Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 24/06/2016 |
Numero: | 113 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale |
Art. 1 bis. Semplificazione del processo di determinazione delle capacità fiscali |
Art. 1 ter. Misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati |
Art. 2. Applicazione graduale riduzioni del fondo di solidarietà comunale |
Art. 2 bis. (Norme relative alla disciplina del dissesto degli enti locali). |
Art. 3. Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila |
Art. 3 bis. Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 |
Art. 4. Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti |
Art. 5. Disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno |
Art. 5 bis. Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria - Corato |
Art. 6. Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per [...] |
Art. 6 bis. Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
Art. 7. Rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 |
Art. 7 bis. Finanziamento delle funzioni fondamentali delle province |
Art. 8. Riparto del contributo alla finanza pubblica di province e città metropolitane |
Art. 9. Prospetto verifica pareggio di bilancio e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita |
Art. 9 bis. Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di approvazione dei bilanci degli enti locali e delle loro variazioni |
Art. 9 ter. Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui dei comuni |
Art. 10. Attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato - Regioni dell'11 febbraio 2016 |
Art. 10 bis. Modifica all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di pareri della Corte dei conti alle regioni e agli enti locali |
Art. 11. Regione Siciliana |
Art. 12. Regione Valle d'Aosta |
Art. 13. Proroga termini contenuti nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 |
Art. 13 bis. Dilazione del pagamento |
Art. 13 ter. Riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per l'anno 2016 |
Art. 14. Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria |
Art. 15. Piano riequilibrio finanziario |
Art. 15 bis. Norme relative alla disciplina del dissesto |
Art. 16. Disposizioni in materia di personale |
Art. 17. Personale insegnante ed educativo |
Art. 18. Servizio riscossione enti locali |
Art. 19. Copertura finanziaria Fondo contenziosi e Valle d'Aosta |
Art. 20. Tempestività nei pagamenti |
Art. 21. Misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco |
Art. 21 bis. Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica |
Art. 21 ter. Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide |
Art. 22. Dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di [...] |
Art. 23. Misure di sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari |
Art. 23.1 (Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità del latte ovino e dei suoi derivati) |
Art. 23 bis. Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa |
Art. 24. Misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche |
Art. 25. Entrata in vigore |
§ 27.6.901 - D.L. 24 giugno 2016, n. 113. [1]
Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.
(G.U. 24 giugno 2016, n. 146)
Capo I
Norme in materia di enti territoriali
Art. 1. Disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale
1. Al comma 380-sexies dell'articolo 1 della
2. Le disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015, «Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015», pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2015, che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, possono esserlo per le medesime finalità per l'anno 2016.
3. Al comma 380-quater, dell'articolo 1, della
Art. 1 bis. Semplificazione del processo di determinazione delle capacità fiscali [2]
1. Al comma 5-quater dell'articolo 43 del
a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della
b) al secondo periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo» e le parole: «dopo la conclusione dell'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa»;
c) al terzo periodo, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo».
Art. 1 ter. Misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati [3]
1. All'articolo 19 del
«3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio».
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2. Applicazione graduale riduzioni del fondo di solidarietà comunale
1. All'articolo 1 della
«436-bis. A decorrere dall'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 non è stata applicata nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettere a) e b), si applica a carico degli stessi con la seguente gradualità, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435:
a) per l'anno 2017, in misura pari al 25 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
b) per l'anno 2018, in misura pari al 50 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
c) per l'anno 2019, in misura pari al 75 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
d) a decorrere dall'anno 2020, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata.
436-ter, Nell'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 è stata applicata nella misura del 50 per cento nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettera c), fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al suddetto comma 435, si applica a carico degli stessi comuni in misura pari al 60 per cento, per l'anno 2018 in misura pari all'80 per cento e a decorrere dall'anno 2019 in misura pari al 100 per cento.».
Art. 2 bis. (Norme relative alla disciplina del dissesto degli enti locali). [4]
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del
2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.
Art. 3. Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila
1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2016 è assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni di euro, e per l'anno 2017 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del
1-bis. Al
a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta il contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile. Se la volumetria dell'edificio ricostruito, in conseguenza dell'acquisto dell'abitazione equivalente da parte di alcuno dei condomini, è inferiore rispetto a quella del fabbricato demolito, i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile sono proporzionalmente trasferiti di diritto agli altri condomini; se tuttavia l'edificio è ricostruito con l'originaria volumetria a spese dei condomini, i diritti di cui al citato quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile sono trasferiti a coloro che hanno sostenuto tali spese. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate ricognitivi dei trasferimenti al patrimonio comunale ovvero agli altri condomini di cui ai periodi precedenti, nonchè quelli con i quali vengono comunque riassegnate pro diviso agli originari condomini o loro aventi causa le unità immobiliari facenti parte dei fabbricati ricostruiti, costituiscono titolo per trasferire sugli immobili ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2825 del codice civile, le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti all'imposta di successione nè alle imposte e tasse ipotecarie e catastali gli immobili demoliti o dichiarati inagibili costituenti abitazione principale del de cuius»;
b) all'articolo 14, comma 5-bis, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La ricostruzione degli edifici civili privati di cui al periodo precedente esclude l'applicazione dell'articolo 3» [6].
1-ter. All'articolo 67-quater, comma 2, lettera a), del
1-quater. All'articolo 67-quater, comma 5, del
2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per l'anno 2016 è destinato un contributo pari a 2,5 milioni di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro finalizzata alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, e per l'anno 2017 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro, nonchè per l'anno 2017 e per l'anno 2018 un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del
2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, entro il 31 dicembre 2016 i comuni di cui ai commi 1 e 2, destinatari dei contributi straordinari ivi previsti, pubblicano nel proprio sito internet istituzionale le modalità di utilizzo delle predette risorse e i risultati conseguiti [10].
Art. 3 bis. Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 [11]
1. All'articolo 1, comma 441, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2016».
2. Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i Commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
Art. 4. Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti
1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022. Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è pari a 420.000 euro per il 2023, 450.000 euro per il 2024 e 450.000 euro per il 2025. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione [13].
1-bis. Limitatamente agli enti che comunicano le fattispecie di cui al comma 1 secondo le modalità e i termini previsti dal comma 2, per l'anno 2016 i termini per l'approvazione della variazione di assestamento generale di cui all'articolo 175, comma 8, del testo unico di cui al
2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente [15].
Art. 5. Disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno
1. All'articolo 1 della
a) i commi 458 e 459 sono sostituiti dai seguenti:
«458. Alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno è assegnata la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per la stipulazione delle transazioni di cui al comma 462, relativamente all'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno. Le somme non impegnate nel 2016 possono esserlo nell'esercizio successivo.
459. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 458, individua i familiari delle vittime, entro il 31 dicembre 2016, e determina, avvalendosi a tal fine anche dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, la somma spettante, nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle vittime, nonchè la quota di rimborso delle eventuali spese legali sostenute e documentate. Il rimborso delle spese legali è definito previa acquisizione del parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato.»;
b) i commi 461, 462, 463 e 464 sono sostituiti dai seguenti:
«461. Qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari ai sensi del comma 460, gli eredi in successione legittima hanno diritto al pagamento pro quota della medesima somma, nei limiti individuati ai sensi dei commi 459 e 460, previa presentazione di documentazione attestante la qualità di erede e la quota di partecipazione all'asse ereditario, secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima.
462. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno, acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 14 del
463. Le transazioni di cui al comma 462 sono stipulate a totale soddisfazione di ogni pretesa nei confronti delle Amministrazioni statali e territoriali individuate nella sentenza della Corte di cassazione penale del 7 maggio 2013 e tengono conto di quanto eventualmente già percepito a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune di Sarno.
464. I procedimenti giudiziari in corso, anche in sede di esecuzione, sono sospesi fino alla conclusione degli accordi transattivi. Successivamente alla stipulazione degli atti, di transazione, che deve intervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2017, tutti i processi sono estinti ai sensi della normativa vigente. Ove le parti private non intendano stipulare gli accordi transattivi ne danno comunicazione scritta alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Salerno e i processi in corso proseguono su istanza delle parti. Le transazioni sono esenti da ogni imposta o tassa e le relative somme sono assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente. Dopo la stipulazione degli atti transattivi la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Salerno trasmette un elenco riepilogativo al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze.» [16].
2. Gli interventi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 4.
3. Le somme già trasferite al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, relative alle speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, pari a euro 1.875.000, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero dell'interno.
3-bis. Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2016 e 2017, il Ministro dell'interno presenta alle Camere un'apposita relazione che evidenzi l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 458, della
Art. 5 bis. Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria - Corato [18]
1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria - Corato del 12 luglio 2016 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, individua le famiglie beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto.
3. A ciascuna delle famiglie delle vittime è attribuita una somma non inferiore ad euro 200.000, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità.
4. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
5. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:
a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;
b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
c) ai genitori;
d) a fratelli e sorelle se conviventi a carico;
e) a conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;
f) al convivente more uxorio.
6. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 3 è assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5.
7. Le elargizioni di cui al comma 1 sono corrisposte con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Le medesime elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6. Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria
1. Il pagamento della rata dei finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del
2. I commissari delegati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni che regolano i finanziamenti di cui al comma 1, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del presente articolo, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del
4-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10 e 11 del
4-ter. Al comma 443 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «del 20 e 29 maggio 2012» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè per gli scopi di cui alle lettere a), b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del
Art. 6 bis. Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [21]
1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 193 unità per l'anno 2016 a valere sulle facoltà assunzionali del 2017, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del
2. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 400 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al
3. Al fine di potenziare la capacità di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantendo ottimali livelli di protezione e sicurezza del personale operativo, è autorizzata, nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa complessiva di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, per provvedere all'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 7. Rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 [22]
1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della
2. Nel 2016, ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, la sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della
3. La sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della
4. La sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della
5. All'articolo 31, comma 20, della
Art. 7 bis. Finanziamento delle funzioni fondamentali delle province [23]
1. Per l'anno 2016, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della
2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, limitatamente all'anno 2016, le risorse di cui all'articolo 1, comma 656, della
3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite secondo criteri e importi da definire previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 settembre 2016.
Art. 8. Riparto del contributo alla finanza pubblica di province e città metropolitane
1. Al comma 418 dell'articolo 1 della
1-bis. Per l'anno 2016, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della
1-ter. Per l'anno 2016, l'ammontare del contributo di cui al comma 754 dell'articolo 1 della
1-quater. Per l'anno 2016, l'ammontare della quota del 66 per cento del fondo di cui al comma 764 dell'articolo 1 della
Art. 9. Prospetto verifica pareggio di bilancio e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita [27]
1. Dopo il comma 712, dell'articolo 1, della
«712-bis. Per l'anno 2016 le regioni, le province autonome, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 712.
712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015» [28].
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della
1-ter. All'articolo 18, comma 2, del
1-quater. All'articolo 24, comma 2, del
1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonchè di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della
1-sexies. La misura di cui al comma 1-quinquies si applica alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in caso di ritardo oltre il 30 aprile nell'approvazione preventiva del rendiconto da parte della Giunta, per consentire la parifica da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del
1-septies. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la misura di cui al comma 1-quinquies si applica sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto approvato dalla Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto definitivamente approvato dal Consiglio [34].
1-octies. La prima applicazione dei commi da 1-quinquies a 1-septies è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016. Alle autonomie speciali e ai loro enti che applicano il
Art. 9 bis. Modifiche al testo unico di cui al
1. Al testo unico di cui al
a) all'articolo 174, comma 1:
1) le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono soppresse;
2) dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità»;
b) all'articolo 175, comma 5-bis, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione»;
c) all'articolo 175, comma 5-quater, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del
2. All'articolo 51, comma 4, del
Art. 9 ter. Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui dei comuni [37]
1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 14 milioni di euro per l'anno 2016 e di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
2. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema web del Ministero dell'interno le proprie richieste entro il 31 ottobre 2016, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre 2016.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2016 e a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 540, della
4. Per l'anno 2016, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementata, fino ad un massimo di 26 milioni di euro, con le risorse rivenienti dall'applicazione ai comuni della sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 accertato, al 30 settembre 2016, ai sensi del medesimo articolo 31 della
Art. 10. Attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato - Regioni dell'11 febbraio 2016
1. Per l'anno 2016, le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2013, sono destinate, in deroga all'articolo 4, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, ad incrementare la dotazione per il medesimo anno del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del
2. Dopo il comma 710 dell'articolo 1, della
«710-bis. A decorrere dall'anno 2017, alle regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al comma 710 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 luglio di ciascun anno le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi della lettera b), comma 723, del presente articolo. Nell'esercizio 2016, alle regioni che nel 2015 hanno rispettato i vincoli sul pareggio di bilancio di cui al comma 463 dell'articolo 1 della
3. Dopo il comma 688 dell'articolo 1, della
«688-bis. Anche per l'esercizio 2016, per le sole regioni che nell'anno 2015 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 7, del
5. All'articolo 69 del
«9-bis. Gli enti pubblici strumentali delle regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione.».
6. All'articolo 9 del
7. All'articolo 7, della
«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.».
Art. 10 bis. Modifica all'articolo 7 della
1. All'articolo 7, comma 8, della
Art. 11. Regione Siciliana
1. In attuazione dell'accordo fra il Governo e la Regione Siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016, nelle more dell'approvazione delle modifiche da apportare a decorrere dall'anno 2016 alle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 685, della
2. All'onere di cui al comma 1 per l'anno 2017, in termini di saldo netto da finanziare, al fine di garantire la regolazione contabile delle somme accertate sul bilancio dello Stato nel 2016 e non versate per effetto del comma 1, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata dei bilancio dello Stato delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del
3. Per assicurare la neutralità sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, nel 2016 la regione non può utilizzare le risorse di cui al comma 1, che restano depositate sulla contabilità speciale di cui al medesimo comma 1, se non, in carenza di altra liquidità disponibile, per far fronte ad esigenze indifferibili legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio, con obbligo di reintegro nel medesimo anno, con il gettito riveniente dalle entrate devolute.
4. Ai fini della neutralità sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, la Regione Siciliana garantisce un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 710, della
Art. 12. Regione Valle d'Aosta
1. In attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015 tra il Presidente della Regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, a parziale compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla Regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della
Art. 13. Proroga termini contenuti nel
1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al
a) all'articolo 2, al comma 1, la parola: «2017», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2018»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2017» e le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;
2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;
2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2017»;
d) all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018».
Art. 13 bis. Dilazione del pagamento [39]
1. Il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateazione prevista dall'articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies, del
2. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del
3. Il debitore decaduto in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016 dai piani di rateazione, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al
4. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del
Art. 13 ter. Riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per l'anno 2016 [40]
1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'applicazione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilito ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del
2. All'onere derivante dal comma 1, pari complessivamente a 60 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per 25 milioni di euro per l'anno 2016, mediante versamento all'entrata al bilancio dello Stato di una quota corrispondente dell'avanzo di amministrazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 1-ter del
3. Al ristoro delle minori entrate dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 60 milioni di euro per l'anno 2016.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. [Per l'anno 2019, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del
6. [L'incremento di cui al comma 5 potrà essere rideterminato in riduzione, tenuto conto dell'andamento delle entrate e delle prestazioni del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. A tal fine, l'INPS, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, trasmette, entro il 31 luglio dell'anno successivo, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione contenente l'aggiornamento della situazione economico-finanziaria del predetto Fondo sul periodo di otto anni individuato dall'articolo 35, comma 3, del
Art. 14. Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria
1. Ai comuni , alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 31 maggio 2016 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al
1-bis. Per le province e le città metropolitane, l'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 è fissato in 20 euro per abitante [44].
