§ 2.8.355 - D.L. 3 novembre 2008, n. 171.
Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.8 sovvenzioni e agevolazioni
Data:03/11/2008
Numero:171


Sommario
Art. 1.  Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero
Art. 1 bis.  Fondo di solidarietà
Art. 1 ter.  Proroga di agevolazioni previdenziali
Art. 2.  Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato
Art. 2 bis.  Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione
Art. 3.  Disposizioni in materia di enti irrigui
Art. 4.  Programma SFOP
Art. 4 bis.  Differimento di termine
Art. 4 ter.  Semplificazione delle procedure relative alle concessioni di acqua ad uso di acquacoltura
Art. 4 quater.  Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura
Art. 4 quinquies.  Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole
Art. 4 sexies.  Semplificazione del settore pesca
Art. 4 septies.  Esenzione da obbligo di certificazione
Art. 4 octies.  Accordi di filiera
Art. 4 novies.  Convenzioni con le pubbliche amministrazioni e affidamento di lavori
Art. 4 decies.  Contrasto agli incendi boschivi
Art. 4 undecies.  Esclusione dei piani di gestione forestale di livello locale dalla valutazione ambientale strategica - VAS
Art. 4 duodecies.  Oli minerali impiegati nei lavori agricoli
Art. 4 terdecies.  Interventi nel settore della produzione agricola
Art. 4 quaterdecies.  Misure a sostegno del settore olivicolo-oleario
Art. 4 quinquiesdecies.  Disposizioni per la produzione della «mozzarella di bufala campana» (DOP)
Art. 4 sexiesdecies.  Consigli di amministrazione di enti e società controllati o vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Art. 4 septiesdecies.  Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di contenziosi con l'INPS
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 2.8.355 - D.L. 3 novembre 2008, n. 171. [1]

Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

(G.U. 4 novembre 2008, n. 258)

 

Art. 1. Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero [2]

     1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1088 è sostituito dal seguente:

«1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, nonchè ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 per gli anni 2008 e 2009, un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purchè non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.»;

     b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:

«1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006.»;

     c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «o di lavoro autonomo» sono soppresse;

2) il terzo periodo è soppresso.

3) [all'ultimo periodo, le parole: «e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2008 e 41 milioni di euro per l'anno 2009»] [3].

     2. I commi 380 e 381 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

 

     Art. 1 bis. Fondo di solidarietà [4]

     1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2008, della somma di euro 66 milioni. Al relativo onere si provvede, quanto a 65 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al precedente periodo, e, quanto a 1 milione di euro, con la parziale utilizzazione delle disponibilità già destinate al Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al precedente periodo.

 

     Art. 1 ter. Proroga di agevolazioni previdenziali [5]

     1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, fino al 31 dicembre 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296: articolo 1, comma 289, quanto a 7,6 milioni di euro; articolo 1, comma 936, quanto a 23,9 milioni di euro; articolo 1, comma 1075, quanto a 20 milioni di euro [6].

 

     Art. 2. Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato

     1. Per i quantitativi del contingente del biodiesel del programma pluriennale di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 26, comma 4-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, assegnati agli operatori nel corso dell'anno 2008, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali, ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per essere immessi in consumo, è prorogato al 30 giugno 2009.

 

     Art. 2 bis. Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione [7]

     1. Le vinacce vergini nonchè le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, nonché, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, la pollina, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [8].

     2. E' sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di enti irrigui

     1. Al fine di concorrere agli oneri della gestione ordinaria è attributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), un contributo straordinario dell'importo massimo di 5.600.000 euro, previo corrispondente versamento all'entrata degli interessi attivi di cui all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che, conseguentemente, non vengono più utilizzati per gli scopi previsti dal medesimo comma 6. [9]

 

     2. Al fine di garantire la gestione ordinaria del servizio pubblico essenziale di irrigazione e di distribuzione di acqua ed in considerazione dell'eccezionalità dell'esposizione debitoria dell'EIPLI, fino alla data del 31 marzo 2009 le somme erogate ai sensi del comma 1 non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile d'ufficio dal giudice.

 

     3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2, l'organo esecutivo dell'EIPLI destina le somme erogate esclusivamente alla gestione ordinaria, previa individuazione delle finalità e quantificazione degli importi con deliberazione da adottarsi ogni tre mesi e da notificarsi al tesoriere. Il medesimo organo non emette, altresì, mandati a titolo diverso da quello in tale modo vincolato, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso.

 

     3-bis. Il termine del 31 marzo 2009, di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per quel che riguarda l'EIPLI, è prorogato al 31 marzo 2010. Al relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2009 e a 50.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2009 e 2010, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. [10]

 

     4. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole: "è prorogato di sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogato di otto anni" [11].

