Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.8 leggi finanziarie |
Data: | 27/12/2006 |
Numero: | 296 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 27.8.44 - L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
(G.U. 27 dicembre 2006, n. 299 - S.O. n. 244)
1. Per l’anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 29.000 milioni di euro, al netto di 12.520 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della
2. Per gli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 26.000 milioni di euro ed in 18.000 milioni di euro, al netto di 8.850 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni di euro ed in 208.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 19.500 milioni di euro ed in 10.500 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 208.000 milioni di euro ed in 200.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale sono destinate, qualora permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale, dando priorità a misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.
5. [Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione che definisce i risultati derivanti dalla lotta all’evasione, quantificando le maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni della pressione fiscale ai sensi del comma 4] [1].
6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) all’articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le parole: ", nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12," sono soppresse;
b) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: "Art. 11. – (Determinazione dell’imposta). – 1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l’imposta non è dovuta.
3. L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.
4. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al contribuente a norma dell’articolo 165. Se l’ammontare dei crediti d’imposta è superiore a quello dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi";
c) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: "Art. 12. – (Detrazioni per carichi di famiglia). – 1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; 2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro; 3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a: 1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro; 2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro; 3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro; 4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro; 5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro. 2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. 3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. 4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali";
d) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: "Art. 13. – (Altre detrazioni). – 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:
a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro. 2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a:
a) 10 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro. 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:
a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro. 4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro. 5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 50.200 euro. 6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. ";
e) all’articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’articolo 13 nonché quelle di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono".
7. All’articolo 23 del
a) al comma 2, lettera a), al primo periodo, le parole da: ", al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso" e, al secondo periodo, le parole: "Le deduzioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti:"Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13";
b) al comma 2, lettera c), le parole: "al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13".
8. Il comma 350 dell’articolo 1 della
9. Ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
10. I trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti locali sono ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni dei commi da 6 a 9, secondo le modalità indicate nel comma 322, da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
11. Alla disciplina vigente dell’assegno per il nucleo familiare sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell’assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1º gennaio 2007 secondo la Tabella 1 allegata alla presente legge. Sulla base di detti importi annuali, sono elaborate a cura dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione;
b) a decorrere dal 1º gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento;
c) i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonché quelli per i nuclei senza figli possono essere ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi a quelli indicati alla lettera a), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
d) nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell’assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti;
e) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui all’articolo 2, comma 12, del
12. All’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 12 è inserito il seguente: "12-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 una quota dell’accisa sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, la predetta quota è fissata, rispettivamente, nella misura di 0,00266 euro al litro, nella misura di 0,00288 euro al litro e nella misura di 0,00307 euro al litro. Con la legge finanziaria per l’anno 2010 la suddetta quota è rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario, della minore entrata registrata nell’anno 2005 rispetto all’anno 2004 relativamente alla compartecipazione all’accisa sulla benzina di cui al comma 12. L’ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell’anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico previsto dall’articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
13. Dopo l’articolo 10 della
14. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall’articolo 62- bis del
14-bis. Gli indicatori di normalità economica di cui al comma 14, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici [3].
14-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli indicatori di cui al comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati [4].
15. Il comma 399 dell’articolo 1 della
16. Il comma 4 dell’articolo 10 della
a) che hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
b) che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti;
c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività".
17. All’articolo 10 della
18. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4- bis dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate e introdotte rispettivamente dai commi 16 e 17 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2007, ad esclusione di quelle previste alla lettera b) del comma 4 del citato articolo 10 che hanno effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.
19. Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare.
Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell’attività, di liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell’attività, può altresì essere richiesta la compilazione del modello, allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore.
20. Per i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
21. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono approvati gli indicatori di cui al comma 20, anche per settori economicamente omogenei, da applicare a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.
22. Sulla base di appositi criteri selettivi è programmata una specifica attività di controllo nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per effetto dell’applicazione degli indicatori di cui al comma 20.
23. All’articolo 10, comma 1, della
a) le parole: "con periodo d’imposta pari a dodici mesi e" sono soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi".
24. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate dal comma 23, limitatamente alla lettera a), hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2007.
25. All’articolo 1 del
26. All’articolo 5 del
27. All’articolo 32 del
28. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) all’articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario";
b) all’articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario ".
29. Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28 hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2007. Fino al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l’acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, l’indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 50 del
30. [Al fine di contrastare l’indebita effettuazione delle compensazioni previste dal
31. [Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l’attuazione delle disposizioni del comma 30. Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l’utilizzo indebito di crediti] [6].
32. [Parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 30 e 31, per un importo pari a 214 milioni di euro per l’anno 2007, è iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
33. All’articolo 39 del
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 ad euro 2.582" e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all’articolo 36-bis del
b) al comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: "da lire un milione a lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 516 ad euro 5.165";
c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
d) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti";
e) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 a euro 2.582".
34. Per le violazioni di cui all’articolo 7- bis e ai commi 1 e 3 dell’articolo 39 del
35. I commi 7 e 8 dell’articolo 11-quinquiesdecies del
36. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della
37. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefìci fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
38. La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell’ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:
a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della struttura.
39. Le strutture sanitarie di cui al comma 38 comunicano telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.
40. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la comunicazione prevista dal comma 39 nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell’attuazione dei commi 38 e 39.
41. Le disposizioni di cui ai commi da 38 a 40 si applicano a decorrere dal 1º marzo 2007.
42. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 38 e 39 si applicano rispettivamente gli articoli 9 e 11 del
43. Dopo l’articolo 25-bis del
44. All’articolo 17 del
a) il sesto comma è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:
a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al
c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere";
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:"Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla
45. Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del sesto comma dell’articolo 17 del
46. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al
a) all’articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all’articolo 2 della
b) all’articolo 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari".
47. All’articolo 8, comma 1, della
48. Il comma 22 dell’articolo 35 del
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale o la partita IVA;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa. 22.1. In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della
49. Le disposizioni di cui al comma 22 dell’articolo 35 del
50. [In coerenza ai principi recati dall’articolo 38 del
50-bis. [Con le medesime modalità stabilite dai provvedimenti di attuazione del comma 50, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede alla inibizione dei siti web contenenti:
a) offerta di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina in difetto dell'autorizzazione alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 2, del
b) pubblicità, diretta o indiretta, dei prodotti di cui alla lettera a) o dei contenuti di cui al comma 50;
c) software relativi a procedure tecniche atte ad eludere l'inibizione dei siti irregolari disposta dall'Agenzia medesima] [9].
50-ter. [L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione del comma 50-bis comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 50, graduate secondo i criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli] [10].
50-quater. [Nei casi in cui nello stesso sito web, oltre ai prodotti o contenuti di cui al comma 50 e alle lettere a), b) e c) del comma 50-bis, siano presenti prodotti o contenuti diversi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dà formale comunicazione della violazione riscontrata ai soggetti interessati, assegnando un termine di quindici giorni per la rimozione dei prodotti o contenuti non consentiti. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'Agenzia adotta il provvedimento finalizzato alla inibizione del sito web, senza riconoscimento di alcun indennizzo] [11].
51. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi da 535 a 538 dell’articolo 1 della
52. E' autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, a favore del Ministero della pubblica istruzione, per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei giovani, da effettuare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate alla realizzazione di programmi educativi dei ragazzi in modo da permettere loro di conoscere la realtà dei rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un approccio responsabile al gioco. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a disciplinare le modalità e i criteri per lo svolgimento delle campagne informative di cui al presente comma.
53. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati relativi all’import/ export del sistema doganale; entro il medesimo termine sono trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno precedente dai contribuenti residenti.
54. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al
55. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati dell’import/export alle regioni.
56. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla condivisione, al costante scambio ed alla gestione coordinata delle informazioni dell’intero settore pubblico per l’analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell’andamento dei flussi finanziari [12].
57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria che esprime il proprio giudizio tassativamente entro quindici giorni, da adottare entro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, di cui al
58. Alla
a) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di organismi nazionali e internazionali, per valutare l’impatto delle soluzioni tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni;
b) esprime un parere sulle attività svolte annualmente dall’anagrafe tributaria e sugli obbiettivi raggiunti nel corso dell’anno".
59. Il secondo comma dell’articolo 15 del
60. Dall’attuazione dei commi 56, 57 e 59 non derivano oneri per il bilancio dello Stato.
61. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, a fini di monitoraggio, le modalità per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche criteri di contabilità economica, nonché i tempi, le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilità.
62. Al
a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al
b) mediante raccomandata in ogni altro caso. 2. L’Agenzia delle entrate può, su istanza motivata, derogare all’obbligo previsto dalla lettera a) del comma 1, qualora siano riconosciute difficoltà da parte degli intermediari nell’espletamento delle attività di cui alla medesima lettera a). 3. Il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del
63. I soggetti di cui all’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
64. All’articolo 78 della
65. All’articolo 37-bis, comma 3, del
66. Le disposizioni di cui al comma 65 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2007.
67. Al regolamento di cui al
"3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio".
68. All’articolo 7, comma 1, del
69. All’articolo 35 del
70. All’articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
71. All’articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
72. All’articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
73. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
74. All’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) al comma 1: 1) alle lettere b) e c), dopo le parole: "dalle società," sono inserite le seguenti:
"nonché i trust,"; 2) alla lettera d), dopo le parole: "di ogni tipo," sono inserite le seguenti: "compresi i trust,";
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali";
c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi".
75. All’articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
76. All’articolo 13 del
a) al primo comma, lettera b), dopo le parole: "persone giuridiche," sono inserite le seguenti: "nonché i trust,";
b) al secondo comma, lettera g), dopo le parole: "persone giuridiche," sono inserite le seguenti: "nonché i trust,".
77. All’articolo 2 del
a) nel comma 48, dopo la lettera a), è inserita la seguente:"a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento";
b) nel comma 49, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento";
c) dopo il comma 49 è inserito il seguente: "49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della
78. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al
a) all’articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
b) all’articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Resta comunque ferma l’esclusione dell’avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali";
c) all’articolo 31, comma 1, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
79. Le disposizioni di cui ai commi 77 e 78 si applicano alle successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonché agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
80. L’articolo 3 del
a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale. 2. Le frazioni degli importi dell’imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05. 3. In ogni caso l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all’articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa – Allegato A – annessa al presente decreto, per i quali l’imposta minima è stabilita in euro 0,50".
81. All’articolo 39, comma 13, alinea, primo periodo, del
82. All’articolo 39 del
a) i periodi contabili in cui è suddiviso l’anno solare;
b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;
c) i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d’imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;
d) le modalità per l’utilizzo in compensazione del credito derivante dall’eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l’intero anno solare;
e) i termini e le modalità con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 4, del
f) le modalità con cui l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può concedere su istanza dei soggetti passivi d’imposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà".
83. Fino alla emanazione dei provvedimenti indicati nel comma 13-bis dell’articolo 39 del
84. Dopo l’articolo 39 del
85. All’articolo 110, comma 5, del testo unico di cui al
86. All’articolo 110 del testo unico di cui al
a) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all’autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l’installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l’installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio".
87. E' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un nuovo concorso pronostici su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) formula di gioco caratterizzata dalla possibilità di garantire elevati premi ai giocatori;
b) assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell’8 per cento come compenso per l’attività dei punti di vendita, del 25 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e dell’11,29 per cento a favore dell’UNIRE;
c) raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del
88. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato disciplina con uno o più provvedimenti scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi, nel rispetto dei seguenti criteri [14]:
a) raccolta delle scommesse da parte dei concessionari di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del
b) proposizione delle scommesse da parte dei concessionari di cui alla lettera a) all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che valuta l'aderenza della scommessa proposta ai principi definiti dai provvedimenti che disciplinano la materia [15];
c) esiti delle simulazioni sugli eventi determinati in modo principale dal caso;
d) per le scommesse a quota fissa, applicazione delle aliquote d’imposta previste all’articolo 38, comma 3, del
e) per le scommesse a totalizzatore, applicazione di una imposta del 12 per cento e di un montepremi non inferiore al 75 per cento della posta di gioco.
89. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti, ogni qual volta ritenuto necessario ai fini dell’equilibrio complessivo dell’offerta, le innovazioni da apportare al gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare:
a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative combinazioni;
b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, introdotti dall’articolo 11-quinquiesdecies, comma 4, del
c) l’introduzione di ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi di gioco del Lotto, anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l’offerta di giochi numerici a quota fissa.
90. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) aggiudicazione, in base al criterio dell’offerta economicamente più conveniente, della concessione ad un soggetto da individuare a seguito di procedura di selezione aperta ai più qualificati operatori italiani ed esteri, secondo i principi e le regole previste in materia dalla normativa nazionale e comunitaria, evitando comunque il determinarsi di posizioni dominanti sul mercato nazionale del gioco;
b) inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale da affidare con procedura di selezione, dell’Enalotto, dei suoi giochi complementari ed opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale;
c) revisione del regolamento e della formula di gioco dell’Enalotto e previsione di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale, anche al fine di assicurare il costante allineamento dell’offerta del gioco all’evoluzione della domanda dei consumatori;
d) assicurazione del costante miglioramento degli attuali livelli di servizio al pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, al fine di preservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare ed ininterrotto svolgimento, anche con l’apporto dei punti di vendita titolari di contratti con concessionari per la commercializzazione di tali giochi;
e) coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalità di progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici, anche attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto.
91. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, nelle more dell’operatività della nuova concessione, da affidare a seguito della prevista procedura di selezione, la gestione del gioco continua ad essere assicurata dall’attuale concessionario, fino al 30 giugno 2007. Con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il termine può essere prorogato una sola volta, per un uguale periodo, esclusivamente nel caso in cui tale misura si renda necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione.
92. I proventi derivanti dalle procedure di selezione di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del
93. Al comma 1, lettera b), dell’articolo 38 del
94. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1 della
95. Le disposizioni di cui al comma 94 hanno effetto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
96. [I soggetti che, ai sensi del regolamento di cui al
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma] [17].
97. [I delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi, se in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui al
98. All’articolo 4, comma 4, primo periodo, del
99. I termini di cui all’articolo 14-quater, commi 1 e 2, del
100. All’articolo 1, comma 485, della
", a 1.000 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007".
101. [A decorrere dall’anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 102, per ciascun fabbricato è specificato:
a) oltre all’indirizzo, l’identificativo dell’immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno. Tali dati sono indicati nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi unicamente in caso di variazione relativa anche a solo uno di essi;
b) l’importo dell’imposta comunale sugli immobili pagata nell’anno precedente] [19].
102. [La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
103. [In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell’articolo 36-bis del
104. [Nelle dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l’importo dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno precedente] [22].
105. I comuni trasmettono annualmente all’Agenzia del territorio, per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal
106. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica all’Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.
107. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono approvati il modello di comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di trasmissione.
108. Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma 106 si applicano le disposizioni previste dall’articolo 11 del
109. All’articolo 30 della
a) al comma 1, primo periodo, le parole: ", salvo prova contraria," sono soppresse;
b) al comma 1, lettera a), le parole: "beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "locazione finanziaria;" sono aggiunte le seguenti: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento;";
d) al medesimo comma 1, ultimo periodo, le parole: "4) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani" sono sostituite dalle seguenti:"4) alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente ";
e) al comma 2, secondo periodo, le parole: "l’articolo 76" sono sostituite dalle seguenti:"l’articolo 110";
f) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "locazione finanziaria;" sono aggiunte le seguenti: "per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento;";
g) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Fermo l’ordinario potere di accertamento, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi";
h) al comma 4-bis, le parole: "di carattere straordinario" sono soppresse.
110. Le disposizioni di cui al comma 109, lettera b), se più favorevoli ai contribuenti, e quelle di cui alle lettere c), d) e f) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
111. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2007, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 112 a 118 a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º novembre 2006.
112. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell’articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
113. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
114. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 111 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo 12 del
115. L’applicazione della disciplina prevista dai commi da 111 a 114 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell’articolo 30 della
116. Le assegnazioni ai soci sono soggette all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo 12 del
117. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
118. Entro trenta giorni dall’avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alla procedura docfa, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al
119. A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, le società per azioni residenti, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l’attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
119-bis. I requisiti partecipativi di cui al comma 119 devono essere verificati entro il primo periodo d'imposta per cui si esercita l'opzione ai sensi del comma 120; in tal caso il regime speciale esplica i propri effetti dall'inizio di detto periodo. Tuttavia, per le società che al termine del primo periodo d'imposta abbiano realizzato il solo requisito del 25 per cento è consentito di verificare l'ulteriore requisito partecipativo del 60 per cento nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto dal comma 119 si applica a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui detto requisito partecipativo viene verificato e fino ad allora la società applica in via ordinaria l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta d'ingresso di cui al comma 126, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da conferimento di cui al comma 137 e le imposte ipotecarie e catastali di cui al comma 139 sono applicate, rispettivamente dalla società che ha presentato l'opzione e dal soggetto conferente, in via provvisoria fino al realizzarsi dell'accesso al regime speciale. Se l'accesso al regime speciale non si realizza, le suddette imposte sono rideterminate e dovute in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria costituiscono credito d'imposta utilizzabile ai sensi del
119-ter. Le SIIQ non costituiscono Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al
120. L'opzione per il regime speciale è esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009 l'opzione per il regime speciale è esercitata entro il 30 aprile 2010 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel predetto termine. L’opzione è irrevocabile e comporta per la società l’assunzione della qualifica di "Società di investimento immobiliare quotata" (SIIQ) che deve essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, nonché in tutti i documenti della società stessa [26].
121. L’attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale ad essa destinati rappresentano almeno l’80 per cento dell’attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano almeno l’80 per cento dei componenti positivi del conto economico. Agli effetti della verifica di detti parametri, assumono rilevanza anche le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del
122. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata osservanza per tre esercizi consecutivi di una delle condizioni di prevalenza indicate nel comma 121 determina la definitiva cessazione dal regime speciale e l’applicazione delle ordinarie regole già a partire dal secondo dei tre esercizi considerati [28].
123. L’opzione per il regime speciale comporta l’obbligo, in ciascun esercizio, di distribuire ai soci almeno il 70 per cento dell’utile netto derivante dall’attività di locazione immobiliare e dal possesso delle partecipazioni o di quote di partecipazione in fondi immobiliari di cui al comma 131 indicate al comma 121; se l’utile complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione è di importo inferiore a quello derivante dall’attività di locazione immobiliare e dal possesso di dette partecipazioni, la percentuale suddetta si applica su tale minore importo [29].
123-bis. Ai fini del comma 123, i proventi rivenienti dalle plusvalenze nette realizzate su immobili destinati alla locazione nonchè derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ o di quote in fondi immobiliari di cui al comma 131, incluse nella gestione esente ai sensi del comma 131, sono soggetti all'obbligo di distribuzione per il 50 per cento nei due esercizi successivi a quello di realizzo [30].
124. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la mancata osservanza dell’obbligo di cui al comma 123 comporta la definitiva cessazione dal regime speciale a decorrere dallo stesso esercizio di formazione degli utili non distribuiti.
125. Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'articolo 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente: 1) una SIIQ o SIINQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero 2) almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, il cui patrimonio è investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonchè dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili. L’adesione al regime speciale di gruppo comporta, per la società controllata, oltre al rispetto delle disposizioni recate dai commi da 119 a 141, l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali [31].
126. L’ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell’ultimo esercizio in regime ordinario. L’importo complessivo delle plusvalenze così realizzate, al netto delle eventuali minusvalenze, è assoggettato a imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive con l’aliquota del 20 per cento.
127. Il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili e dei diritti reali su immobili di cui al comma 126, rilevando anche agli effetti della verifica del parametro patrimoniale di cui al comma 121, a decorrere dal quarto periodo d’imposta successivo a quello anteriore all’ingresso nel regime speciale. In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, la differenza fra il valore normale assoggettato all'imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo, è assoggettato ad imposizione ordinaria e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta [32].
128. L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle società relativa al periodo d’imposta anteriore a quello dal quale viene acquisita la qualifica di SIIQ; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle società relativa ai periodi d’imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del
129. Possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli immobili destinati alla vendita, ferma restando, in tal caso, l’applicazione del comma 127.
130. A scelta della società, in luogo dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, l’importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, calcolate in base al valore normale, può essere incluso nel reddito d’impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso, interamente come reddito derivante da attività diverse da quella esente.
131. Dal periodo d’imposta da cui ha effetto l’opzione per il regime speciale, il reddito d’impresa derivante dall’attività di locazione immobiliare è esente dall’imposta sul reddito delle società e la parte di utile civilistico ad esso corrispondente è assoggettata ad imposizione in capo ai partecipanti secondo le regole stabilite nei commi da 134 a 136. Si comprendono nel reddito esente i dividendi percepiti, provenienti dalle società indicate nel comma 121, formati con utili derivanti dall’attività di locazione immobiliare svolta da tali società, ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a immobili destinati alla locazione e a partecipazioni in SIIQ o SIINQ e i proventi e le plusvalenze o minusvalenze relativi a quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al
Con il decreto di attuazione previsto dal comma 119, possono essere stabiliti criteri anche forfetari per la determinazione del valore della produzione esente.
132. Le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi precedenti a quello da cui decorrono gli effetti dell’opzione e delle quali sia stata rinviata la tassazione o la deduzione in conformità alle norme del testo unico di cui al
133. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime speciale possono essere utilizzate, secondo le ordinarie regole, in abbattimento della base imponibile dell’imposta sostitutiva d’ingresso di cui ai commi da 126 a 133 e a compensazione dei redditi imponibili derivanti dalle eventuali attività diverse da quella esente.
134. I soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'articolo 10 della
a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
134-bis. Ai fini dell'applicazione della ritenuta disciplinata dal comma 134 sugli utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 27-ter del
135. Le partecipazioni detenute nelle società che abbiano optato per il regime speciale non beneficiano comunque dei regimi di esenzione previsti dagli articoli 58, 68, comma 3, e 87 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
136. Per le riserve di utili formatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre l’applicazione del regime speciale, continuano a trovare applicazione, anche agli effetti delle ritenute, le ordinarie regole.
137. Le plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d’imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, optino per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 125, sono assoggettabili, a scelta del contribuente, alle ordinarie regole di tassazione ovvero ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per cento; tuttavia, l’applicazione dell’imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento, da parte della società conferitaria, della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni. L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta nel quale avviene il conferimento; si applicano per il resto le disposizioni del comma 128.
138. Agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, i conferimenti alle società che abbiano optato per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 125, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati si considerano compresi tra le operazioni di cui all’articolo 2, terzo comma, lettera b), del
139. Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale per le cessioni e i conferimenti alle predette società, diversi da quelli del comma 138, trova applicazione la riduzione alla metà di cui all’articolo 35, comma 10-ter, del
140. Le disposizioni del comma 137 si applicano agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo 37 del testo unico di cui al
140-bis. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal
140-ter. Ai conferimenti effettuati dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal
140-quater. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma 140-ter si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati eseguite per la liquidazione delle quote da fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal
141. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
a) le regole e le modalità per l’esercizio della vigilanza prudenziale sulle SIIQ da parte delle competenti autorità;
b) i criteri e le modalità di determinazione del valore normale di cui al comma 126;
c) le condizioni, le modalità ed i criteri di utilizzo delle perdite riportabili a nuovo ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in SIIQ e nelle società controllate di cui al comma 125;
e) il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le società da essa controllate di cui al comma 125;
f) i criteri di individuazione dei valori fiscali dell’attivo e del passivo in caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal regime fiscale speciale;
g) le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale che interessano le SIIQ e le società da queste controllate;
h) le modalità ed i criteri di utilizzo dei crediti di imposta preesistenti all’opzione;
i) gli effetti della decadenza dal regime speciale non espressamente disciplinati dai commi da 119 a 140 o dai principi generali valevoli ai fini delle imposte dirette;
l) gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini dell’applicazione della ritenuta in misura ridotta al 15 per cento di cui al secondo periodo del comma 134.
141-bis. Le disposizioni dei commi da 119 a 141 si applicano altresì alle società residenti negli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi del comma 1 dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il
142. All’articolo 1 del
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.";
c) al comma 4:
1) le parole: "dei crediti di cui agli articoli 14 e 15" sono sostituite dalle seguenti:"del credito di cui all’articolo 165";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L’addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1º gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell’addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell’anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell’acconto, l’aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l’anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell’anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
e) il comma 6 è abrogato.
143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto è stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalità di versamento previste dal presente comma [40].
144. All’articolo 1, comma 51, primo periodo, della
145. A decorrere dal 1º gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del
146. Il regolamento che istituisce l’imposta determina:
a) l’opera pubblica da realizzare;
b) l’ammontare della spesa da finanziare;
c) l’aliquota di imposta;
d) l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all’esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell’imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro;
e) le modalità di versamento degli importi dovuti.
147. L’imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.
148. Per la disciplina dell’imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.
149. L’imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:
a) opere per il trasporto pubblico urbano;
b) opere viarie, con l’esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
f) opere di restauro;
g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;
i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica.
150. Il gettito complessivo dell’imposta non può essere superiore al 30 per cento dell’ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare.
151. Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi.
152. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite l’ANCI e l’Unione delle province d’Italia (UPI), le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l’addizionale comunale e provinciale sull’imposta sull’energia elettrica di cui all’articolo 6 del
153. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell’addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6 del
154. All’articolo 56, comma 2, del
155. Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero dell’economia e delle finanze per ottenere un differimento della data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere. Il Ministero si pronuncia sull’istanza entro i successivi trenta giorni. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare aggravi delle passività totali o, comunque, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
156. All’articolo 6, comma 1, primo periodo, del
157. Dopo l’articolo 20 del
158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al
159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del
160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell’ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell’ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del
161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del
162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.
163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
167. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.
168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall’articolo 25 della
169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l’inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
171. Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
172. Al
a) al comma 5 dell’articolo 9, le parole da: "; il relativo ruolo" fino a: "periodo di sospensione" sono soppresse;
b) sono abrogati: il comma 6 dell’articolo 9; l’articolo 10; il comma 4 dell’articolo 23; l’articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4 dell’articolo 53; l’articolo 71, ad eccezione del comma 4; l’articolo 75; il comma 5 dell’articolo 76.
173. Al
a) il comma 4 dell’articolo 5 è abrogato;
b) al comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole: "adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" sono inserite le seguenti:", intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,";
c) all’articolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili";
d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell’articolo 11 sono abrogati;
e) all’articolo 12, comma 1, le parole: "90 giorni" sono sostituite dalle seguenti:"sessanta giorni" e le parole da: "; il ruolo deve essere formato" fino alla fine del comma sono soppresse;
f) l’articolo 13 è abrogato;
g) il comma 6 dell’articolo 14 è abrogato.
