Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 30/01/1998 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione. |
Art. 2. Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma. |
Art. 3. Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali. |
Art. 4. Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili. |
Art. 5. Interventi a favore delle attività produttive. |
Art. 6. (Polizze assicurative ed assistenza fiscale) |
Art. 7. Edilizia residenziale pubblica. |
Art. 8. Interventi sui beni culturali. |
Art. 9. Interventi urgenti su immobili statali. |
Art. 9 bis. Destinazione delle risorse |
Art. 10. Misure per i territori interessati dal sisma del maggio 1997. |
Art. 10 bis. (Misure per i territori interessati dal sisma del dicembre 2000) |
Art. 11. Contributi connessi a precedenti eventi sismici. |
Art. 12. Misure a favore dei comuni |
Art. 12 bis. (Benefici a favore delle aziende agricole) |
Art. 12 ter. (Dismissione e trasferimento di beni demaniali) |
Art. 13. Altre misure. |
Art. 14. Norme di accelerazione e controllo degli interventi. |
Art. 15. Norma di copertura. |
Art. 16. Vigilanza. |
Art. 17. Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione Emilia-Romagna e nella provincia di Crotone. |
Art. 18. Interventi a favore dei soggetti privati della regione Emilia-Romagna danneggiati dalle calamità idrogeologiche del 1996. |
Art. 19. Interventi urgenti nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996. |
Art. 20. Modalità di attuazione degli interventi. |
Art. 21. Norma di copertura. |
Art. 22. Ulteriori interventi urgenti nei territori della Lombardia interessati dagli eventi idrogeologici del giugno 1997. |
Art. 23. (Misure urgenti nei territori del bacino del fiume Po interessati dall'alluvione del novembre 1994 e dagli eventi idrogeologici dell'ottobre 1996, nonché a favore del complesso di San Costanzo al [...] |
Art. 23 bis. (Semplificazione delle procedure per il completamento della ricostruzione nelle zone della Sicilia occidentale interessate dagli eventi sismici del 1968) |
Art. 23 ter. (Semplificazione delle procedure per il completamento della ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania, interessate dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982) |
Art. 23 quater. (Semplificazione delle procedure per la ricostruzione delle zone della Sicilia interessate dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990) |
Art. 23 quinquies. (Misure contro gli incendi boschivi) |
Art. 23 sexies. (Altre misure di protezione civile) |
Art. 23 septies. [129] |
Art. 24. Entrata in vigore. |
§ 17.3.161 - D.L. 30 gennaio 1998, n. 6. [1]
Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi.
(G.U. 30 gennaio 1998, n. 24)
Capo I
Ulteriori interventi in favore delle regioni Marche e Umbria, interessate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.
Art. 1. Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni del presente capo sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria, di seguito indicate con la parola "regioni", interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, di seguito indicata con le parole "crisi sismica", in prosecuzione di quelli già avviati con il
n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997;
n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997;
n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997;
n. 2706 del 31 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997;
n. 2717 del 20 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997;
n. 2719 del 28 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 1997;
n. 2725 del 15 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 1997;
n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1997.
Art. 2. Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma.
1. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica, il Governo e le Regioni utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della
2. A tal fine le regioni predispongono, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché, su deliberazione dei rispettivi consigli, il programma finanziario di ripartizione nei limiti delle risorse assegnate di cui all'articolo 15. Nel programma vengono individuate, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, le priorità degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali, con particolare riferimento al Parco nazionale dei Monti Sibillini ed alle aree protette regionali. [3]
3. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, le regioni, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5, provvedono, con criteri omogenei, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [4] :
a) a definire, linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati; le linee devono rendere compatibili gli interventi strutturali e di miglioramento sismico con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecologica ed il risparmio energetico, e stabilire i parametri necessari per la valutazione del costo degli interventi, incorporando, altresì, eventuali prescrizioni tecniche derivanti dagli studi di cui alla lettera d); tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati; [5]
b) a individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali le linee di cui alla lettera a) sono utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione o di ripristino e a definire le relative procedure e modalità di attuazione, stabilendo anche i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi, comprese le opere di rifinitura;
c) a definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano, entro trenta giorni, i centri e nuclei, o parte di essi, di particolare interesse maggiormente colpiti, dove gli edifici distrutti o gravemente danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio e nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero ai sensi dell'articolo 3; [6]
d) a realizzare, avvalendosi anche del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di geofisica, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;
e) a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture, sentite le competenti autorità di bacino, sulle infrastrutture di appartenenza e sugli edifici danneggiati di proprietà delle Regioni e degli enti locali, nonché degli enti dagli stessi derivati o partecipati e destinati a pubblici servizi; in tali piani si potranno prevedere prescrizioni tecniche specifiche per edifici pubblici strategici e a particolare rischio che si siano mostrati particolarmente vulnerabili, abbiano importanza fondamentale in relazione al bacino di utenza e non siano surrogabili o spostabili in edifici più sicuri; i piani dovranno altresì prevedere la predisposizione di aree attrezzate per le esigenze di protezione civile nei comuni classificati sismici dalle regioni. Gli interventi sugli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali comprendono anche le opere per il recupero funzionale degli edifici, nonché quelle strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente. [7]
4. Gli interventi di ricostruzione avvengono nel rispetto della vigente normativa per le costruzioni sismiche, utilizzando il coefficiente S = 6 per le zone attualmente non classificate. Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare, al minimo, la riduzione o eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico. Negli edifici in muratura si devono assicurare i collegamenti fra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, nonché la riduzione delle spinte nelle strutture voltate e nelle coperture. Negli edifici in cemento armato si deve intervenire sulle tamponature al fine di migliorare il comportamento sismico del sistema resistente. Tutti gli interventi di cui al comma 3 devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. [8]
5. I comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 3, dell' ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive modificazioni, integrati, per ciascuna regione, dal vice-commissario per i beni culturali di cui all'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, da un secondo rappresentante del Servizio sismico nazionale e da tre esperti nominati dalle regioni medesime, svolgono, d'intesa tra loro, le funzioni di coordinamento e di valutazione tecnica per gli obiettivi di cui al comma 3, con particolare riferimento ai criteri tecnici da porre a base delle scelte e alla definizione dei parametri da adottare, nonché per i programmi comunali di recupero di cui all'articolo 3 e per i piani di cui all'articolo 8, comma 3. [9]
6. Ai fini della determinazione del costo degli interventi ammessi al contributo pubblico di cui agli articoli 3, 4 e 5, i relativi parametri tecnici ed economici sono adottati dalle regioni, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici e con il Dipartimento della protezione civile. [10]
7. I presidenti delle regioni, nominati commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, completano gli interventi urgenti di loro competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure di cui alle ordinanze indicate all'articolo 1 e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza.
7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni del presente decreto e delle ordinanze emanate, durante la vigenza dello stato di emergenza, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dai commissari delegati [11].
Art. 3. Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali.
1. Entro novanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari, che prevedono in maniera integrata: [12]
a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico con priorità per gli edifici scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attività produttive di cui all'articolo 5; [13]
b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni si sostituiscono al comune inadempiente.
3. Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi. Nei programmi sono altresì indicate le risorse dei comuni derivanti da contributi privati o di enti pubblici e dall'applicazione di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 15. [14]
4. Le regioni assicurano l'assistenza tecnica ai comuni, con precedenza per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e alle province, valutano e approvano, entro trenta giorni dalla presentazione, i programmi di recupero di cui al comma 1, individuando le priorità nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, stabiliscono tempi, procedure e criteri per l'attuazione del programma e determinano i casi in cui il programma stesso, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali, possa essere approvato mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della
5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 3, il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito. [16]
6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si sostituiscono ai proprietari e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni [17] e per la quale non è dovuto alcun indennizzo, utilizzando i contributi di cui all'articolo 4. [18]
6 bis. Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati di cui all'articolo 4, comma 3, siano superiori ai limiti massimi stabiliti nel medesimo comma 3. [19]
7. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 è prorogato fino al 31 dicembre 2012 e i benefici sono concessi, per il periodo necessario, anche ai nuclei familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo richieda di liberare temporaneamente l'immobile. [20]
Art. 4. Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili.
1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi secondo i criteri e nei limiti dei parametri di cui all'articolo 2, è concesso:
a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione, da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento e nel limite delle superfici preesistenti aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario; [21]
b) per gli immobili gravemente danneggiati, un contributo pari al costo degli interventi sulle strutture, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio. [22]
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione per soglie di danneggiamento e vulnerabilità superiori a quelle riportate nell'allegato A del presente decreto, salvo il caso in cui gli edifici siano ricompresi nei programmi di recupero di cui all'articolo 3. [23]
2 bis. Per parti comuni si intendono quelle elencate dall'articolo 1117 del codice civile e i benefici sono applicati anche agli immobili con unico proprietario. [24]
3. Al fine di proseguire, completare ed estendere gli interventi di recupero degli immobili privati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia di cui al comma 2, già avviati dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, è concesso un contributo a fondo perduto pari ai costi per la riparazione delle strutture, ivi compreso il miglioramento sismico e comunque fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna unità immobiliare. Il limite del contributo è innalzato a lire 120 milioni per gli immobili privati destinati ad ospitare comunità o attività turistico-ricettive, comprese quelle che offrono servizi di agriturismo, e, comprende, per queste ultime, anche l'adeguamento igienico-sanitario. Il contributo è concesso nel caso in cui gli immobili abbiano comunque subito danni significativi alle strutture principali e superiori ad un limite che sarà stabilito dalle regioni, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei lavori pubblici. [25]
4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli edifici alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato . Non costituisce causa di decadenza l'alienazione dell'immobile, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, a fondazioni o a società a partecipazione pubblica, a condizione che l'immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi di pubblica utilità. [26].
5. Ai proprietari, o usufruttuari qualora i proprietari per qualsiasi motivo non esercitino tale diritto, delle unità immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e destinate ad abitazione principale alla data in cui si è verificato il danno, per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, è concesso un contributo pari all'80 per cento del costo delle rifiniture e degli impianti interni, calcolato sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, comma 3, qualora il reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario, detratto il reddito derivante dall'immobile distrutto o inagibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1996, calcolati ai sensi delle leggi regionali emanate in attuazione della delibera Cipe del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1995, non superi l'importo di lire 21 milioni. Tale contributo è fissato al 60 per cento del costo suddetto per redditi superiori a 21 milioni e fino a 30 milioni e al 40 per cento per i redditi superiori a 30 milioni e fino a 50 milioni. Qualora il reddito derivi esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione e sia inferiore all'importo di due pensioni minime Inps, il contributo è elevato al 90 per cento del costo delle rifiniture interne e degli impianti. Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo è fissato nella misura del 50 per cento del costo predetto, indipendentemente dal reddito dichiarato. [27]
5 bis. Nei casi disciplinati dall'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999, il contributo spettante può essere utilizzato anche per l'acquisto di alloggi nel territorio dello stesso comune. L'area di sedime dell'edificio demolito o da demolire viene acquisita al patrimonio indisponibile del comune e i diritti dei terzi sull'immobile originario si trasferiscono sull'immobile acquistato. [28]
6. Ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, in loro proprietà alla data in cui si è verificato il danno, per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore del danno subito, accertato con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare. [29]
7. I contributi di cui al presente articolo, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2, sono concessi dai comuni sulla base di modalità e procedure definite, d'intesa, dalle regioni, nei limiti delle disponibilità di cui all'articolo 15 e con priorità per i soggetti residenti in immobili totalmente o parzialmente inagibili. [30]
7 bis. I comuni provvedono a far eseguire le demolizioni necessarie per gli interventi di cui al comma 1, con oneri a carico degli stanziamenti disposti dalle ordinanze di cui all'articolo 1 e delle disponibilità di cui all'articolo 15. [31]
7 ter In caso di inadempienza dei comuni per gli interventi di cui al comma 7-bis del presente articolo e al comma 6 dell'articolo 3, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il predetto termine, la regione si sostituisce al comune inadempiente, nominando un commissario ad acta. [32]
Art. 5. Interventi a favore delle attività produttive.
1. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agro-industriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti e fino ad un massimo di lire 300 milioni, applicandosi una franchigia di lire 5 milioni, ridotta a lire 3 milioni per gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori, così come definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 1997. [33]
2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive di cui al comma 1, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 4. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche, il contributo di cui all'articolo 4, comma 3, ricomprende anche l'adeguamento igienico-sanitario e il costo di nuova costruzione di stalle quando la loro delocalizzazione è prescritta dalle vigenti normative. [34]
3. Sono altresì concessi, in favore delle attività di cui al comma 1, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 45 per cento del danno subito da beni mobili e scorte, nonché dell'eventuale maggiore costo degli interventi di cui al comma 3, dell'articolo 4 e del costo per le rifiniture interne e degli impianti degli immobili ricostruiti o ripristinati, stabilito in base ai parametri di cui all'articolo 2, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento. Al fine di agevolare l'accesso al credito le regioni possono erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nei territori regionali. [35]
4. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, e, per i danni fino a 5 milioni, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
5. Le provvidenze già concesse allo stesso titolo dai commissari delegati di cui all' ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 costituiscono anticipo su quelle di cui al presente decreto. [36]
6. Le regioni stabiliscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. [37]
6 bis. Alle aziende agricole situate nei territori di cui all'articolo 1, spetta la concessione di tutte le deroghe previste dalle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte, come specificate con le decisioni della Commissione n. 95/165/CE del 4 maggio 1995 e n. 97/284/CE del 25 aprile 1997. [38]
6 ter I contratti di locazione relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale e a quelli di cui all'articolo 27 della
6 quater. Allo scopo di favorire il trasferimento delle attività commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi aventi sede operativa nei comuni delle regioni Umbria e Marche, che devono essere temporaneamente delocalizzate per permettere l'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio in cui le medesime attività si svolgono, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, possono essere stipulati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 della
Art. 6. (Polizze assicurative ed assistenza fiscale) [41].
1. Qualora i danni subiti a seguito della crisi sismica siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dal presente decreto ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. Tale somma non può comunque superare la metà del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione.
1 bis. I contribuenti delle regioni Marche ed Umbria, che hanno usufruito della sospensione dei termini prevista a seguito della crisi sismica, possono utilizzare il modello 730 di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1998. [42]
Art. 7. Edilizia residenziale pubblica.
1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dalla crisi sismica. [43]
2. Il programma di cui al comma 1 ricomprende piani di recupero urbano di cui all'articolo 11 del
3. Per gli interventi di recupero nei centri storici si applicano, anche all'edilizia residenziale pubblica, le prescrizioni progettuali e i parametri di cui all'articolo 2, comma 2.
4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, al netto delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), della
5. I fondi già attribuiti alle regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della
6. Il terzo comma dell'articolo 44 della
7. Il sesto comma dell'articolo 17 della
Art. 8. Interventi sui beni culturali.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza n. 2669 del 1° ottobre 1997, con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici delle regioni e degli enti locali e, ove occorra, dei Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.
