§ 57.1.149 - L. 8 novembre 2013, n. 128.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:08/11/2013
Numero:128


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...]


§ 57.1.149 - L. 8 novembre 2013, n. 128.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.

(G.U. 11 novembre 2013, n. 264)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, dopo le parole: «degli studenti» sono inserite le seguenti: «, anche con disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»;

     al comma 2:

     la lettera a) è soppressa;

     alla lettera b), le parole: «ristorazione o trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «trasporto e assistenza specialistica anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità di cui al comma 1 del presente articolo ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,»;

     al comma 3:

     al primo periodo, le parole: «entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione»;

     i periodi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: «Nei successivi trenta giorni ciascuna regione provvede, con eventuale pubblicazione di un bando, a definire la natura e l'entità dei benefici per gli studenti, da erogare fino a esaurimento delle risorse, e a individuarne i beneficiari».

     All'articolo 2:

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo modalità da definire con successivo decreto ministeriale, invia entro il 31 marzo di ciascun anno a tutti gli studenti iscritti agli ultimi due anni di corso delle scuole secondarie di secondo grado, per via telematica, un opuscolo informativo sulle borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo, con l'indicazione dei criteri e delle modalità per accedervi, nonchè degli indirizzi web di tutti gli organismi regionali per il diritto allo studio.

     2-ter. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo le parole: "delle regioni" sono inserite le seguenti: ", oltre al gettito di cui alla lettera b),".

     2-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

     "1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68"».

     All'articolo 3:

     al comma 1:

     al primo periodo, le parole: «borse di studio» sono sostituite dalla seguente: «premi»;

     al secondo periodo, le parole: «Il bando stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «I bandi stabiliscono i settori di intervento, con particolare riguardo a progetti di ricerca di rilevanza nazionale e iniziative nazionali di promozione del settore AFAM,» e le parole: «delle singole borse di studio» sono sostituite dalle seguenti: «dei singoli premi»;

     al comma 2, alinea, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

     al comma 3:

     al primo periodo, le parole: «Le borse di studio sono attribuite» sono sostituite dalle seguenti: «I premi sono attribuiti» e le parole: «sono cumulabili con quelle» sono sostituite dalle seguenti: «sono cumulabili con le borse di studio»;

     al secondo periodo, le parole: «delle borse» sono sostituite dalle seguenti: «dei premi» e le parole: «30 novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2014 attraverso il sito internet istituzionale del medesimo Ministero»;

     al comma 4, le parole: «6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni»;

     alla rubrica, le parole: «Borse di studio» sono sostituite dalla seguente: «Premi».

     All'articolo 4:

     al comma 1, le parole: «scolastiche statali e paritarie» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema educativo di istruzione e di formazione»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo»;

     al comma 2, dopo le parole: «nei locali chiusi» sono inserite le seguenti: «e nelle aree all'aperto di pertinenza» e le parole: «scolastiche statali e paritarie» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema educativo di istruzione e di formazione»;

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute»;

     al comma 5:

     al primo periodo, dopo le parole: «il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli» sono inserite le seguenti: «locali, stagionali e biologici» e dopo le parole: «appositi programmi di educazione alimentare,» sono inserite le seguenti: «anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni di acquisto solidale,»;

     l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

     dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     «5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta specifiche linee guida, sentito il Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia.

     5-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     5-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 5, nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, i relativi soggetti appaltanti devono prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica, nonchè l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato "dieta mediterranea", consistente in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonchè pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici. I suddetti bandi prevedono altresì un'adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia.

     5-quinquies. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per quanto riguarda le attività da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, al fine di favorire la consapevolezza dei rischi connessi ai disturbi del comportamento alimentare, elabora programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate.

     5-sexies. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato, da ultimo, dal comma 1 del presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il secondo periodo del comma 10-bis è soppresso;

     b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "10-ter. La pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina è consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile:

     a) la dicitura: 'presenza di nicotinà;

     b) l'avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.

     10-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.

