da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00»;
f) al comma 13, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;
g) al comma 14, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;
h) al comma 16, le parole: «da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00»;
i) dopo il comma 17 è inserito il seguente:
«17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della
137. Al comma 8 dell'articolo 1 del
138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonchè dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.
139. I risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.
140. I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per tre anni. La durata del mandato dei suddetti componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, è di quattro anni. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legg 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
b) i requisiti e le modalità di selezione dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità, prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo può essere ricoperta fino al compimento del settantesimo anno di età [49].
141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operatività dell'ANVUR, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del
142. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 138 a 141, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNVSU nonchè, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della
143. [Allo scopo di razionalizzare le attività nel settore della ricerca, contenendo la spesa di funzionamento degli enti pubblici di ricerca, il Governo è autorizzato ad adottare, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
144. [I regolamenti di cui al comma 143 sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alla disciplina degli enti sottoposti a riordino] [51].
145. [Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 143 non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato] [52].
146. Il comma 2-ter dell'articolo 16 del
«2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dallanno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
147. All'articolo 22, comma 13, della
148. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 5, della
149. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche, gli enti pubblici sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla concorrenza, per l'individuazione di società alle quali affidare servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica.
150. Il corrispettivo delle società assegnatarie del servizio è dato esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell'attività svolta.
151. Nell'ambito delle autorità nazionali competenti, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del
152. I gestori del contante trasmettono, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle finanze o agli enti gestori i dati e le informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete metalliche in euro sospette di falsità, non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'individuazione delle stesse, secondo le disposizioni applicative stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana [55].
153. In caso di violazione del comma 152 del presente articolo o delle disposizioni applicative del medesimo comma, al gestore del contante responsabile è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 5.000 secondo la gravità della violazione. La competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro [56].
153-bis. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni applicative di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di inoltro al Ministero dell'economia e delle finanze di dati e informazioni [57].
154. Per tener conto delle ulteriori esigenze poste dalla applicazione dell'articolo 8 della
155. Il comma 4 dell'articolo 7 del
«4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente può ridefinire le finalità delle strutture di missione già operanti: in tale caso si applica l'articolo 18, comma 3, della
4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di più dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente può istituire con proprio decreto apposite unità di coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile è nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
156. Al comma 22-bis dell'articolo 1 del
157. Al fine di monitorare il rispetto dei principi di invarianza e contenimento degli oneri connessi all'applicazione del
158. All'articolo 16, secondo comma, della
159. All'articolo 19, comma 8, del
160. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, del
161. In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del
162. Il comma 309 dell'articolo 1 della
163. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, del
164. Al comma 2 dell'articolo 126-bis del
a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione»;
b) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000».
165. Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del
166. All'articolo 97 del
a) al comma 7, dopo le parole: «il certificato di circolazione» sono inserite le seguenti: «, quando previsto,»;
b) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».
167. All'articolo 170 del
«7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni».
168. All'articolo 171 del
«3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso».
169. All'articolo 213 del
«2-sexies. E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne».
170. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del
171. Fermi i compiti, gli obblighi, e le responsabilità degli enti concessionari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, nonchè le funzioni di controllo delle amministrazioni concedenti, i compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma 1, del
172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del regolamento di cui al
173. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
174. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo al Registro italiano dighe, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione disposto ai sensi dei commi 170, 171, 172 e 173, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti assegnati all'ente e la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui al
175. Il personale attualmente in servizio presso il Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico in godimento. 176. La Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al
177. All'articolo 29, comma 4, del
178. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 14, e dai commi 58, 59, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 116, 137, 151, 152, 153 e 154 del presente articolo, pari a 27,05 milioni di euro per l'anno 2006, a 390,5 milioni di euro per l'anno 2007, a 402,3 milioni di euro per l'anno 2008, a 391,3 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 241,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
179. Parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto, per un importo pari a 140,2 milioni di euro per l'anno 2008 e 143,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, è iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
180. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
181. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella 1 [62]
(prevista dall'art. 2, comma 63)
Motocicli con cilindrata maggiore ai 50 cc, con le seguenti caratteristiche: |
Tariffe: |
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a) Euro 0 |
fino a 11 kw euro 26; |
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per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,70 per ogni kw di potenza; |
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b) Euro 1 |
fino a 11 kw euro 23; |
|
per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,30 per ogni kw di potenza; |
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c) Euro 2 |
fino a 11 kw euro 21; |
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per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,00 per ogni kw di potenza; |
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d) Euro 3 |
fino a 11 kw euro 19,11; |
|
per i motocicli con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 0,88 per ogni kw di potenza. |
Tabella 2 [63]
(prevista dall'articolo 2, comma 67)
TRIBUTI SPECIALI CATASTALI
N. d'ordine |
OGGETTO |
Tariffa in Euro |
Note |
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1 |
Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici: |
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1.1 |
per ogni certificato, copia o estratto. |
16,00 |
Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione,è dovuto il diritto fisso di euro 4. |
1.1.1 |
Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, presenti nei rispettivi elaborati: - particella, per gli estratti e le copie autentiche dalle mappe e dagli abbozzi; - foglio di mappa, per la copia dei quadri di unione; - vertice o caposaldo, per le copie di monografia; - punto, per il quale si determinano le coordinate; - unità immobiliare, per gli estratti storici e per soggetto; - unità immobiliare urbana per il rilascio di copia di planimetrie ed elaborati planimetrici. |
4,00 |
Il tributo non si applica ai primi quattro elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate. |
1.2 |
Per ogni estratto di mappa rilasciato in formato digitale. |
16,00 |
L'estratto è utilizzabile esclusivamente per la redazione di tipi di aggiornamento geometrico. |
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|
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1.2.1 |
Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.2, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro. |
4,00 |
Il tributo non si applica alle prime quattro particelle. |
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2 |
Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali, particellari e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria: |
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2.1 |
per ogni domanda di voltura; |
55,00 |
Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare. |
2.2 |
per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione; |
50,00 |
|
2.3 |
per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate o derivate; |
65,00 |
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2.3.1 |
per ogni particella eccedente. |
3,00 |
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3 |
Attestazione di conformità degli estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico: |
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3.1 |
per ogni estratto di mappa. |
10,00 |
|
3.1.1 |
Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 3.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro. |
4,00 |
Il tributo non si applica alle prime quattro particelle. |
L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge.
