Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
Data: | 29/12/2010 |
Numero: | 225 |
Sommario |
Art. 1. Proroghe non onerose di termini in scadenza |
Art. 2. Proroghe onerose di termini |
Art. 3. Copertura finanziaria |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 80.3.57 - D.L. 29 dicembre 2010, n. 225. [1]
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
(G.U. 29 dicembre 2010, n. 303)
Art. 1. Proroghe non onerose di termini in scadenza
1. E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata [2].
2-bis. Le proroghe di termini di cui al comma 2 sono disposte previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della
2-ter. Al comma 1 dell'articolo 245 del
2-quater. Al comma 2 dell'articolo 1 del
a) le parole: «il cui mandato è scaduto 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2010»;
b) le parole: «il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2011»;
c) le parole: «a far data dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «a far data dal 1° gennaio 2011»;
d) le parole: «non oltre il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2011» [5].
2-quinquies. I termini e i regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto, la cui scadenza è fissata in data successiva al 31 marzo 2011, sono prorogati al 30 aprile 2012. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai termini e ai regimi giuridici di cui all'articolo 4, comma 9, del
2-sexies. Il termine di proroga, riferito alla «FONTE NORMATIVA. articolo 17, comma 19, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
2-septies. L'articolo 4-bis del
Art. 2. Proroghe onerose di termini
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del
1-bis. All'articolo 2, comma 121, della
1-ter. Fino alla completa realizzazione del processo di attuazione dei trasferimenti di cui all'articolo 3, comma 1, del
1-quater. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 1, e alla tabella 1, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, della
1-quinquies. Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della
1-sexies. In attuazione dell'articolo 40, comma 2, della
a) istituisce l'elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale, affidandone la tenuta al Centro nazionale sangue, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 5 del
b) definisce, ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 40, comma 4, della citata
c) disciplina, nelle more della compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010, che comunque dovrà avvenire entro il 30 giugno 2015, le modalità attraverso le quali l'Agenzia italiana del farmaco assicura l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti da plasma raccolto sul territorio nazionale nonchè l'esportazione del medesimo per la lavorazione in Paesi comunitari e l'Istituto superiore di sanità assicura il relativo controllo di stato [14].
1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività disposte dal comma 1-sexies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [15].
1-octies. Il Comitato per la verifica delle cause di servizio di cui al regolamento di cui al
2. Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonchè dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto, è differito alla data del 30 giugno 2011. Alle minori entrate derivanti dal periodo precedente, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
2-bis. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti, comprese le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del
a) possono essere applicate nella regione interessata le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della
b) i comuni possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del
c) le province possono deliberare un'apposita maggiorazione dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del
2-ter. I comuni della regione Campania destinatari della riduzione dei trasferimenti disposta in attuazione dell'articolo 12 del
2-quater. All'articolo 5 della
«5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, è autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonchè ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del
5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza nazionale, può essere disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonchè dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del
2-quinquies. Alla
a) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le ordinanze sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
b) all'articolo 5, comma 5-bis:
1) al penultimo periodo, le parole: «e all'ISTAT» sono sostituite dalle seguenti: «, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali» [20].
2-sexies. All'articolo 3, comma 1, della
«c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
2-septies. All'articolo 27, comma 1, della
2-octies. I funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilità speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attività, rendicontano nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della
2-novies. Entro il termine del 15 marzo 2011 sono revocati i fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla ricognizione dei finanziamenti revocati e all'individuazione della quota, per l'anno 2011, nel limite di 250 milioni di euro, che deve essere destinata alle seguenti finalità:
a) nel limite di 150 milioni di euro alle Autorità portuali che hanno attivato investimenti con contratti già sottoscritti o con bandi di gara pubblicati alla data del 30 settembre 2010 in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 991, della
b) nel limite di 20 milioni di euro alle Autorità i cui porti sono interessati da prevalente attività di transhipment al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7-duodecies, del
c) per le disponibilità residuali alle Autorità portuali che presentano progetti cantierabili [24].
2-decies. Con il decreto di cui al comma 2-novies si provvede altresì all'individuazione delle somme che devono essere versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2011, dalle Autorità portuali interessate dalla revoca dei finanziamenti per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle somme di cui al comma 2-undecies. Con successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli anni 2012 e 2013 si provvede ad individuare le quote dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies e ad assegnarle alle Autorità portuali, secondo criteri di priorità individuati nei medesimi decreti, per progetti cantierabili, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. In caso di mancato avvio dell'opera, decorsi centottanta giorni dall'aggiudicazione definitiva del bando di gara, il finanziamento si intende revocato ed è riassegnato ad altri interventi con le medesime modalità dei finanziamenti revocati ai sensi del comma 2-novies [25].
2-undecies. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con i decreti di cui al comma 2-decies è disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica. All'articolo 4 del
2-undecies. 1. Per il solo anno 2012, per le finalità di cui al comma 2-novies, può essere disposto, ad integrazione delle risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti, l'utilizzo delle risorse del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6, del
2-duodecies. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 40, quinto periodo, della
2-terdecies. Le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 219, della
2-quaterdecies. E' differita al 1° gennaio 2012 l'applicazione dell'articolo 6 del
2-quinquiesdecies. Il termine del 31 dicembre 2010 di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del
3. E' sospesa la riscossione delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste dall'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del
3-bis. In ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della
3-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, della
3-quater. All'articolo 39 del
a) al comma 3-bis, le parole: «entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini stabiliti»;
b) al comma 3-ter, le parole: «entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2011 con le modalità e i termini stabiliti» [35].
3-quinquies. All'articolo 4 del
3-sexies. Il comune dell'Aquila, in deroga all'articolo 14, comma 9, del
3-septies. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 1, comma 2, del
3-octies. Al fine di contribuire alla ripresa economica e occupazionale delle zone colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, di cui al capo III del
3-novies. Agli enti locali della provincia dell'Aquila, soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la Soluzione tecnica minima generale di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. ARG/elt 99/08 del 23 luglio 2008, continuano ad applicarsi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, le condizioni previste per gli impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, comma 173, della
3-decies. A decorrere dall'anno 2011 è istituita, per il giorno 6 aprile, la Giornata della memoria per le vittime del terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni abruzzesi, nonchè degli altri eventi sismici e delle calamità naturali che hanno colpito l'Italia. Tale giornata non costituisce festività ai fini lavorativi [41].
4. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340, della
4-bis. Il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della
4-ter. [A decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 è istituito, per l'accesso a pagamento nelle sale cinematografiche, ad esclusione di quelle delle comunità ecclesiali o religiose, un contributo speciale a carico dello spettatore pari a 1 euro, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto interdirigenziale dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, anche relative alle procedure di riscossione e di versamento del contributo speciale] [44].
4-quater. All'onere derivante dai commi 4 e 4-bis si provvede, entro il limite di spesa di euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013:
a) quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011, con le modalità e nell'ambito delle risorse indicate all'articolo 3;
b) [quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2011 e quanto a euro 90.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal contributo speciale di cui al comma 4-ter. L'eventuale maggior gettito eccedente il predetto limite di spesa è riassegnato allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per essere destinato al rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 del
4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della
4-sexies. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del
4-septies. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al
4-octies. Sono prorogati per l'anno 2011 gli interventi di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della
4-novies. [Il servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all'estero non può quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all'estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all'estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013, sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i lettorati. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti d'ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione all'estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010] [50].
4-decies. Previa autorizzazione dell'Unione europea, la garanzia richiesta ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010, è concessa, entro il termine del 31 dicembre 2011, quale aiuto sotto forma di garanzia, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2010, recante le modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2011 [51].
4-undecies. All'articolo 83-bis del
a) al comma 14 la parola: «6,» è soppressa;
b) al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l'identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l'individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l'adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse» [52].
4-duodecies. Per l'anno 2011, il termine di cui all'articolo 55, comma 5, della
4-terdecies. All'articolo 11-bis del
«3. Per l'esercizio dell'attività di commercio di tutte le unità di movimentazione usate si applicano le disposizioni degli articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
4-quaterdecies. E' prorogato al 31 marzo 2011 il termine di cui all'articolo 38, comma 2, primo periodo, della
4-quinquiesdecies. [Fino al 31 dicembre 2011 si applica la disciplina previgente all'articolo 2, comma 212, lettera b), numero 2), della
4-sexiesdecies. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del
4-septiesdecies. Fino al 31 agosto 2012 è prorogato il Commissario straordinario attualmente in carica presso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) [58].
4-duodevicies. Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
4-undevicies. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
a) nell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
b) nell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal
5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della
5-bis. Il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall'articolo 19, commi 8, 9 e 10, del
5-ter. All'articolo 14 del regolamento di cui al
a) al comma 1, le parole: «entro tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi»;
b) al comma 2, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro nove mesi» [63].
5-quater. [All'articolo 7, comma 20, ultimo periodo, del
5-quinquies. [All'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, del
5-sexies. All'articolo 3, comma 3, del
5-septies. Le società di capitali di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del
5-octies. Il termine di cui all'articolo 3, comma 25, della
5-novies. Il termine di validità del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del
5-decies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, adotta il Programma nazionale triennale della pesca, di seguito denominato «Programma nazionale», contenente gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria [70].
5-undecies. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del
5-duodecies. Gli uffici della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura provvedono ad informare, con cadenza annuale, la Commissione consultiva centrale circa l'andamento del Programma nazionale, fornendo altresì un quadro complessivo dei risultati raggiunti. Sono abrogati gli articoli 2, 4, 5 e 19 del
5-terdecies. La durata dell'organo di cui all'articolo 10 del
6. Per garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del
6-bis. All'articolo 6 della
6-ter. Fino al 31 dicembre 2011, nonchè per gli anni 2012 e 2013, le risorse di cui all'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
6-quater. All'articolo 1, comma 4-bis, del
6-quinquies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, del
6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura previsto dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al
6-septies. Ferma restando l'aliquota massima di 17 posti fissata dall'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'articolo 2, comma 93, della
a) al primo periodo, le parole: «con almeno quattro anni di servizio nella qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «con almeno due anni di servizio nella qualifica»;
b) al secondo periodo, le parole: «Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica rivestita» sono sostituite dalle seguenti: «Ai dirigenti in possesso di almeno quattro anni di servizio nella qualifica rivestita» [80].
6-octies. La disposizione di cui al comma 6-septies non deve in ogni caso comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nè dalla nomina dei dirigenti generali di pubblica sicurezza a prefetto deve conseguire un incremento delle dotazioni organiche dei dirigenti generali di pubblica sicurezza e delle qualifiche dirigenziali sottostanti [81].
6-novies. Al fine di assicurare la piena operatività delle nuove prefetture di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, il termine per il conferimento degli incarichi ai rispettivi prefetti è differito fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, è ridotta da 9 a 6 l'aliquota di prefetti stabilita dall'articolo 237, comma 3, del testo unico di cui al
6-decies. Al fine di completare l'azione di contrasto della criminalità organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali, ad essa riconducibili, nonchè al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, a decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Dipartimento della pubblica sicurezza può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del
6-undecies. Ferme restando le dipendenze e le competenze per gli esperti di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al
6-duodecies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico di cui al
6-terdecies. L'incarico di esperto per la sicurezza ha durata biennale ed è prorogabile per non più di due volte. La durata totale dell'incarico non può superare complessivamente i sei anni. Esso è equivalente, a tutti gli effetti, ai periodi di direzione o comando, nelle rispettive qualifiche o gradi, presso le Forze di polizia di appartenenza [86].
6-quaterdecies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 6-decies a 6-terdecies si provvede nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico di cui al
6-quinquiesdecies. All'articolo 11 del testo unico di cui al
a) al comma 1, le parole: «al Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «alla Direzione centrale per i servizi antidroga» e dopo le parole: «in qualità di esperti» sono inserite le seguenti: «per la sicurezza»;
b) al comma 2, le parole: «riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «riservata agli esperti per la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga»;
c) al comma 3, le parole: «il Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione centrale per i servizi antidroga»;
d) al comma 4, le parole: «del Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione centrale per i servizi antidroga» [88].
7. Dopo il comma 196 dell'articolo 2 della
«196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196 è fissato al 31 dicembre 2011, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonchè dal comma 2 dell'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare di cui al
196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per l'anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio", da riassegnare ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinata all'estinzione dell'anticipazione di tesoreria complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196.» [89].
8. Il secondo periodo del comma 196 dell'articolo 2 della
9. All'articolo 14 del
a) il comma 13-bis è sostituito dal seguente: «13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del
b) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:
«13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
c) al comma 14-quater, il quarto periodo è sostituito dai seguenti : «Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.» [92];
d) al comma 15, il primo periodo è soppresso;
e) al comma 17, le parole «L'accesso al fondo di cui al comma 14 è consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo può estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»; l'ultimo periodo, in fine, è soppresso.
