Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.4 concorrenza e antitrust |
Data: | 12/12/2002 |
Numero: | 273 |
Sommario |
Art. 1. (Promozione e sviluppo di nuove piccole e medie imprese). |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Disposizioni in materia di agevolazione alle piccole e medie imprese). |
Art. 3. (Utilizzo delle economie derivanti dalla revoca di incentivi automatici per interventi di programmazione negoziata). |
Art. 4. (Disposizioni per accelerare la definizione dei programmi di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64). |
Art. 5. (Modifica all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49). |
Art. 6. (Misure in materia di comunicazioni). |
Art. 7. (Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95). |
Art. 8. (Sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese). |
Art. 9. (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo). |
Art. 10. (Misure relative alla produzione di armamenti). |
Art. 11. (Disposizioni in materia di piani degli insediamenti produttivi). |
Art. 12. (Incentivi per il settore delle fonderie). |
Art. 13. (Interventi in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità). |
Art. 14. (Accelerazione delle procedure per il rilascio di visti turistici). |
Art. 15. (Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale). |
Art. 16. (Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale). |
Art. 17. (Operabilità del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali). |
Art. 18. (Intervento a sostegno del settore della proprietà industriale). |
Art. 19. (Premi con franchigia). |
Art. 20. (Attuario incaricato). |
Art. 21. (Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi assicurativi nel settore della RC auto). |
Art. 22. (Disposizioni per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore). |
Art. 23. (Modalità di risarcimento del danno). |
Art. 24. (Modifica dell'articolo 642 del codice penale). |
Art. 25. (Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990). |
Art. 26. (Disposizioni per la banca dati sinistri). |
Art. 27. (Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale). |
Art. 28. (Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione). |
Art. 29. (Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti). |
Art. 30. (Gasdotti internazionali di importazione). |
Art. 31. (Contributo straordinario all'ENEA). |
Art. 32. (Elenco dei prodotti esplodenti). |
Art. 33. (Disposizioni per lo sviluppo delle tecnologie di utilizzo pulito del carbone). |
Art. 34. (Semplificazione di oneri burocratici in materia di fonti rinnovabili). |
Art. 35. (Disposizioni in materia di importazione e fornitura di energia elettrica). |
Art. 36. (Misure per il controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati). |
Art. 37. (Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448) |
Art. 38. (Misure concernenti le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). |
Art. 39. (Istituzione del punto di contatto OCSE). |
Art. 40. (Disposizioni transitorie per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione). |
Art. 41. (Modifica all'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410). |
Art. 42. (Modifica all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59). |
Art. 43. (Modifiche all'articolo 3 della legge 11 gennaio 2001, n. 7). |
Art. 44. (Modifica all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580). |
Art. 45. (Modifiche alle norme sulla cambiale, sul vaglia cambiario e sui protesti cambiari). |
Art. 46. (Fondi rotativi). |
§ 22.4.8 - Legge 12 dicembre 2002, n. 273.
Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.
(G.U. 14 dicembre 2002, n. 293, S.O. n. 230)
Capo I
Interventi per favorire l’iniziativa economica privata
Art. 1. (Promozione e sviluppo di nuove piccole e medie imprese).
1. Al comma 1 dell'articolo 106 della
Art. 2. (Modifiche all'articolo 14 della
1. All'articolo 14 della
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
(omissis);
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
(omissis).
2. Al fine di consentire l'approvazione dei programmi di cui al secondo comma dell'articolo 14 della citata
3. Ai fini della revoca delle agevolazioni erogate ai sensi degli articoli 6 e 12 della
4. [Al fine di sostenere programmi di sviluppo e di innovazione nelle piccole e medie imprese dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero specificamente diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti, il fondo di cui all'articolo 14 della
5. [Gli aiuti di cui al comma 4 sono concessi nei limiti della disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis, di cui alla comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/68 del 6 marzo 1996, secondo procedure di attuazione individuate dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto di natura non regolamentare] [2].
6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
Art. 3. (Utilizzo delle economie derivanti dalla revoca di incentivi automatici per interventi di programmazione negoziata).
1. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del
2. Il Ministro delle attività produttive definisce, con proprio decreto adottato previo parere delle regioni interessate, i criteri di priorità nel finanziamento dei patti di cui al presente articolo e l'eventuale quota di risorse da riservare ai contratti di programma, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale, all'aumento dell'occupazione e al miglioramento della coesione sociale.
3. Ai fini del finanziamento dei patti, il Ministero delle attività produttive utilizza le risorse già assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a parziale copertura dei medesimi interventi, anche in deroga ai vincoli di destinazione dallo stesso previsti.
4. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
Art. 4. (Disposizioni per accelerare la definizione dei programmi di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64).
1. Per accelerare la definizione dei programmi di investimento agevolati ai sensi della legge 1º marzo 1986, n. 64, e delle altre normative per l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto di natura non regolamentare adottato previo parere delle regioni interessate, definisce procedure semplificate per la concessione definitiva delle agevolazioni e fissa termini perentori per gli adempimenti a carico delle imprese e degli istituti istruttori il cui mancato rispetto può essere sanzionato con la revoca delle agevolazioni. Con lo stesso provvedimento può essere prevista, fra l'altro, l'utilizzazione di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
2. A seguito dell'emissione dei provvedimenti di concessione definitiva il Ministero delle attività produttive effettua controlli sui programmi di investimento destinatari degli interventi.
3. In caso di pendenza, in capo ai legali rappresentanti delle imprese beneficiarie, di procedimenti penali per reati attinenti alle agevolazioni di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64, per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio, i competenti uffici del Ministero delle attività produttive devono sospendere l'iter procedurale delle pratiche di agevolazione fino al passaggio in giudicato della sentenza.
Art. 5. (Modifica all'articolo 17 della
1. Il comma 3 dell'articolo 17 della
(omissis).
Art. 6. (Misure in materia di comunicazioni).
1. Nel quadro delle misure in favore dello sviluppo della rete a larga banda, a seguito dell'acquisizione al bilancio dello Stato dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il wireless local loop, in misura pari almeno a 12,48 milioni di euro, con apposito decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere prevista l'esenzione dal contributo di cui all'articolo 20, comma 2, della
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 12,48 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dall'espletamento della gara relativa al rilascio delle licenze per il wireless local loop.
3. All'articolo 7 del
a) al comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", compresi le Forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco".
b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
(omissis).
Art. 7. (Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal
1. I commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal
2. Entro la data di cui al comma 1, i commissari provvedono a consegnare al competente ufficio del Ministero delle attività produttive il rendiconto della loro intera gestione e la relazione sull'attività svolta. Valutati il rendiconto e la relazione sull'attività svolta presentati, il Ministero delle attività produttive determina il compenso al commissario o ai commissari cessati, tenuto conto dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonchè dell'ammontare dei compensi dai medesimi percepiti nel corso della procedura.
3. Nei dieci giorni successivi al termine di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa. Al commissario liquidatore potrà essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali. Continua a trovare applicazione, salvo che per quanto concerne nuovi assoggettamenti alla procedura di amministrazione straordinaria, la disciplina di gruppo di cui all'articolo 3 del
4. L'articolo 107 del
Art. 8. (Sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese).
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese di tutti i settori economici, di cui all'articolo 1 della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, specie nelle aree depresse, è autorizzata la spesa di 10.620.000 euro per l'anno 2002, di 12.950.000 euro per l'anno 2003 e di 9.240.000 euro per l'anno 2004.
2. I criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti con provvedimento amministrativo del Ministro delle attività produttive, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'innovazione e le tecnologie e delle comunicazioni, nonchè le regioni interessate.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, per l'anno 2002, mediante riduzione dello stanziamento previsto dal comma 3 dell'articolo 103 della
4. All'articolo 103, comma 3, della
5. All'articolo 103, comma 4, della
6. Il comma 54 dell'articolo 52 della
(omissis).
Art. 9. (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo).
1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 108 della
Art. 10. (Misure relative alla produzione di armamenti).
