§ 98.1.27285 - Legge 3 agosto 2001, n. 317.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:03/08/2001
Numero:317


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di [...]


§ 98.1.27285 - Legge 3 agosto 2001, n. 317.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo

(G.U. 6 agosto 2001, n. 181)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217

     All'articolo 1:

     al comma 1, capoverso 1, n. 12), le parole: "Ministero della sanità", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero della salute".

     All'articolo 2:

     al comma 1, capoverso 1, sono aggiunte in fine, le parole: "10) Ministero della salute";

     al comma 1, capoverso 2, le parole: "4) Ministero della sanità;", sono soppresse e la cifra: "5)", è sostituita dalla seguente: "4)".

     All'articolo 3:

     al comma 1, capoverso 2, le parole da: "trasformazione e conseguente commercializzazione" fino a: "politiche per i consumatori", sono sostituite dalle seguenti: "prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, lettera b), turismo e industria alberghiera, miniere, cave, torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari".

     Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

     "Art. 4-bis. - 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro” , è sostituita dalla seguente: "tre”".

     All'articolo 6:

     al comma 1, dopo le parole: "1999, n. 300,", sono inserite le seguenti: "al Titolo IV,";

     al comma 2, capoverso Art. 32-bis, al comma 2, le parole: "con particolare riguardo per l'editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito", sono sostituite dalle seguenti: "ferme restando le competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

     al comma 2, capoverso Art. 32-ter, al comma 1, lettera a), dopo le parole: "al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze", sono soppresse le parole: "ad uso privato"; e le parole da: "stampa, editoria, ad eccezione" fino a: "produzioni tradizionali;", sono sostituite dalle seguenti: "produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali, ferme restando le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;";

     al comma 2, capoverso Art. 32-quater, al comma 1, le parole da: "previgente" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "vigente alla data del 9 giugno 2001";

     al comma 2, il capoverso Art. 32-quinquies, è sostituito dal seguente:

     "Art. 32-quinquies (Funzioni in materia di requisiti e controlli tecnici). - 1. Sono attribuite al Ministero delle comunicazioni le funzioni relative:

     a) al rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;

     b) alla determinazione dei requisiti tecnici di apparecchiature e alle procedure di omologazione; all'accreditamento dei laboratori di prova; al rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzione.";

     dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     "2-bis. - All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a), dopo le parole: "il Ministero del lavoro” , sono soppresse le seguenti: ", della salute” ; alla medesima lettera a), sono aggiunte, in fine le parole: "il Ministero della salute” ;

     b) alla lettera b), le parole: "Il Ministero delle comunicazioni”, sono soppresse";

     dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

     "Art. 6-bis. - 1. All'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "certificazione per la qualità;” , sono inserite le seguenti: "trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;“.

     All'articolo 7:

     al comma 1, dopo le parole: "Capo X" sono inserite le seguenti: "del Titolo IV".

     All'articolo 8:

     al comma 1, capoverso 3, penultimo periodo, le parole: "commi 6 e seguenti", sono sostituite dalle seguenti: "commi 7 e seguenti".

     All'articolo 10:

     al comma 1, è premesso il seguente:

     "01. All'articolo 47, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro” , è sostituita dalla seguente: "due”".

     All'articolo 11:

     al comma 1, dopo le parole: "1999, n. 300,", sono inserite le seguenti: "a Titolo IV," e la parola: "sanità", è sostituita dalla seguente: "salute";

     al comma 2, capoverso Art. 47-bis, al comma 1, la parola: "sanità", è sostituita dalla seguente: "salute"; al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "Il Ministero", sono inserite le seguenti: ", con modalità definite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano," e la parola: "e" è soppressa;

     al comma 2, capoverso Art. 47-quater, al comma 1, le parole: "articolo 47", sono sostituite dalle seguenti: "articolo 47-ter".

     All'articolo 12:

     al comma 1, dopo le parole: "n. 400,", sono inserite le seguenti: "come modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81,"; e le parole: "ultimo periodo", sono sostituite dalle seguenti: "al secondo periodo".

     L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

     "Art. 13. - 1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato.

     2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento.

     3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate ragioni ostative al suo accoglimento.

     4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto, dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche".