Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.14 sostegno all'occupazione |
Data: | 03/12/2004 |
Numero: | 291 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...] |
§ 58.14.128 - L. 3 dicembre 2004, n. 291.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.
(G.U. 4 dicembre 2004, n. 285)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 2004, N. 2409
All'articolo 1:
al comma 1, al primo periodo, le parole: "il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento straordinario di integrazione salariale" e le parole: "per un periodo di" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo fino a";
il comma 3 è soppresso;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Ai lavoratori che hanno percepito l'indennità pari al trattamento di integrazione salariale, concessa ai sensi dell'articolo 46 della
3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori è esteso il trattamento di mobilità. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le società da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della
2. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1, sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell'indennità di mobilità, si estendono i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, ed all'articolo 25, comma 9, della
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono determinati in complessivi 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010. Alla relativa copertura si provvede:
a) quanto a complessivi 336 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
b) quanto a complessivi 47 milioni di euro, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2005, 12 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007, 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 8 milioni di euro per l'anno 2009.
4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2 nel limite del complessivo onere pari, per il periodo 2005-2010, a 383 milioni di euro ed annualmente pari a 47 milioni di euro per l'anno 2005, 76 milioni di euro per l'anno 2006, 77 milioni di euro per l'anno 2007, 74 milioni di euro per l'anno 2008, 72 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
5. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza esercitato la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della
Art. 1-ter. - 1. E' istituito, presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, avente la finalità di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, mediante:
a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;
b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarietà di cui al citato
2. Il fondo speciale di cui al comma 1 è alimentato da un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo 0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,125 per cento. Il fondo è inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori stessi converranno direttamente tra di loro per garantire la piena operatività del fondo e la stabilità del sistema stesso.
3. I criteri e le modalità di gestione del fondo, le cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli operatori del settore del trasporto aereo con le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria comparativamente più rappresentative.
Art. 1-quater. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 ed in attesa dell'armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche prevista nei principi di delega contenuti nella
2. L'articolo 2, comma 3, del
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 l'articolo 34 della
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-quinquies. - 1. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 della
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "del Fondo per l'immigrazione di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo nazionale per le politiche migratorie, previsto dall'articolo 45 del" e le parole: "nonchè contributo" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè per la concessione di contributi";
al comma 2, le parole: "di cui all'articolo 4, comma 113, della