§ 56.6.120 - L. 24 dicembre 2003, n. 368.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:24/12/2003
Numero:368


Sommario
Art. 1. 


§ 56.6.120 - L. 24 dicembre 2003, n. 368.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.

(G.U. 9 gennaio 2004, n. 6)

 

Art. 1. [1]

     1. Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

ALLEGATO

 

MODIFICAZIONI APPORTATE LN SEDE DI CONVERSIONE  DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 2003. N. 314

 

All'articolo 1:

al comma 1, le parole da: "opera di difesa" fino a: "sito," sono

sostituite dalle seguenti: "riservato ai soli rifiuti di III

categoria, che costituisce opera di difesa militare di proprieta'

dello Stato. Il sito," e le parole: "e' individuato nel territorio

del comune di Scanzano Jonico, in provincia di Matera" sono

sostituite dalle seguenti: "e' individuato, entro un anno dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sentita la

Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo 2, previa intesa

in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora l'intesa non sia

raggiunta entro il termine di cui al periodo precedente,

l'individuazione definitiva del sito e' adottata con decreto del

presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del

Consiglio dei ministri";

al comma 2, dopo le parole: "Deposito nazionale dei rifiuti

radioattivi" sono inserire le seguenti: "di cui al comma 1":

al comma 3, dopo le parole: "Deposito nazionale" sono inserite le

seguenti: "di cui al comma 1" e le parole: "possono essere

utilizzate" sono sostituite dalle seguenti: "sono utilizzate";

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione

e la costruzione del Deposito nazionale di cui al comma 1 e le

attivita' di supporto di cui all'articolo 3 sono finanziate dalla

SOGIN Spa attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei

rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. La gestione definitiva

dello stesso e' affidata in concessione";

dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

"4-bis. La validazione del sito e' effettuata, entro un anno dalla

data di individuazione del sito medesimo dal Consiglio dei ministri,

sulla base degli studi effettuati dalla Commissione istituita ai

sensi dell'articolo 2, comma 3, previo parere, dell'Agenzia per la

protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), del

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove

tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)".

 

All'articolo 2:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: "Deposito nazionale" sono inserire le

seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1";

la lettera a) e' soppressa;

la lettera b) e' soppressa;

al comma 2, primo periodo, la parola:"sollecita" e' soppressa e dopo

le parole: "Deposito nazionale" sono aggiunte le seguenti: "di cui

all'articolo 1, comma 1"; il secondo periodo e' sostituito dai

seguenti: "Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio in materia di valutazione di impatto

ambientale in conformita' a quanto previsto dalla legge 21 dicembre

2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo

20 agosto 2002, n. 190. Sono, altresi', fatte salve le competenze

dell'APAT, che si esprime entro centoventi giorni dal ricevimento

della richiesta dei pareri, secondo la procedura di cui al Capo VII

del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive

modificazioni, in quanto applicabile";

il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e'

istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una

Commissione tecnico-scientifica con compiti di valutazione e di alta

vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi

del presente decreto e per le iniziative operative del Commissario

straordinario. La predetta Commissione e' composta da diciannove

esperti di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica,

di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di cui

uno con funzioni di presidente, due dal Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio, due dal Ministro delle attivita'

produttive, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal

Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'intero, uno dal Ministro

della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, quattro dalla Conferenza unificata di cui all'articolo

9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due espressi

dalle regionii e due espressi dagli enti locali, uno dall'ENEA, uno

dal CNR e uno dall'APAT. Il Commissario straordinario si avvale

altresi', di una struttura di supporto individuata con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dall'attuazione

del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 3".

 

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Deposito nazionale" sono

inserire le seguenti "di cui all'articolo 1, comma 1" e le parole:

"Il e" sono soppresse; il secondo periodo e' soppresso; il terzo

periodo e' sostituito dal seguente: "Fino alla data della messa in

esercizio del Deposito nazionale, il trattamento ed il

condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonche' la messa in

sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al

fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere

trasferiti al Deposito nazionale, possono essere effettuati in altre

strutture ove richiesto da motivi di sicurezza";

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Con decreto dei Presidente dei Consiglio dei ministri, da

adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio, di concerto con i Ministri dell'interno delle attivita'

produttive e della salute, si provvede, avvalendosi del supporto

operativo della SOGIN Spa, alla messa in sicurezza e allo stoccaggio

dei rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per la messa in

sicurezza dei rifiuti di cui al precedente periodo, si applicano le

procedure tecniche e amministrative di cui agli articoli 1 e 2, fatta

eccezione per quelle previste dall'articolo 1, comma 3, primo

periodo.

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto e' vietata l'esportazione definitiva

dei materiali nucleari di III categoria al di fuori dei Paesi

dell'Unione europea, fatto salvo quanto previsto dalla normativa

comunitaria. La sola esportazione temporanea di materiali nucleari di

III categoria e' autonzzata ai fini del loro trattamento e

riprocessamento".

 

All'Articolo 4:

il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

"1. Misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al

definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che

ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile

nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale

di cui all'articolo 1, comma 1, le misure sono trasferite al

territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione

dei rifiuti radioattivi.

1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del

comma 1 e' definito mediante la determinazione di un'aliquota della

componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per

ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base

degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo e' assegnato

annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la

programmazione economica sulla base delle stime di inventario

radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta

dell'APAT, valutata la pericolosita' dei rifiuti, ed e' ripartito,

per ciascun territorio, in pari misura tra il comune e la provincia

che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustine

nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale

di cui all'articolo 1, comma 1, e proporzionalmente all'allocazione

dei rifiuti radioattivi il contributo e' assegnato in misura del 20

per cento in favore del comune nel cui territorio e' ubicato il

Deposito, in misura del 30 per cento in favore dei comuni con questo

confinanti, proporzionalmente alla popolazione residente, in misura

del 25 per cento, rispettivamente, in favore della regione e della

provincia";

il comma 2 e' sostituito dal seguente

"2. Il Commissario straordinario promuove una campagna nazionale di

informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi".

 

 


29.01.2004


Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato


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[1] L'art. 10 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45 ha abrogato "gli articoli 1, 2 e 3" della presente legge.