     10-quinquies. È vietata la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina che:

     a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;

     b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della salute;

     c) rappresenti minori di anni diciotto intenti all'utilizzo di sigarette elettroniche.

     10-sexies. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori.

     10-septies. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella fascia oraria dalle 16 alle 19.

     10-octies. È vietata in qualsiasi forma la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina:

     a) sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori;

     b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori.

     10-novies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 10-ter a 10-octies è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.

     10-decies. La sanzione di cui al comma 10-novies si applica altresì alle industrie produttrici e ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonchè ai proprietari delle sale cinematografiche"».

     All'articolo 5:

     prima del comma 1 è inserito il seguente:

     «01. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale, come previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, al fine di garantirne l'innovazione permanente, l'aggiornamento agli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e il confronto con gli indirizzi culturali emergenti, nonchè l'adeguamento alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dagli istituti tecnici superiori e dal mondo del lavoro e delle professioni. Il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale devono concludersi entro dodici mesi dal loro avvio e i relativi risultati sono considerati nella ridefinizione degli indirizzi, dei profili e dei quadri orari di cui ai citati regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 87, n. 88 e n. 89 del 2010. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

     al comma 1, le parole: «dai decreti» sono sostituite dalle seguenti: «dai regolamenti di cui ai decreti» e le parole: «3,3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,3 milioni»;

     al comma 2:

     al primo periodo, dopo le parole: «nell'articolo 119 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al» e le parole: «nelle fondazioni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle istituzioni culturali e scientifiche»;

     al secondo periodo, le parole: «le accademie di belle arti» sono sostituite dalle seguenti: «le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508,»;

     al quinto periodo, le parole: «Ministro per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

     al sesto periodo, le parole: «30 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;

     al settimo periodo, le parole: «accademie di belle arti» sono sostituite dalle seguenti: «istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, » e dopo le parole: «o di materiale illustrativo» sono inserite le seguenti: «audio-video e multimediale, anche pubblicati con licenze aperte che ne permettano la diffusione e la distribuzione gratuita senza diritti patrimoniali di autori o eventuali editori,»;

     dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie d'istituto a seguito della mancata disponibilità del personale inserito nelle suddette graduatorie provinciali. A tale fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene nell'ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 75 del 19 aprile 2001 nonchè nelle graduatorie d'istituto. È riconosciuta la medesima valutazione del servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio, nelle graduatorie di istituto previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 62 del 13 luglio 2011 e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 104 del 10 novembre 2011. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai progetti promossi nell'anno scolastico 2012-2013. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     4-ter. Ai fini dell'implementazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti dell'ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Il regolamento ridefinisce altresì le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori. Il regolamento provvede altresì all'individuazione analitica delle disposizioni legislative con esso incompatibili, che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

     4-quater. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, dopo le parole: "formazione integrale delle bambine e dei bambini" sono inserite le seguenti: ", anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese,"».

     All'articolo 6:

     al comma 1:

     alla lettera a), le parole: «all'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 151, comma 1, e all'articolo 188, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275," e»;

     alla lettera b):

     all'alinea, la parola: «al» è sostituita dalle seguenti: «all'articolo 15 del» e le parole: «, sono apportate le seguenti modificazioni» sono soppresse;

     prima del numero 1) è inserito il seguente:

     «01) al comma 1, le parole: "fatta salva l'autonomia didattica" sono sostituite dalle seguenti: "fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti";

     al numero 1), le parole: «all'articolo 15,» sono sostituite dalla seguente: «al» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "dei libri di testo" sono inserite le seguenti: "o nell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa,"»;

     al numero 2), le parole: «all'articolo 15,» sono sostituite dalla seguente: «al»;

     il numero 3) è soppresso;

     dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

     «3-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     "2-bis. Al medesimo fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, anche per consentire ai protagonisti del processo educativo di interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali e multimediali in ambienti preferibilmente con software open source e di sperimentare nuovi contenuti e modalità di studio con processo di costruzione dei saperi, gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'azione 'Editoria Digitale Scolasticà.