2. Il commissario delegato di cui al comma 1 completa gli interventi urgenti nei limiti degli stanziamenti assegnati con le ordinanze di cui all'articolo 1 e con l' articolo 2, comma 2, del
3. Sulla base dei dati di cui al comma 1, le regioni, d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1, sentiti i comuni interessati, avvalendosi anche dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, predispongono un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica. Predispongono, altresì, un piano finanziario nei limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché degli stanziamenti di cui al comma 4 e dei contributi di privati e di enti pubblici. Nel piano sono individuati i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi, che di norma sono i soggetti proprietari, e sono ricompresi gli interventi urgenti disposti dagli enti locali, i cui oneri eccedenti le disponibilità di cui al comma 2 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 15, comma 1.
Il piano deve assicurare, anche attraverso un intervento stralcio prioritario, il coordinamento e la contemporaneità dei lavori di recupero dei beni culturali danneggiati dal terremoto e di quelli relativi agli stessi beni previsti dalla
3 bis. Per il recupero degli edifici monumentali privati danneggiati dalla crisi sismica, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 4, possono essere concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai sensi e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della
4. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria e il soprintendente per i beni ambientali e architettonici delle Marche sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno annuo, a decorrere dal 1999 fino al 2018, di lire 15 miliardi. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alle contabilità speciali intestate agli stessi soprintendenti; tali modalità si applicano anche alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 9, del
5. All'articolo 8, comma 1, della
6. I soprintendenti delle Marche e dell'Umbria sono autorizzati ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro dei beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali ed essere poste a disposizione delle competenti soprintendenze.
7. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e dell'Ufficio del commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997; a tale fine è autorizzata, nel limite massimo del 3 per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, e comunque nel limite delle complessive disponibilità di cui al medesimo comma 4, l'applicazione delle misure di potenziamento previste dall'articolo 14, comma 14, nonché di altre misure necessarie al pieno funzionamento degli uffici con riferimento alle attività connesse alla ricostruzione, ivi compresi distacchi temporanei da altre soprintendenze. [47]
Art. 9. Interventi urgenti su immobili statali.
1. Il Ministro dei lavori pubblici predispone ed attua, sentite le regioni, un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili statali di propria competenza danneggiati dalla crisi sismica. Il piano ricomprende anche il completamento degli interventi già disposti per la costruzione di nuovi edifici da destinare all'accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per tale finalità è destinato uno stanziamento non inferiore a lire 5 miliardi a valere sulla autorizzazione di spesa prevista dalla
2. Il Ministero dei lavori pubblici predispone e attua, d'intesa con il Ministero dell'interno, un piano urgente per le esigenze di accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse all'emergenza sismica, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1998 da iscrivere all'unità previsionale di base "Edilizia di servizio" 6.2.1.1. dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 1998 di cui al
3. Il Ministero per le politiche agricole, d'intesa con le regioni, predispone ed attua, nel limite di spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1998, un piano di interventi urgenti per la ricostruzione, connessa alla crisi sismica, delle sedi dei comandi stazione del Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere, per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 2 miliardi, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, e, quanto a lire 2 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
Art. 9 bis. Destinazione delle risorse [50].
1. Le risorse di cui all'articolo 15 del presente decreto sono destinabili alla realizzazione di opere infrastrutturali programmate congiuntamente dallo Stato e dalle regioni nell'ambito delle intese istituzionali di programma, riguardanti le aree interessate dalla crisi sismica e funzionale all'attuazione del complesso degli interventi di ricostruzione e sviluppo
Art. 10. Misure per i territori interessati dal sisma del maggio 1997.
1. Ai comuni di Massa Martana, Todi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Acquasparta, interessati dal sisma del 12 maggio 1997, si applicano le disposizioni di cui al presente decreto, e quelle di cui agli articoli 7 e 14, comma 4, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, così come successivamente modificata ed integrata. Agli stessi comuni si applicano, altresì, i benefici previsti dall'articolo 12 della
2. I benefici già concessi con le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2589 del 26 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1997, e n. 2715 del 20 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997, nonché con il
3. Il presidente della regione Umbria, nominato commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997, completa gli interventi urgenti di propria competenza, avvalendosi delle risorse e delle procedure stabilite nelle ordinanze di cui al comma 2, e comunque nel termine della durata dello stato di emergenza.
Art. 10 bis. (Misure per i territori interessati dal sisma del dicembre 2000) [52]
1. Alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a seguito del sisma del 16 dicembre 2000, che ha interessato i comuni della provincia di Terni, continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e l'articolo 6 dell'ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile
Art. 11. Contributi connessi a precedenti eventi sismici.
1. Nel caso di aventi diritto ai benefici di cui al presente decreto, già danneggiati da precedenti eventi sismici, nel computo dei contributi da concedere sono ricomprese le somme già concesse e non spese, in tutto o in parte, dai beneficiari.
1 bis. Le regioni disciplinano i casi di aventi diritto a provvidenze per effetto di precedenti eventi sismici, rientranti nei benefici del presente decreto, prevedendo adeguate norme di armonizzazione al presente decreto che consentano ai comuni la gestione unitaria delle risorse complessivamente assegnate. [53]
Art. 12. Misure a favore dei comuni [54].
1. Ai comuni interessati dalla crisi sismica è concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione dei trasferimenti erariali per compensare gli effetti finanziari delle proroghe dei versamenti per gli anni 1997 e 1998, disposte dalle ordinanze di cui all'articolo 1, relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti solidi urbani e alla imposta sulla pubblicità. L'anticipazione è calcolata sulla base delle minori entrate rispetto al 1996, certificate dai comuni interessati. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di assegnazione delle rate dei contributi ordinari spettanti dopo la scadenza delle proroghe. [55]
2. Ai comuni di cui al comma 1 sono assegnati, per gli anni 1997 e 1998, contributi pari ai minori accertamenti, rispetto al 1996, per i tributi di cui allo stesso comma, strettamente connessi all'evento sismico. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'interno. [56]
3. Per il biennio 1997-1998, ai comuni di cui al comma 1, per i quali le abitazioni inagibili, totalmente o parzialmente, a seguito della crisi sismica rappresentano oltre il 15 per cento del totale delle abitazioni, sono concessi contributi per l'adeguamento alla media delle risorse relative alla fascia demografica di appartenenza. Le risorse sono costituite dai contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni e dall'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta. Agli stessi comuni è concesso, per il biennio 1997-1998, un ulteriore contributo pari al 20 per cento delle risorse in godimento nell'anno 1997 dopo l'adeguamento alla media delle risorse della fascia demografica di appartenenza [57].
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in lire 37 miliardi, si provvede, quanto a lire 33 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 1998, di cui al
5. Per i comuni di cui al comma 1 nonché per le comunità montane e per le province dell'Umbria e delle Marche il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 è prorogato al 30 aprile 1998. E' altresì differito a tale data il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998. Per gli stessi enti locali è altresì prorogato al 30 aprile 1998 il termine di cui all'articolo 17, comma 8, del
5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di euro sulla base delle certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono assegnati annualmente per il quinquiennio 2008-2012 negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquiennio [60].
Art. 12 bis. (Benefici a favore delle aziende agricole) [61].
1. A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della
2. La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al due per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa, che risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitava a loro attività lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.
3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere conglobate dalla Cassa stessa nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.
4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi, per l'esecuzione delle stesse opere, di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fideiussioni agli istituti concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali.
Art. 12 ter. (Dismissione e trasferimento di beni demaniali) [62].
