Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.4 organizzazione |
Data: | 30/12/2010 |
Numero: | 235 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 3. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 4. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 5. Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 6. Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 7. Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 8. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 9. Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 10. Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 11. Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 12. Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 13. Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 14. Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 15. Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 16. Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 17. Modifiche alla rubrica del capo II e all'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 18. Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 19. Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 20. Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 21. Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 22. Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 23. Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 24. Modifica all'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 25. Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 26. Modifiche al capo II del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 27. Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 28. Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 29. Modifica all'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 30. Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 31. Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 32. Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 33. Modifica all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 |
Art. 34. Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 35. Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 36. Modifica all'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 37. Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 38. Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 39. Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 40. Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 41. Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 42. Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 43. Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 44. Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 45. Modifica all'articolo 63 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 46. Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 47. Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 |
Art. 48. Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 49. Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 50. Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 51. Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 52. Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 53. Modifica all'articolo 73 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 54. Modifica all'articolo 75 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 55. Modifica all'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 |
Art. 56. Abrogazioni |
Art. 57. Norme transitorie e finali |
§ 80.4.300 - D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(G.U. 10 gennaio 2011, n. 6 - S.O. n. 8)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto gli articoli 16 e 16-bis del
Visto l'articolo 17 del
Visto il
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 20 settembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 del
1. All'articolo 1, comma 1, del
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) autenticazione del documento informatico: la validazione del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione;»;
b) alla lettera c) le parole: «di fotografia» sono sostituite dalle seguenti: «di elementi per l'identificazione fisica»;
c) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti:
1) «i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto;»;
2) «i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;»;
3) «i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;»;
4) «i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;»;
d) dopo la lettera p) è inserita la seguente:
«p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;»;
e) dopo la lettera q) è inserita la seguente:
«q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;»;
f) la lettera r) è sostituita dalla seguente:
«r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;»;
g) la lettera s) è sostituita dalla seguente:
«s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;»;
h) dopo la lettera u) sono inserite le seguenti:
1) «u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;»;
2) «u-ter) identificazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;»;
i) dopo la lettera v) è inserita la seguente:
«v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;».
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 del
1. All'articolo 2 del
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
b) il comma 2-bis è abrogato;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III, nonchè al capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell'articolo 3 del
d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni, sono stabiliti le modalità, i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni del presente Codice alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè all'Amministrazione economico-finanziaria.».
Art. 3. Modifiche all'articolo 3 del
1. All'articolo 3 del
a) al comma 1 le parole da: «e con» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «, con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice»;
b) il comma 1-bis è abrogato.
Art. 4. Modifiche all'articolo 5 del
1. L'articolo 5 del
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche). - 1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilità speciali interessate.
3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed i Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito DigitPA sono individuate le operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, le relative modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, nonchè il modello di convenzione che il prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il servizio.
4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1.».
2. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche). - 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.
3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.
4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.».
Art. 5. Modifiche all'articolo 6 del
1. All'articolo 6 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del
c) i commi 2 e 2-bis sono abrogati.
Art. 6. Modifica all'articolo 7 del
1. All'articolo 7 del
Art. 7. Modifica all'articolo 9 del
1. All'articolo 9 del
Art. 8. Modifiche all'articolo 10 del
1. All'articolo 10 del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sportello unico per le attività produttive»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3, del
c) i commi 2 e 3 sono abrogati.
Art. 9. Modifiche all'articolo 12 del
1. All'articolo 12 del
a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonchè per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del presente decreto.»;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del
c) al comma 1-ter, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «L'attuazione delle disposizioni del presente decreto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.»;
d) al comma 3, dopo le parole: «servizi informatici,» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni,»;
e) al comma 5-bis, dopo le parole: «riguardanti l'erogazione», sono inserite le seguenti: «attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.».
Art. 10. Modifiche all'articolo 14 del
1. All'articolo 14 del
«2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali.
2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese.».
Art. 11. Modifiche all'articolo 15 del
1. All'articolo 15 del
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonchè dei costi e delle economie che ne derivano.
