Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 25/03/2010 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere» |
Art. 2. Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitario |
Art. 3. Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione |
Art. 3 bis. Capitale sociale delle società di riscossione dei tributi |
Art. 4. Fondo per interventi a sostegno della domanda in particolari settori |
Art. 5. Attività edilizia libera |
Art. 5 bis. Modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 95.1.352 - D.L. 25 marzo 2010, n. 40. [1]
Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.
(G.U. 26 marzo 2010, n. 71)
Art. 1. Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere»
1. [Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee e sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001] [2].
2. [Il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere, con proprio decreto di natura non regolamentare, l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al medesimo comma, ovvero di settori di attività svolte negli stessi Paesi; con lo stesso decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo può essere inoltre esteso anche a Paesi cosiddetti non black list, nonchè a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti] [3].
3. [Per l'omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, del
4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali e ai fini della tutela del diritto di credito dei soggetti residenti, con decorrenza dal 1º maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale delle società nonchè tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni straordinarie, quali conferimenti d'azienda, fusioni e scissioni societarie, sono obbligatorie, da parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del
5. Per gli stessi fini di cui al comma 4, le disposizioni contenute negli articoli 15 e 17 della
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonchè ai sensi dell'articolo 17 del
6-bis. Fatta salva la disciplina vigente in materia di indebiti relativi a prestazioni previdenziali e assistenziali, il recupero coattivo delle somme indebitamente erogate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonchè dei crediti vantati dall'Istituto medesimo ai sensi dell'articolo 4, comma 12, della
6-ter. L'INPS provvede a determinare i criteri, i termini e le modalità di gestione delle somme e dei crediti di cui al comma 6-bis nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo [9].
6-quater. All'articolo 3, comma 25-bis, primo periodo, del
6-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è abrogato con effetto dal 1º gennaio 2011 [11].
Art. 2. Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitario
1. In fase di prima applicazione della direttiva Ecofin del 19 gennaio 2010 in materia di recupero all'estero di crediti per imposte italiane:
a) all'articolo 60 del
«Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.»;
b) le nuove disposizioni in materia di notificazione operano simmetricamente ai fini della riscossione e, conseguentemente, al quinto comma dell'articolo 26 del
1-bis. Al fine di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità dell'amministrazione economico-finanziaria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 9, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
1-ter. Al fine di razionalizzare l'assetto organizzativo dell'amministrazione economico-finanziaria, potenziando l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell'articolo 40 del
2. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, si considerano lesivi di tali principi, e conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara; ogni diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se già adottato, è nullo e le somme percepite dai concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente. Le amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti convenzionali ovvero l'adozione di carte dei servizi, ivi incluse quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicurano l'effettività di clausole idonee a garantire l'introduzione di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento, nonchè l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio [14].
2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 24 della
2-ter. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
2-quater. La licenza di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al
2-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-bis a 2-quater, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono, per l'anno 2010, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
2-sexies. Stante il protrarsi, per motivi tecnici, della sperimentazione dei sistemi di gioco di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del
2-septies. Al fine della deflazione del contenzioso e dell'economicità delle relative procedure, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 10, del
2-octies. La definizione di cui al comma 2-septies si realizza con il versamento di un importo pari ad una percentuale delle somme dovute in base alla sentenza impugnata o impugnabile ovvero, in mancanza, all'ultimo atto amministrativo o all'invito a dedurre o all'atto di citazione. Tale percentuale è individuata, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in misura pari al rapporto tra il riscosso nel triennio 2006-2008 sui ruoli affidati dall'Agenzia delle entrate e il carico affidato dalla stessa Agenzia negli anni 2006 e 2007, al netto di sgravi e sospensioni. Il decreto individua, altresì, il termine e le modalità per il versamento [21].
2-novies. Una copia della ricevuta del versamento di cui al comma 2-octies è prodotta all'organo amministrativo o giurisdizionale presso il quale pende la controversia [22].
2-decies. Restano escluse dalla definizione di cui al comma 2-septies le controversie relative all'attività di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle regioni, degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e di quella delle entrate costituenti risorse proprie dell'Unione europea [23].
2-undecies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-septies a 2-decies, pari a 81 milioni di euro nell'anno 2010, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono nel medesimo anno, nel limite di 48 milioni di euro, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
3. [Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla
4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque già versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della
4-bis. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari in materia di imposta sul valore aggiunto, il numero 16) del primo comma dell'articolo 10 del
«16) le prestazioni del servizio postale universale, nonchè le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione» [26].