1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, i beni immobili dello Stato localizzati nei comuni interessati dalla crisi sismica di cui al presente capo e che non siano utilizzabili o siano dismissibili perché non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali, con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché, limitatamente ai soli beni assegnati in uso governativo al Ministero della difesa, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito agli stessi comuni che ne hanno deliberato la destinazione alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali.
Art. 13. Altre misure.
1. Nei confronti dei percettori di redditi di pensione, residenti nelle regioni, le cui abitazioni in conseguenza della crisi sismica sono state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, il pagamento delle somme dovute ai sensi dell'articolo 3-bis del
1 bis. I periodi di percezione dell'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale concessa ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997, ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci delle cooperative di lavoro operanti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della medesima ordinanza, sono coperti da contribuzione figurativa utile a tutti gli effetti ai fini pensionistici. All'onere, pari a lire 8 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della
2. Gli interventi di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
3. Per assicurare lo svolgimento degli interventi urgenti disposti dal Dipartimento della protezione civile in occasione della crisi sismica tuttora in atto, relativi in particolare alla mobilitazione della rete sismica mobile dell'Istituto nazionale di geofisica, al rilevamento dei danni al patrimonio edilizio pubblico e privato ed ai beni culturali delle regioni, alle indagini geologiche, geofisiche e geochimiche sui territori maggiormente colpiti, nonché per il potenziamento urgente, ai fini di protezione civile, della sorveglianza sismica e della rete informatica per l'emergenza, sono concessi contributi straordinari, per l'anno 1998, di lire 2 miliardi a favore del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, di lire 12 miliardi a favore dell'Istituto nazionale di geofisica e di lire 1,5 miliardi a favore del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche. Al relativo onere per l'anno 1998, pari complessivamente a lire 15,5 miliardi, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 1998, di cui al
4. Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, operanti nei territori interessati dalla crisi sismica, che a causa della stessa hanno subito danni economici in relazione all'incremento dei costi di esercizio ed alla flessione dei ricavi da traffico, possono ottenere dal Ministero dei trasporti e della navigazione contributi straordinari nel limite complessivo di lire 2 miliardi per l'anno 1998. I criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al relativo onere si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
5. All'articolo 1-ter del
a) al comma 1, le parole: “1998” e “31 dicembre 1998” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “1998 e 1999” e “31 dicembre 1999”;
b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvederà tenendo conto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonché autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverrà entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.”;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997 e 1998, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità totale o parziale, sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, ottengono il congedo anticipato”. [64]
5 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-ter del
6. I benefici di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono da intendersi estesi anche per i territori delle province di Arezzo e Rieti interessati dalla crisi sismica del settembre-ottobre 1997.
6 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del
6 ter. In conseguenza della crisi sismica, in favore delle imprese alberghiere, delle aziende termali e dei pubblici esercizi di cui ai codici ISTAT da 55.1 a 55.4, 63.30.01, 92.72.1 e 93.04.2, operanti nei territori delle regioni Umbria e Marche, è riconosciuto lo sgravio dei contributi previdenziali dovuti, per i lavoratori ivi occupati, dai datori di lavoro alle gestioni INPS dal 1° ottobre 1997 fino al 31 marzo 1998. Il beneficio è applicato in favore dei soggetti che attestano, con autocertificazione ai sensi della
6 quater. All'articolo 6 della
“1 bis. Nelle frazioni o centri abitati dei comuni interessati dalla crisi sismica in cui, per gravi danni, sono intervenuti sensibili mutamenti della distribuzione della popolazione, le regioni Marche e Umbria possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, ai sensi dell'articolo 1 della
6 quinquies. Al fine di completare l'allestimento del Centro espositivo della Rocca Paolina di Perugia viene erogato un contributo di lire un miliardo a favore dell'amministrazione provincia di Perugia. All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. [69]
6 sexies. Per realizzare interventi di carattere straordinario finalizzati all'incremento del bacino idrico del lago Trasimeno, è assegnato all'Autorità di bacino del fiume Tevere uno stanziamento di lire sette miliardi nel triennio 1998-2000. [70]
6 septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-sexies, in ragione di lire due miliardi annue per gli anni 1998 e 1999 e di lire tre miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. [71]
6 octies. Il termine del 31 dicembre 1997 per le denunce in catasto degli immobili oggetto di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi della
6 novies. All'articolo 12, comma 3, della
6 decies. In favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-bis del
6 undecies. Gli edifici ubicati nelle regioni Umbria e Marche, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono esonerati, fino al 31 dicembre 2000, dal pagamento dei contributi di bonifica fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità degli edifici stessi; alla richiesta di esonero da parte dei contribuenti deve essere allegata copia dell'ordinanza sindacale di sgombero dell'edificio. [75]
6 duodecies. In favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto e del consorzio di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, per le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-undecies, è disposta l'erogazione da parte delle regioni Umbria e Marche di un contributo rispettivamente di lire 240 milioni e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. L'erogazione a favore dei consorzi di bonifica è disposta non oltre il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni. [76]
Art. 14. Norme di accelerazione e controllo degli interventi.
1. Per tutte le attività previste dagli articoli precedenti per le quali sono richiesti pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi entro sette giorni dalla disponibilità degli atti da esaminare, che deve comunque concludersi nei successivi trenta giorni. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. L'amministrazione procedente può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione dell'amministrazione procedente è subordinata all'espletamento della procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della
2. La redazione dei progetti e le attività di consulenza relative agli interventi previsti dal presente decreto, di competenza dei soggetti pubblici, possono essere affidati direttamente a liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, a cooperative di produzione e lavoro ovvero a società di progettazione o a società di ingegneria di loro fiducia, aventi documentata esperienza professionale nel settore, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare, qualora l'importo stimato dell'incarico non ecceda 200 mila ECU, IVA esclusa. [78]
3. Al fine di accelerare l'iter progettuale degli interventi previsti dal presente decreto, la progettazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, della
4. Per tutti gli interventi di ricostruzione, ripristino o restauro di opere pubbliche distrutte o danneggiate, previsti dal presente decreto, si può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della
4 bis. Per i territori dell'Umbria e delle Marche interessati dalla crisi sismica il CIPE, in sede di esame, di approvazione e di finanziamento dei patti territoriali e dei contratti di area previsti dalla
5. Per i lavori previsti dal presente decreto di importo da due a cinque milioni di ECU, IVA esclusa, si può procedere con il sistema di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 19 della
6. Per i lavori di cui ai commi 4 e 5 i corrispettivi sono previsti a corpo, a corpo e a misura ed a misura. Le regioni determinano in via preventiva i criteri tecnico-economici per la scelta dei soggetti da invitare fra quelli richiedenti, sentiti i provveditorati alle opere pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni.
7. L'amministrazione aggiudicatrice, per gli interventi previsti dal presente decreto, può prevedere nel bando di gara la facoltà, in caso di morte o di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione di un contratto d'appalto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il soggetto secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per completare i lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede d'offerta. [83]
8. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto degli interventi di cui al presente decreto tutti i termini previsti dalla legislazione vigente vengono sempre ridotti della metà.
9. Gli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico eseguiti dai privati singoli o riuniti in consorzio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, non sono assoggettati agli obblighi della
10. Per la ricostruzione degli edifici distrutti le regioni, in sede di approvazione dei programmi di recupero di cui al presente decreto, possono disporre, acquisito il parere obbligatorio dei comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5, deroghe alle limitazioni di cui ai paragrafi C2 e C3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 16 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1996.
