Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 19/07/1993 |
Numero: | 236 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
§ 98.1.26815 - Legge 19 luglio 1993, n. 236.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
(G.U. 19 luglio 1993, n. 167)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 1:
al comma 1, dopo le parole: "ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88", sono inserite le seguenti: "o del regolamento CEE n. 328/88 così individuate ai sensi del
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1 si tiene altresì conto:
a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori;
b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;
c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o di deindustrializzazione;
d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, aggiuntiva rispetto alle unità effettivamente occupate alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio pro capite del lavoro. Il beneficio è cumulabile con le agevolazioni di cui agli articoli 8, 20 e 25, comma 9, della
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego, stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti, società, cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonchè con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'art. 11 della
dopo il comma 7, è inserito il seguente:
"7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonchè per le attività di cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
Dopo l'art. 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis (Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi). - 1. Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, non superiore al 10 per cento, è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali nelle regioni del Mezzogiorno, nonchè nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della
2. Le finalità di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della
3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le caratteristiche delle società o delle cooperative di cui all'art. 1, comma 1, del
Art. 1-ter (Fondo per lo sviluppo). - 1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'art. 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorità per l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonchè per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi effetti occupazionali, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'art. 1, comma 1, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può avvalersi delle società di promozione industriale partecipate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'art. 15 del
4. Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono determinati sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma 2, del
5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, per l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica comunitaria, secondo le modalità stabilite dalla
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
All'art. 2:
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il solo anno 1993 i restanti 15 miliardi sono conferiti al Fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Si applicano alle cooperative costituite ai sensi dell'art. 14 della
3-ter. Il comma 1 dell'art. 16 della
"1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'art. 14 le società finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi. Non rientra nel calcolo per la determinazione di tale percentuale il capitale sociale eventualmente sottoscritto dalle società e dalle associazioni che gestiscono i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi degli articoli 11 e 12 della
i commi 4 e 5 sono soppressi;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"9-bis. Un programma analogo a quello di cui al comma 9 è presentato dalle regioni Emilia-Romagna e Toscana per i comprensori dell'Appennino interessati a gravi crisi aziendali nei settori della trasformazione dei prodotti zootecnici, della forestazione e dell'agricoltura. Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a 3 miliardi di lire per ciascuna delle due regioni, nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 9".
Dopo l'art. 2, è inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Attività di ricerca e sviluppo sui materiali ceramici avanzati). - 1. In occasione del riaccorpamento totale all'interno della struttura dell'ENEA delle attività di ricerca e sviluppo sui materiali ceramici avanzati, condotte anche su incarico del medesimo ENEA presso il centro ricerche di Bologna della Società TEMAV, l'Ente predetto è autorizzato, per assicurare continuità alle ricerche impostate, a rilevare le attività e le attrezzature della TEMAV, nonchè ad assumere i 50 dipendenti del suddetto centro ricerche, anche in deroga ai limiti di età previsti alla normativa vigente.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere compiute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'inquadramento si provvederà, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, sulla base dei titoli di studio e delle esperienze professionali di ciascun lavoratore. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale della qualifica di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio dell'Ente".
All'art. 3:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. E' autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi secondo programmi redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle rispettive autorità, per i bacini di rilievo interregionale dalle rispettive autorità o d'intesa tra le regioni competenti per territorio, ove le autorità non siano costituite, e per i bacini di rilievo regionale dalle regioni. I programmi sono redatti sulla base di criteri e modalità adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), della
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I programmi sono presentati al Comitato dei ministri di cui all'art. 4, comma 2, della
al comma 4:
dopo le parole: "in conto residui" sono inserite le seguenti: "per la parte capitale";
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre 1994 possono, comunque, essere utilizzate, con le finalità orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1990, iscritte in conto residui per il 1992";
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Tra gli istituti di credito speciali o sezioni autonome autorizzati di cui all'art. 6 della
il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Alla Regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1 della
All'art. 4:
al comma 1, le parole: "che occupano fino a quindici dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "che occupano anche meno di quindici dipendenti"; e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Possono altresì essere iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscano dell'indennità di cui all'art. 7 della
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. All'art. 6, comma 2, della
"d-bis) realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle liste di mobilità, le azioni positive di cui alla
dopo il comma 7, è inserito il seguente:
"7-bis. I progetti socialmente utili di cui al
i commi 10 e 11 sono soppressi;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"11-bis. I datori di lavoro che, per effetto della trasformazione della loro natura giuridica da pubblica a privata, devono procedere alla copertura delle aliquote d'obbligo previste dalla
11-ter. Le società cooperative ed i loro consorzi che siano stati cancellati dal registro prefettizio delle cooperative ai sensi dell'art. 19, comma 2, della
Dopo l'art. 4, è inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Concorsi per la copertura di posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzano personale con rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 7 della
2. Per il personale che sia stato assunto a tempo determinato previo superamento di prove selettive, sono indetti, in attuazione del comma 1, concorsi riservati per soli titoli. Per la partecipazione a tali concorsi si prescinde dal requisito del limite di età.