Per unità immobiliare è da intendersi, sia la particella dei terreni, sia l'unità immobiliare urbana.
Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
Capo I
Disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contrasto
dell'evasione ed elusione fiscale, nonchè di potenziamento
dell'Amministrazione economico-finanziaria
Art. 1. Accertamento, contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, nonchè potenziamento dell'Amministrazione economico-finanziaria
1. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica:
a) dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l'attività svolta nei settori degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle accise di cui al
b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al
c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l'energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del testo unico delle accise di cui al
2. All'articolo 50-bis del
«2-bis. I soggetti esercenti le attività di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operatività quali depositi IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci.».
3. In applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo economico, sono definite modalità e tempi della procedura di cui al comma 3.
5. All'articolo 34, comma 4, del
a) nell'ultimo periodo, le parole: «di cui all'articolo 52» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 51 e 52»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni per l'accesso presso gli enti indicati al n. 7) dell'articolo 51 del
6. Dopo il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
«10-bis. Le disposizioni del comma 10 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati.».
7. All'articolo 35, comma 35-bis, del
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni telematiche.».
8. Al comma 2 dell'articolo 12 del
9. Ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolto in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate le necessarie integrazioni.
10. Per i veicoli di cui al comma 9, oggetto di importazione, l'immatricolazione è subordinata alla presentazione della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA e contenente l'eventuale riferimento all'utilizzo del plafond da parte dell'importatore.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è fissata la data a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 e sono individuati i criteri di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi.
12. Nel comma 380 dell'articolo 1 della
13. All'articolo 7, quattordicesimo comma, del
14. Gli organismi preposti all'attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad orientare le attività operative per una significativa riduzione della base imponibile evasa ed al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, è destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale dell'Amministrazione economico-finanziaria nonchè delle amministrazioni statali, la concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilità territoriale, l'erogazione di indennità di trasferta, nonchè uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.
15. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo procede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al riordino delle Agenzie fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Al fine di razionalizzare l'ordinamento dell'Amministrazione economico-finanziaria, potenziando gli strumenti di analisi della spesa e delle entrate nei bilanci pubblici, di valutazione e controllo della spesa pubblica e l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, con il predetto regolamento si dispone, in particolare, anche la fusione, soppressione, trasformazione e liquidazione di enti ed organismi.
16. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali rendono il parere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento può essere comunque emanato.
17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti dal funzionamento degli organismi collegiali la struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del
18. All'articolo 67 del
19. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 18 i comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.
Art. 2. Misure in materia di riscossione
1. All'articolo 3, comma 3, del
2. All'articolo 3 del
3. Al
a) nell'articolo 17:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore:
a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.»;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del
a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;
b) del debitore, in caso contrario.»;
3) al comma 7-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento.»;
b) nell'articolo 20, comma 3, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7-ter».
4. All'articolo 3 del
«7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore, nonchè le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'acquirente, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
5. All'articolo 3, comma 22, lettera a), del
6. Nel
«Art. 72-bis (Contenuti dell'atto di pignoramento del quinto dello stipendio). - 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4), dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.».
7. All'articolo 35 del
8. Nel
«Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
9. All'articolo 156 del
10. All'articolo 17, comma 2, del
11. All'articolo 3, comma 28, del
12. Nel
«Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta). - 1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.
5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonchè un rimborso forfetario pari a quello di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonchè le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5.».
13. Nel
«20-bis (Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter del
2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione, da parte di quest'ultima, della segnalazione di cui al citato articolo 28-ter, comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione è regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione.».
14. Il comma 2 dell'articolo 41 del
a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del
b) al ricorso di cui all'articolo 499 del codice di procedura civile;
c) alla citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4, del codice di procedura civile.».
15. L'articolo 17, comma 1, del
16. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti dall'articolo 17 del
Capo II
Disposizioni in materia di base imponibile agricoltura e catasto
Art. 3. Recupero della base imponibile
1. All'articolo 36 del
a) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche ai fabbricati strumentali acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria con riferimento alla quota capitale del canone.»;
b) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento dei canoni relativi ai fabbricati costruiti, acquistati o acquisiti nel corso di periodi di imposta precedenti.».
2. All'articolo 2, comma 3, del
3. La disposizione del comma 2 si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'articolo 1, comma 496, della
5. Il comma 13 dell'articolo 36 del
6. Il comma 11 dell'articolo 36 del
7. Per l'anno 2006, l'articolo 3, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
8. Nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al
«188-bis (Campione d'Italia). - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per cento.