11. Per l'acceleramento di ulteriori procedure connesse all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, in vigenza dello stato d'emergenza, possono essere emesse ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della
12. Le regioni, d'intesa con gli ispettorati provinciali e regionali del lavoro e l'Inps, esercitano attività di controllo per assicurare il rispetto delle norme sul trattamento dei lavoratori e sulla sicurezza dei cantieri. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può provvedere a potenziare le dotazioni organiche degli ispettorati del lavoro, nonché degli ispettori Inps. E' fatto obbligo alle amministrazioni comunali e ai soggetti privati, anche consorziati, di cui all'articolo 3, nell'affidare i lavori per gli interventi di ricostruzione e di ripristino, di richiedere alle imprese affidatarie copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nelle attività di ricostruzione. E' altresì richiesta l'attestazione dei versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati. Tali obblighi valgono anche per le imprese subappaltatrici. Le regioni, nel disciplinare i meccanismi di erogazione dei contributi ai privati, stabiliscono una ritenuta di garanzia, che sarà applicata dalle regioni medesime e sarà liquidata a lavori ultimati, previa presentazione di certificati liberatori rilasciati dagli organi o soggetti competenti alla verifica della regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi sopra indicati. [84]
13. Per gli interventi relativi agli immobili privati, oggetto di contributo pubblico, le regioni provvedono ad emettere direttive per l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera dei lavori eseguiti, che dovranno consentire anche: [85]
a) la verifica della corrispondenza tecnica ed economica dei progetti alle prescrizioni e ai parametri di cui all'articolo 2;
b) la verifica della conformità qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti alle previsioni dei progetti approvati, da eseguire avvalendosi di ingegneri civili e architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni con comprovata esperienza nei lavori da verificare. [86]
14. Per le attività previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di cinquanta ore pro-capite mensili, nonché ad avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui all'articolo 10 del
14 bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 21, della
14 ter. Le amministrazioni degli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 12 possono inoltre corrispondere ai dirigenti, cui siano formalmente affidati specifici compiti per attività connesse all'emergenza sismica ed al processo di ricostruzione, un compenso forfettario rapportato alla retribuzione dello stipendio base, con onere a carico dei propri bilanci. [89]
15. Per accelerare la realizzazione dei programmi di rilevamento geologico necessari, anche al fine della ricostruzione nelle aree interessate dalla crisi sismica e per predisporre il piano di interventi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), le regioni sono autorizzate ad assumere geologi e tecnici nei settori idraulico e forestale a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali con oneri a carico dei progetti medesimi. [90]
16. Per le attività di competenza del Dipartimento della protezione civile connesse all'attuazione del presente decreto, il numero di esperti tecnico-amministrativi di cui all'articolo 2-bis del
Art. 15. Norma di copertura.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 2000 fino al 2019. [91]
2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100 miliardi annui per gli anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
3. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono anche:
a) le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi dell'Unione europea di cui alla delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 20 novembre 1997, nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina comunitaria, e delle correlative risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale, ivi incluse quelle stanziate con i provvedimenti d'emergenza di cui all'articolo 1;
b) le disponibilità finanziarie non utilizzate e non connesse ad interventi di emergenza relativi alle autorizzazioni di spesa di cui al
c) l'importo di lire 200 miliardi da assegnarsi con delibera Cipe in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai presidenti delle regioni.
4. All'articolo 2, comma 203, lettera b), della
5. Le risorse del presente articolo, nonché le eventuali ulteriori disponibilità individuate in sede di intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della
5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza le risorse giacenti nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 sono versate nelle contabilità speciali di cui al comma 5 ed utilizzate per il completamento degli interventi da ultimare [94].
5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e per il completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo I del presente decreto, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010 [95].
6. Le disponibilità complessivamente confluite nei fondi comuni contabilità speciali sono utilizzate dai presidenti-funzionari delegati mediante trasferimento delle risorse necessarie ai soggetti attuatori.
6 bis Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria e Marche delle risorse di cui al comma 3, lettera a), i presidenti delle regioni che operano in qualità di funzionari delegati, possono anticipare alle regioni stesse i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori, utilizzando le disponibilità esistenti nella contabilità speciale di cui al comma 5. Le somme anticipate sono reintegrate dalle regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dell'Unione europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale. [96]
7. La Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi entro il 31 dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni individuati anche limitatamente ad alcune frazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1997 e ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza 20 novembre 1997, n.2717, è autorizzata a ridurre le quote interessi dovute sulle rate di ammortamento. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica saranno stabilite percentuali differenziate di riduzione per le rate dovute nel periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle con scadenza successiva. La percentuale di riduzione prevista per il quinquennio 1998-2002 non potrà comunque essere inferiore al 30 per cento delle quote interessi dovute sulle rate con scadenza nel medesimo periodo. [97]
8. A decorrere dall'anno 1999 i fabbisogni di spesa per ulteriori interventi a carico o con il contributo dello Stato, connessi con l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, potranno essere finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria. [98]
9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 16. Vigilanza.
1. Il Comitato dell'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, esercita l'alta vigilanza sugli atti, sui tempi, sui modi e sull'attuazione degli interventi di cui al presente capo e trasmette ogni sei mesi una relazione sul relativo stato di attuazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai presidenti delle regioni, per la successiva trasmissione rispettivamente al Parlamento e ai Consigli regionali. [99]
Capo II
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
Art. 17. Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione Emilia-Romagna e nella provincia di Crotone.
1. Le regioni Emilia-Romagna e Calabria possono provvedere alla realizzazione e al completamento degli interventi di emergenza già avviati nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Ravenna, Rimini e Crotone, interessate da eventi alluvionali e da dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio, ottobre e dicembre 1996, volti al ripristino delle infrastrutture e delle opere pubbliche regionali e locali, nonché al riassetto idrogeologico complessivo, compresa la messa in sicurezza dei connessi punti critici delle coste e delle reti idrauliche nelle province indicate, d'intesa con le competenti Autorità di bacino. Al fabbisogno, nel limite di lire 260,5 miliardi, lo Stato concorre nel limite di lire 135,5 miliardi per la regione Emilia-Romagna e nel limite di lire 80 miliardi per la regione Calabria, con le disponibilità di cui all'articolo 21. [100]
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione dei comitati di cui alle ordinanze n. 2469 del 26 ottobre 1996 e n. 2476 del 19 novembre 1996, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, n. 256 del 31 ottobre 1996 e n. 281 del 30 novembre 1996.
Art. 18. Interventi a favore dei soggetti privati della regione Emilia-Romagna danneggiati dalle calamità idrogeologiche del 1996.
1. Ai soggetti residenti nella regione Emilia-Romagna che, alla data degli eventi calamitosi di cui all'articolo 17, comma 1, risultavano proprietari di immobili ad uso di abitazione principale andati distrutti o per i quali non vi siano possibilità di ripristino per effetto degli eventi medesimi, è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la demolizione, per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta, fino al limite massimo di 200 metri quadrati e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della
2. Ai soggetti proprietari di beni immobili gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1 è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento dei danni subiti, con priorità per le abitazioni principali, al fine del recupero dell'immobile stesso. [102]
3. Alle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di servizi e artigianali, aventi sede o unità produttive nei territori di cui all'articolo 17, comma 1, che hanno subito, in conseguenza degli eventi di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per ciascuna impresa.
4. Alle imprese di cui al comma 3 sono concessi finanziamenti in conto interesse fino ad un ulteriore 45 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.
5. Alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli ubicate nel territorio del comune di Corniglio, che hanno trasferito o debbono trasferire la propria attività a seguito dell'evento franoso, è assegnato un contributo per il parziale indennizzo dei danni subiti, finalizzato alla acquisizione di aree idonee, al ripristino e ricostruzione delle attrezzature, delle strutture e degli impianti produttivi, comprese le abitazioni funzionali all'impresa, se preesistenti, nel limite della pari capacità produttiva, nonché alla demolizione della struttura dismessa. I contributi sono assegnati a condizione che l'attività sia mantenuta nel comune di Corniglio. Rimangono a carico delle imprese gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'ampliamento della capacità produttiva e da interventi di innovazione tecnologica.
