Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.6 esportazioni e importazioni |
Data: | 29/07/1981 |
Numero: | 394 |
Sommario |
Art. unico. Il D.L. 28 maggio 1981, n. 251, concernente provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, è convertito in legge con le seguenti modificazioni |
§ 22.6.6a - Legge 29 luglio 1981, n. 394.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane.
(G.U. 29 luglio 1981, n. 206)
Il
L'art. 1 è soppresso;
L'art. 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della
Il fondo di cui al precedente comma è amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio con l'estero, è composto:
a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;
b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;
c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;
d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.
Le condizioni e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo nonchè l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto conto del programma di cui all'art. 2 della
La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.
E' autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio 1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983."
Gli articoli 3, 4, 5 e 6 sono soppressi;
L'art. 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - In caso di mancata realizzazione dell'intero programma, l'impresa è tenuta alla restituzione del finanziamento erogato, con gli interessi al tasso fisso di riferimento.
Qualora la mancata realizzazione dell'intero programma dipenda da causa non imputabile all'imprenditore, la restituzione del finanziamento erogato, con gli interessi pari al minimo previsto per il finanziamento dei crediti all'esportazione ai sensi dell'art. 18 della
Per il recupero delle somme di cui al presente articolo, il Mediocredito centrale è autorizzato ad avvalersi della procedura di cui al
All'art. 8, l'ultimo comma è soppresso;
L'art. 9 è soppresso;
All'art. 10:
nel primo comma, le parole: "e con la partecipazione" sono sostituite dalle seguenti: "anche con la partecipazione";
il penultimo comma è sostituito dal seguente:
"I fondi occorrenti per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi saranno annualmente quantificati dalla legge finanziaria, e stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, da istituirsi a decorrere dall'esercizio 1982.";
l'ultimo comma è soppresso;
L'art. 11 è sostituito dal seguente:
"Art. 11. - L'ICE è autorizzato a stipulare con le aziende agricole e con le piccole e medie imprese che svolgono attività diretta alla produzione di beni e servizi, nonchè con consorzi e raggruppamenti fra le stesse costituiti, convenzioni per la predisposizione e la realizzazione, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee, di progetti coerenti con le linee e gli obiettivi del programma di cui all'art. 2 della
Saranno poste a carico delle imprese di cui al precedente comma le spese che non rientrano negli oneri generali relativi allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ICE.
Con la relazione di cui all'art. 3 della
E' autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa di lire 50 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero in ragione di lire 10 miliardi per il 1981, di lire 20 miliardi per il 1982 e di lire 20 miliardi per il 1983, da erogare all'ICE con le modalità di cui agli articoli 1, 3, 4 e 6 della
Gli articoli 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19 sono soppressi;
All'art. 20:
il primo comma è sostituito dal seguente:
"Oltre alla facoltà di avvalersi dell'istituto previsto dall'art. 56 del
il secondo comma è soppresso;
L'art. 21 è soppresso;
All'art. 22 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere crediti finanziari ai sensi dell'art. 15, lettera g), nonchè dell'art. 27, terzo comma, della
L'art. 20 della
L'art. 23 è soppresso;
All'art. 27, le parole "125 miliardi" sono sostituite con le seguenti: "110 miliardi".