Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.4 organizzazione |
Data: | 09/03/2006 |
Numero: | 80 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni [...] |
§ 80.4.216 - L. 9 marzo 2006, n. 80.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.
(G.U. 11 marzo 2006, n. 59)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 GENNAIO 2006, N. 4
All'articolo 1: al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
al comma 3, le lettere b), c), d) ed e) sono soppresse; i commi 4 e 5 sono soppressi;
al comma 6, i periodi secondo, terzo, quarto e quinto sono soppressi;
i commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono soppressi.
Gli articoli 2 e 3 sono soppressi.
Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente: "Art. 3-bis- - (Modifica dell'articolo 1, comma 137, della
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri".
All'articolo 4, al comma 2: dopo il capoverso 1-bis, è inserito il seguente: "1-bis. 1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono norme di principio per l'utilizzo di forme contrattuali flessibili negli enti locali";
al capoverso 1-ter, dopo le parole: "Ministero dell'economia" sono inserite le seguenti: "e delle finanze".
All'articolo 5, al comma 1, le parole: ", senza ulteriori aggravi per le finanze pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".
Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente: "Art. 5-bis. - (Contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale). - 1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della medesima Agenzia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica".
All'articolo 6: al comma 3, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: "o ingravescenti" sono inserite le seguenti: ", inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide,";
è aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della
L'articolo 8 è soppresso.
All'articolo 9, al comma 1, le parole: "senza oneri aggiuntivi a carico dell'erario" sono sostituite dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".
L'articolo 10 è soppresso.
All'articolo 11, al comma 1, le parole: "è inserito il seguente" sono sostituite dalle seguenti: "sono inseriti i seguenti".
Gli articoli 13, 14, 15 e 16 sono soppressi.
All'articolo 17, al comma 1, le parole: "è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato e comunque avvalendosi delle strutture esistenti e delle risorse già stanziate" sono sostituite dalle seguenti: "può essere istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ferme restando le funzioni di coordinamento in materia di informazione stradale svolte dal Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)".
All'articolo 18: al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e ai sensi dell'articolo 16 del
al comma 4, le parole: "Dalla presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "Dalle disposizioni del presente articolo" e le parole: "non derivano nuovi o maggiori oneri" sono sostituite dalle seguenti: "non devono derivare nuovi o maggiori oneri".
Gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 sono soppressi.
All'articolo 29, al comma 1, la lettera a) è soppressa.
Gli articoli 32, 33 e 34 sono soppressi.
Dopo l'articolo 34, sono inseriti i seguenti: "Art. 34-bis. - (Modifica all'articolo 8 del
Art. 34-ter. - (Utilizzazione di somme). - 1. Le somme iscritte, rispettivamente, nel fondo da ripartire per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, ai sensi dell'articolo 26 della
Art. 34-quater. - (Tutela del risparmio). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della
2. All'articolo 42 della
Art. 34-quinquies. - (Disposizioni di semplificazione in materia edilizia). - 1. Per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione da redigere in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al
2. Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni:
a) al primo comma dell'articolo 28 del regio
b) le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite, di cui all'articolo 17 primo comma, lettera b), del regio
Art. 34-sexies. - (Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo). - 1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, della
Art. 34-septies. - (Disposizioni concernenti le autorità portuali). - 1. Alle autorità portuali, istituite ai sensi della
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dal comma 1, determinato in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 34-octies. - (Rifinanziamento della
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, si fa fronte: mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".