9-bis. All'articolo 5, comma 4, del
9-ter. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
9-quater. Al comma 2 dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
10. All'articolo 307, comma 10, del codice dell'ordinamento militare, di cui al
«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a), sono destinati, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita:
fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per confluire nei fondi di cui all'articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, nonchè, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all'articolo 1836. Alla ripartizione delle quote riassegnate dei citati fondi si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Ministero dell'economia e delle finanze;
in misura non inferiore al 42,5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di ammortamento dei titoli di Stato;
in una misura compresa tra il 5 ed il 15 per cento proporzionata alla complessità ed ai tempi di valorizzazione, agli enti locali interessati, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la differenza viene distribuita in parti uguali alle percentuali di cui ai primi due punti;» [96].
11. All'articolo 314 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Ministero della difesa individua, attraverso procedura competitiva, la società di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo.»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I proventi monetari derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalità previste dall'articolo 307, comma 10, lettera d). A tale fine possono essere destinate alle finalità del fondo casa di cui all'articolo 1836 fino al 5 per cento delle risorse di pertinenza del Ministero della difesa.» [97].
12. Nel caso in cui le procedure di cui all'articolo 314, comma 4, del codice dell'ordinamento militare, di cui al
12-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi sono attribuiti, per l'anno 2011, 2 milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma, della
12-ter. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 7-sexies del
12-quater. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9 della
12-quinquies. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio, nonchè per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 da ripartire in misura pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Liguria, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Veneto, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per la regione Campania e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per i comuni della provincia di Messina colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2011, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della
12-sexies. All'articolo 1, comma 1, del
12-septies. All'articolo 11, comma 6, secondo periodo, del
12-octies. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato a sottoscrivere, con le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
12-novies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, primo comma, della
12-decies. Al fine di garantire, senza pregiudizio per le amministrazioni di provenienza, la prosecuzione della attività di cui all'articolo 13 del
12-undecies. Al comma 7 dell'articolo 41 della
12-duodecies. Al fine di fare fronte alla grave crisi in cui versa il settore lattiero-caseario, sono differiti al 30 giugno 2011 i termini per il pagamento degli importi con scadenza 31 dicembre 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui al
12-terdecies. All'articolo 44-bis, comma 1, del
13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al
a) la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un accordo di prestito con lo stesso FMI di cui all'allegato 1 del presente decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale accordo diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [111];
b) la Banca d'Italia è altresì autorizzata, qualora si richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto all'ammontare di cui alla lettera a), a contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro [112];
c) una volta completata la riforma del New Arrangements to Borrow (NAB) è autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP);
d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
14. E' altresì prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri di cui alla
15. Sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.
16. Agli eventuali oneri derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonchè al tasso di cambio, si provvede ai sensi dell'articolo 31 della
16-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2011 nonchè per ciascuno degli anni 2012 e 2013, nelle more della costituzione di una organizzazione intergovernativa denominata Global Risk Modelling Organisation al fine di stabilire standard uniformi e condivisi per il calcolo e la divulgazione di dati di vulnerabilità, pericolosità e di rischio derivanti da diverse tipologie di disastri naturali ed indotti dall'uomo, a scala mondiale, è autorizzata la spesa di 0,3 milioni di euro per assicurare la partecipazione della Repubblica italiana alla Fondazione denominata Global Earthquake Model (GEM), con sede in Italia, nella città di Pavia. A tal fine le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del
16-ter. Fino al 31 dicembre 2018 è prorogato il finanziamento a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, con autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro annui [114].
16-quater. Fino al 30 aprile 2011 è autorizzato, ai sensi della
16-quinquies. Al fine di assicurare la prosecuzione delle relative attività esercitate, per l'anno 2011 è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del
16-sexies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del
16-septies. [Resta fissato al 30 giugno 2011 il termine ultimo entro il quale i serbatoi in esercizio da venticinque anni dalla prima istallazione, presso i depositi GPL di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004, devono essere sottoposti ad un puntuale esame visivo dell'intera superficie metallica, in aderenza alla norma UNI EN 970, e a controlli spessimetrici nel rispetto del disposto della norma UNI EN 10160, o, in alternativa, con le modalità tecniche di cui all'appendice D della norma UNI EN 12818, per la verifica dell'idoneità del manufatto, da eseguire a cura di personale qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 473. L'omessa esecuzione delle verifiche descritte determina automaticamente l'obbligo per il proprietario del serbatoio di collocarlo fuori esercizio. Per i serbatoi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno raggiunto i venticinque anni di esercizio, l'esecuzione delle verifiche va effettuata entro il termine del 31 dicembre 2011. I costi per le verifiche di cui al presente comma sono a carico delle imprese fornitrici dei serbatoi] [118].
16-octies. Allo scopo di consentire la proroga delle attività connesse al servizio di sorveglianza sismica e vulcanica sull'intero territorio nazionale, è incrementato di 1.500.000 euro per l'anno 2011 il contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 1.250.000 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del
16-novies. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, nel limite massimo di spesa già previsto per la convenzione a legislazione vigente [120].
16-decies. Il termine di cui all'articolo 24, comma 1, del
17. Per gli eventuali pagamenti derivanti dall'operatività della garanzia di cui all'articolo 17, comma 2, del
17-bis. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra e di Pittsburgh del 2009, del Vertice G20 di Toronto del 2010 e della risoluzione del Consiglio dei Governatori della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) del 14 maggio 2010, le disposizioni di cui all'articolo 3 della
17-ter. Fermi gli effetti degli atti amministrativi già adottati e la destinazione delle risorse finanziarie reperite mediante i provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
17-quater. Al fine di consentire la proroga delle operazioni di sospensione dell'ammortamento dei mutui, le garanzie ipotecarie già prestate a fronte del mutuo oggetto di sospensione dell'ammortamento per volontà del creditore o per effetto di legge, continuano ad assistere il rimborso, secondo le modalità convenute, del debito che risulti all'originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o annotazione. Resta fermo quanto previsto all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
17-quinquies. Qualora la banca, al fine di realizzare la sospensione dell'ammortamento di cui al comma 17-quater, riacquisti il credito in precedenza oggetto di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ovvero di emissione di obbligazioni bancarie garantite, la banca cessionaria ne dà notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità ed il loro grado a favore della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalità o annotazione [126].
17-sexies. [All'articolo 12, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «mese di aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»] [127].
