Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 15. Borsa, cambi e valori mobiliari |
Capitolo: | 15.4 fondi di investimento |
Data: | 23/03/1983 |
Numero: | 77 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione alla istituzione di fondi comuni |
Art. 2. Sostituzione e regolamento del fondo |
Art. 2 bis. Banca depositaria: compiti e responsabilità |
Art. 2 ter. Sostituzione della società di gestione |
Art. 3. Partecipazione ai fondi comuni |
Art. 4. Gestione del fondo |
Art. 5. Scritture contabili |
Art. 6. Revisione contabile e controllo |
Art. 7. Vigilanza |
Art. 7 bis. Collaborazione con le autorità degli Stati membri della Comunità economica europea |
Art. 8. Decadenza della società dalla gestione del fondo; amministrazione straordinaria e liquidazione della società |
Art. 9. Disposizioni tributarie |
Art. 10. Disposizioni penali |
Art. 10 bis. [21] |
Art. 10 ter. (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero |
Art. 10 quater. Disposizioni penali |
Art. 10 quinquies. Disposizioni transitorie e finali |
Art. 11. Disciplina della emissione dei valori mobiliari |
Art. 12. Controlli della Commissione nazionale per le società e la borsa |
Art. 13. Disposizioni concernenti le società fiduciarie |
Art. 14. Disposizioni varie |
§ 15.4.0a - Legge 23 marzo 1983, n. 77.
Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare
(G.U. 28 marzo 1983, n. 85)
TITOLO I
Fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale [1]
Art. 1. Autorizzazione alla istituzione di fondi comuni [2]
Art. 2. Sostituzione e regolamento del fondo [3]
Art. 2 bis. Banca depositaria: compiti e responsabilità [4]
Art. 2 ter. Sostituzione della società di gestione [5]
Art. 3. Partecipazione ai fondi comuni [6]
Art. 4. Gestione del fondo [7]
Art. 5. Scritture contabili [8]
Art. 6. Revisione contabile e controllo [9]
Art. 7 bis. Collaborazione con le autorità degli Stati membri della Comunità economica europea [11]
Art. 8. Decadenza della società dalla gestione del fondo; amministrazione straordinaria e liquidazione della società [12]
Art. 9. Disposizioni tributarie [13]
[1. I fondi comuni di cui all'articolo 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del
2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell'attivo è rilevato dai prospetti periodici del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 43 del
2-bis. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno.
2-ter. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile dalla società di gestione ai sensi del comma 2-bis, la società di gestione rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
3. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del
4. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri la società di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa gestito, indicando altresì i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione è resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi [18] .]
Art. 10. Disposizioni penali [19]
TITOLO II
Commercializzazione in Italia delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari situati in altri paesi della Comunità economica europea e assoggettati alla
Art. 10 ter. (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero [22]). [23]
1. Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. La ritenuta del 20 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari, non conformi alla
2-bis. I proventi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del
2-ter. Nel caso di società di gestione del risparmio italiana che istituisce e gestisce all'estero organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata direttamente dalla società di gestione italiana operante all'estero ai sensi delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. In caso di negoziazione, la ritenuta è applicata dai soggetti indicati nell'articolo 23 del
3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario. Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. In questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista [28].
4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico; c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.
4-bis. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita [29].
5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del
6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari e da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva [30].
7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23 del
8. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti residenti in Paesi con i quali siano in vigore le predette convenzioni [32].
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.
Art. 10 quater. Disposizioni penali [33]
Art. 10 quinquies. Disposizioni transitorie e finali [34]
Art. 11. Disciplina della emissione dei valori mobiliari [35]
Art. 12. Controlli della Commissione nazionale per le società e la borsa [36]
Art. 13. Disposizioni concernenti le società fiduciarie [37]
[1] Intitolazione inserita dall'art. 1 del
[2] Articolo sostituito dall'art. 1 del
[3] Articolo sostituito dall'art. 2 del
[4] Articolo inserito dall'art. 3 del
[5] Articolo inserito dall'art. 3 del
[6] Articolo sostituito dall'art. 4 del
[7] Articolo sostituito dall'art. 5 del
[8] Articolo sostituito dall'art. 6 del
[9] Articolo sostituito dall'art. 7 del
[10] Articolo sostituito dall'art. 8 del
[11] Articolo inserito dall'art. 9 del
[12] Articolo sostituito dall'art. 10 del
[13] Articolo già sostituito dall'art. 11 del
[14] Comma così modificato dall'art. 12 del
[15] Comma già modificato dall'art. 8 del
[16] Comma inserito dall'art. 4 del
[17] Comma già modificato dall'art. 2 del
[18] Comma così modificato dall'art. 4 del
[19] Articolo sostituito dall'art. 12 del
[20] Intitolazione inserita dall'art. 13 del
[21] Articolo inserito dall'art. 13 del D.Lgs 25 gennaio 1992, n. 83 e abrogato dall'art. 214 del
[22] Rubrica così sostituita dall'art. 11 del
[23] Articolo inserito dall'art. 13 del
[24] Comma già modificato dall'art. 3 del
[25] Comma modificato dall'art. 3 del
[26] Comma inserito dall'art. 2 del
[27] Comma inserito dall'art. 11 del
[28] Comma già modificato dall'art. 3 del
[29] Comma inserito dall'art. 4 del
[30] Comma modificato dall'art. 3 del
[31] Comma già modificato dall'art. 3 del
[32] Comma già modificato dall'art. 3 del
[33] Articolo inserito dall'art. 13 del
[34] Articolo inserito dall'art. 13 del
[35] Articolo modificato dalla
[36] Articolo modificato dalla
[37] Articolo abrogato dall'art. 214 del
[38] Articolo abrogato dall'art. 214 del