§ 93.3.20 - Legge 18 giugno 1998, n. 194.
Interventi nel settore dei trasporti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.3 disciplina generale
Data:18/06/1998
Numero:194


Sommario
Art. 1.  Interventi nel settore del trasporto aereo
Art. 2.  Interventi nel settore del trasporto pubblico locale
Art. 3.  Interventi nei settori del trasporto rapido di massa e ferroviario
Art. 4.  Norma di copertura


§ 93.3.20 - Legge 18 giugno 1998, n. 194.

Interventi nel settore dei trasporti.

(G.U. 25 giugno 1998, n. 146)

 

     Art. 1. Interventi nel settore del trasporto aereo

     1. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento, riqualificazione e completamento necessarie ad assicurare un migliore funzionamento degli aeroporti di Perugia Sant'Egidio e di Salerno Pontecagnano, è autorizzata la spesa complessiva di lire 14,5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, destinata ai due aeroporti anzidetti in ragione, rispettivamente, di lire 1,5 miliardi annue nel triennio 1997-1999 e di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

     2. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 9,9 miliardi per l'anno 1999 e di lire 15 miliardi per l'anno 2000, di cui una quota di lire 5 miliardi per il potenziamento e l'ammodernamento degli aeroporti di Venezia, Siena, Ancona, Perugia, Foggia e Napoli ai fini dello svolgimento del Giubileo 2000.

     3. E' autorizzata altresì la spesa di lire 9 miliardi per l'anno 1998, quale concorso per la realizzazione della nuova sede della scuola nazionale per l'assistenza al volo, di cui all'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351.

     4. In relazione al processo di liberalizzazione e di privatizzazione del mercato del trasporto aereo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, è autorizzato ad erogare somme per la ricapitalizzazione delle società di trasporto aereo di cui all'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di spesa di lire 196 miliardi per l'anno 1998, di lire 322 miliardi per l'anno 1999, di lire 500 miliardi per l'anno 2000 e di lire 500 miliardi per l'anno 2001. Il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce ogni sei mesi al Parlamento in merito all'andamento del predetto processo.

 

          Art. 2. Interventi nel settore del trasporto pubblico locale

     1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo dei trasporti pubblici locali, lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi al triennio 1994-1996, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a statuto ordinario e da queste certificati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con un contributo quindicennale pari a lire 80 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 160 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Tale contributo sarà ripartito: a) per il 50 per cento, nella stessa proporzione con la quale è stato attribuito il contributo disposto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e successive modificazioni; b) per il restante 50 per cento, tra le regioni a statuto ordinario che a seguito dell'assegnazione di cui alla lettera a) conseguano una copertura dei disavanzi inferiore al 30 per cento; la ripartizione di tale quota sarà effettuata tra le regioni aventi titolo, in misura proporzionale alla differenza tra il 30 per cento dei rispettivi disavanzi certificati e i disavanzi ripianabili con le attribuzioni di cui alla lettera a). Il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al presente comma.

     2. Il contributo statale che, in relazione al riconoscimento della percentuale indicata nel comma 1, eccedesse il 30 per cento dei disavanzi relativi al triennio 1994-1996, è utilizzato dalle regioni interessate per il miglioramento del trasporto pubblico locale, anche per le finalità di cui al comma 5 del presente articolo. [1]

     3. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e le aziende esercenti servizi ad impianti fissi di competenza statale in regime di concessione, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitali ed interessi, complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per lire 70 miliardi per l'anno 1999 e lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le relative quote di ammortamento.

     4. Il termine indicato al comma 7 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere anticipato per le gestioni commissariali governative già ristrutturate ai sensi dello stesso articolo 2. Gli accordi di programma di cui al richiamato comma 7 prevederanno anche il trasferimento alle regioni interessate delle risorse necessarie all'espletamento delle funzioni amministrative anticipatamente delegate. Tali risorse sono individuate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     5. Al fine di permettere gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, le regioni a statuto ordinario sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, da ripartire con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     6. Le regioni devono utilizzare una quota non inferiore al cinque per cento dei contributi loro assegnati ai sensi del comma 5 per finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale. Gli autobus da acquistare devono essere rispondenti alle norme tecniche indicate nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/C 17/01 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C. 17 del 20 gennaio 1998.

     7. Le regioni possono utilizzare una quota non superiore al cinque per cento dei contributi loro assegnati ai sensi del comma 5 per finanziare l'acquisizione di tecnologie atte a razionalizzare e sviluppare il trasporto pubblico locale.

     8. Ai fini del risanamento tecnico-economico di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con i criteri di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la Gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda o, in mancanza, le regioni territorialmente competenti e la provincia autonoma di Trento sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitali e interessi complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennale a carico dello Stato per lire 2 miliardi per l'anno 1998, 3 miliardi per l'anno 1999 e 20 miliardi per l'anno 2000. Ai fini del miglioramento del livello tecnico-ambientale del servizio di trasporto pubblico sui laghi d'Iseo e Trasimeno, la regione Lombardia e la provincia di Perugia sono autorizzate ad effettuare le medesime operazioni nei limiti di impegno, a carico dello Stato, per l'anno 2000 rispettivamente di lire un miliardo per il lago d'Iseo e lire 1,5 miliardi per il lago Trasimeno. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati dagli attuali enti di gestione o, in mancanza, dalle regioni territorialmente competenti e dalla provincia autonoma di Trento. Le regioni, nell'esercizio dei compiti di programmazione dei servizi di trasporto lacuali, adottano le proprie decisioni sentiti gli enti locali territorialmente interessati.