174. Al comma 53 dell’articolo 37 del
175. Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell’articolo 59 del
176. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 2-bis dell’articolo 6, il comma 1-bis dell’articolo 20, l’articolo 20- bis, il comma 4-bis dell’articolo 23 e il comma 5-ter dell’articolo 24 del
b) il comma 13-quinquies dell’articolo 23 del
c) il terzo comma dell’articolo 6 ed il quarto comma dell’articolo 8 della
177. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’articolo 20-bis, comma 2, del
178. All’articolo 15 della
a) al comma 3, le parole da: "sono a carico " fino a: "del committente" sono sostituite dalle seguenti: "sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile";
b) al comma 19, il terzo periodo è soppresso.
179. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell’ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell’ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del
180. I poteri di cui al comma 179 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del
181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.
182. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, ai sensi della
183. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell’articolo 70 del
184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal
a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009 [42];
b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del
c) il termine di cui all’articolo 17, commi 1, 2 e 6 del
185. A decorrere dal 1º gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società, indicati dall’articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
186. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.
187. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e 186 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate.
188. Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del
189. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69 per cento al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull’imposta è efficace a decorrere dal 1º gennaio 2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del
190. Dall’anno 2007, per ciascun comune è operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva, di cui al comma 189, operata sul fondo ordinario ed è attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l’invarianza delle risorse.
191. A decorrere dall’esercizio finanziario 2008, l’incremento del gettito compartecipato, rispetto all’anno 2007, derivante dalla dinamica dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative e dell’esigenza di promuovere lo sviluppo economico.
192. A decorrere dall’anno 2009 l’aliquota di compartecipazione è determinata in misura pari allo 0,75 per cento.
193. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all’attuazione dei commi da 189 a 192 in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.
194. Al
a) al comma 1 dell’articolo 65:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:"d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari ";
2) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti";
3) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l’accesso ai dati a tutti i soggetti interessati";
b) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 66 è sostituita dalla seguente: "a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all’aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall’articolo 65, comma 1, lettera h)".
195. A decorrere dal 1º novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall’articolo 66 del
196. L’efficacia dell’attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l’Agenzia del territorio e l’ANCI, recante l’individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell’informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali già costituiti.
197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, è in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni soltanto con l’Agenzia del territorio per l’esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all’articolo 66 del
198. L’Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al
199. L’Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all’utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. L’assegnazione di personale può avere luogo anche mediante distacco.
200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l’Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l’esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro dell’economia e delle finanze ed alle competenti Commissioni parlamentari.
201. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2-undecies della
202. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 2-undecies della
"b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla
203. All’articolo 2, comma 1, della
204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati per l'anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7 per cento e 6 per cento per gli anni successivi [45].
205. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo d’uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna amministrazione.
206. In sede di prima applicazione, il costo d'uso dei singoli immobili di proprietà statale in uso alle amministrazioni dello Stato è determinato in misura pari al 50 per cento del valore corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale è incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento fino al raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato [46].
207. Gli obiettivi di cui al comma 204 devono essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d’uso di cui al comma 205 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure [47].
208. [Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all’Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti al comma 204, definisce annualmente le relative modalità attuative, comunicandole alle predette amministrazioni] [48].
209. [Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 208, sono abrogati il comma 9 dell’articolo 55 della
210. Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell’impiego dei beni immobili dello Stato, nonché al fine di completare lo sviluppo del sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio di cui all’articolo 65 del
211. Il Ministero delle infrastrutture trasmette l’elenco di cui al comma 210 alla regione o alle regioni competenti, che provvedono, entro il termine di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al
212. In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta da parte della regione, oppure delle autorità preposte alla tutela entro i termini di cui al comma 211, è convocata una conferenza dei servizi anche per ambiti comunali complessivi o per uno o più immobili, in base a quanto previsto dal regolamento di cui al
213. Per le esigenze connesse alla gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate ai sensi della
I rapporti con l’Agenzia del demanio sono disciplinati con apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell’attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.
214. Laddove disposizioni normative stabiliscano l’assegnazione gratuita ovvero l’attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti e società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni immobili di proprietà dello Stato per consentire il perseguimento delle finalità istituzionali ovvero strumentali alle attività svolte, la funzionalità dei beni allo scopo dell’assegnazione o attribuzione è da intendersi concreta, attuale, strettamente connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all’esercizio delle funzioni attribuite, nonché al loro proseguimento.
215. è attribuita all’Agenzia del demanio la verifica, con il supporto dei soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisiti all’atto dell’assegnazione o attribuzione e successivamente l’accertamento periodico della permanenza di tali condizioni o della suscettibilità del bene a rientrare in tutto o in parte nella disponibilità dello Stato, e per esso dell’Agenzia del demanio come stabilito dalle norme vigenti. A tal fine l’Agenzia del demanio esercita la vigilanza e il controllo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al
216. Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilità del Ministero dell’economia e delle finanze e per esso dell’Agenzia del demanio. [Il presente comma non si applica ai beni immobili in uso all’Amministrazione della difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento di attività funzionali alle finalità istituzionali dell’Amministrazione stessa [50]].
217. Il comma 109 dell’articolo 3 della
218. Dopo il comma 3 dell’articolo 214- bis del
219. Le unità immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato, destinate ad uso abitativo e gestite dall’Agenzia del demanio, possono essere alienate dall’Agenzia medesima, ai sensi dell’articolo 3, comma 109, della
220. All’articolo 12-sexies del
a) al comma 1, dopo le parole: "codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti:
"314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325,";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2- novies, 2-decies e 2-undecies della
221. Il comma 5 dell’articolo 2-undecies della
222. A decorrere dal 1º gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile, sull’indennità premio di fine servizio, di cui all’articolo 2 e seguenti della
223. Il 90 per cento delle risorse derivanti dall’attuazione del comma 222 affluiscono allo stato di previsione dell’entrata per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui al comma 1261 e destinate ad iniziative volte a favorire l’istruzione e la tutela delle donne immigrate.
224. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come "euro 0" o "euro 1", per i predetti autoveicoli consegnati ad un demolitore dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, è disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione disciplinato ai sensi dell’articolo 5 del
225. Coloro che effettuano la rottamazione senza sostituzione ai sensi del comma 224 possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, quale agevolazione ulteriore, il totale rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale nell’ambito del comune di residenza e di domicilio, ovvero del comune dove è ubicata la sede di lavoro, di durata pari ad una annualità. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
226. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" o "euro 1", con autovetture nuove immatricolate come "euro 4" o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro, è concesso un contributo di euro 800 per l’acquisto di detti autoveicoli nonché l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un’altra annualità per l’acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo.
227. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, di veicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro 2.000 per ogni veicolo di cui all’articolo 54, comma 1, lettera d), del
228. Per l’acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno è concesso un contributo pari ad euro 1.500, incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nell’alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro.
Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove se ne presentino le condizioni, con quelle di cui ai commi 226 o 227.
229. Le disposizioni di cui ai commi 226, 227 e 228 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di cui al
230. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione e del contributo di cui ai commi 226, 227, 228 e 236, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al
a) la conformità del veicolo acquistato ai requisiti prescritti dai commi 226, 227, 228 e 236;
b) la targa del veicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), del
c) copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione [53].
231. Ai fini dell’applicazione dei commi 224, 226, 227 e 228, i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al
232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano, anche su supporto elettronico, la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della domanda di immatricolazione o della carta provvisoria di circolazione;
b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione;
d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente [54].
233. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo presenta una relazione al Parlamento sull’efficacia della presente disposizione, sulla base dei dati rilevati dal Ministero dei trasporti, con valutazione degli effetti di gettito derivati dalla stessa. Le eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal Governo con specifica previsione di legge per alimentare il Fondo per la mobilità sostenibile, di cui al comma 1121, subordinatamente al rispetto del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
234. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ed il Comitato interregionale di gestione di cui all’articolo 5 del protocollo di intesa tra le regioni e le province autonome ed il Ministero dell’economia e delle finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento degli archivi regionali e nazionale delle tasse automobilistiche, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l’aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.
235. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e il Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall’attuazione delle norme dei commi da 224 a 234 e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.
236. A decorrere dal 1º dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria "euro 3", con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria "euro 0", realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, è concessa l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità. Il costo di rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo, ed è anticipato dal venditore che recupera detto importo quale credito d’imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni del comma 231. Si applicano, per il resto, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 230 a 235, con il rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di cui al
I suddetti motocicli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008.
Per i motocicli acquistati dal 1º dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007.
237. Al comma 63 dell’articolo 2 del
238. Il comma 59 dell’articolo 2 del
"59. Per gli interventi finalizzati ad incentivare l’installazione su autoveicoli immatricolati come "euro 0" o "euro 1" di impianti a GPL o a metano per autotrazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009". Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, terzo periodo, del
239. Fatte salve le agevolazioni già in vigore, le misure della tassa automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0", "euro 1", "euro 2", "euro 3" e "euro 4", di cui al comma 321, non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno. Tale agevolazione si applica anche ai veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione.
240. All’articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al
241. Le disposizioni del comma 240 hanno effetto a decorrere dal 3 ottobre 2006. E' abrogato il comma 55 dell’articolo 2 del
242. Per i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
243. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell’articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, negli anni 2007 e 2008, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 242 a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.
244. Le disposizioni dei commi 242 e 243 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
245. Le disposizioni dei commi 242, 243 e 244 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 242 e 243.
246. L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 242 a 245 è subordinata alla presentazione all’Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell’articolo 11 della
247. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. La società risultante dall’aggregazione che nei primi quattro periodi d’imposta dalla effettuazione dell’operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo IlI, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
249. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 248, la società è tenuta a liquidare e versare l’imposta sul reddito delle società e l’imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 242 e 243. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.
250. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 01 del
251. Il comma 1 dell’articolo 03 del
a) classificazione, a decorrere dal 1º gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica; 2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L’accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell’emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall’utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio;
b) misura del canone annuo determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del
c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento: 1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona; 2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l’esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;
d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell’articolo 39 del codice della navigazione e all’articolo 37 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, di cui al
e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all’aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento".
252. Il comma 3 dell’articolo 03 del
"3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto".
253. All’articolo 03 del
"4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni".
254. Le regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all’articolo 6, comma 3, del
255. All’articolo 5 del
256. I commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del
257. Le disposizioni di cui all’articolo 8 del
258. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il canone annuo per l’uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione che provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un introito diretto per l’erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel 2009.
259. Dopo l’articolo 3 del
260. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno ed il Ministro dell’economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l’acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell’articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notifichi all’Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata all’Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali.
261. All’articolo 14 del regolamento di cui al
262. All’articolo 3 del
[15-ter. Nell’ambito dei processi di razionalizzazione dell’uso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare l’assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall’adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate dall’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero della difesa, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile [55]]".
263. All’articolo 27 del
a) [al comma 13-bis, le parole: "L’Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero della difesa, con decreti da adottare d’intesa con l’Agenzia del demanio"; le parole: "da inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui all’articolo 3, comma 112, della
b) [al comma 13-ter, le parole da: "il Ministero" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con decreti adottati ai sensi del medesimo comma 13-bis sono individuati:
a) entro il 28 febbraio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all’Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007;
b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare all’Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007.
Con le modalità indicate nel primo periodo e per le medesime finalità, nell’anno 2008 sono individuati, entro il 28 febbraio ed entro il 31 luglio, beni immobili per un valore pari a complessivi 2.000 milioni di euro"] [57];
c) i commi 13-quinquies e 13-sexies sono abrogati.
264. [Il comma 482 dell’articolo 1 della
265. All’articolo 1 del
266. All’articolo 11 del
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) sono ammessi in deduzione:1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; 2) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta; 3) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola de minimis di cui al
b) al comma 4-bis.1, dopo le parole:"pari a euro 2.000" sono inserite le seguenti:", su base annua," e le parole da: "; la deduzione " fino a: "di cui all’articolo 10, comma 2" sono soppresse;
c) al comma 4-bis.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4- bis. 1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all’articolo 1 del
d) al comma 4-ter, le parole: "la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1" sono sostituite dalle seguenti: "le deduzioni indicate nel presente articolo";
e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:"4-sexies. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al
267. Le deduzioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spettano a decorrere dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal citato numero 2) [59].
268. La deduzione di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spetta in misura ridotta alla metà a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l’intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno.
269. Nella determinazione dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d’imposta in corso al 1º febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268. Agli stessi effetti, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 266 senza tenere conto delle limitazioni previste dai commi 267 e 268.
270. Al fine di garantire alle regioni che sottoscrivono gli accordi di cui al comma 796, lettera b), un ammontare di risorse equivalente a quello che deriverebbe dall’incremento automatico dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, applicata alla base imponibile che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte dai commi da 266 a 269, è ad esse riconosciuto, con riferimento alle esigenze finanziarie degli esercizi 2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni di euro per l’anno 2007, a 179 milioni di euro per l’anno 2008 e a 191,94 milioni di euro per l’anno 2009. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le somme di cui al periodo precedente sono ripartite in proporzione al minor gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive di ciascuna regione.
271. Alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta automatico secondo le modalità di cui ai commi da 272 a 279. E' fatta salva la diversa decorrenza del credito d'imposta di cui al precedente periodo eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui al comma 279 [60].
272. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
273. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell’articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta.
274. Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 273 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel periodo d’imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
275. L’agevolazione di cui al comma 271 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007- 2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, nonché ai settori dell’industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo [61].
Il credito d’imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell’Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.
276. Il credito d’imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
277. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato che deriva dall’applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
278. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni per l’effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione dei commi da 271 a 277. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall’attribuzione del credito d’imposta, sono, altresì, finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l’opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.
279. L’efficacia dei commi da 271 a 278 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei commi da 271 a 279 per i quali l'Agenzia delle entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del
280. [A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito d’imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 281 a 285. La misura del 10 per cento è elevata al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca] [63].
281. [Ai fini della determinazione del credito d’imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l’importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta] [64].
282. [Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
283. [Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 280] [66].
284. [L’efficacia dei commi da 280 a 283 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea] [67].
285. Entro il 31 dicembre 2007 il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di bandire, nei limiti di una corretta ed equilibrata distribuzione territoriale, una o più nuove gare, per un massimo di ulteriori 1.000 agenzie, alle medesime condizioni previste dai bandi di gara pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 199 del 28 agosto 2006.
286. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il 20 per cento delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma precedente è destinato ad un Fondo finalizzato ad interventi a favore del personale dell’amministrazione finanziaria impegnato nel contrasto dell’evasione fiscale. Con lo stesso decreto il medesimo Fondo è ripartito tra le competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.
287. [Le piccole e medie imprese di produzioni musicali possono beneficiare di un credito d’imposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti] [68].
288. [Possono accedere al credito d’imposta di cui al comma 287 fermo restando il rispetto dei limiti della regola de minimis di cui al
289. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle imprese agricole e agroalimentari soggette al regime obbligatorio di certificazione e controllo della qualità ai sensi del
290. Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione mondiale del commercio, sono ammessi al credito di imposta di cui al comma precedente gli oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in consorzi o costituite in forma cooperativa, per la registrazione nei Paesi extracomunitari delle denominazioni protette ai sensi del
291. Nell’articolo 32-bis, comma 8, del
292. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all’articolo 35, commi 8, lettera a), e 10, del
293. All’articolo 37 del
"14-bis. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 40 del
I regolamenti previsti dal citato articolo 40 del
294. All’articolo 3 del
"23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano l’articolo 2, comma 4, del regolamento approvato con
295. Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972, n. 642 e 26 aprile 1986, n. 131.
296. Per l’anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le università statali ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall’imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l’acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica.
297. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’università e della ricerca, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 296.
298. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro, per l’anno 2007, destinato all’erogazione di contributi ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto, per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l’acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce modalità, limiti e criteri per l’attribuzione dei contributi di cui al presente comma, ivi comprese le procedure per assicurare il rispetto dei limiti di stanziamento di cui al periodo precedente. A valere sulle risorse del Fondo non impegnate entro la chiusura dell'esercizio 2007, i contributi di cui al primo periodo del presente comma sono erogati ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui al comma 6 dell'articolo 51 della
299. All’articolo 67 del testo unico di cui al
a) al primo periodo, dopo le parole: "compensi erogati" sono inserite le seguenti:"ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati";
b) al secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: "e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici".
300. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al
301. All’articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.";
b) l’ultimo periodo è soppresso.
302. All’articolo 8 del
303. La disposizione del comma 302 si applica anche per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della presente legge, sempre che il contribuente fornisca la prova di cui all’articolo 110, comma 11, primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi. Resta ferma in tal caso l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del
304. All’articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del
305. Per l’anno 2007 le detrazioni di cui al comma 304 spettano nella misura del 50 per cento.
306. Nell’articolo 36, comma 15, del
307. Per la uniforme e corretta applicazione delle norme di cui all’articolo 54, terzo comma, del
308. Nell’articolo 38-bis del
a) al secondo comma, le parole: "di cui alle lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere a), b) ed e)";
b) dopo l’ultimo comma, è aggiunto il seguente:"Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all’attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo e al secondo comma sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta".
309. All’articolo 1, comma 497, primo periodo, della
310. Nell’articolo 1, comma 496, primo periodo, della
"e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione," sono soppresse.
311. Al comma 1-bis dell’articolo 17 del
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l’imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.";
b) nel secondo periodo, le parole: "di cui al periodo precedente", sono sostituite dalle seguenti: "di cui al primo periodo del presente comma".
312. All’articolo 10, primo comma, numero 27-ter), del
313. Nell’articolo 10, comma 1, lettera e bis), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
", nonché quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239".
314. Il comma 2 dell’articolo 21 del
315. All’articolo 10-ter della
a) nel primo periodo del comma 1, le parole: "situati negli Stati membri dell’Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 10- bis," sono sostituite dalle seguenti: "conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
b) al comma 9, le parole: "situati negli Stati membri della Comunità economica europea e conformi alle direttive comunitarie" sono sostituite dalle seguenti: "conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239".
316. Il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 26 del
a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, o collegati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione;
b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti".
317. All’articolo 1, comma 1, del
318. All’articolo 54, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
319. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le seguenti:"i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e le attività sportive; i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della
b) al comma 2, primo periodo, le parole: "e) e f)" sono sostituite dalle seguenti: "e), f), i-quinquies) e i-sexies)"; nel secondo periodo del medesimo comma le parole: "dal comma 3" sono sostituite dalle seguenti:"dal comma 2" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo".
320. All’articolo 1-bis, comma 1, della
321. A decorrere dai pagamenti successivi al 1º gennaio 2007, la tabella di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, è sostituita dalla Tabella 2 annessa alla presente legge. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi della citata Tabella 2. I trasferimenti erariali in favore delle regioni o delle province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal presente comma. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2033 [71].
322. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall’attuazione delle norme del comma 321 e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria è definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'annualità 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità [72].
322-bis. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 del presente articolo e all'articolo 2, comma 64, del
323. Le disposizioni dell’articolo 2 del
324. Al comma 72 dell’articolo 2 del
a) il primo periodo è sostituito dai seguenti:"Le disposizioni della lettera a) del comma 71 hanno effetto a partire dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Le altre disposizioni del medesimo comma 71, in deroga all’articolo 3 della
b) nel terzo periodo, dopo le parole:"
c) nel quarto periodo, dopo le parole: "La modifica è effettuata," sono inserite le seguenti: "prioritariamente con riferimento alle disposizioni in materia di reddito di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 71,".
325. All’articolo 7, comma 4, del
326. All’articolo 30, comma 1, della
327. Il comma 37 dell’articolo 37 del
328. All’articolo 37 del
"37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della
37-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
329. L’aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
330. All’articolo 10 del
a) al numero 8) dopo le parole: "escluse le locazioni di" sono inserite le seguenti:"fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della
b) al numero 8-bis), le parole da: ", entro quattro anni" fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: "dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della
331. Nella tabella A, parte III, allegata al citato
332. All’articolo 6, comma 3, della
333. All’articolo 38, comma 1, del
334. All’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) al comma 1-bis, alinea, le parole: "e le minusvalenze" e "gli immobili e" sono soppresse e, dopo le parole: "o da collezione ", sono inserite le seguenti: "di cui al comma 5";
b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:"1-bis.1. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis";
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:"2. Per i beni strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. E' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del
d) al comma 3, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: "Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono".
335. Le disposizioni introdotte dal comma 334 in materia di deduzione dell’ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo.
336. All’articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
337. Fino al 31 dicembre 2006 le comunicazioni previste dall’articolo 8, comma 4-bis, del regolamento di cui al
338. All’articolo 4, comma 4, del
339. All’articolo 2 del
a) il comma 34 è sostituito dal seguente:"34. In sede di prima applicazione del comma 33, l’aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti interessati nell’anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio dall’AGEA. L’Agenzia del territorio provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, comma 1, della
b) il comma 36 è sostituito dal seguente:"36. L’Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall’AGEA e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell’ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto. L’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell’elenco degli immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al
340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342. L'importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa [75].
341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche [76];
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana [77].
341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1º gennaio 2008 possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del
341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada [79].
341-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-ter [80].
342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea [81].
343. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette attività.
344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al
345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.
346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è concessa con le modalità di cui all’articolo 1 della
a) la rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell’asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del
349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al
350. All’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
351. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al
352. Per l’attuazione del comma 351 è costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalità per l’accesso e l’erogazione dell’incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l’illuminazione.
353. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un’unica rata.
354. Ai soggetti esercenti attività d’impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di efficienza energetica per l’illuminazione nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione dal reddito d’impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti nei seguenti casi:
a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento;
b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purché alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento;
c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all’80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici;
d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso luminoso.
355. Nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito per il secondo e il terzo periodo d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del comma 354.
356. All’onere di cui ai commi 354 e 355, pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 362 [82].
357. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per l’anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento di cui al
358. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore, in un’unica rata.
359. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, in un’unica rata.
360. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocità (inverter) di cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter) di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l’applicazione di quanto disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.
361. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche a cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al comma 357 al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica e la compatibilità con le piattaforme trasmissive esistenti, nonché le modalità per l’applicazione di quanto disposto al medesimo comma 357.
362. Il maggiore gettito fiscale derivante dall’incidenza dell’imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economico- finanziaria per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali [83].
363. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui [84].
364. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l’utilizzo della dotazione del Fondo di cui al comma 362, da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, agli interventi di efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361 [85].
365. Per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 364, sono stipulati accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali che garantiscano la individuazione o la creazione, ove non siano già esistenti, di strutture amministrative, almeno presso ciascun comune capoluogo di provincia, per la gestione degli interventi di cui al comma 364, i cui costi possono in parte essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al comma 362.
366. All’articolo 20, comma 1-bis, del
367. Nel
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento. 2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorrono, nell’ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di cui ai commi 1 e 5 dell’articolo 22- bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al
368. Nel
2. Per l’anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 è fissata nella misura dell’1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell’anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a partire dall’anno 2008, tale quota minima è fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell’obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all’articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell’accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l’incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l’attuazione dell’obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati. 4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l’ETBE e il bioidrogeno. 5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell’impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici. 6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l’impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche. 7. Ai fini dell’articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al
369. Nella
370. All’onere derivante dall’attuazione del comma 369, pari a un milione di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
371. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al
a) all’articolo 21:
1) il comma 6 è sostituito dal seguente:"6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato ad essere usato come combustibile per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 61.";
2) i commi 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter sono abrogati;
b) dopo l’articolo 22 è inserito il seguente:"Art. 22-bis. - (Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa). – 1. Nell’ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all’allegato I. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l’assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni anno di validità del programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate dal nuovo programma pluriennale purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell’entrata in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L’efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. 2. Nelle more dell’autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell’entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per l’anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri di cui al predetto
372. Con effetto dal 1º gennaio 2008 nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:"5. Allo scopo di incrementare l’utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell’ambito di un programma triennale a decorrere dal 1º gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri; 2) per gasolio, escluso il biodiesel:euro 245,32 per 1.000 litri.";
b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:"5-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell’agevolazione prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell’impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull’intero ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall’inizio del programma triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, è eventualmente rideterminata la misura dell’agevolazione di cui al medesimo comma 5.5-ter. In caso di aumento dell’aliquota di accisa sulle benzine di cui all’allegato I, l’aliquota di accisa relativa all’ETBE, di cui al comma 5, lettera b), è conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), della
373. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 372 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
374. Per l’anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui all’articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al
375. Per l’anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di biodiesel di cui all’articolo 22-bis, comma 2, del testo unico di cui al
376. Gli importi annui previsti dall’articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al
377. In caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui all’articolo 22- bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le corrispondenti maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all’articolo 22-bis, comma 5, del testo unico di cui al medesimo
378. All’articolo 1, comma 422, della
379. Senza comportare restrizioni alla concorrenza, ai fini di quanto disposto dai commi da 367 a 378, per "intesa di filiera" e "contratto quadro" si intende quanto stabilito dal
380. [E' esentato dall’accisa, entro un importo massimo di 1 milione di euro per ogni anno a decorrere dall’anno 2007, l’impiego a fini energetici nel settore agricolo, per autoconsumo nell’ambito dell’impresa singola o associata, dell’olio vegetale puro, come definito dall’allegato I, lettera l), del
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l’accesso all’agevolazione di cui al presente comma] [87].
381. [All’onere derivante dall’attuazione del comma 380, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
382. [La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del
382-bis. [La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad 1 megawatt (Mw), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono fatti salvi i più favorevoli diritti acquisiti ai sensi del comma 382-quinquies. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del
382-ter. [La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-bis e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del
382-quater. [A partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del
382-quinquies. [Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382, l'elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi eventualmente acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del
382-sexies. [In caso di sostituzione del combustibile di origine agricola di cui al comma 382, in data successiva all'autorizzazione, con altre biomasse agricole, viene acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di incentivazione eventualmente previste per tali combustibili in sostituzione di quelle previste dai commi 382-ter e 382-quater. In caso di sostituzione con altri combustibili non di origine agricola, tale quota di energia non avrà diritto all'emissione di certificati verdi] [94].
382-septies. [Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies] [95].
383. [Ai certificati verdi riconosciuti ai produttori di energia ai sensi del comma 382, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 87, della
384. Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al
"122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all’articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al
385. Il secondo periodo del comma 369 dell’articolo 1 della
386. I commi 370, 371 e 372 dell’articolo 1 della
"370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; per l’acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; per l’acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento. L’importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti sostenuti dall’Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell’andamento delle relative riscossioni.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono essere forniti dall’Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i tributi nella misura prevista per l’acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell’Agenzia del territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, è soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell’ipotesi di dati la cui acquisizione non è soggetta al pagamento di tributi, una sanzione amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le disposizioni del
387. Sono prorogate per l’anno 2007, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
b) alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2007.