1-ter. All'articolo 259, comma 1-ter, secondo periodo, del testo unico di cui al
Art. 15. Piano riequilibrio finanziario
1. All'articolo 1 della
2. All'articolo 1 della
«714-bis. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
Art. 15 bis. Norme relative alla disciplina del dissesto [47]
1. Al testo unico di cui al
a) all'articolo 256, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis»;
b) all'articolo 258, comma 3, dopo le parole: «può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso l'erario,».
Art. 16. Disposizioni in materia di personale [48]
1. All'articolo 1, comma 557, della
1-bis. All'articolo 1, comma 228, della
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità [50].
1-quater. All'articolo 9, comma 28, del
1-quinquies. All'articolo 1, comma 450, lettera a), della
Art. 17. Personale insegnante ed educativo [53]
Dopo il comma 228 dell'articolo 1 della
«228-bis. Per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto dalla
228-ter. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni possono, nel triennio scolastico 2016-2019, assumere personale inserito in proprie graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del
228-quater. Nei tempi stabiliti dal comma 228-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, gli enti locali e le istituzioni locali possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti e istituzioni locali che gestiscono servizi per l'infanzia. Gli enti e le istituzioni di cui al periodo precedente possono valorizzare tali esperienze prevedendo, anche contestualmente, la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a partire dal 1° settembre 2016 e il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno centocinquanta giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del
228-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter si applicano anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015».
Art. 18. Servizio riscossione enti locali
1. Nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne l'effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità, all'articolo 10, comma 2-ter, del
1-bis. Ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale è consentito il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni [54].
Art. 19. Copertura finanziaria Fondo contenziosi e Valle d'Aosta
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 12 del presente decreto, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2016 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede:
a) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del
b) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
Capo II
Norme in materia di spesa sanitaria
Art. 20. Tempestività nei pagamenti
1. All'articolo 27 del
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2017:
a) la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di cui al comma 1 avviene entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento ed è aggiornata ove lo richieda l'eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale;
b) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma 1 entro il predetto termine, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 marzo dell'anno di riferimento, si provvede alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard in via provvisoria, facendosi riferimento alla proposta di riparto del Ministero della salute presentata in Conferenza Stato-regioni, ed assegnando alle singole regioni il valore regionale individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per cento. Con il medesimo decreto si provvede all'assegnazione alle regioni del 95 per cento del finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale;
c) in conseguenza del perfezionamento del decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare alle regioni:
1) le risorse ivi previste a titolo di finanziamento indistinto nelle percentuali di cui all'articolo 2, comma 68, lettera b), della
2) le risorse ivi previste a titolo di obiettivi di piano sanitario nazionale nelle percentuali d'acconto stabilite dall'articolo 1, comma 34-bis, della
d) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma 1 entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottata la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard in via definitiva;
e) la determinazione definitiva dei costi e dei fabbisogni standard non può comportare per la singola regione un livello del finanziamento inferiore al livello individuato in via provvisoria con il richiamato decreto interministeriale, ferma restando la rideterminazione dei costi e dei fabbisogni standard, e delle relative erogazioni in termini di cassa, eventualmente dovuta ad aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente;
«5-bis. A decorrere dall'anno 2016 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, indica le cinque regioni di cui al comma 5 entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento e la Conferenza Stato-Regioni individua le tre regioni di riferimento di cui al medesimo comma 5 entro il termine del 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora non sia raggiunta l'intesa sulle tre regioni entro il predetto termine, le stesse sono automaticamente individuate nelle prime tre.»;
c) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016, qualora non siano disponibili i dati previsti dal primo e dal secondo periodo del presente comma in tempo utile a garantire il rispetto del termine di cui al comma 5-bis, la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali è effettuata individuando le regioni in equilibrio e i pesi sulla base rispettivamente dei risultati e dei valori ultimi disponibili.».
2. Nelle more del perfezionamento dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione delle quote di compartecipazione all'IVA delle Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del
2-bis. Ai fini dell'effettiva razionalizzazione ed efficacia della spesa sanitaria, il programma di informatizzazione del servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 15 del Patto per la salute per gli anni 2014-2016 è attuato entro le scadenze programmate dall'Agenda digitale, con particolare riferimento al fascicolo sanitario elettronico, alle ricette digitali, alla dematerializzazione di referti e cartelle cliniche e alle prenotazioni e ai pagamenti on line [55].
Art. 21. Misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco
1. In considerazione della rilevanza strategica del settore farmaceutico, ai fini degli obiettivi di politica industriale e di innovazione del Paese, e del contributo fornito dal predetto settore agli obiettivi di salute, nell'ambito dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, nonchè dell'evoluzione che contraddistingue tale settore, in relazione all'esigenza di una revisione, da compiersi entro il 31 dicembre 2017, del relativo sistema di governo in coerenza con l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015, fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica si applicano i commi da 2 a 23 [56].
2. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito Internet l'elenco contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, da parte delle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio, provvisoriamente determinati sulla base dei flussi informativi utilizzati a legislazione vigente di cui al comma 4, lettere a) e b). Entro i successivi quindici giorni, le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio corrispondono provvisoriamente al Fondo di cui al comma 23 la quota di ripiano a proprio carico per ciascuno degli anni 2013, 2014 nella misura del 90 per cento e per l'anno 2015 nella misura dell'80 per cento dell'importo risultante dall'elenco di cui al precedente periodo, salvo il successivo conguaglio di cui al comma 8.
3. L'AIFA procede all'adozione delle determinazioni inerenti al ripiano definitivo degli sfondamenti dei tetti di spesa farmaceutica per gli anni 2013, 2014 e 2015, secondo le modalità di cui ai commi seguenti.
4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'AIFA provvede, con modalità concordate con il Ministero della salute, a dare accesso completo alle aziende farmaceutiche, per i medicinali di cui sono titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonchè alle aziende della filiera distributiva e alle relative associazioni di categoria, limitatamente all'assistenza farmaceutica convenzionata, dei seguenti dati riferiti agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e aggregati per singola AIC, per mese, per Regione e, con riguardo ai dati della distribuzione diretta e per conto di fascia «A», per azienda sanitaria:
a) con riferimento alla spesa farmaceutica territoriale, i dati contenuti nel flusso OsMed, istituito ai sensi dell'articolo 68, comma 9, della
b) con riferimento alla spesa farmaceutica ospedaliera, i dati del Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute, ai sensi del decreto dei Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, comprensivi del mittente e del destinatario delle forniture dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale. Se sussistono dati incompleti in ordine al valore economico delle movimentazioni, o di parte delle stesse, ne viene data evidenza, ai fini delle procedure di rettifica di cui al comma 5.
5. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, le aziende farmaceutiche interessate e, con riferimento alla spesa farmaceutica convenzionata, le aziende della filiera distributiva interessate e le relative associazioni di categoria, fermo l'obbligo di versamento di cui al comma 2, possono chiedere la rettifica dei dati, previa trasmissione all'AIFA, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) di adeguata documentazione giustificativa. L'istanza di rettifica è pubblicata nei siti internet istituzionali della regione interessata e dell'AIFA. La separazione della spesa imputabile al costo dei farmaci da quella imputabile al costo dei servizi eventualmente connessi ai farmaci stessi deve essere dimostrata esclusivamente tramite istanza di rettifica [57].
6. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, dopo avere effettuato le opportune verifiche, l'AIFA approva e pubblica, con determina del direttore generale, tenuto conto delle istanze di rettifica formulate dalle aziende, il documento recante il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, che accerti il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, secondo quanto disposto dall'articolo 15, commi 3 e 4, del
7. L'AIFA assegna a ciascun titolare di AIC, rispettivamente per gli anni 2013, 2014 e 2015, la quota, riferita a tutti i prodotti di ciascun titolare di AIC, quale base di calcolo ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale, individuati ai sensi del comma 6. La quota per gli anni 2013, 2014 e 2015 è individuata sulla base dei dati del consuntivo del fatturato dell'anno precedente a quello di riferimento di ciascuna azienda farmaceutica, aumentata o diminuita della variazione percentuale tra il valore del tetto di spesa farmaceutica dell'anno di attribuzione della quota e la spesa farmaceutica risultante dal documento di monitoraggio dell'anno precedente, tenendo conto delle risorse incrementali rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione della quota di cui al primo periodo. A tal fine, si considerano i fatturati a prezzi ex fabrica, al lordo dell'IVA e al lordo della riduzione di prezzo di cui alla determinazione AIFA 30 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006, o a prezzi di aggiudicazione in caso di acquisti da parte delle strutture sanitarie pubbliche. La suddetta quota è proporzionalmente ridotta delle risorse complessivamente attribuite per i farmaci innovativi e del fondo di garanzia previsti dall'articolo 15, comma 8, lettera b), del
8. Entro il 15 settembre 2016, il direttore generale dell'AIFA adotta, con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015, la determina avente ad oggetto il ripiano definitivo a carico di ogni singola azienda titolare di AIC, calcolato in proporzione al superamento della quota a loro assegnata con le modalità del comma 7. L'AIFA determina contestualmente, per ciascuna azienda titolare di AIC e regione e provincia autonoma, il differenziale tra quanto versato ai sensi del comma 2 e quanto determinato in via definitiva ai sensi del presente comma nella misura del 100 per cento sulla base dei dati accertati. Entro il successivo 15 ottobre le aziende titolari di AIC versano il differenziale negativo al Fondo di cui al comma 23 ovvero ricevono il differenziale positivo dal medesimo Fondo.
9. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'importo corrisposto nella misura del 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 e 80 per cento per l'anno 2015 prevista al comma 2, viene trattenuto a titolo definitivo, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome nè conguaglio.
10. Con l'elenco di cui al comma 2, l'AIFA elabora, altresì, il calcolo della quota del superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera distributiva, In caso di variazione positiva del fatturato per medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della
11. Con la determina di cui al comma 8, l'AIFA elabora, altresì, il calcolo della quota definitiva del superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera distributiva. L'AIFA determina contestualmente l'eventuale differenziale di sconto tra quanto previsto al comma 10 e quanto determinato in via definitiva ai sensi del presente comma, procedendo alla conseguente variazione dello sconto, fatto salvo quanto previsto al comma 12.
12. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'incremento di sconto determinato nella misura ivi prevista viene effettuato a titolo definitivo, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome nè conguaglio.
13. A conclusione della procedura di ripiano definitivo di cui al comma 8 e al comma 23, le regioni e le province autonome effettuano le relative regolazioni contabili sul bilancio 2016, ai sensi di quanto disposto dal
14. In caso di mancata corresponsione integrale degli importi dovuti da parte delle aziende entro i termini di cui al comma 2 e di cui al comma 8, si applica sia con riferimento alla spesa farmaceutica convenzionata che con riferimento alla spesa farmaceutica ospedaliera quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera d), del
15. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 569, della
16. All'articolo 5, comma 3, lettera a), del
17. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'AIFA, ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2016, assegna a ciascuna Azienda i budget aziendali provvisori previsti, rispettivamente, dall'articolo 15, commi 7 e 8, del
18. Entro il 30 settembre 2016, l'AIFA, ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2016, assegna a ciascuna Azienda i budget aziendali definitivi previsti, rispettivamente, dall'articolo 15, commi 7 e 8, del
19. L'AIFA con propria determina da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre 2016, definisce per ciascuno dei tetti previsti l'eventuale sfondamento relativo al periodo 1º gennaio-31 luglio 2016 indicando per ciascuna delle aziende titolari di AIC la quota di superamento a proprio carico, da corrispondersi entro il 15 novembre 2016 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale, l'onere a carico della filiera distributiva e il conseguente incremento dello sconto. Conseguentemente le regioni e province autonome accertano ed impegnano sul bilancio regionale dell'anno 2016 gli importi di propria spettanza e gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del
20. L'AIFA con propria determina da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo 2017, definisce per ciascuno dei tetti previsti lo sfondamento definitivo relativo all'intero anno 2016, indicando per ciascuna delle aziende titolari di AIC la quota di superamento a proprio carico, da corrispondersi entro il 30 aprile 2017 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale, l'onere a carico della filiera distributiva e il conseguente incremento dello sconto, disponendo le relative operazioni di conguaglio.
21. A conclusione delle procedure di ripiano di cui al comma 20, le regioni e le province autonome effettuano le relative regolazioni contabili sul bilancio 2017, ai sensi di quanto disposto dal
22. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ha accesso diretto ai flussi informativi di monitoraggio dell'assistenza farmaceutica del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), secondo modalità da concordare con il Ministero della salute. L'AIFA rende pubblici i dati raccolti nei registri di monitoraggio di cui all'articolo 15, comma 10, del
23. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo denominato «Fondo per payback 2013-2014-2015» al quale sono riassegnati gli importi versati all'entrata del bilancio dello Stato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC, I predetti importi, a carico delle aziende farmaceutiche, sono quelli relativi alle quote di ripiano, come determinati, in via provvisoria ai sensi di quanto disposto al comma 2 e in via definitiva ai sensi di quanto disposto ai commi 8 e 9, e sono attribuiti, a conclusione delle procedure disciplinate dai commi da 2 a 15, alle regioni e alle province autonome entro il 20 novembre 2016 nei limiti delle risorse disponibili. Le somme del Fondo eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono esserlo in quelli successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità operative di funzionamento del Fondo.
23-bis. L'AIFA è altresì tenuta a concludere entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le negoziazioni relative a contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 48, comma 33, del
Art. 21 bis. Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica [63]
1. Al regolamento di cui al
a) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;
b) all'articolo 5, il comma 1 è abrogato;
c) all'articolo 6:
1) il comma 1 è abrogato;
2) al comma 2, la lettera a) è abrogata;
3) al comma 3, la lettera f) è abrogata;
4) il comma 4 è abrogato.
2. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM) con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.
3. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette all'autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello scientifico, quali università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.
4. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 21 ter. Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide [64]
1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dalla medesima data prevista per i soggetti nati negli anni dal 1959 al 1965, anche ai soggetti che, ancorchè nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163 [66].
3. Con il regolamento di cui al comma 4 si provvede, altresì, a definire i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i soggetti di cui al comma 2, tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 3.960.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 675.000 euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 6.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo III
Norme in materia ambientale
Art. 22. Dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. Disposizioni per gli interventi dei commissari straordinari ai sensi della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane [67]
1. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorchè già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, sono revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce sulla contabilità speciale di cui al comma 1 le risorse disponibili del Piano straordinario - sezione attuativa e sezione programmatica - di cui all'articolo 1, comma 113, della
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni destinatarie delle risorse CIPE di cui alla
4. Le somme trasferite sulla contabilità speciale sono destinate a finanziare la realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto di commissariamento ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della
5. Entro il 30 settembre 2016, il commissario straordinario fornisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti informativa sulle risorse trasferite a seguito dell'attuazione della presente disposizione sulla contabilità speciale di cui al comma 1 [69].
