Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 30/03/1965 |
Numero: | 340 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. Le somme elargite da enti e privati per scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti, devono essere [...] |
Art. 3. [2] |
Art. 4. [3] |
Art. 5. [4] |
Art. 6. [5] |
Art. 7. [6] |
Art. 8. [7] |
Art. 9. [8] |
Art. 10. [9] |
Art. 11. [10] |
Art. 12. [11] |
Art. 13. [12] |
§ 80.9.202 - Legge 30 marzo 1965, n. 340.
Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti.
(G.U. 26 aprile 1965, n. 104)
Le somme elargite da enti e privati per scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti, devono essere versate all'Erario e saranno di volta in volta, con decreto del Ministro per il tesoro, assegnate immediatamente allo stato di previsione, della spesa dell'esercizio in corso del Ministero della pubblica istruzione con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli.
Le somme di cui al precedente comma non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.
[1] Articolo abrogato dall'art. 166 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 166 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 166 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 166 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 166 del
[6] Articolo abrogato dall'art. 166 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 166 del
[8] Articolo abrogato dall'art. 166 del
[9] Articolo abrogato dall'art. 166 del
[10] Articolo abrogato dall'art. 166 del
[11] Articolo abrogato dall'art. 166 del
[12] Articolo abrogato dall'art. 166 del