388. Le agevolazioni di cui al comma 387 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
389. Al fine di incentivare l’abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all’erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato d’intesa con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarietà sociale, definisce modalità, limiti e criteri per l’attribuzione dei contributi di cui al presente comma [97].
390. All’articolo 45, comma 1, del
391. Per l’anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della
392. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 120 dell’articolo 1 della
393. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21 della
394. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007 si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, di cui all’articolo 4 del decreto legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all’articolo 5 del decreto legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all’articolo 27, comma 4, della
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all’articolo 13, comma 2, della
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui all’articolo 21, comma 6, della
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della
395. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 394, lettera a), è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
396. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d’imposta 2006 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
397. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 106, della
398. All’articolo 2, comma 11, della
399. Per l’anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
400. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 335, della
401. Il comma 9 dell’articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
402. Il comma 3-bis dell’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
403. Le disposizioni introdotte dai commi 401 e 402 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006; per il medesimo periodo d’imposta, nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si assume quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni dei predetti commi 401 e 402.
404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l’organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell’ambito delle procedure sull’autorizzazione alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell’articolo 28, commi 2, 3 e 4, del
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture- uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l’istituzione dei servizi comuni e l’utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all’8 per cento all’anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all’avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all’unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al
405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al
408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nelle more dell’approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
409. Il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica.
410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 è fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell’esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull’osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.
412. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, emana linee guida per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416.
413. Le direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.
414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilità dirigenziale.
415. L’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 è coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416 dall’"Unità per la riorganizzazione " composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell’economia e delle finanze e dell’interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attività conseguenti alla predetta attuazione. Nell’esercizio delle relative funzioni l’Unità per la riorganizzazione si avvale, nell’ambito delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già esistenti presso le competenti amministrazioni.
416. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l’anno 2007, 14 milioni di euro per l’anno 2008 e 20 milioni di euro per l’anno 2009.
417. Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, oltre alle specifiche misure di stabilizzazione previste dai commi 418 e 419, è istituito un "Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici" finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l’assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.
418. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, da adottare entro il 30 aprile 2007, sono fissati i criteri e le procedure per l’assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Nella definizione dei criteri sono, altresì, fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalità di selezione.
419. è fatto divieto alle Amministrazioni destinatarie delle risorse di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque anni successivi all’attribuzione delle stesse. L’inosservanza di tale divieto comporta responsabilità patrimoniale dell’autore della violazione.
420. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 417 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Il medesimo Fondo può essere, altresì, alimentato da:
a) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all’articolo 2 della
b) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all’articolo 2 della
421. Al comma 7 dell’articolo 29 del
422. All’articolo 8, comma 1, del
423. Fino al completo riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 29 del
424. All’articolo 1, comma 22-bis, del
a) al secondo periodo, dopo le parole:"segreteria tecnica" sono aggiunte le seguenti:"che costituisce struttura di missione ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del
b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "Non si applicano l’articolo 1, comma 9, della
c) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi:"Allo scopo di assicurare la funzionalità del CIPE, l’articolo 29 del
425. In coerenza con la revisione dell’ordinamento degli enti locali prevista dal titolo V della parte seconda della Costituzione e con il conferimento di nuove funzioni agli stessi ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei procedimenti e contenimento dei relativi costi;
b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali;
c) ottimale impiego delle risorse;
d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attività economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, alle realtà etnico-linguistiche;
e) ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle specificità dell’ambito territoriale di riferimento e alla esigenza di garantire principalmente la prossimità dei servizi resi al cittadino.
426. Ai fini di quanto previsto dai commi da 404 a 416 l’articolazione periferica del Ministero dell’economia e delle finanze è ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l’opportunità, interregionale e interprovinciale, in relazione alle esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all’utenza.
427. Con le modalità, i tempi e i criteri previsti dai commi da 404 a 416 si provvede:
a) al riordino dell’articolazione periferica del Ministero dell’economia e delle finanze e alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari;
b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti centrali.
428. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 404 gli uffici di cui al comma 427, lettera a), assumono le seguenti denominazioni:"Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze" e "Ragionerie territoriali dello Stato".
429. Previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici territoriali dell’economia e delle finanze possono delegare alle aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto o in parte, delle residue funzioni attribuite alle commissioni mediche di verifica.
430. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono soppresse a decorrere dal 1º dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico.
431. Al medesimo fine di cui al comma 430, l’Amministrazione della pubblica sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso delle strutture preposte alla formazione e all’aggiornamento del proprio personale, nonché dei presìdi esistenti nei settori specialistici della Polizia di Stato.
432. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dall’articolo 6 della
433. Con successivi provvedimenti si provvede alla revisione delle norme concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, garantendo ai funzionari che rivestono tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, l’applicazione ad esaurimento dell’articolo 42, comma 3, della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché il loro successivo impiego sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti, si provvede altresì ad adeguare l’organico dei dirigenti generali di pubblica sicurezza, nonché la disciplina relativa all’inquadramento nella qualifica di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando, comunque, l’invarianza della spesa.
434. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 430 a 433 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di euro per l’anno 2007, a 8,1 milioni di euro per l’anno 2008 e a 13 milioni di euro per l’anno 2009.
435. Al fine di conseguire il più razionale impiego delle risorse umane, logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizia nell’espletamento dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica, e di conseguire gli obiettivi di sicurezza pubblica nell’ambito delle risorse disponibili, il Ministro dell’interno, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica, predispone, entro il 30 giugno 2007, appositi piani pluriennali, di carattere interforze, di riarticolazione e ridislocazione dei presìdi territoriali delle Forze di polizia, con l’obiettivo di realizzare una riduzione della spesa corrente per locazioni, manutenzioni e canoni di servizio, almeno pari al 5 per cento entro l’anno 2007 e ad un ulteriore 5 per cento entro l’anno 2008, anche mediante le convenzioni di cui al comma 439.
436. Le disposizioni di cui all’articolo 3 della
437. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse disponibili, i mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o confiscati ed affidati in uso alle Forze di polizia sulla base delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore possono essere utilizzati per tutti i compiti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria definiti dall’amministrazione assegnataria.
438. Le disposizioni di cui all’articolo 3 della
439. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell’interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presente comma non si applica l’articolo 1, comma 46, della
440. Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle amministrazioni stesse. Tale misura deve essere raggiunta mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all’8 per cento all’anno fino al raggiungimento del limite predetto. Le disposizioni del presente comma non si applicano all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ed alle Agenzie fiscali.
441. Le agenzie e gli enti di cui al comma 440 adottano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per rispettare il parametro di cui al medesimo comma, riducendo contestualmente le dotazioni organiche.
442. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse di cui al comma 441 sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
443. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 440 a 442 devono essere portati a compimento entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 440.
444. I competenti organi di controllo delle amministrazioni effettuano il monitoraggio sull’osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 440 a 445 e ne trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente verificano ogni anno il rispetto del parametro di cui al comma 440 relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.
445. In caso di mancata adozione entro il termine previsto dei provvedimenti di cui al comma 441, o di mancato rispetto, a partire dal 1º gennaio 2008, del parametro di cui al comma 440, gli organi di governo dell’ente o dell’agenzia sono revocati o sciolti ed è nominato in loro vece, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario straordinario, con il compito di assicurare la prosecuzione dell’attività istituzionale e di procedere, entro il termine massimo di un anno, all’attuazione di quanto previsto dai commi da 440 a 444.
446. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della pubblica amministrazione per il personale e per favorire il monitoraggio della spesa del personale, tutte le amministrazioni dello Stato, ad eccezione delle Forze armate compresa l’Arma dei carabinieri, per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro.
447. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stipulate apposite convenzioni per stabilire tempi e modalità di erogazione del pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata, come previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Il Ministero della difesa assicura, per le Forze armate compresa l’Arma dei carabinieri, l’invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse e accessorie al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e per le finalità di cui al Titolo V del
448. I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono posti a disposizione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini di quanto previsto dall’articolo 58 del
449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della
450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonchè gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
451. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente, a sperimentare l’introduzione della carta di acquisto elettronica per i pagamenti di limitato importo relativi agli acquisti di beni e servizi. Successivamente, con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al
452. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, avvengono, per le convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico, attraverso la rete telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabili all’amministrazione procedente e sussistano ragioni di imprevedibile necessità e urgenza certificata dal responsabile dell’ufficio.
453. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della
454. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il supporto della CONSIP Spa, realizza, sentita l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, un programma per l’adozione di sistemi informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della definizione dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme di indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di spesa comune, che vengono utilizzati nel processo di formazione dei relativi capitoli di bilancio. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
456. Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della
457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l’armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell’utilizzo degli strumenti informatici per l’acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
458. E' abrogato l’articolo 59 della
459. [Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri del consiglio di amministrazione della Società di cui al
460. La Società Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di "Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa" ed è società a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della Società e approva le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale.
461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la Società di cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attività. Il predetto piano di riordino e di dismissione dovrà prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero delle società controllate sia ridotto a non più di tre, nonché entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le società regionali si procederà d’intesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonché quelle complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse.
462. All’articolo 8, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, sono soppresse le parole:", regionali e locali".
463. Al
a) all’articolo 2, comma 5, le parole: ", regionali e locali" sono soppresse;
b) all’articolo 2, il comma 6 è sostituito dal seguente:"6. I diritti dell’azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";
c) all’articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:"6-bis. Un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione della Società.";
d) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:"Art. 4. – 1. La società presenta annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attività svolte ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità e ne riferisce alle Camere".
464. All’articolo 2, comma 6, del
465. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un atto di indirizzo volto, ove necessario, al contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze e rispettive società controllate e collegate, al fine di rendere la composizione dei predetti consigli coerente con l’oggetto sociale delle società.
466. [A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il conferimento di nuovi incarichi, nelle società di cui al comma 465, i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile, non possono superare l’importo di 500.000 euro annui, a cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi saranno rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato. Per comprovate ed effettive esigenze il Ministro dell’economia e delle finanze può concedere autorizzazioni in deroga]. Nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell’incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefìci economici superiori ad una annualità di indennità [104].
467. L’articolo 1, comma 9, della
468. Le disposizioni di cui al comma 216 dell’articolo 1 della
469. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, nonché di incrementarne l’efficienza e migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, procede, senza oneri diretti o indiretti a carico delle amministrazioni pubbliche, al riordino, alla semplificazione e alla razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica.
470. Gli uffici centrali del bilancio valutano, in sede di applicazione delle norme di spesa e minore entrata, la congruenza delle clausole di copertura.
471. All’articolo 7, comma 2, della
472. All’articolo 7, comma 4, della
473. Il terzo periodo del comma 4 dell’articolo 3 della
474. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituita la Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta di dieci membri, per le seguenti finalità di studio e di analisi:
a) formulare proposte finalizzate ad accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche che sia diretto a:
1) per quanto concerne specificamente il bilancio dello Stato, disegnare una diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unità elementari ai fini dell’approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni;
2) migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica, con evidenziazione nel bilancio dello Stato della quota di stanziamenti afferenti alle autorizzazioni legislative di spesa, nonché con una prospettazione delle decisioni in termini di classificazione funzionale, economica e per macrosettori;
3) armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, per un più agevole consolidamento dei conti di cassa e di contabilità nazionale;
b) elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei principi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali, nonché all’efficacia dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in relazione al rispetto del Patto di stabilità europeo;
c) elaborare studi e analisi concernenti l’attività di monitoraggio sui flussi di spesa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze;
d) valutare, in collaborazione con l’ISTAT e con gli altri enti del sistema statistico nazionale, l’affidabilità, la trasparenza e la completezza dell’informazione statistica relativa agli andamenti della finanza pubblica;
e) svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, ricerche, studi e rilevazioni e cooperare alle attività poste in essere dal Parlamento in attuazione del comma 480 [106].
475. La Commissione di cui al comma 474 opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse finalità e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull’attività svolta dalla Commissione e sul programma di lavoro per l’anno in corso. Per l’anno 2007 la Commissione avvia la propria attività sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 474 a 481, con priorità per le attività di supporto del programma di cui al comma 480.
476. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al comma 474, è istituito un apposito Servizio studi nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al Dipartimento stesso.
477. [Per l’espletamento della sua attività la Commissione di cui al comma 474 si avvale, altresì, della struttura di supporto dell’Alta Commissione di studio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della
478. [Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di cui al comma 474 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica; tre dei componenti sono scelti tra una rosa di nomi indicata dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
479. [I componenti della Commissione di cui al comma 474 sono nominati per un triennio e possono, alla scadenza, essere rinnovati per una sola volta] [109].
480. Per l’anno 2007 il Ministro dell’economia e delle finanze, avvalendosi anche della Commissione di cui al comma 474, promuove la realizzazione di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, anche in relazione alla applicazione delle disposizioni del comma 507, individuando le criticità, le opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate, sul piano della qualità e dell’economicità. Ai fini dell’attuazione del programma di cui al presente comma, le amministrazioni dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al Ministero dell’economia e delle finanze un rapporto sullo stato della spesa nei rispettivi settori di competenza, anche alla luce dell’applicazione delle disposizioni del comma 507 e delle altre disposizioni di cui ai commi da 404 a 512, indicando le difficoltà emerse e formulando proposte di intervento in ordine alla allocazione delle risorse e alle azioni che possono incrementare l’efficacia della spesa. Il Governo riferisce sull’attuazione del programma di cui al presente comma nell’ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria presentato nell’anno 2007. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2007, presenta al Parlamento una relazione sui risultati del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui al presente comma e sulle conseguenti iniziative di intervento. In allegato alla relazione un apposito documento dà conto dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 482.
481. Per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a decorrere dall’anno 2007, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui di cui una quota parte non inferiore a 3 milioni di euro da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze lo stanziamento è ripartito tra le amministrazioni interessate per gli scopi di cui al presente comma. A decorrere dal medesimo anno 2007 è altresì autorizzata la spesa di 600.000 euro in favore di ciascuna Camera per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento, anche avvalendosi della cooperazione di altre istituzioni e di istituti di ricerca. In relazione alle finalità di cui al presente comma, una quota, stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle risorse attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è destinata ad un programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità. Le relative modalità di reclutamento sono definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del
482. All’articolo 28 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla
c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, gestione e consultivi;
d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle passività nei limiti dell’attivo della singola liquidazione;
e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b)";
b) i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati.
483. Dall’attuazione del comma 482 deve derivare un miglioramento dell’indebitamento netto non inferiore a 205 milioni di euro per l’anno 2007, a 310 milioni di euro per l’anno 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. A tal fine, entro il 30 settembre 2007, il Governo dà conto dei provvedimenti adottati in apposito documento allegato alla relazione di cui al comma 480.
484. La società di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del
485. La lettera e) dell’articolo 2 della
486. I commi 89, 90 e 91 dell’articolo 1 della
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le competenze dell’Ispettorato sono attribuite ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
90. Il personale adibito, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alle procedure di liquidazione previste dalla
91. Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del
487. L’ammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006 e successivi è annualmente determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con riferimento ai servizi resi nell’anno precedente dalla società di cui all’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del
488. Sono trasferiti alla società FINTECNA o a società da essa interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa interamente controllate da EFIM. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della società trasferitaria. Alla data del trasferimento sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative di EFIM e delle predette società, con conseguente estinzione delle stesse e con contestuale cessazione dalla carica dei loro commissari liquidatori. La società trasferitaria procede alla cancellazione di tali società dal registro delle imprese.
489. Il trasferimento di cui al comma 488 decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione al Ministero dell’economia e delle finanze del rendiconto finale delle liquidazioni coatte amministrative, che è presentato dal commissario liquidatore di EFIM in liquidazione coatta amministrativa entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al predetto commissario devono essere comunicati, almeno centoventi giorni prima, i rendiconti finali delle procedure delle società di cui al comma 488.
490. Per il trasferimento dei patrimoni di cui al comma 488, il commissario liquidatore di EFIM predispone una situazione patrimoniale di riferimento tenendo conto del rendiconto finale di cui al comma 489. Un collegio di tre periti verifica, entro novanta giorni dalla nomina, tale situazione patrimoniale e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell’esito finale della liquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale valutazione deve, tra l’altro, tenere conto delle garanzie di cui al comma 491, nonché di tutti i costi e gli oneri necessari per il completamento della liquidazione di detti patrimoni, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la chiusura della liquidazione medesima. I componenti del collegio sono designati, uno ciascuno, da EFIM e dalla società trasferitaria e il presidente è scelto dal Ministero dell’economia e delle finanze.
L’importo massimo del compenso per i periti è determinato dal Ministero dell’economia e delle finanze con il decreto di cui al comma 497 ed è ad esclusivo carico delle parti. Il valore stimato dell’esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento stesso, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell’economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto al comma 494.
491. Effettuato il trasferimento, la società trasferitaria procede alla liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la finale monetizzazione degli attivi, la più celere definizione dei rapporti creditori e debitori e dei contenziosi in corso e il pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni dal proprio. La società trasferitaria non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti in base alla presente legge, ivi compresi quelli sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall’articolo 5 del
492. Dalla data del trasferimento, la società trasferitaria subentra automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti nei quali sono parti EFIM in liquidazione coatta amministrativa e le società di cui al comma 488, in luogo di essi, senza che si faccia luogo all’interruzione dei processi e senza mutamento del rito applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative a tali processi o alle eventuali transazioni non possono comunque superare, per ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di giudizio, l’ammontare di 300.000 euro.
493. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il collegio dei periti di cui al comma 490, determina l’eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l’esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo versato di cui al medesimo comma 490. Di tale eventuale maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il 70 per cento è attribuito al Ministero dell’economia e delle finanze e la residua quota del 30 per cento è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.
494. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni coatte amministrative delle società non interamente controllate, direttamente o indirettamente da EFIM in liquidazione coatta amministrativa, nella stessa data di cui al comma 489 i commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro funzioni e la funzione di commissario liquidatore è assunta dalla società trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta amministrativa.
495. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 488 a 494 sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.
496. Le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 si applicano, in quanto compatibili, alla società ITALTRADE Spa in liquidazione.
497. Il Ministero dell’economia e delle finanze stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione dei commi da 488 a 496.
498. I commissari liquidatori, nominati a norma dell’articolo 7, comma 3, della
499. Il numero dei commissari nominati o confermati ai sensi del comma 498 non può superare la metà del numero dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli stessi stipulano convenzioni con i professionisti la cui opera si rende necessaria nell’interesse della procedura, al fine di ridurre i costi a carico dei creditori.
500. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal
501. Il compenso dei commissari di cui al comma 498 è determinato nella misura spettante in relazione al numero delle procedure ad essi assegnate ridotto del 30 per cento.
502. All’articolo 8 del
503. Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture, è autorizzato a procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto pubblico che svolgono attività nel medesimo settore della SOGESID Spa.
504. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 503, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di amministrazione della SOGESID Spa sono sciolti e sono nominati un Commissario straordinario e un subcommissario, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture.
505. A decorrere dall’anno 2007, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61, della
506. Agli enti pubblici di ricerca, all’Istituto nazionale di economia agraria, all’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici e alle agenzie regionali per l’ambiente, non si applica l’articolo 22, comma 2, del
507. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi intermedi (categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo ordinario delle università statali, degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all’estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla
508. Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può comunicare all’Ufficio centrale del bilancio ulteriori accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità previsionali di parte corrente del proprio stato di previsione, fatta eccezione per le spese obbligatorie e per quelle predeterminate legislativamente, da destinare a consuntivo, per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l’incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa.
509. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte, in maniera lineare, per un importo complessivo pari a euro 126,4 milioni per l’anno 2007, a euro 335,4 milioni per l’anno 2008 e a euro 11,4 milioni per l’anno 2009.
510. Nell’ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell’articolo 3, comma l, del
511. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro per l’anno 2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell’articolo 4 della
512. Dopo il comma 177 dell’articolo 4 della
513. Per l’anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente incrementato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di euro, i Corpi di polizia sono autorizzati, entro il 30 marzo, ad effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000 unità. In questo contingente sono compresi 1.316 agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del
514. Per l’anno 2007 è autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007, l’assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco.
515. [Per l’anno 2007, per esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata, l’Arma dei carabinieri è autorizzata, in deroga all’articolo 1, comma 95, della
516. Per l’anno 2007, al fine di garantire il consolidamento dell’azione di contrasto all’economia sommersa, nonché la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, in deroga all’articolo 1, comma 95, della
517. Per l’anno 2007, è autorizzato, in deroga all’articolo 1, comma 95, della
518. Per l’anno 2007, è autorizzato, in deroga all’articolo 1, comma 95, della
519. Per l’anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all’articolo 23, comma 1, del
520. Per l’anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonché all’assunzione dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l’anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008. All’utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
521. Le modalità di assunzione di cui al comma 519 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui all’articolo 1, commi da 237 a 242, della
522. Al fine di potenziare l’attività di sorveglianza nelle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensi dell’articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1º gennaio 2007, in deroga all’articolo 1, comma 95, della
523. Per l'anno 2008 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del
Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla
524. L’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali procede a bandire il corso-concorso per l’accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali secondo le vigenti disposizioni normative. Il corso-concorso, fermo restando per il resto quanto previsto dalle norme vigenti, ha una durata di nove mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è prevista una verifica volta ad accertare l’apprendimento.
525. Per l’anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al
526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresì procedere, per l'anno 2008, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle forme di organizzazione precaria del lavoro, è autorizzata una stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 1º gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del
Con decreto del Ministro dell’interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione [114].
527. Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter della
528. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possono essere attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei posti disponibili in organico. Nell'attesa delle procedure di conversione di cui al presente comma i contratti di formazione e lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007 [116].
529. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni indicate al comma 523, che procedono all’assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis dell’articolo 36 del
530. Al fine di potenziare l’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, nonché l’attività di monitoraggio e contenimento della spesa, una quota parte, stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle risorse previste per il finanziamento di specifici programmi di assunzione del personale dell’amministrazione economico-finanziaria, è destinata alle agenzie fiscali. Le modalità di reclutamento del personale dell’amministrazione economico-finanziaria, incluso quello delle agenzie fiscali, sono definite, anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del
531. All’articolo 12, comma 1, del
a) dopo le parole: "attività di controllo fiscale," sono inserite le seguenti: "dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d’imposta,";
b) dopo le parole: "di tali risorse" sono inserite le seguenti: ", per l’amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza,";
c) le parole: "con effetto dall’anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2004 e 2005";
d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:"Con effetto dall’anno 2006, le predette percentuali sono determinate ogni anno in misura tale da destinare alle medesime finalità un livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento".
532. Al comma 213-bis dell’articolo 1 della
533. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 4, del
534. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente a Poste italiane Spa.
535. All’articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del
536. Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del
537. All’articolo 1, comma 103, della
538. Con effetto dall’anno 2007, all’articolo 1, comma 187, della
539. I commi 228 e 229 dell’articolo 1 della
540. All’articolo 1, comma 97, della
541. Le assunzioni autorizzate per l’anno 2006 con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2007.
542. Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di controllo, il Garante per la protezione dei dati personali è autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attualmente prevista dall’articolo 156, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
543. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza attuale, mediante le risorse ad essa assicurate in via continuativa dall’articolo 1, commi 65 e 66, della
544. Al fine di fronteggiare le esigenze scaturenti dai nuovi compiti recati dalla presente legge, con particolare riferimento alle politiche di contrasto del lavoro sommerso e di prevenzione degli incidenti sul lavoro e del fenomeno delle morti bianche, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato:
a) all’immissione in servizio trecento unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Campania, Molise e Sicilia;
b) all’immissione nei ruoli di destinazione finale e al conseguente adeguamento delle competenze economiche, del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nei relativi percorsi di riqualificazione.
545. Per l’attuazione del comma 544, a decorrere dall’anno 2007 è autorizzata la spesa annua di 8,5 milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera a), e di 5 milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera b).
546. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del
547. In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per la contrattazione collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi dell’articolo 41 del
548. All’articolo 47 del
549. Le risorse previste dall’articolo 1, comma 184, della
550. Il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali del Ministero dell’interno è incrementato, a decorrere dal 2007, di 6 milioni di euro.
551. Allo scopo del miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle funzioni di competenza statale in campo infrastrutturale, a decorrere dal 2007 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro da destinare, con criteri fissati in sede di contrattazione integrativa, al personale applicato alle attività di programmazione, indirizzo, vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS Spa e sui concessionari autostradali, nonché alle attività di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006.
552. A decorrere dal 1º gennaio 2007, in sede di contrattazione integrativa, un importo non superiore a un milione di euro annui, viene destinato a garantire il funzionamento della Cassa di previdenza ed assistenza per i dipendenti dell’ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalità stabilite ai sensi dell’articolo 5, lettera a), del
553. Nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 634, a decorrere dall’anno 2007 è stanziata la somma di euro 7.000.000 annui per le finalità di cui all’articolo 2-octies del
554. Le somme di cui ai commi 546 e 549, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al
555. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 219, 220 e 221, della
556. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) [riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile] [117];
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali [118].
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del
557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione [121].
558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge . Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.
559. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell’articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006 può essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge [122].
560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all’assunzione di personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell’articolo 36 del
561. Gli enti che non abbiano rispettato per l’anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558 [124].
563. Il personale, già appartenente all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato distaccato presso l’Ente tabacchi italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 4 del
564. All’articolo 208 del
565. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009, in attuazione del protocollo d’intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall’articolo 1, commi 98 e 107, della
b) ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l’anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l’anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell’articolo 12-bis del
c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell’ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera: 1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa; 2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa; 3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell’obiettivo di cui alla lettera a), è verificata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543; 4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall’articolo 1, commi 189, 191 e 194, della
d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall’articolo 1, comma 98, della
e) alla verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall’articolo 1, commi 98 e 107, della
Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al
566. Al fine di dare continuità alle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla
567. E' autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6 milioni da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all’incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all’incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al supporto delle missioni umanitarie, di stabilizzazione e di ricostruzione in atto, di cui alla
568. Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno provenienti dalla applicazione della tariffa consolare di cui all’articolo 56 del
569. L’articolo 80, comma 42, della
570. [Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla
571. [Al fine di potenziare l’attività ispettiva, il Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro è incrementato di sessanta unità di personale, di cui tre tenenti colonnello/maggiori, un capitano, venticinque ispettori, quattordici sovrintendenti e diciassette appuntati/ carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all’organico dell’Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti] [129].
572. Per le finalità di cui al comma 571, è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unità di personale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 39 della
573. Nel nuovo contingente di cui al comma 571 deve essere previsto almeno il 50 per cento di unità già in possesso di esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica.