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in euro.
3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.».
9. Per l'anno 2006, l'articolo 188 del citato testo unico di cui al comma 8, si applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
10. Il comma 31 dell'articolo 36 del
11. Per l'anno 2007, il tasso convenzionale di cambio di cui all'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 8 è pari a 0,52135 euro per ogni franco svizzero.
12. Il comma 25 dell'articolo 36 del
«25. All'articolo 51, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione è esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.».
Art. 4. Disposizioni in materia di agricoltura
1. Nel
a) all'articolo 32-bis, comma 3, dopo la parola: «imposta» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 6, primo periodo,»;
b) all'articolo 34, comma 6:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai produttori agricoli che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32-bis.»;
2) il secondo periodo è soppresso;
3) nel terzo periodo le parole: «superiore a cinque ovvero a quindici, ma non a quaranta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 7000 euro, ma non a 20.658,28 euro»;
4) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del precedente periodo cessano di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 20.658,28 euro a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni.».
2. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualità territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori - riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dal
3. In sede di prima applicazione del comma 2, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 2, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede a notificare i nuovi redditi ai titolari dei diritti reali sugli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. I nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 1° gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, sentita l'AGEA, sono stabilite le modalità tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per l'attuazione dei commi 2 e 3, tenendo conto che l'AGEA si avvarrà degli strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa resi disponibili dal SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale).
5. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche (amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno) dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonchè quelli che non risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, è notificata ai soggetti interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro 90 giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in conformità al regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta di cui al primo periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite modalità tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio
6. All'articolo 9, comma 3, lettera a), del
7. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del comma 6 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro la data del 30 giugno 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio
8. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni del presente articolo, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 5. Disposizioni in materia di catasto
1. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
2. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 1 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al
4. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi da 1, 2 e 3 producono effetto fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007.
5. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 2, si rende comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della
6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
7. I trasferimenti erariali in favore dei comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo, secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Capo III
Disposizioni in materia di trasferimenti di beni e di diritti
Art. 6. Disposizioni in materia di imposte ipotecaria e catastale e di registro
1. Nel testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al
a) nell'articolo 10, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «L'imposta, per ciascun intestatario, è dovuta in misura fissa per le volture relative a donazioni e ad altri atti a titolo gratuito, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1-quater, lettera a), della Tariffa fino a concorrenza del valore di euro 180.000 ed in misura proporzionale per il valore eccedente detto importo. Per le volture conseguenti alla presentazione delle dichiarazioni di trasferimento di beni per causa di morte, limitatamente all'abitazione principale del defunto, la misura fissa dell'imposta si applica, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 1-quinquies, lettera a), della Tariffa fino a concorrenza del valore di euro 250.000 ed in misura proporzionale per il valore eccedente detto importo.»;
b) alla Tariffa sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 1 le parole: «e dei certificati di successione di cui all'articolo 5 del testo unico» sono soppresse;
2) dopo l'articolo 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter) Trascrizioni, in favore di soggetti diversi dal coniuge o di parenti in linea retta, di certificati di successione, di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote nonchè vincoli di destinazione sugli stessi: 3%;
1-quater) Trascrizioni di donazioni o di altri atti a titolo gratuito che importano il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonchè vincoli di destinazione sugli stessi:
se eseguite in favore del coniuge o di un parente in linea retta, in possesso dei requisiti e delle condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
a) fino al valore di euro 180.000 per ciascun beneficiario in possesso dei requisiti: 168 euro;
b) oltre il valore di euro 180.000: 3%;
in ogni altro caso: 3%.
1-quinquies) Trascrizione dei certificati di successione di cui all'articolo 5 del testo unico che comportino il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari, anche per quote, nonchè vincoli di destinazione sugli stessi:
se relativa alla successione dell'abitazione principale del defunto:
a) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sulla quota di valore fino a di 250.000 euro: 168 euro;
b) eseguita in favore del coniuge o di parenti in linea retta, sulla quota di valore eccedente 250.000 euro: 3%;
se relativa alla successione di altri beni o diritti reali immobiliari del defunto: 3%.».
2. Ai trasferimenti degli immobili o dei diritti sugli stessi per atto a titolo gratuito o per causa di morte non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69, commi 3 e 4, della
3. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
a) all'articolo 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.» ;
b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis) Competente a ricevere le dichiarazioni di trasferimento per causa di morte è l'ufficio di cui agli articoli 6 del
c) all'articolo 13, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte si applicano i termini previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.»;
d) all'articolo 41, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L'imposta dovuta per i trasferimenti per causa di morte è liquidata e versata dagli eredi, dai legatari e dagli altri soggetti obbligati, unitamente agli altri tributi dovuti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione.»;
e) all'articolo 43, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) per le dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte relativamente ai diritti sui beni immobili si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 51 e 52 con esclusione del comma 5-bis. Per ogni altro bene o diritto si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del
f) all'articolo 57, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Per le dichiarazioni di trasferimento per causa di morte sono obbligati al pagamento dell'imposta i beneficiari dei trasferimenti per quanto a loro perviene a seguito della successione, nonchè coloro che, a qualsiasi titolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione.»;
g) all'articolo 80, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Per i trasferimenti per causa di morte si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
4. Al testo unico di cui al comma 3, alla Tariffa, parte I, annessa al citato testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 131 del 1986, dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«2-bis. 1. Dichiarazioni di trasferimenti per causa di morte.
