Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.3 sviluppo economico |
Data: | 14/05/2005 |
Numero: | 80 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, è convertito in legge con le [...] |
§ 55.3.37 – L. 14 maggio 2005, n. 80.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonchè per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.
(G.U. 14 maggio 2005, n. 111 – S.O. n. 91)
1. Il
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile. Il decreto, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi ed ai criteri direttivi previsti dal comma 3, provvede a realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti ed è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonchè sottoposto al parere della Assemblea generale della Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 93 dell'ordinamento giudiziario di cui al
3. Nell'attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica, stabilendo identità dei motivi di ricorso ordinario e straordinario ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, prevedendo che il vizio di motivazione debba riguardare un fatto controverso; l'obbligo che il motivo di ricorso si chiuda, a pena di inammissibilità dello stesso, con la chiara enunciazione di un quesito di diritto; l'estensione del sindacato diretto della Corte sull'interpretazione e sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali di diritto comune, ampliando la previsione del numero 3) dell'articolo 360 del codice di procedura civile; la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e la ricorribilità immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva di ricorso avverso le prime e la previsione della riserva di ricorso avverso le seconde; la distinzione fra pronuncia delle sezioni semplici e pronuncia delle sezioni unite prevedendo che la questione di giurisdizione sia sempre di competenza delle sezioni unite nei casi di cui all'articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, e possa invece essere assegnata, negli altri casi, alle sezioni semplici se sulla stessa si siano in precedenza pronunziate le sezioni unite; il vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite, stabilendo che, ove la sezione semplice non intenda aderire al precedente, debba reinvestire le sezioni unite con ordinanza motivata; l'estensione delle ipotesi di decisione nel merito, possibile anche nel caso di violazione di norme processuali; l'enunciazione del principio di diritto, sia in caso di accoglimento, sia in caso di rigetto dell'impugnazione e con riferimento a tutti i motivi della decisione; meccanismi idonei, modellati sull'attuale articolo 363 del codice di procedura civile, a garantire l'esercitabilità della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche nei casi di non ricorribilità del provvedimento ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione. Prevedere la revocazione straordinaria e l'opposizione di terzo contro le sentenze di merito della Corte di cassazione, disciplinandone la competenza;
b) riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell'arbitrato prevedendo: la disponibilità dell'oggetto come unico e sufficiente presupposto dell'arbitrato, salva diversa disposizione di legge; che, per la stipulazione di compromesso e di clausola compromissoria, vi sia un unico criterio di capacità, riferito al potere di disporre in relazione al rapporto controverso; una disciplina relativa all'arbitrato con pluralità di parti, che garantisca nella nomina degli arbitri il rispetto della volontà originaria o successiva delle parti, nonchè relativa alla successione nel diritto controverso ed alla partecipazione dei terzi al processo arbitrale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'istituto; una disciplina specifica finalizzata a garantire l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri; una disciplina unitaria e completa della responsabilità degli arbitri, anche tipizzando le relative fattispecie; una disciplina dell'istruzione probatoria, con la previsione di adeguate forme di assistenza giudiziaria; che gli arbitri possano conoscere in via incidentale delle questioni pregiudiziali non arbitrabili, salvo che per legge sia necessaria la decisione con efficacia di giudicato autonomo; una razionalizzazione della disciplina dei termini per la pronuncia del lodo, anche con riferimento alle ipotesi di proroga degli stessi; una semplificazione e una razionalizzazione delle forme e delle modalità di pronuncia del lodo; che il lodo, anche non omologato, abbia gli effetti di una sentenza; una razionalizzazione delle ipotesi attualmente esistenti di impugnazione per nullità secondo i seguenti principi: 1) subordinare la controllabilità del lodo ai sensi del secondo comma dell'articolo 829 del codice di procedura civile alla esplicita previsione delle parti, salvo diversa previsione di legge e salvo il contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, 2) disciplinare il procedimento, prevedendo le ipotesi di pronuncia rescissoria da parte del giudice dell'impugnazione per nullità, 3) disciplinare in generale i rapporti fra arbitro e giudice, ivi compresa l'eccezione di patto compromissorio; una disciplina dell'arbitrato amministrato, assicurando che l'intervento dell'istituzione arbitrale nella nomina degli arbitri abbia luogo solo se previsto dalle parti e prevedendo, in ogni caso, che le designazioni compiute da queste ultime siano vincolanti; la soppressione del capo dedicato all'arbitrato internazionale, con tendenziale estensione della relativa disciplina all'arbitrato interno, salvi gli opportuni adattamenti, con esclusione di quanto previsto dall'articolo 838 del codice di procedura civile; che le norme in materia di arbitrato trovino sempre applicazione in presenza di patto compromissorio comunque denominato, salva la diversa ed espressa volontà delle parti di derogare alla disciplina legale, fermi in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio, la sindacabilità in via di azione o di eccezione della decisione per vizi del procedimento e la possibilità di fruire della tutela cautelare.
4. Nell'esercizio della delega di cui ai commi 2 e 3, il Governo può revisionare la formulazione letterale e la collocazione degli articoli del vigente codice e delle altre norme processuali civili vigenti non direttamente investiti dai principi di delega in modo da accordarli con le modifiche apportate dal decreto legislativo adottato nell'esercizio della predetta delega.
5. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al
5-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con la procedura di cui al medesimo comma 5 [1].
