Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.4 disciplina generale |
Data: | 22/04/2005 |
Numero: | 58 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica, è convertito in legge con le [...] |
§ 5.4.115 - L. 22 aprile 2005, n. 58.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica.
(G.U. 22 aprile 2005, n. 93)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 2005, N. 16.
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «tutela ambientale» sono inserite le seguenti: «connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani,»;
al comma 2, dopo le parole: «ciascun ente territoriale» è inserita la seguente: «interessato»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «e alle province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni alla disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale, relativamente agli impianti di competenza statale, nonchè quelle derivanti dalle tariffe previste a copertura degli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al fine di dare attuazione alla
3-ter. All'articolo 1, comma 148, della
al comma 9, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per le province autonome di Trento e di Bolzano le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono devolute alle stesse nei modi e nei termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione»;
al comma 10, le parole: «emanato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al».