Se hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari:
devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonchè di affini in linea collaterale fino al terzo grado, con esclusione del coniuge e dei parenti in linea retta: 2 per cento;
devoluti a favore di altri soggetti: 4 per cento.
Se hanno per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali:
devoluti a favore del coniuge e di parenti in linea retta sul valore complessivo dei beni dichiarati eccedente 100.000 euro, tenuto conto del valore di donazioni o di altri atti a titolo gratuito di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della
devoluti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonchè di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
devoluti a favore di altri soggetti: 8 per cento.».
5. Alla
a) il comma 2 dell'articolo 13 è sostituito dai seguenti:
«2. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi e la costituzione di vincoli di destinazione, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta, sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti aliquote:
a) se fatti a favore di altri parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta nonchè di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 2 per cento;
b) se fatti a favore di altri soggetti: 4 per cento.
2-bis. I trasferimenti per donazione o per altri atti a titolo gratuito di aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante, nonchè la costituzione di vincoli di destinazione sono soggetti all'imposta di registro con le seguenti aliquote:
a) se fatti a favore del coniuge e di parenti in linea retta, sul valore eccedente euro 100.000: 4 per cento;
b) se fatti a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonchè di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
c) se fatti a favore di altri soggetti: 8 per cento.
2-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 2-bis, lettera a), negli atti di donazione e negli altri atti a titolo gratuito, nonchè negli atti di cui all'articolo 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
b) all'articolo 14, comma 1, la parola: «franchigie» è soppressa.
6. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione, nonchè per le successioni apertesi dalla data medesima.
Capo IV
Misure a favore dello sviluppo, dell'efficienza energetica, nonchè
della sostenibilità ambientale e di incentivi alle imprese
Art. 7. Disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell'efficienza energetica, nonchè della sostenibilità ambientale
1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1», con autovetture immatricolati come «euro 4» o «euro 5», che emettono meno di 140 grammi di CO2 al chilometro, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Le suddette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.
2. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione con veicoli a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro mille per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del
3. Per l'acquisto di autovetture, omologate dal costruttore per la circolazione anche mediante l'alimentazione del motore con gas metano, è concesso un contributo pari ad euro millecinquecento, incrementato di ulteriori euro cinquecento nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Le predette agevolazioni non si applicano per l'acquisto di autovetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelle aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno validità esclusivamente per i veicoli acquistati ed immatricolati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2007.
5. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico sulle tasse automobilistiche di cui al
6. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo autoveicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del
7. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al
8. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico.
9. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
10. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ed il Comitato per l'interoperabilità tasse automobilistiche, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.
11. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del presente articolo e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.
12. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al
13. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I citato nel comma 12, è aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.
14. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del
15. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del
16. In deroga a quanto disposto dal
17. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla
18. Le cinque annualità di cui al comma 17 decorrono dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quali avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'istallazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.
19. Alla Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al
a) al numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro è sostituita dalla seguente: «55,00»;
b) al numero d'ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti: «L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. La tariffa è raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o sezione staccata.»;
c) il numero d'ordine 7 è sostituito dal seguente:
«7. Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:
7.1 per ogni soggetto: 4,00 - L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale.».
20. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 19 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.
21. Il titolo III della tabella A allegata al
22. Le ispezioni catastali sono eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.
23. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del
24. Nell'articolo 50, comma 3, del
25. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) nell'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
b) nell'articolo 164, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «secondo i seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a) e b) e nei limiti ivi indicati»;
2) alla lettera a), numero 2, le parole: «o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta» sono soppresse;
3) alla lettera b), le parole da: «nella misura del 50 per cento» fino a quelle «Tale percentuale è elevata all'ottanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'ottanta per cento»; nella stessa lettera, le parole: «nella suddetta misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento»;
4) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, è deducibile l'importo costituente reddito di lavoro.».
26. In deroga alla
27. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
Art. 8. Accelerazione degli incentivi alle imprese
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del
2. Le proposte di contratti di programma già approvate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 del citato
3. In conseguenza degli effetti della deroga di cui al comma 1 e delle disposizioni di cui al comma 2, le risorse già attribuite dal CIPE al Fondo di cui all'articolo 60 della
4. In relazione alla ritardata attivazione del Fondo di cui al comma 354 dell'articolo 1 della
5. Al fine di assicurare l'invarianza del limite di cui all'articolo 1, comma 33, della
Capo V
Dismissioni di immobili
Art. 9. Accelerazione dei pagamenti per canoni di locazione
1. All'articolo 1, comma 276, della
a) al primo periodo, le parole: «Agenzia del Demanio» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento del tesoro»;
b) al secondo periodo, le parole: «Agenzia del Demanio» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento del tesoro»;
c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'anticipazione è regolata con prelevamento dall'apposito conto corrente di tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse corrispondenti.».
Art. 10. Disposizioni in materia di alienazioni di immobili non strumentali di Poste Italiane S.p.a.
1. All'articolo 1 del
«6-quater. I beni immobili non più strumentali all'esercizio postale, di proprietà delle Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 40 della
6-quinquies. Alle alienazioni di cui al comma 6-quater si procede secondo le modalità previste dalla
Art. 11. Immobili non strumentali alla gestione caratteristica dell'impresa ferroviaria
1. All'articolo 1, comma 6-bis, del
a) al primo periodo, le parole: «di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.a., o dalle società da essa controllate» sono sostituite dalle seguenti: «di proprietà di Ferrovie dello Stato S.p.a. o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate»;
b) il terzo periodo è soppresso.