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) modificare la disciplina del fallimento, secondo i seguenti principi:
1) semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto e l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia;
2) ampliare le competenze del comitato dei creditori, consentendo una maggiore partecipazione dell'organo alla gestione della crisi dell'impresa; coordinare i poteri degli altri organi della procedura;
3) modificare la disciplina dei requisiti per la nomina a curatore, annoverando tra i soggetti legittimati a ricoprire la carica gli studi professionali associati, le società tra professionisti, nonchè coloro che abbiano comprovate capacità di gestione imprenditoriale;
4) modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento, eliminando le sanzioni personali e prevedendo che le limitazioni alla libertà di residenza e di corrispondenza del fallito siano connesse alle sole esigenze della procedura;
5) modificare la disciplina degli effetti della revocazione, prevedendo che essi si rivolgano nei confronti dell'effettivo destinatario della prestazione;
6) ridurre il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria;
7) modificare la disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, ampliando i termini entro i quali il curatore deve manifestare la propria scelta in ordine allo scioglimento dei relativi contratti e prevedendo una disciplina per i patrimoni destinati ad uno specifico affare e per i contratti di locazione finanziaria;
8) modificare la disciplina della continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, ampliando i poteri del comitato dei creditori e del curatore ed introducendo l'obbligo di informativa periodica da parte del curatore al comitato dei creditori sulla gestione provvisoria;
9) modificare la disciplina dell'accertamento del passivo, abbreviando i tempi della procedura, semplificando le modalità di presentazione delle relative domande di ammissione e prevedendo che in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo i creditori possano, a maggioranza dei crediti insinuati, confermare o effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nonchè confermare il curatore ovvero richiederne la sostituzione indicando al giudice delegato un nuovo nominativo;
10) prevedere che, entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predisponga un programma di liquidazione da sottoporre, previa approvazione del comitato dei creditori, all'autorizzazione del giudice delegato contenente le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo, specificando:
10.1) se è opportuno disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o di singoli rami di azienda, anche tramite l'affitto a terzi;
10.2) la sussistenza di proposte di concordato;
10.3) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare;
10.4) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
10.5) le condizioni della vendita dei singoli cespiti, e che il comitato dei creditori possa proporre al curatore modifiche al programma presentato, prima di procedere alla sua votazione, e che l'approvazione del programma sia subordinata all'esito favorevole della votazione, da parte del comitato dei creditori;
11) modificare la disciplina della ripartizione dell'attivo, abbreviando i tempi della procedura e semplificando gli adempimenti connessi;
12) modificare la disciplina del concordato fallimentare, accelerando i tempi della procedura e prevedendo l'eventuale suddivisione dei creditori in classi che tengano conto della posizione giuridica e degli interessi omogenei delle varie categorie di creditori, nonchè trattamenti differenziati per i creditori appartenenti a classi diverse; disciplinare le modalità di voto per classi, prevedendo che non abbiano diritto di voto i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, a meno che dichiarino di rinunciare al privilegio; disciplinare le modalità di approvazione del concordato, modificando altresì la disciplina delle impugnazioni al fine di garantire una maggiore celerità dei relativi procedimenti;
13) introdurre la disciplina dell'esdebitazione e disciplinare il relativo procedimento, prevedendo che essa consista nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora:
13.1) abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni;
13.2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura;
13.3) non abbia violato le disposizioni di cui alla gestione della propria corrispondenza;
13.4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
13.5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
13.6) non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.
14) abrogare la disciplina del procedimento sommario;
b) prevedere l'abrogazione dell'amministrazione controllata;
c) prevedere che i crediti di rivalsa verso il cessionario previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, se relativi alla cessione di beni mobili, abbiano privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale di cui agli articoli 2752 e 2753 del codice civile, cui tuttavia è posposto.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 MARZO 2005, N. 35
All'articolo 1:
al comma 4, le parole: "strumentali finalizzati" sono sostituite dalle seguenti: "strumentali nonchè finalizzate";
al comma 5, lettera a), la parola: "ciascun" è sostituita dalla seguente: "ciascuno";
al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al
al comma 11, le parole: "Il comitato anti-contraffazione di cui all'articolo 4, comma 72, della
al comma 12, le parole: "dell'attività" sono sostituite dalle seguenti: "delle attività";
al comma 15, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 3 del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:
"15-bis. I fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del regolamento di cui al
15-ter. Ai fondi di cui al comma 15-bis, accreditati nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario di competenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 61-bis, primo comma, del
15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al rilascio di una attestazione da parte del capo missione sullo stato di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. La rendicontazione finale è altresì corredata da una relazione del capo missione, attestante l'effettiva realizzazione dell'intervento, progetto o programma ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
15-quinquies. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e di controllo dei finanziamenti erogati ai sensi della
15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di cui all'articolo 11 della
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - (Modifiche al
a) all'articolo 13, il comma 6 è abrogato;
b) all'articolo 34, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati";
c) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova applicazione per la categoria di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";
d) all'articolo 70, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
"e-bis) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi";
e) all'articolo 70, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.
2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro";
f) all'articolo 72, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
"4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera e-bis), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato";
g) all'articolo 72, comma 5, la parola: "metropolitane" è soppressa.
Art. 1-ter. - (Quote massime di lavoratori stranieri per esigenze di carattere stagionale). - 1. In attesa della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al
Art. 1-quater. - (Alto Commissario per la lotta alla contraffazione). - 1. E' istituito l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti di:
a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;
b) monitoraggio sulle attività di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione.
2. L'Alto Commissario di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle attività produttive.
3. L'Alto Commissario si avvale per il proprio funzionamento degli uffici delle competenti direzioni generali del Ministero delle attività produttive.
4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di composizione e di funzionamento dell'Alto Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 145 del
All'articolo 2:
al comma 1:
nell'alinea, le parole: "di seguito denominato: "
alla lettera a), le parole: "67. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie" sono sostituite dalle seguenti: "Art. 67. (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie)";
alla lettera b), le parole: "70. Effetti della revocazione" sono sostituite dalle seguenti: "Art. 70. (Effetti della revocazione)";
alla lettera d), le parole: "160. Condizioni per l'ammissione alla procedura" sono sostituite dalle seguenti: "Art. 160. (Condizioni per l'ammissione alla procedura)";
alla lettera e), le parole: "161. Domanda di concordato" sono sostituite dalle seguenti: "Art. 161. (Domanda di concordato)";
alla lettera f), le parole: "163. Ammissione alla procedura" sono sostituite dalle seguenti: "Art. 163. (Ammissione alla procedura)" e dopo le parole: "Con il provvedimento di cui al primo comma" sono inserite le seguenti: ", il tribunale";
alla lettera g), le parole: "177. Maggioranza per l'approvazione del concordato" sono sostituite dalle seguenti: "Art. 177. (Maggioranza per l'approvazione del concordato)";
alla lettera h), le parole: "180. Approvazione del concordato e giudizio di omologazione" sono sostituite dalle seguenti: "Art. 180. (Approvazione del concordato e giudizio di omologazione)";
alla lettera i), le parole: "181. Chiusura della procedura" sono sostituite dalle seguenti: "Art. 181. (Chiusura della procedura)";
alla lettera l), le parole: "182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti" sono sostituite dalle seguenti: "Art. 182-bis. (Accordi di ristrutturazione dei debiti)";
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto";
al comma 3:
nell'alinea, le parole: "Al
alla lettera a), capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: "A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso";
alla lettera b), capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: "A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso";
dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
"b-bis) all'articolo 164, ultimo comma, la parola: "ultimo" è sostituita dalla seguente: "secondo";
b-ter) all'articolo 167, secondo comma, dopo le parole: "le eventuali domande riconvenzionali" sono inserite le seguenti: "e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio"";
alla lettera c), dopo le parole: "documenti informatici e teletrasmessi" è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione";
dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
"c-bis) l'articolo 180 è sostituito dal seguente:
"Art. 180. - (Forma di trattazione). - La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale";
c-ter) gli articoli 183 e 184 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 183. - (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa). - All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.
Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l'udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.
Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonchè un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per l'indicazione di prova contraria. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice si riserva di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza pronunziata fuori dell'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni, fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.
L'ordinanza di cui al sesto comma è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonchè a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti.
-Art. 184. - (Udienza di assunzione dei mezzi di prova). - Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal sesto comma dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con l'ordinanza di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi";
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) al libro III sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:
"Art. 474. - (Titolo esecutivo). - L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le cambiali, nonchè gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, o le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.
L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma";
2) all'articolo 476, quarto comma, le parole: "non superiore a 5 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.000 a 5.000";
3) all'articolo 479, secondo comma, le parole da: "ma se esso" fino a: "a norma dell'articolo 170" sono soppresse;
4) all'articolo 490 sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto";
4.2) nel terzo comma, dopo le parole: "sia inserito" sono inserite le seguenti: "almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto";
5) l'articolo 492 è sostituito dal seguente:
"Art. 492. - (Forma del pignoramento). - Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste inun'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.
Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicati beni dal debitore, questi, dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche
agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all'articolo 499, terzo comma.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonchè quelle dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione.
L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma";
6) all'articolo 495 sono apportate le seguenti modificazioni:
6.1) al primo comma, le parole: "In qualsiasi momento anteriore alla vendita" sono sostituite dalle seguenti: "Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569";
6.2) al quarto comma, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
7) all'articolo 499 sono apportate le seguenti modificazioni:
7.1) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonchè i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno";
7.2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione";
8) all'articolo 510, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo";
9) l'articolo 512 è sostituito dal seguente:
"Art. 512. - (Risoluzione delle controversie). - Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.
Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata";
10) all'articolo 524, secondo comma, le parole: "nell'articolo 525, secondo comma" e le parole: "nel terzo comma dell'articolo 525" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "nell'articolo 525, primo comma" e: "nel secondo comma dell'articolo 525";
11) all'articolo 525 sono apportate le seguenti modificazioni:
11.1) il primo comma è abrogato;
11.2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi 20.000 euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529";
12) all'articolo 526, le parole: "a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti:
"a norma dell'articolo 525";
13) l'articolo 527 è abrogato;
14) all'articolo 528, il primo comma è sostituito dal seguente:
"I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza";
15) all'articolo 530, quinto comma, le parole: "terzo comma", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "secondo comma";
16) all'articolo 532, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinchè proceda alla vendita in qualità di commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione";
17) l'articolo 534-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 534-bis. - (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione";
18) all'articolo 546 sono apportate le seguenti modificazioni:
18.1) dopo le parole: "da lui dovute" sono inserite le seguenti: "e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà";
18.2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza";
19) all'articolo 557, secondo comma, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni";
20) all'articolo 559 sono apportate le seguenti modificazioni:
20.1) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore";
20.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.
Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, è nominato custode altro soggetto";
21) all'articolo 560 sono apportate le seguenti modificazioni:
21.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Modalità di nomina e revoca del custode. Modo della custodia)";
21.2) al primo comma è anteposto il seguente:
"I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonché l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l'aggiudicazione deve essere sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485";
21.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il giudice, con l'ordinanza di cui al primo comma, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi perchè gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita.
Il custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità";
22) l'articolo 563 è abrogato;
23) l'articolo 564 è sostituito dal seguente:
"Art. 564. - (Facoltà dei creditori intervenuti). - I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti";
24) agli articoli 561, secondo comma, 565 e 566 le parole: "nell'articolo 563, secondo comma," sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 564";
25) l'articolo 567 è sostituito dal seguente:
"Art. 567. - (Istanza di vendita). - Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonchè i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati";
26) l'articolo 569 è sostituito dal seguente:
"Art. 569. - (Provvedimento per l'autorizzazione della vendita).
- A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a sè per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di novanta giorni.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi";
27) gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 571. - (Offerte d'acquisto). - Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni.
L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.
Art. 572. - (Deliberazione sull'offerta). - Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta.
Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.
Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
Art. 573. - (Gara tra gli offerenti). - Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.
Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto";
28) l'articolo 575 è abrogato;
29) all'articolo 576, primo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente:
"5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti";
30) l'articolo 580 è sostituito dal seguente:
"Art. 580. - (Prestazione della cauzione). - Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576.
Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione";
31) gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 584. - (Offerte dopo l'incanto). - Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.
Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.
Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.
Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.
Art. 585. - (Versamento del prezzo). - L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.
Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.
Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata";
32) all'articolo 586, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento";
33) gli articoli 588, 589, 590, 591, 591-bis e 591-ter sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 588. - (Termine per l'istanza di assegnazione). – Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.
Art. 589. - (Istanza di assegnazione). - L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell'articolo 568.
Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.
Art. 590. - (Provvedimento di assegnazione). - Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.
Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.
Art. 591. - (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto). - Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.
In quest'ultimo caso il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.
Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.
3-bis.
DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA
Art. 591-bis. - (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte e alla gara tra gli offerenti e ove si svolge l'incanto.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio dell'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma;
2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;
4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;
5) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonchè all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;
7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596.
In caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto, il professionista provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'articolo 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'articolo 498, non intervenuti, nonchè a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate dal professionista incaricato presso il suo studio ovvero nel luogo da lui indicato.
All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.
Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalità delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.
Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.
Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca indicata dal giudice.
I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al professionista delle operazioni di vendita con incanto.
Art. 591-ter. - (Ricorso al giudice dell'esecuzione). - Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonchè avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617";
34) all'articolo 596, primo comma, dopo le parole: "dell'esecuzione" sono inserite le seguenti: "o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis";
35) all'articolo 598, dopo le parole: "dell'esecuzione" sono inserite le seguenti: "o professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis";
36) all'articolo 600, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568";
37) all'articolo 608, il primo comma è sostituito dal seguente:
"L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà";
38) dopo l'articolo 608 è inserito il seguente:
"Art. 608-bis. - (Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante). - L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente";
39) all'articolo 611, secondo comma, dopo le parole: "giudice dell'esecuzione" sono inserite le seguenti: "a norma degli articoli 91 e seguenti";
40) all'articolo 615, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo";
41) all'articolo 617 sono apportate le seguenti modificazioni:
41.1) al primo comma, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";
41.2) al secondo comma, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";
42) l'articolo 624 è sostituito dai seguenti:
"Art. 624. - (Sospensione per opposizione all'esecuzione). – Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615, secondo comma, e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.
Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.
Art. 624-bis. - (Sospensione su istanza delle parti). – Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire";
43) all'articolo 630, al terzo comma, dopo le parole: "è ammesso reclamo" sono inserite le seguenti: "da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e"";
dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
"e-bis) al capo III del titolo I del libro IV sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 669-quinquies, dopo le parole: "in arbitri" sono inserite le seguenti: "anche non rituali";
2) all'articolo 669-octies sono apportate le seguenti modificazioni:
2.1) al primo comma, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
2.2) al secondo comma, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
2.3) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
"Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonchè ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.
L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.
L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo";
3) all'articolo 669-decies, il primo comma è sostituito dai seguenti:
"Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza";
4) all'articolo 669-terdecies sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore";
4.2) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
"Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice";
5) all'articolo 696 sono apportate le seguenti modificazioni:
5.1) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta";
5.2) dopo il primo comma è inserito il seguente:
"L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica";
6) dopo l'articolo 696 è inserito il seguente:
"Art. 696-bis. - (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite). - L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili";
7) all'articolo 703 sono apportate le seguenti modificazioni:
7.1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili";
7.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sè l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669-novies, terzo comma";
8) all'articolo 704, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703";
e-ter) al capo I del titolo II del libro IV, gli articoli 706, 707, 708 e 709 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 706. - (Forma della domanda). - La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sè, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
Art. 707. - (Comparizione personale delle parti). - I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
Art. 708. - (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente). - All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.
Art. 709. - (Notificazione dell'ordinanza e fissazione dell'udienza). - L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.
Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis ridotti a metà.
Con l'ordinanza il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonchè per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.
Art. 709-bis. - (Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore). - All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo. Si applica altresì l'articolo 184"";
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. L'articolo 4 della
"Art. 4. - 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.
3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sè, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonchè, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.
10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonchè per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l'articolo 184 del medesimo codice.
12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.
13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
15. L'appello è deciso in camera di consiglio.
16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8".
3-ter. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 70-bis è inserito il seguente:
"Art. 70-ter. - (Notificazione della comparsa di risposta). - La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice, l'invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralità degli stessi, a notificare al difensore dell'attore la comparsa di risposta ai sensi dell'articolo 4 del
Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal
b) l'articolo 169-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 169-bis. - (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con il decreto di cui all'articolo 179-bis è stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai dottori commercialisti per le operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri";
c) l'articolo 169-ter è sostituito dal seguente:
"Art. 169-ter. - (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita). - Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri";
d) dopo l'articolo 173, sono inseriti i seguenti:
"Art. 173-bis. - (Contenuto della relazione di stima e compiti dell'esperto). - L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:
1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;
6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonchè l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso.
L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.
L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purchè abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.
Art. 173-ter. - (Pubblicità degli avvisi tramite internet). – Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili.
Art. 173-quater. - (Avviso delle operazioni di vendita con incanto da parte del professionista delegato). - L'avviso di cui al terzo comma dell'articolo 591-bis del codice deve contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al
e) gli articoli 179-bis e 179-ter sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 179-bis. - (Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati, dottori commercialisti e esperti contabili per le operazioni di vendita di beni immobili.
Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.
Art. 179-ter. - (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita). - Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.
Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.
Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis, primo comma, del codice.
I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo";
f) l'articolo 181 è sostituito dal seguente:
"Art. 181. - (Disposizioni sulla divisione). - Il giudice dell'esecuzione, quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli interessati sono tutti presenti.
Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l'udienza davanti a sè per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza".
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter entrano in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale";
al comma 4, lettera c), numero 5), sono soppressi, in fine, i seguenti segni di interpunzione: "".";
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma dell'articolo 8 della
4-ter. Nella
"Art. 7-bis. - (Obbligazioni bancarie garantite). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2, si applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3 del presente articolo, alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco, nonchè di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
2. I crediti ed i titoli acquistati dalla società di cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri contratti accessori, nonchè al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo. A tali fini, per portatori di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni di cui al comma 1. 4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi della
6. Ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
7. Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni è pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il finanziamento di cui al comma 1 è concesso o garantito dalla medesima banca cedente.
Art. 7-ter. - (Norme applicabili). - 1. Alla costituzione di patrimoni destinati aventi ad oggetto i crediti ed i titoli di cui all'articolo 7-bis, comma 1, e alla destinazione dei relativi proventi, effettuate ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, per garantire i diritti dei portatori delle obbligazioni emesse da banche di cui all'articolo 7-bis, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 5 e 6".
4-quater. Il primo comma dell'articolo 4 della
"L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni".
4-quinquies. All'articolo 3 del
"L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni".
4-sexies. All'articolo 2 del
"I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. E' posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni".
4-septies. Alla
"Art. 4. - 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali.
2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità".
4-octies. In via transitoria e in sede di prima applicazione:
a) la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2, della
b) è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle disposizioni contenute nel citato articolo 4, comma 1, della
4-novies. Al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili già oggetto di atti di disposizione a titolo gratuito, nonchè di ribadire la corretta interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata:
a) al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 561, primo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purchè la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri";
2) all'articolo 563, primo comma, dopo le parole: "Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati" sono inserite le seguenti: "e non sono trascorsi venti anni dalla donazione";
3) all'articolo 563, secondo comma, dopo le parole: "Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta" sono inserite le seguenti: ", entro il termine di cui al primo comma,";
4) all'articolo 563 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile.
L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione";
b) alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 187 è inserito il seguente:
"Art. 187-bis. - (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti). - In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più procedibile".
4-decies. L'articolo 4 del
4-undecies. La CONSOB è autorizzata ad assumere entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per ragioni di urgenza derivanti da indifferibili esigenze di servizio, mediante nomina per chiamata diretta e con contratto a tempo determinato, non più di quindici persone che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonee all'immediato svolgimento dei compiti di istituto. La ripartizione del personale così assunto è stabilita con deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo 1 del
4-duodecies. Al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano in servizio, possono essere inquadrati in ruolo, in qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, mediante apposito esame-colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della CONSOB e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della CONSOB. L'esame-colloquio è svolto nei sei mesi precedenti la scadenza dei contratti dei dipendenti interessati.
