Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.5 dichiarazioni |
Data: | 21/11/2014 |
Numero: | 175 |
Sommario |
Art. 1. Dichiarazione dei redditi precompilata |
Art. 2. Trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta |
Art. 3. Trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti e a redditi percepiti dai contribuenti |
Art. 4. Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata |
Art. 5. Limiti ai poteri di controllo |
Art. 6. Visto di conformità |
Art. 7. Modifica compensi |
Art. 8. Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all'Irpef |
Art. 9. Disposizioni di attuazione e finali |
Art. 10. Spese di vitto e alloggio dei professionisti |
Art. 11. Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare |
Art. 12. Abrogazione della comunicazione all'Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione [...] |
Art. 13. Esecuzione dei rimborsi IVA |
Art. 14. Rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale |
Art. 15. Compensazione dei rimborsi da assistenza |
Art. 16. Razionalizzazione comunicazioni dell'esercizio di opzione |
Art. 17. Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone |
Art. 18. Società in perdita sistematica |
Art. 19. Semplificazione delle dichiarazioni delle società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato |
Art. 20. Comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento |
Art. 21. Comunicazione delle operazioni intercorse con paesi black list |
Art. 22. Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie |
Art. 23. Semplificazione elenchi intrastat servizi |
Art. 24. Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri |
Art. 25. Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat |
Art. 26. Ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle entrate |
Art. 27. Ritenute su agenti - comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi |
Art. 28. Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari |
Art. 29. Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione |
Art. 30. Spese di rappresentanza - adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi |
Art. 31. Rettifica IVA crediti non riscossi |
Art. 32. Regime fiscale dei beni sequestrati |
Art. 33. Allineamento definizione prima casa IVA - registro |
Art. 34. Disposizioni per la cooperazione nell'attività di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica |
Art. 35. Requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati |
Art. 36. Soppressione dell'obbligo di depositare copia dell'appello |
Art. 37. Disposizione finanziaria |
§ 95.5.271 - D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.
Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
(G.U. 28 novembre 2014, n. 277)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Visto in particolare l'articolo 1 della predetta
Visto in particolare l'articolo 7 della predetta
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2014;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di non conformarsi integralmente ai pareri espressi pareri in data 7 agosto 2014 dalla VI Commissione Finanze della Camera dei deputati ed in data 1° agosto 2014 della VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica;
Visto l'articolo 1, comma 7, della citata
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2014;
Acquisiti i pareri della VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica, e della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati espressi nei termini di cui all'articolo 1, comma 7, della citata
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Semplificazioni per le persone fisiche
Art. 1. Dichiarazione dei redditi precompilata
1. A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
1-bis. A decorrere dal 2024, in via sperimentale, utilizzando le informazioni e i dati indicati al comma 1, l'Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli indicati al medesimo comma 1. Con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto [2].
2. L'Agenzia delle entrate, mediante un'apposita unità di monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata verificandone la completezza, la qualità e la tempestività della trasmissione, anche con l'obiettivo di realizzare progressivamente un sistema di precompilazione di tutti i dati della dichiarazione di cui al comma 1.
3. La dichiarazione precompilata, di cui ai commi 1 e 1-bis, è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del
3-bis. In via sperimentale, l'Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. A decorrere dal 2024 tali informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti titolari dei redditi di cui al comma 1 in un'apposita area riservata del sito internet della predetta Agenzia, mediante un percorso semplificato e guidato. I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente può presentare direttamente in via telematica. Progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria sono rese disponibili anche per il tramite dei soggetti delegati di cui al comma 3, che possono confermarli o modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 3, del
4. Resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie. In caso di presentazione della dichiarazione dei redditi con le modalità di cui all'articolo 13 del
Art. 2. Trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta
1. Nel
2. Nell'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, le parole: «entro il 31 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF ed ha valore fino alla data di revoca;» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF unitamente alle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del
Art. 3. Trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti e a redditi percepiti dai contribuenti [6]
1. All'articolo 78 della
a) il comma 25 è sostituito dal seguente:
«25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonchè dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno all'Agenzia dell'entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:
a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
c) contributi previdenziali ed assistenziali;
d) contributi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
b) nel comma 26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalità e il contenuto della trasmissione sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 25 si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del
2. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate può utilizzare i dati di cui all'articolo 50, comma 7, del
3. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'articolo 50, comma 5-bis, del
3-bis. Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria [8].