6. Ove gli immobili di cui ai commi 1 e 5 non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i loro relitti sono demoliti e l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune. [103]
7. Ai contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 si applica la franchigia stabilita dall'articolo 5, comma 1, nonché le disposizioni di cui all'articolo 6.
8. In analogia a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, del
9. I contributi sono concessi, per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, nel limite di lire 28 miliardi, per gli interventi di cui ai commi 3 e 4, nel limite di lire 17 miliardi, e per gli interventi di cui al comma 5, nel limite di lire 10,5 miliardi. Al fabbisogno complessivo di lire 55,5 miliardi si fa fronte con le disponibilità di cui all'articolo 21 e le eventuali risorse disponibili, effettuati gli interventi di cui al presente articolo, possono essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 17.
Art. 19. Interventi urgenti nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996.
1. Nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dall'evento sismico del 15 e 16 ottobre 1996, individuati dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2475 del 19 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 1996, la regione può provvedere: [104]
a) al completamento degli interventi infrastrutturali di cui al piano redatto ai sensi della medesima ordinanza;
b) alla riparazione dei danni, con miglioramento sismico, degli edifici pubblici e di culto;
c) ad assegnare ai proprietari, alla data del 16 ottobre 1996, di immobili privati, anche destinati ad attività produttive, gravemente danneggiati, contributi fino al 75 per cento del costo della riparazione, compreso il miglioramento sismico, con priorità per le abitazioni principali che risultino totalmente o parzialmente inagibili. [105]
2. Le prescrizioni tecniche e i parametri relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono stabiliti dalla regione, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici. [106]
2 bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 e per le parti con queste compatibili la regione tiene conto delle decisioni assunte dal commissario delegato, sentito il nucleo tecnico-specialistico di cui all'articolo 2, comma 5, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2475 del 19 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996. [107]
3. Al fabbisogno si provvede nel limite di lire 100 miliardi per le finalità di cui al comma 1, lettera a) e b), e di lire 40 miliardi per la finalità di cui al comma 1, lettera c), con le disponibilità di cui all'articolo 21. [108]
Art. 20. Modalità di attuazione degli interventi.
1. Per gli interventi infrastrutturali e sugli edifici pubblici e di culto, previsti dagli articoli 17 e 19, le regioni Calabria ed Emilia-Romagna provvedono ad individuare i soggetti attuatori. Per gli stessi interventi le regioni e gli enti locali interessati possono impegnare risorse proprie e si avvalgono delle procedure di cui all'articolo 14, commi da 1 a 9 e 11.
2. Le provvidenze già concesse con le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, per i medesimi eventi calamitosi, costituiscono anticipazione sui benefici di cui agli articoli 18 e 19, comma 1, lettera c).
3. La regione Emilia-Romagna provvede all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui agli articoli 18 e 19, comma 1, lettera c), nonché a stabilire le relative modalità e disposizioni operative.
4. Nei territori delle regioni Calabria e Emilia-Romagna interessati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 17, comma 1, è vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti o alla costruzione di nuovi insediamenti nelle aree a rischio idrogeologico che, sulla base delle direttive tecniche impartite con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 14 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 1997, dovranno essere individuate e perimetrate dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Se le regioni non provvedono entro tale termine, si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del
Art. 21. Norma di copertura.
1. A fronte di un fabbisogno complessivo per gli interventi di cui agli articoli 17, 18 e 19, pari a lire 331 miliardi per la regione Emilia-Romagna e pari a lire 80 miliardi per la regione Calabria, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali, rispettivamente, fino a 28 miliardi ed a lire 7 miliardi annui, a decorrere dal 1998 e fino al 2017, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che le regioni contraggono con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla normativa vigente, per la realizzazione degli interventi di cui ai predetti articoli. Al relativo onere, a decorrere dal 1998 e fino al 2017, si provvede per l'anno 1998 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno ai sensi dell'articolo 48 della
Art. 22. Ulteriori interventi urgenti nei territori della Lombardia interessati dagli eventi idrogeologici del giugno 1997.
1. Per la realizzazione delle opere di cui al piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, predisposto ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2622 del 4 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, e relativo ai territori dei comuni della Lombardia colpiti da avversità atmosferiche nel mese di giugno 1997, la regione Lombardia è autorizzata a stipulare, anche con la Cassa depositi e prestiti, mutui ventennali nei limiti di impegno annui di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1999 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2000. I finanziamenti sono ripartiti secondo gli importi e le priorità individuati nelle categorie di interventi previste dal piano.
2. I comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalità di strade provinciali, le province attuano gli interventi di cui al comma 1, avvalendosi delle procedure e deroghe previste dall'ordinanza n. 2622 del 4 luglio 1997. [110]
3. Al relativo onere per gli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando, quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 5 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 23. (Misure urgenti nei territori del bacino del fiume Po interessati dall'alluvione del novembre 1994 e dagli eventi idrogeologici dell'ottobre 1996, nonché a favore del complesso di San Costanzo al Monte) [111].
1. Ai sensi dell'articolo 13 del testo unificato delle deliberazioni assunte dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato con deliberazione del 18 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 1996, relativa ad interventi a favore delle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, le somme trasferite ai comuni, ai sensi dei capi III, IV e V del predetto testo unificato, eventualmente non erogate in quanto eccedenti le necessità definitivamente accertate, sono riversate a cura dei medesimi comuni, entro il termine del 1° marzo 1998, all'unità previsionale di base 6.2.2. "Prelevamento da conti di tesoreria, restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (capo X, capitolo 3449) dello stato di previsione dell'entrata, per la successiva riassegnazione con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
a) per il 15 per cento, a favore dell'unità previsionale di base 2.1.1.0. "Funzionamento" (capitolo 1291) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1998, al fine di far fronte alle spese concernenti il contenzioso relativo ai suddetti eventi alluvionali, a titolo di risarcimento o di indennizzo a favore delle parti in causa interessate;
b) per il 45 per cento, a favore dell'unità previsionale di base 6.2.1.9. "Calamità naturali e danni bellici" (capitolo 9091) dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali, per l'anno 1998, al fine di finanziare ulteriormente gli interventi per il deflusso delle acque di cui all'articolo 1-sexies del
c) per il 40 per cento, all'integrazione dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998, al fine di consentire l'adozione di ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della
2. Gli enti, le società partecipate e le imprese di cui all'articolo 8, comma 2, del
3. All'articolo 18, comma 2, della
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle rate alle quali, alla data di entrata in vigore delle medesime, sia già stato applicato quanto previsto dal suddetto articolo 18, comma 2, della
5. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della
6. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 3 del
6 bis. Per l'intervento a tutela delle condizioni statiche del complesso monumentale di San Costanzo al Monte, sito nella provincia di Cuneo, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni a favore dell'amministrazione provinciale di Cuneo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. [113]
6 ter. Il termine del 30 giugno 1998, di cui al comma 10-bis dell'articolo 4 del
6 quater. Il termine del 31 dicembre 1997, di cui al comma 1 dell'articolo 5-ter del
6 quinquies. Al comma 1 dell'articolo 4-quinquies del
6 sexies. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po ricompresi nel piano stralcio PS 45 redatto ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del
6 septies. All'articolo 4-quinquies del
“6 bis. Nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unità previsionale di base 3.2.1.8 “Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera”, ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attività, si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del
6 octies. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1-bis, lettera c), del
6 novies. Per il completamento degli interventi urgenti di prevenzione del rischio idraulico e per la protezione di nuclei abitati ricadenti all'interno delle aree golenali del fiume Po, con particolare riguardo a quelle ubicate nei comuni di Mezzani Bocca d'Enza, sito nella provincia di Parma, e Sommo con Porto, frazione di San Daniele Po, sito nella provincia di Cremona, il Magistrato per il Po è autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta derivanti dall'affidamento delle opere di propria competenza. [120]
Art. 23 bis. (Semplificazione delle procedure per il completamento della ricostruzione nelle zone della Sicilia occidentale interessate dagli eventi sismici del 1968) [121].
