Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.8 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 03/11/2008 |
Numero: | 171 |
Sommario |
Art. 1. Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero |
Art. 1 bis. Fondo di solidarietà |
Art. 1 ter. Proroga di agevolazioni previdenziali |
Art. 2. Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato |
Art. 2 bis. Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione |
Art. 3. Disposizioni in materia di enti irrigui |
Art. 4. Programma SFOP |
Art. 4 bis. Differimento di termine |
Art. 4 ter. Semplificazione delle procedure relative alle concessioni di acqua ad uso di acquacoltura |
Art. 4 quater. Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura |
Art. 4 quinquies. Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole |
Art. 4 sexies. Semplificazione del settore pesca |
Art. 4 septies. Esenzione da obbligo di certificazione |
Art. 4 octies. Accordi di filiera |
Art. 4 novies. Convenzioni con le pubbliche amministrazioni e affidamento di lavori |
Art. 4 decies. Contrasto agli incendi boschivi |
Art. 4 undecies. Esclusione dei piani di gestione forestale di livello locale dalla valutazione ambientale strategica - VAS |
Art. 4 duodecies. Oli minerali impiegati nei lavori agricoli |
Art. 4 terdecies. Interventi nel settore della produzione agricola |
Art. 4 quaterdecies. Misure a sostegno del settore olivicolo-oleario |
Art. 4 quinquiesdecies. Disposizioni per la produzione della «mozzarella di bufala campana» (DOP) |
Art. 4 sexiesdecies. Consigli di amministrazione di enti e società controllati o vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali |
Art. 4 septiesdecies. Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di contenziosi con l'INPS |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 2.8.355 - D.L. 3 novembre 2008, n. 171. [1]
Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.
(G.U. 4 novembre 2008, n. 258)
Art. 1. Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero [2]
1. All'articolo 1 della
a) il comma 1088 è sostituito dal seguente:
«1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal
b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:
«1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 e nei limiti del
c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «o di lavoro autonomo» sono soppresse;
2) il terzo periodo è soppresso.
3) [all'ultimo periodo, le parole: «e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2008 e 41 milioni di euro per l'anno 2009»] [3].
2. I commi 380 e 381 dell'articolo 1 della
Art. 1 bis. Fondo di solidarietà [4]
1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del
Art. 1 ter. Proroga di agevolazioni previdenziali [5]
1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della
Art. 2. Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato
1. Per i quantitativi del contingente del biodiesel del programma pluriennale di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
Art. 2 bis. Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione [7]
1. Le vinacce vergini nonchè le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, nonché, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, la pollina, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del
2. E' sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato
Art. 3. Disposizioni in materia di enti irrigui
1. Al fine di concorrere agli oneri della gestione ordinaria è attributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), un contributo straordinario dell'importo massimo di 5.600.000 euro, previo corrispondente versamento all'entrata degli interessi attivi di cui all'articolo 26, comma 6, del
2. Al fine di garantire la gestione ordinaria del servizio pubblico essenziale di irrigazione e di distribuzione di acqua ed in considerazione dell'eccezionalità dell'esposizione debitoria dell'EIPLI, fino alla data del 31 marzo 2009 le somme erogate ai sensi del comma 1 non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile d'ufficio dal giudice.
3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2, l'organo esecutivo dell'EIPLI destina le somme erogate esclusivamente alla gestione ordinaria, previa individuazione delle finalità e quantificazione degli importi con deliberazione da adottarsi ogni tre mesi e da notificarsi al tesoriere. Il medesimo organo non emette, altresì, mandati a titolo diverso da quello in tale modo vincolato, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso.
3-bis. Il termine del 31 marzo 2009, di cui al comma 1 dell'articolo 26 del
4. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali, all'articolo 5, comma 1, del
4-bis. Dal 1 gennaio 2009 entrano in vigore, a favore dell'EIPLI, le tariffe relative alla componente industriale per l'acqua all'ingrosso, come determinate, in data 29 aprile 2008, dal comitato di coordinamento ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del
5. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 4, pari a 271.240 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del
5-bis. Gli enti pubblici irrigui nazionali e le società partecipate, anche parzialmente, dagli stessi hanno la facoltà di provvedere alla realizzazione e alla gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica. A tale fine si applicano le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 166 del
5-ter. All'articolo 26, comma 7, del
5-quater. Per favorire la migliore attuazione dei programmi di realizzazione di infrastrutture irrigue di interesse nazionale nelle aree sottoutilizzate, il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del
Art. 4. Programma SFOP
1. Gli oneri derivanti dalla chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per il periodo di programmazione 1994/1999, pari a 50,6 milioni di euro per l'anno 2008, fanno carico alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
Art. 4 bis. Differimento di termine [17]
1. Ai fini del coordinamento con la normativa comunitaria e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 22 giugno 1999, il termine del 31 luglio 2008, di cui al punto 22 dell'allegato al
Art. 4 ter. Semplificazione delle procedure relative alle concessioni di acqua ad uso di acquacoltura [18]
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso di acquacoltura.
Art. 4 quater. Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura [19]
[1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del
Art. 4 quinquies. Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole [20]
1. Al
a) all'articolo 193, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purchè tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.»;
b) all'articolo 212, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non è comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal presente comma, purchè lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione».