574. [Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all’ecomafia ed alle altre forme di criminalità organizzata in campo ambientale, anche attraverso azioni di ricerca operativa e di intelligence, e per ottimizzare gli interventi di prevenzione e repressione delle violazioni commesse in danno dell’ambiente sul territorio nazionale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente, che è a tale fine autorizzato per l’anno 2007 a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad un massimo di venti unità di personale, di cui sei tenenti, dodici ispettori e due appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all’organico dell’Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti] [130].
575. Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale, previsto dall’articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2007.
576. Per il personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3 del
577. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 24, comma 2, del
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione anche nei confronti del personale di cui all’articolo 5, terzo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché del personale di cui all’articolo 65, comma 4, del
578. L’articolo 23-bis, comma 1, del
579. Sui provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 577, aventi riflessi sull’organizzazione e sulla gestione dei rapporti di lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
580. [Al fine di contribuire all’ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organizzative e gestionali, è istituita l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la formazione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 585 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L’Istituto diplomatico, la Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno e la Scuola superiore dell’economia e delle finanze fanno parte dell’Agenzia per la formazione, che ne coordina l’attività, mantenendo la loro autonomia organizzativa e l'inquadramento del personale nelle rispettive amministrazioni. Il regolamento di cui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali] [132].
581. [L’Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell’analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi] [133].
582. [Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato è affidata alla Agenzia per la formazione ed alle Scuole speciali, costituite per il reclutamento e la formazione del personale delle carriere militare e dei Corpi di polizia. Il reclutamento e la formazione dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresì per la formazione dei loro dirigenti] [134].
583. [Salvo quanto disposto dal comma 582, le pubbliche amministrazioni si avvalgono, per la formazione e l’aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta dell’istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate] [135].
584. [Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28, comma 2, del
585. [Con uno o più regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;
b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;
c) disciplina della missione e dell’attività della Agenzia per la formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione all’Agenzia per la formazione dei poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle attività delle strutture di cui al comma 580, la realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie;
d) definizione dell’organizzazione della Agenzia per la formazione, anche mediante la previsione di autonome strutture organizzative; definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell’Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome;
e) ad eccezione delle Scuole di cui ai commi 580 e 582, soppressione delle strutture aventi finalità identiche o analoghe a quelle elencate nel comma 581; attribuzione all’Agenzia per la formazione delle relative attività e dotazioni umane, strumentali e finanziarie, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative o di progetto; scorporo e attribuzione all’Agenzia per la formazione degli uffici o delle risorse dedicati o comunque impiegati, nel corso del 2006, alle attività di cui al predetto comma 581, nell’ambito di strutture o organismi pubblici o comunque partecipati dallo Stato non destinati alla soppressione in quanto svolgenti anche altre attività;
f) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla lettera e), oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all’Agenzia per la formazione, nei ruoli organici dell’Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell’Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico in godimento presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell’articolo 11, commi 5 e 6, del
586. Dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 585 dovrà derivare una riduzione di spesa non inferiore a 3 milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di euro negli anni 2008 e seguenti.
587. [Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell’impegno, l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, il numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante] [138].
588. [Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, è vietata l’erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’amministrazione interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi] [139].
589. [Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell’anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno] [140].
590. [Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 costituiscono per le regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea] [141].
591. [I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Camere] [142].
592. All’articolo 43, comma 1, lettera b), della
593. [Fermo restando quanto previsto al comma 466, per gli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, la retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 19, comma 6, del
594. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi dell’Unione europea, non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l’acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in Paesi esteri, o per la istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale, turistica.
595. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma precedente, una cifra pari alle spese da ciascuna regione sostenute nell’anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quella regione dallo Stato nel medesimo anno.
596. Le disposizioni di cui ai commi 594 e 595 costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea.
597. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle associazioni nazionali degli enti locali presso gli organi dell’Unione europea, non è consentito a comuni e province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza in Paesi esteri, o l’istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale, turistica.
598. è fatto altresì divieto a comuni e province di coprire, con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato, le spese sostenute, anche in forma associata, nell’ambito delle fattispecie di cui al comma 596.
599. Qualora gli enti locali sostengano, anche in forma associata, spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 596, una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell’anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quell’ente dallo Stato nel medesimo anno.
600. All’articolo 1, comma 213-bis della
601. A decorrere dall’anno 2007, al fine di aumentare l’efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti fondi: "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche " e "Interventi integrativi disabili", nonchè gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi nonchè l'autorizzazione di spesa di cui alla
602. Le disponibilità iscritte nel fondo di cui alla
603. Tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonché enti ecclesiastici che abbiano le finalità di cui all’articolo 1, comma 4, primo periodo della
604. Ai collegi universitari di cui al comma 603 è applicata l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista dall’articolo 10, primo comma, numero 20), del
605. Per meglio qualificare il ruolo e l’attività dell’amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell’istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L’adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l’individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall’articolo 40, comma 3, della
c) la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 30.000 unità. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della
d) l’attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze dell’autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con l’obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali;
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 128, della
f) il miglioramento dell’efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell’istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.
606. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) del comma 605 è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 605 è adottato d’intesa con il Ministro della salute. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera c) del comma 605 è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
607. La tabella di valutazione dei titoli allegata al
608. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della
609. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull’organico provinciale, finalizzato all’assorbimento del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, è finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l’esperienza professionale maturata, nonché all’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno. L’assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro l’anno scolastico 2007/2008.
610. [Allo scopo di sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell’Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonché per favorirne l’interazione con il territorio, è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del
a) ricerca educativa e consulenza pedagogico- didattica;
b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;
c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
f) collaborazione con le regioni e gli enti locali] [147].
611. [L’organizzazione dell’Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è definita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del
612. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l’autonomia amministrativa dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al
a) le parole: "Comitato direttivo" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti:"Comitato di indirizzo";
b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:"Art. 4. – (Organi). – 1. Gli organi dell’Istituto sono:
a) il Presidente;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti";
c) all’articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:"1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all’estero. è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro, tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell’Istituto fra i propri componenti. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio";
d) all’articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:"1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non più di quattro provenienti dal mondo della scuola. I componenti del Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell’Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un’apposita commissione, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all’acquisizione dei curricula. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche".
613. L’INVALSI, fermo restando quando previsto dall’articolo 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell’ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della pubblica istruzione, assume i seguenti compiti:
a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;
b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici;
c) formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione;
d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.
614. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al
615. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente e i componenti del Comitato direttivo dell’INVALSI cessano dall’incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari.
616. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni [149].
616-bis. I revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonchè a ogni altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze [150].
616-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente al programma operativo nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" riferito al periodo di programmazione 2014/2020, può condurre le verifiche di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del
617. I revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della pubblica istruzione, già nominati dal competente ufficio scolastico regionale, sono confermati fino all’emanazione del decreto di nomina dei rispettivi Ministeri e comunque non oltre l’entrata in vigore del provvedimento di modifica al regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 1º febbraio 2001, n. 44.
618. [Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
619. Il regolamento di cui al comma 618 è emanato entro il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso, compresi, successivamente alla nomina dei candidati ammessi pleno jure, i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell’esame finale previsto dal bando medesimo. Si procede, altresì, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall’amministrazione con le medesime modalità di cui sopra, che si conclude nell’anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della
620. Dall’attuazione dei commi da 605 a 619 devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni per l’anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per l’anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere dall’anno 2009.
621. Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in caso di accertamento di minori economie, si provvede:
a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della
b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell’amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 620.
622. L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del
623. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, l’ultimo anno dell’obbligo scolastico di cui al precedente comma può essere speso anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con adeguate forme di apprendistato.
624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 28 del
625. Per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all’articolo 4 della
626. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al
627. Al fine di favorire ampliamenti dell’offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento di cui al
628. La gratuità parziale dei libri di testo di cui all’articolo 27, comma 1, della
629. Le amministrazioni interessate possono, a fronte di particolari esigenze, disporre che il beneficio previsto dall’articolo 27, comma 1, della citata
630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
631. A decorrere dall’anno 2007, il sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all’articolo 69 della
632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall’Unione europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati "Centri provinciali per l’istruzione degli adulti". Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
633. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al migliore supporto delle attività didattiche.
634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall’anno 2007. [Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l’assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai commi da 622 a 633 [156]].
635. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base "Scuole non statali" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell’infanzia [157].
636. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.
637. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro dell’università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l’equilibrata distribuzione delle opportunità formative.
638. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Agenzia spaziale italiana, l’Istituto nazionale di fisica nucleare, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, il Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo.
639. Il fabbisogno programmato di ciascuno degli enti di ricerca indicati al comma 638 è determinato annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente, incrementato del 4 per cento. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale: a) i pagamenti derivanti dagli accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi e delle attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano, nei limiti dei finanziamenti concessi; b) i pagamenti dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonchè i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo" ai sensi della
640. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la disciplina di cui all’articolo 3, comma 5, della
641. Per le finalità di cui al
642. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale dal comma 637 e per i principali enti pubblici di ricerca dal comma 638 è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.
643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno [159].
644. Sono fatti salvi i principi di cui ai commi 526 e 529.
645. Nell’anno 2007, gli enti di cui al comma 643 possono avviare procedure concorsuali volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in data antecedente al 1º gennaio 2008, fermi i limiti di cui al medesimo comma 643 riferiti all’anno 2006.
646. Ai fini dell’applicazione dei commi 643 e 645, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all’esito dei medesimi sono computati ai fini dell’applicazione dei predetti commi.
647. In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell’università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la CRUI, disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle università successivamente alla data di emanazione del predetto decreto ministeriale, con particolare riguardo alle modalità procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell’attività di ricerca, garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli standard internazionali.
648. Al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il decreto di cui al comma 647 definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008.
649. Per l’anno 2007, il personale in servizio con contratto a tempo determinato presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti vincitore di concorso per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, già espletato ovvero con procedure in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione risulti dal 2008 compatibile con i limiti posti dal comma 523, può essere mantenuto in servizio a tempo determinato per l’anno 2007, qualora i relativi oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento o del Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi.
650. All’onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l’anno 2007, di 40 milioni di euro per l’anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
651. Fermo quanto previsto dai commi 643, 644 e 645, entro il 30 aprile 2007 il Ministro dell’università e della ricerca, sentiti i presidenti degli enti interessati, bandisce un piano straordinario di assunzioni di ricercatori nell’ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, definendone il numero complessivo e le modalità procedimentali con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei pregressi rapporti di lavoro, dei titoli scientifici e dell’attività di ricerca svolta.
652. Per l’attuazione del piano di cui al comma 651, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
653. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire e attivare facoltà o corsi di studio in comuni diversi da quello ove l’ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante o di razionalizzazione dell’offerta didattica mediante accorpamento di sedi decentrate già esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, o di istituzione di centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione.
654. In favore della "Fondazione Collegio europeo" di Parma è autorizzata per ciascuno degli anni 2007-2008, la somma di 500.000 euro da destinare al funzionamento.
655. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 656 a 672, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
656. A decorrere dall’anno 2007, è avviata una sperimentazione, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del saldo e le modalità di sperimentazione sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la predetta Conferenza.
657. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 656, per il triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 658, non può essere superiore, per l’anno 2007, al corrispondente complesso di spese finali dell’anno 2005 diminuito dell’1,8 per cento e, per gli anni 2008 e 2009, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell’anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato, rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per cento.
658. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:
a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la concessione di crediti.
658-bis. Nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità [160].
659. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.
660. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministro dell’economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell’ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell’economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 676 a 695 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695.
661. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 660, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, in misura proporzionale all’incidenza della finanza di ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale e locale complessiva, anche mediante l’assunzione dell’esercizio di funzioni statali, attraverso l’emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l’entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.
662. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 656, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l’ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché le modalità per il versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
663. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale.
664. Ai fini del rispetto del principio del coordinamento della finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le proprie strutture sanitarie alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, commi da 16 a 21, della
665. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 656, si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni o province autonome, a ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilità interno e l’anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza e di cassa. Il saldo di competenza è calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale.
666. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
667. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 666. Per il patto relativo all'anno 2007 la certificazione è prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008 [161].
668. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel comma 662. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall’accordo concluso ai sensi del comma 660.
669. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2007- 2009, accertato con le procedure di cui ai commi 667 e 668, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione o provincia autonoma ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 666. Qualora l’ente non adempia, il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalità. Allo scopo di assicurare al contribuente l’informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 666 degli elenchi contenenti le regioni e le province autonome che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e di quelle per le quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.
670. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 669, nella regione o nella provincia autonoma interessata, con riferimento all’anno in corso, si applica automaticamente:
a) [l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio] [162];
b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del
671. [Nelle regioni e nelle province autonome in cui l’imposta regionale sulla benzina è già in vigore nella misura massima prevista dalla legge si applica l’ulteriore aumento di euro 0,0129] [163].
672. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai commi 670 e 671.
673. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 34-quinquies del
674. Il primo periodo del comma 323 dell’articolo 1 della
675. All’articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è aggiunto il seguente comma:"1-bis. Le aliquote e le compartecipazioni definitive di cui all’articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1º gennaio del secondo anno successivo all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1".
676. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2007-2010 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 677 a 695, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione [164].
677. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 [165].
678. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti di cui al comma 676 devono seguire la seguente procedura:
a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti al comma 680 e risultanti dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti:1) province: 0,400 per l’anno 2007, 0,210 per l’anno 2008 e 0,117 per l’anno 2009; 2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per l’anno 2007, 0,205 per l’anno 2008 e 0,155 per l’anno 2009;
b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come risultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti:1) province: 0,041 per l’anno 2007, 0,022 per l’anno 2008 e 0,012 per l’anno 2009; 2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l’anno 2007, 0,017 per l’anno 2008 e 0,013 per l’anno 2009;
c) determinare l’importo annuo della manovra mediante la somma degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b). Gli enti che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003- 2005 dei saldi di cassa determinano l’importo del concorso alla manovra applicando solo i coefficienti relativi alla spesa di cui alla lettera b).
678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra [166].
679. Nel caso in cui l’incidenza percentuale dell’importo di cui al comma 678, lettera c), sull’importo della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti risulti, per i comuni di cui al comma 676, superiore all’8 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l’importo corrispondente all’8 per cento della suddetta media triennale.
679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti [167].
680. Il saldo finanziario è calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale, quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti.
681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno [168].
681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti, superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679, a condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista [169].
682. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall’amministrazione statale interessata.
683. Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003- 2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all’estinzione anticipata di prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nel saldo finanziario non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal Ministero, necessarie per l’attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco [170].
683-bis. Limitatamente all'anno 2007, nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati le spese di cui al periodo precedente, i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni singolo comune entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2007 [171].
684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno [172].
685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno [173].
685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria [174].
686. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 676 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 685. La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Per il patto relativo all'anno 2007 la certificazione è prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008 [175].
686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti [176].
687. Per gli enti istituiti nel periodo 2003- 2005, si fa riferimento alla media degli anni, compresi nello stesso periodo, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi; se si dispone del bilancio di un solo anno, quest’ultimo costituisce la base annuale di calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilità interno. Il termine per l'applicazione delle regole del patto di stabilità interno agli enti istituiti nell'anno 2006 ed alle province della regione autonoma della Sardegna istituite ai sensi della
688. Gli enti locali commissariati ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
689. Si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007 dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l’organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
690. Le informazioni previste dai commi 685 e 686 sono messe a disposizione dell’UPI e dell’ANCI da parte del Ministero dell’economia e delle finanze secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
691. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, accertato con la procedura di cui al comma 686 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 685. Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della provincia, in qualità di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 685. Allo scopo di assicurare al contribuente l’informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 685 degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonché di quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione.
692. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 691:
a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l’imposta maggiorando l’aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento;
b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso, l’imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1º luglio, è calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse.
693. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 692.
694. I commi 23, 24, 25 e 26 dell’articolo 1 della
695. All’articolo 1, comma 6, della
696. I trasferimenti erariali per l’anno 2007 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 1, commi 153 e 154, della
697. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della
698. All’articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
699. Al comma 3 dell’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è soppresso con decorrenza dal 1º gennaio 2007.
700. Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell’articolo 4 della
701. Il primo periodo del comma 150 dell’articolo 1 della
702. In ragione del contributo apportato nel 2006 al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la ripartizione dell’incremento del gettito compartecipato di cui al comma 191, sarà effettuata nel 2008 esclusivamente a favore dei comuni che hanno rispettato nel 2006 il patto di stabilità interno.
703. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del
a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall’attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto [178];
b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall’attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo è proporzionalmente ridotto [179];
c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
d) alle comunità montane è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.
704. A decorrere dall’anno 2007 gli oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui all’articolo 144 del testo unico di cui al
705. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico di cui al
706. Per la copertura degli oneri di cui all’articolo 145 del testo unico di cui al
707. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli enti locali che si trovano, alla data del 1º gennaio di ciascun anno, nella condizione di cui all’articolo 143 del testo unico di cui al
708. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi da 704 a 707 si provvede a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del
709. All’articolo 1, comma 494, della
710. Ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l’anno 2007, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del
711. Al comma 3 dell’articolo 6 della
712. A decorrere dall’anno 2007, la dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 4, del regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni, di cui al decreto del Ministro dell’interno 1º luglio 2002, n. 197, attestante il minor gettito dell’imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata al Ministero dell’interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata.
713. Per l’anno 2007 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al
714. All’articolo 242, comma 2, del testo unico di cui al
715. Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ai sensi dell’articolo 143 del testo unico di cui al
716. Ai fini dell’invarianza delle disposizioni recate dai commi da 703 a 707 sul fabbisogno e sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, il fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della
717. Il comma 2-ter dell’articolo 3 della
718. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al
719. L’indennità di fine mandato prevista dall’articolo 10 del regolamento di cui al
720. All’articolo 13 del
a) al comma 3, primo periodo, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti "ventiquattro mesi";
b) al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "da collocare sul mercato, secondo le procedure del
c) al comma 4, secondo periodo, la parola:"perfezionate" è sostituita dalla seguente:"bandite".
721. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell’ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative.
722. La disposizione di cui al comma 721 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell’Unione europea.
723. I risparmi di spesa derivanti dall’attuazione del comma 721 devono garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci regionali pari al 10 per cento rispetto ai saldi dell’anno precedente.
724. Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo della qualità dell’azione di governo degli enti locali, è istituita un’Unità per il monitoraggio con il compito di accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure premiali previste dalla normativa vigente e di provvedere alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali anche mediante la valutazione delle loro attività, la misurazione dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini e l’apprezzamento dei risultati conseguiti, tenendo altresì conto dei dati relativi al patto di stabilità interno. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
725. [Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell’articolo 82 del testo unico di cui al
726. [Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici] [182].
727. [Al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all’articolo 84 del testo unico di cui al
728. [Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale] [184].
729. [Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all’importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall’entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri] [185].
730. [Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai principi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società. L’obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica] [186].
731. Nell’articolo 82 del testo unico di cui al
a) al comma 1, dopo le parole: "consigli circoscrizionali" sono inserite le seguenti:"dei soli comuni capoluogo di provincia";
b) al comma 2, dopo la parola: "circoscrizionali " sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, ".
732. Nel comma 3 dell’articolo 234 del testo unico di cui al
733. [Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano alle società quotate in borsa] [187].
734. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi [188].
735. [Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell’albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell’obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento] [189].
736. Le norme del presente comma costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati, da parte delle regioni e degli enti di cui al testo unico di cui al
737. All’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:"2-bis. A partire dal 1º gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al
738. Gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall’articolo 41 della
739. Dal 1º gennaio 2007 alle operazioni di indebitamento di cui al comma 17 dell’articolo 3 della
Sono escluse le operazioni di tale natura per le quali la delibera della Giunta regionale sia stata adottata prima del 4 settembre 2006, purchè completate entro e non oltre il 31 marzo 2007. .
740. Al comma 17, primo periodo, dell’articolo 3 della
741. All’articolo 255 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
742. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della
a) in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
743. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 742, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2007 in 16.650,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 742, lettera a), e in 4.114,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 742, lettera b).
744. Gli importi complessivi di cui ai commi 742 e 743 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della
745. All’articolo 3, comma 2, della
746. All’articolo 59, comma 34, della
747. Al fine di pervenire alla sistemazione del debito di Poste italiane Spa verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per pagamenti di pensioni effettuati fino alla fine dell’anno 2000, le anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste italiane Spa, ai sensi dell’articolo 16 della
748. Ai fini della copertura dei maggiori oneri a carico della gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordi di cui all’articolo 130 del
a) per l’anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2005, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37 della
b) per l’anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2005, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37 della
2) le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2005 del medesimo Istituto, per un ammontare complessivo di 312,52 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
749. All’articolo 23 del
a) le parole: "1º gennaio 2008" e "31 dicembre 2007", ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2007" e "31 dicembre 2006";
b) al comma 5:
1) nel primo periodo, la parola: "erogate " è soppressa;
2) nel secondo periodo, le parole:"alle prestazioni maturate" sono sostituite dalle seguenti: "ai montanti delle prestazioni accumulate";
c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: "alle prestazioni pensionistiche maturate " sono sostituite dalle seguenti: "ai montanti delle prestazioni";
d) al comma 3, le parole da: "Entro il 31 dicembre" fino a: "lettera b), n. 1):" sono sostituite dalle seguenti: "Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR:";
e) al comma 3, lettera b), n. 1), dopo le parole: "alla costituzione" sono inserite le seguenti: ", entro il 31 marzo 2007,";
f) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:"3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell’organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1º luglio 2007.";
g) il comma 4 è sostituito dal seguente:"4. A decorrere dal 1º gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera b), l’autorizzazione o l’approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dal 1º luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all’articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all’aderente è consentito trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all’articolo 14, comma 6".
750. Per le disposizioni di cui al comma 749 sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione.
751. All’articolo 1, comma 3, lettera c), del
752. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
753. All’articolo 23 del
754. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di regolazione di debito e credito delle imprese nei confronti dell’INPS, relativi agli sgravi contributivi di cui ai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 20 agosto 1994 e n. 57 del 10 marzo 1998. Nelle more dell’emanazione del decreto sono sospese le procedure esecutive e le imprese stesse non sono considerate morose ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
755. Con effetto dal 1º gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile", le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.
756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1º gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all’articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della
756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1º marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della
757. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall’esonero dal versamento del contributo di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall’applicazione della presente disposizione, nonché dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 del
759. Con il procedimento di cui all’articolo 14 della
760. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, presenta al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 3 del
761. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 755 e la relativa assegnazione ai singoli interventi di cui all’elenco 1 annesso alla presente legge è altresì trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni.
762. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 758, nei limiti degli importi di cui all’elenco 1 annesso alla presente legge, sono accantonati e possono essere utilizzati secondo quanto previsto dai commi 758 e 759, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, subordinatamente alla decisione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo di cui al comma 755 e alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi del comma 758 con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma di stabilità dell’Italia [194].
763. All’articolo 3, comma 12, della
764. All’articolo 10 del
a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:"1. Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento. 2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della
b) il comma 4 è abrogato;
c) al comma 5, le parole: "al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1".
765. Ai fini della realizzazione di campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, volte a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei lavoratori di cui all’articolo 8 del
766. Al
a) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:"Art. 8. – (Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione del TFR). – 1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al "Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile" istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1º gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l’esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all’articolo 24 della
b) alla tabella A, le parole: "prevista dall’articolo 8, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "prevista dall’articolo 8, comma 1".
767. Le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della
768. Con effetto dal 1º gennaio 2007, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal 1º gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento.
769. Con effetto dal 1º gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.
770. Con effetto dal 1º gennaio 2007, l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
771. All’articolo 58 della
a) al comma 2:
1) la parola "dodici" è sostituita dalla seguente: "tredici";
2) le parole: "cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "sei eletti dagli iscritti al Fondo";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:"3. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo".
772. L’incremento contributivo di cui al comma 770 non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell’aumento dell’aliquota. A tal fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile già riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell’ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento.
773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per le regioni l’obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all’articolo 16 della
774. L’estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall’articolo 1, comma 41, della
775. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, già definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.
776. è abrogato l’articolo 15, comma 5, della
777. L’articolo 5, secondo comma, del
778. Con effetto dall’anno 2006, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, alle prestazioni economiche erogate a norma dell’articolo 14-viciesquater del
779. Con riferimento alla gestione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del
780. Con effetto dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, è stabilita con riferimento alla gestione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del
781. La riduzione dei premi di cui al comma 780 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal
a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all’interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro;
b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.
782. Dopo l’articolo 13 del
783. All’articolo 16 della
784. A decorrere dal 1º gennaio 2007, gli interessi legali di cui all’articolo 16, comma 6, della
785. Il comma 4 dell’articolo 01 del
786. Al comma 5 dell’articolo 01 del
787. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della
E' fatta salva, nei periodi indicati al primo periodo, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all’imponibile convenzionale come sopra determinato.
La contribuzione di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato.
788. A decorrere dal 1º gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
789. La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all’articolo 4, comma 2, della
790. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 789. Con il medesimo decreto sono adeguate le tabelle emanate per l’applicazione dell’articolo 13 della
791. All’articolo 64, comma 2, del testo unico di cui al
a) le parole da: "con decreto del Ministro del lavoro" fino a: "provvedimento," sono soppresse;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:"Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disciplinata l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo, da determinare con il medesimo decreto" [197].
792. All’articolo 4 della
793. [Per gli assistenti domiciliari all’infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall’articolo 5 del
794. All’articolo 3 della
795. All’articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, dopo le parole:"dalle stragi di tale matrice," sono aggiunte le seguenti: "e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti ".
796. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è determinato in 96.040 milioni di euro per l’anno 2007, in 99.082 milioni di euro per l’anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l’anno 2009, comprensivi dell’importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l’ospedale "Bambino Gesù", preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso ospedale dallo Stato. All’articolo 1, comma 278, della
b) è istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l’anno 2007, di 850 milioni di euro per l’anno 2008 e di 700 milioni di euro per l’anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni interessate da elevati disavanzi è disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L’accesso alle risorse del Fondo di cui alla presente lettera è subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della
c) all’articolo 1, comma 174, della
d) al fine di consentire in via anticipata l’erogazione del finanziamento a carico dello Stato:1) in deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6, del
I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati fino all’anno 2005, al netto per l’anno 2005 della copertura derivante dall’incremento automatico delle aliquote, di cui all’articolo 1, comma 174, della
f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall’articolo 48, comma 1, del
g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del presente comma, per il periodo 1º marzo 2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall’AIFA e definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell’AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi, al lordo dell'IVA, indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall’AIFA, secondo le modalità indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi dell’AIFA, per un importo complessivo equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci. L’AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007, l’approvazione della richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1º marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento, da parte dell’azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni e all'erario in base alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli importi determinati dall'AIFA ai sensi del secondo periodo sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilità di compensazione, secondo le modalità indicate all'articolo 17 del
h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g) l’AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione, in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle predette quote e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di entità pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti;
i) in caso di rideterminazione delle misure di contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto stabilito nella parte conclusiva della lettera f), l’AIFA provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle lettere g) e h);
l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi, è consentito l’accesso agli importi di cui all’articolo 1, comma 181, della
Le regioni interessate, in alternativa alla predetta applicazione di una quota fissa per confezione, possono adottare anche diverse misure regionali di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, purché di importo adeguato a garantire l’integrale contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruità è verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell’AIFA; 2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell’obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l’avvenuta presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze di un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell’uso appropriato degli stessi e degli appalti per l’acquisto dei farmaci, la cui idoneità deve essere verificata congiuntamente nell’ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23 marzo 2005;
m) all’articolo 1, comma 28, della
n) ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’importo fissato dall’articolo 20 della
Il maggior importo di cui alla presente lettera è vincolato per 100 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato al potenziamento delle ''unità di risveglio dal comà'; per 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla creazione di unità di terapia intensiva neonatale (TIN); per 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di ''massa tandem'', per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 150 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all’articolo 1, comma 1, del
Il riparto fra le regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera è effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell’oncologia e delle malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilità per le regioni che abbiano già realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva; 4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;
5) premialità per le regioni sulla base della tempestività e della qualità di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico già eseguiti per una quota pari al 10 per cento [202];
o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall’articolo 1, comma 170, quarto periodo, della
p) a decorrere dal 1º gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l’accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati [203];
p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p), fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anzichè applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono, anche congiuntamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione interessata è subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo;
2-bis) fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico del settore sanitario, adottare azioni di efficientamento della spesa e promozione dell'appropriatezza delle prestazioni, certificate congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 della citata intesa 23 marzo 2005 [204];
q) all’articolo 1, comma 292, della
r) a decorrere dal 1º gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita, con le modalità più idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai provvedimenti regionali;
s) a decorrere dal 1º gennaio 2008, cessano i transitori accreditamenti delle strutture private già convenzionate, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della
t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private ospedaliere e ambulatoriali, di cui all’articolo 8-quater, comma 7, del
u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1º gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell’articolo 8-quater del
Per le regioni impegnate nei piani di rientro previsti dall’accordo di cui alla lettera b), le date del 1º gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono anticipate al 1º luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui all’articolo 8-quinquies, commi 1 e 2, del citato
v) il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 57 della
I risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero della salute;
z) la disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, del
Il ricorso a tali terapie è consentito solo nell’ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al
797. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato è incrementato per l’anno 2006 di 2.000 milioni di euro. Tale importo è ripartito fra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno, salvo diversa proposta di riparto elaborata dalle regioni da trasmettere al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2007.
798. Al secondo periodo del comma 289 dell’articolo 1 della
799. Con le modalità di cui all’articolo 1, comma 9, del
800. I consiglieri e referendari medici in servizio presso l’Ufficio medico della Presidenza del Consiglio dei ministri possono svolgere attività professionali sanitarie esterne, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
801. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall’articolo 96 del
802. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al comma 801 a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31 dicembre 2006, pubblicato sul sito INTERNET dell’AIFA. Per lo stesso periodo, fino al 31 dicembre 2007 le aziende farmaceutiche titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio nella cessione dei prodotti al dettagliante devono assicurare un margine non inferiore al 25 per cento calcolato sul prezzo massimo di vendita di cui al periodo precedente.
803. Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 802 è calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i medicinali di cui al comma 801 dai produttori e dai titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
804. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell’articolo 8 della
805. Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali nelle attività realizzative del Piano sanitario nazionale, per il triennio 2007, 2008 e 2009 è istituito un Fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale nonché per il cofinanziamento di analoghi progetti da parte delle regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
806. L’importo annuale del Fondo di cui al comma 805 è stabilito in 65,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute e 60,5 milioni da assegnare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l’integrazione ed il cofinanziamento dei progetti regionali in materia di:
a) sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni di euro;
b) iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti, della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro;
c) malattie rare, per 30 milioni di euro;
d) implementazione della rete delle unità spinali unipolari, per 10,5 milioni di euro.
807. L’importo di 60,5 milioni di euro di cui al comma 806 è assegnato con decreto del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 9 dell’intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi del Piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative alle materie di cui al comma 806, coerenti con linee progettuali previamente indicate con decreto del Ministro della salute.
808. Per il proseguimento dell’intervento speciale per la diffusione degli screening oncologici di cui all’articolo 2-bis del
809. A decorrere dal 2007 è autorizzato il finanziamento per un importo di 500.000 euro annui per il funzionamento della Consulta del volontariato per la lotta contro l’Aids istituita presso il Ministero della salute.
La Consulta è convocata e sentita almeno tre volte l’anno, al fine di raccogliere contributi e pareri riguardo alla ideazione, realizzazione e verifica, dei programmi di informazione e prevenzione nella lotta contro la diffusione dell’epidemia da HIV (AIDS). La Consulta può dare incarico ad esperti di redigere pareri e studi sui predetti programmi.
810. All’articolo 50 del
a) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "accertamenti specialistici prescritti" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa";
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "presidi di specialistica ambulatoriale " sono inserite le seguenti: ", delle strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa ";
c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Per le finalità di cui al comma 1, a partire dal 1º luglio 2007, il Ministero dell’economia e delle finanze rende disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN di cui al comma 2, in conformità alle regole tecniche concernenti il Sistema pubblico di connettività ed avvalendosi, ove possibile, delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell’economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all’INPS, secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 149, della
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, di cui al
Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori disposizioni attuative del presente comma.
5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, è definito un contributo da riconoscere ai medici convenzionati con il SSN, per l’anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12";
d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "All’atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche" sono inserite le seguenti: "ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa" e dopo le parole: "codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche" sono aggiunte le seguenti: "ovvero i codici del nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti erogati nell’ambito dell’assistenza integrativa";
e) al comma 8, primo periodo, e successive modificazioni, dopo le parole: "pubbliche e private" sono aggiunte le seguenti:"e per le strutture di erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al trattamento del codice fiscale dell’assistito";
f) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: "Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi" sono inserite le seguenti: "del comma 5-bis e"; al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le parole: "e al nomenclatore ambulatoriale " sono aggiunte le seguenti: "nonché al nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica e al repertorio dei prodotti erogati nell’ambito dell’assistenza integrativa";
g) al comma 10, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati, relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione di servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze, nonché le modalità di trasmissione".
811. Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore di una farmacia gestita da una società di farmacisti ai sensi dell’articolo 7 della
812. Quando la truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, accertata con sentenza passata in giudicato, è commessa da altro sanitario che, personalmente o per il tramite di una società di cui è responsabile, eroga prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, è subito avviata, sulla base delle norme vigenti, la procedura di risoluzione del rapporto instaurato con il Servizio sanitario nazionale; il rapporto è risolto di diritto quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell’ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.
813. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, nell’utilizzazione delle risorse previste nella Tabella C allegata alla presente legge e destinate al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria di cui all’articolo 12-bis del
814. A decorrere dall'anno 2007, nell’ambito delle risorse di cui all’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 12 del
L’attuazione del presente comma è demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [207].
815. L’onere derivante dall’istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 814 è quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui [208].
816. Ai fini del completamento delle attività di cui all’articolo 92, comma 7, della
817. Per il consolidamento e rafforzamento degli scopi perseguiti dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata l’erogazione di un ulteriore contributo straordinario annuo pari ad euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
818. La natura esclusiva degli incarichi del direttore generale, del direttore scientifico, del direttore amministrativo e del direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al comma 3 dell’articolo 11 del
819. Con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concluso ai sensi dell’articolo 4 del
820. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali correlati alla non chiara leggibilità della data di scadenza posta con modalità "a secco", la data di scadenza e il numero di lotto riportati sulle confezioni dei medicinali per uso umano devono essere stampati, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con altra modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.
821. All’articolo 15 della
822. All’articolo 15 della
823. All’articolo 16, comma 1, della
824. L’articolo 27 del
825. All’articolo 1, comma 409, della
a) alla lettera c), le parole: "le aziende che producono o immettono in commercio in Italia dispositivi medici" sono sostituite dalle seguenti: "le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura";
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:"d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L’importo dovuto è maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l’anno di riferimento comporta una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della attività del settore dei dispositivi medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato, anche attraverso l’aggiornamento e la manutenzione della classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a), alla attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all’attività di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che implichino l’utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la stipula di convenzioni con università e istituti di ricerca o con esperti del settore";
c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:"e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis dell’articolo 13 del
826. Al fine di favorire il mantenimento di un’efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, l’ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell’imposta sul valore aggiunto non superiore ad euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista dal quinto periodo del comma 40 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, disposta, limitatamente all’arco temporale decorrente dal 1º marzo al 31 dicembre 2006, dall’articolo 38 del
827. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la promozione da parte del Ministero della salute ed il finanziamento di un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi dell’articolo 9-bis del
828. Per consentire il potenziamento delle attività affidate alla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive e ai laboratori per il controllo sanitario sulle attività sportive di cui agli articoli 3 e 4 della
829. All’ articolo 4 della
830. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso della Regione a tale spesa è pari al 44,85 per cento per l’anno 2007, al 47,05 per cento per l’anno 2008 e al 49,11 per cento per l’anno 2009.
831. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 830 resta sospesa fino al 30 aprile 2007. Entro tale data dovrà essere raggiunta l’intesa preliminare all’emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, già disciplinate dal
832. Nelle norme di attuazione di cui al comma 831, è riconosciuta la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; tale retrocessione aumenta simmetricamente, fino a concorrenza, la misura percentuale del concorso della Regione alla spesa sanitaria, come disposto dal comma 830. Alla determinazione dell’importo annuo della quota da retrocedere alla Regione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Commissione paritetica prevista dall’articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con
833. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana è retrocesso alla Regione un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a titolo di contributo di solidarietà nazionale, di cui all’articolo 38 dello Statuto regionale, dovuto per gli stessi anni 2008 e 2009 e ad integrazione, per l’anno 2008, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell’articolo 5, comma 3-ter, del
834. L’articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla
a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell’energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione;
d) dai nove decimi dell’imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;
e) dai nove decimi della quota fiscale dell’imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;
f) dai nove decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall’ISTAT;
g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;
i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;
m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici. Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione".
835. Ad integrazione delle somme stanziate negli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla regione Sardegna delle quote di compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio regionale, concordate, ai sensi dell’articolo 38 del
836. Dall’anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
837. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde) e le funzioni relative alla continuità territoriale. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone relativi alle Ferrovie della Sardegna ed alle Ferrovie Meridionali Sarde, il Ministero dei trasporti e la Regione Autonoma della Sardegna, entro il 31 marzo 2007, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari, demaniali ed agli investimenti in corso.
838. L’attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione al gettito delle imposte di cui alle lettere a) e m) del primo comma dell’articolo 8 dello Statuto speciale di cui alla
839. Dall’attuazione del combinato disposto della lettera f), del primo comma, dell’articolo 8 del citato Statuto speciale di cui alla
840. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite di cui al comma 837 rimangono a carico dello Stato.
841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all’innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all’articolo 60, comma 3, della
Al Fondo è altresì conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nell’ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 60 della
842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 841 individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze nonché con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i progetti di innovazione industriale individuati nell’ambito delle aree tecnologiche dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche [210].
843. Per l’individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al comma 842, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell’università e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali e per i diritti e le pari opportunità nonché gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza rispetto agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, alla definizione delle modalità e dei criteri per l’individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative.
844. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del
845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l’individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento.
846. I progetti di cui al comma 842 possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine, è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle amministrazioni centrali dello Stato, di cui uno designato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Essa si pronuncia:
a) sul monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale;
b) sulla formulazione delle proposte per il riordino del sistema degli incentivi;
c) sulla formulazione di proposte per gli interventi per la finanza di impresa.
847. [In attesa della riforma delle misure a favore dell’innovazione industriale, è istituito il Fondo per la finanza d’impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui all’articolo 4, comma 106, della
848. [Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del
849. [Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 848, l’attuazione dei regimi di aiuto già ritenuti compatibili con il mercato comune dalla Commissione europea prosegue secondo le modalità già comunicate alla Commissione stessa] [213].
850. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono conferite al Fondo di cui al comma 847 le ulteriori disponibilità degli altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese individuate dal medesimo decreto] [214].
851. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di segni e modelli nonchè i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d’impresa. Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e per la registrazione di disegni e modelli, previsti dall’articolo 227 del codice della proprietà industriale, di cui al
a) dalla quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale;
b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità;
c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli.
Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al presente comma sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2012, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018, di 50,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 56,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l’introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale [215].
852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il declino dell’apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del
Tale struttura opera in collaborazione con le competenti Commissioni parlamentari, nonchè con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento. I parlamentari eletti nei territori nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento possono essere invitati a partecipare ai lavori della struttura. La struttura di cui ai periodi precedenti garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche. A tal fine è autorizzata la spesa di 300.000 euro destinata, nella misura non superiore al 40 per cento, allo svolgimento di attività di supporto finalizzate alla trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione straordinaria di cui al
853. [Gli interventi del Fondo di cui all’articolo 11, comma 3, del
854. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione concernente l’operatività delle misure di sostegno previste dai commi da 841 a 853, con particolare riferimento ai risultati ottenuti e alle somme erogate.
855. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della
856. Per le finalità di cui al comma 855, la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del Fondo di cui al medesimo comma 855 un incremento nell’importo massimo fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
a) a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui al comma 841, secondo la procedura di cui al comma 844, per il finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma 844;
b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 858.
857. Ai fini dell’attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 856, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro.
858. Ai fini dell’attuazione del comma 856 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da quelli di cui al comma 857, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l’impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonchè per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. I relativi oneri per interessi sono posti a carico delle regioni e delle province autonome.
859. Le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 858 integrano la dotazione del Fondo di cui al comma 855 dell’anno successivo.
860. Nell’ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per l’attuazione degli interventi di promozione e assistenza tecnica per l’avvio di imprese innovative operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, di cui agli articoli 103 e 106 della
861. Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per le azioni di sostegno alla nascita di imprese innovative può essere affidata l’istruttoria dei programmi di cui al comma 860, secondo modalità anche semplificate, determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi [219].
863. In attuazione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con l’indirizzo assunto nelle Linee guida per l’elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate con l’intesa sancita dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della
864. Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l’indirizzo assunto nelle Linee guida di cui al comma 863, costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia. Per garantire l’unitarietà dell’impianto programmatico del Quadro strategico nazionale e per favorire l’ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse ordinarie disponibili per la copertura degli interventi, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia per gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti.
865. Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non oltre l’esercizio 2015, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della
866. Le somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente impegnabili. Le somme non impegnate nell’esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell’esercizio 2013 [221].
867. Ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi di cui all’accordo di programma quadro sottoscritto il 7 aprile 2006 tra Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Magistrato alle acque di Venezia e il Commissario delegato per l’emergenza socio-economico e ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia-Porto Marghera, nonchè per gli interventi di risanamento del Polo chimico Laghi di Mantova è autorizzata la spesa complessiva di euro 209 milioni, di cui euro 52 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e euro 53 milioni per l’anno 2010. L’utilizzo delle risorse è disposto con decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
868. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, formulano un piano per la riassegnazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare delle somme da versare allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2001, 2005 e 2006 e non riassegnabili per effetto dell’articolo 1, comma 9, della
869. Le risorse individuate con delibere CIPE n. 19/2004, del 29 settembre 2004, n. 34/05, del 27 maggio 2005, e n. 2/06, del 22 marzo 2006, per gli anni 2006 e 2007 e destinate a Sviluppo Italia Spa per contributi a fondo perduto a favore dell’autoimprenditorialità e dell’autoimpiego sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per una quota di 225 milioni di euro nell’anno 2007 e di 75 milioni di euro nell’anno 2008.
870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonchè le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all’articolo 5 del
871. Il Fondo di cui al primo periodo del comma 870 è alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal CIPE, nell’ambito del riparto dell’apposito Fondo.
872. In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali». Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a fissare i criteri di selezione dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli presentati da piccole e medie imprese [223].
873. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
874. E' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l’anno 2009 da destinare ad integrazione del Fondo di cui al comma 870.
875. Al fine di assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione degli interventi di cui al comma 631, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore. Al Fondo confluiscono quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601, nonchè le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell’istruzione e formazione tecnica superiore, con l’obiettivo di migliorare l’occupabilità dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione. Quota parte pari a euro 14 milioni del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore è destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori [225].
876. Il Fondo di cui all’articolo 16, comma 1, della
877. All’articolo 24, comma 4, lettera a), del
878. Per le finalità previste dall’articolo 24, comma 4, lettera a), del
879. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 33, del
880. All’articolo 13 del
a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;
b) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 23, secondo periodo, le parole: "ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "al fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della
d) al comma 24, le parole: "ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "al fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della
881. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 13 del
882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi, i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell’articolo 13 del
[Per le medesime finalità, in attesa dell’attuazione della
883. Per le finalità di cui all’articolo 3, primo comma, lettera a), della
884. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della
885. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, della
886. Gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica, relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e dell’università e della ricerca e del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in modo coordinato anche in conformità alle direttive adottate congiuntamente dai tre Ministri.
887. Le amministrazioni di cui al comma 886 conformano la propria attività a quanto disposto dal medesimo comma, in modo da assicurare criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, anche tramite l’emanazione di bandi unitari e l’acquisizione delle domande di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse.
888. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 92, della
889. All’articolo 1, comma 366, della
890. All’articolo 1 della
"371-bis. In attesa dell’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 366, può essere riconosciuto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto.
371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di cui al comma 372".
891. All’articolo 1, comma 372, della
892. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società dell’informazione, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali per gli interventi relativi alle regioni e agli enti locali, individua le azioni da realizzare sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità operative e di gestione di tali progetti.
893. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, denominato "Fondo per il sostegno agli investimenti per l’innovazione negli enti locali", con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo finanzia progetti degli enti locali relativi agli interventi di digitalizzazione dell’attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese.
894. Con successivo decreto dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
895. Nella valutazione dei progetti da finanziare, di cui al comma 892, è data priorità a quelli che utilizzano o sviluppano applicazioni software a codice aperto. I codici sorgente, gli eseguibili e la documentazione dei software sviluppati sono mantenuti in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato in un web individuato dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione al fine di poter essere visibili e riutilizzabili.
896. [Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell’economia nel settore dell’industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l’anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l’anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l’anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali. Dall’anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della
897. [Gli articoli 2 e 3 del
Conseguentemente è ripristinata la Direzione generale di commissariato e di servizi generali di cui all’articolo 15 del
898. [Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 25 milioni di euro, destinato alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro, nonchè delle unità navali, effettuate d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche mediante l’impiego del genio militare. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma] [232].
899. [Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato alla ristrutturazione e all’adeguamento degli arsenali militari, comprese le darsene interne, e degli stabilimenti militari. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma] [233].
900. [Nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di 5 milioni di euro, destinato all’ammodernamento del parco autoveicoli, dei sistemi operativi e delle infrastrutture dell’Arma dei carabinieri.
Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma] [234].
901. [Per l’anno 2007, le dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa concernenti investimenti fissi lordi (categoria 21) sono ridotte, in maniera lineare, di 50 milioni di euro] [235].
902. [E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2007 finalizzata ad interventi sanitari che si rendano eventualmente necessari in favore di personale affetto da infermità letali ovvero da invalidità o inabilità permanente nonchè al monitoraggio delle condizioni sanitarie del personale militare e civile italiano impiegato e delle popolazioni abitanti in aree interessate da conflitti per i quali siano in corso missioni internazionali e di assistenza umanitaria, nonchè in poligoni di tiro nazionali, e nelle zone adiacenti, nei quali siano sperimentati munizionamento e sistemi di armamento] [236].
903. Per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti dell’Unione europea per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà sugli aiuti di Stato del Fondo di cui all’articolo 11, comma 3, del
904. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, la dotazione del fondo da ripartire di cui all’articolo 1, comma 15, della
905. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell’articolo 2 del
906. Il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall’articolo 1-ter, comma 4, del
907. [Per la realizzazione, l’acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
908. [Nei casi di cui al comma 907, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal codice di cui al
909. [Al codice dei contratti pubblici, di cui al
a) all’articolo 86, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione";
b) all’articolo 87, al comma 2, la lettera e) è abrogata;
c) all’articolo 87, al comma 4, le parole: "In relazione a servizi e forniture," sono soppresse;
d) all’articolo 87, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Nell’ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all’articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa"] [239].
910. All’articolo 7 del
a) al comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente: "Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonchè nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:";
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".
911. L’articolo 29, comma 2, del
"2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti".
912. [L’offerente di cui al comma 908 può essere anche un’associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l’associazione temporanea di imprese, l’altro può sostituirlo, con l’assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche] [240].
913. [L’adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed eventuale gestione funzionale dell’opera secondo le modalità previste] [241].
914. [Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all’espletamento del servizio è assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi] [242].
915. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 3, del
916. Il 40 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 108, della
917. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 2, del
918. Per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto di merci, nonchè, ove si individuino misure compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, per interventi di riduzione del costo del lavoro delle imprese di autotrasporto di merci relativo all’anno 2006, al fondo istituito dall’articolo 1, comma 108, della
919. A carico del fondo di cui al comma 918 è prelevato l’importo di 70 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei soggetti che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria, autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate.
Con il regolamento di cui al comma 918 sono determinati criteri e modalità per la fruizione di dette agevolazioni.
920. Dalla somma di 80 milioni di euro autorizzata, per l’anno 2006, ai sensi del comma 108 dell’articolo 1 della
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
921. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2007, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all’articolo 18 della legge 1º dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 50 milioni di euro. Di conseguenza è autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme già stanziate sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti e la spesa di 10 milioni di euro per la predisposizione del piano generale di mobilità, i sistemi informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi.
922. Per la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione e al completamento di progetti informatici di competenza del Ministero delle infrastrutture, già previsti nell’ambito del Piano triennale per l’informatica 2007- 2009 è autorizzata la spesa di euro 8.500.000 per l’anno 2007 e di euro 4.200.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da iscrivere nello stato di previsione del medesimo Ministero.
923. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2007, ai sensi del comma 12 dell’articolo 80 del codice della strada, di cui al
924. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 a favore dell’Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione.
925. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda e di completare il "Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno ", le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della
926. Nell’ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della
927. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, è istituito presso il Ministero delle comunicazioni il "Fondo per il passaggio al digitale " per la realizzazione dei seguenti interventi:
a) incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale;
b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell’obbligo di copertura del servizio universale;
c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale;
d) favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate;
e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.
928. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 927 e le concrete modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonchè le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi.
929. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 927 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
930. [Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonchè la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall’articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo] [243].
931. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 57, primo e secondo periodo, della
932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all’Unione europea nonchè il fondo di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), della
933. Dopo l’articolo 2 del
"Art. 2-bis. – 1. Il fondo rotativo di cui all’articolo 2 può essere, a cura dell’ente gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso una compagnia di assicurazione o istituti di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono dall’ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all’approvazione del comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del fondo".
934. All’articolo 3, comma 5, della
935. All’articolo 10 del
"Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi dell’articolo 22 del
936. Per le finalità di cui al comma 61 dell’articolo 4 della
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del commercio internazionale, sono individuate le modalità per accedere ai contributi di cui al precedente periodo.
937. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con le finalità fissate dalla
938. L’utilizzo delle risorse di cui al comma 937 avviene secondo i criteri e le modalità di utilizzo di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 16 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003.
939. All’articolo 2, comma 85, del
"5-ter. L’affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali, in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f) del comma 5, avviene secondo i seguenti principi:
a) verifica preventiva della sussistenza delle capacità tecnico-organizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarità del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore;
b) valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l’efficienza, la qualità e la varietà dei servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la pluralità dei marchi. I processi di selezione devono assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni economiche proposte;
c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell’offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi nonchè dei prezzi dei prodotti oil e non oil".
940. Al fine di garantire i livelli occupazionali del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale della Maiella è erogata a favore dell’ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e dell’ente Parco nazionale della Maiella la somma di euro 2.000.000, a decorrere dall’anno 2007, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso tali enti. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso gli enti Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati, a decorrere dal 1º gennaio 2007 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1 della
941. In relazione a quanto previsto dal comma 61 dell’articolo 4 della
942. Allo scopo di potenziare l’attività di promozione e sviluppo del "made in Italy", anche attraverso l’acquisizione di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l’ammodernamento degli impianti già esistenti, è concesso, a favore degli enti fieristici, un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2007 a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 14-vicies semel del
943. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all’estero, la loro integrazione, l’informazione, l’aggiornamento e la promozione culturale a loro favore, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all’estero nonchè il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l’anno 2007 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
944. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla
945. Per l’attuazione del Protocollo d’intesa tra il Governo italiano e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2007, finalizzata al completamento del terzo lotto, secondo stralcio, tratto Gattinara-Padriciano, della grande viabilità triestina.
946. All’articolo 49, primo comma dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla
"Spettano alla Regione le seguenti quote fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della Regione stessa:".
947. In applicazione dell’articolo 15 del
948. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 946 e 947 decorre dal 1º gennaio 2008; conseguentemente, sono ridotte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli importi sotto indicati:
a) stato di previsione del Ministero dei trasporti:
b) stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze:
949. Per la prosecuzione degli interventi per Roma-capitale della Repubblica, di cui alla
950. Per il finanziamento della promozione della candidatura italiana all’Esposizione universale del 2015 da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2007 e di 1 milione di euro per l’anno 2008.
951. Per la partecipazione dell’Italia all’Esposizione internazionale di Saragozza del 2008 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2007, di 3,8 milioni di euro per l’anno 2008 e di 450.000 euro per l’anno 2009.
952. Per la partecipazione dell’Italia all’Esposizione universale di Shanghai 2010 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l’anno 2007, di 1,25 milioni di euro per l’anno 2008 e di 7 milioni di euro per l’anno 2009.
953. Per la partecipazione dell’Italia alle Esposizioni di Saragozza 2008 e Shanghai 2010 sono istituiti, rispettivamente, un Commissariato per l’Esposizione di Saragozza 2008 e un Commissariato generale per l’Esposizione di Shanghai 2010. Essi cessano di operare entro nove mesi dalla chiusura delle relative Esposizioni, dopo la presentazione dei rendiconti finali delle spese di cui, rispettivamente, ai commi 951 e 952.
954. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del commercio internazionale, sono nominati il Commissario del Governo per l’Esposizione di Saragozza 2008 ed il Commissario generale del Governo per l’Esposizione di Shanghai 2010.
955. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sono altresì nominati i Segretari generali del Commissariato e del Commissariato generale, scelti tra i funzionari della carriera diplomatica con il grado di ministro plenipotenziario, i quali esercitano le loro funzioni in raccordo con i rispettivi Commissari, sostituendoli in caso di assenza o di impedimento.
956. Il Commissario e il Commissario generale gestiscono i fondi di cui, rispettivamente, ai commi 951 e 952 e ordinano le spese da effettuare in Italia e all’estero per la partecipazione dell’Italia, nonchè le spese per le manifestazioni a carattere scientifico, culturale ed artistico collegate alle finalità delle esposizioni. Il Commissario e il Commissario generale, nello svolgimento dei loro compiti, sono autorizzati a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti. Il Commissario e il Commissario generale presentano al Ministero degli affari esteri il preventivo delle spese e, entro nove mesi dalla data di chiusura delle rispettive esposizioni, i rendiconti finali delle spese sostenute.
957. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario e il Commissario generale si avvalgono ciascuno del supporto di un dirigente di prima fascia ovvero di un dirigente incaricato di funzioni dirigenziali generali ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del
958. Il Commissario e il Commissario generale, se dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, i Segretari generali e i direttori amministrativi sono collocati per tutta la durata dell’incarico nella posizione di fuori ruolo o in posizione analoga secondo i rispettivi ordinamenti, in eccedenza alle quote stabilite dal
959. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilita l’indennità spettante al Commissario, al Commissario generale, ai Segretari generali, ai direttori amministrativi ed al restante personale di cui al comma 957, per l’intero periodo di svolgimento delle funzioni, dovunque svolte, dalla data di conferimento dell’incarico. Tale indennità non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza dell’incarico, dei relativi oneri e dell’intensità dell’impegno lavorativo. Essa non può essere superiore a quelle spettanti ai corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli della carriera diplomatica, di quella dirigenziale e delle altre carriere del Ministero degli affari esteri e si aggiunge, per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, alle competenze stipendiali di base metropolitane.
960. Per i periodi di servizio prestati fuori sede è corrisposto ai soggetti di cui ai commi 954, 955 e 957 il rimborso delle sole spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti.
961. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è nominato un collegio di tre revisori dei conti, scelti tra i dirigenti dei rispettivi Ministeri, dei quali uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due designati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del commercio internazionale.
962. Agli oneri derivanti dai commi da 953 a 961 si provvede nell’ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 951 e 952.
963. A decorrere dall’anno 2007 e fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo previsto dall’articolo 1 della
964. Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema "Alta Velocità/Alta Capacità " della linea Torino-Milano-Napoli è autorizzata la spesa complessiva di 8.100 milioni di euro nel periodo 2007-2021, di cui 400 milioni per l’anno 2007, 1.300 milioni per l’anno 2008, 1.600 milioni per l’anno 2009 e 4.800 milioni per il periodo 2010- 2021, in ragione di 400 milioni di euro annui.
Le somme di cui al precedente periodo sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione.
965. Per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali e, in particolare, per la progettazione definitiva del raddoppio dell’intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), funzionale al rafforzamento del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
966. Gli oneri per capitale ed interessi dei titoli emessi e dei mutui contratti da Infrastrutture Spa fino alla data del 31 dicembre 2005 per il finanziamento degli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria ad alta velocità "Linea Torino-Milano- Napoli", nonchè gli oneri delle relative operazioni di copertura, sono assunti direttamente a carico del bilancio dello Stato. Fatti salvi i diritti dei creditori del patrimonio separato costituito da Infrastrutture Spa sono abrogati il comma 1, ultimo periodo, il comma 2, ultimo periodo, e il comma 4 dell’articolo 75 della
967. La Cassa depositi e prestiti Spa, in quanto succeduta ad Infrastrutture Spa ai sensi dell’articolo 1, comma 79, della
968. L’assunzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato di cui al comma 966 nonchè l’estinzione dei debiti di Ferrovie dello Stato Spa e di società del gruppo di cui al comma 967 si considerano fiscalmente irrilevanti.
969. I criteri e le modalità di assunzione da parte dello Stato degli oneri di cui al comma 966, di liquidazione del patrimonio separato di cui al comma 967, nonchè i criteri di attuazione del comma 964, sono determinati con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.
970. Al comma 8 dell’articolo 17 del
971. E' autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l’anno 2007 da riconoscere a Trenitalia Spa, a titolo di contributo per la remunerazione degli obblighi di servizio pubblico con lo Stato forniti, ai sensi del
972. Ai fini del rimborso degli interessi e della restituzione delle quote capitale dei mutui accesi in applicazione del
973. E' autorizzata la spesa complessiva di euro 311 milioni per l’anno 2007, in relazione all’adeguamento dei corrispettivi per gli oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di servizio con le regioni di cui all’articolo 9 del
974. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale è autorizzata l’ulteriore spesa di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; tale maggiore spesa è destinata, in misura non inferiore al 50 per cento, agli investimenti nella rete regionale e locale.
975. Il comma 84 dell’articolo 1 della
"84. Sono concessi, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della
976. A valere sulle risorse di cui al comma 974, la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 è destinata specificamente all’ammodernamento della tratta ferroviaria Aosta-Chivasso.
977. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla
978. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è altresì autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per consentire lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera.
979. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda, a valere sulle risorse di cui al comma 977, è autorizzato un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. A tal fine le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS Spa per la realizzazione dell’autostrada Pedemontana Lombarda, dell’autostrada diretta Brescia- Bergamo-Milano, delle tangenziali esterne di Milano, sono trasferiti da ANAS Spa medesima ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alla realizzazione delle infrastrutture autostradali e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalla regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato.
Sempre a valere sugli importi di cui al comma 977, è altresì autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 per la realizzazione del tratto della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate e delle altre tratte della metropolitana di Milano. A valere sul medesimo stanziamento una quota è destinata al potenziamento della rete ferroviaria locale lombarda con priorità per le tratte ad alta frequentazione adibite al trasporto dei pendolari [244].
980. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, e successivo finanziamento a carico dell’articolo 4, comma 176, della
981. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia di cui alla
982. Per assicurare l’autonomia finanziaria alle autorità portuali nazionali e promuovere l’autofinanziamento delle attività e la razionalizzazione della spesa, anche al fine di finanziare gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, con priorità per quelli previsti nei piani triennali già approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna autorità portuale, a decorrere dall’anno 2007, per la circoscrizione territoriale di competenza:
a) il gettito della tassa erariale di cui all’articolo 2, primo comma, del
b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della
983. E' istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 23 milioni di euro per l'anno 2010 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le autorità portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, al quale compete altresì il potere di indirizzo e verifica dell’attività programmatica delle autorità portuali. A decorrere dall’anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli stanziamenti destinati alle autorità portuali per manutenzioni dei porti [245].
984. Le autorità portuali sono autorizzate all’applicazione di una addizionale su tasse, canoni e diritti per l’espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali.
985. Resta ferma l’attribuzione a ciascuna autorità portuale del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della
986. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 982, nonchè quelle di cui al comma 985 si interpretano nel senso che le navi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e sbarcate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle merci.
987. Gli uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse di cui ai commi 982, 984 e 985 senza alcun onere per gli enti cui è devoluto il relativo gettito.
988. In conseguenza del regime di autonomia finanziaria delle autorità portuali ad esse non si applica il disposto dell’articolo 1, comma 57, della
989. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione;
b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione alle Autorità portuali;
c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili [246].
989-bis. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
990. Al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle autorità portuali, con decreto adottato di concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture, è determinata, per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna autorità portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali con contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.
991. E' autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla
992. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 13, del
993. Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati dalle autorità portuali perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono.
994. E' autorizzato un contributo di 15 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dall’anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla
995. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del comma 994 al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 994.
996. All’articolo 5 della
"11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 252 del
Il decreto di approvazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dal comma 6 del citato articolo 252 del
11-ter. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio, che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, nonchè non esibiscono positività a test ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni costieri, su autorizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede nell’ambito del procedimento di cui al comma 11- bis. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione della regione territorialmente competente.
11-quater. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, se non pericolosi all’origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all’immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto è approvato dal Ministero delle infrastrutture, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno equivalenti a: K minore o uguale 1,0 x 10-9 m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al termine delle attività di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella l, allegato 5, parte quarta, titolo V, del
11-quinquies. L’idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di realizzazione, nell’ambito dell’intervento di dragaggio, di strutture adibite al deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonchè dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti.
Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di Venezia.
11-sexies. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell’eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall’attività di dragaggio".
997. All’articolo 8, comma 3, della
"m) assicura la navigabilità nell’ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni.
Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di carattere coattivo.
Resta fermo quanto previsto all’articolo 5, commi 11-bis e seguenti, ove applicabili".
998. Ai fini di completare il processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di privatizzare le società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all’articolo 8 della
999. [Le nuove convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l’utenza, nonchè forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. Le nuove convenzioni sono notificate alla Commissione europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario. Nelle more degli adempimenti comunitari si applicano le nuove convenzioni attualmente in vigore] [248].
1000. Sono abrogati:
a) gli articoli 11 e 12 della
b) i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 9 del
c) il secondo comma dell’articolo 8 e l’articolo 9 della
d) l’articolo 1 della
1001. All’articolo 1, primo comma, della
"partecipa in misura non inferiore al 51%" sono aggiunte le seguenti: "fino all’attuazione del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia e delle singole società che ne fanno parte".
1002. Al fine di garantire gli interventi infrastrutturali volti ad assicurare il necessario adeguamento strutturale, per l’ampliamento del porto di Taranto il Ministro delle infrastrutture procede ai sensi dell’articolo 163 del codice dei contratti pubblici di cui al
1003. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed interventi concernenti i porti con connotazioni di hub portuali di interesse nazionale, nonchè per il potenziamento dei servizi mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell’intermodalità e delle attività di transhipment, è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro per l’anno 2008 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
1004. Le risorse di cui al comma 1003 sono finalizzate, fino alla concorrenza del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di Gioia Tauro, quale piattaforma logistica del Mediterraneo in aggiunta ai porti già individuati, tra i quali quello di Augusta e il porto canale di Cagliari, nonchè al fine di incentivare la localizzazione nella relativa area portuale di attività produttive anche in regime di zona franca in conformità con la legislazione comunitaria vigente in materia.
1005. Per l’adozione del piano di sviluppo e di potenziamento dei sistemi portuali di interesse nazionale e per la determinazione dell’importo di spesa destinato a ciascuno di essi, è istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministro dell’interno, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell’università e della ricerca nonchè dai presidenti delle regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti, approva il piano di sviluppo, su proposta del Ministro dei trasporti.
1006. Le somme di cui al comma 1003 non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere, comprese quelle provenienti dai ribassi d’asta, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per gli interventi di cui ai commi 1003, 1004 e 1005.
1007. Agli interventi realizzati ai sensi dei commi 1003, 1004 e 1005 si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, capo IV, sezione II, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
1008. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia, e, in particolare, delle esigenze ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia, si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie destinando il 50 per cento delle risorse stesse al comune di San Giuliano di Puglia e il restante 50 per cento ai rimanenti comuni con precedenza ai comuni del cratere mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della
1009. Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 2 della
1010. Per le finalità di cui all’articolo 17, comma 5, della
1011. Ai soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l’anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2008, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. I contribuenti hanno la facoltà di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del
1012. Per la prosecuzione degli interventi nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, le risorse di cui al
I termini di recupero dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi 1, 2 e 3, dell’ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, all’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2007. Ai relativi oneri, quantificati in 4 milioni di euro, si provvede a valere sul contributo previsto per l’anno 2007. 1013. A valere sulle risorse di cui al comma 977, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81, di cui alla
1014. Per l’attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche, colpiti dagli eventi alluvionali nell’anno 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 977, è autorizzato un contributo quindicennale di 1,5 milioni di euro, a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare secondo modalità e criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per il sostegno degli interventi a favore delle popolazioni delle regioni Liguria e Veneto, nonchè della provincia di Vibo Valentia e del comune di Marigliano in Campania colpite dagli eventi alluvionali e meteorologici dell’anno 2006, è autorizzata altresì la spesa, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 10 milioni di euro complessivi. E' autorizzata inoltre la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 35 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 per la regione Umbria colpita dagli eventi meteorologici nel novembre 2005 e per il ristoro dei danni causati dall’esplosione verificatasi nell’oleificio "Umbra olii", nel comune di Campello sul Clitumno in provincia di Perugia.
1015. Per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del luglio 2006 nel territorio della provincia di Vibo Valentia, è autorizzato un contributo di 8 milioni di euro per l’anno 2007, da erogare ai comuni interessati secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1016. I fondi di cui alla
1017. Nelle more dell’organico recepimento nell’ordinamento delle disposizioni di cui alla
1018. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ANAS Spa predispone un nuovo piano economico-finanziario, riferito all’intera durata della sua concessione, nonchè l’elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte integrante del piano. Il piano è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dei trasporti e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari; con analogo decreto è approvato l’aggiornamento del piano e dell’elenco delle opere che ANAS Spa predispone ogni cinque anni. In occasione di tali approvazioni è altresì sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo piano ed i successivi aggiornamenti costituiscono parte integrante, avente valore ricognitivo per tutto quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi aggiornamenti.
1019. Ferma l’attuale durata della concessione di ANAS Spa fino alla data di perfezionamento della convenzione unica ai sensi del comma 1018, all’articolo 7, comma 3, lettera d), del
1020. A decorrere dal 1º gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all’articolo 10, comma 3, della
1021. [Il sovrapprezzo tariffario autostradale previsto, in particolare, dagli articoli 15 della
a) per le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2009;
b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2007, a 7,5 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2009. I conseguenti introiti sono dovuti ad ANAS Spa, quale corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare l’adduzione del traffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’adeguamento e il miglioramento delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, su proposta di ANAS Spa, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, ivi incluse quelle relative al versamento del sovrapprezzo, nonchè quelle di utilizzazione degli introiti derivanti dal presente comma. Conseguentemente alle maggiori entrate sono ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di servizio] [251].
1022. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un nuovo fondo per contribuire al finanziamento di investimenti in infrastrutture ferroviarie. Al fondo, confluiscono, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, gli introiti derivanti da ulteriori sovrapprezzi sui pedaggi autostradali, da istituire per specifiche tratte della rete. Le concrete modalità di attuazione della misura di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei contratti di servizio con le imprese ferroviarie è stabilito che una quota corrispondente alle risorse di cui al presente comma è destinata all’acquisto di materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali e metropolitani ed alla copertura dei costi di gestione dei servizi stessi.
1023. [Al fine di assicurare gli obiettivi di cui ai commi 1020 e 1021, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono impartite ad ANAS Spa, anche in deroga all’articolo 7 del
1024. All’articolo 7, comma 5-bis, del
1025. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane, di cui all’articolo 6 della
1026. A decorrere dal 1º gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad ANAS Spa a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa è concessionaria ed all’ammortamento del costo complessivo di tali investimenti si applicano le disposizioni valide per il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale di cui all’articolo 1, commi 86 e 87, della
1027. E' autorizzata la spesa complessiva di 23.400.000 euro per l’anno 2008 per il ripristino della quota, relativa allo stesso anno, dei contributi annuali concessi per l’ammortamento dei mutui in essere contratti ai sensi dell’articolo 2, commi 86 e 87, della
1028. All’articolo 7, comma 1-ter, del
1029. Nell’elenco di cui al comma 1018, assumono priorità la costruzione di tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere internazionale e la messa in sicurezza delle vie di accesso, in ottemperanza alla
1030. All’articolo 2 del
a) al comma 82 le parole da: "; in fase di prima applicazione" sino alla fine del comma sono soppresse;
b) al comma 83:
1) sono premesse le seguenti parole:
"Al fine di garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione al perseguimento degli interessi generali connessi all’approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualità e in condizioni di economicità e di redditività, e nel rispetto dei principi comunitari e delle eventuali direttive del CIPE,";
2) alla lettera g) le parole: "in particolare " sono soppresse;
c) il comma 84 è sostituito dal seguente:
"84. Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82, concordati tra le parti e redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), sono sottoposti all’esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), anche al fine di verificare l’attuazione degli obiettivi di cui al comma 83. Tale esame si intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all’ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate. Qualora non si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82, il concessionario formula entro trenta giorni una propria proposta. Qualora il concedente ritenga di non accettare la proposta, si applica quanto previsto dai commi 87 e 88.";
d) al comma 85, capoverso 5:
1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonchè di lavori, ancorchè misti con forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione all’approvazione di ANAS Spa, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro ricevimento:
in caso di inutile decorso del termine si applica l’articolo 20 della
3) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonchè, per almeno alcuni di essi, di indipendenza ";
e) al comma 87, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui il concessionario, in occasione dell’aggiornamento del piano finanziario ovvero della revisione della convenzione di cui al comma 82, non convenga sulla convenzione unica, ovvero si verifichi quanto previsto dal comma 88, il rapporto concessorio si estingue, salvo l’eventuale diritto di indennizzo.";
f) il comma 88 è sostituito dal seguente:
"88. Qualora ANAS Spa ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento della proposta di convenzione, il rapporto concessorio si estingue, salvo l’eventuale diritto di indennizzo.";
g) al comma 89, lettera a), il capoverso 5 è sostituito dal seguente:
"5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonchè una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonchè una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano con provvedimento motivato le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione ".
1031. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l’assetto territoriale e l’organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, è istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all’acquisto di veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento:
a) per l’acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del
b) per l’acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, nonchè per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale e la prosecuzione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
c) per l’acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale;
c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo [256];
c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) è riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo [257].
1032. Il Ministero dei trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto un piano di riparto tra le regioni e le province autonome, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità al completamento dei programmi finanziati con la
b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;
c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;
d) priorità alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si siano attenute alle disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-septies dell’articolo 18 del
1033. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari di cui al comma 1031, le regioni, le regioni a Statuto speciale e le province autonome possono coordinarsi attraverso centri di acquisto comuni per modalità di trasporto, anche con il supporto del Ministero dei trasporti.
1034. Nel 2007 il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 15, della
1035. Il Ministero dei trasporti provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della
Per il finanziamento delle attività connesse all’attuazione, alla valutazione di efficacia ed all’aggiornamento del Piano è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1036. Al fine di consolidare ed accrescere l’attività del Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica stradale, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla realizzazione di azioni volte a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, ad aggiornare le conoscenze e le capacità dei conducenti, a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l’implementazione di idonee attrezzature tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli.
1037. Nel 2007 per la razionalizzazione di servizi resi dal Ministero dei trasporti a favore dei cittadini a sostegno della sicurezza stradale, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro, finalizzati alla conduzione della centrale di infomobilità, all’implementazione dei controlli del circolante, delle ispezioni e delle verifiche previste dal codice della strada, al servizio di stampa ed invio delle patenti card, ivi comprese le relative spese di funzionamento.
1038. Per la realizzazione di interventi volti all’ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell’infrastruttura ferroviaria sia installati a bordo dei materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un maggior livello della sicurezza della circolazione, per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1039. Per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1040. Nei limiti e per le finalità di cui alla sezione 3.3.1, paragrafo 15, della "Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale" del 30 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 317 del 30 dicembre 2003, il Ministero dei trasporti è autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all’articolo 19 della
a) connessi all’applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell’arte del settore nell’Unione europea, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
b) limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto.
1041. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le modalità ed i criteri per l’ammissione, la concessione e l’erogazione dei benefìci di cui al comma 1040. A tal fine è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1042. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 1, della
1043. Al fine di razionalizzare la spesa e di garantire il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 5, comma 1, della
1044. Al fine del completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2008. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto definisce gli interventi immediatamente cantierabili, tendenti ad eliminare i "colli di bottiglia ” del sistema logistico nazionale ed a realizzare le interconnessioni stradali e ferroviarie fra hub portuali e interporti. E' autorizzato altresì un contributo di 5 milioni di euro per il 2008 per il completamento della rete immateriale degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale.
1045. Al fine di promuovere una intesa tra lo Stato e la regione Veneto per la costruzione ed il completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione medesima, a valere sulle risorse di cui al comma 977, è autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e di 5 milioni di euro dall’anno 2009.
1046. L’articolo 4 della
"Art. 4. – (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l’ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale). – 1. Al fine di favorire la demolizione delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell’ambiente marino e la cui età è di oltre venti anni e che, alla data del 1º gennaio 2006, risultino iscritte nei registri tenuti dalle Autorità nazionali, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del
1047. Le funzioni statali di vigilanza sull’attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell’ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all’Ispettorato centrale repressione frodi di cui all’articolo 10, comma 1, del
1048. [I controlli di cui all’articolo 4, comma 4, del
1049. All’articolo 14, comma 8, della
1050. Per l’effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa, anche ai sensi dell’articolo 18, commi 1-bis e 6, del
1051. In attuazione dell’articolo 18 del
1052. All’articolo 3 del
a) il comma 5-ter è abrogato;
b) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:
"5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell’istituto tesoriere delle somme ivi indicate".
1053. All’articolo 51, comma 6, della
1054. All’articolo 2 del
a) il comma 4 è abrogato;
b) al comma 4-bis, le parole: “Al Fondo di cui al comma 4 è altresì attribuita” sono sostituite dalle seguenti: “All’AGEA è attribuita ”.
1055. Entro il 30 novembre 2007, il Commissario straordinario dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI), di cui al
1056. All’articolo 5, comma 1, del
1057. Le disposizioni dell’articolo 22 del
1058. Al fine di garantire l’avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla
1059. Per le finalità di cui al comma 1058 sono inoltre autorizzate le seguenti spese:
a) per l’anno 2007:
1) 46.958.020,22 euro quale terza annualità del contributo quindicennale previsto dall’articolo 4, comma 31, della
2) 45.730.000 euro quale prima annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui all’articolo 1, comma 78, della
b) per l’anno 2008:
1) 46.958.020,22 euro quale quarta annualità del contributo quindicennale previsto dall’articolo 4, comma 31, della
2) 45.730.000 euro quale seconda annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell’articolo l della
3) 50.000.000 di euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della
c) per l’anno 2009:
1) 46.958.020,22 euro quale quinta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell’articolo 4 della
2) 45.730.000 euro quale terza annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell’articolo 1 della
3) 50.000.000 di euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della
1060. Per la prosecuzione delle opere previste dal comma 1059 per l’anno 2010 sono inoltre autorizzate le seguenti spese:
a) 46.958.020,22 euro quale sesta annualità del contributo quindicennale previsto dal comma 31, dell’articolo 4 della
b) 45.730.000 euro quale quarta annualità della quota parte del contributo quindicennale di cui al comma 78 dell’articolo 1 della
c) 50.000.000 di euro quale terza annualità del secondo contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della
1061. Le somme di cui ai commi 1058, 1059 e 1060 sono immediatamente impegnabili anche a carico degli esercizi futuri.
1062. Le autorizzazioni di spesa previste dall’articolo 4, comma 31, della
1063. Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera, costituito presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del
1064. All’articolo 4, comma 8, del
a) le parole: "lire 80 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "160.000 euro";
b) le parole: "lire 2 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni di euro".
1065. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonchè le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia.
1066. Ai fini dell’incentivazione della pratica dell’allevamento apistico e del nomadismo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera l), della
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l’accesso all’agevolazione di cui al presente comma.
1067. All’articolo 15, comma 2, del
a) le parole: "50 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro";
b) le parole: "300 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "a 300.000 euro".
1068. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all’anno per il quinquennio 2007-2011.
1069. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinati i criteri, le modalità e le procedure di attuazione del Fondo di cui al comma 1068, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.
1070. L’articolo 3, comma 3, del
1071. All’onere di cui al comma 1068, pari a 10 milioni di euro annui per il quinquennio 2007-2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36 del
1072. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche colpiti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo confluiscono le risorse di cui all’articolo 1-bis, commi 13 e 14, del
1073. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui alla
1074. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 1068, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia.
1075. Per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 1 del
1076. All’articolo 1 del
1077. Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette, per il personale operaio forestale di cui all’articolo 1, comma 242, della
1078. All’articolo 1, comma 9-bis, del
1079. Per l’attuazione dell’articolo 21 della
1080. A decorrere dall’anno 2007, il contributo previsto dall’articolo 1-quinquies, comma 2, del
1081. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla
1082. Al fine di armonizzare l’attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d’azione per le foreste dell’Unione europea e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del
Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui all’articolo 61 della
1083. L’intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del
1084. Per l’attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1085. L’autorizzazione di spesa per l’attuazione del Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all’articolo 1, comma 87, della
1086. All’articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "al 31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2005". In relazione alle minori entrate che derivano all’INPS, sono trasferiti allo stesso Istituto gli importi di 15,3 milioni di euro per l’anno 2007 e 10,3 milioni di euro per gli anni dal 2008 al 2011.
1087. All’articolo 9, comma 3, lettera cbis), del
1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea e alle piccole e medie imprese, come definite dal
1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 e nei limiti del
1090. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un’attività di impresa inferiore a tre anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalità applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della somma di 25 milioni di euro per l’anno 2007 40 milioni di euro per l'anno 2008 e 41 milioni di euro per l'anno 2009 [265].
1091. L’attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del
1092. Le modalità di applicazione dell’incentivo fiscale sono, per quanto non previsto dai commi da 1088 a 1091 del presente articolo, le stesse disposte dall’articolo 3 del
1093. Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del
1094. Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento [267].
1095. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalità applicative del comma 1093.
1096. All’articolo 2, comma 4-bis, del
1097. I fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane Spa per attività di bancoposta presso la clientela privata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al
1098. E' abrogato, limitatamente ai fondi di cui al comma 1097 del presente articolo, il vincolo di cui all’articolo 14 del decreto luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, e successive modificazioni, ivi comprese le disposizioni in materia contenute nel
1099. L’attuazione progressiva del nuovo assetto di cui al comma 1097, da completare entro il 31 dicembre 2007, è effettuata in coordinamento con il Ministero dell’economia e delle finanze.
1100. Per l’attuazione di programmi annuali di interventi per la difesa del mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, e dei protocolli attuativi della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall’inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, ratificata ai sensi della
1101. Per la quantificazione delle spese sostenute per gli interventi a tutela dell’ambiente marino conseguenti a danni provocati dai soggetti di cui al primo comma dell’articolo 12 della
1102. Il secondo comma dell’articolo 14 della
"Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 12 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate nella misura del 50 per cento con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per le attività di difesa del mare dagli inquinamenti".
