§ 98.1.26481 - Legge 13 maggio 1988, n. 154.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:13/05/1988
Numero:154


Sommario
Art. 1.      1. Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria, nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani, è convertito [...]


§ 98.1.26481 - Legge 13 maggio 1988, n. 154.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.

(G.U. 14 maggio 1988, n. 112)

 

     Art. 1.

     1. Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria, nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     L'art. 3 è soppresso.

     All'art. 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "3-bis. All'art. 16, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: “lettere a) e g)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a), d) e g)”.

     3-ter. All'art. 17, comma 1, del suddetto testo unico, le parole da: “Per la indennità” fino a: “versato al Fondo predetto” sono sostituite dalle seguenti: “L'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza”.

     3-quater. All'art. 17, comma 2, del suddetto testo unico, con effetto dal 17 luglio 1986, dopo le parole: “agli effetti del comma 1”, sono aggiunte le seguenti: “L'ammontare netto è costituito dall'importo dell'indennità che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore semprechè l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla prestazione non siano previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante”".

     All'art. 5:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Tra le prestazioni di cui al n. 36 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi comprese le prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa";

     dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Nel n. 21 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: “case rurali di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597” devono intendersi riferite alle costruzioni rurali di cui alle lettere a), b), c) e d) del predetto art. 39";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "4-bis. Il n. 28 della tabella B allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, deve intendersi riferito anche ai soggetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132.

     4-ter. Agli effetti dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito.

     4-quater. Il rimborso di cui all'ultimo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, dovuto a cooperative a proprietà indivisa indicate alla lettera g), ultimo comma, dell'art. 3 dello stesso decreto, comprende anche l'imposta sul valore aggiunto addebitata alle cooperative per l'acquisto di beni e servizi utilizzati per fornire ai propri soci acqua, riscaldamento, energia elettrica, gas, manutenzioni e riparazioni e simili. Tali forniture devono intendersi comprese fra “le altre cessioni o prestazioni accessorie” previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

     4-quinquies. Con effetto dal 1° gennaio 1988 non è detraibile, da parte delle suddette cooperative, l'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi relativi alle prestazioni rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile".

     All'art. 7, al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' altresì sospesa l'applicazione della disposizione concernente i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate prevalentemente col lavoro del contribuente e dei suoi familiari contenuta nell'art. 51, comma 2, lettera a), del predetto testo unico".

     All'art. 8, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "; per i soggetti di cui ai commi 17 e 21 dello stesso art. 2 la facoltà di optare per il regime ordinario ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si intende esercitata, in mancanza di espressa attestazione nella dichiarazione annuale per l'anno 1984 o nella dichiarazione di inizio di attività, anche se la detrazione risulta eseguita nei modi ordinari nelle dichiarazioni per gli anni 1985, 1986 e 1987".

     All'art. 9:

     al comma 1, le parole: "e delle camere di commercio," sono sostituite dalle seguenti: ", delle camere di commercio, degli enti porto e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti aventi natura di enti pubblici economici e sottoposti alla vigilanza del Ministero della marina mercantile,";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "1-bis. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte degli enti percettori di proventi da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a norma dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988".

     All'art. 10:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. La tabella A allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

     Tabella A — Tabella delle tasse per i contratti di borsa su titoli e valori

Specificazione dei contratti

Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000

a)

Conclusioni direttamente tra i contraenti:

 

 

azioni

140

 

valori in moneta, verghe, o divise estere (*)

100

 

titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro termine e obbligazioni

16

b)

Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio, o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa:

 

 

azioni

100

 

valori in moneta, verghe, o divise estere (*)

90

 

titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro termine e obbligazioni

9 (**)

c)

Conclusioni tra agenti di cambio:

 

 

azioni

15

 

valori in moneta, verghe, o divise estere (*)

40

 

titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro termine e obbligazioni

9 (**)

     (*) Sono esenti i contratti per contanti.

     (**) L'imposta dovuta non può superare l'importo di 1 milione e 600.000 lire””;

     al comma 2, dopo le parole: "sugli stessi titoli", sono aggiunte le seguenti: "o divise estere";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "2-bis. Le aliquote stabilite dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono unificate allo 0,25 per cento. L'aliquota dello 0,25 per cento stabilita per i finanziamenti all'esportazione di durata superiore a 18 mesi dall'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è ridotta allo 0,05 per cento e si applica anche alle operazioni non rientranti nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 277. Le disposizioni precedenti si applicano ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     2-ter. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 15 marzo 1988".

     Dopo l'art. 10, è aggiunto il seguente:

     "Art. 10-bis. - 1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi dei foglietti bollati e delle marche per i contratti di borsa.

     2. L'importo massimo della tassa, da corrispondere con l'impiego di valori bollati, per un singolo contratto non può superare l'importo di L. 800.000; la differenza d'imposta, totale o parziale, è riscossa mediante visto per bollo dell'ufficio del registro. Gli estremi della bolletta dovranno essere riportati su ogni parte o sezione del foglietto".

