§ 98.1.29392 - D.L. 12 giugno 2001, n. 217.
Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo


Settore:Normativa nazionale
Data:12/06/2001
Numero:217


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. L'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppressa la lettera c)
Art. 4 bis.  [5]
Art. 5.      1. All'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppresso il comma 4 e nel comma 6 sono soppresse le parole: "e del Ministero delle comunicazioni"
Art. 6.      1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al Titolo IV, dopo il capo VI è inserito il seguente: "capo VI-bis Ministero delle comunicazioni.".
Art. 6 bis.  [9]
Art. 7.      1. La rubrica del Capo X del Titolo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituita dalla seguente
Art. 8.      1. l commi 1, 2 e 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono sostituiti dai seguenti
Art. 9.      1. Nell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le lettere a) e b)
Art. 10.      01. All'articolo 47, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro”, è sostituita dalla seguente: "due".
Art. 11.      1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al Titolo IV, dopo il Capo X è istituito il seguente: "Capo X-bis Ministero della salute".
Art. 12.      1. Nell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, al secondo periodo, le parole: "all'intera area di competenza" [...]
Art. 13. 
Art. 14.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 98.1.29392 - D.L. 12 giugno 2001, n. 217. [1]

Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo

(G.U. 12 giugno 2001, n. 134)

 

     Art. 1.

     1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

     "1. I Ministeri sono i seguenti:

     1) Ministero degli affari esteri;

     2) Ministero dell'interno;

     3) Ministero della giustizia;

     4) Ministero della difesa;

     5) Ministero dell'economia e delle finanze;

     6) Ministero delle attività produttive;

     7) Ministero delle comunicazioni;

     8) Ministero delle politiche agricole e forestali;

     9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

     10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

     12) Ministero della salute;

     13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     14) Ministero per i beni e le attività culturali.". [2]

 

          Art. 2.

     1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

     "Art. 3 (Disposizioni generali). - 1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

     1) Ministero dell'interno;

     2) Ministero della giustizia;

     3) Ministero dell'economia e delle finanze;

     4) Ministero delle attività produttive;

     5) Ministero delle politiche agricole e forestali;

     6) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

     7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

     9) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     10) Ministero della salute;

     2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

     1) Ministero degli affari esteri;

     2) Ministero della difesa;

     3) Ministero delle comunicazioni;

     4) Ministero per i beni e le attività culturali.". [3]

 

          Art. 3.

     1. L'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

     "Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero delle attività produttive.

     2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, lettera b), turismo e industria alberghiera, miniere, cave, torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.

     3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, Agenzie o Autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

     4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.

     5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.". [4]

 

          Art. 4.

     1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppressa la lettera c).

 

          Art. 4 bis. [5]

     1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro”, è sostituita dalla seguente: "tre“.

 

          Art. 5.

     1. All'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppresso il comma 4 e nel comma 6 sono soppresse le parole: "e del Ministero delle comunicazioni".

 

          Art. 6.

     1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al Titolo IV, dopo il capo VI è inserito il seguente: "capo VI-bis Ministero delle comunicazioni.". [6]

     2. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo l'articolo 32, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 32-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero delle comunicazioni.

     2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, ferme restando le competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 32-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

     a) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con il concessionario, alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati, alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti di programma e di servizio con le poste italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale; produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali, ferme restando le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore, coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.

Art. 32-quater (Ordinamento). - 1. Per l'organizzazione degli uffici e per l'ordinamento interno del Ministero si applica la normativa vigente alla data del 9 giugno 2001.

Art. 32-quinquies (Funzioni in materia di requisiti e controlli tecnici). - 1. Sono attribuite al Ministero delle comunicazioni le funzioni relative:

     a) al rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;

     b) alla determinazione dei requisiti tecnici di apparecchiature e alle procedure di omologazione; all'accreditamento dei laboratori di prova; al rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzione.”. [7]

     2-bis. All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a), dopo le parole: "il Ministero del lavoro”, sono soppresse le seguenti: ", della salute”; alla medesima lettera a), sono aggiunte, in fine le parole: "il Ministero della salute”;

     b) alla lettera b), le parole: "Il Ministero delle comunicazioni”, sono soppresse. [8]

 

          Art. 6 bis. [9]

     1. All'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "certificazione per la qualità;”, sono inserite le seguenti: "trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;".

 

          Art. 7.

     1. La rubrica del Capo X del Titolo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituita dalla seguente:

     "Capo X - Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali". [10]

 

          Art. 8.

     1. l commi 1, 2 e 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono sostituiti dai seguenti:

     "1. È istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

     2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.

     3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresa quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale.". [11]

 

          Art. 9.

     1. Nell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le lettere a) e b).

 

          Art. 10.

     01. All'articolo 47, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro”, è sostituita dalla seguente: "due". [12]

     1. Nell'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     “2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e previdenza sociale sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11.".

 

          Art. 11.

     1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al Titolo IV, dopo il Capo X è istituito il seguente: "Capo X-bis Ministero della salute". [13]

     2. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 47-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero della salute.

     2. Nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.

     3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni del Ministero della sanità. Il Ministero, con modalità definite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

Art. 47-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

     a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;

     b) tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Art. 47-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 47-ter.

     2. Le funzioni già svolte dagli uffici periferici del Ministero della sanità sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria, gli uffici territoriali possono avvalersi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni è definito dal Ministero in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.". [14]

 

          Art. 12.

     1. Nell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, al secondo periodo, le parole: "all'intera area di competenza" sono sostituite dalle seguenti: "ad aree o progetti di competenza". [15]

 

          Art. 13. [16]

     1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio, possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato. [17]

     2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento.

     3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate e specifiche ragioni ostative al suo accoglimento [18].

     4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto, dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche.

 

          Art. 14.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 3 agosto 2001, n. 317. Per l'abrogazione di disposizioni del presente decreto, vedi l'art. 1, comma 377, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5] Articolo inserito dalla legge di conversione.

[6] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[7] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[8] Comma inserito dalla legge di conversione.

[9] Articolo inserito dalla legge di conversione.

[10] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[11] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[12] Comma premesso dalla legge di conversione.

[13] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[14] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[15] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[16] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[17] Comma già modificato dall'art. 1 del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla L. 17 luglio 2006, n. 233 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla L. 14 luglio 2008, n. 121.

[18] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla L. 14 luglio 2008, n. 121.