4-terdecies. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei commi 4-undecies e 4-duodecies sono coperti secondo i criteri e le procedure e con le risorse previste dall'articolo 40, comma 3, della
i commi 5, 6, 7 e 8 sono soppressi;
la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile nonchè in materia di libere professioni, di cartolarizzazione dei crediti e relative alla CONSOB)".
Nel capo I, dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - (Misure relative all'attuazione della programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2005-2006) - 1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale "Azioni di sistema" 2000-2006 a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell'obiettivo 3, di cui al
2. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla citata
All'articolo 3:
al comma 2, le parole: "può essere effettuata su istanza del venditore" sono sostituite dalle seguenti: "può anche essere effettuata per istanza dell'acquirente" e dopo le parole: "di cui all'articolo 2 del" e: "di cui all'articolo 38, comma 3, del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
al comma 3, dopo le parole: "articolo 8 del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al" e le parole: "citato decreto" sono sostituite dalle seguenti: "citato regolamento";
al comma 5, le parole: "dell'infrastrutture" sono sostituite dalle seguenti: "delle infrastrutture";
al comma 6, le parole: "dell'infrastrutture" sono sostituite dalle seguenti: "delle infrastrutture";
dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. L'articolo 2 della
"Art. 2. - (Conclusione del procedimento) - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.
4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della
6-ter. L'articolo 20 della
-"Art. 20. - (Silenzio assenso) - 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonchè agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis".
6-quater. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della
6-quinquies. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della
6-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della
6-septies. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si intendono accolte, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l'amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine più lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della
6-octies. Il comma 2 dell'articolo 18 della
"2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti".
6-novies. All'articolo 21 della
"2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20".
6-decies. Al comma 5 dell'articolo 25 della
6-undecies. All'articolo 16, comma 3, della
6-duodecies. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita fino al 31 dicembre 2007 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica. Il contingente di personale da collocare fuori ruolo ai sensi del presente comma non può superare le dieci unità.
6-terdecies. La nomina dei componenti della Commissione e della segreteria tecnica di cui al comma 6-duodecies è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6-quaterdecies, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
6-quaterdecies. Per l'attuazione dei commi 6-duodecies e 6-terdecies è autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 1.500.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
6-quinquiesdecies. Al comma 8 dell'articolo 50 del
All'articolo 4:
al comma 1:
nelle lettere a) e d), la parola: "soppresso" è sostituita dalla seguente: "abrogato";
dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
"a-bis) al comma 180, dopo le parole: "commi 174 e 176", sono inserite le seguenti: "nonchè in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti";
a-ter) al comma 209, nell'ultimo periodo, dopo le parole: "con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive" sono inserite le seguenti: "e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie";
a-quater) al primo periodo del comma 262, le parole: "22 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "36 milioni di euro" e le parole: "36 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "22 milioni di euro"";
dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
"c-bis) al comma 374, lettera d), è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di versamento effettuato con modalità telematiche, l'Agenzia o il soggetto da essa incaricato devono riversare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato i tributi dovuti entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione";
c-ter) al comma 426, secondo periodo, le parole da: "irregolarità" fino a: "20 novembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità amministrative derivanti dall'attività svolta fino al 20 novembre 2004";
c-quater) dopo il comma 426 è inserito il seguente:
"426-bis. Per effetto dell'esercizio della facoltà prevista dal comma 426, le irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 ottobre 2003 ed ancora in carico alla data del 20 novembre 2004 sono presentate entro il 30 ottobre 2006; per tali comunicazioni il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del
c-quinquies) il comma 471 è sostituito dal seguente:
"471. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i contribuenti individuati con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e 24 ottobre 2000, n. 366, che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro, l'acconto di cui al comma 2 dell'articolo 6 della
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. All'articolo 26, comma 5, alinea, primo periodo, della
nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e alla
Nel capo II, dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:
"Art. 4-bis. - (Trasferimenti erariali alle regioni) - 1. All'articolo 6, comma 1, del
2. Il comma 2 dell'articolo 6 del
"2. Le aliquote e compartecipazioni definitive di cui all'articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2006, esclusivamente al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1".
3. All'articolo 4, comma 1, del
Art. 4-ter. - (Indicazione del codice fiscale nelle distinte di versamento in Tesoreria) - 1. Gli enti pubblici di cui alle tabelle A e B annesse alla
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti affluiti sui conti correnti postali delle Tesorerie".
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: "per effetto della" sono sostituite dalle seguenti: "per effetto delle";
al comma 3, le parole: ", da inserire in apposito programma regionale," sono soppresse;
al comma 5, dopo le parole: "su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" la parola: "sono" è sostituita dalle seguenti: "possono essere" e dopo le parole: "delle concessioni autostradali già assentite," sono inserite le seguenti: "anche se";
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, le stazioni appaltanti procedono alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le procedure approvative ed autorizzative dei progetti qualora dalle medesime stazioni appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritenuto eventualmente più opportuno, le disposizioni di cui alla
il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Per le opere di cui al comma 5 si può procedere alla nomina di un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all'articolo 13 del
il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di rigassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della
al comma 11, le parole: "delle normativa" sono sostituite dalle seguenti: "della normativa";
al comma 12, nel primo periodo, dopo le parole: "articoli 118, 119 e 120 del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
"12-bis. In deroga al comma 1-ter dell'articolo 10 della
12-ter. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
12-quater. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, in deroga alla normativa vigente, ivi inclusi gli articoli 2, 10, commi 1-ter e 1-quater, 19, 20, 21, 23, 24 e 29 della
12-quinquies. Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorchè i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui al comma 12-quater";
dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti:
"16-bis. I limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative concernenti lo sviluppo dei progetti di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della
16-ter. All'articolo 6 del
"24-bis. La SACE Spa può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli da essa emessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla SACE Spa ai sensi del presente comma non si applicano gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni delle operazioni".
16-quater. Il comma 5 dell'articolo 2 della
16-quinquies. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7-vicies quater del
16-sexies. All'articolo 32 della
"2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del regolamento di cui al
2-bis. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all'uno per diecimila del valore della relativa controversia.
2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell'albo previsto dal regolamento di cui al
16-septies. Sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purchè risultino rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile o nell'articolo 32 della
Nel capo III, dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Incentivazione della logistica) - 1. Nell'ambito degli strumenti finanziari a disposizione, il CIPE finanzia prioritariamente le misure necessarie per garantire la realizzazione di un adeguato sistema di servizi intersettoriali ed intermodali per l'integrazione delle infrastrutture materiali del Paese con sistemi tecnologici e di conoscenze, in funzione dello sviluppo del sistema logistico nazionale.