 

     4-bis. Dal 1 gennaio 2009 entrano in vigore, a favore dell'EIPLI, le tariffe relative alla componente industriale per l'acqua all'ingrosso, come determinate, in data 29 aprile 2008, dal comitato di coordinamento ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Per la tariffa irrigua, il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 30 giugno 2009. [12]

 

     5. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 4, pari a 271.240 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

 

     5-bis. Gli enti pubblici irrigui nazionali e le società partecipate, anche parzialmente, dagli stessi hanno la facoltà di provvedere alla realizzazione e alla gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica. A tale fine si applicano le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e i termini decorrono dalle date di presentazione delle domande [13].

 

     5-ter. All'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per la medesima finalità, per l'anno 2009, è assegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la somma di 860.000 euro. Al relativo onere si provvede, quanto a 660.000 euro, mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e, quanto a 200.000 euro, mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227" [14].

 

     5-quater. Per favorire la migliore attuazione dei programmi di realizzazione di infrastrutture irrigue di interesse nazionale nelle aree sottoutilizzate, il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, provvede, nell'ambito delle economie di spesa realizzate sui fondi assegnati, al finanziamento delle relative progettazioni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali [15].

 

     Art. 4. Programma SFOP

     1. Gli oneri derivanti dalla chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per il periodo di programmazione 1994/1999, pari a 50,6 milioni di euro per l'anno 2008, fanno carico alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 [16].

 

     Art. 4 bis. Differimento di termine [17]

     1. Ai fini del coordinamento con la normativa comunitaria e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 22 giugno 1999, il termine del 31 luglio 2008, di cui al punto 22 dell'allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è differito al 31 dicembre 2010.

 

     Art. 4 ter. Semplificazione delle procedure relative alle concessioni di acqua ad uso di acquacoltura [18]

     1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso di acquacoltura.

 

     Art. 4 quater. Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura [19]

     [1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorchè singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonchè per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.]

 

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

 

     Art. 4 quinquies. Semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole [20]

     1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 193, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purchè tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.»;

     b) all'articolo 212, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non è comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti, come definiti dal presente comma, purchè lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione».

 

     Art. 4 sexies. Semplificazione del settore pesca [21]

     1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione del requisito di cui all'articolo 35, primo comma, numero 5), del medesimo decreto, al fine di agevolare l'accesso alla professione».

 

     2. Per il personale di bordo dei pescherecci la visita del medico competente di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce la visita medica biennale.

 

     Art. 4 septies. Esenzione da obbligo di certificazione [22]

     1. Ai sensi del regolamento sanitario internazionale, di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 106, le navi ed i galleggianti adibiti alla pesca marittima che non toccano parti o territori di altri Stati sono esenti dall'obbligo di munirsi di certificazione relativa all'avvenuta derattizzazione o di esenzione dalla stessa comprese quelle di cui all'articolo 33 del decreto del Capo del Governo del 12 gennaio 1930.

 

     Art. 4 octies. Accordi di filiera [23]

     1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema ittico e il rafforzamento dei distretti di pesca nelle aree sottoutilizzate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 289, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca.

 

     2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

     Art. 4 novies. Convenzioni con le pubbliche amministrazioni e affidamento di lavori [24]

     1. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono aggiunge, in fine, le seguenti parole: «e di difesa del territorio».

 

     2. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «le pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i consorzi di bonifica,».

 

     Art. 4 decies. Contrasto agli incendi boschivi [25]

     1. Al fine di salvaguardare le aree naturali protette e contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Corpo forestale dello Stato provvede alla riorganizzazione dell'attività svolta dal personale a tempo determinato e indeterminato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

     Art. 4 undecies. Esclusione dei piani di gestione forestale di livello locale dalla valutazione ambientale strategica - VAS [26]

     1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati».

 

     Art. 4 duodecies. Oli minerali impiegati nei lavori agricoli [27]

     1. Le variazioni dei dati dichiarati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, possono essere comunicate, anche unitariamente, entro il 30 giugno di ciascun anno.

 

     Art. 4 terdecies. Interventi nel settore della produzione agricola [28]

     1. Con riferimento al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito derivanti dalla malattia fungina Peronospora della vite (Plasmopara viticola), si provvede, per l'anno 2008, per 10 milioni di euro, dei quali 5 milioni mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, e 5 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

 

     Art. 4 quaterdecies. Misure a sostegno del settore olivicolo-oleario [29]

     1. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore olivicolo-oleario nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, realizza, nell'anno 2008, una campagna istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo dell'olio extravergine di oliva. Nell'ambito di tale campagna sono previste, in particolare, misure volte ad accrescere la conoscenza delle prorietà nutrizionali e salutistiche dell'olio extravergine di oliva. 2. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede: a) quanto a 1 milione di euro, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) quanto a 1,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

 

     Art. 4 quinquiesdecies. Disposizioni per la produzione della «mozzarella di bufala campana» (DOP) [30]

     [1. A decorrere dal 1° luglio 2014 la produzione della «mozzarella di bufala campana», registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari. Al fine di consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attività, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, entro il 30 giugno 2009, a definire le modalità per l'attuazione del presente articolo [31].]

