Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 71. Ordinamento giudiziario |
Capitolo: | 71.2 organizzazione |
Data: | 29/12/2009 |
Numero: | 193 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 |
Art. 2. Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133 |
Art. 3. Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti |
Art. 3 bis. Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine del tirocinio |
Art. 3 ter. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 |
Art. 3 quater. Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, concernenti la formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi, e al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. [...] |
Art. 3 quinquies. Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 |
Art. 4. Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia |
Art. 4 bis. Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 71.2.190 - D.L. 29 dicembre 2009, n. 193. [1]
Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
(G.U. 30 dicembre 2009, n. 302)
Art. 1. Modifiche al
1. Al comma 1 dell'articolo 245 del
2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2010 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al
2-bis. Il secondo comma dell'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario, di cui al
Art. 2. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 1:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta.»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: «in numero non superiore a cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «in numero non superiore a centocinquanta unità»;
b) l'articolo 1-bis è abrogato;
c) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis» sono soppresse;
d) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 1-bis» sono soppresse;
e) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis» sono soppresse.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.934.953 per l'anno 2010 e di euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede:
a) quanto a euro 2.934.953 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
b) quanto a euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4.
Art. 3. Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti
1. Fino al 31 dicembre 2014, per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell'articolo 1 della
2. Non possono essere trasferiti d'ufficio ai sensi del presente articolo:
a) magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico;
b) magistrati in servizio presso altre sedi disagiate;
c) magistrati che sono stati assegnati o trasferiti nella sede ove prestano servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della
d) magistrati che sono genitori di prole di età inferiore a tre anni.
3. La percentuale di cui al comma 2, lettera a), è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.
4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3, della
5. Il trasferimento d'ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo per il distretto di Palermo si considera limitrofo il distretto di Cagliari, per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania; per il distretto di Catania si considera limitrofo il distretto di Reggio Calabria. Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considerano limitrofe le regioni Calabria e Sardegna e per la Calabria anche la regione Sicilia. [5]
6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi o di regioni limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria e, se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.
7. Nell'ambito del distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dell'ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.
8. Ai magistrati trasferiti ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 2, 3 e 5 della
Art. 3 bis. Disposizioni in materia di attribuzione di funzioni e di assegnazione di sedi ai magistrati al termine del tirocinio [7]
1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati nominati con il
2. Fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità, l'esercizio dell'azione penale in relazione a reati per i quali è prevista l'udienza preliminare da parte dei magistrati requirenti di cui al comma 1 deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che assenso scritto di cui al comma 2 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio.
4. Al
a) nel capo I, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis (Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del
2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura,previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all'articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura»;
b) all'articolo 13, comma 1, le parole: «e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione» sono soppresse.
5. Il comma 31 dell'articolo 2 della
Art. 3 ter. Modifiche al
1. All'articolo 1 del
«1-bis. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonchè le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio.
1-ter. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica nel sito internet del Ministero della giustizia».
Art. 3 quater. Modifiche al
1. Al
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado»;
b) nel titolo III, dopo il capo II è inserito il seguente:
«Capo II-bis
CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO
Art. 26-bis (Oggetto). - 1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonchè all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.
2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonchè di ogni altro elemento rilevante, indica per ciascun partecipante elementi di valutazione in ordine al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.
3. Gli elementi di valutazione sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.
4. Gli elementi di valutazione conservano validità per cinque anni.
5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione».
2. All'articolo 2, comma 1, lettera n), del
3. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 3 quinquies. Modifiche alla
1. All'articolo 11 della
a) al terzo comma, le parole: «, esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture,» sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Ministro della giustizia, ai fini del concerto di cui al terzo comma del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 45 del
2. All'articolo 45, comma 1, primo periodo, del
Art. 4. Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia
1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del
3. All'articolo 51, del
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del
2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.» [13];
b) (Omissis) [14].
3-bis. Il secondo comma dell'articolo 16 del
4. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
«1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.».
5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato
6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cui ai commi 4 e 5 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, per la quota parte eccedente rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione delle spese di personale. [17]
7. Il Ministero della giustizia può avvalersi di Consip S.p.a., anche in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del
8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che indica il proprio codice fiscale»;
b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il cognome e la residenza dell'attore» sono sostituite dalle seguenti: «il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore» e le parole: «il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono»;
c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole: «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare» sono inserite le seguenti: «le proprie generalità e il codice fiscale,»;
d) dopo l'articolo 149 è inserito il seguente:
«Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica). - Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.»;
d-bis) all'articolo 530 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonchè il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.