3. Il personale che sia stato assunto a tempo determinato esclusivamente mediante valutazione dei titoli è ammesso a partecipare a concorsi pubblici banditi per i posti individuati ai sensi del comma 1, in deroga ai limiti di età. Ai candidati, qualora conseguano l'idoneità nelle prove di esame, è attribuito un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione dei titoli non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo finale, in relazione alla durata del servizio prestato.
4. I bandi di concorso di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi, non appena deliberati, al Ministero del tesoro ed al Dipartimento per la funzione pubblica, per le opportune verifiche, anche da parte degli organi ispettivi e di controllo interno di cui all'art. 8 del
5. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni.
6. Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le pubbliche amministrazioni, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, procedono, in relazione al verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato.
7. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 6 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.
8. Fino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 le amministrazioni di cui al medesimo comma non possono bandire concorsi, nè procedere ad assunzioni nelle qualifiche interessate, ad eccezione delle assunzioni relative a concorsi già autorizzati".
L'art. 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Contratti di solidarietà). - 1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista dall'art. 1 del
2. I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi dell'art. 1 del
3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione dell'art. 1 del
4. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale corrisposto per i contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, è elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario e per lo stesso periodo all'impresa è corrisposto, mediante rate trimestrali, un contributo pari ad un quarto del monte retributivo da essa non dovuto a seguito della predetta riduzione.
5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1 del
6. Ai fini di cui al comma 5, l'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'art. 4, comma 15, della
7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a tutte le imprese alberghiere, nonchè alle aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forma l'elenco delle località termali cui si applicano le suddette disposizioni.
8. Le disposizioni di cui al comma 5 trovano applicazione anche per le imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di 16 dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non superiore a quella corrispondente alla metà del contributo pubblico destinato ai lavoratori.
9. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'art. 19, comma 1, della
10. Nel contratto di solidarietà vengono determinate anche le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento; nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto determinato dal medesimo contratto.
11. Per i contratti di solidarietà già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove le parti non provvedano a disciplinare la materia di cui al comma 10, può provvedervi, su richiesta dell'impresa, l'ispettorato del lavoro territorialmente competente.
12. Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma 10 comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo previsto dal comma 5.
13. Alla finalità del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 1, comma 7. Le modalità di rimborso alle gestioni previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui all'art. 1, comma 5".
Dopo l'art. 5, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Associazioni sindacali nella provincia di Bolzano). - 1. Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui all'art. 9 del
All'art. 6:
al comma 4, dopo la parola: "obbligatoria", sono inserite le seguenti: "e facoltativa";
al comma 5, dopo la parola: "obbligatoria", sono inserite le seguenti: "e facoltativa";
dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. All'art. 5, comma 2, della
5-ter. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità le sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a conoscere, oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilità e aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro.
5-quater. Le sezioni circoscrizionali e le agenzie regionali di cui al comma 5-ter, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione dei lavoratori stessi.
5-quinquies. Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per l'impiego predispongono una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti che è trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle commissioni regionali per l'impiego, alle regioni, al Parlamento e al CNEL";
dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
"8-bis. A decorrere dal 1° febbraio 1991, l'art. 7, comma 2, della
8-ter. L'esclusione dalla base imponibile per il computo dei contributi e premi di previdenza ed assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni del corrispettivo del servizio di trasporto, predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, si applica anche per i periodi anteriori al 1° gennaio 1993. Restano salvi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi sul corrispettivo predetto se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
al comma 10, l'ultimo periodo è soppresso;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
"10-bis. La determinazione dei requisiti di età di cui all'art. 7, commi 6 e 7, della
il comma 11 è soppresso;
il comma 15 è sostituito dal seguente:
"15. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del
dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:
"15-bis. L'espressione "equipaggio", di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), della
15-ter. Al fine di far fronte alle ulteriori esigenze dei porti nazionali in relazione all'andamento fluttuante dei traffici, il beneficio di cui all'art. 4, comma 1, del
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"17-bis. All'art. 3 della
"4-bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal
4-ter. Ferma restando la previsione dell'art. 4 della
17-ter. In attesa che con successivo provvedimento la percentuale di commisurazione dell'indennità giornaliera di disoccupazione di cui al
All'art. 7:
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della
"2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti"";
al comma 4, sono soppresse le parole: ", purchè ad essi si applichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il medesimo contratto nazionale di lavoro";
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Regione Sardegna, la società Iniziative Sardegna s.p.a. (INSAR) è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano altresì ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464 e successive modificazioni, nonchè delle disposizioni di cui all'art. 12 della
6-quater. Ai lavoratori di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'art. 22, comma 6, della
6-quinquies. Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR. Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993.