17-septies. La prosecuzione delle attività di cui all'articolo 2, comma 586, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è assicurata, a decorrere dal 30 settembre 2011, a valere sulle risorse destinate agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali, in ogni caso nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Per l'anno 2011 lo Stato è autorizzato a sottoscrivere fino a un milione di euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli della realizzazione di nuove infrastrutture prevalentemente sul territorio nazionale e con effetti di lungo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del secondo periodo del presente comma, pari a un milione di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero [128].
17-octies. Ai fini dell'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale con riferimento all'esercizio dell'attività di bancoposta, entro il 30 giugno 2011 Poste italiane Spa costituisce, con delibera dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di bancoposta, come disciplinata dal regolamento di cui al
17-novies. La deliberazione dell'assemblea di cui al comma 17-octies è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile. Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento delle obbligazioni sorte nell'ambito dell'esercizio dell'attività di bancoposta e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Poste italiane Spa e da altri eventuali patrimoni destinati. Qualora la deliberazione prevista dal comma 17-octies non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione all'esercizio dell'attività di bancoposta, Poste italiane Spa risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2447-quinquies del codice civile [130].
17-decies. E' deliberata dall'assemblea ogni eventuale successiva modifica delle regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio destinato nonchè il trasferimento allo stesso di beni o rapporti giuridici compresi nel restante patrimonio di Poste italiane Spa. Si applica il comma 17-novies [131].
17-undecies. Con riferimento al patrimonio destinato, Poste italiane Spa tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. I beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato ai sensi del comma 17-octies sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società. Si applica l'articolo 2447-septies, commi secondo, terzo e quarto, del codice civile. Il rendiconto separato è redatto in conformità ai principi contabili internazionali. L'assemblea di cui all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile è convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio [132].
17-duodecies. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, commi da 165 a 176, della
17-terdecies. All'articolo 15 del
«15-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15, le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai fini della verifica della solvibilità corretta di cui al capo IV del titolo XV del medesimo codice, per l'esercizio 2010 e fino al 30 giugno 2011, possono tener conto del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell'Unione europea. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere reiterata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP. Gli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma non sono duplicabili con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta.
15-ter. Le imprese di cui all'articolo 210, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al
17-quaterdecies. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
18. Per l'anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali è differito al 30 giugno dello stesso anno e sono corrispondentemente differiti tutti i termini per l'adozione dei relativi atti presupposti.
19. All'articolo 7 del
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2010, chiunque» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attività principale,»;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.
20. Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 19 del
21. All'articolo 2 del
«6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai versamenti da eseguire dal 1° aprile 2011, il recupero di tali spese, a fronte di attività rese dalla stessa Equitalia Giustizia Spa nell'ambito dei propri fini statutari, segue il principio della prededuzione, con le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nelle convenzioni regolative dei rapporti con i competenti Ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in forma di denaro intestate "Fondo unico giustizia", Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o più conti correnti intrattenuti con gli operatori finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo allineato alle migliori condizioni di mercato, nonchè un adeguato livello di solidità e di affidabilità ed idonei livelli di servizio» [137].
22. Fino al 31 marzo 2011, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale nonchè delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, anche al fine di assicurare la prosecuzione degli adempimenti connessi all'attuazione della
23. Il termine di cinque anni di cui all'articolo 1, comma 25, della
24. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della
25. La disciplina normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nelle materie di cui ai commi da 26 a 28 si applica fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dal comma 26 [141].
26. All'articolo 4 del
«7-bis. I principi contabili internazionali, che sono adottati con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella redazione dei bilanci d'esercizio con le modalità individuate a seguito della procedura prevista nel comma 7-ter.
7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Organismo italiano di contabilità e sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, sono stabilite eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del libro V del codice civile, con particolare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio.
7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento UE» [142].
27. All'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «19 luglio 2002,» sono inserite le seguenti: «anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del
28. Le disposizioni di coordinamento previste dall'articolo 4, comma 7-quater, del
29. Le norme di cui all'articolo 42-bis del
30. All'articolo 3, comma 57, della
31. All'articolo 2, comma 1, del
32. Per i provvedimenti di proscioglimento di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della
33. All'articolo 1 della
a) al comma 129, dopo la lettera g), è inserita la seguente:
«g-bis) delle spese finanziate con le risorse di cui ai commi 6, 7 e 38. L'esclusione delle spese di cui al comma 38 opera nel limite di 200 milioni di euro»;
b) dopo il comma 130 è inserito il seguente:
«130-bis. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale "Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali" ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del
c) al comma 135, dopo le parole: «alla spesa di personale,» sono inserite le seguenti: «ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private,»;
d) dopo il comma 138 è inserito il seguente:
«138-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali»;
e) il comma 140 è sostituito dal seguente:
«140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica»;
f) al comma 143, nel primo periodo, la parola: «doppio» è sostituita dalla seguente: «triplo»;
g) dopo il comma 148, è inserito il seguente:
«148-bis. Le regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 148 si considerano adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le seguenti prescrizioni:
a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;
b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione. A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le regioni si considerano inadempienti a tutti gli effetti. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 14, comma 4, del
34. I piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del
35. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della
36. All'articolo 11, comma 6, del
37. Fino al 31 dicembre 2011 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 103, della
38. L'importo di 70 milioni di euro accantonato, in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, in sede di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 in applicazione dell'articolo 11, comma 5, del
39. Il comma 108 dell'articolo 1 della
«108. All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al
40. All'articolo 6, comma 21, del
41. All'articolo 2, comma 8, della
42. All'articolo 63, comma 1, numero 2), del testo unico di cui al
43. All'articolo 1 della
«117. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del
44. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, i consorzi di funzioni costituiti per la gestione degli enti parco istituiti con legge regionale sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 186, lettera e), della
45. Entro il mese di marzo 2011, il Ministero dell'interno corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, una somma pari ai pagamenti effettuati nel primo trimestre 2010, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Detto acconto, per la parte imputabile ai trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, è portato in detrazione dalle entrate spettanti ai predetti comuni, sulla base dei provvedimenti attuativi della
46. [Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione per la successiva proroga del programma «carta acquisti», di cui al comma 32 dell'articolo 81 del
47. [Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite:
a) le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale di carte disponibili per la sperimentazione, avuto riguardo alla natura no profit degli enti e alle loro finalità statutarie, alla diffusione dei servizi e delle strutture gestiti per il soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizione di bisogno, al numero medio di persone che fanno riferimento ai servizi e alle strutture, al numero di giornate in cui il servizio è prestato;
b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle quali gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti di cui sono titolari per il successivo utilizzo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al
c) le modalità di rendicontazione sull'utilizzo delle carte acquisti e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell'ente caritativo per il superamento della condizione di povertà, emarginazione ed esclusione sociale della persona in condizione di bisogno;
d) le modalità di adesione dei comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, finalizzata all'identificazione degli enti caritativi operanti nel proprio ambito territoriale, all'integrazione con gli interventi di cui il comune è titolare, all'eventuale incremento del beneficio connesso alla carta acquisti mediante versamenti al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del
48. [La sperimentazione ha durata di dodici mesi a decorrere dalla data di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi selezionati ai sensi del comma 47. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del
49. All'articolo 1, primo comma, del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui al
50. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno l'efficacia abrogativa già disposta per le disposizioni di legge di cui alle voci 69844 (
51. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del
52. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nelle more dell'espletamento delle nuove procedure concorsuali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2011, per l'assunzione di dirigenti, è autorizzata a prorogare, per il tempo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, fino all'entrata in servizio dei vincitori dell'anzidetto concorso, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del
53. All'articolo 72 del
a) al comma 1, dopo le parole: «2009, 2010 e 2011» sono inserite le seguenti: «, 2012, 2013 e 2014»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma 1» [169].