     2-ter. All'attuazione del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine stanziate a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2-quater. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilità di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonchè la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile come previsto dall'articolo 8 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dal presente articolo, si applicano a tutte le istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado»;

     al comma 2, primo periodo, la parola: «ridurre» è sostituita dalla seguente: «contenere», dopo le parole: «libri di testo» sono inserite le seguenti: «, anche usati, di contenuti digitali integrativi» e dopo le parole: «in comodato d'uso» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore connessi all'utilizzo indicato,»;

     al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento negli istituti tecnici e negli istituti professionali»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi».

     All'articolo 7:

     al comma 1, le parole: «con particolare riferimento alla scuola primaria» sono sostituite dalle seguenti: «per le scuole di ogni ordine e grado»;

     al comma 2:

     al primo periodo, le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e tenuto conto di quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia», le parole: «i metodi didattici» sono sostituite dalle seguenti: «le linee guida in materia di metodi didattici» e dopo le parole: «abbandono scolastico» sono inserite le seguenti: «, anche con percorsi finalizzati all'integrazione scolastica degli studenti stranieri relativamente alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2,»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «che possono avvalersi» sono inserite le seguenti: «della collaborazione degli enti locali e delle figure professionali ad essi collegate, delle cooperative di educatori professionali, nonchè» e dopo le parole: «fondazioni private senza scopo di lucro» sono inserite le seguenti: «, incluse le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative,»;

     al comma 3, le parole: «Per le finalità di cui al comma 1 e per quelle» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e per le finalità» e dopo le parole: «di euro 11,4 milioni per l'anno 2014,» sono inserite le seguenti: «destinabili sia alle spese di funzionamento del Programma di cui al comma 1, sia a compenso delle prestazioni aggiuntive del personale docente coinvolto,»;

     dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di dispersione scolastica, si provvede, nei limiti delle risorse già stanziate a legislazione vigente, alla promozione della pratica sportiva nel tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale, coesione e sviluppo culturale ed economico, e all'eventuale inserimento dell'attività motoria nel piano dell'offerta formativa extracurriculare».

     All'articolo 8:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «alle scuole secondarie di secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado» e le parole: «dalla "Garanzia giovani"» sono sostituite dalle seguenti: «dal programma europeo Garanzia per i giovani, di cui alla raccomandazione 2013/C120/01 del Consiglio, del 22 aprile 2013»;

     la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Le attività inerenti ai percorsi di orientamento, che eccedano l'orario d'obbligo, possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione integrativa"»;

     alla lettera b), le parole: «"camere di commercio e» sono sostituite dalle seguenti: «"tra cui le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e» e le parole: «e trasparenza"» sono sostituite dalle seguenti: «e trasparenza, ovvero con proprie risorse tecniche, umane, finanziarie, attrezzature e laboratori"»;

     alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "secondo grado" sono inserite le seguenti: "e nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado"»;

     dopo la lettera c) è inserita la seguente:

     «c-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. In presenza di alunni con disabilità certificata sono previsti interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo. Tali percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado e negli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado"»;

     al comma 2:

     al primo periodo, dopo le parole: «n. 21,» sono inserite le seguenti: «come modificato dal presente articolo,», le parole: «organizzazione e programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «organizzazione, programmazione e realizzazione» e la parola: «potranno» è sostituita dalla seguente: «possono»;

     al secondo periodo, le parole: «sulla base del numero di studenti interessati» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base del numero totale degli studenti iscritti all'ultimo anno di corso per le scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni di corso per le scuole secondarie di secondo grado»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Percorsi di orientamento per gli studenti».

     Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

     «Art. 8-bis. - (Istruzione e formazione per il lavoro). - 1. I percorsi di orientamento di cui all'articolo 8 del presente decreto e i piani di intervento di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, da adottare entro il 31 gennaio 2014, comprendono anche misure per:

     a) far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto;

     b) sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione regionale nell'ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di quelli destinati al sostegno all'apprendistato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

     2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è avviato un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016. Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato, con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto definisce la tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi».