Capo VI
Disposizioni in materia di infrastrutture
Art. 12. Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell'ANAS
1. In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, nonchè in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonchè quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convezione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonchè tutti i relativi atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti per la revisione della convenzione; in fase di prima applicazione, la convenzione unica è perfezionata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
2. Le clausole della convenzione unica di cui al comma 1 sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare:
a) il riallineamento, in sede di revisione periodica, delle tariffe al livello necessario e sufficiente per una gestione e sviluppo efficienti delle infrastrutture;
b) la determinazione del saggio reale di adeguamento annuo delle tariffe, per il successivo periodo convenzionale, secondo metodologie che consentano l'equa remunerazione del capitale direttamente pertinente alle infrastrutture, in ragione delle previsioni relative all'evoluzione del traffico, alla dinamica dei costi, nonchè al tasso di incremento della produttività conseguibile dai concessionari;
c) la determinazione dell'equa remunerazione del capitale investito secondo la metodologia del costo medio ponderato del capitale;
d) la destinazione a vantaggio degli utenti di parte della extraprofittabilità generata in virtù dello svolgimento sui sedimi demaniali di attività commerciali;
e) il recupero a favore degli utenti degli importi e degli eventuali extraprofitti relativi a impegni di investimento non ottemperati nel periodo precedente;
f) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione, preventivamente accertata dal concedente, di quote predeterminate degli interventi infrastrutturali previsti nel piano finanziario;
g) la specificazione del quadro informativo minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le società concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a. rende analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo nonchè vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.; l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei concessionari;
h) la individuazione nel progetto definitivo del momento successivamente al quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione dei lavori rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto del terzo;
i) il riequilibrio dei rapporti concessori, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;
l) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento;
m) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, nonchè di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.
3. Gli schemi di convenzione unica, redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 2, sono sottoposti all'esame del CIPE, che s'intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno.
4. All'articolo 11 della
«5. Le società concessionarie autostradali sono soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate in borsa, ai sensi del
b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture;
c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di lavori, forniture e servizi e, conseguentemente, attuare gli affidamenti nel rispetto del
d) sottoporre all'approvazione dell'ANAS gli schemi dei bandi di gara delle procedure per le quali non sia esclusa la partecipazione, rispetto alla concessionaria, di società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, escludendo comunque, in tali casi, dette società dalle attività di progettazione;
e) prevedere nel proprio statuto che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ai sensi dell'articolo 2387 del codice civile e dell'articolo 10 della
5-bis). Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnico-economica.».
5. L'ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del
a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e all'articolo 11, comma 5, della
b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei concessionari, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;
c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;
d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e di cui all'articolo 11, comma 5, della
e) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonchè di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della
6. Nel caso in cui il concessionario, in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario ovvero della prima revisione della convenzione di cui al comma 1, dichiari di non voler aderire alla convenzione unica redatta conformemente a quanto previsto dal comma 2, il rapporto concessorio si estingue automaticamente. ANAS S.p.a. assume conseguentemente la gestione diretta delle attività del concessionario, subentrando in tutti i suoi rapporti attivi e passivi, inclusi quelli con il personale dipendente del concessionario che ne faccia domanda.
7. Nel caso in cui la convenzione unica, da redigere conformemente a quanto previsto dal comma 2, non si perfezioni entro il termine di cui al comma 1 per fatto imputabile al concessionario, quest'ultimo decade, nel rispetto del principio di partecipazione e contraddittorio, dalla concessione ed ANAS S.p.a. subentra nella gestione diretta delle sue attività ai sensi del comma 6, secondo periodo.
8. All'articolo 21 del
a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonchè una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le variazioni nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente, entro il 15 novembre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonchè una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione.»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
Art. 13. Attività di dragaggio
1. Nella
a) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del
b) all'articolo 8, comma 3, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto dalla lettera a);».
Art. 14. Disposizioni per il potenziamento infrastrutturale del territorio della Sicilia e delle aree limitrofe
1. All'articolo 1 della
a) nel comma 1, le parole: «ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS S.p.a., le regioni Sicilia e Calabria, nonchè altre società controllate dallo Stato e amministrazioni ed enti pubblici. Tale società per azioni è altresì autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso società partecipate, attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse»;
b) il secondo comma è soppresso.
2. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, una volta trasferita ad altra società controllata dallo Stato le azioni della Stretto di Messina s.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in apposito capitolo di spesa dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria», il cui utilizzo è stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con le regioni Sicilia e Calabria.
Capo VII
Disposizioni in materia di beni culturali e tutela dell'ambiente
Art. 15. Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali
1. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attività culturali, l'articolo 54 del
«Art. 54. - 1. Il Ministero si articola in quattordici uffici dirigenziali generali centrali ed in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4.».
2. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 1, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del
3. Al
a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «dal Capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «dal Segretario generale del Ministero»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero»;
c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «sentito il capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Segretario generale del Ministero».
4. All'articolo 6, comma 4, del
5. All'articolo 1, comma 19-bis, del
6. Le modalità di attuazione del presente articolo devono, in ogni caso, essere tali da garantire l'invarianza della spesa da assicurarsi anche mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici di livello dirigenziale generale e non generale delle amministrazioni interessate.