6. Il commissario straordinario comunica semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonchè alle Commissioni parlamentari competenti l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive ai fini di cui all'articolo 43, comma 9-bis, della
7. Le amministrazioni locali e regionali possono contribuire alle attività di messa a norma delle discariche abusive con proprie risorse previa sottoscrizione di specifici accordi ai sensi dell'articolo 15 della
7-bis. All'articolo 7, comma 6, del
a) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077»;
b) al secondo periodo:
1) dopo le parole: «dell'11 luglio 2012,» sono inserite le seguenti: «e dalla delibera del CIPE del 3 agosto 2012, n. 87/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2012,»;
2) le parole da: «destinate ad interventi» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque e delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per i quali, alla data del 30 giugno 2016, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti»;
c) al terzo periodo, le parole: «della stessa
d) il quarto, il quinto e il sesto periodo sono soppressi [71].
7-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire la massima conoscenza degli atti conseguenti alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 ovvero alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 in merito alla causa C-196/13, istituisce nel proprio sito internet istituzionale un'apposita sezione con il titolo: «Discariche abusive», dove sono riportate le seguenti informazioni:
a) l'elenco delle discariche abusive oggetto della condanna ovvero l'elenco aggiornato semestralmente dalla Commissione europea e inviato al Governo italiano;
b) l'ammontare della multa forfetaria e delle multe semestrali comunicate dalla Commissione europea al Governo italiano;
c) l'attuazione del procedimento di rivalsa, di cui al comma 9-bis dell'articolo 43 della
d) lo stato delle bonifiche aggiornato ad ogni semestre successivo alla sentenza;
e) le risorse finanziarie impegnate per ogni discarica abusiva oggetto della sentenza, in quanto utilizzate dal commissario straordinario di cui al presente articolo [72].
7-quater. Le informazioni di cui al comma 7-ter sono aggiornate almeno ogni sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono riportate nei siti internet istituzionali degli enti territoriali nei cui territori sono ubicate le discariche abusive oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [73].
8. All'articolo 7 del
«7-bis. I commissari straordinari di cui al comma 7, che assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse destinate dalla
7-ter. Le contabilità speciali da essi detenute sono alimentate direttamente, per la quota coperta con le risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i commissari hanno l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 703 della
Capo IV
Norme in materia di agricoltura
Art. 23. Misure di sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari
1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le misure di sostegno di cui al comma 1 e ne sono definiti i criteri e le modalità attuativi, compatibilmente con la normativa europea.
3. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di latte, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del
4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della
6-bis. All'articolo 1, comma 214, della
6-ter. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione nel settore lattiero possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato e che non siano vincolate a conferire o a cedere il latte a cooperative od organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente di cui sono soci, accordi quadro aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione di latte crudo, definendone le condizioni contrattuali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
6-quater. All'articolo 1 del
a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, primo capoverso, del
4-ter. I produttori che hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono tenuti al pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie prestate ai sensi del comma 1 sono restituite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4-quater. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e hanno già provveduto al versamento integrale dell'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis.
4-quinquies. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e non hanno versato l'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque hanno versato un importo inferiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, versano all'AGEA quanto dovuto entro il 1° ottobre 2016. I produttori di latte che non rispettano il termine di versamento del 1° ottobre 2016 di cui al primo periodo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 15.000.
4-sexies. L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai produttori di latte ai sensi del comma 4-bis, individuando quelli a cui spettano le restituzioni previste dai commi 4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al versamento del dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, e ne dà comunicazione alle competenti amministrazioni regionali per i conseguenti adempimenti»;
b) al comma 5, le parole: «, per effetto della rateizzazione di cui al presente articolo,» sono soppresse;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il fondo di rotazione di cui al comma 5 viene reintegrato dall'AGEA delle anticipazioni effettuate a valere sulle risorse derivanti dai versamenti del prelievo supplementare effettuati dai produttori e non oggetto di restituzione» [77].
7. Al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAM) in conseguenza della cessazione del regime europeo delle quote latte, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) provvede alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo attraverso la società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del
Art. 23.1 (Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità del latte ovino e dei suoi derivati) [78]
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti di filiera e di distretto, la promozione di interventi di regolazione dell'offerta di formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP) nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 150 del
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto della consistenza numerica dei capi di bestiame, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, e dell'esigenza di adottare iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile nonché di promuovere la qualità dei prodotti made in Italy.
3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 748, della
Art. 23 bis. Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa [79]
1. Al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata su cereali, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali, con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.
1-bis. Al fine di superare l'emergenza derivata dal batterio Xylella fastidiosa, il Fondo di cui al comma1 è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa, con le modalità di cui al comma 1-ter [80].
1-ter. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento, di cui alla
2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
a) quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della
b) quanto a 500.000 euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo V
Norme in materia di attività culturali
Art. 24. Misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche [82]
1. Al fine di assicurare le migliori condizioni per il completamento del percorso di risanamento delle gestioni e per il rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo 11 del
a) al comma 1, alinea, le parole da «strutturalmente» a «economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «non compatibili con la necessità di assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario»;
c) al comma 9, lettera a), le parole: «gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico, in ciascun esercizio, e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario della fondazione»;
d) al comma 14, le parole: «entro l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico e, entro l'esercizio 2018, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario» [83].
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 355, della
3. All'articolo 5, comma 1-bis, del
3-bis. Al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario di cui al comma 1, nonchè di prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel settore, con uno o più regolamenti da adottare, entro il 30 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Governo provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al
a) individuazione di modelli organizzativi e gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilità economico-finanziaria;
b) individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2020, al fine dell'inquadramento di tali enti, alternativamente, come «fondazione lirico-sinfonica» o «teatro lirico-sinfonico», con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo principi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità [84];
c) previsione, tra i requisiti di cui alla lettera b), anche della dimostrazione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, della capacità di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno dell'attività, della realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, del livello di internazionalizzazione, della specificità nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana;
d) definizione delle modalità attraverso le quali viene accertato il possesso dei requisiti e disposta l'attribuzione della qualifica conseguente;
e) previsione che, nell'attuazione di quanto previsto alla lettera b), l'eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente con riferimento agli enti di cui al
3-ter. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 3-bis è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della
3-quater. Nelle more della revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria di tali enti, sono previste le seguenti misure di contenimento della spesa e risanamento:
a) al personale, anche direttivo, delle fondazioni, ove queste non raggiungano il pareggio di bilancio, non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello;
b) le fondazioni che non raggiungano il pareggio di bilancio sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell'attività, comprese la chiusura temporanea o stagionale e la conseguente trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo, da tempo pieno a tempo parziale, allo scopo di assicurare, a partire dall'esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi e il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario;
c) il tetto massimo stabilito per il trattamento economico per le missioni all'estero dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del
d) all'articolo 2, comma 2, del
«d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al
3-quinquies. All'articolo 1, comma 420, della
3-sexies. L'articolo 9, comma 1, del
3-septies. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del
3-octies. All'articolo 1, comma 484, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede» e le parole: «il rilascio» sono soppresse [91].
Capo VI
Disposizioni finali
Art. 25. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
TABELLA 1 [92]
(articolo 8, comma 1-bis)
TABELLA 2 [93]
(articolo 8, comma 1-ter)
TABELLA 3 [94]
(articolo 8, comma 1-quater)
Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure in materia di enti territoriali, anche in relazione alle conseguenze finanziarie di calamità naturali;
Ritenuta, altresì, la necessità e urgenza di prevedere misure in materia di spesa sanitaria, di emergenze ambientali, di sostegno all'agricoltura e di attività culturali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Norme in materia di enti territoriali
Art. 1. Disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale
1. Al comma 380-sexies dell'articolo 1 della
2. Le disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015, «Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2015, che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, possono esserlo per le medesime finalità per l'anno 2016.
