§ 98.1.26729 - Legge 22 gennaio 1992, n. 17.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, recante provvidenze straordinarie per le province di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/01/1992
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, recante provvidenze straordinarie per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti [...]


§ 98.1.26729 - Legge 22 gennaio 1992, n. 17.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, recante provvidenze straordinarie per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava.

(G.U. 22 gennaio 1992, n. 17)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, recante provvidenze straordinarie per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369.

     All'articolo 1:

     al comma 1, le parole: "compresi nell'allegato A della legge 5 marzo 1985, n. 129," sono sostituite dalle seguenti: "compresi nell'allegato A all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Udine il 15 maggio 1982, di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129,";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "1-bis. Possono altresì essere regolarizzati in un numero massimo di sei rate mensili, senza aggravio di interessi ed altri oneri, a decorrere dal mese di luglio 1992, i contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 1 non versati nel periodo compreso tra il 1° agosto 1991 e la data di entrata in vigore del presente decreto".

     All'articolo 2:

     al comma 1, le parole: "compresi nell'allegato A della legge 5 marzo 1985, n. 129," sono sostituite dalle seguenti: "compresi nell'allegato A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129,";

     al comma 2, le parole: "del presente decreto e dovrà interessare il numero massimo di 1.000 lavoratori dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "della legge di conversione del presente decreto, e non potrà eccedere complessivamente centottantamila giornate lavorative".

     All'articolo 3:

     al comma 1, le parole: "compresi nell'allegato A della legge 5 marzo 1985, n. 129," sono sostituite dalle seguenti: "compresi nell'allegato A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129,".

     Dopo l'art. 4 è inserito il seguente:

     "Art. 4-bis. - 1. I benefici di cui agli articoli 1, 3 e 4 sono estesi alle imprese industriali delle province di Trieste e di Gorizia e dei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129, con non più di cinquecento dipendenti, che abbiano una significativa presenza nei Paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonchè nell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, dimostrata da importazioni o esportazioni non inferiori al dieci per cento, rispettivamente, della media degli acquisti o del fatturato negli anni 1989 e 1990.

     2. La concessione dei benefici di cui al comma 1 del presente articolo è vincolata alla presentazione, alle autorità preposte al controllo, della documentazione idonea a comprovare il raggiungimento della percentuale di cui al medesimo comma.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri".

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

     "Art. 5-bis. - 1. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato a costituire, a valere sulla propria dotazione finanziaria, una speciale linea di intervento a favore delle imprese appartenenti ai settori industriale, commerciale e dell'artigianato situate nell'intero territorio italiano, per i crediti vantati verso operatori pubblici e privati aventi sede nel territorio della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia a fronte di esportazioni effettuate".

     L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     "Art. 6. – 1. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, concernente il prodotto benzina destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata all'art. 7, comma 1, del citato decreto-legge, ed è aumentato del venti per cento".

     Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

     "Art. 8-bis. – 1. A decorrere dal 1° gennaio 1992, i contingenti di benzina e di gasolio previsti dalla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, sono quantificati in litri anzichè in chilogrammi applicando, nella trasformazione peso-volume, i coefficienti 0,733 per la benzina e 0,835 per il gasolio".

     All'articolo 9:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 4-bis, valutato in complessive lire 36 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando, quanto a lire 17 miliardi, l'accantonamento “Agevolazioni contributive nel territorio delle provincie di Trieste e Gorizia" e, quanto a lire 19 miliardi, quota dell'accantonamento “Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri"".