6-sexies. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, dispone il conferimento della somma di cui al comma 6-quinquies. Al relativo onere per il 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro";
il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'art. 12 della
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"10-bis. All'art. 17, comma 6, della
10-ter. Per i dipendenti dalle aziende commissariate in base al
All'art. 8:
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'art. 7 della
il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 4 ed al comma 4 dell'art. 5 della
All'art. 9:
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di: interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma 2, della
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome approvano i progetti di intervento di formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente utili. La partecipazione a tale attività, per tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda dell'interessato, dalla commissione regionale per l'impiego competente per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui al comma 3 hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento";
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-bis gravano sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5, nonchè, per gli interventi diretti ai dipendenti degli enti di formazione professionale, sulla disponibilità di cui al
il comma 14 è sostituito dal seguente:
"14. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le università, i provveditorati agli studi, le istituzioni scolastiche pubbliche, i centri di formazione e/o orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente e per suo tramite alla commissione regionale per l'impiego e alla regione, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli";
al comma 16:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a due mesi, da maturare in settori operativi diversi, sulla base di apposite convenzioni tra le strutture formative e/o di orientamento e i datori di lavoro interessati, garantendo comunque la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività. I predetti limiti temporali non si applicano agli utenti appartenenti alle categorie protette, portatori di handicap";
alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: ", garantendo comunque la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività";
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione, mediante esperienze pratiche previste nei relativi piani di studio, da effettuare presso aziende; i corsi sono istituiti sulla base di convenzioni o accordi tra l'amministrazione scolastica o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli ordini professionali; i rapporti tra le singole istituzioni scolastiche e le aziende interessate ai corsi sono regolati da specifiche convenzioni; mediante la stipula di appositi accordi o convenzioni con le università, le attività di formazione svolte nei corsi possono valere come crediti formativi utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari";
al comma 17, dopo le parole: "suindicati rapporti,", sono inserite le seguenti: "compresa l'individuazione del tutor, delle sue caratteristiche e degli oneri economici per l'eventuale retribuzione di tale figura professionale,".
Dopo l'art. 9, sono inseriti i seguenti:
"Art. 9-bis (Lavoratori stagionali). - 1. Il comma 2 dell'art. 23 della
"2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'art. 8-bis del
2. Nei casi di avviamento al lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, le assunzioni effettuate non concorrono a determinare la quota di riserva prevista dall'art. 25, comma 1, della
Art. 9-ter (Disposizioni per l'ENI s.p.a.). - 1. A seguito della trasformazione dell'ENI in società per azioni ai sensi del
2. Possono essere ammessi al beneficio del pensionamento, di cui al comma 1, i lavoratori in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva ed assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ovvero in forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico di anzianità viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta generale obbligatoria, ed in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento dell'età pensionabile in vigore al momento della presentazione della domanda di pensione.
3. Le domande di prepensionamento devono essere presentate irrevocabilmente alle aziende di appartenenza dai lavoratori che siano già in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ovvero che li matureranno nel corso del 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. L'ENI s.p.a., sulla base del programma di cui al comma 1 e delle domande presentate, provvederà a selezionare le stesse, trasmettendole all'INPS e all'INPDAI. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS e all'INPDAI si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'azienda effettua la trasmissione delle domande stesse.
5. L'ENI s.p.a e le società del gruppo interessate corrispondono per ciascun mese di anticipazione della pensione ai Fondi pensioni gestiti dagli enti di cui al comma 4, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per i fondi medesimi sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonchè una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. Dette somme sono corrisposte entro trenta giorni dalla richiesta all'INPS e all'INPDAI in unica soluzione o in un numero di rate mensili di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione, maggiorato degli interessi nella misura del 10 per cento in ragione dell'anno.
Art. 9-quater (Disposizioni concernenti i dipendenti dei partiti politici). - 1. I dipendenti dei soggetti di cui alla
2. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 1, ai lavoratori ed ai dipendenti licenziati di cui al medesimo comma che possano far valere alla data del 18 aprile 1993 almeno un anno di anzianità assicurativa e contributiva per effetto del rapporto di lavoro alle dipendenze dei soggetti di cui al presente articolo, sono corrisposti, a far data dal 1° settembre 1993, per un periodo non superiore ad un anno, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni, nonchè gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, qualora risultino o siano risultati eccedenti rispetto alla necessità di organico dichiarata dai predetti organismi.
3. I periodi di godimento dell'indennità di cui al comma 2 sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa. Per tali periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta anzianità. L'indennità è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
4. Le domande degli interessati ai fini del conseguimento dei benefici di cui ai commi 1 e 2, nonchè il riepilogo delle necessità di organico e delle correlate eccedenze di personale sono trasmessi dai datori di lavoro interessati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti di ammissione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per gli anni 1994 e 1995, pari, rispettivamente, a lire 51 miliardi e a lire 23 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. - 6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 1° giugno 1995, n. 218, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui fa salvi gli effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di decreti legge non convertiti (art. 5 del