3. Al comma 380-quater, dell'articolo 1, della
Art. 2. Applicazione graduale riduzioni del fondo di solidarietà comunale
1. All'articolo 1 della
«436-bis, A decorrere dall'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 non è stata applicata nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettere a) e b), si applica a carico degli stessi con la seguente gradualità, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435:
a) per l'anno 2017, in misura pari al 25 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
b) per l'anno 2018, in misura pari al 50 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
c) per l'anno 2019, in misura pari al 75 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
d) a decorrere dall'anno 2020, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata.
436-ter, Nell'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 è stata applicata nella misura del 50 per cento nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettera c), fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al suddetto comma 435, si applica a carico degli stessi comuni in misura pari al 60 per cento, per l'anno 2018 in misura pari all'80 per cento e a decorrere dall'anno 2019 in misura pari al 100 per cento.».
Art. 3. Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila
1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2016 è assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del
a) esigenze dell'Ufficio tecnico; b) esigenze del settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; c) esigenze connesse alla viabilità; d) esigenze per il Trasporto pubblico locale; e) ripristino e manutenzione del verde pubblico. Relativamente alle minori entrate, il citato contributo è destinato al ristoro: per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani afferenti agli esercizi precedenti al 2016 e, per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari.
2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per l'anno 2016 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del
Art. 4. Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti
1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Le richieste sono soddisfatte per un massimo dell'80 per cento delle stesse. Nel caso in cui l'80 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'80 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.
Art. 5. Disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno
1. All'articolo 1 della
a) i commi 458 e 459 sono sostituiti dai seguenti:
«458. Alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno è assegnata la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per la stipulazione delle transazioni di cui al comma 462, relativamente all'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno. Le somme non impegnate nel 2016 possono esserlo nell'esercizio successivo.
459. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 458, individua i familiari delle vittime, entro il 31 dicembre 2016, e determina, avvalendosi a tal fine anche dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, la somma spettante, nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle vittime, nonchè la quota di rimborso delle eventuali spese legali sostenute e documentate. Il rimborso delle spese legali è definito previa acquisizione del parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato.»;
b) i commi 461, 462, 463 e 464 sono sostituiti dai seguenti:
«461. Qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari ai sensi del comma 460, gli eredi in successione legittima hanno diritto al pagamento pro quota della medesima somma, nei limiti individuati ai sensi dei commi 459 e 460, previa presentazione di documentazione attestante la qualità di erede e la quota di partecipazione all'asse ereditario, secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima.
462. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno, acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 14 del
463. Le transazioni di cui al presente articolo sono stipulate a totale soddisfazione di ogni pretesa nei confronti delle Amministrazioni statali e territoriali individuate nella sentenza della Corte di cassazione penale del 7 maggio 2013 e tengono conto di quanto eventualmente già percepito a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune di Sarno.
464. I procedimenti giudiziari in corso, anche in sede di esecuzione, sono sospesi fino alla conclusione degli accordi transattivi. Successivamente alla stipulazione degli atti, di transazione, che deve intervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2017, tutti i processi sono estinti ai sensi della normativa vigente. Ove le parti private non intendano stipulare gli accordi transattivi ne danno comunicazione scritta alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno e i processi in corso proseguono su istanza delle parti. Le transazioni sono esenti da ogni imposta o tassa e le relative somme sono assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente. Dopo la stipulazione degli atti transattivi la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno trasmette un elenco riepilogativo al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze.».
2. Gli interventi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 4.
3. Le somme già trasferite al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, relative alle speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, pari a euro 1.875.000, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero dell'interno.
Art. 6. Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria
1. Il pagamento della rata dei finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del
2. I commissari delegati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni che regolano i finanziamenti di cui al comma 1, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del presente articolo, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del
Art. 7. Eliminazione sanzione economica per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015
1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della
Art. 8. Riparto del contributo alla finanza pubblica di province città metropolitane
1. Al comma 418 dell'articolo l della
Art. 9. Prospetto verifica pareggio di bilancio
1. Dopo il comma 712, dell'articolo 1, della
Art. 10. Attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni dell'11 febbraio 2016
1. Per l'anno 2016, le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2013, sono destinate, in deroga all'articolo 4, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, ad incrementare la dotazione per il medesimo anno del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del
2. Dopo il comma 710 dell'articolo 1, della
«710-bis. A decorrere dall'anno 2017, alle regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al comma 710 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 luglio di ciascun anno le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi della lettera b), comma 723, del presente articolo. Nell'esercizio 2016, alle regioni che nel 2015 hanno rispettato i vincoli sul pareggio di bilancio di cui al comma 463 dell'articolo 1 della
3. Dopo il comma 688 dell'articolo l, della
«688-bis. Anche per l'esercizio 2016, per le sole regioni che nell'anno 2015 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 7, del
5. All'articolo 69 del
«9-bis. Gli enti pubblici strumentali delle regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione.».
6. All'articolo 9 del
7. All'articolo 7, della
«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.».
Art. 11. Regione Siciliana
1. In attuazione dell'accordo fra il Governo e la Regione Siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016, nelle more dell'approvazione delle modifiche da apportare a decorrere dall'anno 2016 alle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 685, della
2. All'onere di cui al comma 1 per l'anno 2017, in termini di saldo netto da finanziare, al fine di garantire la regolazione contabile delle somme accertate sul bilancio dello Stato nel 2016 e non versate per effetto del comma 1, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata dei bilancio dello Stato delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del
3. Per assicurare la neutralità sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, nel 2016 la regione non può utilizzare le risorse di cui al comma 1, che restano depositate sulla contabilità speciale di cui al medesimo comma 1, se non, in carenza di altra liquidità disponibile, per far fronte ad esigenze indifferibili legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio, con obbligo di reintegro nel medesimo anno, con il gettito riveniente dalle entrate devolute.
4. Ai fini della neutralità sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, la Regione Siciliana garantisce un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 710, della
Art. 12. Regione Valle d'Aosta
1. In attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015 tra il Presidente della Regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, a parziale compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla Regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della
Art. 13. Proroga termini contenuti nel
1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al
a) all'articolo 2, al comma 1, la parola: «2017», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2018»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2017» e le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;
2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;
2) al comma 2, le parole: « entro il 31 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2017»;
d) all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018».
Art. 14. Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria
1. Ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 31 maggio 2016 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al
Art. 15. Piano riequilibrio finanziario
1. All'articolo l della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 714, secondo periodo, le parole «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2016».