Art. 4 sexies. Semplificazione del settore pesca [21]
1. All'articolo 2, comma 2, del
2. Per il personale di bordo dei pescherecci la visita del medico competente di cui all'articolo 23 del
Art. 4 septies. Esenzione da obbligo di certificazione [22]
1. Ai sensi del regolamento sanitario internazionale, di cui alla
Art. 4 octies. Accordi di filiera [23]
1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema ittico e il rafforzamento dei distretti di pesca nelle aree sottoutilizzate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica in attuazione della
2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 4 novies. Convenzioni con le pubbliche amministrazioni e affidamento di lavori [24]
1. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del
2. All'articolo 15, comma 1, del
Art. 4 decies. Contrasto agli incendi boschivi [25]
1. Al fine di salvaguardare le aree naturali protette e contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Corpo forestale dello Stato provvede alla riorganizzazione dell'attività svolta dal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della
Art. 4 undecies. Esclusione dei piani di gestione forestale di livello locale dalla valutazione ambientale strategica - VAS [26]
1. All'articolo 6, comma 4, del
«c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati».
Art. 4 duodecies. Oli minerali impiegati nei lavori agricoli [27]
1. Le variazioni dei dati dichiarati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, possono essere comunicate, anche unitariamente, entro il 30 giugno di ciascun anno.
Art. 4 terdecies. Interventi nel settore della produzione agricola [28]
1. Con riferimento al
Art. 4 quaterdecies. Misure a sostegno del settore olivicolo-oleario [29]
1. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore olivicolo-oleario nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, realizza, nell'anno 2008, una campagna istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo dell'olio extravergine di oliva. Nell'ambito di tale campagna sono previste, in particolare, misure volte ad accrescere la conoscenza delle prorietà nutrizionali e salutistiche dell'olio extravergine di oliva. 2. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede: a) quanto a 1 milione di euro, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della
b) quanto a 1,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 4 quinquiesdecies. Disposizioni per la produzione della «mozzarella di bufala campana» (DOP) [30]
[1. A decorrere dal 1° luglio 2014 la produzione della «mozzarella di bufala campana», registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del
Art. 4 sexiesdecies. Consigli di amministrazione di enti e società controllati o vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali [32]
1. In vista del relativo necessario riordino, gli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonchè le società sulle quali lo stesso Ministero esercita, direttamente o indirettamente, il controllo e la vigilanza adeguano entro il 30 aprile 2009 i propri statuti, prevedendo un numero massimo di componenti dei rispettivi consigli di amministrazione non superiore a cinque, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Nei trenta giorni successivi all'approvazione dello statuto si procede al rinnovo dei consigli di amministrazione degli enti e delle società, nonchè degli altri organi previsti dai rispettivi ordinamenti.
Art. 4 septiesdecies. Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506, della
[1. L'articolo 2, comma 506, della
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione da 250.000 tonnellate a 243.000 tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2009, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.
Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee per il rilancio competitivo del settore agroalimentare colpito da una grave crisi congiunturale, al fine di consentire agli operatori del comparto di partecipare in modo concorrenziale alle dinamiche del mercato, nonchè di adottare misure di intervento nel campo delle bioenergie, del finanziamento degli investimenti e degli enti irrigui;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero
1. All'articolo 1 della
a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: «1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal
b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: «1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del
c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma le parole: «o di lavoro autonomo» sono soppresse;
2) il terzo periodo è soppresso.
Art. 2. Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato
1. Per i quantitativi del contingente del biodiesel del programma pluriennale di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
Art. 3. Disposizioni in materia di enti irrigui
1. Al fine di concorrere agli oneri della gestione ordinaria è attributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), un contributo straordinario dell'importo massimo di 5.600.000 euro, previo corrispondente versamento all'entrata degli interessi attivi di cui all'articolo 26, comma 6, del
2. Al fine di garantire la gestione ordinaria del servizio pubblico essenziale di irrigazione e di distribuzione di acqua ed in considerazione dell'eccezionalità dell'esposizione debitoria dell'EIPLI, fino alla data del 31 marzo 2009 le somme erogate ai sensi del comma 1 non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile d'ufficio dal giudice.
3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2, l'organo esecutivo dell'EIPLI destina le somme erogate esclusivamente alla gestione ordinaria, previa individuazione delle finalità e quantificazione degli importi con deliberazione da adottarsi ogni tre mesi e da notificarsi al tesoriere. Il medesimo organo non emette, altresì, mandati a titolo diverso da quello in tale modo vincolato, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso.
4. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali, all'articolo 1, comma 1056, della
5. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 4, pari a 271.240 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del
Art. 4. Programma SFOP
1. Gli oneri derivanti dalla chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per il periodo di programmazione 1994/1999, valutati in 50 milioni di euro, fanno carico alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[3] Numero soppresso dall'art. 22 del
[4] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[5] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[6] Comma così modificato dall'art. 8 octies del
[7] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[8] Comma così modificato dall'art. 18 della
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma inserito dalla L. di conversione. Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 31 dicembre 2010 dall'art. 2 del
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma inserito dalla L. di conversione.
[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[17] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[18] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[19] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 22 del
[20] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[21] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[22] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[23] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[24] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[25] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[26] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[27] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[28] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[29] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[30] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 4 del
[31] Comma così modificato dall'art. 5 del
[32] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[33] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 22 del