Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.4 organizzazione |
Data: | 06/06/2013 |
Numero: | 64 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti [...] |
§ 80.4.352 - L. 6 giugno 2013, n. 64.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonchè in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
(G.U. 7 giugno 2013, n. 132)
1. Il
2. Ai fini delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i componenti delle commissioni tributarie sovrannumerari di cui all'articolo 4, comma 39, della
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali:
a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;
c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Sono altresì esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della
1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «che potrà fornire» sono soppresse e le parole: «il 90%» sono sostituite dalle seguenti: «il 90 per cento»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1 dai vincoli del patto di stabilità interno sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali per escludere dai vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 in relazione alla medesima tipologia di debiti. Gli spazi finanziari che si liberano a valere sul patto di stabilità interno per effetto del periodo precedente sono utilizzati, nel corso del 2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale. Nella liquidazione dei pagamenti si osserva il criterio cronologico per singolo comune»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti locali, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito»;
al comma 5, la parola: «statale» è soppressa;
al comma 9, l'ultimo periodo è soppresso;
al comma 10:
al primo periodo, le parole: «10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014» sono sostituite dalle seguenti: «9.327.993.719 euro per il 2013 e di 14.527.993.719 euro per il 2014»;
al secondo periodo, le parole: «2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014», le parole: «con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 2.527.993.719 euro per l'anno 2013 e di 3.727.993.719 euro per l'anno 2014» e le parole: «con una dotazione di cui 5.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 5.000 milioni»;
il quinto periodo è sostituito dal seguente: «È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013»;
al comma 12, le parole: «per gli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2013 e 2014»;
al comma 13, secondo periodo, le parole: «sullo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa»;
dopo il comma 13 è inserito il seguente:
«13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa l'anticipazione di liquidità ai sensi del comma 13, e che ricevono risorse dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi dell'articolo 2, all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13 e di cui all'articolo 2, comma 6, devono utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del
il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. All'atto di ciascuna erogazione, e in ogni caso entro i successivi trenta giorni, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti di cui al comma 13. Il responsabile finanziario dell'ente locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall'ente medesimo, fornisce alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili»;
al comma 15, le parole: «entro 30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni» e le parole: «alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A.»;
dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:
«17-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione di cui al comma 2 alle regioni e alle province autonome, che ne curano la trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato.
17-ter. All'articolo 5, comma 1-ter, del
17-quater. All'articolo 6, comma 15-bis, del
17-quinquies. Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2012 i vincoli del patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Patto verticale incentivato). - 1. Alla
a) all'articolo 1:
1) al comma 122, primo periodo, le parole da: "Nell'anno 2013" fino a: "800 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014,";
2) il comma 123 è sostituito dal seguente:
"123. Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire, entro il 30 giugno 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";
3) al comma 124, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte";
4) il comma 125 è sostituito dal seguente:
"125. Entro il termine perentorio del 30 giugno, con riferimento all'anno 2013, e del 31 maggio, con riferimento all'anno 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica";
b) la tabella 1 di cui all'articolo 1, comma 122, è sostituita dalla seguente:
"Tabella 1 (articolo 1, comma 122)
Regione |
Ripartizione dell'incentivo per spazi ceduti a province |
Ripartizione dell'incentivo per spazi ceduti a comuni |
|
|
|
ABRUZZO |
7.289.390 |
21.868.169 |
BASILICATA |
4.897.789 |
14.693.366 |
CALABRIA |
12.125.555 |
36.376.664 |
CAMPANIA |
28.041.606 |
84.124.817 |
EMILIA-ROMAGNA |
20.758.984 |
62.276.952 |
LAZIO |
31.905.284 |
95.715.851 |
LIGURIA |
7.758.771 |
23.276.313 |
LOMBARDIA |
44.297.820 |
132.893.461 |
MARCHE |
7.812.199 |
23.436.598 |
MOLISE |
2.561.057 |
7.683.171 |
PIEMONTE |
21.819.041 |
65.457.123 |
PUGLIA |
20.152.051 |
60.456.152 |
SARDEGNA |
19.867.953 |
59.603.858 |
SICILIA |
48.133.617 |
144.400.852 |
TOSCANA |
18.667.569 |
56.002.706 |
UMBRIA |
5.387.532 |
16.162.597 |
VENETO |
16.525.353 |
49.576.059 |
TOTALE |
318.001.570 |
954.004.710"». |
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «in deroga all'articolo 10, secondo comma, della
al comma 2, primo periodo, le parole: «e il 15 febbraio 2014» sono soppresse;
al comma 4, alinea, dopo le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)» sono inserite le seguenti: «del comma 3»;
al comma 5, il segno di interpunzione: «:» è sostituito dal seguente: «;» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 6»;
al comma 6:
al primo periodo, dopo le parole: «residui passivi» sono inserite le seguenti: «in via prioritaria di parte capitale» e le parole: «purchè a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la loro totalità» sono sostituite dalle seguenti: «purchè nel limite di corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, nella loro totalità»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ogni Regione provvede a concertare con le ANCI e le UPI regionali il riparto di tali pagamenti. Limitatamente alla Regione siciliana, il principio di cui al presente comma si estende anche alle somme assegnate agli enti locali dalla regione e accreditate sui conti correnti di tesoreria regionale»;
al comma 9, primo periodo, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».