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale in applicazione della norma di esenzione previgente [27].
4-quater. Al fine di potenziare l'Amministrazione finanziaria, al comma 23-novies dell'articolo 1 del
4-quinquies. Per favorire la trasparenza dei mercati e promuovere un consumo consapevole anche al fine di garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti immessi in commercio e proteggerli dai falsi, è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2010 destinato a misure di sostegno e incentivazione in favore delle imprese dei distretti del settore tessile e dell'abbigliamento che volontariamente applicano il sistema di etichettatura dei prodotti, di cui alla
4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quater, pari a 5,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 3 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2-undecies, e, quanto a 2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis [30].
4-septies. Al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi comunitari, al
a) all'articolo 14, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della
b) all'articolo 14, comma 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
«e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» [31].
4-octies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del
4-novies. Per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale [33].
4-decies. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla
4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi al riparto redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite [35].
4-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, sono stabiliti le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonchè le modalità e i termini del recupero delle somme non spettanti [36].
4-terdecies. Per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al comma 4-novies, lettera e), ai fini dell'individuazione dei soggetti che possono accedere al contributo, delle modalità di rendicontazione e dei controlli sui rendiconti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2009. Sono fatti salvi gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato per la disciplina delle modalità di ammissione al riparto del cinque per mille per l'anno 2010 [37].
4-quaterdecies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 4-novies a 4-terdecies si provvederà solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 2-quinquies [38].
4-quinquiesdecies. Alla lettera a) del comma 1234 dell'articolo 1 della
4-sexiesdecies. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 3 della
4-septiesdecies. Sono prorogati al 30 giugno 2010 i termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2007, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008, per l'integrazione documentale delle domande tempestivamente presentate in via telematica, rispettivamente per l'esercizio finanziario 2007 e per quello 2008, dagli enti individuati nei commi 4-quinquiesdecies e 4-sexiesdecies [41].
Art. 3. Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione
1. Al fine di potenziare il contrasto all'evasione concentrando e razionalizzando le risorse dell'Amministrazione finanziaria, si dispone quanto segue per deflazionare e semplificare il contenzioso tributario in essere e accelerarne la riscossione:
a) all'articolo 38, comma 2, del
b) all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo, dopo le parole: «previa prestazione» sono inserite le seguenti: «, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro,» e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del
c) il comma 2 dell'articolo 52 del predetto decreto legislativo è abrogato.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 68 del
2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della
a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato. Il compenso in misura variabile previsto per i componenti della Commissione tributaria centrale è riconosciuto solo nei confronti dell'estensore del provvedimento di definizione. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di lavoro minimi per garantire che l'attività delle sezioni di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia esaurita entro il 31 dicembre 2014; il mancato rispetto dei predetti carichi è motivo di decadenza dall'incarico. Entro il 30 settembre 2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni alle citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio entro il 31 luglio 2010, anche dei presidenti di sezione, dei vice presidenti di sezione e dei componenti delle commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse [42];
b) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della
L'avvenuto pagamento estingue il giudizio a seguito di attestazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria comprovanti la regolarità della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi del presente decreto [43].
2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del
3. In caso di crisi di società di riscossione delle entrate degli enti locali, le società che, singolarmente ovvero appartenendo ad un medesimo gruppo di imprese, hanno esercitato le funzioni di cui all'articolo 52 del
3-bis. All'articolo 49 del
a) al comma 1, dopo le parole: «costituisce titolo esecutivo» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione. L'ente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione è opponibile al concessionario.
1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed è approvato il modello di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione deve essere rilasciata dall'ente creditore in triplice copia.
1-quater. Nei casi di opposizione all'attività di riscossione di cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività di riscossione qualora l'ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore» [46].
Art. 3 bis. Capitale sociale delle società di riscossione dei tributi [47]
[1. Per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del
a) 1 milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente 100.000 abitanti;
b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
c) 10 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
2. I soggetti iscritti all'albo di cui al comma 1 devono adeguare alle predette misure minime il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2010; in ogni caso, fino all'adeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare indette a tale fine.
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle società a prevalente partecipazione pubblica [48].