     9. All'articolo 1, comma 163, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al primo periodo, le parole: "relativi agli esercizi 1995 e 1996" sono sostituite dalle seguenti: "relativi agli esercizi 1995, 1996 e 1997".

     10. Al fine di incrementare il parco automobilistico in occasione dello svolgimento delle Universiadi, la regione Sicilia è autorizzata a contrarre mutui o altre operazioni finanziarie per l'acquisto di autobus con un contributo quindicennale a carico dello Stato di lire un miliardo dall'anno 1998.

     11. All'articolo 29-bis del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, dopo le parole: "a fronte della rottamazione" sono inserite le seguenti: "o della restituzione della targa e del documento di circolazione, con conseguente cessione a Paesi al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di programmi bilaterali o unilaterali di cooperazione o solidarietà internazionale";

     b) al comma 2, le parole: "e che consegnino" sono sostituite dalle seguenti: "e che effettuino la cessione di cui al comma 1 o consegnino".

     12. Per la realizzazione degli interventi previsti dal piano pluriennale di attuazione approvato dal Ministro dei trasporti con decreto n. 729(50)380 del 26 giugno 1992, concernente il sistema idroviario padano-veneto, di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1997 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

 

          Art. 3. Interventi nei settori del trasporto rapido di massa e ferroviario

     1. Per consentire il completamento degli interventi connessi alla realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino, il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere un contributo dodecennale per la spesa di investimento, per un importo di lire 150 miliardi per il comune di Milano e di lire 420 miliardi per il comune di Torino, pari complessivamente a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2007 e a lire 35 miliardi per gli anni 2008 e 2009. [2]

     2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di sviluppo del processo di razionalizzazione produttiva delle infrastrutture ferroviarie di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto degli impegni internazionali, in sede di aggiornamento dei contratti di servizio e di programma si tiene conto delle operazioni finanziarie poste in essere dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. ed è altresì autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2002 per l'urgente predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero, per la tratta Verona-Monaco. Per il medesimo fine, il Ministro dei trasporti e della navigazione fornisce altresì indicazioni per favorire operazioni di valorizzazione del patrimonio nonché partecipazioni di capitali. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è abrogato.

     3. Per provvedere alla quota di spettanza italiana degli oneri di funzionamento della commissione intergovernativa italo-francese per la realizzazione della tratta ferroviaria Torino-Lione, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 1998. Le indennità ed i compensi spettanti ai membri della predetta commissione sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

     4. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane avanza proposte al CIPE finalizzate al finanziamento dei piani di intervento elaborate sulla base dei progetti presentati da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 211 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma:

     a) l'importo di lire 75 miliardi di cui alla tabella D della legge 28 dicembre 1995, n. 550, viene utilizzato quale apporto attualizzato per la realizzazione di opere da approvare con delibera del CIPE;

     b) è autorizzato per l'anno 1998 l'ulteriore limite di impegno trentennale di lire 20 miliardi di cui una quota di lire 15 miliardi da destinare all'integrazione del contributo a carico dello Stato del costo di realizzazione degli interventi già approvati nel limite massimo del 60 per cento ed una quota di lire 5 miliardi, anche in aggiunta ai fondi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, finalizzata al finanziamento di interventi corredati da progetto definitivo.

     5. In relazione alla prescrizione di cui all'articolo 7 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, la dimostrazione delle disponibilità finanziarie è effettuata dal soggetto attuatore nelle forme previste dall'articolo 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

     6. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è sostituita dalla seguente:

     " d) quattro esperti in materia di trasporti, dei quali uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dall'Unione delle province d'Italia e uno scelto dal Ministro dei trasporti e della navigazione".

     7. Per consentire il funzionamento della commissione di cui al citato articolo 4 del decreto-legge n. 98 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 1995, come modificato dal comma 6 del presente articolo, fino alla data di ultimazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1998 e lire 300 milioni a decorrere dall'anno 1999.

     8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti della commissione di cui al comma 7 e alla determinazione dei relativi compensi.

     9. Per assicurare il regolare svolgimento della relazione ferroviaria Domodossola-Locarno ai sensi della convenzione internazionale stipulata in data 12 novembre 1919, con ratifiche scambiate il 10 febbraio 1923, e resa esecutiva con legge 16 dicembre 1923, n. 3195, la concessione alla Società subalpina di imprese ferroviarie dell'esercizio della tratta italiana da Domodossola al confine svizzero è prorogata fino al 31 agosto 2031 [3].

 

          Art. 4. Norma di copertura

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari complessivamente a lire 41,5 miliardi per l'anno 1997, lire 547,1 miliardi per l'anno 1998, lire 875,7 miliardi per l'anno 1999 e lire 1124,7 miliardi per l'anno 2000, si provvede, quanto a lire 41,5 miliardi per l'anno 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 79,5 miliardi per l'anno 1998, lire 133,5 miliardi per l'anno 1999 e lire 124,5 miliardi per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 331 miliardi per l'anno 1998, lire 467 miliardi per l'anno 1999 e lire 640 miliardi per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 136,6 miliardi per l'anno 1998, a lire 275,2 miliardi per l'anno 1999 e a lire 360,2 miliardi per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1]  Comma così modificato dall'art. 12 della L. 7 dicembre 1999, n. 472.

[2]  Comma così modificato dall'art. 145 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

[3] Comma così modificato dall'art. 65 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.