2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell'articolo 27, del
Art. 12. Modifiche all'articolo 17 del
1. All'articolo 17 del
a) al comma 1, l'alinea è sostituita dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a:»;
b) al comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: «servizi informativi,» sono inserite le seguenti: «di telecomunicazione e fonia,»;
2) alla lettera b) dopo le parole: «servizi informativi,» sono inserite le seguenti: «di telecomunicazione e fonia»;
3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;»;
4) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di telecomunicazione e fonia;»;
5) alla lettera j), la parola: «sicurezza,» è soppressa;
c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonchè i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi.»;
d) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le modalità di cui all'articolo 51.».
Art. 13. Modifica all'articolo 20 del
1. All'articolo 20 del
a) al comma 1, la parola: «registrazione» è sostituita dalla seguente: «memorizzazione»;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.»;
c) il comma 2 è abrogato;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonchè quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.»;
e) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71.».
Art. 14. Modifiche all'articolo 21 del
1. All'articolo 21 del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.»;
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
2-bis). Salvo quanto previsto dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale.».
Art. 15. Modifiche all'articolo 22 del
1. L'articolo 22 del
«Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici). - 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.
6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5r per tutti i documenti analogici originali unici permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».
Art. 16. Modifiche all'articolo 23 del
1. L'articolo 23 del
«Art. 23 (Copie analogiche di documenti informatici). - 1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.».
2. Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
a) «Art. 23-bis (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici). - 1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
Art. 23-ter (Documenti amministrativi informatici). - 1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonchè i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile.
3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonchè d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
5. Al fine di assicurare la provenienza e la conformità all'originale, sulle copie analogiche di documenti informatici, è apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 e tale da consentire la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22 , 23 e 23-bis.
Art. 23-quater (Riproduzioni informatiche). - 1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" è inserita la seguente: ", informatiche".».
Art. 17. Modifiche alla rubrica del capo II e all'articolo 25 del
1. Nella rubrica del capo II, la parola: «pagamenti» è sostituita dalla seguente: «trasferimenti».
2. L'articolo 25 del
«Art. 25 (Firma autenticata). - 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.».
Art. 18. Modifica all'articolo 26 del
1. All'articolo 26, comma 1, del
Art. 19. Modifica all'articolo 28 del
1. All'articolo 28 del
«3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali.».
Art. 20. Modifica all'articolo 29 del
1. All'articolo 29 del
«8. Il valore giuridico delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati da certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della
Art. 21. Modifica all'articolo 31 del
1. L'articolo 31 è sostituito dal seguente:
«Art. 31 (Vigilanza sull'attività dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata). - 1. DigitPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e dei gestori di posta elettronica certificata.».
Art. 22. Modifiche all'articolo 32 del
1. All'articolo 32, comma 3, del
a) la lettera f) è soppressa;
b) dopo la lettera m), è inserita la seguente:
«m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema e comunicare immediatamente a DigitPA e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso.».
2. Dopo l'articolo 32 del
«Art. 32-bis (Sanzioni per i certificatori qualificati e per i gestori di posta elettronica certificata). - 1. Qualora si verifichi, salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito, un malfunzionamento nel sistema che determini un disservizio, ovvero la mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), DigitPA diffida il certificatore qualificato o il gestore di posta elettronica certificata a ripristinare la regolarità del servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se il disservizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati per due volte nel corso di un biennio, successivamente alla seconda diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.
2. Qualora si verifichi, fatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, un malfunzionamento nel sistema che determini l'interruzione del servizio, ovvero la mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), DigitPA diffida il certificatore qualificato o il gestore di posta elettronica certificata a ripristinare la regolarità del servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se l'interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicità legale.
4. Qualora un certificatore qualificato o un gestore di posta elettronica certificata non ottemperi, nei tempi previsti, a quanto prescritto da DigitPA nell'esercizio delle attività di vigilanza di cui all'articolo 31 si applica la disposizione di cui al comma 2.».
