Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 84. Radio e telecomunicazioni |
Capitolo: | 84.5 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 27/02/2004 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge |
§ 84.5.35 - L. 27 febbraio 2004, n. 47.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(G.U. 27 febbraio 2004, n. 48)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 355
Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario). - 1. All'articolo 6, comma 4, della
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20042006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole da: «All'articolo 7» fino a: «
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della
All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 15 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».
Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Rideterminazione di valori di acquisto). - 1. Nell'articolo 2, comma 2, del
All'articolo 9, al comma 1, le parole: «30 ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005».
All'articolo 10, al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Restano salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi».
Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Rifiuti prodotti dalle navi e residui del
carico). - 1. L'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del
2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui al comma 1, presso gli stessi impianti nonchè presso le aziende autorizzate dalle autorità competenti, i mezzi navali portuali di raccolta delle acque di lavaggio e di sentina, nonchè i mezzi navali di disinquinamento.
3. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli idrocarburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del
4. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso».
Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 1, del
Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. - (Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia). - 1. All'articolo 140, comma 1, della
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».
All'articolo 14, al comma 1, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al».
All'articolo 16, al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 1, commi 1,», sono inserite le seguenti: «1-bis,».
All'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 26, del
Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:
«Art. 20-bis. - (Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali). - 1. I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione, rispettivamente, dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri:
a) il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3309 dell' 11 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2003, può stipulare allo scopo; a tal fine è autorizzato il limite di impegno di 12,5 milioni di euro dall'anno 2005. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
b) è autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell' interno.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
L'articolo 21 è sostituito dal seguente:
«Art. 21. - (Concessioni autostradali). - 1. In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, l'intervallo temporale tra revisioni successive della formula tariffaria, relativamente al parametro X, di cui alla
2. La congrua remunerazione degli investimenti aggiuntivi, come definiti ai sensi dei commi 1 e 7, al piano finanziario vigente dei concessionari autostradali viene calcolata sulla base di un ritorno sul capitale investito addizionale pari al WACC (Costo medio ponderato delle fonti di finanziamento), attraverso la predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo nuovo investimento, utilizzando il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa.
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta intesa a integrare gli standard di qualità e le modalità di misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità in itinere e qualità ambientale. La formulazione integrativa dovrà basarsi su rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati ottenuti. Essa dovrà essere resa operativa in tempo utile a permetterne l'applicazione alle scadenze previste dagli impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal loro rinnovo.
4. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti e al parametro X della formula di adeguamento tariffario di cui alla citata
5. Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente provvede a verificare, nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione, la correttezza delle variazioni tariffarie. Fermo restando quanto sopra stabilito, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario provvede a comunicare al concedente entro il 15 novembre di ogni anno la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente provvede a verificare nei quindici giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione la correttezza delle suddette integrazioni tariffarie.
6. Le variazioni tariffarie, come sopra determinate, sono comunicate tempestivamente dal concedente ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
7. Il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade Spa, ora Autostrade per l'Italia Spa, stipulato il 23 dicembre 2002, è approvato a tutti gli effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai soli fini di tale atto aggiuntivo, lo stesso subordina l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa; i successivi incrementi tariffari annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del singolo intervento».
All'articolo 23:
al comma 1, le parole: «è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005»;
al comma 3, le parole: «euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005»;
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del
Dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti:
«Art. 23-bis. - (Proroga di termini in materia di benefici tributari per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio). - 1. Sono prorogate per gli anni 2004 e 2005, nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della
b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della
c) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della
2. Sono abrogati i commi 15 e 16 dell'articolo 2 della
Art. 23-ter. - (Proroga dì termini relativi ad opere fognarie a Venezia). - 1. All'articolo 10 del
"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:
a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione".
Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del
Art. 23-quater. - (Proroga di interventi infrastrutturali nei comuni di Venezia e Chioggia). - 1. La disposizione di cui all'articolo 80, comma 28, della
Art. 23-quinquies. - (Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro). - 1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della
Art. 23-sexies. - (Regolamento interno delle società cooperative). -1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della
Art. 23-septies. - (Proroga del Fondo regionale di protezione civile). - 1. All'articolo 138, comma 17, della
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 154.970.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della
Art. 23-octies. - (Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici). - 1. L'articolo 23 della
Art. 23-nonies. - (Riscossione dei tributi degli enti locali). - 1. All'articolo 52 del
Art. 23-decies. - (Disposizioni in materia di definizioni agevolate. Copertura finanziaria). 1. All'articolo 1 del
2. Al comma 2-ter dell'articolo 12 della
3. All'articolo 16 della
4. All'articolo 2 della
a) ai commi da 44 a 49, le parole: "16 marzo 2004", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2004";
b) al comma 48, terzo periodo, le parole: "18 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "19 aprile 2004";
c) al comma 49, quinto periodo, le parole: "17 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2004".
5. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della
6. I concessionari o i commissari governativi della riscossione versano, entro il 30 dicembre 2004, l'acconto di cui all'articolo 9, comma 1, del
7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 23-bis, valutato in 213.800.000 euro per l'anno 2004, in 192.270.000 euro per l'anno 2005, in 176.500.000 euro per l'anno 2006 e in 84.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto a 213.800.000 euro per l'anno 2004, a 69.070.000 euro per l'anno 2005 e a 53.300.000 euro per l'anno 2006, con le maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 6 e, quanto a 123.200.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e a 84.300.000 curo a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente quota delle maggiori entrate di cui al comma 3 dell'articolo 23.
Art. 23-undecies. - (Interventi a favore del trasporto aereo). 1. All'articolo 4, comma 153, della
2. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali di cui alla
Art. 23-duodecies. - (Interventi a favore del comune di Pietrelcina). - 1. All'articolo 1, comma 3, della