1. I programmi intergovernativi nelle aree tecnologiche di cui alla
2. I programmi di cui al comma 1 sono individuati dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della difesa, e gli importi relativi a ciascun anno di costo gravano, nei limiti massimi del 15 per cento delle quote autorizzate a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della
3. Il Ministro delle attività produttive è autorizzato ad intervenire, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, della
4. L'ammontare degli interventi di cui all'articolo 6, commi 7, 8 e 8-bis, del
a) per i programmi di investimento autonomamente gestiti dalle imprese richiedenti, nella misura fino al 70 per cento dei costi agevolabili;
b) per gli accordi di programma, nella misura fino al 35 per cento dei costi agevolabili.
Art. 11. (Disposizioni in materia di piani degli insediamenti produttivi).
1. Il comma 64 dell'articolo 3 della
"64. I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della
2. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della
Art. 12. (Incentivi per il settore delle fonderie). [3]
1. Ai fini della realizzazione di un programma di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di acciaio è autorizzato lo stanziamento di 11.900.000 euro per l'anno 2002 e di 13.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. Il programma di cui al comma 1 è diretto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, al perseguimento delle seguenti finalità:
a) promuovere una migliore qualificazione della produzione, anche attraverso la riorganizzazione della capacità produttiva e lo sviluppo di condizioni favorevoli alla sua concentrazione nelle imprese che presentano più elevati livelli di competitività;
b) favorire migliori forme di collegamento fra la domanda e l'offerta;
c) favorire la rilocalizzazione delle imprese per le quali sussistano problemi di compatibilità ambientale con il territorio in cui sono situati i loro stabilimenti, in base a quanto stabilito dal
d) favorire l'innovazione tecnologica volta alla riduzione delle fonti inquinanti e all'aumento del risparmio energetico.
3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, come determinato dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
Art. 13. (Interventi in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità).
1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla
2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro delle attività produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della citata
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.033.000 euro per l'anno 2002 e 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 14. (Accelerazione delle procedure per il rilascio di visti turistici).
1. Per accelerare le procedure di rilascio dei visti turistici, da parte delle sedi diplomatiche italiane all'estero, è autorizzato a favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Capo II
Disposizioni in materia di proprietà industriale
Art. 15. (Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di proprietà industriale).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 28 febbraio 2005, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi [4]:
a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;
b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta;
c) revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della proprietà industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa è concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti;
d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche;
e) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, con previsione dell'estensione della competenza anche alla tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale;
f) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;
g) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'articolo 20 della
h) previsione che la rivelazione o l'impiego di conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri. In deroga all'articolo 14 della
3. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3 bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al presente articolo, il Governo può adottare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative dei decreti legislativi medesimi [5].
Art. 16. (Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore nonchè di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituire presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate a composizione collegiale per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato nè incrementi di dotazioni organiche;
b) prevedere altresì che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale e al presidente della corte d'appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato nè incrementi di dotazioni organiche;
c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la pertinente competenza territoriale.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze.
3. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare un decreto legislativo volto a rivedere la dislocazione delle sezioni specializzate di cui alla lettera a) del comma 1 in conseguenza della rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza delle modalità e dei principi e criteri direttivi indicati nei commi 1 e 2.
Art. 17. (Operabilità del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali). [6]
[1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, numero 10), della
2. Per le registrazioni già concesse e non ancora scadute, la denuncia di cui al comma 1 deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I diritti di utilizzazione economica del disegno o modello protetto dal diritto d'autore durano fino al termine del venticinquesimo anno dopo la morte dell'autore.]
Art. 18. (Intervento a sostegno del settore della proprietà industriale).
1. Al fine di fare fronte alle esigenze relative all'attività amministrativa in materia di proprietà industriale, con particolare riguardo all'evoluzione del sistema nazionale e internazionale di tutela, nonchè alle programmate modifiche del riassetto organizzativo, è autorizzata la spesa di 4.015.000 euro per l'anno 2002 e di 1.135.000 euro per l'anno 2003.