All'articolo 3:
al comma 3, quarto periodo, la parola: «Regini» è sostituita dalla seguente: «Regioni»;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «Le regioni trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e le province autonome che, a causa di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 10, secondo comma, della
al secondo periodo, le parole: «alle regioni che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3, con l'istanza di cui al primo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni che ne abbiano fatto richiesta, con l'istanza di cui al primo periodo, entro il 15 dicembre 2013, importi superiori a quelli di cui al comma 3,» e le parole: «ad altre regione» sono sostituite dalle seguenti: «ad altre regioni»;
al comma 5:
alla lettera a), dopo le parole: «di liquidità,» sono inserite le seguenti: «prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente,»;
alla lettera b), secondo periodo, le parole: «intendendosi per sorti i debiti per il quali» sono sostituite dalle seguenti: «intendendosi sorti i debiti per i quali».
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis (Modifica all'articolo 1, comma 34-bis, della
All'articolo 5:
al comma 1, secondo periodo, la parola: «coesistente» è sostituita dalla seguente: «competente»;
al comma 3, primo periodo, la parola: «coesistenti» è sostituita dalla seguente: «rispettivi».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie). - 1. Senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonchè per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, dell'Unione europea e internazionali».
All'articolo 6:
al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il Governo promuove la stipulazione di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio volti a verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti oggetto di cessione e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese la cui posizione si era deteriorata a motivo del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo. Ogni dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo trasmette alle Camere una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati dei relativi sistemi di monitoraggio.
1-ter. I pagamenti effettuati ai sensi del presente capo in favore degli enti, delle società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della
al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, le azioni esecutive sulle somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani di pagamento redatti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del
al comma 6, capoverso «Art. 5-quinquies»:
al comma 1, dopo le parole: «non sono ammessi» sono inserite le seguenti: «, a pena di nullità rilevabile d'ufficio,»;
al comma 2, le parole: «Fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 294-bis e 294-ter, della
al comma 9, primo periodo, dopo la parola: «elettronica» sono inserite le seguenti: «certificata, inviata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al
il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. I decreti e i provvedimenti previsti dal presente capo non hanno natura regolamentare e sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti internet delle amministrazioni competenti, secondo le modalità previste dal
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Al fine di tutelare l'unità giuridica e l'unità economica e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente capo, il Governo può sostituirsi agli organi delle regioni e degli enti locali per l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione. In caso di mancata adozione degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, all'articolo 2, commi 1 e 3, e all'articolo 3, commi 4 e 5, si procede alla nomina di un apposito commissario per il compimento di tali atti. Per l'esercizio dei poteri di cui al presente comma si osserva l'articolo 8 della
11-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi un'inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento di cui al
11-quater. Al comma 10 dell'articolo 6 del
Nel Capo I, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:
«Art. 6-bis (Sospensione dei lavori per mancato pagamento del corrispettivo). - 1. All'articolo 253 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
"23-bis. In relazione all'articolo 133, comma 1, fino al 31 dicembre 2015, la facoltà dell'esecutore, ivi prevista, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile può essere esercitata quando l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15 per cento dell'importo netto contrattuale"».
All'articolo 7:
al comma 1, dopo le parole: «forniture e appalti» sono inserite le seguenti: «e per obbligazioni relative a prestazioni professionali»;
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «forniture e appalti» sono inserite le seguenti: «e per obbligazioni relative a prestazioni professionali» e dopo le parole: «maturati alla data del 31 dicembre 2012,» sono inserite le seguenti: «che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa,»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2»;
al comma 5, le parole: «precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste ai commi 1 e 7 dell'articolo 1 e dalle anticipazioni concesse a valere sul Fondo di cui al comma 10 del medesimo articolo 1, devono indicare, per parte dei debiti ovvero per la totalità di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche ai fini della compensazione ai sensi degli articoli 28-quater e 28-quinquies del
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4, provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
7-ter. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
7-quater. A decorrere dal 30 settembre 2013, nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati registrati nella piattaforma elettronica, sono pubblicati con cadenza mensile i dati relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti di cui ai commi 4 e 4-bis»;
al comma 9, le parole: «e su deliberazione delle Camere» sono soppresse, dopo le parole: «oggetto di cessione» sono inserite le seguenti: «pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre 2012» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero può prevedere l'effettuazione di operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili delle pubbliche amministrazioni»;
dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
«9-bis. Alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 è allegata una relazione sull'attuazione del presente decreto. La relazione dà conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 5, nonchè degli esiti dell'attività di ricognizione svolta ai sensi del presente articolo. La relazione indica altresì le iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con la legge di stabilità per il 2014, al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti, anche mediante la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica».