In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto» [19];
d-ter) all'articolo 533, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo» [20];
d-quater) il primo comma dell'articolo 540 è abrogato [21];
d-quinquies) all'articolo 569, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonchè il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche» [22];
d-sexies) all'articolo 591-bis, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 569, quarto comma» [23].
8-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
a) dopo l'articolo 161-bis è inserito il seguente:
«Art. 161-ter (Vendite con modalità telematiche). - Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.
Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica»;
b) nel titolo IV, capo II, dopo l'articolo 169-ter sono aggiunti i seguenti:
«Art. 169-quater (Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto). - Il prezzo di acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.
Art. 169-quinquies (Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite). - I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita»;
c) l'articolo 173-quinquies è sostituito dal seguente:
«Art. 173-quinquies (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo). - Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi.
Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma». [24]
8-ter. Il decreto del Ministro della giustizia che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle vendite con modalità telematiche, previsto dall'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonchè il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico sono a carico degli intermediari abilitati. [26]
10. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della
Art. 4 bis. Modifica alla
1. All'articolo 3, comma 128, della
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la funzionalità del sistema giudiziario;
Ritenuto che, in particolare, occorre assicurare la proroga dell'esercizio di funzioni giudiziarie da parte dei magistrati onorari, in attesa dell'approvazione di una riforma organica della magistratura onoraria;
Ritenuta l'esigenza di assicurare la copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti, nelle quali l'assenza di personale rischia di porre in concreto pericolo la funzionalità di numerosi uffici giudiziari;
Ritenuta la straordinaria urgenza di procedere in tempi estremamente contenuti ad una più efficiente allocazione delle risorse mediante l'anticipazione dell'entrata in vigore del processo telematico e la sua estensione al processo penale, alla luce del pregiudizio per la finanza pubblica conseguente all'incremento degli esborsi subiti in conseguenza della violazione del principio di ragionevole durata del processo e delle connesse infrazioni degli obblighi assunti in sede comunitaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Modifiche al
1. Al comma 1 dell'articolo 245 del
2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al
Art. 2. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 1:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta.»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: «in numero non superiore a cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «in numero non superiore a centocinquanta unità»;
b) l'articolo 1-bis è abrogato;
c) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis» sono soppresse;
d) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 1-bis» sono soppresse;
e) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis» sono soppresse.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.934.953 per l'anno 2010 e di euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede:
a) quanto a euro 2.934.953 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
b) quanto a euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4.
Art. 3. Copertura delle sedi rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti
1. Fino al 31 dicembre 2014, per le sedi individuate quali disagiate ai sensi dell'articolo 1 della
2. Non possono essere trasferiti d'ufficio ai sensi del presente articolo:
a) magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico;
b) magistrati in servizio presso altre sedi disagiate;
c) magistrati che sono stati assegnati o trasferiti nella sede ove prestano servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della
d) magistrati che sono genitori di prole di età inferiore a tre anni.
3. La percentuale di cui al comma 2, lettera a), è calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.
4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3, della
5. Il trasferimento d'ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi o nei distretti delle regioni limitrofe. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania. Per la Sardegna si considerano limitrofe le regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia; per la Sicilia si considera limitrofa la regione Calabria e per la Calabria anche la regione Sicilia.
6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi o di regioni limitrofe viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria e, se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.
7. Nell'ambito del distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dell'ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.
8. Ai magistrati trasferiti ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 2, 3 e 5 della
Art. 4. Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia
1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della
2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del
3. All'articolo 51, del
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del
2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio
4. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
«1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.».
5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato
6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei diritti di cui ai commi 4 e 5 è versato all'entrata del bilancio per essere riassegnato, per la quota parte eccedente rispetto a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con esclusione delle spese di personale.
7. Il Ministero della giustizia può avvalersi di Consip S.p.a., anche in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del
8. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 125, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che indica il proprio codice fiscale»;
b) all'articolo 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il cognome e la residenza dell'attore» sono sostituite dalle seguenti: «il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore» e le parole: «il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono»;
c) all'articolo 167, primo comma, dopo le parole: «Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare» sono inserite le seguenti: «le proprie generalità e il codice fiscale,»;
d) dopo l'articolo 149 è inserito il seguente:
«Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica). - Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.».
9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati, con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il Ministero della giustizia si avvale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonchè il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
10. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma sostituito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1 del
[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[7] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[8] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[9] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[10] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[13] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[14] Lettera soppressa dalla L. di conversione.
[15] Comma inserito dalla L. di conversione.
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[17] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[19] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[20] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[21] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[22] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[23] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[24] Comma inserito dalla L. di conversione.
[25] Comma inserito dalla L. di conversione.
[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[27] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[28] Articolo inserito dalla L. di conversione.