     All'articolo 9:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto»;

     al capoverso c), dopo le parole: «corso di studio» sono inserite le seguenti: «di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11-bis;»;

     al comma 2, primo periodo, le parole: «dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata» e le parole: «regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del testo unico di cui al».

     All'articolo 10:

     al comma 1:

     al primo periodo, dopo le parole: «di ristrutturazione,» è inserita la seguente: «miglioramento,», dopo le parole: «messa in sicurezza,» sono inserite le seguenti: «adeguamento antisismico,», le parole: «, nonchè costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonchè la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti», le parole: «Ministero dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze», dopo le parole: «Ministero dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «, dell'università», dopo le parole: «mutui trentennali,» sono inserite le seguenti: «sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa,», dopo le parole: «con oneri di ammortamento a» è inserita la seguente: «totale», le parole: «, la Banca» sono sostituite dalle seguenti: «, con la Banca» e le parole: «la Cassa Depositi e Prestiti» sono sostituite dalle seguenti: «con la società Cassa depositi e prestiti Spa»;

     dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato»;

     al terzo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «, dell'università» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in conformità ai contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1º agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11, commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»;

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere annualmente alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica e sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'articolo 18, commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente articolo, dell'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonchè con riferimento agli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalità nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono altresì richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti.

     1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di cui al quarto periodo del comma 1, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani di edilizia scolastica presentati dalle regioni»;

     al comma 3, primo periodo, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto», dopo le parole: «n. 917,» sono inserite le seguenti: «in materia di detrazione per oneri,»;

     dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. All'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: "in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244," sono soppresse;

     b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti le modalità di individuazione delle attività di cui al periodo precedente nonchè gli istituti cui sono affidate tali attività".

     3-ter. All'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "di cui al comma 8," sono inserite le seguenti: "per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo,"»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali».

     Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 10-bis. - (Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici). - 1. Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica sono attuate entro il 31 dicembre 2015. Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.

     2. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 10-ter. - (Interventi di edilizia scolastica). - 1. Le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici, di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 32 del 13 maggio 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2010, e n. 6 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere sottoscritte in forma olografa fino al 30 giugno 2014».

     All'articolo 11, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «prioritariamente» sono inserite le seguenti: «a quelle».

     All'articolo 12:

     al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

     "5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonchè per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis"»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena, i criteri di cui al comma 5-ter dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, nonchè ogni azione di dimensionamento sono adottati previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38»;

     al comma 2, le parole: «non possono derivare» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare»;

     il comma 3 è soppresso.

     All'articolo 13:

     al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del sistema educativo di istruzione e di formazione»;

     al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

     dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. In ottemperanza all'articolo 10 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli enti locali possono accedere ai dati base delle anagrafi degli studenti al fine dell'erogazione dei servizi di loro competenza nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

     2-ter. Al fine di consentire il costante miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prive di elementi identificativi degli alunni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, i criteri e le modalità concernenti la possibilità di accesso ai dati di natura sensibile di cui al presente comma e la sicurezza dei medesimi, assicurando nell'ambito dell'Anagrafe nazionale degli studenti la separazione tra la partizione contenente le diagnosi funzionali e gli altri dati»;

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

     All'articolo 14:

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. All'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. La mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale comporta la revoca e la redistribuzione delle risorse stanziate sul fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione previsti dalle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo".