Art. 16. Personale dirigenziale nel Ministero per i beni e le attività culturali
1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del sistema museale statale ed al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
Art. 17. ARCUS S.p.a.
1. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del
2. La localizzazione degli interventi di Arcus s.p.a., nonchè il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali, con modalità che saranno definite con decreto interministeriale.
Art. 18. Norme a favore del Teatro Petruzzelli di Bari
1. All'articolo 1 della
a) al comma 5, nel primo periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e al secondo periodo la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2010»;
b) il comma 6 è abrogato.
2. Al fine di garantire la celere ripresa delle attività culturali di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il comune di Bari acquista la proprietà dell'immobile sede del predetto Teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi [64].
3. Con uno o più provvedimenti, il prefetto di Bari determina l'indennizzo spettante ai proprietari ai sensi della vigente normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme già liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Prefetto di Bari cura, altresì, l'immediata immissione del comune di Bari nel possesso del Teatro medesimo [65].
4. E' assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di otto milioni di euro per l'anno 2007 per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.
Art. 19. Compensi agli organi degli Enti Parco nazionali
1. All'articolo 9 della
«12-bis. Al Presidente, al Vice Presidente, agli altri componenti del Consiglio direttivo e ai componenti del collegio dei revisori dei conti dell'ente parco spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso ed in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo e della giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001) e con la procedura indicata nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001.».
2. All'articolo 2 del
a) il primo periodo è soppresso;
b) al secondo periodo le parole: «Peraltro, a coloro che» sono sostituite dalle seguenti: «Ai componenti degli organi di cui al primo comma che».
Art. 20. Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
1. Al fine di garantire la razionalizzazione dei controlli ambientali e l'efficienza dei relativi interventi attraverso il rafforzamento delle misure di coordinamento tra le istituzioni operanti a livello nazionale e quelle regionali e delle province autonome, l'assetto organizzativo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - APAT - di cui agli articoli 8, 9, 38 e 39 del
a) l'APAT è persona giuridica di diritto pubblico ed ordinamento autonomo, dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;
b) sono organi dell'Agenzia
- il presidente, con funzioni di rappresentanza dell'Agenzia, nominato, con incarico quinquennale, tra persone aventi comprovata esperienza e professionalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- il consiglio di amministrazione, composto da quattro membri oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e professionalità, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per due di essi, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale. Gli emolumenti del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- il collegio dei revisori dei conti, costituito ai sensi dell'articolo 8 del
c) il direttore generale dirige la struttura dell'Agenzia ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; è scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza professionale e resta in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono fissati dal consiglio di amministrazione;
d) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il regolamento previsto dall'articolo 8 del
e) gli oneri derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) sono a carico del bilancio dell'APAT, senza oneri aggiuntivi sul bilancio dello Stato.
Capo VIII
Disposizioni in materia di lavoro
Art. 21. Modifiche ed integrazioni del
1. All'articolo 3 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la congruità dell'attività di vigilanza effettuata, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi e segnala altresì al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attività di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243.»;
c) al comma 2, dopo le parole: «Comandante generale della Guardia di finanza», sono inserite le seguenti: «dal Comandante generale dell'arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri tutela del lavoro;»;
d) al comma 3, dopo le parole: «invitati a partecipare» sono inserite le seguenti: «i Direttori generali delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.».
2. All'articolo 4 del
a) al comma 3, dopo le parole: «comandante regionale della Guardia di finanza;» sono inserite le seguenti: «dal comandante regionale dell'Arma dei carabinieri;»;
b) al comma 4, sono soppresse le seguenti parole: «ed il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri».
3. All'articolo 5, comma 2, del
a) dopo le parole: «comandante provinciale della Guardia di finanza,» sono inserite le seguenti: «il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri,»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alle sedute del CLES può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore.».
4. L'articolo 9 del
«Art. 9. - 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonchè, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.
2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili.».
Art. 22. Semplificazione dell'adeguamento annuale delle rendite INAIL
1. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del
Art. 23. Contributi previdenziali per il settore agricolo
1. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
Capo IX
Disposizioni concernenti l'editoria e le comunicazioni
Art. 24. Riordino e semplificazione delle disposizioni sui contributi
1. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del
b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonchè dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;
c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:
1. occupazione dei giornalisti;
2. tutela del prodotto editoriale primario;
3. livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.
Art. 25. Regime di pubblicità dei contributi statali
1. Tra le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 2, secondo comma, della
Art. 26. Erogazione delle provvidenze per l'editoria
1. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della
2. I contributi previsti dall'articolo 4 della
Art. 27. Diffusione di messaggi istituzionali e di utilità sociale
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della
Art. 28. Rimborsi per abbonamenti
1. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».
2. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento».
3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della
Art. 29. Modifiche alla
1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, all'articolo 3 della
a) al comma 8, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»;
b) al comma 9 le parole: «della media» sono soppresse;
c) al comma 10, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio».
2. All'articolo 3 della
3. All'articolo 3, comma 3, primo periodo, della
4. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2003, non si procede all'ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato.