3. E' abrogato il comma 7-bis dell'articolo 32 del
Art. 4. Fondo per interventi a sostegno della domanda in particolari settori
1. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, anche con riferimento al parco immobiliare esistente, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010. Il fondo è finanziato, per 200 milioni di euro, ai sensi del comma 9, nonchè per 50 milioni di euro a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 847, della
1-bis. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1 per l'acquisto di gru a torre nel settore dell'edilizia, previa rottamazione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, il contributo è riconosciuto anche nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria e il certificato di rottamazione richiesto è prodotto a cura dell'acquirente, ovvero del conduttore nei casi di acquisto tramite locazione finanziaria [50].
1-ter. I contributi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 6 aprile 2010, per l'acquisto di motocicli si intendono applicabili anche all'acquisto di biciclette a pedalata assistita, nell'ambito delle risorse disponibili a tale fine [51].
1-quater. Qualora l'acquirente sia un'impresa, i contributi di cui al comma 1 sono fruibili nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, e alla decisione della Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 83 del 7 aprile 2009 [52].
1-quinquies. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al titolo IV della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, e generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non superiore a 30 kW. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo, definendo un tetto di spesa massima per ciascun rifugio di cui al presente comma [53].
1-sexies. All'onere derivante dal comma 1-quinquies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del
1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [55].
2. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione europea dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attività di fabbricazione di bottoni della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente comma [56].
3. L'agevolazione di cui al comma 2 è fruibile nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, e alla decisione della Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con cui è stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7 aprile 2009, relativa al quadro di riferimento dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 83 del 7 aprile 2009 [57].
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare limitatamente alle attività di cui all'articolo 29 della
a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate tecnologie duali;
b) interventi per il settore dell'alta tecnologia, per le finalità ed i soggetti di cui all'articolo 1 della
c) interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della
5-bis. Per l'anno 2010, al fine di agevolare il rinnovo della flotta di navigli impiegati per il trasporto di persone sui laghi, attraverso l'acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale, è riconosciuto alle imprese esercenti attività di trasporto di persone sui laghi un contributo di 40.000 euro per ogni acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale effettuato entro il 31 dicembre 2010, nel limite massimo di spesa di 700.000 euro per l'anno 2010. Tale contributo è riconosciuto a condizione che, per ogni battello acquistato, le predette imprese provvedano contestualmente alla cessazione dell'attività e alla demolizione di un battello con propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali che sono definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il quale sono altresì stabiliti gli standard ambientali che devono possedere i battelli solari per accedere all'agevolazione [60].
5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-bis, pari a 700.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri [61].
6. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo è ripartito, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti, nonchè previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al fondo è trasferito, con il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse destinate all'ammortamento del finanziamento statale revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorità portuali che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti ottenuti fino a tale data. Inoltre le predette risorse devono essere destinate a progetti, già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili, finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici [62].
6-bis. Gli stanziamenti nei limiti della quota relativa alla concessione del finanziamento per l'incentivazione e il sostegno dell'alta formazione professionale nel settore nautico prevista dal fondo di cui all'articolo 145, comma 40, della
7. E' revocato il finanziamento statale previsto per l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma», fatta salva la quota necessaria agli adempimenti di cui al terzo e quarto periodo del presente comma. Gli effetti della revoca si estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente generale. Il contraente generale può richiedere, nell'ambito di una transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al soggetto attuatore, un indennizzo. L'indennizzo è corrisposto a valere sulla quota parte del finanziamento non ancora erogata. Il contratto di mutuo stipulato dal soggetto attuatore continua ad avere effetto nei suoi confronti nei limiti della quota del finanziamento erogata, anche per le finalità di cui al terzo e quarto periodo del presente comma. Qualora la transazione di cui al presente comma non sia stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque accantonato, ai fini innanzitutto della transazione e sull'eventuale residuo per quelli previsti dal comma 8, primo periodo, l'8 per cento della quota parte del finanziamento statale non ancora erogata. La disciplina introdotta dagli articoli 4 e 5 del
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, la quota di finanziamento statale residua all'esito della destinazione delle risorse per le finalità di cui ai commi 6 e 7 può essere devoluta integralmente, su richiesta dell'ente pubblico di riferimento del beneficiario originario, ad altri investimenti pubblici. Qualora, ai sensi del presente comma, quota parte del finanziamento sia devoluta all'ente pubblico territoriale di riferimento del beneficiario originario, il predetto ente può succedere parzialmente nel contratto di mutuo. Per la residua parte il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse destinate al suo ammortamento sono utilizzate per le finalità del comma 6, ivi incluse le quote già erogate al soggetto finanziatore e non necessarie all'ammortamento del contratto di mutuo rimasto in essere.