2. Per lo sviluppo di efficaci strumenti a sostegno della incentivazione di un sistema nazionale della logistica, anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della
3. Nell'ambito degli interventi previsti ai sensi del comma 2, sono adottate le misure necessarie a garantire la rivalutazione del sistema portuale delle aree sottoutilizzate e il sostegno al trasporto ferroviario e all'intermodalità, con l'adeguata offerta dei servizi necessari per la realizzazione di una rete logistica ed intermodale interconnessa.
4. Per la definizione di adeguati procedimenti amministrativi in grado di rendere piu efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, in coerenza con le esigenze di un sistema integrato di logistica ed intermodalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono ridefinite le relative procedure amministrative, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, nel rispetto degli obiettivi di massima semplificazione, efficacia ed efficienza, nonchè utilizzo di tecnologie informatiche".
All'articolo 6:
al comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, al secondo periodo, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: ", anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,"";
al comma 3, lettera b), capoverso b), le parole: "Comunicazione della Commissione europea 2001/c" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazione della Commissione europea 2001/C" e le parole: "n. 37" sono sostituite dalle seguenti: "n. C/37";
al comma 5, secondo periodo, le parole: "dell'imprese proponenti" sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese proponenti";
al comma 6, dopo le parole: "
dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi del
al comma 7, le parole: "e le regioni e province autonome" sono sostituite dalle seguenti: ", le regioni e le province autonome";
al comma 9, dopo le parole: "dei Ministri delle attività produttive," sono inserite le seguenti: "per lo sviluppo e la coesione territoriale,";
al comma 10, dopo le parole: "la produttività delle imprese che" sono inserite le seguenti: ", anche in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
al comma 11 le parole: "fa ricorso alle risorse del Fondo aree sottoutilizzate" sono sostituite dalle seguenti: "fa ricorso, secondo i criteri stabiliti dal CIPE e nei limiti delle finalità del Fondo stesso, alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate";
al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'attrazione di professionalità di alta qualifica, Sviluppo Italia S.p.a. può operare in convenzione con le università, le associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
al comma 14, dopo la parola: "Fondo" sono inserite le seguenti: "per le";
dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
"14-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento una relazione semestrale sulle decisioni assunte dal CIPE ai sensi del presente articolo e sul loro stato di attuazione".
Nel capo IV, dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - (Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa). - 1. Per consentire l'avvio del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2005, 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 275 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; i relativi stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive. Per gli anni successivi, ai fini del completamento del programma, si potrà provvedere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
Nella rubrica del capo V, dopo la parola: "innovazione" è inserita la seguente: "e".
All'articolo 7:
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La fondazione invia, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari nella quale dà conto delle attività svolte nell'anno precedente";
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. All'articolo 4, comma 2, della
3-ter. La cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto di personal computer di nuova fabbricazione acquistati nello stesso esercizio della cessione, eventualmente con annessi relativi programmi di funzionamento, se attuata da imprese o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, in favore di lavoratori dipendenti, non dà luogo, ai fini delle imposte sul reddito, a presupposto di imponibilità per reddito in natura.
3-quater. Le pubbliche amministrazioni statali, nei rapporti con i cittadini e con le imprese, sono tenute a ricevere, nonchè inviare se richiesto, anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento amministrativo, utilizzando all'uopo le risorse finanziarie già disponibili per le esigenze informatiche. L'obbligo di cui al presente comma decorre, per ciascuna pubblica amministrazione centrale, dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro interessato. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
All'articolo 8:
al comma 1, alinea, dopo le parole: "
al comma 1, lettera e), dopo le parole: "delle graduatorie" sono inserite le seguenti: "ove previste";
al comma 2, alinea, dopo le parole: "Con decreto" sono inserite le seguenti: "di natura non regolamentare" e dopo le parole:
"Conferenza permanente" sono inserite le seguenti: "per i rapporti";
al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione della misura di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della
al comma 2, lettera g), le parole: "modificando eventualmente" sono sostituite dalle seguenti: "anche con la eventuale modifica di";
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 356, lettera e), della
al comma 4, le parole: ", fino alla scadenza delle convenzioni in essere con questi ultimi," sono soppresse e dopo le parole: "ai sensi del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al";
al comma 6, nel primo periodo, dopo le parole: "
al comma 7, lettera e), le parole: "dopo l'articolo 12 è inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "nel titolo I, è aggiunto il seguente articolo" e nell'articolo 12-bis ivi richiamato, le parole: "presente titolo I" sono sostituite dalle seguenti: "presente titolo".
Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:
"Art. 8-bis. - (Ulteriori interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006"). - 1. Lo stanziamento di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del
2. All'articolo 7-septies del
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La società di cui al comma 1 destina agli oneri di funzionamento il 2 per cento della dotazione di cui al comma 1 e successivi incrementi";
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 1, comma 1, della
c) al comma 3, sono soppressi il terzo e il quarto periodo;
d) al comma 6, dopo le parole: "relativi agli interventi di cui alla
e) al comma 6, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente:
"In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di attuare i compiti di cui al comma 2, la società di cui al comma 1 nonchè i soggetti di cui la stessa si può avvalere possono altresì procedere in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle che saranno individuate con apposita ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottata in attuazione dell'articolo 5-bis, comma 5, del
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
All'articolo 9:
al comma 1:
nell'alinea, dopo le parole: "Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di" è inserita la seguente: "microimprese," e le parole: "della Commissione europea n. 2003/361/CE" sono sostituite dalle seguenti: "n. 2003/361/CE della Commissione,";
nella lettera b), dopo le parole: "comunque operata," sono inserite le seguenti: "ovvero l'aggregazione fra singole imprese,";
nella lettera c), le parole: "l'attività nell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "attività omogenee nel periodo d'imposta precedente";
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Ai fini del presente articolo per concentrazione si intende:
a) la costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione di più imprese mediante fusione;
b) l'incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa;
c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti;
d) la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese;
e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese.
1-ter. La concentrazione di cui al comma 1-bis non può avere durata inferiore a tre anni.