2. All'articolo 1 della
«714-bis. Gli enti locali che hanno presentato il piano dì riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
Art. 16. Spese di personale
1. All'articolo 1, comma 557, della
Art. 17. Personale insegnante ed educativo [95]
Dopo il comma 228 dell'articolo 1 della
«228-bis. Per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto dalla
228-ter. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni possono, nel triennio 2016-2018, assumere personale inserito in proprie graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del
Art. 18. Servizio riscossione enti locali
1. Nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne l'effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità, all'articolo 10, comma 2-ter, del
Art. 19. Copertura finanziaria Fondo contenziosi e Valle d'Aosta
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 12 del presente decreto, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2016 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede:
a) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del
b) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
Capo II
Norme in materia di spesa sanitaria
Art. 20. Tempestività nei pagamenti
1. All'articolo 27 del
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2017:
a) la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di cui al comma 1 avviene entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento ed è aggiornata ove lo richieda l'eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale;
b) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma l entro il predetto termine, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 marzo dell'anno di riferimento, si provvede alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard in via provvisoria, facendosi riferimento alla proposta di riparto del Ministero della salute presentata in Conferenza Stato-regioni, ed assegnando alle singole regioni il valore regionale individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per cento. Con il medesimo decreto si provvede all'assegnazione alle regioni del 95 per cento del finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale;
c) in conseguenza del perfezionamento del decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare alle regioni:
1) le risorse ivi previste a titolo di finanziamento indistinto nelle percentuali di cui all'articolo 2, comma 68, lettera b), della
2) le risorse ivi previste a titolo di obiettivi di piano sanitario nazionale nelle percentuali d'acconto stabilite dall'articolo 1, comma 34-bis, della
d) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma 1 entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottata la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard in via definitiva;
e) la determinazione definitiva dei costi e dei fabbisogni standard non può comportare per la singola regione un livello del finanziamento inferiore al livello individuato in via provvisoria con il richiamato decreto interministeriale, ferma restando la rideterminazione dei costi e dei fabbisogni standard, e delle relative erogazioni in termini di cassa, eventualmente dovuta ad aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente;
«5-bis. A decorrere dall'anno 2016 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, indica le cinque regioni di cui al comma 5 entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento e la Conferenza Stato-Regioni individua le tre regioni di riferimento di cui al medesimo comma 5 entro il termine del 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora non sia raggiunta l'intesa sulle tre regioni entro il predetto termine, le stesse sono automaticamente individuate nelle prime tre.»;
c) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016, qualora non siano disponibili i dati previsti dal primo e dal secondo periodo del presente comma in tempo utile a garantire il rispetto del termine di cui al comma 5-bis, la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali è effettuata individuando le regioni in equilibrio e i pesi sulla base rispettivamente dei risultati e dei valori ultimi disponibili.».
2. Nelle more del perfezionamento dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione delle quote di compartecipazione all'IVA delle Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del
Art. 21. Misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco
1. In considerazione della rilevanza strategica del settore farmaceutico, ai fini degli obiettivi di politica industriale e di innovazione del Paese, e del contributo fornito dal predetto settore agli obiettivi di salute, nell'ambito dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, nonchè dell'evoluzione che contraddistingue tale settore, in relazione all'esigenza di una revisione, da compiersi entro il 31 dicembre 2016, del relativo sistema di governo in coerenza con l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano il 2 luglio 2015, fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica si applicano i commi da 2 a 23.
2. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito Internet l'elenco contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, da parte delle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio, provvisoriamente determinati sulla base dei flussi informativi utilizzati a legislazione vigente di cui al comma 4, lettere a) e b). Entro i successivi quindici giorni, le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio corrispondono provvisoriamente al Fondo di cui al comma 23 la quota di ripiano a proprio carico per ciascuno degli anni 2013, 2014 nella misura del 90 per cento e per l'anno 2015 nella misura dell'80 per cento dell'importo risultante dall'elenco di cui al precedente periodo, salvo il successivo conguaglio di cui al comma 8.
3. L'AIFA procede all'adozione delle determinazioni inerenti al ripiano definitivo degli sfondamenti dei tetti di spesa farmaceutica per gli anni 2013, 2014 e 2015, secondo le modalità di cui ai commi seguenti.
4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'AIFA provvede, con modalità concordate con il Ministero della salute, a dare accesso completo alle aziende farmaceutiche, per i medicinali di cui sono titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonchè alle aziende della filiera distributiva e alle relative associazioni di categoria, limitatamente all'assistenza farmaceutica convenzionata, dei seguenti dati riferiti agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e aggregati per singola AIC, per mese, per Regione e, con riguardo ai dati della distribuzione diretta e per conto di fascia «A», per azienda sanitaria:
a) con riferimento alla spesa farmaceutica territoriale, i dati contenuti nel flusso OsMed, istituito ai sensi dell'articolo 68, comma 9, della
b) con riferimento alla spesa farmaceutica ospedaliera, i dati del Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute, ai sensi del decreto dei Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, comprensivi del mittente e dei destinatario delle forniture dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale. Se sussistono dati incompleti in ordine al valore economico delle movimentazioni, o di parte delle stesse, ne viene data evidenza, ai fini delle procedure di rettifica di cui al comma 5.
5. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, le aziende farmaceutiche interessate e, con riferimento alla spesa farmaceutica convenzionata, le aziende della filiera distributiva interessate e le relative associazioni di categoria, fermo l'obbligo di versamento di cui al comma 2, possono chiedere la rettifica dei dati, previa trasmissione all'AIFA, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) di adeguata documentazione giustificativa. La separazione della spesa imputabile al costo dei farmaci da quella imputabile al costo dei servizi eventualmente connessi ai farmaci stessi deve essere dimostrata esclusivamente tramite istanza di rettifica.
6. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, l'AIFA approva e pubblica, con determina del direttore generale, tenuto conto delle istanze di rettifica formulate dalle aziende, il documento recante il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, che accerti il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, secondo quanto disposto dall'articolo 15, commi 3 e 4, del
7. L'AIFA assegna a ciascun titolare di AIC, rispettivamente per gli anni 2013, 2014 e 2015, la quota, riferita a tutti i prodotti di ciascun titolare di AIC, quale base di calcolo ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale, individuati ai sensi del comma 6. La quota per gli anni 2013, 2014 e 2015 è individuata sulla base dei dati del consuntivo del fatturato dell'anno precedente a quello di riferimento di ciascuna azienda farmaceutica, aumentata o diminuita della variazione percentuale tra il valore del tetto di spesa farmaceutica dell'anno di attribuzione della quota e la spesa farmaceutica risultante dal documento di monitoraggio dell'anno precedente, tenendo conto delle risorse incrementali rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione della quota di cui al primo periodo. A tal fine, si considerano i fatturati a prezzi ex fabrica, al lordo dell'IVA e al lordo della riduzione di prezzo di cui alla determinazione AIFA 30 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006, o a prezzi di aggiudicazione in caso di acquisti da parte delle strutture sanitarie pubbliche. La suddetta quota è proporzionalmente ridotta delle risorse complessivamente attribuite per i farmaci innovativi e del fondo di garanzia previsti dall'articolo 15, comma 8, lettera b), del
8. Entro il 15 settembre 2016, il direttore generale dell'AIFA adotta, con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015, la determina avente ad oggetto il ripiano definitivo a carico di ogni singola azienda titolare di AIC, calcolato in proporzione al superamento della quota a loro assegnata con le modalità del comma 7. L'AIFA determina contestualmente, per ciascuna azienda titolare di AIC e regione e provincia autonoma, il differenziale tra quanto versato ai sensi del comma 2 e quanto determinato in via definitiva ai sensi del presente comma nella misura del 100 per cento sulla base dei dati accertati. Entro il successivo 15 ottobre le aziende titolari di AIC versano il differenziale negativo al Fondo di cui al comma 23 ovvero ricevono il differenziale positivo dal medesimo Fondo.
9. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'importo corrisposto nella misura del 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 e 80 per cento per l'anno 2015 prevista al comma 2, viene trattenuto a titolo definitivo, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome nè conguaglio.
10. Con l'elenco di cui al comma 2, l'AIFA elabora, altresì, il calcolo della quota del superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera distributiva, In caso di variazione positiva del fatturato per medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della
11. Con la determina di cui al comma 8, l'AIFA elabora, altresì, il calcolo della quota definitiva del superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera distributiva. L'AIFA determina contestualmente l'eventuale differenziale di sconto tra quanto previsto al comma 10 e quanto determinato in via definitiva ai sensi del presente comma, procedendo alla conseguente variazione dello sconto, fatto salvo quanto previsto al comma 12.
12. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'incremento di sconto determinato nella misura ivi prevista viene effettuato a titolo definitivo, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome nè conguaglio.
13. A conclusione della procedura di ripiano definitivo di cui al comma 8 e al comma 23, le regioni e le province autonome effettuano le relative regolazioni contabili sul bilancio 2016, ai sensi di quanto disposto dal
14. In caso di mancata corresponsione integrale degli importi dovuti da parte delle aziende entro i termini di cui al comma 2 e di cui al comma 8, si applica sia con riferimento alla spesa farmaceutica convenzionata che con riferimento alla spesa farmaceutica ospedaliera quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera d), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
15. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 569, della
16. All'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
17. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'AIFA, ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2016, assegna a ciascuna Azienda i budget aziendali provvisori previsti, rispettivamente, dall'articolo 15, commi 7 e 8, del
18. Entro il 30 settembre 2016, l'AIFA, ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2016, assegna a ciascuna azienda i budget aziendali definitivi previsti, rispettivamente, dall'articolo 15, commi 7 e 8, del
19. L'AIFA con propria determina da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre 2016, definisce per ciascuno dei tetti previsti l'eventuale sfondamento relativo al periodo 1° gennaio-31 luglio 2016 indicando per ciascuna delle aziende titolari di AIC la quota di superamento a proprio carico, da corrispondersi entro il 15 novembre 2016 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale, l'onere a carico della filiera distributiva e il conseguente incremento dello sconto. Conseguentemente le regioni e province autonome accertano ed impegnano sul bilancio regionale dell'anno 2016 gli importi di propria spettanza e gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del
20. L'AIFA con propria determina da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo 2017, definisce per ciascuno dei tetti previsti lo sfondamento definitivo relativo all'intero anno 2016, indicando per ciascuna delle aziende titolari di AIC la quota di superamento a proprio carico, da corrispondersi entro il 30 aprile 2017 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale, l'onere a carico della filiera distributiva e il conseguente incremento dello sconto, disponendo le relative operazioni di conguaglio.
21. A conclusione delle procedure di ripiano di cui al comma 20, le regioni e le province autonome effettuano le relative regolazioni contabili sul bilancio 2017, ai sensi di quanto disposto dal
22. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ha accesso diretto ai flussi informativi di monitoraggio dell'assistenza farmaceutica del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), secondo modalità da concordare con il Ministero della salute.
23. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo denominato «Fondo per payback 2013-2014-2015» al quale sono riassegnati gli importi versati all'entrata del bilancio dello Stato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC, I predetti importi, a carico delle aziende farmaceutiche, sono quelli relativi alle quote di ripiano, come determinati, in via provvisoria ai sensi di quanto disposto al comma 2 e in via definitiva ai sensi di quanto disposto ai commi 8 e 9, e sono attribuiti, a conclusione delle procedure disciplinate dai commi da 2 a 15, alle regioni e alle province autonome entro il 20 novembre 2016 nei limiti delle risorse disponibili. Le somme del Fondo eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono esserlo in quelli successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità operative di funzionamento del Fondo.
Capo III
Norme in materia ambientale
Art. 22. Dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. Disposizioni per gli interventi dei commissari straordinari ai sensi della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane
1. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorchè già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, sono revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce sulla contabilità speciale di cui al comma 1 le risorse disponibili del Piano straordinario - sezione attuativa e sezione programmatica - di cui all'articolo 1, comma 113, della
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni destinatarie delle risorse CIPE di cui alla
4. Le somme trasferite sulla contabilità speciale sono destinate a finanziare la realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto di commissariamento ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della
5. Entro il 30 settembre 2016, il commissario straordinario fornisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica informativa sulle risorse trasferite a seguito dell'attuazione della presente disposizione sulla contabilità speciale di cui al comma 1.
6. Il commissario straordinario comunica, annualmente, al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive ai fini di cui all'articolo 43, comma 9-bis, della
7. Le amministrazioni locali e regionali possono contribuire alle attività di messa a norma delle discariche abusive con proprie risorse previa sottoscrizione di specifici accordi ai sensi dell'articolo 15 della
8. All'articolo 7 del
«7-bis. I commissari straordinari di cui al comma 7, che assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse destinate dalla
7-ter. Le contabilità speciali da essi detenute sono alimentate direttamente, per la quota coperta con le risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i commissari hanno l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 703 della
Capo IV
Norme in materia di agricoltura
Art. 23. Misure di sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari
1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le misure di sostegno di cui al comma 1 e ne sono definiti i criteri e le modalità attuativi, compatibilmente con la normativa europea.
3. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di latte, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del
4, L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della
7. Al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) in conseguenza della cessazione del regime europeo delle quote latte, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) provvede alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo attraverso la società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del
Capo V
Norme in materia di attività culturali
Art. 24. Misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali
1. Al fine di assicurare le migliori condizioni per il completamento del percorso di risanamento delle gestioni e per il rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo 11 del
a) al comma 1, alinea, le parole da «strutturalmente» a «economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «non compatibili con la necessità di assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario»;
c) al comma 9, lettera a), le parole: «gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico, in ciascun esercizio, e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario della fondazione»;
d) al comma 14, le parole: «entro l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico e, entro l'esercizio 2016, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario».
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 355, della
3. All'articolo 5, comma 1-bis, del
Capo VI
Disposizioni finali
Art. 25. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[3] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[4] Articolo inserito dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 1, comma 457, della
[5] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 14 del
[6] Comma inserito dalla L. di conversione.
[7] Comma inserito dalla L. di conversione.
[8] Comma inserito dalla L. di conversione.
[9] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 14 del
[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[11] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[12] Comma già modificato dall'art. 1, comma 760, della
[13] Comma già modificato dall'art. 1, comma 877, della
[14] Comma inserito dalla L. di conversione.
[15] Comma sostituito dall'art. 11 bis del
[16] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[17] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[18] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[21] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[22] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[23] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[24] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[25] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[27] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[29] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[30] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[31] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[32] Comma aggiunto dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 1, comma 904, della
[33] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[34] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[35] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[36] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[37] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[38] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[39] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[40] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[41] Comma abrogato dall'art. 26 del
[42] Comma abrogato dall'art. 26 del
[43] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[44] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[45] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[46] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[47] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[48] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[49] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[50] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[51] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[52] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[53] Articolo corretto con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 27 luglio 2016, n. 174 e così modificato dalla L. di conversione.
[54] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[55] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[56] Comma così modificato dall'art. 7 del
[57] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[58] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[59] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[60] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[61] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[62] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[63] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[64] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[65] Comma così modificato dall'art. 23 ter del
[66] Comma così modificato dall'art. 23 ter del
[67] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[68] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[69] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[70] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[71] Comma inserito dalla L. di conversione.
[72] Comma inserito dalla L. di conversione.
[73] Comma inserito dalla L. di conversione.
[74] Comma così sostituito dall'art. 21 del
[75] Comma inserito dalla L. di conversione.
[76] Comma inserito dalla L. di conversione.
[77] Comma inserito dalla L. di conversione.
[78] Articolo inserito dall'art. 1 del
[79] Articolo inserito dalla L. di conversione. La rubrica è stata così sostituita dall'art. 1, comma 128, della
[80] Comma inserito dall'art. 1, comma 128, della
[81] Comma inserito dall'art. 1, comma 128, della
[82] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[83] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[84] Lettera già modificata dall'art. 7 della
[85] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[86] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[87] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[88] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[89] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[90] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[91] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[92] Tabella aggiunta dalla L. di conversione.
[93] Tabella aggiunta dalla L. di conversione.
[94] Tabella aggiunta dalla L. di conversione.
[95] Articolo così corretto con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 27 luglio 2016, n. 174.