     1-ter. Al fine di promuovere l'esperienza lavorativa diretta degli studenti durante la formazione post-secondaria, le università, con esclusione di quelle telematiche, possono stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti i quali prevedano che lo studente, nell'ambito del proprio curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato. All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     1-quater. Le convenzioni di cui al comma 1-ter stabiliscono i corsi di studio interessati, le procedure di individuazione degli studenti in apprendistato e dei tutori, le modalità di verifica delle conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato e il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente entro il massimo di sessanta, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni»;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

     All'articolo 15:

     al comma 1:

     al primo periodo, dopo le parole: «n. 244» sono aggiunte le seguenti: «, come modificato dal presente articolo»;

     al secondo periodo, le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»;

     al comma 2, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito», le parole: «settantacinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento», le parole: «novanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento» e le parole: «cento per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Dall'anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma 2 è assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori. Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2»;

     al comma 3, dopo le parole: «n. 244,» sono inserite le seguenti: «come modificato dal presente articolo,» e le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»;

     dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al citato comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, le parole: ", nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato" sono soppresse. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     3-ter. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, le aree di cui al comma 3-bis del presente articolo, per le predette graduatorie, sono unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano esauriti all'atto dell'aggiornamento da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, sono unificati all'atto dell'aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie»;

     al comma 5, le parole: «operanti presso le aziende sanitarie locali» sono soppresse;

     il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1º gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro trenta giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015/2016, tale personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche»;

     al comma 7, al primo periodo, le parole: «decreto-legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto» e, al terzo periodo, le parole: «del presente articolo» sono soppresse;

     al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o di permanere negli organici degli uffici tecnici previsti dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, se già utilizzato in tali ambiti e in possesso del relativo titolo di studio, subordinatamente all'esistenza di posti in organico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

     dopo il comma 9 è inserito il seguente:

     «9-bis. Il terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, è soppresso»;

     dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

     «10-bis. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità".

     10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti relativi al rinnovo o alla modifica dei componenti del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono adottati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

     All'articolo 16:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, con particolare riferimento alle zone in cui è maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attività di formazione e aggiornamento obbligatori del personale scolastico, con riguardo:

     a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno, necessarie ad aumentare l'attesa di successo formativo, anche attraverso la diffusione di innovazioni didattiche e metodologiche, e per migliorare gli esiti nelle valutazioni nazionali svolte dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) e degli apprendimenti, in particolare nelle scuole in cui tali esiti presentano maggiori criticità;

     b) all'aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali;

     c) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati, rafforzando in particolare le competenze relative all'integrazione scolastica, alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2;

     d) all'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

     e) all'aumento delle capacità nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici;

     f) all'aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica;

     g) all'aumento delle competenze per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche attraverso periodi di formazione presso enti pubblici e imprese»;

     al comma 2:

     dopo le parole: «non statali» sono inserite le seguenti: «e con associazioni professionali di docenti accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che possiedano specifica esperienza in questo tipo di interventi,»;

     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto disciplina altresì lo svolgimento delle iniziative di formazione di cui al comma 1, lettera g), all'interno del contesto aziendale, al fine di promuovere lo sviluppo professionale specifico dei docenti coinvolti, attraverso l'apprendimento degli strumenti tecnico-laboratoriali più avanzati»;

     al comma 3:

     al primo periodo, dopo le parole: «personale docente della scuola» sono inserite le seguenti: «di ruolo e con contratto a termine».

     All'articolo 17:

     al comma 1, capoverso Art. 29, comma 1:

     al quarto periodo, dopo le parole: «diploma di laurea» sono inserite le seguenti: «magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento» e le parole: «dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo» sono sostituite dalle seguenti: «un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza»;

     al sesto periodo, le parole: «la preselezione» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale preselezione»;

     al settimo periodo, le parole: «attività didattica dei» sono sostituite dalle seguenti: «attività didattica svolta dai» e le parole: «del carico» sono sostituite dalle seguenti: «del loro carico»;

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, che deve avvenire prima dell'indizione del nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

     1-ter. Contestualmente al concorso nazionale viene bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Esso viene bandito dall'ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, deve prevedere lo svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena e deve essere integrato con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena. La prova selettiva è prevista solo in presenza di un alto numero di candidati e comprende almeno una prova scritta in lingua slovena e una prova orale, da svolgere anche in lingua slovena, a cui segue la valutazione dei titoli. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

     al comma 2, le parole: «dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata»;