 

     Art. 4 sexiesdecies. Consigli di amministrazione di enti e società controllati o vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali [32]

     1. In vista del relativo necessario riordino, gli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonchè le società sulle quali lo stesso Ministero esercita, direttamente o indirettamente, il controllo e la vigilanza adeguano entro il 30 aprile 2009 i propri statuti, prevedendo un numero massimo di componenti dei rispettivi consigli di amministrazione non superiore a cinque, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Nei trenta giorni successivi all'approvazione dello statuto si procede al rinnovo dei consigli di amministrazione degli enti e delle società, nonchè degli altri organi previsti dai rispettivi ordinamenti.

 

     Art. 4 septiesdecies. Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di contenziosi con l'INPS [33]

     [1. L'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il termine «contenzioso» è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione da 250.000 tonnellate a 243.000 tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2009, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e conseguente riduzione, nella misura di 2 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui al comma 5-bis del citato articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995.]

 

     Art. 5. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.

 

 

 

Decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171. (TESTO ORIGINALE)

Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee per il rilancio competitivo del settore agroalimentare colpito da una grave crisi congiunturale, al fine di consentire agli operatori del comparto di partecipare in modo concorrenziale alle dinamiche del mercato, nonchè di adottare misure di intervento nel campo delle bioenergie, del finanziamento degli investimenti e degli enti irrigui;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2008;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Promozione del sistema agroalimentare italiano all'estero

     1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: «1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per gli anni 2008 e 2009 un credito di imposta nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi terzi, intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, anche se non compreso nell'allegato I, purchè non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.»;

     b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: «1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006.»;

     c) al comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al primo comma le parole: «o di lavoro autonomo» sono soppresse;

     2) il terzo periodo è soppresso.

 

Art. 2. Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato

     1. Per i quantitativi del contingente del biodiesel del programma pluriennale di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 26, comma 4-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, assegnati agli operatori nel corso dell'anno 2008, il termine per miscelare i medesimi con il gasolio ovvero per trasferirli ad impianti di miscelazione nazionali, ovvero, per il biodiesel destinato ad essere usato tal quale, per essere immessi in consumo, è prorogato al 30 giugno 2009.

 

Art. 3. Disposizioni in materia di enti irrigui

     1. Al fine di concorrere agli oneri della gestione ordinaria è attributo all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), un contributo straordinario dell'importo massimo di 5.600.000 euro, previo corrispondente versamento all'entrata degli interessi attivi di cui all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che, conseguentemente, non vengono più utilizzati per gli scopi previsti dal medesimo articolo.

     2. Al fine di garantire la gestione ordinaria del servizio pubblico essenziale di irrigazione e di distribuzione di acqua ed in considerazione dell'eccezionalità dell'esposizione debitoria dell'EIPLI, fino alla data del 31 marzo 2009 le somme erogate ai sensi del comma 1 non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile d'ufficio dal giudice.

     3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2, l'organo esecutivo dell'EIPLI destina le somme erogate esclusivamente alla gestione ordinaria, previa individuazione delle finalità e quantificazione degli importi con deliberazione da adottarsi ogni tre mesi e da notificarsi al tesoriere. Il medesimo organo non emette, altresì, mandati a titolo diverso da quello in tale modo vincolato, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso.

     4. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali, all'articolo 1, comma 1056, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni».

     5. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 4, pari a 271.240 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

 

Art. 4. Programma SFOP

     1. Gli oneri derivanti dalla chiusura degli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura, per il periodo di programmazione 1994/1999, valutati in 50 milioni di euro, fanno carico alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

 

Art. 5. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2008, n. 205.

[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.

[3] Numero soppresso dall'art. 22 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[4] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[5] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[6] Comma così modificato dall'art. 8 octies del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

[7] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[8] Comma così modificato dall'art. 18 della L. 4 giugno 2010, n. 96.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[10] Comma inserito dalla L. di conversione. Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 31 dicembre 2010 dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, è stato differito al 31 dicembre 2011 dall'art. 2 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.

[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[12] Comma inserito dalla L. di conversione.

[13] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[14] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[15] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[17] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[18] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[19] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 22 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[20] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[21] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[22] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[23] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[24] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[25] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[26] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[27] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[28] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[29] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[30] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 4 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[31] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15.

[32] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[33] Articolo inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 22 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.