8-bis. I fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, se non utilizzati entro il quinto anno dall'avvenuto trasferimento o assegnazione, possono essere revocati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con conseguente obbligo, a carico delle Autorità interessate, di procedere alla restituzione dei fondi ad esse erogati e non utilizzati. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il suddetto decreto è disposta la cessione della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore ad altra Autorità portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica [65].
8-ter. Le somme restituite dalle Autorità portuali ai sensi del comma 8-bis sono versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la programmazione e il finanziamento di ulteriori interventi infrastrutturali nei porti [66].
8-quater. Le somme riassegnate ai sensi del comma 8-ter e quelle rivenienti dalle operazioni di surrogazione di cui al comma 8-bis, secondo periodo, sono ripartite fra le Autorità portuali sulla base di un indice di capacità di spesa per gli investimenti infrastrutturali determinato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei pagamenti da esse effettivamente sostenuti a tale titolo tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2009, nonchè sulla base della capacità di autofinanziamento di ciascuna Autorità portuale [67].
8-quinquies. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono dettati, ai sensi dell'articolo 2 della
9. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3. In attuazione dell'articolo 17, comma 13, della
Art. 5. Attività edilizia libera [70]
1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
«Art. 6. (L) - (Attività edilizia libera). - 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonchè delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne´ con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.
7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5 bis. Modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica [71]
1. Nel codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
«Art. 87 bis. (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonchè di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della
2. Il comma 15-bis dell'articolo 2 del
«15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 4».
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, anche in adeguamento alla normativa comunitaria e di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana:
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere»
1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere, con proprio decreto di natura non regolamentare, l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al medesimo comma, ovvero di settori di attività svolte negli stessi Paesi; con lo stesso decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo può essere inoltre esteso anche a Paesi cosiddetti non black list, nonchè a specifici settori di attività e a particolari tipologie di soggetti.
3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica, elevata al doppio, la sanzione di cui all'articolo 11 del
4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali, con decorrenza dal 1° maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale delle società è obbligatoria, da parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del
5. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a 4, le disposizioni contenute negli articoli 15 e 17 della
6. Al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonchè ai sensi dell'articolo 17 del
Art. 2. Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitario
1. In fase di prima applicazione della direttiva Ecofin del 19 gennaio 2010 in materia di recupero all'estero di crediti per imposte italiane:
a) all'articolo 60 del
«Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione;
b) le nuove disposizioni in materia di notificazione operano simmetricamente ai fini della riscossione e, conseguentemente, al quinto comma dell'articolo 26 del
2. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, si considerano lesivi di tali principi, e conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara; ogni diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se già adottato, è nullo e le somme percepite dai concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente. Le amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti convenzionali ovvero l'adozione di carte dei servizi, ivi incluse quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicurano l'effettività di clausole idonee a garantire l'introduzione di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento, nonchè l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio.
3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla
4. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano stati comunque già versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della
Art. 3. Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione
1. Al fine di potenziare il contrasto all'evasione concentrando e razionalizzando le risorse dell'Amministrazione finanziaria, si dispone quanto segue per deflazionare e semplificare il contenzioso tributario in essere e accelerarne la riscossione:
a) all'articolo 38, comma 2, del
b) all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto legislativo, dopo le parole: «previa prestazione» sono inserite le seguenti: «, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro,» e, coerentemente, all'articolo 8, comma 2, del
c) il comma 2 dell'articolo 52 del predetto decreto legislativo è abrogato.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 68 del
3. In caso di crisi di società di riscossione delle entrate degli enti locali, le società che, singolarmente ovvero appartenendo ad un medesimo gruppo di imprese, hanno esercitato le funzioni di cui all'articolo 52 del
Art. 4. Fondo per interventi a sostegno della domanda in particolari settori
1. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010. Il fondo è finanziato, per 200 milioni di euro, ai sensi del comma 9, nonchè per 50 milioni di euro a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 847, della
2. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13 o 14 della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. Per il periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente comma.
3. L'agevolazione di cui al comma 2 è fruibile nei limiti di cui al
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare limitatamente alle attività di cui all'articolo 29 della
a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate tecnologie duali;
b) interventi per il settore dell'alta tecnologia, per le finalità ed i soggetti di cui all'articolo 1 della
c) interventi di cui all'articolo 45, comma 3, della
6. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al fondo è trasferito, con il decreto di cui al comma 8, una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse destinate all'ammortamento del finanziamento statale revocato ai sensi del comma 7, ancora disponibili, da utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorità portuali.
