§ 34.2.52 - L. 29 dicembre 2009, n. 197.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:29/12/2009
Numero:197


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, [...]


§ 34.2.52 - L. 29 dicembre 2009, n. 197. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

(G.U. 31 dicembre 2009, n. 303)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE 2009, N. 152

 

All'articolo 1:

al comma 10, il secondo periodo è soppresso;

al comma 11 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 192.087, si provvede quanto a euro 134.943 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo e quanto a euro 67.144 mediante parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 108 del 2009».

 

All'articolo 3:

al comma 2, al primo periodo, le parole da: «dell'interessato» fino a a: «dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «dell'interessato al trattamento dei dati personali» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di caricamento dei dati nella tessera, i livelli e le modalità di accesso selettivo ai dati, nonché le specifiche misure volte a garantire la sicurezza dei dati»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 27 febbraio 1989, n. 79, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di cui alla legge 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero comunque iscritto in seguito ad eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in Patria, che ne hanno determinato l'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, è attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato"»;

dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. All'articolo 9, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo le parole: "confronti e" sono inserite le seguenti: ", con esclusione del personale per il quale il rilascio costituisce condizione necessaria per l'espletamento del servizio istituzionale nel territorio nazionale e all'estero,".

7-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono ripartite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e della giustizia, e destinate agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.

7-quater. All'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio n. 12, le parole: "Per l'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2010". All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 100.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, per il 2010 e per il 2011, l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico e, per il 2012, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

All'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Gli accertamenti, i rilievi descrittivi o fotografici od ogni altra operazione tecnica disposti dal pubblico ministero su mezzi militari utilizzati per le missioni militari all'estero e sottoposti a sequestro devono essere considerati urgenti e, pertanto, devono essere effettuati entro il termine di dieci giorni dall'avvenuto sequestro. Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato per ulteriori dieci giorni con decreto motivato del pubblico ministero.

1-ter. Se il pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 359 del codice di procedura penale, si avvale di un consulente per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1-bis, assegna al consulente un termine di quindici giorni per il compimento di tutte le attività che richiedono la disponibilità del mezzo militare in sequestro e ordina il dissequestro all'esito delle medesime operazioni. Il termine di cui al primo periodo è prorogabile per ulteriori quindici giorni con decreto motivato del pubblico ministero.

1-quater. Nel caso di compimento di accertamenti tecnici irripetibili previsti dall'articolo 360, comma 4, del codice di procedura penale, l'udienza prevista dagli articoli 401 e seguenti del codice di procedura penale si considera a trattazione prioritaria ai sensi dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

1-quinquies. Gli atti e i provvedimenti concernenti il sequestro dei mezzi di cui al comma 1 bis sono trasmessi con modalità telematica.

1-sexies. Non è punibile il militare che, nel corso delle missioni di cui all'articolo 2, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari.

1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti dal comma 1-sexies si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

1-octies. All'articolo 260, primo comma, del codice penale militare di pace, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, le parole: "e 112" sono sostituite dalle seguenti: "112, 115, 116, secondo comma, 117, terzo comma, e 167, terzo comma"».

All'articolo 5, al comma 3, dopo le parole: «"Missioni militari di pace",», sono inserite le seguenti: «nonché quelle di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b),».

Nel titolo, dopo le parole: «delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia», sono aggiunte le seguenti: «e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa».


[1] L'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha abrogato gli articoli: 2; 3, commi 1, 2, 3, 3-bis, 5, 7, 7-bis, 7-ter; 4, comma 1.