1-quater. Tutte le imprese di cui al comma 1-bis iscrivono al registro delle imprese l'avvenuta concentrazione ai sensi del presente articolo";
al comma 2, dopo le parole: "
al comma 3, nel primo periodo, dopo le parole: "l'impresa concentrataria inoltra," sono inserite le seguenti: "a decorrere";
al comma 5, dopo le parole: "
al comma 6, dopo le parole: "
al comma 7, dopo le parole: "
All'articolo 10:
al comma 1:
nell'alinea, dopo le parole: "
nelle lettere b) e d), la parola: "soppresso" è sostituita dalla seguente: "abrogato";
nella lettera e), dopo le parole: "secondo le modalità" sono inserite le seguenti: "previste dal regolamento";
al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: "
al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "rispettando in ogni caso per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2 i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2";
al comma 7, dopo le parole: "di cui all'articolo 45 del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al";
al comma 8, lettera a), le parole: "quelle previste dall'articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "di quelle previste in attuazione dell'articolo 1";
al comma 9, nel primo periodo, dopo le parole: "Il Fondo" sono inserite le seguenti: "per il risparmio idrico ed energetico,"; nel secondo periodo, le parole: "fondo per la" sono sostituite dalle seguenti: "fondo per lo sviluppo della", le parole: "fondo per il risparmio" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo per il risparmio" e le parole: ", comma 5," sono soppresse;
al comma 10, nel primo periodo, dopo la parola: "forestali" il segno di interpunzione: "," è soppresso.
Dopo l'articolo 10, sono inseriti i seguenti:
"Art. 10-bis. - (Modifica all'articolo 17 della
"3. L'entità delle partecipazioni è determinata per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle società finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonchè dei finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12 della
Art. 10-ter. - (Disposizioni per il settore agroalimentare). - 1. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o più decreti, può affidare all'Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.a. le funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della
2. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o più decreti, può trasferire alla società ISA S.p.a. le funzioni di propria competenza e le connesse risorse umane, finanziarie e strumentali relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di programma che prevedono iniziative nel settore agricolo e agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 93, della
3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla
4. Costituisce priorità nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della
5. Le regioni possono attribuire priorità nell'erogazione di contributi alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita di cui al comma 3.
6. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della
7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla
8. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i contratti di conferimento tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e vendita.
9. Il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e da Sviluppo Italia S.p.a. le partecipazioni da questi possedute nell'ISA S.p.a., nonchè ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista. All'acquisto delle partecipazioni predette il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede nell'ambito degli stanziamenti del fondo unico per gli investimenti del Ministero medesimo, di cui all'articolo 46 della
All'articolo 11:
al comma 2, le parole: "del Fondo" sono soppresse;
al comma 5, dopo le parole: "Consiglio dei Ministri" sono inserite le seguenti: ", che opera sulla base degli indirizzi formulati dalle amministrazioni competenti";
al comma 7, alla lettera a), la parola: "soppresso" è sostituita dalla seguente: "abrogato" e alla lettera b), capoverso 61-quater, le parole: "data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "data di entrata in vigore della presente disposizione";
al comma 7, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: "ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21" è inserita la seguente: ", 23";
b-ter) ai commi 22 e 23, le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";
b-quater) dopo il comma 23 è inserito il seguente:
"23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004"";
al comma 8, dopo le parole: "sono estesi" sono inserite le seguenti: ", nei limiti delle risorse di cui al comma 9, anche alle aziende operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonchè";
il comma 10 è soppresso;
al comma 11, dopo le parole: "all'articolo 1," sono inserite le seguenti: "comma 1,";
dopo il comma 11, è inserito il seguente:
"11-bis. La disposizione di cui al comma 11 non trova applicazione con riferimento al regime, già senza limiti temporali, di cui al
al comma 13, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2005" e le parole: "dell'Europa centrale" sono sostituite dalle seguenti: "dell'energia elettrica europee, segnatamente di Amsterdam e di Francoforte";
al comma 14:
al primo periodo dell'alinea, le parole: "decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 1994" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994", dopo le parole: "regione Sardegna" sono inserite le seguenti: ", in coerenza con gli indirizzi e le priorità del sistema energetico regionale," e le parole: "dopo l'approvazione del piano energetico regionale" sono soppresse;
dopo il primo periodo dell'alinea è inserito il seguente: "Al concessionario è assicurato l'acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994";
dopo il secondo periodo dell'alinea è inserito il seguente: "Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della concessione";
al terzo periodo dell'alinea, dopo le parole: "valutazione delle offerte" sono inserite le seguenti: "previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto";
alla lettera b), le parole: "degli inquinanti delle polveri e gassosi" sono sostituite dalle seguenti: "delle polveri e degli inquinanti gassosi";
alla lettera c), le parole: "dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto";
dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
"14-bis. La gestione temporanea della miniera carbonifera del Sulcis, prevista a termine dal comma 1 dell'articolo 57 della
14-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 14-bis, pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a 85 milioni di euro per l'anno 2007 e a 65 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
14-quater. Le attività di produzione e di commercializzazione dei tabacchi lavorati, nonchè quelle di trasformazione del tabacco greggio, con esclusione delle attività di commercializzazione al minuto si intendono non più riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero all'Ente di cui all'articolo 1 del
Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:
"Art. 11-bis. - (Sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas). - 1. Alle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della
Art. 11-ter. - (Potenziamento delle aree sottoutilizzate). - 1. All'articolo 11 del
a) al comma 4-quater, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. La suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, semprechè permanga il medesimo rapporto di impiego";
b) il comma 4-quinquies è sostituito dal seguente:
"4-quinquies. Per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del
2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera b), valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2005, 183 milioni di euro per l'anno 2006, 282 milioni di euro per l'anno 2007 e 366 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
3. Gli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), sono soggetti a monitoraggio ai sensi del
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Comunità europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
5. Il comma 361 dell'articolo 1 della
"361. Per le finalità previste dai commi da 354 a 360 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300".
Art. 11-quater. - (Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese in un altro Stato dell'Unione europea). - 1. La locuzione "le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni", di cui agli articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lettera b), del
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, se lo Stato membro di destinazione del bene richiede il pagamento dell'imposta ivi applicabile sul corrispettivo dell'operazione già assoggettata ad imposta sul valore aggiunto nel territorio dello Stato, il contribuente può chiedere la restituzione dell'imposta assolta, entro il termine di due anni, ai sensi dell'articolo 21 del
Art. 11-quinquies. - (Sostegno all'internazionalizzazione dell'economia italiana). - 1. All'articolo 6, comma 18, del
2. L'articolo 2, comma 1, del
3. L'attività di sostegno all'internazionalizzazione di cui al comma 2 è svolta annualmente a condizioni di mercato in relazione a operazioni effettuate per almeno il 50 per cento a favore di piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria e, per la parte rimanente, nei confronti di imprese con fatturato annuo non superiore a 250 milioni di euro.