Art. 23. Modifica all'articolo 33 del
1. All'articolo 33, comma 1, del
Art. 24. Modifica all'articolo 35 del
1. All'articolo 35 del
a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. La firma con procedura automatica è valida se apposta previo consenso del titolare all'adozione della procedura medesima.
4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al comma 5.»;
b) al comma 5:
1) al primo periodo, dopo le parole: «in Italia,» sono inserite le seguenti: «dall'Organismo di certificazione della sicurezza informatica»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.» ;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La conformità di cui al comma 5 è inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della
Art. 25. Modifica all'articolo 37 del
1. All'articolo 37 del
«4-bis. Qualora il certificatore qualificato cessi la propria attività senza indicare, ai sensi del comma 2, un certificatore sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso DigitPA che ne garantisce la conservazione e la disponibilità.».
Art. 26. Modifiche al capo II del
1. La rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: «Documento informatico e firme elettroniche; trasferimenti di fondi libri e scritture» - Sezione III «Trasferimenti di fondi, libri e scritture».
2. All'articolo 38, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trasferimenti di fondi».
Art. 27. Modifiche all'articolo 40 del
1. All'articolo 40 del
a) al comma 1, le parole: «che dispongono di idonee risorse tecnologiche» sono soppresse;
b) il comma 2 è abrogato.
2. Dopo l'articolo 40, è inserito il seguente:
«Art. 40-bis (Protocollo informatico). - 1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del
Art. 28. Modifica all'articolo 41 del
1. All'articolo 41 del
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, il rispetto di quanto previsto all'articolo 54, commi 2-ter e 2-quater.»;
b) al comma 2, le parole: «può raccogliere» sono sostituite dalle seguenti: «raccoglie»;
c) al comma 2-bis, dopo le parole: «per la costituzione» sono inserite le seguenti: «, l'identificazione»;
d) al comma 2-ter, dopo la lettera e) è aggiunta in fine a seguente:
«e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo.».
Art. 29. Modifica all'articolo 43 del
1. All'articolo 43 del
a) al comma 1, le parole: «la riproduzione sia effettuata» sono sostituite dalle seguenti: «la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate» e le parole: «e la loro conservazione nel tempo» sono soppresse;
b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.».
Art. 30. Modifica all'articolo 44 del
1. All'articolo 44 del
a) all'alinea la parola: «garantisce» è sostituita dalla seguente: «assicura»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti:
«1-bis. Il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del
1-ter. Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di conservazione a quanto stabilito dall'articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonchè dal comma 1 ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.».
2. Dopo l'articolo 44 del
«44-bis (Conservatori accreditati). - 1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono l'accreditamento presso DigitPA.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad eccezione del comma 3, lettera a) e 31.
3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in società di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.».
Art. 31. Modifica all'articolo 45 del
1. All'articolo 45 del
Art. 32. Modifica all'articolo 47 del
1. All'articolo 47 del
a) al comma 1, le parole: «di norma» sono soppresse e dopo le parole: «posta elettronica» sono inserite le seguenti: «o in cooperazione applicativa»;
b) al comma 2, lettera b), le parole: «protocollo informatizzato» sono sostituite dalle seguenti: «segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. La pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.».
Art. 33. Modifica all'articolo 48 del
1. L'articolo 48 del
«Art. 48 (Posta elettronica certificata). - 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al
2. All'articolo 3, comma 1, del
a) al primo periodo, dopo la parola: «preventivamente» sono inserite le seguenti: «, anche con le modalità di cui all'articolo 48 del
b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La diffida è altresì comunicata dall'amministrazione pubblica o dal concessionario di servizi pubblici interessati al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.».
Art. 34. Modifiche all'articolo 50 del
1. All'articolo 50 del
2. Dopo l'articolo 50 del
«Art. 50 bis. (Continuità operativa). - 1. In relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessità dell'attività istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di emergenza in grado di assicurare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operatività.
2. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione assicura l'omogeneità delle soluzioni di continuità operativa definite dalle diverse Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il Parlamento.
3. A tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono :
a) il piano di continuità operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire, descrive le procedure per la gestione della continuità operativa, anche affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali criticità relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la funzionalità del piano di continuità operativa con cadenza biennale;
b) il piano di disaster recovery, che costituisce parte integrante di quello di continuità operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione. DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster recovery delle amministrazioni interessate e ne informa annualmente il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
4. I piani di cui al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi e dettagliati studi di fattibilità tecnica; su tali studi è obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA.».
Art. 35. Modifiche all'articolo 51 del
1. All'articolo 51 del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 sono individuate le modalità che garantiscono l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.»;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. DigitPA, ai fini dell'attuazione del comma 1:
a) raccorda le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici;
b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;
c) segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.»;
d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le amministrazioni hanno l'obbligo di aggiornare tempestivamente i dati nei propri archivi, non appena vengano a conoscenza dell'inesattezza degli stessi.».
Art. 36. Modifica all'articolo 52 del
1. All'articolo 52 del
a) nella rubrica, le parole: «Accesso telematico ai» sono sostituite dalle seguenti: «Accesso telematico e riutilizzazione dei»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando:
a) il rispetto di quanto previsto dall'articolo 54, comma 3;
b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di cui all'articolo 68, commi 3 e 4.».
Art. 37. Modifiche all'articolo 54 del
1. All'articolo 54 del
a) al comma 1, lettera f), le parole: «e di concorso» sono soppresse;
b) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) i bandi di concorso.»;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui alle lettere b), c) , g) e g-bis) del comma 1, secondo i criteri e le modalità di trasmissione e aggiornamento individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. I dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.»;
d) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;
e) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.»;
f) al comma 2-quater le parole: «Entro il 31 dicembre 2009» sono soppresse e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «che lo riguardano.»;
g) al comma 3, la parola: «autenticazione» è sostituita dalla seguente: «identificazione».
Art. 38. Modifiche all'articolo 56 del
1. All'articolo 56 del
a) al comma 1, le parole: «della rete Internet» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «della rete Internet» sono soppresse.
Art. 39. Modifiche all'articolo 57 del
1. All'articolo 57 del
a) al comma 1, le parole: «rendere disponibili anche per via telematica» sono sostituite dalle seguenti: «rendere disponibili per via telematica»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.».
Art. 40. Modifiche all'articolo 57-bis del
1. All'articolo 57-bis del
a) al comma 1, le parole da: «la struttura» fino a «utilizzo» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.».
Art. 41. Modifiche all'articolo 58 del
1. All'articolo 58 del
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonchè al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazione pubbliche di cui all'articolo 13 del
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario ad acta incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi.
3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali.».
Art. 42. Modifiche all'articolo 59 del
1. All'articolo 59, comma 5, del
Art. 43. Modifiche all'articolo 60 del
1. All'articolo 60 del
a) al comma 1 dopo le parole: «è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, anche per fini statistici,»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «di cui» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 73 e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al
c) al comma 3, le parole: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica»;
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:
a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
b) indice nazionale delle anagrafi;
c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis;
d) casellario giudiziale;
e) registro delle imprese;
f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del
Art. 44. Modifiche all'articolo 62 del
1. Dopo l'articolo 62 del
«Art. 62 bis. (Banca dati nazionale dei contratti pubblici). - 1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP) istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del
Art. 45. Modifica all'articolo 63 del
1. All'articolo 63 del
«2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformità alle regole tecniche da emanare ai sensi dell'articolo 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis.».
Art. 46. Modifiche all'articolo 64 del
1. All'articolo 64 del
a) al comma 1, la parola: «autenticazione» è sostituita con la seguente: «identificazione»;
b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purchè tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio.»;
c) il comma 3 è abrogato.