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3 e dei dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti. Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al periodo precedente, si applica la sanzione prevista dall'articolo 78, comma 26, della
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2, 3 e 3-bis [10].
5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del
5-ter. Per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all'articolo 78, comma 26, della
6. L'Agenzia delle entrate effettua controlli sulla correttezza dei dati trasmessi dai soggetti terzi con i poteri di cui al
Art. 4. Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata
1. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente può essere accettata ovvero modificata dal contribuente.
2. Al
a) all'articolo 13, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «entro il mese di aprile» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio»;
2) alla lettera b), le parole: «entro il mese di maggio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio»;
b) all'articolo 16, comma 1:
1) alla lettera a) e alla lettera c), le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio»;
2) alla lettera b), le parole: «entro il 15 giugno di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio»;
c) all'articolo 17, comma 1:
1) alla lettera b), le parole: «entro il 31 maggio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio»;
2) alla lettera c) le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 luglio».
3. La dichiarazione precompilata è presentata entro il termine di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del
a) all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica;
b) al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
c) a un CAF o a un professionista indicati nell'articolo 1, presentando anche la relativa documentazione. L'attività di verifica di conformità è effettuata, ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 34 del
3-bis. Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 30 settembre di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione [13].
4. La dichiarazione precompilata relativa al periodo d'imposta precedente è presentata dai soggetti di cui all'articolo 51-bis del
5. In presenza dei requisiti indicati nell'articolo 13, comma 4, del
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati sistemi alternativi di accettazione o modifica da parte del contribuente della dichiarazione precompilata.
7. I termini di cui all'articolo 2, comma 2, nonchè quelli di cui al presente articolo, commi da 2 a 4, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
8. I commi 103 e 104 dell'articolo 1, della
Art. 5. Limiti ai poteri di controllo
1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni [14].
2. Nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, ad eccezione dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica [15].
3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della documentazione. Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata [16].
3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi [17].
3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento alle dichiarazioni presentate con le modalità previste dall'articolo 1, comma 3-bis, del presente decreto [18].
Art. 6. Visto di conformità
1. Nell'articolo 39 del
a) nel comma 1, lettera a), dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del
b) nel comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
«a-bis) se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13, del
a-ter) nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, lettera a), il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.».
2. Nel
a) nell'articolo 6, comma 1, le parole: «due miliardi di lire» sono sostituite dalle seguenti: «tre milioni di euro» e dopo le parole: «provocati dall'assistenza fiscale prestata» sono aggiunte le seguenti: «e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), del
b) nell'articolo 22, comma 1, le parole: «due miliardi di lire» sono sostituite dalle seguenti: «tre milioni di euro» e dopo le parole: «provocati dall'attività prestata» sono aggiunte le seguenti: «e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a) del
c) nell'articolo 26, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Ai fini della verifica del visto di conformità, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità, per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro sessanta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti.»;
d) dopo il comma 3-bis, sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. L'esito del controllo di cui al comma 3-bis, è comunicato in via telematica al centro di assistenza fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo del visto di conformità entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3-quater. Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli di cui al comma 3-bis, possono essere pagate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3-ter, con le modalità indicate nell'articolo 19, del
3. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del
Art. 7. Modifica compensi
1. All'articolo 38, comma 2, del
2. All'articolo 18 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, il comma 1 è abrogato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2014, sono rimodulate, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti che presentano la dichiarazione secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettere a) e b), le misure dei compensi previste dall'articolo 38, comma 1, del
Art. 8. Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all'Irpef
1. All'articolo 50 del
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonchè degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale, individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'addizionale comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.»;
b) al comma 5 le parole: «31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa».
2. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, del
3. Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonchè degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
4. In sede di prima applicazione i decreti di cui al comma 1, lettera a), e al comma 3 sono emanati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 9. Disposizioni di attuazione e finali
1. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità applicative delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8.
2. Alle funzioni previste dagli articoli da 1 a 8, l'Agenzia delle entrate provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10. Spese di vitto e alloggio dei professionisti
1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
Art. 11. Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al
a) all'articolo 28:
1) al comma 6, dopo le parole: «diverso da quelli indicati all'articolo 13, comma 4,» sono inserite le seguenti: «e dall'erogazione di rimborsi fiscali»;
2) al comma 7, le parole: «a lire cinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro centomila»;
b) all'articolo 30, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
c) all'articolo 33, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione».