1. Il comma 11 dell'articolo 2 del
“11. Alle funzioni statali attinenti all'istruttoria, alla definizione e alla liquidazione delle pratiche relative ai contributi concessi per la ricostruzione privata nelle predette zone della valle del Belice, sulla base di norme entrate in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della
11 bis. Sono altresì trasferite ai comuni interessati le funzioni relative alle operazioni e alle procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonché degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice”.
2. Gli oneri relativi alle funzioni statali trasferite ai sensi del comma 1 faranno carico ai comuni interessati sulle somme già autorizzate per la ricostruzione dell'edilizia abitativa danneggiata dal sisma del 1968.
Art. 23 ter. (Semplificazione delle procedure per il completamento della ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania, interessate dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982) [122]
1. [123]
2. Le regioni e gli enti locali possono integrare con propri fondi le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato per il completamento della ricostruzione.
3. I comuni, ai fini dell'accelerazione degli interventi strettamente connessi al completamento della ricostruzione, possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 14, commi 1, 3, 8 e 12, del presente decreto, in quanto applicabili.
Art. 23 quater. (Semplificazione delle procedure per la ricostruzione delle zone della Sicilia interessate dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990) [124].
1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione delle zone interessate dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, all'articolo 1 della
a) al comma 2, lettere a) e b), sono aggiunti i seguenti periodi: “Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, può essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente è acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale.”;
b) al comma 2, lettera i-ter), dopo la parola: “immobili” sono aggiunte le seguenti: “, da parte dei comuni”.
2. All'articolo 2, comma 4, del
3. Per tutti gli interventi infrastrutturali, sugli edifici privati, pubblici, di culto e di interesse storico, artistico e monumentale di cui alla
Art. 23 quinquies. (Misure contro gli incendi boschivi) [126].
1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone e cose, connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale e in particolare con gli effetti del sisma nelle aree delle Marche e dell'Umbria, è autorizzata l'acquisizione da parte del Corpo forestale dello Stato di velivoli ad ala rotante all'importo complessivo di spesa derivante dai limiti di impegno quindicennali di lire 15,000 milioni nel 1998, di lire 15,000 milioni nel1999 e di lire 5.000 milioni nel 2000.
2. Il Ministero per le politiche agricole provvede a rimborsare direttamente agli istituti bancari gli oneri per capitale ed interessi derivanti da mutui e da altre operazioni finanziarie relative all'acquisto di cui al comma 1.
3. Per le esigenze connesse all'attuazione del programma di cui al comma 1 e per quelle di accasermamento, ammodernamento, realizzazione di nuove basi e di formazione del Corpo forestale dello Stato, è altresì autorizzata la spesa di lire 4.400 milioni nel 1999 e lire 2.700 milioni nel 2000.
4. Le somme derivanti dalla dismissione dei due aeromobili antincendi Canadair CL 215 in dotazione al Corpo forestale dello Stato sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere reiscritte nello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per incrementare le azioni di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 15.000 milioni nel 1998, 34.400 milioni nel 1999 e 37.700 milioni nel 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 e successive proiezioni, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 23 sexies. (Altre misure di protezione civile) [127].
1. Le economie realizzate dalle regioni e dagli enti locali sulle somme derivanti dai mutui contratti per interventi di protezione civile possono essere utilizzate dagli enti medesimi, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, per interventi conseguenti allo stesso evento o ad altri eventi calamitosi.
2. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a rendicontare le somme effettivamente spese anche attraverso proprie anticipazioni. Decorso inutilmente tale termine, il Dipartimento della protezione civile provvede a revocare la parte di finanziamento non ancora trasferita o impegnata e ad utilizzarla per nuovi interventi urgenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n.576, convertito, con modificazioni, dalla
3. Le somme non utilizzate al 31 dicembre 1997 sui capitoli di cui al centro di responsabilità 6 “Dipartimento protezione civile” dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e sui capitoli di cui al centro di responsabilità 4 “Difesa del suolo” dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici sono conservate in bilancio per essere utilizzate negli esercizi successivi.
4. [Nel caso in cui si verifichino eventi calamitosi che colpiscono i beni privati e qualora i danni subiti siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza. In tal caso, il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento] [128].
1. Allo scopo di assicurare la sorveglianza permanente delle aree a rischio del territorio nazionale e di fornire con immediatezza al Dipartimento della protezione civile i dati tecnici necessari per la gestione delle emergenze, l'organico dell'istituto nazionale di geofisica è determinato in 220 unità. L'Istituto nazionale di geofisica può, nell'ambito delle disponibilità di organico, assumere personale, attingendo anche a quello attualmente in servizio con contratto a tempo determinato, secondo le procedure previste dall'articolo 39, comma 8, lettera c), della
Art. 24. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato A - (previsto dall'articolo 4, comma 2)
Soglie di danno e di vulnerabilità stabilite nelle direttive tecniche per gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico delle costruzioni private danneggiate dalla crisi sismica, di cui ai provvedimenti dei commissari delegati per le Marche e per l'Umbria rispettivamente n. 121 e n. 61, entrambi del 18 novembre 1997.
1. Edifici in muratura.
Le soglie di danno e di vulnerabilità indicate di seguito devono intendersi come soglie minime per gli interventi di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 4 del decreto e come soglie massime per gli interventi di cui al comma 3 dello stesso articolo.
1.1. Soglie massime di danno:
1) pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore a 5 centimetri sull'altezza di un piano, o comunque che riguardano un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;
2) crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti;
3) lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
4) lesioni di schiacciamento che interessano almeno il 5% delle murature portanti;
5) cedimenti delle fondazioni o fenomeni di dissesto idrogeologico.
1.2. Soglia massima di vulnerabilità:
a) La resistenza convenzionale alle azioni orizzontali delle murature, valutata al piano terra dell'edificio, ed espressa attraverso il parametro C - calcolato come specificato nel paragrafo 4, pari al rapporto fra forze orizzontali e peso dell'edificio, è inferiore ai valori limite:
C=0.14 per i comuni classificati con S=9;
C=0.08 per i comuni attualmente non classificati.
b) La resistenza convenzionale ai piani superiori è inferiore a valori di C ottenuti moltiplicando il valore riportato al comma a) per i coefficienti di maggiorazione definiti nella tabella 3 del paragrafo 4.
2. Edifici in cemento armato e in acciaio.
Gli edifici ammessi a contributo non devono aver subito danni alla struttura portante e non devono essere interessati da cedimenti delle fondazioni.
3. Edifici in struttura mista (muratura e cemento armato oppure muratura e acciaio).
Per gli edifici in struttura mista valgono le soglie massime di danno di cui al punto 1.1 per la parte in muratura e al punto 2 per la parte in cemento armato o in acciaio. Ove il sistema costruttivo al quale è affidato prevalentemente il compito di resistere alle forze orizzontali sia in muratura, la soglia massima di vulnerabilità dovrà essere valutata come specificato al punto 1.2, comma a).
