| Settore: | Normativa nazionale | 
| Data: | 27/01/1989 | 
| Numero: | 20 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il D.L. 28 novembre 1988, n. 511, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge | 
§ 98.1.26528 - Legge 27 gennaio 1989, n. 20.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale
(G.U. 28 gennaio 1989, n. 23)
     Il 
     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei 
Allegato
     Modificazioni apportate in sede di conversione al 
All'art. 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica non si estendono alle addizionali di cui al comma 2; sono tuttavia esenti i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica".
L'art. 9 è soppresso.
L'art. 10 è sostituito dal seguente:
     "Art. 10. - 1. Le disposizioni di cui all'art. 9 del 
     2. Il termine del 31 ottobre 1988, previsto dall'art. 9 del citato 
     3. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del citato 
4. I terzi nei confronti dei quali gli enti di cui al comma 1 effettuano la rivalsa possono portare in detrazione i relativi importi nel periodo di imposta nel corso del quale la rivalsa è stata effettuata.
     5. All'art. 109 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
“4-bis. Per gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la contabilità unica di cui al comma 3 si intende realizzata nell'ambito della contabilità pubblica tenuta a norma di legge dagli stessi enti”".