54. All'articolo 32 della
«1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della
55. In funzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea, le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
56. La trasformazione di cui al comma 55 decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, o dei diversi organi competenti per legge, ed opera per un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra:
a) la perdita d'esercizio, e
b) il rapporto fra le attività per imposte anticipate indicate al comma 55 e la somma del capitale sociale e delle riserve.
Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma [172].
56-bis. La quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
56-bis.1. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma [174].
56-ter.La disciplina di cui ai commi 55, 56, 56-bis e 56-bis.1 si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Qualora il bilancio finale per cessazione di attività, dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, è trasformato in crediti d'imposta l'intero ammontare di attività per imposte anticipate di cui ai commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 37-bis del
57. Il credito d'imposta di cui ai commi 55, 56, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter non è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
58. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabilite modalità di attuazione dei commi 55, 56, 56-bis, 56-bis.1, 56-ter e 57 del presente articolo [177].
59. Nel comma 10 dell'articolo 15 del
60. All'onere derivante dai commi da 55 a 57, pari a 141 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 59. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio [179].
61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [180].
62. Nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
63. Dopo l'articolo 26-quater del
«Art. 26 quinquies. (Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici). - 1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni è rilevato dai prospetti periodici.
4. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista» [182].
64. All'articolo 6 del
a) nel quarto periodo del comma 2, dopo le parole: «Per i soggetti non residenti» sono inserite le seguenti: «nonchè per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio»;
b) nel secondo periodo del comma 5, dopo le parole: «Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito» sono inserite le seguenti: «o siano rimborsate anche parzialmente le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio,» [183].
65. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 del
66. Nel comma 3 dell'articolo 17 del
67. Nel comma 1 dell'articolo 6 del
68. La lettera a) dell'articolo 3, comma 2, del
«a) gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile» [187].
69. Le disposizioni di cui ai commi da 62 a 68 esplicano effetto a partire dal 1° luglio 2011 [188].
70. Le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del
71. Con effetto dal 1° luglio 2011 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV ai sensi dell'articolo 9 della
72. Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della SICAV i risultati negativi di cui al comma 71 non siano stati utilizzati, ai partecipanti è riconosciuta una minusvalenza di pari ammontare computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
73. Per la determinazione dei redditi di capitale soggetti alla ritenuta prevista dall'articolo 26-quinquies del
74. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il costo o il valore di acquisto è aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto [193].
75. Sui redditi d'impresa derivanti dalle quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta di cui al comma 3 dell'articolo 9 della
76. Sui proventi realizzati attraverso la distribuzione o il rimborso di quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, la somma di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è riconosciuta nella misura del 15 per cento dei proventi percepiti dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevate dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello medio ponderato rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto. Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all'articolo 11-bis del
77. Sui proventi derivanti da quote o azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno 2011, il credito d'imposta di cui all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è riconosciuto nella misura del 15 per cento sui proventi percepiti o iscritti nel rendiconto del fondo pensione dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della differenza positiva eventualmente esistente fra il valore delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o acquisto ovvero quello iscritto nel rendiconto del fondo pensione alla data del 31 dicembre 2010, ove le quote o azioni sono state sottoscritte o acquistate prima del 1° gennaio 2011. Il credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione del fondo pensione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta [196].
78. Per i rapporti di custodia o amministrazione, nonchè per quelli per i quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario anche in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, aventi ad oggetto quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, intrattenuti alla data del 30 giugno 2011 con gli intermediari di cui all'articolo 6, comma 1, del
79. Sono abrogati con effetto dal 1° luglio 2011:
a) l'articolo 9 della
b) l'articolo 9 del
c) l'articolo 8 del
d) il comma 4-bis dell'articolo 45 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
e) il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 del
f) le parole: «da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo articolo 8, nonchè» del comma 4 dell'articolo 7 del
80. L'articolo 10-ter della
«Art. 10-ter. - (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero). - 1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. La ritenuta del 12,50 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla
3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.
4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.
5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del
6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote o azioni si assume dividendo il costo complessivo delle quote o azioni acquistate o sottoscritte per la loro quantità.
7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23 del
8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti non residenti in Italia.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani» [199].
81. Nella lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 del
82. Nel comma 3 dell'articolo 17 del
83. Le disposizioni di cui ai commi da 80 a 82 si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 1° luglio 2011 [202].