1103. Per l’attuazione di un programma triennale straordinario di interventi di demolizione delle opere abusive site nelle aree naturali protette nazionali è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1104. Nelle aree naturali protette l’acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all’articolo 7, sesto comma, della
1105. Restano altresì confermate le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui ai commi 1103 e 1104 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
1106. Al fine di salvaguardare gli equilibri ambientali e di scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dell’ecosistema nei territori di cui all’articolo 1 della
1107. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 94, della
1108. Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all’interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime:
a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;
b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;
c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.
1109. Per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta differenziata da assicurare per i fini di cui al comma 1108 è stabilita con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in vista di una progressiva riduzione della quantità di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l’obiettivo "Rifiuti zero".
1110. Per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1º giugno 2002, n. 120, previste dalla
1111. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è individuato il tasso di interesse da applicare.
1112. [Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate:
a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;
b) installazione di impianti di piccola taglia per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;
c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza;
d) incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori civile e terziario;
e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;
f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero;
f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste] [269].
1113. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma 1110 ammontano a 200 milioni di euro all’anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 1º giugno 2002, n. 120.
1114. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate all’incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1110.
1115. Il Fondo di cui al comma 1110 è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa e con apposita convenzione ne sono definite le modalità di gestione. La Cassa depositi e prestiti Spa può avvalersi per l’istruttoria, l’erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o più istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.
1116. Per l’anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della
1117. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall’articolo 2 della
Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118.
1118. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propri decreti ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
1119. E' fatta salva la normativa previgente per la produzione di energia elettrica di cui all’articolo 11, comma 14, del
1120. Alla normativa in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
b) alla
c) alla
d) alla
e) al
f) alla legge 1º marzo 2002, n. 43, all’articolo 39, comma 1, la lettera e) è abrogata;
g) alla
h) al
i) al
1121. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane nonchè al potenziamento del trasporto pubblico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la mobilità sostenibile, con uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1122. Il Fondo di cui al comma 1121 destina le proprie risorse, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, prioritariamente all’adozione delle seguenti misure:
a) potenziamento ed aumento dell’efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;
b) incentivazione dell’intermodalità;
c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;
d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;
e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;
f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonchè il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;
h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica [270].
1123. Una quota non inferiore al 5 per cento del Fondo di cui al comma 1121, è destinata agli interventi di cui alla
1124. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per lo sviluppo sostenibile, allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche, l’educazione e l’informazione ambientale e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.
1125. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 1124 risorse per un importo annuo di 25 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, limitatamente ai progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile, d’intesa con il Ministro degli affari esteri sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
1126. E' autorizzata la spesa di 50.000 euro per finanziare l’attuazione e il monitoraggio di un "Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", predisposto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in attuazione del
a) riduzione dell’uso delle risorse naturali;
b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
c) riduzione della produzione di rifiuti;
d) riduzione delle emissioni inquinanti;
e) riduzione dei rischi ambientali.
1127. Il piano di cui al comma 1126 indica gli obiettivi di sostenibilità ambientale da raggiungere per gli acquisti nelle seguenti categorie merceologiche:
a) arredi;
b) materiali da costruzione;
c) manutenzione delle strade;
d) gestione del verde pubblico;
e) illuminazione e riscaldamento;
f) elettronica;
g) tessile;
h) cancelleria;
i) ristorazione;
l) materiali per l’igiene;
m) trasporti.
1128. Per il monitoraggio degli obiettivi di cui al comma 1127 è istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico nonchè dai presidenti delle regioni interessate.
1129. [Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, è avviato, a partire dall’anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l’asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili] [272].
1130. [Il programma di cui al comma 1129, definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell’ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1 gennaio 2011, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario] [273].
1131. [Per l’avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130 è destinata una quota non inferiore a 1 milione di euro a valere sul "Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale" del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare] [274].
1132. Al fine di assicurare il monitoraggio delle attività e dei dati relativi alla difesa del suolo e la piena integrazione con il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento è autorizzata la spesa di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 del
1133. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall’articolo 1, comma 596, della
1134. All’articolo 2, comma 98, lettere b) e c), del
1135. Per l’anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del
1136. Al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per l’attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie. Con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali si provvede al finanziamento degli interventi a valere sul predetto Fondo.
1137. Per le finalità di cui al comma 1136, è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1138. A favore di specifiche finalità relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonchè di progetti per la loro gestione è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.
1139. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 2, della
1140. Al Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, del
Tale contributo è finalizzato a favore di interventi di sostegno a istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonchè ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. In deroga al comma 4 del citato articolo 12, gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
1141. I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonchè per l’istituzione del fondo in favore dell’editoria per ipovedenti e non vedenti di cui alla tabella A, n. 86, allegata alla
1142. Per consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonchè di progetti di tutela paesaggistica e archeologico- monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, è autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per l’anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i progetti cui destinare le somme.
1143. Al comma 8 dell’articolo 3 del
1144. Alla
a) il titolo è sostituito dal seguente:
"Istituzione del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah";
b) all’articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. E' istituito in Ferrara il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, di seguito denominato "Museo", quale testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia ";
c) all’articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il Museo ha i seguenti compiti:
a) far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell’ebraismo italiano; in esso un reparto dovrà essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia;
b) promuovere attività didattiche nonchè organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell’incontro tra culture e religioni diverse";
d) all’articolo 1, al comma 3, dopo le parole: "della collaborazione" aggiungere le seguenti: "dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e".
1145. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2007 a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla
1146. Per le finalità di cui alla
1147. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa, sono abrogati: gli articoli 37 e 40 della
1148. L’articolo 24 del
"Art. 24. – (Contributi dello Stato). – 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese".
1149. Le risorse stanziate con apposita delibera CIPE, ai sensi del comma 219 dell’articolo 1 della
1150. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, all’articolo 18, comma 2, del
1151. Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l’erogazione e l’utilizzo delle risorse destinate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, al
a) all’articolo 12, comma 3, lettera a), la parola: "finanziamento" è sostituita dalla seguente: "sostegno";
b) all’articolo 12, comma 5, le parole:
"erogazione dei finanziamenti e dei contributi " sono sostituite dalle seguenti: "erogazione dei contributi" e le parole: "finanziamenti concessi" sono sostituite dalle seguenti:
"contributi concessi";
c) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13. – (Disposizioni per le attività di produzione). – 1. A valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata fino al 90 per cento.
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5.
4. Nel decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5, sono stabilite le modalità con le quali, decorsi cinque anni dall’erogazione del contributo, e nel caso in cui quest’ultimo non sia stato interamente restituito, è attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa, all’impresa di produzione interessata, la piena titolarità dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell’opera.
5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei benefìci di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera restituzione, nonchè la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all’articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell’impresa esclusa.
6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all’articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5, è destinata all’autore della sceneggiatura.
7. Un’apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro, provvede all’attribuzione dei premi di qualità di cui all’articolo 17.";
d) all’articolo 8, al comma 1, lettera a), le parole: "nonchè all’ammissione al finanziamento di cui all’articolo 13, comma 6, del presente decreto, ed alla valutazione delle sceneggiature di cui all’articolo 13, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè alla valutazione delle sceneggiature di cui all’articolo 13, comma 6" e, al comma 2, lettera d), le parole: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6";
e) all’articolo 17, comma 1, le parole: "comma 9" sono sostituite dalle seguenti: "comma 7";
f) all’articolo 20, comma 1, secondo periodo, le parole: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6".
1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 milioni di euro e a 150 milioni di euro per l'anno 2007 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse [275].
1152-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
1153. Per la realizzazione di opere viarie del Veneto è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2007.
1154. Per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di applicazione e di erogazione dei finanziamenti.
1155. All’articolo 2 del
a) al comma 92, le parole: "in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell’ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria"" sono sostituite dalle seguenti: "in due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare denominati rispettivamente "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria" e "Interventi di tutela dell’ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria"";
b) al comma 93, le parole: "Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto".
1156. A carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
b) sono destinati 25 milioni di euro per l’anno 2007 alla finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del
c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;
d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l’anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;
f) in deroga a quanto disposto dall’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all’anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all’articolo 16 della
f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del
g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l’occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l’informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo di cui al presente comma [278].
1157. In via sperimentale per l’anno 2007 ed in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi di cessione nell’ambito di procedure concorsuali in corso, è concessa, nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro, ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle condizioni di esercizio delle facoltà di cui al comma 4 dell’articolo 63 del
1158. Per le vendite intervenute nell’anno 2007 dopo l’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è disposta, sulla base di apposito accordo sindacale stipulato in sede governativa e di apposita relazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico che attesti la necessità dell’intervento per evitare il licenziamento dei lavoratori dipendenti, la concessione delle agevolazioni contributive che si applicano a decorrere dalla data della effettiva cessione dell’azienda o del ramo di azienda.
1159. All’assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi di cui al comma 1156 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
1160. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori ultracinquantacinquenni, è istituito l’accordo di solidarietà tra generazioni, con il quale è prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.
1161. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
1162. All’articolo 13, comma 4, della
1163. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all’articolo 12 del
1164. A decorrere dall’anno 2008, i cittadini italiani rimpatriati dall’Albania possono ottenere a domanda, dall’INPS, la ricostruzione, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto Paese dal 1º gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell’articolo 11-ter, comma 7, della
1165. Per le finalità di cui all’articolo 117, comma 5, della
1166. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a prorogare, previa intesa con la regione interessata, limitatamente all’esercizio 2007, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi enti da almeno un triennio, nonchè ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni, il termine di cui all’articolo 78, comma 2, della
1167. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a), del
1168. Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso ed alla evasione contributiva, l’obbligo di fornitura dei dati gravante sulle società e sugli enti di cui all’articolo 44, comma 5, del
1169. I dati di cui al comma 1168 sono messi a disposizione, con modalità definite da apposite convenzioni, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale anche mediante collegamenti telematici.
1170. Per l’attuazione di quanto previsto dai commi 1168 e 1169, nonchè per la realizzazione della banca dati telematica di cui all’articolo 10, comma 1, del
1171. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, è titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
1172. Nel settore agricolo, l’omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolo 2 del
1173. [Al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefìci e degli incentivi previsti dall’ordinamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno o più decreti, all’individuazione degli indici di congruità di cui al comma 1174 e delle relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di imprese e per territorio, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze nonchè i Ministri di settore interessati e le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori] [279].
1174. [Il decreto di cui al comma 1173 individua i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori sono definiti gli indici di congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonchè lo scostamento percentuale dall’indice da considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonchè dei volumi di affari e dei redditi presunti] [280].
1175. A decorrere dal 1º luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonchè di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale [281].
1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonchè delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione [282].
1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonchè le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell’entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.
1177. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1º gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178.
1178. [L’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
1179. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione dei commi 1177 e 1178 integrano, a decorrere dall’anno 2007, la dotazione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
1180. All’articolo 9-bis del
"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro".
1181. L’articolo 7, comma 2, del
1182. Fino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto previsto dall’articolo 4-bis, comma 7, del
1183. Al comma 5 dell’articolo 4-bis del
"e-bis) trasferimento del lavoratore; e-ter) distacco del lavoratore; e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro; e-quinquies) trasferimento d’azienda o di ramo di essa".
1184. All’articolo 4-bis del
"6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonchè nei confronti della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo.
6-bis. All’articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al
6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma".
1185. E' abrogato l’articolo 19, comma 5, del
1186. Alla lettera c) del secondo comma dell’articolo 197 del testo unico di cui al
"e per il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico, nel rispetto della
1187. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico di cui al
1188. All’articolo 118, comma 16, della
1189. Ai fini della collocazione in mobilità, entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell’articolo 4 della
Ai lavoratori ammessi alla mobilità in base al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all’articolo 11 della
1190. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
1191. Nell’ambito del limite complessivo di spesa di cui al comma 1190, sono destinati 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
1192. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell’INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2008, apposita istanza ai sensi del comma 1193 [284].
1193. L’istanza di cui al comma 1192 può essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1192. Nell’istanza il datore di lavoro indica le generalità dei lavoratori che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione dell’istanza medesima.
1194. L’accordo sindacale di cui al comma 1193, da allegare all’istanza, disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono, nel rispetto della procedura dettata dalla normativa vigente, l’effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonchè ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi.
1195. Ai fini del comma 1192 si applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma 1193. L’accesso alla procedura di cui ai commi da 1192 a 1201 è consentito anche ai datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell’onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative.
Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 1196. In ogni caso l’accordo sindacale di cui al comma 1194 comprende la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi.
1196. All’adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalità:
a) versamento all’atto dell’istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto;
b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.
1197. Il versamento della somma di cui al comma 1196 comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonchè di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori [285].
1199. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1196 sono temporaneamente sospese nella misura del 50 per cento e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 1194.
1200. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1196 resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.
1201. Ferma restando l’attività di natura istruttoria di spettanza dell’INPS, il direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori provinciali dell’INPS, dell’INAIL e degli altri enti previdenziali, nell’ambito del coordinamento di cui all’articolo 5 del
1202. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonchè di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 settembre 2008, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a 1208 [286].
1203. Gli accordi sindacali di cui al comma 1202 promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell’accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.
1204. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 dell’articolo 61 e dell’articolo 63 del
1205. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 1203 rimane condizionata all’adempimento dell’obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
1206. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell’INPS gli atti di conciliazione di cui al comma 1203, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all’attestazione dell’avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, approva i relativi accordi con riferimento alla possibilità di integrare presso la gestione separata dell’INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.
1207. Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203 producono l’effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 1205 comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonchè di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
1208. L’accesso alla procedura di cui al comma 1202 è consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l’accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1205 e 1206.
1209. Per le finalità dei commi da 1202 a 1208 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1210. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 1203 prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi.
1211. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del
1212. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del
1213. [Al fine di prevenire l’instaurazione delle procedure d’infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria.
Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato] [287].
1214. [Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1213, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall’articolo 8 della
1215. [Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1213 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell’Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali] [289].
1216. [Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1213 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea] [290].
1217. [Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla
1218. [Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 1215, 1216 e 1217:
a) nei modi indicati al comma 1219, qualora l’obbligato sia un ente territoriale;
b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della
c) nelle vie ordinarie, qualora l’obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b)] [292].
1219. [La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 1215, 1216 e 1217, è stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell’entità del credito dello Stato nonchè l’indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato] [293].
1220. [I decreti ministeriali di cui al comma 1219, qualora l’obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell’intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell’ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L’intesa ha ad oggetto la determinazione dell’entità del credito dello Stato e l’indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell’intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma] [294].
1221. [In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, all’adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 1220 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
1222. [Le notifiche indicate nei commi 1218 e 1219 sono effettuate a cura e spese del Ministero dell’economia e delle finanze] [296].
1223. [I destinatari degli aiuti di cui all’articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al
1224. All’articolo 3, comma 3, della
1225. Le disposizioni di cui al comma 1224, si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, ai pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministero dell’economia e delle finanze. I pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo emanate nei confronti dello Stato italiano sono effettuati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1224, ed al presente comma [298].
1226. Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al
1227. Per il sostegno del settore turistico è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
1228. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate [301].
1229. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all’Osservatorio nazionale del turismo di cui all’articolo 12, comma 7, del
1230. Al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall’anno 2007 è autorizzata la spesa di 190 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
1231. All’articolo 1, comma 3, del
"presso le aziende di trasporto pubblico locale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all’articolo 23 del
1232. Alle lettere a), b) e c) del comma 74 dell’articolo 1 della
1233. Il comma 69 dell’articolo 2 della
"69. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della
1234. Per l’anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
1235. Una quota pari all’0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti ai sensi del comma 1234 del presente articolo è destinata all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di cui alla lettera a) del comma 1234 riconosciute come parti sociali e alla copertura degli oneri necessari alla liquidazione agli aventi diritto delle quote del cinque per mille relative agli anni finanziari 2006 e 2007 [303].
1236. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite l’individuazione dei soggetti e le modalità di riparto delle somme di cui al comma 1235.
1237. Per le finalità di cui ai commi da 1234 a 1236 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 400 milioni di euro per l’anno 2008 [304].
1238. [Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con la dotazione di 350 milioni di euro per l’anno 2007 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l’adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il fondo è altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle citate missioni di pace. A tale fine non si applica l’articolo 1, comma 46, della
1239. [Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario di edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per il personale volontario delle Forze armate] [306].
1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze [307].
1241. [Il termine per le autorizzazioni di spesa per la continuazione delle missioni internazionali di cui al
A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni, il Ministero dell’economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l’articolo 5 del citato
1242. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della
1243. L’autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, di cui all’articolo 1, comma 341, della
1244. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della
1245. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell’informazione e al fine di tutelare e promuovere lo sviluppo del settore dell’editoria, il Governo elabora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di riforma della disciplina dello stesso settore. La riforma dovrà essere riferita tanto al prodotto quanto al mercato editoriale e alle provvidenze pubbliche ed essere indirizzata a sostenere le possibilità di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese e la creazione di nuovi posti di lavoro, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e con la normativa europea. In particolare la riforma dovrà tenere conto della normativa europea in materia di servizi postali, privilegiando, quali destinatarie delle agevolazioni tariffarie, le imprese editoriali di minori dimensioni, l’editoria destinata alle comunità italiane all’estero e le imprese no profit.
1246. Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della
[In questo caso le quote restanti sono erogate anche oltre il termine indicato dall’articolo 1, comma 454, della
1247. I contributi previsti dall’articolo 4 della
1248. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della
1249. Gli adempimenti e gli oneri finanziari relativi alle pubblicazioni di atti, di cui all’articolo 26 della
1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del
a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonchè la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore;
b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17 della
c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al
d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonchè progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive;
g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonchè interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita;
h) interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro presa in carico;
i-bis) interventi per il sostegno ai genitori nei casi di morte del figlio. Per le finalità di cui alla presente lettera, il Fondo di cui all’articolo 19, comma 1, del
l) interventi per la diffusione della figura professionale dell'assistente familiare;
m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della
n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonchè di promozione del welfare familiare aziendale, comprese le azioni di cui all'articolo 9 della
o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
p) attività di informazione e di comunicazione in materia di politiche per la famiglia;
q) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche;
r) interventi in materia di adozione e di affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso successivo all'adozione [313].
1251. Il Ministro per la famiglia e le disabilità si avvale, altresì, del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia [314].
1251-bis. Il Ministro per la famiglia e le disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
1252. Gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia sono ripartiti dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto, ai fini del finanziamento del funzionamento degli Osservatori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1250 e dell'attuazione delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei correlati Piani nazionali, nonchè del finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia; per le restanti finalità di cui ai commi 1250 e 1251, il Fondo è ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
1253. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
1254. L’articolo 9 della
"Art. 9. - (Misure a sostegno della flessibilità di orario) – 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell’ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all’articolo 19 del
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico".
1255. [Le risorse di cui al comma 1254 possono essere in parte destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni nonchè all’attività della Commissione tecnica con compiti di selezione e valutazione dei progetti] [317].
1256. [Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunità, sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1254. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi delle imprese private] [318].
1257. All’articolo 7, comma 4, primo periodo, della
1258. La dotazione del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, di cui all’articolo 1 della
1259. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuove, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della
1260. Per le finalità di cui al comma 1259 può essere utilizzata parte delle risorse stanziate per il Fondo per le politiche della famiglia di cui al comma 1250.
1261. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del
1262. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un Fondo da ripartire per fare fronte alle spese, escluse quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione" del medesimo stato di previsione.
1263. Per le attività di prevenzione di cui all’articolo 2 della
1264. Al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze", al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1265. Gli atti e provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
1266. All’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
"I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa ".
1267. Al fine di favorire l’inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati", al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008.
Il Fondo è altresì finalizzato alla realizzazione di un piano per l’accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l’utilizzo per fini non didattici di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali [323].
1268. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo di cui al comma 1267 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.
1269. All’articolo 1, comma 429, della
"3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro per l’anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della
1270. [Alla
"1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonchè ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite"] [324].
1271. La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei lager nazisti nell’ultimo conflitto mondiale.
1272. E' autorizzata la concessione di una medaglia d’onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo status di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall’allora governo nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l’istanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto.
1273. Le domande di riconoscimento dello status di lavoratore coatto, eventualmente già presentate dagli interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sono riconosciute valide a tutti gli effetti della presente legge. A tal fine l’OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di cui al comma 1274 le istanze di riconoscimento sinora pervenute in uno alla documentazione eventualmente allegata.
1274. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, costituito da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell’interno e dell’economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonchè da un rappresentante dell’Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall’internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un rappresentante dell’Associazione nazionale ex internati (ANEI), nonchè da un rappresentante dell’OIM.
1275. Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto.
1276. All’onere complessivo di 250.000 euro derivante dall’ attuazione del presente articolo, ivi comprese le spese per il funzionamento del comitato di cui al comma 1274, stabilite in euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante l’utilizzazione di quota parte degli importi del fondo di cui al comma 343 dell’articolo 1 della
1277. Il fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della
1278. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all’articolo 2 della
1279. E' istituito, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Ente italiano montagna (EIM) finalizzato al supporto alle politiche ed allo sviluppo socioeconomico e culturale dei territori montani [325].
1280. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l’Istituto nazionale della montagna (IMONT). I suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le attrezzature in dotazione e l’attuale dotazione organica sono trasferiti all’EIM.
1281. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l’attuazione dei programmi per l’assunzione e l’utilizzo del personale, per l’erogazione delle risorse.
1282. Al funzionamento dell’EIM si provvederà in parte con le risorse disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nella misura assegnata all’IMONT, e in parte con il concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle attività del medesimo [326].
1283. Per garantire l’ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all’avvio dell’EIM, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario.
1284. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti e interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Il fondo è alimentato dalle risorse di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
1284-bis. Al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una migliore fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di acqua potabile e la produzione di rifiuti, nonché le emissioni di anidride carbonica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo a favore della potabilizzazione, naturizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e della permeabilità dei suoli urbanizzati. Il fondo è alimentato, nel limite di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dalle maggiori entrate di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo e sono individuati gli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul fondo medesimo [328].
1284-ter. È istituito un contributo di 0,5 centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico. Per materiale plastico si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per modifica chimica di macromolecole simili. Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate per un decimo ad alimentare il fondo di cui al comma 1284 e per nove decimi ad alimentare il fondo di cui al comma 1284-bis [329].
1285. All’articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2007".
1286. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della
1287. Le somme di cui all’articolo 1, comma 333, della
1288. Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell’articolo 18 della
1289. I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui al comma 1287 sono estinti.
1290. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell’articolo 19 del
1291. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dell’Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale", al quale è assegnata la somma di 33 milioni di euro per l’anno 2007.
1292. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall’articolo 11-quaterdecies, del
1293. L’articolo 1, comma 556, della
"556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all’uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale l’"Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze". Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinata la composizione e l’organizzazione dell’Osservatorio. Presso il Ministero di cui al presente comma è altresì istituito il "Fondo nazionale per le comunità giovanili", per azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 è fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento è destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarietà sociale di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si avvale del parere dell’Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l’accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze".
1294. E' assegnato all’Istituto per il credito sportivo, per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1295. Il contributo di cui al comma 1294 concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all’articolo 5 della
1296. Restano comunque ferme le disposizioni dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179.
1297. Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a), del
1298. Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base ed agonistica dei soggetti diversamente abili, il contributo al Comitato italiano paralimpico di cui all’articolo 1, comma 580, della
1299. Al fine di consentire la definizione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonchè l’ultimazione dei collaudi tecnico- amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e dei IX Giochi Paralimpici di Torino, il termine di cui all’articolo 3, comma 7, della
1300. E' abrogato l’articolo 7 della
1301. A decorrere dal 1º gennaio 2007 il Comitato direttivo di cui all’articolo 5 della
1302. Per la realizzazione di interventi infrastrutturali di interesse nazionale da realizzare nella regione Liguria sulla base di uno specifico accordo di programma tra il Governo nazionale, il presidente della regione Liguria e i rappresentanti degli enti locali interessati, è autorizzata la spesa di 97 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, della
1303. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1304. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
1305. All’articolo 7-viciesquater del
1306. Al fine di assolvere tempestivamente nonchè in modo efficiente ed efficace ai compiti d’istituto attraverso uno stabile assetto funzionale ed organizzativo, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è autorizzata ad inquadrare in ruolo i dipendenti già assunti mediante procedura selettiva pubblica con contratti a tempo determinato ed in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che conseguano tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. L’inquadramento nei ruoli, nelle medesime qualifiche oggetto dei predetti contratti, avviene previo svolgimento di apposito esame-colloquio innanzi ad apposita Commissione presieduta dal presidente o da un commissario della COVIP e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della COVIP; agli oneri relativi si provvede, senza aumenti del finanziamento a carico dello Stato, entro i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alla COVIP dall’articolo 1, comma 65, della
1307. All’articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al
1308. [Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni organo giurisdizionale amministrativo di primo grado e sue sezioni staccate è istituita una commissione per il patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal Presidente dell’organo giurisdizionale, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell’ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l’organo.
Per ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un funzionario di segreteria dell’organo giurisdizionale, nominato dal presidente dell’organo stesso. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso nè rimborso spese] [332].
1309. Per fronteggiare specifiche esigenze organizzative e funzionali, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa definisce per l’anno 2007 un programma straordinario di assunzioni fino a 50 unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell’apparato amministrativo di supporto agli uffici giurisdizionali, con corrispondente incremento della dotazione organica.
All’onere derivante dall’applicazione del presente comma, pari a 2,020 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 306, 307 e 308, della
1310. L’articolo 5 della
"Art. 5. – (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della comunità internazionale). – 1. I crediti d’aiuto accordati dall’Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi:
a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte;
b) di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire l’efficace partecipazione italiana a dette iniziative".
1311. Il Ministero degli affari esteri si avvale dell’Agenzia del demanio per la elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all’estero, procedendo alla relativa ricognizione, alla stima, nonchè, previa analisi comparativa di costi e benefìci, alla individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione.
1312. Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla base del piano di cui al comma 1311, individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell’Agenzia del demanio.
1313. Per finalità di razionalizzazione dell’uso degli immobili pubblici, il Ministero della giustizia, di concerto con l’Agenzia del demanio, individua con decreto, entro il 31 gennaio 2007, beni immobili comunque in uso all’Amministrazione della giustizia che possono essere dismessi. Entro il medesimo termine l’Agenzia del demanio individua con decreto i beni immobili suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate dall’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero della giustizia, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico contabile.