Art. 47. Modifiche all'articolo 65 del
1. All'articolo 65 del
a) al comma 1, lettera c) le parole: «e fermo restando il disposto dell'articolo 64, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del
b) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
«c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purchè le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;»;
c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.»;
d) al comma 2, le parole da «resta salva» fino alla fine, sono soppresse;
e) il comma 3 è abrogato.
2. All'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
a) al comma 2, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni,»;
b) al comma 3, terzo periodo, le parole: «Le istanze e la copia fotostatica del» sono sostituite dalle seguenti: «La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonchè per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo».
Art. 48. Modifiche all'articolo 66 del
1. All'articolo 66, commi 1, 3 e 4, del
Art. 49. Modifiche all'articolo 68 del
1. All'articolo 68 del
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «programmi informatici» sono inserite le seguenti: «, o parti di essi,»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'articolo 70, che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente al DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative,adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della piena conoscibilità delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la più ampia diffusione delle migliori pratiche.».
Art. 50. Modifiche all'articolo 69 del
1. All'articolo 69 del
a) al comma 1, la parola: «applicativi» è sostituita dalla seguente: «informatici»;
b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e conformi alla definizione e regolamentazione effettuata da DigitPA, ai sensi dell'articolo 68, comma 2»;
c) al comma 3, dopo le parole: «programmi informatici» sono inserite le seguenti: «o di singoli moduli»;
d) al comma 4, le parole: «riuso delle applicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «riuso dei programmi o dei singoli moduli».
Art. 51. Modifiche all'articolo 70 del
1. All'articolo 70 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. DigitPA, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Art. 52. Modifiche all'articolo 71 del
1. All'articolo 71 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
b) il comma 1-bis è abrogato.
Art. 53. Modifica all'articolo 73 del
1. All'articolo 73 del
«3-bis. Le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività sono dettate ai sensi dell'articolo 71.».
Art. 54. Modifica all'articolo 75 del
1. All'articolo 75 del
«3-bis. Il gestore di servizi pubblici e i soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse possono usufruire della connessione al SPC e dei relativi servizi, adeguandosi alle vigenti regole tecniche, previa delibera della Commissione di cui all'articolo 79.».
Art. 55. Modifica all'articolo 78 del
1. All'articolo 78 del
a) le parole: «all'articolo 71, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 73, comma 3-bis»;
b) al comma 1, in fine, è inserito il seguente periodo:
«Le stesse pubbliche amministrazioni, ove venga loro attribuito, per norma, il compito di gestire soluzioni infrastrutturali per l'erogazione di servizi comuni a più amministrazioni, adottano le medesime regole per garantire la compatibilità con la cooperazione applicativa potendosi avvalere di modalità atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza.».
Art. 56. Abrogazioni
1. Sono abrogati :
a) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 del
b) l'articolo 2, commi 582 e 583, della
c) l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 2005, recante: «Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della
Art. 57. Norme transitorie e finali
1. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 6, del
2. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 3 del
3. Il decreto di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del
4. Le regole tecniche di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del
5. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono ad individuare, con propri atti organizzativi da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficio dirigenziale generale, di cui all'articolo 17 del
6. Le regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del
7. Il decreto di cui all'articolo 22, comma 3-ter del
8. Le regole tecniche di cui all'articolo 23-ter del
9. Il decreto di cui all'articolo 28, comma 3-bis del
10. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire i piani di cui all'articolo 50-bis del
11. Le amministrazioni centrali realizzano quanto previsto dall'articolo 54, comma 1, del
12. La disposizione di cui all'articolo 57, comma 2, del
13. Le linee guida di cui all'articolo 58, comma 2, del
14. Le convenzioni di cui all'articolo 58, comma 2, del
15. Il decreto di cui all'articolo 60, comma 3, del
16. Le regole tecniche di cui all'articolo 71, del
17. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti eventuali termini, anche diversi da quelli previsti nel presente articolo, per la graduale applicazione delle disposizioni del
18. Nel
19. DigitPA e le altre amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
20. Le disposizioni modificative del
21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle diposizioni dei titoli II e III del