84. Alle minori entrate derivanti dai commi da 62 a 83, pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2012 e a 12,9 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della
Art. 3. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, 264,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 24 milioni per l'anno 2012, si provvede rispettivamente:
a) quanto a 93 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 93 milioni per l'anno 2010, di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio»;
b) quanto a euro 20 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58, della
c) quanto a euro 73 milioni per l'anno 2011 mediante versamento entro il 30 gennaio 2011, all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 2 della citata
d) quanto ad euro 50 milioni per l'anno 2011 e a 24 milioni di euro per l'anno 2012, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14-bis, del
e) quanto a euro 83 milioni per l'anno 2011, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 novembre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi, e che sono riassegnate ad apposito fondo per essere destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1. Le predette somme, iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2010, non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011;
f) quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2010, mediante accantonamento delle disponibilità di competenza relative alla categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera lineare per ciascun Ministero. Le risorse medesime, rese indisponibili, costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al secondo periodo, con invarianza deglieffetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;
b) mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
2-bis. Le disponibilità di bilancio di cui all'articolo 1, comma 1, del
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
TABELLA 1 [206]
(articolo 1, comma 1)
TERMINE |
FONTE NORMATIVA |
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|
31 maggio 2010 |
articolo 6, comma 5, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 3, comma 3-bis, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del |
|
|
20 novembre 2008 |
articolo 6-sexies, comma 2, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 17, commi 15, 16 e 17 del |
|
|
|
articolo 3, comma 102, della |
|
articolo 66, comma 13, del |
|
articolo 17, comma 19, del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla |
|
|
31 dicembre 2010 |
Programma statistico nazionale 2008-2010 – aggiornamento 2009-2010, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009. |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 2, comma 1, del |
|
articolo 2, comma 2, del |
|
|
trenta giorni |
articolo 4, comma 4, primo periodo, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 3, comma 1-bis, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 23, comma 9, del |
|
|
1° gennaio 2011 |
articolo 36, comma 5, secondo periodo, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 1, comma 1-bis, del |
|
|
1° gennaio 2011 |
articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al |
|
|
1° gennaio 2011 |
articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del |
|
|
30 luglio 2011 |
articolo 2257 del |
|
|
31 dicembre 2006 |
articolo 2, comma 100, della |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 3, comma 112, della |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 1, comma 23-octiesdecies, lettera e) del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 8-quinquies, comma 6, del |
|
|
1° gennaio 2011 |
articolo 2, comma 186-bis, della |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 6, comma 1, lettera p), del |
1° gennaio 2011 |
articolo 7, comma 2, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 3, comma 1, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 2, comma 3, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 20, comma 5, del |
|
|
[due anni |
articolo 145, comma 46, della |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 3, comma 2, del |
|
|
19 gennaio 2011 |
articolo 17, comma 2, della |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 5, comma 7-sexies, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 26, comma 1, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 2, comma 250, della |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 253, commi 9-bis, primo e secondo periodo e 15-bis del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 70, commi 1 e 1-bis, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 19, comma 1-ter, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 1-bis, comma 1, del |
|
|
31 gennaio 2011 |
articolo 1, comma 2, secondo periodo, della |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 9, comma 1, primo periodo, del |
|
|
28 febbraio 2011 |
articolo 15, comma 1 della |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 7, comma 4, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 7, comma 4-quater, del |
|
|
Anno accademico 2011-2012 |
articolo 4, comma 9, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 40, comma 2, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 40, comma 1, del |
|
|
1° gennaio 2011 |
|
31 dicembre 2010 |
articolo 42, comma 2, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 64, comma 3, del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al |
|
|
31 dicembre 2010 |
|
1° gennaio 2011 |
articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del |
|
|
30 settembre 2011 |
articolo 1, comma 1, secondo periodo, del |
|
|
31 dicembre 2009 |
articolo 30 del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 12, comma 1, lettera p-bis), del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 19, comma 14, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 41, comma 16-undecies, del |
Allegato 1
(previsto dall'articolo 2, comma 13, lettera a))
Accordo Banca d’Italia - Fondo Monetario Internazionale
(Omissis)
Allegato 2
(articolo 3, comma 1, lettera e))
Norma di riassegnazione |
Importo riassegnabile 2010 |
|
|
Articolo 1, comma 851, della |
65.000.000 |
|
|
Articolo 148, comma 1, della |
9.000.000 |
|
|
Articolo 3, comma 5, secondo periodo, della |
4.800.000 |
|
|
Articolo 11-bis del |
4.200.000 |
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di adottare misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Proroghe non onerose di termini in scadenza
1. E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata.
Art. 2. Proroghe onerose di termini
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del
2. Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 1° dicembre 2010, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010, relativo al versamento dei tributi, nonchè dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto, è differito alla data del 30 giugno 2011. Alle minori entrate derivanti dal periodo precedente, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
3. E' sospesa la riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011, previste dall'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del
4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 325, 327, 335, 338 e 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate al 30 giugno 2011, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2011. Il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della
5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della
6. Per garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del
7. Dopo il comma 196 dell'articolo 2 della
«196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196 è fissato al 31 dicembre 2011, fermo restando quanto previsto dal comma 195, nonchè dal comma 2 dell'articolo 314 del
196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 si provvede mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per l'anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio", da riassegnare ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinata all'estinzione dell'anticipazione di tesoreria complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196.».
8. Il secondo periodo del comma 196 dell'articolo 2 della
9. All'articolo 14 del
a) il comma 13-bis è sostituito dal seguente: «13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del
b) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:
«13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253 del
c) al comma 14-quater, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;
d) al comma 15, il primo periodo è soppresso;
e) al comma 17, le parole «L'accesso al fondo di cui al comma 14 è consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo può estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»; l'ultimo periodo, in fine, è soppresso.
10. All'articolo 307, comma 10, del
«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a), sono destinati, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita:
fino al 42,5 per cento, al Ministero della difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per confluire, nei fondi di cui all'articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, nonchè, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all'articolo 1836 del
in misura non inferiore al 42,5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di ammortamento dei titoli di Stato;
in un range tra il 5 ed il 15 per cento proporzionata alla complessità ed ai tempi di valorizzazione, agli enti locali interessati, secondo la ripartizione stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la differenza viene distribuita in parti uguali alle percentuali di cui ai primi due punti;».
11. All'articolo 314 del
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Ministero della difesa individua, attraverso procedura competitiva, la società di gestione del risparmio (SGR) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo.». Nel caso in cui le procedure di cui al presente comma non siano avviate entro 12 mesi, dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, si procede secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le quote dei fondi o le risorse derivanti dalla cessione i proventi monetari derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalità previste dall'articolo 307, comma 10, lettera d). A tale fine possono essere destinate alle finalità del fondo casa di cui all'articolo 1836 del
12. Nel caso in cui le procedure di cui all'articolo 314, comma 4, del
13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al
a) la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un accordo di prestito con lo stesso FMI di cui all'allegato 1 del presente decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale accordo, diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) la Banca d'Italia è altresì autorizzata, qualora si richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto all'ammontare di cui alla alinea, a contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro;
c) una volta completata la riforma del New Arrangements to Borrow (NAB) è autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP);
d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
14. E' altresì prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri di cui alla
15. Sui prestiti di cui ai commi 13 e 14 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.
16. Agli eventuali oneri derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonchè al tasso di cambio, si provvede ai sensi dell'articolo 31 della
17. Per gli eventuali pagamenti derivanti dall'operatività della garanzia di cui all'articolo 17, comma 2, del
18. Per l'anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali è differito al 30 giugno dello stesso anno e sono corrispondentemente differiti tutti i termini per l'adozione dei relativi atti presupposti.