2. I criteri per l'utilizzo delle somme di cui al comma 1 sono determinati con direttive del Ministro delle attività produttive.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
Capo III
Disposizioni in materia di RC auto
Art. 19. (Premi con franchigia). [7]
[1. All'articolo 2, comma 1, del
"d-bis) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti dalle imprese di assicurazione, non corrisposti dall'assicurato".
2. Al fine di garantire il recupero delle somme della franchigia di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 2, comma 1, del citato
3. Il comma 2-bis dell'articolo 12 della
Art. 20. (Attuario incaricato). [8]
[1. Per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche relativi al ramo RC auto, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), l'assicuratore individua un attuario incaricato.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Art. 21. (Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi assicurativi nel settore della RC auto). [9]
[1. Al fine di consentire la realizzazione dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, l'ISVAP è tenuto a comunicare su richiesta dello stesso Ministero e in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, secondo comma, della
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con il compito di osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolamentati la costituzione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non possono essere attribuiti alcuna indennità o emolumento comunque denominato.
3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. Il comma 5-quater dell'articolo 2 del
"5-quater. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1º gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di controllo dei vari Stati membri dell'Unione europea. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP".
5. All'articolo 5, comma 6, della
6. Il comma 5-ter dell'articolo 2 del
Art. 22. (Disposizioni per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore). [10]
[1. L'articolo 12 bis della
"Art. 12 bis.
1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonchè un'adeguata informazione agli utenti, le imprese che esercitano il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti rendono pubblici i premi e le condizioni generali e speciali di polizza praticati nel territorio della Repubblica.
2. I premi praticati su determinazione di ciascuna impresa di assicurazione agli assicurati inseriti nella classe di merito di massimo sconto nell'ultimo biennio sono uniformi sull'intero territorio nazionale.
3. La pubblicità dei premi e delle condizioni di polizza di cui al comma 1 è attuata presso ogni punto di vendita dell'impresa, nonchè mediante siti INTERNET che permettono agli utenti di calcolare premi e prendere visione delle condizioni di polizza per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da assicurare.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del
5. L'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 10.300 euro. In caso di omissione o ritardo superiore a trenta giorni la sanzione è raddoppiata".
2. I primi due periodi dell'articolo 2, comma 2, della
3. All'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12-bis della citata
Art. 23. (Modalità di risarcimento del danno). [11]
[1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall'articolo 5 del
2. All'articolo 3 del citato
"Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all'assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 642 del codice penale. Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura è sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione".
3. Il comma 4 dell'articolo 5 della
(omissis).
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio dello Stato:
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.]
Art. 24. (Modifica dell'articolo 642 del codice penale).
1. L'articolo 642 del codice penale è sostituito dal seguente:
(omissis).
Art. 25. (Modifica alla
[1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della
"1-bis. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, nella formazione delle tariffe le imprese calcolano distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, le imprese possono fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato. Qualora l'ISVAP accerti l'elusione dell'obbligo a contrarre attuata, con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati, si applica una sanzione pecuniaria pari al 3 per cento dei premi per responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli risultanti dall'ultimo bilancio approvato, con un minimo di 1 milione di euro e fino ad un massimo di 5 milioni di euro. In caso di reiterata elusione dell'obbligo a contrarre, l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere revocata".]
Art. 26. (Disposizioni per la banca dati sinistri). [13]
[1. Al primo comma dell'articolo 3 del
2. Al terzo periodo del secondo comma dell'articolo 3 del citato
Capo IV
Disposizioni in materia di politica energetica
Art. 27. (Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale).
1. Per garantire a mezzo del potenziamento delle infrastrutture internazionali lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza degli approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico, sono concessi contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna, per la realizzazione di terminali di rigassificazione e per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal Nord Africa all'Italia.
2. I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi gasdotti di importazione di gas naturale, di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale hanno diritto di allocare, in regime di accesso di cui alla
3. Il finanziamento degli interventi è approvato con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle attività produttive.
4. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 18.000.000 di euro per l'anno 2002, di 79.519.000 euro per l'anno 2003 e di 136.051.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero delle attività produttive, quanto a 9.000.000 di euro per l'anno 2002, a 34.519.000 euro per l'anno 2003 e a 59.051.000 euro per l'anno 2004, ed al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 9.000.000 di euro per l'anno 2002, a 45.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 77.000.000 di euro per l'anno 2004.
Art. 28. (Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione).
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 del
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
Art. 29. (Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).
1. Il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, istituito dall'articolo 6 del
Art. 30. (Gasdotti internazionali di importazione).
1. Per i gasdotti sottomarini di importazione di gas naturale da Stati non appartenenti all'Unione europea ubicati nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, le modalità di applicazione delle disposizioni del
2. Le imprese di trasporto operanti nel territorio nazionale sono autorizzate ad effettuare le eventuali compensazioni tra i soggetti interessati, al fine di conseguire quanto disposto dal comma 1 per l'anno termico 1º ottobre 2001-30 settembre 2002.
Art. 31. (Contributo straordinario all'ENEA).
1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 111 della
2. L'erogazione della quota prevista per l'anno 2002 avviene su presentazione della relazione di cui al comma 3 del citato articolo 111 della
3. Il Ministro delle attività produttive valuta, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'ambiente e della tutela del territorio, la relazione e le successive fasi di realizzazione del programma e dispone la liquidazione del contributo per l'intero o per la quota riferita allo stato di avanzamento.
4. Nella fase di realizzazione del progetto dimostrativo di potenza devono essere previamente indicati i soggetti con i quali è realizzato l'impianto e il relativo impegno finanziario.
Art. 32. (Elenco dei prodotti esplodenti).
1. L'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego per attività estrattive di cui all'articolo 299 del
2. Il Ministero delle attività produttive provvede alle spese per la ricerca scientifica relativa alla valutazione della sicurezza nell'impiego di prodotti esplodenti, alle spese per l'aggiornamento dell'elenco e per l'acquisto, la costruzione e la gestione di apparecchiature di prova di prodotti esplodenti, nei limiti del fondo di cui al comma 1.
Art. 33. (Disposizioni per lo sviluppo delle tecnologie di utilizzo pulito del carbone).
1. Al fine di garantire le disponibilità finanziarie necessarie all'attuazione da parte della Sotacarbo Spa del piano di attività di cui all'articolo 7, comma 5, della
Art. 34. (Semplificazione di oneri burocratici in materia di fonti rinnovabili).
1. Al comma 2 dell'articolo 15 del
Art. 35. (Disposizioni in materia di importazione e fornitura di energia elettrica).
1. Fatta salva la capacità impegnata per i contratti esistenti nonchè per l'importazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, in presenza di capacità di trasporto disponibile insufficiente rispetto alla domanda, hanno diritto ad un'assegnazione prioritaria della medesima capacità, sulla base di bande di capacità di dimensione non inferiore a 10 MW, i clienti idonei direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale nonchè i clienti idonei dotati, in ogni singolo sito, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal gestore della rete di trasmissione nazionale, che siano in grado di assicurare il servizio di interrompibilità istantanea del carico per la potenza richiesta, ovvero i clienti idonei o finali ed i consorzi di clienti finali in grado di assicurare il completo utilizzo della capacità assegnata, sulla base anche di contratti pluriennali di fornitura, per almeno l'80 per cento delle ore annue. Il Ministro delle attività produttive definisce con propri provvedimenti le quote di capacità riservate per le assegnazioni prioritarie di cui al presente comma.
2. I contratti di fornitura stipulati dai clienti idonei aventi i requisiti indicati al comma 1 non sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 2, del
Capo V
Misure organizzative
Art. 36. (Misure per il controllo della destinazione d'uso di materie prime e semilavorati).