Art. 12. Abrogazione della comunicazione all'Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici
1. Il comma 6 dell'articolo 29 del
Capo II
Semplificazioni per i rimborsi
Art. 13. Esecuzione dei rimborsi IVA
1. L'articolo 38-bis, del
«Art. 38 bis. (Esecuzione dei rimborsi). - 1. I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.
2. Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) ed e) del secondo comma dell'articolo 30, nonchè nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo secondo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis).
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata nè si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
4. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro quando richiesti:
a) da soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del
b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.
5. La garanzia di cui al comma 4 è prestata per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della
6. Relativamente alla dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso non è obbligatoria l'apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa previsti dal comma 3 quando è prestata la garanzia di cui al comma 5.
7. Ai rimborsi di cui al presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Ai rimborsi si provvede con gli stanziamenti di bilancio.
8. Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato constatato uno dei reati di cui agli articoli 2 e 8 del
9. Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, versa all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5 fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.
10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti in via prioritaria.
11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo, inclusi quelli per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione.».
Art. 14. Rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale
1. All'articolo 78, comma 33, della
«a) l'erogazione del rimborso è effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente e contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia;».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1° gennaio 2015.
Art. 15. Compensazione dei rimborsi da assistenza
1. Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2015:
a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del
b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del
c) nell'articolo 1, del
1) il comma 1 è abrogato;
2) nel comma 4, le parole: «che non trova capienza nelle ritenute da versare nel periodo d'imposta successivo o», sono soppresse.
Capo III
Semplificazioni per le società
Art. 16. Razionalizzazione comunicazioni dell'esercizio di opzione
1. All'articolo 115, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. All'articolo 119, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
3. All'articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
4. All'articolo 5-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2008.», sono sostituite dalle seguenti: «con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.».
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
Art. 17. Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone
1. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al
2. All'articolo 17, comma 1, del
Art. 18. Società in perdita sistematica
1. All'articolo 2, comma 36-decies, del
2. All'articolo 2, comma 36-undecies, del
3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della
Capo IV
Semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale
Art. 19. Semplificazione delle dichiarazioni delle società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato
1. Il comma 2 dell'articolo 4 del
Art. 20. Comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento
1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del
a) le parole: «consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione.»;
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.».
2. All'articolo 7 del
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definite le modalità applicative, anche di natura tecnica, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e sono definiti i requisiti cui è subordinato il rilascio della ricevuta da parte dell'Agenzia delle entrate. Con successivi provvedimenti possono essere definiti ulteriori requisiti.
Art. 21. Comunicazione delle operazioni intercorse con paesi black list
1. All'articolo 1, comma 1, del
a) le parole: «comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «comunicano annualmente per via telematica all'Agenzia delle entrate»;
b) le parole: «di importo superiore a euro 500» sono sostituite dalle seguenti: «il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro 10.000».
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano alle operazioni indicate all'articolo 1, comma 1, del
Art. 22. Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie
1. All'articolo 35 del
a) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
«7-bis. L'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis), determina l'immediata inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all'articolo 17 del
b) il comma 7-ter è abrogato;
c) al comma 15-bis, sono aggiunti i seguenti periodi: «Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al presente decreto, verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità operative per l'inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonchè i criteri e le modalità di cessazione della partita IVA e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima.»;
d) il comma 15-quater è abrogato.
Art. 23. Semplificazione elenchi intrastat servizi
1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 50 del
Art. 24. Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri
1. All'articolo 4-bis della
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni dell'articolo 9.»;
b) al comma 6-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese assicuratrici che operano nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, presentano entro il 31 maggio di ciascun anno, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale eventualmente nominato le disposizioni dell'articolo 9.».
Art. 25. Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi intrastat
1. Il comma 5 dell'articolo 34 del
«5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano le sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del
Capo V
Eliminazione di adempimenti superflui
Art. 26. Ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle entrate
1. All'articolo 104, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
Art. 27. Ritenute su agenti - comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi
1. All'articolo 25-bis, del
«Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalità devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, del
Art. 28. Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari
1. All'articolo 35 del
2. All'articolo 29, comma 2, ultimo periodo, del
3. Al fine di potenziare le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute ai sensi del
4. Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
5. All'articolo 36 del
a) il comma primo è sostituito dal seguente: «I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.»;
b) al comma terzo è aggiunto il seguente periodo: «Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria.».
6. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non discendono obblighi di dichiarazione nuovi o diversi rispetto a quelli vigenti.
7. All'articolo 19, comma 1, del
Capo VI
Semplificazioni e coordinamenti normativi
Art. 29. Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione
1. All'articolo 74, sesto comma, terzo periodo, del
Art. 30. Spese di rappresentanza - adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi
1. Al
a) all'articolo 2, secondo comma, n. 4), le parole: «a lire cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro cinquanta»;
b) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, le parole: «a lire cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro cinquanta»;
c) all'articolo 19-bis1, primo comma, lettera h), le parole: «a lire cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro cinquanta».
Art. 31. Rettifica IVA crediti non riscossi
1. All'articolo 26, secondo comma,
Art. 32. Regime fiscale dei beni sequestrati
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, all'articolo 51 del
«3-bis. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. Gli atti e i contratti relativi agli immobili di cui al precedente periodo sono esenti dall'imposta di registro di cui al
Art. 33. Allineamento definizione prima casa IVA - registro
1. Al n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al
Art. 34. Disposizioni per la cooperazione nell'attività di rilevazione delle violazioni in materia di attestazione della prestazione energetica
1. All'articolo 6, comma 3, del
a) al terzo periodo dopo le parole: «dall'obbligo di presentare» sono inserite le seguenti: «al Ministero dello sviluppo economico»;
b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla
2. Sulla base delle apposite intese di cui al comma 1 sono stabiliti altresì i tempi e le modalità di trasmissione al Ministero dello sviluppo economico delle informazioni indicate al medesimo comma relativamente ai contratti registrati a decorrere dall'entrata in vigore del
Art. 35. Requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati
1. Nel
a) nell'articolo 7:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati»;
2) nel comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) le sedi e gli uffici periferici presso le quali è svolta l'attività di assistenza fiscale, compresi quelli di cui all'articolo 11 che, per i centri costituiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del
3) nel comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro anche in relazione a quanto previsto dal comma 1, lettera d), la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati nel rispetto del
4) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I centri costituiti ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del citato
2-ter. L'Agenzia delle entrate verifica che il numero delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro sia almeno pari all'uno per cento del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio. Per i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi dell'articolo 32 del
b) nell'articolo 10, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se dalle verifiche effettuate emerge la mancanza di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), e comma 2-ter, la decadenza dall'autorizzazione allo svolgimento dell'assistenza fiscale interviene successivamente al completamento dell'attività di assistenza in corso allo scadere del termine di cui al comma 3.»;
c) nell'articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per l'attività di assistenza fiscale, oltre alle società di servizi di cui al comma 1, i centri possono avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del
2. I centri di assistenza fiscale già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano la relazione di cui al comma 1, lettera a), numero 3), entro il 30 settembre 2015 [19].
3. [Per i centri autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il requisito del numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività si considera soddisfatto se la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo triennio sia almeno pari all'uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10 per cento. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015, 2016 e 2017] [20].
4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Art. 36. Soppressione dell'obbligo di depositare copia dell'appello
1. È soppresso il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 53 del
Art. 37. Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18, pari a 40,6 milioni di euro per l'anno 2015 e a 23,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 28 del presente provvedimento. La quota di maggiori entrate eccedenti le predette risorse utilizzate a copertura ai sensi del periodo precedente, pari a 9,4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 26,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 confluiscono nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della
[1] Comma così modificato dall'art. 16 bis del
[2] Comma inserito dall'art. 19 del
[3] Comma già modificato dall'art. 19 del
[4] Comma inserito dall'art. 1 del
[5] Comma così modificato dall'art. 1, comma 949, della
[6] Rubrica così modificata dall'art. 20 del
[7] Comma così modificato dall'art. 1, comma 949, della
[8] Comma inserito dall'art. 1, comma 949, della
[9] Comma già modificato dall'art. 1, comma 949, della
[10] Comma così modificato dall'art. 1, comma 949, della
[11] Comma aggiunto dall'art. 23 del
[12] Comma inserito dall'art. 1, comma 949, della
[13] Comma inserito dall'art. 7 quater del
[14] Comma così sostituito dall'art. 6 del
[15] Comma già modificato dall'art. 5 ter del
[16] Comma sostituito dall'art. 7 bis del
[17] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 949, della
[18] Comma aggiunto dall'art. 1 del
[19] Comma così modificato dall'art. 10 del
[20] Comma modificato dall'art. 10 del