All'articolo 8, al comma 2:
al primo periodo, le parole: «può essere effettuata anche» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuata, a titolo gratuito,»;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di assenza o impedimento dell'ufficiale rogante ovvero su richiesta del creditore, l'autenticazione delle sottoscrizioni può essere effettuata da un notaio e gli onorari sono comunque ridotti alla metà».
All'articolo 9:
al comma 1 sono premessi i seguenti:
«01. All'articolo 28-quater, comma 1, del
02. Il termine del 30 aprile 2012 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, è differito al 31 dicembre 2012»;
al comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies»:
al comma 1:
al primo periodo, la parola: «somministrazione» è sostituita dalla seguente: «somministrazioni» e dopo le parole: «possono essere compensati» sono inserite le seguenti: «, solo su specifica richiesta del creditore»;
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento»;
al quarto periodo, dopo la parola: «Qualora» sono inserite le seguenti: «l'ente pubblico nazionale,» e la parola: «territoriale» è soppressa;
al quinto periodo, la parola: «territoriale» è soppressa;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II»;
al comma 2, dopo le parole: «sono stabiliti» sono inserite le seguenti: «, entro il 30 giugno 2013,»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del
al comma 2, secondo periodo, le parole da: «si provvede» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «si provvede, per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per gli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 - fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al
All'articolo 10:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 16, comma 7, del
a) al secondo periodo, le parole: "31 gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento";
b) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate in proporzione alle spese, desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle relative alle spese per formazione professionale, per trasporto pubblico locale, per la raccolta di rifiuti solidi urbani e per servizi socialmente utili finanziati dallo Stato"»;
al comma 2:
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 dell'articolo 14 del
2-ter. I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. All'articolo 14 del
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva";
b) al comma 35, secondo periodo, dopo le parole: "in quanto compatibili" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari"»;
al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
"13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonchè i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. All'articolo 259 del testo unico di cui al
"1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio finanziario per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio".
4-ter. All'articolo 2, comma 8, della
4-quater. All'articolo 1 della
a) al comma 380, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del
b) al comma 381:
1) le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2013";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al
Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater, del
Art. 10-ter (Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale). - 1. All'articolo 243-quater del testo unico di cui al
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonchè alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti";
b) al comma 6, le parole: ", al Ministero dell'economia e delle finanze" sono soppresse.
Art. 10-quater (Attribuzione ai comuni del corrispettivo del gettito IMU relativo agli immobili di proprietà comunale). - 1. Ai comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 1, del
2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria relativo agli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il contributo attribuito a ciascun comune in applicazione del comma 2 è escluso dal saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della
4. All'articolo 4, comma 1, del
5. All'articolo 1 della
Art. 10-quinquies (Criteri per la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio). - 1. All'articolo 16, comma 6, del
a) al secondo periodo, le parole: "2.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "2.250 milioni";
b) al terzo periodo, le parole: "ed entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi" sono soppresse;
c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al
Art. 10-sexies (Semplificazione dei criteri per il riparto del fondo di solidarietà comunale nell'anno 2013). - 1. All'articolo 1 della
"380-bis. Per l'anno 2013, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 380, lettera b), tiene conto esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1), 5), 6) e 7) della lettera d) del medesimo comma 380 e dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze"».
All'articolo 11:
al comma 5, primo periodo, le parole: «nel territorio regionale» e le parole: «e dal
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3, del
al comma 6:
al primo periodo, le parole: «inerenti i servizi» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti ai servizi»;
al secondo periodo, le parole: «ed efficientamento» sono sostituite dalle seguenti: «e di incremento dell'efficienza» e le parole: «del
al comma 8, le parole: «con priorità al finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «con priorità per il finanziamento»;
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime»;
nella rubrica, le parole: «della Regione Piemonte,» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione Piemonte e della Regione Sardegna».
All'articolo 12:
al comma 2, le parole: «recate da presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «recate dal presente decreto»;
al comma 3:
all'alinea, le parole: «pari a 559,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 570,45 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 583,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 656,6 milioni di euro»;
alla lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Dalle riduzioni sono esclusi gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella missione "Ricerca e innovazione", nonchè gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015»;
dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) quanto a 12,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 699.000 euro per l'anno 2014 e a 485.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 4.901.000 euro per l'anno 2014 e a 15.515.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a 6.700.000 euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
c-quater) quanto a 17,35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle risorse di parte corrente relative all'autorizzazione di spesa di cui alla
c-quinquies) quanto a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del
c-sexies) quanto a 2,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della
al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more del monitoraggio, l'importo di 559,5 milioni di euro per l'anno 2014, di cui all'Allegato 1, è accantonato e reso indisponibile con le modalità di cui alla lettera c) del medesimo comma 3»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «le predette somme» sono sostituite dalle seguenti: «le somme di cui al comma 4»;
al comma 7, le parole: «al comma 1, dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 dell'articolo 5»;
al comma 10, le parole: «dell'obiettivo di cui al comma 1» sono soppresse;
al comma 11, le parole: «ad incremento prioritariamente» sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente ad incremento».