Art. 30. Modifiche alla
1. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della
2. All'articolo 1, comma 455 della
3. Il comma 458 dell'articolo 1 della
Art. 31. Convenzioni aggiuntive
1. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della
Art. 32. Riproduzione di articoli di riviste o giornali
1. All'articolo 65 della
«1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
Art. 33. Modalità di rimborso alla società Poste Italiane
1. Le somme ancora dovute alla società Poste Italiane ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
Art. 34. Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche
1. All'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti «da euro 15.000,00 ad euro 2.500.000,00» e le parole: «di euro 5.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 50.000,00»;
b) al comma 5, le parole: «al doppio dei» sono sostituite dalle seguenti: «a venti volte i»;
c) al comma 8, le parole: «da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 30.000,00 ad euro 580.000,00»;
d) al comma 9, dopo le parole: «articolo 32,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;». Le parole: «da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00»;
e) al comma 11, le parole: «da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00»;
f) al comma 13, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;
g) al comma 14, le parole: «da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;
h) al comma 16, le parole: «da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 58.000,00 ad euro 580.000,00»;
i) dopo il comma 17 è inserito il seguente: «17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della
Capo X
Disposizioni in materia di università
Art. 35. Organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca
1. All'articolo 1, comma 8, del
Art. 36. Valutazione del sistema universitario e della ricerca
1. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonchè dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.
2. I risultati delle attività di valutazione dell'Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
a) la struttura e il funzionamento dell'Agenzia, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
b) la nomina e la durata in carica dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, contestualmente alla effettiva operatività dell'Agenzia, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNSVU, nonchè, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della
Art. 37. Disposizioni in materia di ordinamento universitario
1. Il comma 2-ter dell'articolo 16 del
«2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
2. All'articolo 22, comma 13, della
3. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 5, della
Capo XI
Misure di razionalizzazione e funzionalità del settore pubblico
Art. 38. Razionalizzazione della spesa energetica degli enti pubblici
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche, gli enti pubblici sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla concorrenza, per l'individuazione di società alle quali affidare servizi di verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto dell'energia, sia termica che elettrica.
2. Il corrispettivo delle società assegnatarie del servizio è dato esclusivamente dalla vendita di eventuali titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell'attività svolta.
Art. 39. Disposizioni in materia di tutela dell'euro
1. Nell'ambito delle autorità nazionali competenti, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del
2. I soggetti obbligati al ritiro dalla circolazione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità, in applicazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge di cui al comma 1, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento, per via telematica, i dati tecnici e le informazioni inerenti all'identificazione dei sospetti casi di falsità, secondo modalità stabilite nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Banca d'Italia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Nelle more dell'adozione delle misure di cui al comma 3, i soggetti obbligati al ritiro delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità provvedono all'inoltro all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento dei dati e delle informazioni - secondo le modalità di cui alle vigenti disposizioni.
4. Per tener conto delle ulteriori esigenze poste dalla applicazione dell'articolo 8 della
Art. 40. Disposizioni concernenti la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il CIPE
1. Il comma 4 dell'articolo 7 del
«4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente può ridefinire le finalità delle strutture di missione già operanti: in tale caso si applica l'articolo 18, comma 3, della
4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di più dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente può istituire con proprio decreto apposite unità di coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile è nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».
2. Al fine di monitorare il rispetto dei principi di invarianza e contenimento degli oneri connessi all'applicazione del
3. All'articolo 16, secondo comma, della
Art. 41. Incarichi dirigenziali
1. All'articolo 19, comma 8, del
2. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8, del
3. In sede di prima applicazione dell'articolo 19, comma 8, del
4. Il comma 309 dell'articolo 1 della
Art. 42. Razionalizzazione del settore della formazione del personale della pubblica amministrazione
1. L'Osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del
2. La sede di Acireale della Scuola di cui al comma 1 è soppressa. Nei confronti del personale in servizio presso la sede predetta sono attivate le procedure di cui agli articoli 33 e 34 del
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del Formez - Centro di formazione studi presenta al Dipartimento della funzione pubblica un aggiornamento del piano di cui all'articolo 3 del
Art. 43. Qualità e valutazione dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici
1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1999, n. 286, il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre 2006, un piano per il miglioramento della qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e dai gestori di servizi pubblici. Il piano reca anche linee guida per l'adozione, da parte delle amministrazioni interessate da processi di riorganizzazione delle strutture, di sistemi di misurazione della qualità dei servizi resi all'utenza.
Art. 44. Modifiche al
1. Al comma 2 dell'articolo 126-bis del
a) il quarto periodo è sostituito dal seguente:
«La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.»;
b) il sesto periodo è sostituito dal seguente:
«Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.».
2. Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del
3. All'articolo 97, del
a) al comma 7, dopo le parole: «il certificato di circolazione» sono inserite le seguenti: «, quando previsto,»;
b) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».
4. All'articolo 170 del
«7. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni.».
Art. 45. Attività della pubblica amministrazione in materia di dighe
1. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del
2. I compiti e le attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma 1, nonchè dell'articolo 10 del
3. Le spese occorrenti per il finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe sono finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi alle attività già facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1, dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
5. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo al Registro italiano dighe, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione disposto ai sensi del presente articolo, è nominato un Commissario straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti assegnati all'ente e la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui al