19. All'articolo 7 del
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2010, chiunque» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attività principale,»;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.
Art. 3. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, 264,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 24 milioni per l'anno 2012, si provvede rispettivamente:
a) quanto a 93 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 93 milioni per l'anno 2010, di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio»;
b) quanto a euro 50 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58, della
c) quanto a euro 73 milioni per l'anno 2011 mediante versamento, entro il 30 gennaio 2011, all'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 2 della citata
d) quanto ad euro 50 milioni per l'anno 2011 e a 24 milioni di euro per l'anno 2012, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14-bis, del
e) quanto a euro 83 milioni per l'anno 2011, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 novembre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi, e che sono riassegnate ad apposito fondo per essere destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1. Le predette somme, iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2010, non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011;
f) quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2010, mediante accantonamento delle disponibilità di competenza relative alla categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera lineare per ciascun Ministero. Le risorse medesime, rese indisponibili, costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al secondo periodo, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;
b) mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella 1 (previsto dall'articolo 1)
TERMINE |
FONTE NORMATIVA |
|
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1° gennaio 2011 |
articolo 3, comma 25, della |
|
|
31 maggio 2010 |
articolo 6, comma 5, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 14, comma 22, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 3, comma 3-bis, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del |
|
|
20 novembre 2008 |
articolo 6-sexies, comma 2, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 17, commi 15, 16 e 17 del
articolo 3, comma 102, della
articolo 66, comma 13, del
articolo 17, comma 19, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla |
|
|
31 dicembre 2010 |
Programma statistico nazionale 2008-2010 - aggiornamento 2009-2010, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009. |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 2, comma 1, del
articolo 2, comma 2, del |
|
|
trenta giorni |
articolo 4, comma 4, primo periodo, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 3, comma 1-bis, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 23, comma 9, del |
|
|
1° gennaio 2011 |
articolo 36, comma 5, secondo periodo, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 1, comma 1-bis, del |
|
|
1° gennaio 2011 |
articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al |
|
|
1° gennaio 2011 |
articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del |
|
|
30 luglio 2011 |
articolo 2257 del |
|
|
31 dicembre 2006 |
articolo 2, comma 100, della |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 3, comma 112, della |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 1, comma 23-octiesdecies, lettera e) del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 8-quinquies, comma 6, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 5, comma 1, del |
|
|
1° gennaio 2011 |
articolo 2, comma 186-bis, della |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 6, comma 1, lettera p), del |
|
|
1° gennaio 2011 |
articolo 7, comma 2, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 3, comma 1, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 11, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 2, comma 3, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 5, comma 6, lettere a) e b) del
articolo 5, comma 7, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 20, comma 5, del |
|
|
due anni |
articolo 31, comma 1, della |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 5, comma 1, del |
|
|
19 gennaio 2011 |
articolo 17, comma 2, della |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 5, comma 7-sexies, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 26, comma 1, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 2, comma 100, lettera a), della decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010. |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 2, comma 250, della |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 253, commi 9-bis, primo e secondo periodo e 15-bis del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 70, commi 1 e 1-bis, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 19, comma 1-ter, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 1-bis, comma 1, del |
|
|
31 gennaio 2011 |
articolo 1, comma 2, secondo periodo, della |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 9, comma 1, primo periodo, del
articolo 64, comma 1, della |
|
|
28 febbraio 2011 |
articolo 15, comma 1 della |
|
|
data di entrata in vigore del presente decreto-legge |
Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 3 della |
|
|
data di entrata in vigore del presente decreto-legge |
Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'articolo 16 del |
|
|
Anno accademico 2011-2012 |
articolo 4, comma 9, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 40, comma 2, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 40, comma 1, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 245, comma 1, del
articolo 1, comma 2, del |
|
|
|
articolo 42, comma 2, del |
|
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. |
|
207, convertito, con |
31 dicembre 2010 |
modificazioni, dalla legge 27 |
1° gennaio 2011 |
febbraio 2009, n. 14. |
|
|
|
articolo 64, comma 3, del Codice |
|
dell'amministrazione digitale, di |
|
cui al decreto legislativo 7 marzo |
31 dicembre 2010 |
2005, n. 82. |
|
|
|
articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, |
|
del decreto-legge 30 settembre |
|
2005, n. 203, convertito, con |
31 dicembre 2010 |
modificazioni, dalla legge 2 |
1° gennaio 2011 |
dicembre 2005, n. 248. |
|
|
30 settembre 2011 |
articolo 1, comma 1, secondo periodo, del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 19, commi 8, 9 e 10, del |
|
|
31 dicembre 2009 |
articolo 30 del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 12, comma 1, lettera p-bis) del |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 19, comma 14, del |
|
|
30 aprile 2011 |
articolo 12, comma 7, della |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 2, comma 8, della |
|
|
Un anno |
articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico in materia bancaria e creditizia, di cui al |
|
|
31 dicembre 2010 |
articolo 41, comma 16-undecies, del |
Allegato 1
(previsto dall'articolo 2, comma 13, lettera a))
Accordo Banca d’Italia - Fondo Monetario Internazionale
(Omissis)
Allegato 2
(articolo 3, comma 1, lettera e))
Norma di riassegnazione |
Importo riassegnabile 2010 |
|
|
Articolo 1, comma 851, della |
65.000.000 |
|
|
Articolo 148, comma 1, della |
9.000.000 |
|
|
Articolo 3, comma 5, secondo periodo, della |
4.800.000 |
|
|
Articolo 11-bis del |
4.200.000 |
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma inserito dalla L. di conversione.
[11] Comma inserito dalla L. di conversione.
[12] Comma inserito dalla L. di conversione.
[13] Comma inserito dalla L. di conversione.
[14] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 7 del
[15] Comma inserito dalla L. di conversione.
[16] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 2 del
[17] Comma inserito dalla L. di conversione.
[18] Comma inserito dalla L. di conversione.
[19] Comma inserito dalla L. di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 16 febbraio 2012, n. 22, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell’art. 5 della
[20] Comma inserito dalla L. di conversione.
[21] Comma inserito dalla L. di conversione.
[22] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1 del
[23] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 2 del
[24] Comma inserito dalla L. di conversione.