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, sono abrogati. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del citato comma 618 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo»;

     al comma 5, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo», le parole: «a far data» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere», le parole: «il suddetto decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «i suddetti decreti direttoriali» e le parole: «indipendentemente dai criteri previsti» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga a quanto previsto»;

     dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. In attesa di un nuovo corso-concorso di cui al comma 1-bis tale disposizione, in via transitoria, viene estesa anche alle istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano sprovviste di dirigente scolastico titolare»;

     al comma 8:

     al primo periodo, dopo le parole: «procedure concorsuali» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011,», le parole: «può prevedere l'integrazione» sono sostituite dalle seguenti: «può essere integrata» e dopo le parole: «frazione di 300» è inserita la seguente: «candidati»;

     al quarto periodo, le parole: «nel 2014» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2014»;

     dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

     «8-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo le parole: "il processo di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89" sono aggiunte le seguenti: ", e il processo in materia di integrazione scolastica, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia del sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104"».

     All'articolo 18:

     al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ad assumere» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dall'anno 2014,», le parole: «di dirigente tecnico pubblicata» sono sostituite dalle seguenti: «di dirigente tecnico, di cui al decreto del Direttore generale del Ministero della pubblica istruzione 30 gennaio 2008, pubblicato» e le parole: «n. 244, a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «n. 244, e successive modificazioni»;

     al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «2007, n. 1,» sono inserite le seguenti: «come integrata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176,».

     All'articolo 19:

     prima del comma 1 è inserito il seguente:

     «01. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è emanato il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016»;

     al comma 1, le parole: «garantire il regolare avvio dell'anno accademico 2013-2014,» sono sostituite dalle seguenti: «consentire il regolare svolgimento delle attività per l'anno accademico 2013-2014» e le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo»;

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

     il comma 3 è soppresso;

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area "Elevata professionalità" o all'area terza di cui all'allegato A al contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 2010, può essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni»;

     al comma 4, le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni»;

     al comma 5, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono inserite le seguenti: «, sentiti gli enti locali finanziatori,» e le parole: «che tengono conto della spesa storica di ciascun istituto» sono sostituite dalle seguenti: «che devono tenere conto anche della spesa di ciascun istituto nell'ultimo triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica»;

     dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     «5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle accademie non statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro.

     5-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della spesa di ciascuna accademia nell'ultimo triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica».

     All'articolo 20, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. I partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013/2014 ai corsi universitari di medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria nonchè a quelli finalizzati alla formazione di architetto, che avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1º luglio 2013, e che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili fissato dai relativi decreti ministeriali di programmazione, sono ammessi nel medesimo anno accademico 2013/2014 a iscriversi in sovrannumero, secondo il punteggio complessivo ottenuto e l'ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell'iscrizione al test d'accesso, nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all'applicazione del suddetto decreto, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria. I suddetti partecipanti possono altresì scegliere di iscriversi in sovrannumero, nell'anno accademico 2014/2015, al primo o al secondo anno del corso di studi prescelto, secondo le previsioni del periodo precedente. Ove i suddetti partecipanti scelgano di iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2014/2015, l'ammissione al primo o al secondo anno di corso è effettuata con il riconoscimento, da parte degli atenei, dei crediti già acquisiti nell'anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.

     1-ter. Coloro che nell'anno accademico 2013/2014 si sono iscritti ai corsi di cui al comma 1-bis in una sede diversa da quella alla quale avrebbero avuto diritto ad iscriversi ai sensi del medesimo comma 1-bis possono trasferirsi nella suddetta sede nell'anno accademico 2014/2015, con il riconoscimento, da parte degli atenei, dei crediti già acquisiti nell'anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.

     1-quater. Ai fini dei commi 1-bis e 1-ter, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al termine delle immatricolazioni dell'anno accademico 2013/2014 relative alla graduatoria del 30 settembre 2013, riapre la procedura per l'inserimento del voto di maturità da parte di tutti i candidati che hanno ottenuto almeno 20 punti nel test d'accesso e che non abbiano provveduto al predetto inserimento entro i termini previsti dal citato decreto ministeriale 12 giugno 2013.