6. Il personale attualmente in servizio presso il Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico in godimento.
7. La Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del
Art. 46. Proroga del termine in materia di soppressione di organismi
1. All'articolo 29, comma 4, del
Art. 47. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 14, dall'articolo 7, commi 1, 2, 3, 14 e 15, e dagli articoli 16, 18, 23, 35 e 39, pari a milioni 27,05 per l'anno 2006, a milioni 390,5 per l'anno 2007, a milioni 402,3 per l'anno 2008, a milioni 391,3 per l'anno 2009 ed a milioni 241,7 a decorrere dal 2010, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 48. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato
(previsto dall'art. 7, comma 21)
TRIBUTI SPECIALI CATASTALI
N. |
OGGETTO |
Tariffa in Euro |
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1 |
Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici: |
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1.1 |
per ogni certificato, copia o estratto |
16,00 |
Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4 |
1.1.1 |
Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, presenti nei rispettivi elaborati: |
4,00 |
Il tributo non si applica ai primi quattro elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate |
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- particella, per gli estratti e le copie autentiche delle mappe e degli abbozzi; |
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- foglio di mappa, per la copia dei quadri di unione; |
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- vertice o caposaldo, per le copie di monografia |
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- punto, per il quale si determinano le coordinate; |
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- unità immobiliare, per gli estratti storici e per soggetto; |
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- unità immobiliare urbana per il rilascio di copia e di planimetrie ed elaborati planimetrici |
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1.2 |
Per ogni estratto di mappa rilasciato in formato digitale |
16,00 |
L'estratto è utilizzabile esclusivamente per la redazione di tipi di aggiornamento geometrico |
1.2.1 |
Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 1.2, per ogni quattro particelle richieste; o frazioni di quattro |
4,00 |
Il tributo non si applica alle prime quattro particelle |
2 |
Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappati, particellari e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria: |
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2.1 |
per ogni domanda di voltura; |
55,00 |
Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare |
2.2. |
per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione; |
50,00 |
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2.3. |
per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate o derivate; |
65,00 |
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2.3.1 |
per ogni particelle eccedente. |
3,00 |
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3 |
Attestazione di conformità degli estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico: |
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3.1. |
per ogni estratto di mappa |
10,00 |
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3.1.1 |
oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 3.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro |
4,00 |
Il tributo non si applica alle prime quattro particelle |
L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge.
Per unità immobiliare è da intendersi, sia la particella dei terreni, sia l'unità immobiliare urbana.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma inserito dall'art. 11 del
[3] Comma inserito dalla L. di conversione.
[4] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] L'originario comma 8 è stato così sostituito dagli attuali commi 8, 8 bis e 8 ter dalla L. di conversione.
[7] L'originario comma 8 è stato così sostituito dagli attuali commi 8, 8 bis e 8 ter dalla L. di conversione.
[8] L'originario comma 8 è stato così sostituito dagli attuali commi 8, 8 bis e 8 ter dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma inserito dall'art. 9 del
[11] Comma inserito dall'art. 1, comma 93, della
[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[15] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 1 del
[16] Articolo sostituito dalla L. di conversione.
[17] Comma abrogato dall'art. 39 quinquies del
[18] Comma già modificato dall'art. 26 bis del
[19] Comma sostituito dall'art. 1, comma 339, della
[20] Comma sostituito dall'art. 1, comma 339, della
[21] Comma già modificato dall'art. 15 del
[22] Comma così sostituito dall'art. 3 del
[23] Comma così sostituito dall'art. 3 del
[24] Lettera inserita dall'art. 1, comma 77, della
[25] Lettera inserita dall'art. 1, comma 77, della
[26] Comma inserito dall'art. 1, comma 77, della
[27] Comma abrogato dall'art. 1, comma 241, della
[28] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 238, della
[29] Comma così sostituito dall'art. 43 della
[30] Comma così modificato dall'art. 1, comma 237, della
[31] Comma già modificato dall'art. 39 del
[32] Comma così modificato dall'art. 1, comma 324, della
[33] Comma già modificato dall'art. 1, comma 1030, della
[34] Alinea così modificato dall'art. 1, comma 1030, della
[35] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1030, della
[36] Comma abrogato dall'art. 16 della
[37] Comma sostituito dall'art. 1, comma 1030, della
[38] Comma così modificato dall'art. 1, comma 939, e comma 1030 con la decorrenza ivi prevista, della
[39] Comma modificato dall'art. 1, comma 1030, della
[40] Comma sostituito dall'art. 1, comma 1030, della
[41] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1030, della
[42] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1155, della
[43] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1155, della
[44] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1134, della
[45] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1134, della
[46] Comma sostituito dall'art. 2 della
[47] La Corte costituzionale, con sentenza 30 aprile 2008, n. 128, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[48] La Corte costituzionale, con sentenza 30 aprile 2008, n. 128, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[49] Comma già modificato dall'art. 29 della
[50] Comma abrogato dall'art. 2 della
[51] Comma abrogato dall'art. 2 della
[52] Comma abrogato dall'art. 2 della
[53] Comma così modificato dall'art. 14 della
[54] Comma così modificato dall'art. 8 del
[55] Comma sostituito dall'art. 97 del
[56] Comma sostituito dall'art. 97 del
[57] Comma inserito dall'art. 97 del
[58] La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 2008, n. 161, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del
[59] Comma così modificato dall'art. 2 del
[60] Comma già modificato dall'art. 55 del
[61] Articoli soppressi dalla L. di conversione.
[62] L'originario Allegato è stato così sostituito dalle attuali Tabelle 1 e 2 per effetto della L. di conversione.
[63] L'originario Allegato è stato così sostituito dalle attuali Tabelle 1 e 2 per effetto della L. di conversione.
[64] La Corte costituzionale, con sentenza 30 aprile 2008, n. 128, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[65] La Corte costituzionale, con sentenza 30 aprile 2008, n. 128, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.