Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 19/03/2001 |
Numero: | 68 |
Sommario |
Art. 1. (Natura e Dipendenza). |
Art. 2. (Tutela del bilancio). |
Art. 3. (Collaborazione con organi ed enti nazionali). |
Art. 4. (Attività internazionale a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea). |
Art. 5. (Partecipazione ad operazioni internazionali in materia economica e finanziaria). |
Art. 6. (Funzioni di polizia giudiziaria e di ordine e sicurezza pubblica). |
Art. 7. (Concorso alla difesa militare). |
Art. 8. (Funzioni di polizia militare, di sicurezza e di polizia giudiziaria). |
Art. 8 bis. (Qualifiche degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza). |
Art. 9. (Modificazione e abrogazione di norme). |
§ 46.6.167 - D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68.
Adeguamento dei compiti della Guardia di Finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
(G.U. 26 marzo 2001, n. 71, S.O.)
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. (Natura e Dipendenza).
1. Il Corpo della Guardia di finanza è forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge.
2. All'atto della istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del
Capo II
Compiti di polizia economica e finanziaria
Art. 2. (Tutela del bilancio).
1. Fermi restando i compiti previsti dall'articolo 1 della
2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:
a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale;
b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonché uscite del bilancio dell'Unione europea;
c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o locale;
d) attività di gestione svolte da soggetti privati in regime concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche inerenti la potestà amministrativa d'imposizione;
e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa;
f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;
g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di unità produttive in via di privatizzazione o di dismissione;
h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonché movimentazioni finanziarie e di capitali;
i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio;
l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico;
m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea.
3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera c), della
4. Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo, nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del
5. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo continuano ad applicarsi, per i fatti che possono configurarsi come violazioni fiscali, le disposizioni di cui agli articoli 36, ultimo comma, del
Art. 3. (Collaborazione con organi ed enti nazionali).
1. Il Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali. La stessa collaborazione, previe intese con il Comando generale, può essere fornita agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta.
2. Nell'espletamento delle attività di cui al comma 1, i militari del Corpo agiscono con le facoltà e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.
Art. 4. (Attività internazionale a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea).
1. Il Corpo della Guardia di finanza promuove e attua, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per lo svolgimento di attività di supporto e consulenza in materia economica e finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza può destinare, fuori dal territorio nazionale, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del
3. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del
4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2, il Corpo della Guardia di finanza può destinare, con il trattamento di cui alla
5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della
5-bis. Il servizio prestato dagli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore [3].
Art. 5. (Partecipazione ad operazioni internazionali in materia economica e finanziaria).
1. Il Corpo della Guardia di finanza concorre, nell'ambito delle proprie competenze, ad assicurare il contributo nazionale alle attività promosse dalla comunità internazionale o derivanti da accordi internazionali, con particolare riguardo alle attività volte alla ricostituzione e al ripristino dell'operatività dei corpi di polizia e delle strutture istituzionali locali deputate al contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria.
Capo III
Altri compiti
Art. 6. (Funzioni di polizia giudiziaria e di ordine e sicurezza pubblica).
1. Il Corpo della Guardia di finanza esercita funzioni di polizia giudiziaria secondo le leggi e i regolamenti vigenti e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, a titolo di concorso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Nell'espletamento di tale attività di concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro dell'interno.
Art. 7. (Concorso alla difesa militare).
1. Il Comandante generale della Guardia di finanza definisce con il Capo di Stato maggiore della difesa, nell'ambito della pianificazione operativa interforze da questi predisposta, le modalità generali del concorso del Corpo alla difesa militare previsto dall'articolo 1 della
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, terzo comma, della
3. Per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1, potranno essere previste forme di collegamento tra i rispettivi stati maggiori.
Art. 8. (Funzioni di polizia militare, di sicurezza e di polizia giudiziaria).
1. Il Corpo della Guardia di finanza:
a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del
b) fornisce, su richiesta, all'autorità individuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 della
c) esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni sancite nei codici penali militari.
Art. 8 bis. (Qualifiche degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza). [6]
1. Agli ufficiali appartenenti al ruolo normale del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, esclusi gli ufficiali generali, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza [7].
1-bis. Agli ufficiali appartenenti al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-ter [8].
1-ter. Al personale di cui al comma 1-bis, ove impiegato nell'ambito degli organi di esecuzione del servizio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del
2. Agli appartenenti al ruolo ispettori sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
3. Agli appartenenti al ruolo sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
4. Agli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
5. In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettera c), numero 1), e 4 del
6. Restano ferme le qualifiche, i poteri e le facoltà attribuiti dalla legge o da altre fonti normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai suoi reparti.
6-bis. Le qualifiche di cui al presente articolo sono sospese per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza:
a) in servizio permanente o in ferma volontaria, sospesi dall'impiego a qualsiasi titolo ovvero destinatari di un provvedimento medico legale di temporanea non idoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico;
b) delle categorie del congedo, richiamati ovvero trattenuti in servizio, sospesi dalle funzioni del grado [11].
6-ter. Gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza in congedo della categoria dell'ausiliaria, richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 993 del
Capo IV
Altre disposizioni
Art. 9. (Modificazione e abrogazione di norme).
1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
2. Al fine di adeguare la struttura logistica, amministrativa e contabile del Corpo della Guardia di finanza di supporto alla struttura operativa, e la relativa disciplina, ai contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 4 della
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1478 del
[1] Comma così modificato dall'art. 16 quater del
[2] Comma così modificato dall'art. 1, comma 921, della
[3] Comma aggiunto dall'art. 16 quater del
[4] Comma così modificato dall'art. 1 della
[5] Comma così modificato dall'art. 28 del
[6] Articolo inserito dall'art. 35 del
[7] Comma così modificato dall'art. 28 del
[8] Comma inserito dall'art. 28 del
[9] Comma inserito dall'art. 28 del
[10] Comma così modificato dall'art. 28 del
[11] Comma inserito dall'art. 28 del
[12] Comma inserito dall'art. 28 del
[13] Comma così modificato dall'art. 2 del