Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 18/12/1997 |
Numero: | 462 |
Sommario |
Art. 1. Liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali |
Art. 2. Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici |
Art. 3. Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali |
Art. 3 bis. (Rateazione delle somme dovute). |
Art. 4. Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi |
Art. 5. Decorrenza |
§ 95.1.125 - D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462.
Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(G.U. 3 gennaio 1997, n. 2, S.O.)
Art. 1. Liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali
1. Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del
2. In materia di riscossione coattiva di contributi e premi previdenziali, assistenziali e relativi accessori possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 2 del
3. In materia di poteri conferiti ai funzionari addetti all'attività di vigilanza presso gli enti previdenziali resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 della
4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
Art. 2. Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici
1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del
1-bis. [Se i termini per il versamento delle somme di cui al comma 1 sono fissati oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è presentata la dichiarazione, l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è previsto il versamento dell'unica o ultima rata] [2].
2. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'articolo 19 del
Art. 3. Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali
1. Le somme che, a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del
Art. 3 bis. (Rateazione delle somme dovute). [5]
1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo [6].
2. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre [7].
2-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del
3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della
Art. 4. Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi
1. Il primo comma dell'articolo 15 del
Art. 5. Decorrenza
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai periodi d'imposta relativamente ai quali le dichiarazioni devono essere presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999.
[1] Comma già modificato dall'art. 2 del
[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[3] Comma sostituito dall'art. 3 del
[4] Comma già modificato dall'art. 1 della
[5] Articolo inserito dall'art. 1 della
[6] Comma così modificato dall'art. 1, comma 159, della
[7] Comma così modificato dall'art. 3 del
[8] Comma inserito dall'art. 1 del
[9] Comma così modificato dall'art. 3 del