     Dopo l'art. 11, è aggiunto il seguente:

     "Art. 11-bis. - 1. Il primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599 è sostituito dal seguente:

     “Fermo restando quanto disposto dall'art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari valgono le risultanze del catasto al 31 agosto di ciascun periodo d'imposta quando c'è corrispondenza tra le colture praticate e quelle che risultano in catasto. Se tale rispondenza manca, i possessori a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, di terreni atti alla produzione agricola sono tenuti, in sede di dichiarazione del reddito, ad attribuire alle superfici interessate dalle variazioni di coltura la tariffa d'estimo attuale relativa alla qualità di coltura in atto e alla stessa classe già attribuita alla coltura variata o, in mancanza di essa, all'ultima classe esistente per la coltura praticata. Se non è possibile attribuire alle superfici la qualità propria della coltura praticata si applicano le tariffe attribuite a terreni della stessa qualità ubicati in altri comuni o sezioni censuarie confinanti o limitrofi in condizioni agrologicamente compatibili, ferma restando per la classe la regola di cui al presente comma”.

     2. L'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

     “Art. 50. - 1. In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni”".

     All'art. 12:

     al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il contribuente è tenuto a dichiarare nell'atto o nella dichiarazione di successione di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo";

     al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "in duplice esemplare, che il contribuente è tenuto a produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto pubblico, o di registrazione della scrittura privata, ovvero dalla data di pubblicazione o emanazione degli atti giudiziari, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di successione; l'ufficio restituisce un esemplare della ricevuta attestandone l'avvenuta produzione. In caso di mancata presentazione della ricevuta nei termini, l'ufficio procede ai sensi dell'art. 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "3-bis. Agli effetti dell'INVIM non è sottoposto a rettifiche il valore iniziale degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita, se dichiarato in misura non superiore, per i terreni, a 60 volte il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a 80 volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti, ai fini delle imposte sul reddito per l'anno di riferimento del valore iniziale, nè è sottoposto a rettifica il valore della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non superiore a quella determinata sulla suddetta base agli effetti dell'imposta di registro e dell'imposta di successione. La disposizione si applica anche con riferimento ai presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto semprechè l'accertamento del valore iniziale non risulti già definito alla suddetta data.

     3-ter. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880, è aggiunto il seguente:

     “1-bis. Le disposizioni previste dall'art. 8 si applicano anche alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere anteriormente al 1° luglio 1986, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile. Se il valore risulta dichiarato, entro il 30 giugno 1986, in misura inferiore a quella risultante dalla applicazione del suddetto art. 8, i contribuenti possono, senza applicazione di sanzioni, adeguare il valore dichiarato a quello risultante dalla applicazione dei moltiplicatori ai redditi catastali aggiornati con i coefficienti stabiliti per l'anno di apertura della successione o di registrazione dell'atto relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate anteriormente al 1° gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno 1985 relativamente alle successioni apertesi o alle donazioni registrate nel 1986 prima della pubblicazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. A tal fine deve essere presentata all'ufficio del registro, entro il 30 settembre 1988, dichiarazione integrativa”.

     3-quater. La disposizione del comma 3-ter è applicabile semprechè l'accertamento non sia divenuto definitivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

     Dopo l'art. 12, è aggiunto il seguente:

     "Art. 12-bis. - 1. Il Ministro delle finanze promuove le opportune intese con la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidenza del Senato della Repubblica per realizzare il collegamento al sistema informativo dell'anagrafe tributaria degli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in modo da consentire l'accesso tramite terminale alle informazioni di carattere statistico contenute negli archivi del sistema informativo, nel pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.

     2. Con decreto del Ministro delle finanze, sulla base delle intese di cui al comma 1, sono adottate le disposizioni per definire le modalità e i termini del collegamento di cui al medesimo comma, le aggregazioni dei dati da rendere disponibili e la periodicità di aggiornamento, tenuto conto dei piani di sviluppo del sistema informativo dell'anagrafe tributaria".

     L'art. 13 è sostituito dal seguente:

     "Art. 13. - 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in lire 1.110 miliardi per l'anno 1988, in lire 740 miliardi per l'anno 1989 e in lire 885 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento ”Detrazioni IRPEF”.

     2. All'onere di cui all'art. 4, commi 3-ter e 3-quater, valutato in lire 50 miliardi annui per gli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento ``Esenzione di imposta sugli accantonamenti bancari per rischi verso Paesi in via di sviluppo”. I relativi rimborsi sono effettuati a decorrere dal 1° gennaio 1989.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 7, 12, commi 5 e 6, 13, 14, 15, 16, 17 e 30 del D.L. 29 dicembre 1987, n. 533, nonché nel D.L. 13 gennaio 1988, n. 4.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     4. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.