Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.6 rifiuti |
Data: | 24/12/2003 |
Numero: | 368 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 56.6.120 - L. 24 dicembre 2003, n. 368.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.
(G.U. 9 gennaio 2004, n. 6)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE LN SEDE DI CONVERSIONE DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 2003. N. 314
All'articolo 1:
al comma 1, le parole da: "opera di difesa" fino a: "sito," sono
sostituite dalle seguenti: "riservato ai soli rifiuti di III
categoria, che costituisce opera di difesa militare di proprieta'
dello Stato. Il sito," e le parole: "e' individuato nel territorio
del comune di Scanzano Jonico, in provincia di Matera" sono
sostituite dalle seguenti: "e' individuato, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sentita la
Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo 2, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora l'intesa non sia
raggiunta entro il termine di cui al periodo precedente,
l'individuazione definitiva del sito e' adottata con decreto del
presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri";
al comma 2, dopo le parole: "Deposito nazionale dei rifiuti
radioattivi" sono inserire le seguenti: "di cui al comma 1":
al comma 3, dopo le parole: "Deposito nazionale" sono inserite le
seguenti: "di cui al comma 1" e le parole: "possono essere
utilizzate" sono sostituite dalle seguenti: "sono utilizzate";
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione
e la costruzione del Deposito nazionale di cui al comma 1 e le
attivita' di supporto di cui all'articolo 3 sono finanziate dalla
SOGIN Spa attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei
rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. La gestione definitiva
dello stesso e' affidata in concessione";
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. La validazione del sito e' effettuata, entro un anno dalla
data di individuazione del sito medesimo dal Consiglio dei ministri,
sulla base degli studi effettuati dalla Commissione istituita ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, previo parere, dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), del
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)".
All'articolo 2:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: "Deposito nazionale" sono inserire le
seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1";
la lettera a) e' soppressa;
la lettera b) e' soppressa;
al comma 2, primo periodo, la parola:"sollecita" e' soppressa e dopo
le parole: "Deposito nazionale" sono aggiunte le seguenti: "di cui
all'articolo 1, comma 1"; il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti: "Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio in materia di valutazione di impatto
ambientale in conformita' a quanto previsto dalla legge 21 dicembre
2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190. Sono, altresi', fatte salve le competenze
dell'APAT, che si esprime entro centoventi giorni dal ricevimento
della richiesta dei pareri, secondo la procedura di cui al Capo VII
del
modificazioni, in quanto applicabile";
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una
Commissione tecnico-scientifica con compiti di valutazione e di alta
vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi
del presente decreto e per le iniziative operative del Commissario
straordinario. La predetta Commissione e' composta da diciannove
esperti di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica,
di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di cui
uno con funzioni di presidente, due dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, due dal Ministro delle attivita'
produttive, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal
Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'intero, uno dal Ministro
della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, quattro dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
9 del
dalle regionii e due espressi dagli enti locali, uno dall'ENEA, uno
dal CNR e uno dall'APAT. Il Commissario straordinario si avvale
altresi', di una struttura di supporto individuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dall'attuazione
del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 3".
All'articolo 3:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Deposito nazionale" sono
inserire le seguenti "di cui all'articolo 1, comma 1" e le parole:
"Il e" sono soppresse; il secondo periodo e' soppresso; il terzo
periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla data della messa in
esercizio del Deposito nazionale, il trattamento ed il
condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonche' la messa in
sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al
fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere
trasferiti al Deposito nazionale, possono essere effettuati in altre
strutture ove richiesto da motivi di sicurezza";
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Con decreto dei Presidente dei Consiglio dei ministri, da
adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri dell'interno delle attivita'
produttive e della salute, si provvede, avvalendosi del supporto
operativo della SOGIN Spa, alla messa in sicurezza e allo stoccaggio
dei rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per la messa in
sicurezza dei rifiuti di cui al precedente periodo, si applicano le
procedure tecniche e amministrative di cui agli articoli 1 e 2, fatta
eccezione per quelle previste dall'articolo 1, comma 3, primo
periodo.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e' vietata l'esportazione definitiva
dei materiali nucleari di III categoria al di fuori dei Paesi
dell'Unione europea, fatto salvo quanto previsto dalla normativa
comunitaria. La sola esportazione temporanea di materiali nucleari di
III categoria e' autonzzata ai fini del loro trattamento e
riprocessamento".
All'Articolo 4:
il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al
definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che
ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile
nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale
di cui all'articolo 1, comma 1, le misure sono trasferite al
territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione
dei rifiuti radioattivi.
1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del
comma 1 e' definito mediante la determinazione di un'aliquota della
componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per
ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base
degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo e' assegnato
annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica sulla base delle stime di inventario
radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta
dell'APAT, valutata la pericolosita' dei rifiuti, ed e' ripartito,
per ciascun territorio, in pari misura tra il comune e la provincia
che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustine
nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale
di cui all'articolo 1, comma 1, e proporzionalmente all'allocazione
dei rifiuti radioattivi il contributo e' assegnato in misura del 20
per cento in favore del comune nel cui territorio e' ubicato il
Deposito, in misura del 30 per cento in favore dei comuni con questo
confinanti, proporzionalmente alla popolazione residente, in misura
del 25 per cento, rispettivamente, in favore della regione e della
provincia";
il comma 2 e' sostituito dal seguente
"2. Il Commissario straordinario promuove una campagna nazionale di
informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi".
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29.01.2004 |
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato |
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[1] L'art. 10 del