4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati distintamente per le garanzie e le coperture assicurative di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del
5. SACE S.p.a. fornisce informazioni dettagliate in merito all'operatività di cui al presente articolo nel proprio bilancio di esercizio, evidenziando specificamente, in riferimento all'attività di cui al comma 2 e alla garanzia dello Stato di cui al comma 4, le risorse impegnate, i costi sostenuti, la redditività e i risultati conseguiti".
All'articolo 12:
al comma 1, nel primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nazionale del turismo di cui al comma 2"; nel secondo periodo, dopo le parole: "Viceministri, indicati nel citato decreto," sono inserite le seguenti: "ed il sottosegretario con delega al turismo" e dopo le parole: "nel numero massimo di tre" sono inserite le seguenti: "e un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
al comma 5, lettera d), dopo le parole: ", nonchè delle attività di cui al comma 8" sono aggiunte le seguenti: ", al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata";
al comma 7, nel primo periodo, le parole: "se nominato" sono sostituite dalle seguenti: "se nominati" e le parole: "e delle associazioni di categoria" sono sostituite dalle seguenti: ", dello Stato, delle associazioni di categoria e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"; nel secondo periodo, le parole: "è in particolare previsto" sono sostituite dalle seguenti: "sono in particolare previsti" e dopo le parole: "del turismo culturale" sono inserite le seguenti: "e del turismo congressuale";
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. Il Ministero delle attività produttive si avvale di ENIT - Agenzia nazionale per il turismo e delle società da essa controllate per le proprie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il Ministro delle attività produttive può assegnare direttamente ad ENIT - Agenzia nazionale per il turismo ed alle società da essa controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti";
al comma 9, le parole: "progetto Scegli-Italia" sono sostituite dalle seguenti: "progetto Scegli Italia";
al comma 10, le parole: "Progetto Scegli-Italia" sono sostituite dalle seguenti: "progetto Scegli Italia";
al comma 11, le parole: "unità revisionale di base di conto capitale Fondo speciale" sono sostituite dalle seguenti: "unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"".
All'articolo 13:
al comma 2, alinea, dopo le parole: "per gli anni 2005 e 2006" sono inserite le seguenti: ", con decorrenza, in ogni caso, non anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto,";
al comma 2, lettera a), il quinto periodo è soppresso;
al comma 2, lettera c), secondo periodo, dopo la parola: "ovvero" sono inserite le seguenti: ", in caso di cessazione di attività," e dopo le parole: "
al comma 2, lettera d), primo periodo, le parole: "datori di lavoro privati," sono sostituite dalle seguenti: "datori di lavoro privati ed";
al comma 2, lettera d), secondo periodo, le parole: "capoverso precedente" sono sostituite dalle seguenti: "primo periodo";
al comma 4, lettera b), le parole: "soggetti di gestione" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti a cui è attribuita la gestione";
al comma 5, le parole: " per 402,23 milioni" e: "per 0,35 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "402,23 milioni" e: "0,35 milioni", dopo le parole: "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" la parola: ", e" è sostituita dal segno di interpunzione: ";" e dopo le parole: "articolo 9-ter della" la parola: "citata" è soppressa;
al comma 6, le parole: "della lettera i-quater)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera i-quater)";
al comma 7, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "primo comma";
ai commi 7, 8 e 11 le parole: "non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato";
al comma 13, alinea, le parole: ", comma 1," sono soppresse;
al comma 13, lettera a), le parole : "il sesto periodo è sostituito dal seguente" sono sostituite dalle seguenti: "il sesto periodo è sostituito dai seguenti" e, alla fine della medesima lettera, è aggiunto il seguente periodo: "I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate, affinchè ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni";
dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:
"13-bis. All'articolo 49 del
"5-bis. Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale"".
Nel capo VII, dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:
"Art. 13-bis. - (Modifiche al testo unico di cui al
a) all'articolo 1:
1) al primo comma, dopo le parole: "salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli" sono inserite le seguenti: "ed in altre disposizioni di legge";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al
Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario";
b) all'articolo 52:
1) al primo comma, le parole: "per il periodo di cinque o di dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non superiore ai dieci anni" e sono soppresse le parole: "ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l'indennità di anzianità";
2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica il limite del quinto.
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purchè questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'articolo 545 del codice di procedura civile";
c) all'articolo 55:
1) al primo comma, la parola: "13," è soppressa;
2) al quarto comma, nel primo periodo, è soppressa la parola:
"Non" e le parole: "Istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali" sono sostituite dalle seguenti:
"Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica"; nel secondo periodo le parole: "Lo stesso divieto vale per" sono sostituite dalle seguenti: "Non si possono perseguire".
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Art. 13-ter. - (Contributi agricoli). - 1. Per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2005 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali concernenti i datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre 2005".
All'articolo 14:
al comma 1, dopo le parole: "articolo 7, commi 1 e 2, della
al comma 7, lettera b), le parole: "lettera a), le parole: "o finalità di ricerca scientifica" sono soppresse; nel medesimo comma," sono soppresse e, dopo le parole: "enti di ricerca pubblici," sono inserite le seguenti: "delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al
dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
"8-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 2 della
8-ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della
Nel capo IX, dopo l'articolo 14, sono inseriti i seguenti:
"Art. 14-bis. (Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
Art. 14-ter. (Abrogazione di norme). - 1. Sono abrogati l'articolo 2, commi 8 e 9, del regolamento di cui al
2. L'attività di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche e sportive può essere esercitata dal concessionario con mezzi propri o di terzi, nel rispetto dell'articolo 93 del testo unico di cui al
L'articolo 15 è sostituito dal seguente:
-"Art. 15. - (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 5, comma 14, 7, commi 2 e 3-ter, 9, comma 3, 10, comma 1, 12, comma 6, e 14, pari a complessivi 77,25 milioni di euro per l'anno 2005, 472,75 milioni di euro per l'anno 2006, 378,75 milioni di euro per l'anno 2007 e 316,55 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:
a) quanto a 15,75 milioni di euro per l'anno 2006, 15,25 milioni di euro per l'anno 2007 e 10,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, utilizzando la proiezione per i predetti anni dell'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni per euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per euro 10,75 milioni per l'anno 2006 e per euro 10,25 milioni a decorrere dall'anno 2007;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
c) quanto a 68 milioni di euro per l'anno 2005, 319 milioni di euro per l'anno 2006, 293,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 306,3 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4;
d) quanto a 4,25 milioni di euro per l'anno 2005, 133 milioni di euro per l'anno 2006 e 65 milioni di euro per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della
2. L'importo corrispondente alle maggiori entrate di cui agli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4, non utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente decreto, è iscritto sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
[1] Comma inserito dall'art. 1 della