     1-quinquies. Le università sedi di corsi di laurea in professioni sanitarie e scienze della formazione primaria ammettono a iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2013/2014 o nell'anno accademico 2014/2015, in analogia a quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, i partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013/2014 che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1º luglio 2013, e dall'articolo l, comma 6, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 615 del 15 luglio 2013, come recepiti dai rispettivi bandi, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili».

     All'articolo 21:

     al comma 1:

     alla lettera a), sono premesse le seguenti parole: «all'alinea,»;

     alla lettera b), le parole: «"all'esito» sono sostituite dalle seguenti: «"d) all'esito» e le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto»;

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 20 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 marzo 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica.

     3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica agli specializzandi che nell'anno accademico successivo all'emanazione del medesimo decreto sono immatricolati al primo anno di corso. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo o al terzo anno di corso, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l'ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l'ordinamento previgente";

     b) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 35, le parole da: "determina" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonchè del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale".

     2-ter. I periodi di formazione dei medici specializzandi si svolgono ove ha sede la scuola di specializzazione e all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale previste dalla rete formativa, in conformità agli ordinamenti e ai regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'inserimento non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d'intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione, fermo restando che tale formazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e non dà diritto all'accesso ai ruoli del medesimo Servizio sanitario nazionale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

     All'articolo 22:

     al comma 1:

     alla lettera a), dopo le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono inserite le seguenti: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,» e le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

     alla lettera b), le parole: «le modalità di nomina» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di selezione»;

     al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto» e le parole: «del citato decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del citato regolamento di cui al decreto»;

     al comma 3, capoverso 2-bis, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

     al comma 4, dopo le parole: «n. 213,» sono inserite le seguenti: «come modificato dal presente articolo,».

     All'articolo 23:

     al comma 1, le parole: «Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo ordinario per gli enti di ricerca o del Fondo per il finanziamento»;

     al comma 2, capoverso Art. 4, comma 1, dopo le parole: «all'articolo 5» sono inserite le seguenti: «del presente decreto» e le parole: «della valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR), in quanto rilevante,» sono sostituite dalle seguenti: «dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)».

     All'articolo 24:

     al comma 1, prima delle parole: «4 milioni», «6 milioni», «8 milioni» e «10 milioni» sono inserite le seguenti: «a euro»;

     al comma 2, la parola: «disposti» è sostituita dalla seguente: «disposte» e le parole: «dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata»;

     al comma 3, le parole: «determinato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 116,» sono sostituite dalle seguenti: «determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Fino al completamento delle procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, l'INGV può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La proroga può essere disposta, in relazione all'effettivo fabbisogno dell'Istituto e alle risorse finanziarie disponibili, in coerenza con i requisiti relativi al medesimo tipo di professionalità da assumere a tempo indeterminato ai sensi del comma 1 e comunque nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti a legislazione vigente»;

     al comma 4, le parole: «di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici di ricerca».

     All'articolo 25:

     al comma 1, alinea, le parole: «e le relative» sono sostituite dalle seguenti: «e relative» e le parole: «approvato con il» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

     al comma 3:

     all'alinea, le parole: «e le relative» sono sostituite dalle seguenti: «e relative» e le parole: «approvato con il» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al».

     All'articolo 27, comma 2:

     all'alinea, le parole: «17, commi 1 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «17, commi 1, 8 e 8-bis» e le parole da: «pari a» fino a: «2019» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 13,385 milioni di euro per l'anno 2013, a 328,556 milioni di euro per l'anno 2014, a 452,394 milioni di euro per l'anno 2015, a 473,845 milioni di euro per l'anno 2016, a 475,845 milioni di euro per l'anno 2017 e a 477,845 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

     alla lettera d), le parole: «euro 1 milione euro» sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro»;

     alla lettera e), le parole: «quanto a euro 1,4 milioni a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 385.000 euro per l'anno 2013, a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»;

     alla lettera f), la parola: «corrispondete» è sostituita dalla seguente: «corrispondente».