7. E' revocato il finanziamento statale previsto per l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma», fatta salva la quota necessaria agli adempimenti di cui al terzo e quarto periodo del presente comma. Gli effetti della revoca si estendono, determinandone lo scioglimento, a tutti i rapporti convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il contraente generale. Il contraente generale può richiedere, nell'ambito di una transazione e a tacitazione di ogni diritto e pretesa, al soggetto attuatore, un indennizzo. L'indennizzo è corrisposto a valere sulla quota parte del finanziamento non ancora erogata. Il contratto di mutuo stipulato dal soggetto attuatore continua ad avere effetto nei suoi confronti nei limiti della quota del finanziamento erogata, anche per le finalità di cui al terzo e quarto periodo del presente comma.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, la quota di finanziamento statale residua all'esito della destinazione delle risorse per le finalità di cui ai commi 6 e 7 può essere devoluta integralmente, su richiesta dell'ente pubblico di riferimento del beneficiario originario, ad altri investimenti pubblici. Qualora, ai sensi del presente comma, quota parte del finanziamento sia devoluta all'ente pubblico territoriale di riferimento del beneficiario originario, il predetto ente può succedere parzialmente nel contratto di mutuo. Per la residua parte il mutuo si risolve e le corrispondenti risorse destinate al suo ammortamento sono utilizzate per le finalità del comma 6, ivi incluse le quote già erogate al soggetto finanziatore e non necessarie all'ammortamento del contratto di mutuo rimasto in essere.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3. A compensazione del minor versamento sull'apposita contabilità speciale n. 5343, di complessivi 307 milioni di euro, dei residui iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sul capitolo 7342, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del
Art. 5. Attività edilizia libera
1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
«Art. 6 (L) - (Attività edilizia libera). - 1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonchè delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
c) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
d) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
e) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
2. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui al comma 1, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al
3. Prima dell'inizio degli interventi di cui al comma 1, lettere b), f), h), i) e l), l'interessato, anche per via telematica, comunica all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla citata lettera b), i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma già modificato dall'art. 2 del
[3] Comma abrogato dall'art. dall'art. 4 del
[4] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 4 del
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dall'art. 4 del
[7] La Corte costituzionale, con sentenza 21 aprile 2011, n. 152, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui stabilisce che le entrate derivanti dal recupero dei crediti d’imposta «sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario», anche con riferimento a crediti d’imposta inerenti a tributi che avrebbero dovuto essere riscossi nel territorio della Regione siciliana.
[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[11] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[12] Comma inserito dalla L. di conversione.
[13] Comma inserito dalla L. di conversione.
[14] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 10, comma 9 quater, del
[15] Comma inserito dalla L. di conversione.
[16] Comma inserito dalla L. di conversione.
[17] Comma inserito dalla L. di conversione.
[18] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1, comma 43, della
[19] Comma inserito dalla L. di conversione.
[20] Comma inserito dalla L. di conversione.
[21] Comma inserito dalla L. di conversione.
[22] Comma inserito dalla L. di conversione.
[23] Comma inserito dalla L. di conversione.
[24] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1, comma 43, della
[25] Comma modificato dall'art. 51 del
[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[27] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[28] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[30] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[31] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[32] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 8 del
[33] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[34] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[35] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[36] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[37] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[38] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[39] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[40] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[41] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[42] Lettera così modificata dall'art. 9 del
[43] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 48 ter del
[44] Comma inserito dalla L. di conversione.
[45] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[46] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[47] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art, 1, comma 814, della
[48] Comma inserito dall'art. 38 del
[49] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[50] Comma inserito dalla L. di conversione.
[51] Comma inserito dalla L. di conversione.
[52] Comma inserito dalla L. di conversione.
[53] Comma inserito dalla L. di conversione.
[54] Comma inserito dalla L. di conversione.
[55] Comma inserito dalla L. di conversione.
[56] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[57] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[58] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[59] Lettera così modificata dall'art. 1 bis del
[60] Comma inserito dalla L. di conversione.
[61] Comma inserito dalla L. di conversione.
[62] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del
[63] Comma inserito dalla L. di conversione.
[64] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[65] Comma inserito dalla L. di conversione.
[66] Comma inserito dalla L. di conversione.
[67] Comma inserito dalla L. di conversione.
[68] Comma inserito dalla L. di conversione.
[69] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[70] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[71] Articolo inserito dalla L. di conversione.