1314. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che ne verifica la compatibilità con gli obiettivi indicati nell’aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato all’Unione europea, una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 1312, può essere destinata al rifinanziamento della
1315. A decorrere dall’applicazione dei nuovi importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l’area Schengen, come modificati dalla
1316. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l’area Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione delle due tariffe, l’importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui alla tabella citata nel comma 1315, è conseguentemente aumentato di 15 euro rispetto alla tariffa prevista per i visti per l’area Schengen.
1317. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti in sede europea finalizzati al contrasto della criminalità organizzata e dell’immigrazione illegale, per le esigenze connesse alla componente nazionale del "Sistema d’informazione visti", nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 5, del
1318. [Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:
a) manutenzione degli immobili;
b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale;
c) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare interessati;
c-bis) spese di funzionamento [334].] [335]
1319. A decorrere dal 1º giugno 2007, gli uffici consolari sono autorizzati a rilasciare e a rinnovare la carta d’identità a favore dei cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti al registro dell’AIRE. Il costo per il rilascio e il rinnovo della carta d’identità è fissato in misura identica a quello previsto per i cittadini italiani residenti in Italia.
1320. [Al Fondo speciale di cui al comma 1319 affluiscono:
a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalità;
b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati con soggetti pubblici e privati. Tali contratti devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata] [336].
1321. [Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 1319] [337].
1322. La
1323. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 56 della
1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del
1325. Per i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d’imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la documentazione può essere formata da:
a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’origine dal consolato italiano del Paese d’origine.
1326. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.
1327. Il comma 6-bis dell’articolo 21 del
1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l’addizionale sui diritti d’imbarco sugli aeromobili, di cui all’articolo 2, comma 11, della
1329. Per l’anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono istituiti un fondo di parte corrente con una dotazione di 17 milioni di euro e un fondo di conto capitale con una dotazione di 12 milioni di euro, da ripartire, rispettivamente, per le esigenze di funzionamento e le esigenze infrastrutturali e di investimento del Corpo della guardia di finanza. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione dei predetti fondi tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Guardia di finanza " del medesimo stato di previsione.
1330. [Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito con una dotazione di 29 milioni di euro per l’anno 2007, un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri.
Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Arma dei carabinieri" del medesimo stato di previsione] [339].
1331. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un Fondo di parte corrente, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2007, da ripartire, per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, con decreti del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio.
1332. Per l’anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, è istituito un fondo di conto capitale con una dotazione di 100 milioni di euro, da ripartire per le esigenze infrastrutturali e di investimento. Con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.
1333. Le risorse residue di cui all’articolo 145 della
Per l’insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell’ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro all’anno per quindici anni, a decorrere dall’anno 2007.
1334. All’articolo 2, comma 1, del
1335. All’articolo 2, comma 1, del
1336. All’articolo 2, comma l, del
"o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera,” sono sostituite dalle seguenti: “, nonchè a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e".
1337. All’articolo 2, comma 1, del
1338. All’articolo 2, comma 2, del
1339. SACE Spa provvede a ridurre il capitale sociale in misura adeguata alla sua attività, attribuendone l’eccedenza al socio tramite versamento al Fondo di cui all’articolo 2 della
1340. Le disponibilità rivenienti dalle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 9, comma 3, del
La predetta disposizione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge.
1341. Per la realizzazione dell’archivio storico dell’Unione europea, presso l’Istituto universitario europeo di Firenze, da allocare nel compendio di Villa Salviati in Firenze, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1342. E' autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della "Scuola europea" di Parma.
1343. [Al comma 2 dell’articolo 1 della
1344. All’articolo 1, comma 27, della
1345. In favore delle regioni interessate dal radicamento territoriale dei fenomeni della criminalità organizzata è istituito un fondo vincolato per il triennio 2007-2009, per lo sviluppo e la diffusione nelle scuole di azioni e politiche volte all’affermazione della cultura della legalità, al contrasto delle mafie, ed alla diffusione della cittadinanza attiva, per un ammontare di 950.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Le regioni interessate provvedono ad insediare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e d’intesa con il Ministro della pubblica istruzione, un proprio ufficio di coordinamento e monitoraggio delle iniziative. Il fondo di cui al presente comma opera attraverso un coordinamento tra le regioni interessate.
1346. Con decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 17, comma 2, della
1347. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del
1348. All’articolo 1 della
"294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonchè gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri".
1349. Al fine di consentire la piena realizzazione delle procedure di valorizzazione e di dismissione già avviate nell’ambito degli interventi di risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano e nelle more della nomina dei relativi organi ordinari, nell’alinea del comma 1 dell’articolo 3 del
1350. La proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti all’Ente Ordine Mauriziano di Torino è da intendersi attribuita, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del
1351. Dopo il comma 3 dell’articolo 117 del codice delle assicurazioni private, di cui al
"3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000".
1352. Per l’attività della "Fondazione 20 marzo 2006", costituita ai sensi della legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21, e finalizzata all’utilizzo ed alla valorizzazione del patrimonio costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici invernali e dei IX Giochi Paralimpici, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
1353. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della
1354. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2007 e del triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
1355. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della
1356. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della
1357. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
1358. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 1357, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno 2007, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
1359. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della
1360. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della
1361. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della
1362. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
1363. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d’attuazione.
1364. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2007, ad eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969 che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.
Allegato
Tabella 1
(Articolo 1, comma 11)
Tabella 2
(Articolo 1, comma 321)
Tabella 3 [342]
(Articolo 1, comma 345)
Zona climatica |
Strutture opache verticali |
Strutture opache orizzontali |
Finestre comprensive di infissi |
|
Coperture |
Pavimenti |
|||
A |
0,72 |
0,42 |
0,74 |
5,0 |
B |
0,54 |
0,42 |
0,55 |
3,6 |
C |
0,46 |
0,42 |
0,49 |
3,0 |
D |
0,40 |
0,35 |
0,41 |
2,8 |
E |
0,37 |
0,32 |
0,38 |
2,5 |
F |
0,35 |
0,31 |
0,36 |
2,2 |
Elenco 1
(Articolo 1, comma 758)
QUOTE DA ACCANTONARE
[1] Comma abrogato dall'art. 1, comma 300, della
[2] Comma così modificato dall'art. 1 della
[3] Comma inserito dall'art. 15 del
[4] Comma inserito dall'art. 15 del
[5] Comma abrogato dall'art. 16 del
[6] Comma abrogato dall'art. 16 del
[7] Comma abrogato dall'art. 16 del
[8] Comma abrogato dall'art. 102 del
[9] Comma inserito dall'art. 5 bis del
[10] Comma inserito dall'art. 5 bis del
[11] Comma inserito dall'art. 5 bis del
[12] Comma così modificato dall'art. 39 del
[13] Comma già modificato dall'art. 39 del
[14] Alinea così modificato dall'art. 12 del
[15] Lettera così sostituita dall'art. 12 del
[16] Comma così modificato dall'art. 3 della
[17] Comma abrogato dall'art. 8 del
[18] Comma abrogato dall'art. 8 del
[19] Comma abrogato dall'art. 39 del
[20] Comma abrogato dall'art. 39 del
[21] Comma abrogato dall'art. 4 del
[22] Comma modificato dall'art. 39 del
[23] Comma già modificato dall'art. 1 della
[24] Comma inserito dall'art. 20 del
[25] Comma inserito dall'art. 20 del
[26] Comma già modificato dall'art. 1 della
[27] Comma così modificato dall'art. 20 del
[28] Comma così modificato dall'art. 20 del
[29] Comma così modificato dall'art. 20 del
[30] Comma inserito dall'art. 20 del
[31] Comma così modificato dall'art. 1, comma 718, della
[32] Comma così sostituito dall'art. 20 del
[33] Comma così modificato dall'art. 20 del
[34] Comma già modificato dall'art. 1 della
[35] Comma inserito dall'art. 1 della
[36] Comma inserito dall'art. 20 del
[37] Comma inserito dall'art. 20 del
[38] Comma inserito dall'art. 20 del
[39] Comma inserito dall'art. 12 del
[40] Comma così sostituito dall'art. 4 quater del
[41] Comma così modificato dall'art. 6 del
[42] Lettera già modificata dall'art. 1 della
[43] Lettera così modificata dall'art. 1 della
[44] Comma così modificato dall'art. 39 quater del
[45] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[46] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[47] Comma così modificato dall'art. 3 della
[48] Comma modificato dall'art. 3 della
[49] Comma modificato dall'art. 15 del
[50] Periodo abrogato dall'art. 2268 del
[51] Comma così modificato dall'art. 1 della
[52] Comma così modificato dall'art. 13 del
[53] Lettera così sostituita dall'art. 1 del
[54] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[55] Abrogato dall'art. 2268 del
[56] Lettera abrogata dall'art. 2268 del
[57] Lettera abrogata dall'art. 2268 del
[58] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[59] Comma così modificato dall'art. 15 bis del
[60] Comma già modificato dall'art. 1 della
[61] Comma così modificato dall'art. 15 del
[62] Comma inserito dall'art. 1, comma 46, della
[63] Comma modificato dall'art. 1 della
[64] Comma modificato dall'art. 1 della
[65] Comma abrogato dall'art. 23 del
[66] Comma modificato dall'art. 29 del
[67] Comma abrogato dall'art. 1 della
[68] Comma abrogato dall'art. 7 del
[69] Comma abrogato dall'art. 7 del
[70] Comma così modificato dall'art. 2 della
[71] Comma così modificato dall'art. 39 del
[72] Comma già modificato dall'art. 39 del
[73] Comma inserito dall'art. 39 del
[74] Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 962, della
[75] Comma sostituito dall'art. 2 della
[76] Lettera così modificata dall'art. 10 del
[77] L'originario comma 341 è stato così sostituito dagli attuali 341 - 341 quater per effetto dell'art. 2 della L. 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine del 1° gennaio 2008 di cui al presente comma si intende sostituito dal termine del 6 aprile 2009 per effetto dell'art. 10 del
[78] L'originario comma 341 è stato così sostituito dagli attuali 341 - 341 quater per effetto dell'art. 2 della L. 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine del 1° gennaio 2008 di cui al presente comma si intende sostituito dal termine del 6 aprile 2009 per effetto dell'art. 10 del
[79] L'originario comma 341 è stato così sostituito dagli attuali 341 - 341 quater per effetto dell'art. 2 della
[80] L'originario comma 341 è stato così sostituito dagli attuali 341 - 341 quater per effetto dell'art. 2 della
[81] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[82] La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio 2008, n. 168, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma: a) nella parte in cui non contiene, dopo le parole «si provvede», le parole «d'intesa con la Conferenza unificata»; b) nella parte in cui contiene l'inciso: «pari a 11 milioni di euro».
[83] La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio 2008, n. 168, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'articolo 1, commi 362, 363 e 364, della presente legge, nella parte in cui, in riferimento all'anno 2007, pone il vincolo di destinazione specifica del fondo di cui al comma 362 per interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali e dispone che, per il medesimo anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del fondo stesso; ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui, in riferimento agli anni successivi al 2009, non prevede l'intesa con le Regioni per determinare la concreta destinazione dei finanziamenti a carico del fondo istituito dallo stesso comma.
[84] La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio 2008, n. 168, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'articolo 1, commi 362, 363 e 364, della presente legge, nella parte in cui, in riferimento all'anno 2007, pone il vincolo di destinazione specifica del fondo di cui al comma 362 per interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali e dispone che, per il medesimo anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del fondo stesso.
[85] La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio 2008, n. 168, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'articolo 1, commi 362, 363 e 364, della presente legge, nella parte in cui, in riferimento all'anno 2007, pone il vincolo di destinazione specifica del fondo di cui al comma 362 per interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali e dispone che, per il medesimo anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del fondo stesso; ha dichiarato l'illegittimità del presente comma: a) nella parte in cui, in riferimento al biennio 2008-2009, non contiene, dopo le parole «da adottare», le parole «d'intesa con la Conferenza unificata»; b) nella parte in cui contiene, in riferimento al biennio 2008-2009, l'inciso: «per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009».
[86] Comma così modificato dall'art. 26 del
[87] Comma abrogato dall'art. 1 del
[88] Comma abrogato dall'art. 1 del
[89] L'originario comma 382 è stato sostituito dagli attuali commi da 382 a 382 septies per effetto dell'art. 26 del
[90] L'originario comma 382 è stato sostituito dagli attuali commi da 382 a 382 septies per effetto dell'art. 26 del
[91] L'originario comma 382 è stato sostituito dagli attuali commi da 382 a 382 septies per effetto dell'art. 26 del
[92] L'originario comma 382 è stato sostituito dagli attuali commi da 382 a 382 septies per effetto dell'art. 26 del
[93] L'originario comma 382 è stato sostituito dagli attuali commi da 382 a 382 septies per effetto dell'art. 26 del
[94] L'originario comma 382 è stato sostituito dagli attuali commi da 382 a 382 septies per effetto dell'art. 26 del
[95] L'originario comma 382 è stato sostituito dagli attuali commi da 382 a 382 septies per effetto dell'art. 26 del
[96] Comma abrogato dall'art. 25 del
[97] Comma così modificato dall'art. 4 del
[98] Il termine del 31 dicembre 2007 di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 2009 dall'art. 1 della
[99] Per la proroga dell'efficacia del presente comma, vedi l'art. 1, comma 198, della
[100] Comma già modificato dall'art. 7 del
[101] Comma già modificato dall'art. 7 del
[102] Comma così sostituito dall'art. 10 del
[103] Comma abrogato dall'art. 19 del
[104] Il primo, il secondo e il terzo periodo del presente comma sono stati soppressi dall'art. 3 della
[105] Comma così modificato dall'art. 18 del
[106] L'organismo di cui al presente comma è stato soppresso dall'art. 45 del
[107] Comma abrogato dall'art. 45 del
[108] Comma abrogato dall'art. 45 del
[109] Comma abrogato dall'art. 45 del
[110] Comma così sostituito dall'art. 15 del
[111] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[112] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 31 dicembre 2008 dall'art. 4 bis del
[113] Comma così modificato dall'art. 66 del
[114] Comma così modificato dall'art. 66 del
[115] Comma modificato dagli artt. 2 e 3 della
[116] Per una proroga dei contratti di cui al presente comma, vedi l'art. 3, comma 100, della
[117] Lettera abrogata dall'art. 16 del
[118] Comma modificato dall'art. 3 della
[119] L'originario comma 557 è stato così sostituito dagli attuali commi 557, 557 bis e 557 ter dall'art. 14 del
[120] L'originario comma 557 è stato così sostituito dagli attuali commi 557, 557 bis e 557 ter dall'art. 14 del
[121] Comma inserito dall'art. 3 del
[122] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 31 dicembre 2007 dall'art. 26 del
[123] La Corte costituzionale, con sentenza 11 aprile 2008, n. 95, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica anche alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
[124] Comma già modificato dall'art. 3 della
[125] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[126] Periodo aggiunto dall'art. 3 della
[127] Comma così modificato dall'art. 2 della
[128] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[129] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[130] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[131] Comma così modificato dall'art. 3 della
[132] Comma già modificato dall'art. 4 del
[133] Comma abrogato dall'art. 26 del
[134] Comma abrogato dall'art. 26 del
[135] Comma abrogato dall'art. 26 del
[136] Comma abrogato dall'art. 26 del
[137] Comma modificato dall'art. 4 del
[138] Comma abrogato dall'art. 17 del
[139] Comma abrogato dall'art. 17 del
[140] Comma abrogato dall'art. 17 del
[141] Comma abrogato dall'art. 17 del
[142] Comma abrogato dall'art. 17 del
[143] Comma abrogato dall'art. 3 della
[144] Comma così modificato dall'art. 7 del
[145] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2, comma 4 bis, del
[146] Lettera così modificata dall'art. 2 della
[147] Comma abrogato dall'art. 19 del
[148] Comma abrogato dall'art. 19 del
[149] Comma così modificato dall'art. 6 del
[150] Comma inserito dall'art. 6 del
[151] Comma inserito dall'art. 1, comma 312, della
[152] Comma abrogato dall'art. 17 del
[153] Comma così modificato dall'art. 1 del
[154] Comma così modificato dall'art. 64 del
[155] Il quarto periodo del presente comma è stato abrogato dall'art. 7 del
[156] Periodo abrogato dall'art. 7 del
[157] La Corte costituzionale, con sentenza 7 marzo 2008, n. 50, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[158] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 749, della
[159] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 1 del
[160] Comma inserito dall'art. 7 bis del
[161] Comma così modificato dall'art. 40 bis del
[162] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 628, della
[163] Comma abrogato dall'art. 1, comma 628, della
[164] Comma così modificato dall'art. 1 della
[165] Comma così modificato dall'art. 1 della
[166] Comma inserito dall'art. 1 della
[167] Comma inserito dall'art. 1 della
[168] L'originario comma 681 è stato così sostituito dagli attuali commi 681 e 681 bis per effetto dell'art. 1 della
[169] L'originario comma 681 è stato così sostituito dagli attuali commi 681 e 681 bis per effetto dell'art. 1 della
[170] Comma così modificato dall'art. 1 della
[171] Comma inserito dall'art. 1 bis del
[172] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[173] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[174] Comma inserito dall'art. 1 della
[175] Comma già modificato dall'art. 1 della
[176] Comma inserito dall'art. 1 della
[177] Comma così modificato dall'art. 6 del
[178] Lettera già modificata dall'art. 2 della
[179] Lettera così modificata dall'art. 2 della
[180] L'Unità per il monitoraggio di cui al presente comma è stata soppressa dall'art. 26 del
[181] Comma modificato dall'art. 61 del
[182] Comma abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 2008, n. 159, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui trovava applicazione per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
[183] Comma abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 2008, n. 159, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui trovava applicazione per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
[184] Comma abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 2008, n. 159, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui trovava applicazione per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
[185] Comma abrogato dall'art. 28 del
[186] Comma abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 2008, n. 159, aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[187] Comma abrogato dall'art. 28 del
[188] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3, comma 32 bis, della L. 24 dicembre 2007, n. 244. La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 2008, n. 159, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esso si riferisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
[189] Comma abrogato dall'art. 28 del
[190] Comma così modificato dall'art. 1, comma 26, della
[191] Comma inserito dall'art. 1, comma 26, della
[192] Comma così modificato dall'art. 3 del
[193] Comma così modificato dall'art. 3 del
[194] Comma così modificato dall'art. 3 del
[195] Per un'interpretazione autentica dell'ultimo periodo del presente comma, vedi l'art. 1, comma 488, della
[196] Il settimo e l'ottavo periodo sono stati soppressi dall'art. 8 della
[197] Lettera così modificata dall'art. 1 della
[198] Comma abrogato dall'art. 24 della
[199] Lettera così modificata dall'art. 43 del
[200] Lettera già modificata dall'art. 2 della
[201] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 400, della
[202] Lettera così modificata dall'art. 2 della L. 24 dicembre 2007, n. 244. La Corte costituzionale, con sentenza 4 marzo 2008, n. 45, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, limitatamente alle parole: «Il maggior importo di cui alla presente lettera è vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del
[203] Per l'abolizione della quota di partecipazione di cui alla presente lettera, vedi l'art. 61, comma 19, del
[204] Lettera inserita dall'art. 6 quater del
[205] Lettera già modificata dall'art. 2, comma 100, della
[206] Comma così modificato dall'art. 11 bis del
[207] Comma così modificato dall'art. 2 della
[208] Comma così modificato dall'art. 2 della
[209] La Corte costituzionale, con sentenza 16 maggio 2008, n. 145, ha dichiarato l'illegittimità del terzo periodo del presente comma.
[210] Comma così modificato dall'art. 2 della
[211] Comma già modificato dall'art. 2 della
[212] Comma modificato dall'art. 46 ter del
[213] Comma abrogato dall'art. 23 del
[214] Comma abrogato dall'art. 23 del
[215] Comma già modificato dall'art. 24 del
[216] Comma già modificato dall'art. 12 del
[217] Comma modificato dall'art. 3 della
[218] Comma così modificato dall'art. 30 del
[219] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[220] Comma così modificato dall'art. 2 della
[221] Comma così modificato dall'art. 2 della
[222] Comma così modificato dall'art. 17 del
[223] Comma sostituito dall'art. 32 del
[224] Comma modificato dall'art. 13 del
[225] Comma così modificato dall'art. 7 del
[226] Comma così modificato dall'art. 8 bis del
[227] Comma così modificato dall'art. 1 della
[228] Comma così modificato dall'art. 3 della
[229] Periodo abrogato dall'art. 73 del
[230] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[231] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[232] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[233] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[234] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[235] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[236] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[237] Comma abrogato dall'art. 5 del
[238] Comma abrogato dall'art. 5 del
[239] Comma abrogato dall'art. 217 del
[240] Comma abrogato dall'art. 5 del
[241] Comma abrogato dall'art. 5 del
[242] Comma abrogato dall'art. 5 del
[243] Comma abrogato dall'art. 3 del
[244] Comma così modificato dall'art. 7 del
[245] Comma così modificato dall'art. 5 del
[246] L'originario comma 989 è stato così sostituito dagli attuali commi 989 e 989 bis per effetto dell'art. 16 del
[247] L'originario comma 989 è stato così sostituito dagli attuali commi 989 e 989 bis per effetto dell'art. 16 del
[248] Comma modificato dall'art. 26 del
[249] Comma così modificato dall'art. 36 bis del
[250] Comma così modificato dall'art. 1 bis del
[251] Comma abrogato dall'art. 19 del
[252] Comma abrogato dall'art. 36 del
[253] Comma così modificato dall'art. 49 del
[254] L'efficacia delle disposizioni di cui al presente numero è stata differita al 1° gennaio 2008, limitatamente ai lavori e alle forniture per la manutenzione delle infrastrutture, dall'art. 3 del
[255] Lettera già modificata dall'art. 16 del
[256] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[257] Lettera aggiunta dall'art. 1 della
[258] Comma abrogato dall'art. 21 del
[259] Comma così modificato dall'art. 42 del
[260] Comma così modificato dall'art. 15 del
[261] Comma così modificato dall'art. 15 del
[262] La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio 2009, n. 55, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui dispone la sostituzione automatica di tutti i «commissari monocratici» dei consorzi agrari in stato di liquidazione, in carica alla data di entrata in vigore della
[263] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[264] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[265] Comma così modificato dall'art. 1 del
[266] Comma abrogato dall'art. 1, comma 513, della
[267] Comma modificato dall'art. 1 della
[268] Comma già modificato dall'art. 2, comma 182, della
[269] Comma abrogato dall'art. 57 del
[270] La Corte costituzionale, con sentenza 16 maggio 2008, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, sia emanato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata.
[271] La Corte costituzionale, con sentenza 16 maggio 2008, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, sia emanato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata.
[272] Comma abrogato dall'art. 9 bis del
[273] Comma modificato dall'art. 23 del
[274] Comma abrogato dall'art. 9 bis del
[275] L'originario comma 1152 è stato così sostituito dagli attuali commi 1152 e 1152 bis per effetto dell'art. 2 della
[276] L'originario comma 1152 è stato così sostituito dagli attuali commi 1152 e 1152 bis per effetto dell'art. 2 della
[277] Lettera inserita dall'art. 27 del
[278] Lettera aggiunta dall'art. 2 della
[279] Comma abrogato dall'art. 39 del
[280] Comma abrogato dall'art. 39 del
[281] Comma così modificato dall'art. 29 del
[282] Comma inserito dall'art. 29 del
[283] Comma abrogato dall'art. 39 del
[284] Comma così modificato dall'art. 7 del
[285] Comma così sostituito dall'art. 11 della
[286] Comma così modificato dall'art. 7 del
[287] Comma abrogato dall'art. 6 della
[288] Comma abrogato dall'art. 6 della
[289] Comma abrogato dall'art. 6 della
[290] Comma abrogato dall'art. 6 della
[291] Comma abrogato dall'art. 6 della
[292] Comma abrogato dall'art. 6 della
[293] Comma abrogato dall'art. 6 della
[294] Comma abrogato dall'art. 6 della
[295] Comma abrogato dall'art. 6 della
[296] Comma abrogato dall'art. 6 della
[297] Comma abrogato dall'art. 6 della
[298] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 55, comma 2 bis, del
[299] La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile 2008, n. 104, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui obbliga le Province autonome di Trento e di Bolzano ad uniformarsi ai criteri minimi uniformi definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
[300] La Corte costituzionale, con sentenza 11 aprile 2008, n. 94, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non stabilisce che i decreti ministeriali ivi previsti siano preceduti dall'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.
[301] Comma così sostituito dall'art. 18 della
[302] Lettera già modificata dall'art. 45 del
[303] Comma così modificato dall'art. 3 della
[304] Comma così modificato dall'art. 3 della
[305] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[306] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[307] Il fondo di cui al presente comma è stato soppresso dall'art. 4 della
[308] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[309] Periodo abrogato dall'art. 21 del
[310] Periodo abrogato dall'art. 1, comma 164, della
[311] Comma già modificato dall'art. 32 del
[312] Lettera inserita dall'art. 1, comma 26, della
[313] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 482, della
[314] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 482, della
[315] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 482, della
[316] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 482, della
[317] Comma abrogato dall'art. 38 della
[318] Comma abrogato dall'art. 38 della
[319] Comma già modificato dall'art. 2 della
[320] Comma così modificato dall'art. 2 della
[321] La Corte costituzionale, con sentenza 7 marzo 2008, n. 50, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non contiene, dopo le parole «il Ministro per i diritti e le pari opportunità» le parole «previa acquisizione del parere della Conferenza unificata».
[322] Comma così sostituito dall'art. 3 del
[323] Comma così modificato dall'art. 5 del
[324] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[325] L'Ente di cui al presente comma è stato soppresso dall'art. 7 del
[326] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2, comma 45, della
[327] L'originario comma 1284 è stato così sostituito dagli attuali commi 1284, 1284 bis e ter per effetto dell'art. 2 della L. 24 dicembre 2007, n. 244. La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio 2008, n. 168, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo sono indicate «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
[328] L'originario comma 1284 è stato sostituito dagli attuali commi 1284, 1284 bis e ter per effetto dell'art. 2 della
[329] L'originario comma 1284 è stato così sostituito dagli attuali commi 1284, 1284 bis e ter per effetto dell'art. 2 della
[330] Comma già modificato dall'art. 11 sexies del
[331] Comma così modificato dall'art. 23 del
[332] Comma abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al
[333] Comma così modificato dall'art. 10 del
[334] Lettera inserita dall'art. 10 del
[335] Comma abrogato dall'art. 6 della
[336] Comma abrogato dall'art. 6 della
[337] Comma abrogato dall'art. 6 della
[338] Comma già modificato dall'art. 6 del
[339] Comma abrogato dall'art. 2268 del
[340] Comma abrogato dall'art. 1 del
[341] La Corte costituzionale, con sentenza 12 dicembre 2012, n. 277, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esclude che l’Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino succeda all’Ordine Mauriziano nelle obbligazioni sorte dopo la data di entrata in vigore del
[342] Tabella così sostituita dall'art. 1 della