4. Valutazione semplificata della resistenza convenzionale alle forze sismiche orizzontali.
La valutazione è effettuata con riferimento alla resistenza a taglio dei maschi murari.
La resistenza tangenziale di riferimento da utilizzare è riportata nella tabella seguente in funzione della tipologia della muratura.
Tabella 1
Tab. 1 — Tensione tangenziale di riferimento per il calcolo della resistenza dei maschi murari ad azioni nel piano medio della parete.
Tipologia della muratura |
Resistenza tangenziale di riferimento τ&kgr; in KN/m² (in t/m² fra parentesi) |
Muratura a sacco in pietrame |
30 (3) |
Muratura in pietrame non squadrato o sbozzato |
50 (5) |
Muratura in pietrame squadrato e ben organizzato o in blocchi di tufo |
80 (8) |
Muratura consolidata con iniezioni di miscela cementizia o betoncino armato |
110 (11) |
Mattoni, blocchi di argilla espansa, blocchi di calcestruzzo, blocchi di laterizio, purché pieni o semipieni (ϕ≤ 45%) con malta bastarda |
120 (12) |
Mattoni, blocchi di argilla espansa, blocchi di calcestruzzo, blocchi di laterizio, perché pieni o semipieni (ϕ ≤ 45%), con malta cementizia |
200 (20) |
La resistenza viene valutata al piano terra, inteso come quota di spiccato campagna, o, in caso di edificio in pendio, quota del piano a monte.
Il calcolo si effettua determinando inizialmente le grandezze riportate in tabella 2.
Tabella 2
Tab. 2 — Parametri per il calcolo della resistenza convenzionale C dell'edificio alle forze orizzontali.
Numero dei piani al di sopra della quota di verifica |
N |
Area totale coperta |
At |
Area totale elementi resistenti in direzione x |
Ax |
Area totale elementi resistenti in direzione y |
Ay |
Area minima fra Ax e Ay |
A |
Rapporto fra area minima delle murature ed area coperta A/ At |
ao |
Rapporto fra area massima e minima delle murature B/A |
Y |
Resistenza di riferimento (caratteristica) |
τk |
Peso specifico delle murature |
pm |
Carico permanente per metro quadrato di solaio |
ps |
Altezza media di interpiano |
h |
Nel caso in cui l'edificio oggetto di verifica sia adiacente ad altri e ne condivida le murature la valutazione dell'area coperta dovrà comprendere non meno del 50% delle aree degli edifici adiacenti fra le murature condivise e il primo elemento strutturale parallelo.
Nel caso in cui i parametri detti siano ragionevolmente uniformi sull'altezza dell'edificio si determina il peso medio per unità di area coperta di un livello dell'edificio.
La resistenza convenzionale C assume l'espressione:
nella quale N è il numero di piani sovrastanti quello di riferimento.
Nel caso in cui ci siano forti variazioni in elevato occorrerà calcolare q per ogni livello, adottare un valore medio da inserire nella formula (1) ed effettuare la determinazione di C nella (2) con riferimento ai valori di ao e &ggr; propri del livello a cui si effettua la verifica.
Ai piani superiori la verifica della resistenza convenzionale verrà effettuata con riferimento al numero di piani N sovrastanti quello di verifica e ad un valore di C incremento secondo la tabella seguente, ottenuta nell'ipotesi di coefficienti di distribuzione delle forze sismiche di piano lineari sull'altezza.
Tabella.
Tab. 3 — Calcolo del coefficiente di maggiorazione della resistenza.
Convenzionale C ai piani superiori a quello di riferimento.
Piano di verifica |
Numero totale di piani dell'edificio |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
- |
1.33 |
1.25 |
1.2 |
1.17 |
3 |
- |
- |
1.5 |
1.4 |
1.33 |
4 |
- |
- |
- |
1.6 |
1.5 |
5 |
- |
- |
- |
- |
1.67 |
[1] Convertito in legge dall' art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Alinea così modificato dalla legge di conversione.
[5] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[6] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[7] Lettera già modificata dalla legge di conversione, dall'art. 3 del
[8] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[9] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[10] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[11] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[12] Alinea così modificato dalla legge di conversione.
[13] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[14] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[15] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[16] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[17] Il termine di cui al presente comma è prorogabile una sola volta per ulteriori tre anni dall'art. 42 della L. 1° agosto 2002.
[18] Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 6-quinquies del
[19] Comma inserito dalla legge di conversione.
[20] Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della
[21] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[22] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[23] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[24] Comma inserito dalla legge di conversione.
[25] Comma sostituito dalla legge di conversione e così modificato dall'art. 3 del
[26] Comma già sostituito dalla legge di conversione, dall'art. 3 del
[27] Comma già modificato dalla legge di conversione, dall'art. 3 del
[28] Comma inserito dall'art. 3 del
[29] Comma così modificato dall'art. 3 del
[30] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[31] Comma inserito dalla legge di conversione.
[32] Comma aggiunto dall'art. 6-quinquies del
[33] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[34] Comma sostituito dalla legge di conversione e così modificato dall'art. 3 del
[35] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[36] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[37] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[38] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[39] Comma aggiunto dall'art. 3 del
[40] Comma aggiunto dall'art. 3 del
[41] Rubrica così sostituita dalla legge di conversione.
[42] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[43] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[44] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[45] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[46] Comma inserito dalla legge di conversione.
[47] Comma così sostituito dall'art. 3 del
[48] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[49] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[50] Articolo inserito dall'art. 15 della
[51] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[52] Articolo inserito dall'art. 2 della
[53] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[54] L'importo del contributo per i comuni montani con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e con indice di disastro superiore a 0,50 è elevato al 50 per cento per effetto dell'art. 6 dell’
[55] Per una proroga delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'art. 6 dell’
[56] Per una proroga delle disposizioni di cui al presente comma vedi, l'art. 6 dell’
[57] Comma così modificato dalla legge di conversione. Per una proroga delle disposizioni di cui al presente comma vedi, l'art. 6 dell’
[58] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[59] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[60] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[61] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[62] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[63] Comma inserito dall'art. 3 del
[64] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[65] Comma inserito dalla legge di conversione.
[66] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[67] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[68] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[69] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[70] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[71] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[72] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[73] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[74] Comma inserito dall'art. 3 del
[75] Comma inserito dall'art. 3 del
[76] Comma inserito dall'art. 3 del
[77] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[78] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[79] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[80] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[81] Comma inserito dalla legge di conversione.
[82] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[83] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[84] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[85] Alinea così modificato dalla legge di conversione.
[86] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[87] Comma già modificato dalla legge di conversione, dall'art. 3 del
[88] Comma inserito dalla legge di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2000 dall'art. 1 dell’ordinanza 18 dicembre 1999, n. 3028.
[89] Comma inserito dalla legge di conversione.
[90] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[91] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[92] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[93] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[94] Comma inserito dall'art. 2 della
[95] Comma inserito dall'art. 2 della
[96] Comma inserito dall'art. 6-quinquies del
[97] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[98] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[99] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[100] Comma già modificato dalla legge di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del
[101] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[102] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[103] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[104] Alinea così modificato dalla legge di conversione.
[105] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[106] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[107] Comma inserito dalla legge di conversione.
[108] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[109] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[110] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[111] Rubrica così sostituita dalla legge di conversione.
[112] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[113] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[114] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[115] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[116] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[117] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[118] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[119] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[120] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[121] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[122] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[123] Comma abrogato dall'art. 1 della
[124] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[125] Comma così modificato dall'art. 57 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
[126] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[127] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[128] Comma abrogato dall'art. 48 del
[129] Articolo inserito dalla legge di conversione.