Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 34. Difesa |
Capitolo: | 34.2 missioni internazionali |
Data: | 04/08/2006 |
Numero: | 247 |
Sommario |
Art. 1. Interventi umanitari, di stabilizzazione di ricostruzione e di cooperazione |
Art. 2. Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia |
Art. 3. Copertura finanziaria |
Art. 4. Disposizioni finali |
§ 34.2.32 - L. 4 agosto 2006, n. 247. [1]
Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali.
(G.U. 11 agosto 2006, n. 186)
Art. 1. Interventi umanitari, di stabilizzazione di ricostruzione e di cooperazione
1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 33.320.634 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 39-vicies bis del
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005, le attività operative della missione di cui al comma 1 sono finalizzate alla realizzazione o prosecuzione di interventi nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nei settori della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione e della gestione dei servizi pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
3. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui al comma 1.
4. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
5. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche a enti e organismi specializzati e a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9, della
6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del
7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del
8. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, del
9. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 181.070 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del
10. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan e Sudan, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 17.500.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla
11. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 2.000.000, da iscrivere in apposito capitolo di bilancio nell'ambito dell'unità previsionale di base 12.1.2.2 del Ministero degli affari esteri per la partecipazione dell'Italia ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza e al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in BosniaErzegovina, Serbia e Montenegro.
12. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 199.895 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 39-vicies bis, commi 7 e 8, del
13. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 12, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici.
14. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.010.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni di cui alla presente legge, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali.
Art. 2. Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia
1. E' autorizzata la spesa di euro 130.430.101 per la fase di rientro, entro l'autunno 2006, del contingente militare che partecipa alla missione internazionale in Iraq, denominata Antica Babilonia, di cui all'articolo 39-vicies bis, comma 9, del
2. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 550.268 per la proroga della partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonchè alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene, di cui all'articolo 39-vicies bis, comma 11, del
3. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 135.583.381 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 2, del
4. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 25.569.180 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione multinazionale nel Golfo arabico già denominata Resolute Behaviour, operante nel quadro della missione Enduring Freedom, e alla missione nel Mediterraneo Active Endeavour, a essa collegata, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 1, del
5. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.174.625 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni internazionali, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 3, del
a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;
b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;
c) Criminal Intelligence Unit (CIU), in Kosovo;
d) Albania 2, in Albania.
6. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 28.861.078 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 4, del
7. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 641.286 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, che partecipa alla missione denominata Joint Enterprise, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 19, del
8. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 45.665 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Kosovo, denominata European Union Planning Team (EUPT), di cui all'azione comune 2006/304/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2006.
9. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 761.702 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 6, del
10. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 510.598 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 10, del
11. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 167.692 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nella regione del Darfur in Sudan, denominata AMIS II, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 7, del
12. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 201.296 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 9, del
13. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.523.032 per la partecipazione di personale militare alla missione militare a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUFOR RD CONGO, di cui all'azione comune 2006/319/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006.
14. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 126.303 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 11, del
15. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.432 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 3, lettera d), del
16. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 482.804 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF.
17. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 582.293 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 20, del
18. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.159.702 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 21, del
19. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 581.491 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 22, del
20. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 136.754 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attività per l'istituzione di una missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 24, del
21. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 31.828 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'azione comune 2005/797/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia civile palestinese.
22. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 102.708, determinata ai sensi dell'articolo 204 del
23. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui alla presente legge è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al
a) misura del 98 per cento al personale militare che partecipa alle missioni MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonchè al personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo;
b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale militare che partecipa alle missioni Antica Babilonia in Iraq, Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF in Afghanistan, nonchè al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul;
c) misura intera al personale della Polizia di Stato che partecipa alla missione in Moldavia e Ucraina e alla missione EUPOL COPPS;
d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare che partecipa alle missioni CIU ed EUPT, nei Balcani, AMIS II, EUPOL Kinshasa ed EUFOR RD CONGO, in Africa, UNFICYP, a Cipro, e al personale dell'Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM, in Bosnia-Erzegovina;
e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che, nell'ambito della missione Antica Babilonia in Iraq, è impiegato nella NATO Training Mission (NTM), agli esperti militari impiegati in Iraq, nonchè al personale militare impiegato in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;
f) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, in Afghanistan.
24. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica si applica il trattamento economico previsto dalla
25. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 8.747 per l'attribuzione del trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del
26. Al personale militare che partecipa alle missioni di cui alla presente legge si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
27. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno o afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni Antica Babilonia, Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
28. Per i reati di cui al comma 27 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.
29. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del
30. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla
31. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito al Governo iracheno sei motovedette del Corpo delle capitanerie di porto dismesse alla data di entrata in vigore della presente legge.
32. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
33. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della
34. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni militari internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del
35. E' autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 300.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del
Art. 3. Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, pari complessivamente a euro 488.119.565 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 457.858.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della
a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a euro 10.039.565;
b) Ministero degli affari esteri, quanto a euro 2.000.000;
c) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a euro 3.700.000;
d) Ministero dell'interno, quanto a euro 8.800.000;
e) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, quanto a euro 682.000;
f) Ministero delle politiche agricole e forestali, quanto a euro 5.040.000.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. Disposizioni finali
1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni della presente legge sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° luglio 2006 fino alla data di entrata in vigore.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del