[25] Comma inserito dalla L. di conversione.
[26] Comma inserito dalla L. di conversione.
[27] Comma inserito dall'art. 21 della
[28] Comma inserito dalla L. di conversione.
[29] Comma inserito dalla L. di conversione.
[30] Comma inserito dalla L. di conversione.
[31] Comma inserito dalla L. di conversione.
[32] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[33] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 13 del
[34] Comma inserito dalla L. di conversione.
[35] Comma inserito dalla L. di conversione.
[36] Comma inserito dalla L. di conversione.
[37] Comma inserito dalla L. di conversione.
[38] Comma inserito dalla L. di conversione.
[39] Comma inserito dalla L. di conversione.
[40] Comma inserito dalla L. di conversione.
[41] Comma inserito dalla L. di conversione.
[42] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[43] Comma inserito dalla L. di conversione.
[44] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 1 del
[45] Comma inserito dalla L. di conversione. La lett. b) è stata abrogata dall'art. 1 del
[46] Comma inserito dalla L. di conversione.
[47] Comma inserito dalla L. di conversione.
[48] Comma inserito dalla L. di conversione.
[49] Comma inserito dalla L. di conversione.
[50] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 38 del
[51] Comma inserito dalla L. di conversione.
[52] Comma inserito dalla L. di conversione.
[53] Comma inserito dalla L. di conversione.
[54] Comma inserito dalla L. di conversione.
[55] Comma inserito dalla L. di conversione.
[56] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 37 del
[57] Comma inserito dalla L. di conversione.
[58] Comma inserito dalla L. di conversione.
[59] Comma inserito dalla L. di conversione.
[60] Comma inserito dalla L. di conversione.
[61] Comma così modificato dall'art. 33 della
[62] Comma inserito dalla L. di conversione.
[63] Comma inserito dalla L. di conversione.
[64] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 62 del
[65] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 62 del
[66] Comma inserito dalla L. di conversione.
[67] Comma inserito dalla L. di conversione.
[68] Comma inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 10 del
[69] Comma inserito dalla L. di conversione.
[70] Comma inserito dalla L. di conversione. Il programma di cui al presente comma, già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 517, della
[71] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 3 del
[72] Comma inserito dalla L. di conversione.
[73] Comma inserito dalla L. di conversione.
[74] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato sino al 30 giugno 2012 dall'art. 15 del
[75] Comma inserito dalla L. di conversione.
[76] Comma inserito dalla L. di conversione.
[77] Comma inserito dalla L. di conversione.
[78] Comma inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 1 del
[79] Comma inserito dalla L. di conversione.
[80] Comma inserito dalla L. di conversione.
[81] Comma inserito dalla L. di conversione.
[82] Comma inserito dalla L. di conversione.
[83] Comma inserito dalla L. di conversione.
[84] Comma inserito dalla L. di conversione.
[85] Comma inserito dalla L. di conversione.
[86] Comma inserito dalla L. di conversione.
[87] Comma inserito dalla L. di conversione.
[88] Comma inserito dalla L. di conversione.
[89] Comma così modificato dalla L. di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 4 luglio 2014, n. 191, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui, introducendo l’art. 2, comma 196-bis, della
[90] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[91] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[92] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[93] Comma inserito dalla L. di conversione.
[94] Comma inserito dalla L. di conversione.
[95] Comma inserito dalla L. di conversione.
[96] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[97] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[98] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[99] Comma inserito dalla L. di conversione.
[100] Comma inserito dalla L. di conversione.
[101] Comma inserito dalla L. di conversione.
[102] Comma inserito dalla L. di conversione.
[103] Comma inserito dalla L. di conversione.
[104] Comma inserito dalla L. di conversione.
[105] Comma inserito dalla L. di conversione.
[106] Comma inserito dalla L. di conversione.
[107] Comma inserito dalla L. di conversione.
[108] Comma inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 11 del
[109] Comma inserito dalla L. di conversione.
[110] Comma inserito dalla L. di conversione.
[111] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[112] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[113] Comma inserito dalla L. di conversione.
[114] Comma inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 6 del
[115] Comma inserito dalla L. di conversione. Le disposizioni di cui al presente comma sono state prorogate fino al 31 dicembre 2012 dall'art. 15 del
[116] Comma inserito dalla L. di conversione.
[117] Comma inserito dalla L. di conversione.
[118] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 6 del
[119] Comma inserito dalla L. di conversione.
[120] Comma inserito dalla L. di conversione.
[121] Comma inserito dalla L. di conversione.
[122] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[123] Comma inserito dalla L. di conversione.
[124] Comma inserito dalla L. di conversione.
[125] Comma inserito dalla L. di conversione.
[126] Comma inserito dalla L. di conversione.
[127] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 6 della
[128] Comma inserito dalla L. di conversione.
[129] Comma inserito dalla L. di conversione.
[130] Comma inserito dalla L. di conversione.
[131] Comma inserito dalla L. di conversione.
[132] Comma inserito dalla L. di conversione.
[133] Comma inserito dalla L. di conversione.
[134] Comma inserito dalla L. di conversione.
[135] Comma inserito dalla L. di conversione.
[136] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[137] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[138] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[139] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 6 del
[140] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[141] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[142] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[143] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[144] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[145] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[146] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[147] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[148] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[149] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[150] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[151] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[152] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[153] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[154] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[155] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[156] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[157] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[158] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[159] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[160] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[161] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[162] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 60 del
[163] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 60 del
[164] Comma aggiunto dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 60 del
[165] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[166] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[167] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[168] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[169] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[170] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[171] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1, comma 167, della
[172] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 9 del
[173] Comma inserito dall'art. 9 del
[174] Comma inserito dall'art. 1, comma 168, della
[175] Comma inserito dall'art. 9 del
[176] Comma aggiunto dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 9 del
[177] Comma aggiunto dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 9 del
[178] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[179] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[180] Comma aggiunto dalla L. di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012, n. 78, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[181] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[182] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[183] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[184] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[185] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[186] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[187] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[188] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[189] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[190] Comma aggiunto dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 6 del
[191] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 6 del
[192] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 6 del
[193] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[194] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 6 del
[195] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[196] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 6 del
[197] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[198] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[199] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[200] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[201] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[202] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[203] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[204] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.
[205] Comma inserito dalla L. di conversione.
[206] Tabella modificata dalla L. di conversione e così corretta con Comunicato pubblicato nella G.U. 2 marzo 2011, n. 50.
[207] Voce soppressa dall'art. 11 bis del