1. Per l'effettuazione dei controlli e del monitoraggio sulla corretta destinazione ed utilizzazione di materie prime e di semilavorati il cui impiego è soggetto a specifiche tipologie di qualificazione per la tutela della salute e della sicurezza, le amministrazioni dello Stato interessate possono avvalersi dei reparti speciali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza competenti per materia, previa intesa con i Ministeri dai quali dipendono funzionalmente i predetti reparti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i reparti di cui al medesimo comma 1 hanno diritto di accesso e di verifica, secondo le disposizioni vigenti, presso i produttori, gli importatori, i distributori e gli utilizzatori dei prodotti di cui al citato comma 1, da individuare con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate.
Art. 37. (Modifica alla
1. All'articolo 49, comma 1, della
(omissis)
Art. 38. (Misure concernenti le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
1. In caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di dare continuità alla attività degli organi, la cui composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, i consigli continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2003, il trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli di cui alla tabella C allegata alla
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 2.580.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2003, il trattamento economico del personale di cui al comma 2, in posizione di comando presso altre amministrazioni, è posto a carico di queste ultime e il relativo trattamento previdenziale e assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo comma, e 3 della
5. Con decorrenza 1º gennaio 2003, il personale di cui al comma 2 è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Ministeri, fatto salvo, sotto forma di assegno personale non riassorbibile, il maggiore trattamento economico in godimento alla stessa data. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 44.415 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
Art. 39. (Istituzione del punto di contatto OCSE).
1. Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE del giugno 2000, finalizzata a promuovere l'osservanza, da parte delle imprese multinazionali, di un codice di comportamento comune, è istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un Punto di contatto nazionale (PCN).
2. Per garantire l'operatività del PCN di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a richiedere in comando da altre amministrazioni personale dotato delle qualifiche professionali richieste fino ad un massimo di dieci unità. A tale personale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della
3. Al fine di garantire il funzionamento del PCN è autorizzata la spesa di 285.000 euro nell'anno 2003 e di 720.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
Art. 40. (Disposizioni transitorie per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione).
1. Coloro che abbiano iniziato la frequenza di corsi di formazione per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, di cui all'articolo 2 della
a) abbiano superato gli esami di idoneità relativi al corso frequentato, anche successivamente alla data di entrata in vigore della
b) siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla previgente normativa;
c) siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla
Art. 41. (Modifica all'articolo 4 della
1. All'articolo 4 della
"2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle attività produttive".
2. I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa nominati ai sensi del
Art. 42. (Modifica all'articolo 15 della
1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della
Art. 43. (Modifiche all'articolo 3 della
1. All'articolo 3, comma 2, della
Art. 44. (Modifica all'articolo 18 della
1. Al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 18 della
2. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 18 della citata
Art. 45. (Modifiche alle norme sulla cambiale, sul vaglia cambiario e sui protesti cambiari).
1. Alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, di cui al
a) all'articolo 1, il numero 3) è sostituito dal seguente:
"3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario)";
b) all'articolo 30, primo comma, dopo le parole: "è sottoscritta dal trattario" sono inserite le seguenti: "; il trattario indica il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale";
c) all'articolo 100, primo comma, è aggiunto il seguente numero:
"7-bis) l'indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell'emittente".
2. All'articolo 4 della
a) al comma 3, nel primo periodo, le parole: "Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "Il responsabile dirigente dell'ufficio protesti"; nel secondo periodo, le parole: "il presidente" sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile dirigente dell'ufficio protesti";
b) al comma 4, le parole: "del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "del responsabile dirigente dell'ufficio protesti".
3. All'articolo 17, comma 6-bis, secondo periodo, della
Art. 46. (Fondi rotativi).
1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a costituire, ai sensi e per le finalità di cui alla
[1] Comma abrogato dall'art. 23 del
[2] Comma abrogato dall'art. 23 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[4] Alinea già modificato dall'art. 2 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[6] Articolo abrogato dall’art. 246 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 354 del
[8] Articolo abrogato dall'art. 354 del
[9] Articolo abrogato dall'art. 354 del
[10] Articolo abrogato dall'art. 354 del
[11] Articolo abrogato dall'art. 354 del
[12] Articolo abrogato dall'art. 354 del
[13] Articolo abrogato dall'art. 354 del
[14] Comma già modificato dall'art. 12 del
[15] Comma così modificato dall'art. 2 del