Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.8 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 14/08/1971 |
Numero: | 817 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art.8 |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. |
Art. 16. |
Art. 17. |
Art. 18. |
§ 2.8.43 - Legge 14 agosto 1971, n. 817.
Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.
(G.U. 14 ottobre 1971, n. 261).
A favore del "fondo di rotazione", istituito con l'art. 16 della
E' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1976, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'art. 9 del
E' altresì autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1971, di lire 150 milioni per l'anno 1972 e di lire 270 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1976, quale ulteriore apporto al "fondo interbancario di garanzia" istituito con la
I mutui di cui all'art. 1 della
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai mutui autorizzati dagli ispettorati della agricoltura e non ancora stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il tasso di interesse dell'uno per cento si applica anche ai mutui per la costituzione di proprietà contadina, assistiti dal concorso statale negli interessi di cui all'art. 27 della
Dal 1° luglio 1972, le attribuzioni conferite dalla
Le disponibilità relative al "fondo di rotazione" previsto dalla
L'intero stanziamento degli esercizi finanziari 1971 e 1972 dovrà essere riservato, in via prioritaria, per le operazioni già in istruttoria alla data della entrata in vigore della presente legge.
Nella concessione dei mutui per l'acquisto di fondi rustici a scopo di formazione o di ampliamento della proprietà coltivatrice di cui al precedente art. 2, deve essere data preferenza:
1) alle operazioni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsto dall'art. 8 della
2) alle operazioni che, realizzando un accorpamento di fondi rustici, rivestono finalità di ricomposizione fondiaria, indipendentemente dalla estensione dei terreni acquisibili, purchè destinate ad ampliare le aziende e a formare valide proprietà diretto-coltivatrici sotto il profilo sia tecnico sia economico;
3) alle operazioni di acquisto effettuate da coltivatori profughi dalla Libia.
A decorrere dal 1° luglio 1972 le regioni nella propria competenza legislativa potranno stabilire anche propri criteri preferenziali nei limiti dei princìpi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione.
Nei comprensori di bonifica, nei quali la presenza di proprietà polverizzata e frammentata costituisca grave impedimento alla creazione della rete distributrice dell'acqua irrigua e renda onerosa la gestione collettiva degli impianti, può essere disposto dagli organi istituzionalmente competenti, la ricomposizione ed il riordinamento fondiario di cui agli articoli del Capo IV, titolo II, del
Il riordinamento fondiario eseguito dagli enti di sviluppo ai sensi del
Le opere di bonifica e di miglioramento fondiario da attuarsi nel quadro di interventi di riordino fondiario anche al di fuori dei comprensori di bonifica sono assistite dal contributo dello Stato sino al 70 per cento della spesa ammissibile, quando siano di interesse particolare, e sino al 90 per cento, quando siano di interesse comune a più fondi.
Le disposizioni ed agevolazioni tributarie di cui all'art. 25 della
Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'art. 8 della
Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:
1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della
2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purchè sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti;
2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purchè sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti [1].
Nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.
Il quarto comma dell'art. 8 della
"Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni".
Il termine di un anno previsto dall'ottavo comma dell'art. 8 della
Le disposizioni della
I fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l'ampliamento della proprietà coltivatrice dopo l'entrata in vigore della presente legge sono soggetti per quindici anni a vincolo di indivisibilità. [2]
Il suddetto vincolo deve essere espressamente menzionato nei nulla osta ispettoriali, nonchè, a cura dei notai roganti, negli atti di acquisto e di mutuo, e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai conservatori dei registri stessi.
Il vincolo di cui ai precedenti commi può essere peraltro revocato, a domanda degli interessati, con provvedimento dell'ispettorato dell'agricoltura competente per territorio, e successivamente al 30 giugno 1972 dagli organi competenti delle regioni, qualora, in caso di successione ereditaria, i fondi medesimi siano divisibili fra gli eredi, in quanto aventi caratteristiche o suscettività per realizzare imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.Nella ipotesi contraria, si applicano le disposizioni dell'art. 720 del codice civile.
Il suddetto vincolo può essere, altresì, revocato, secondo le modalità di cui al precedente comma, nel caso in cui sia mutata la destinazione agricola del fondo per effetto degli strumenti urbanistici vigenti, a condizione che la porzione di terreno interessata sia tale da consentire l'efficiente prosecuzione dell'attività agricola sulla restante superficie. Il riscatto anticipato da parte dell'assegnatario avviene sulla base del valore attribuito al terreno all'epoca dell'assegnazione. [3]
Contro il provvedimento dell'ispettorato che respinge la domanda dell'interessato, fino al trasferimento delle competenze alle regioni, è ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.
E' nullo qualsiasi atto compiuto in violazione del vincolo di indivisibilità.
I mutui di cui all'art. 2 della presente legge non possono essere concessi per le operazioni di compravendita di fondi rustici i quali nel decennio precedente abbiano già formato oggetto di concessione delle provvidenze creditizie previste dalla legislazione per la costituzione della proprietà diretto-coltivatrice, a meno che l'operazione, a giudizio dell'ispettorato agrario compartimentale, non si inquadri in particolari realtà socio-economiche connesse con modifiche d'ordine strutturale interessanti determinate zone agrarie.
Tale divieto non si applica nei confronti dell'erede coltivatore diretto il quale, a norma di quanto disposto dall'art. 720 del codice civile, debba soddisfare i coeredi per il valore del fondo eccedente la sua quota di eredità ovvero nei confronti del coltivatore diretto che intenda acquistare il fondo per realizzare un accorpamento.
Nei casi di acquisto per ampliamento di proprietà coltivatrice con i benefici tributari e finanziari di legge incorre nella decadenza dai medesimi anche l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui al primo comma dell'art. 28 della
Trascorso il periodo vincolativo previsto dal citato art. 28, il residuo mutuo di favore concesso al venditore può essere trasferito all'acquirente che sia in possesso dei requisiti previsti, per la concessione delle agevolazioni fiscali e creditizie, dalle norme contenute nella
La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata ad acquistare o riacquistare terreni da cooperative o singoli coltivatori diretti che abbiano acquisito i fondi medesimi avvalendosi dei benefici previsti dalle disposizioni legislative in materia di piccola proprietà contadina e della fideiussione di cui all'art. 7 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, purchè si tratti di aziende che abbiano subìto gravi danni a causa di eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali e le relative operazioni di acquisto siano risultate particolarmente onerose e siano avvenute anteriormente all'entrata in vigore della
Detti terreni potranno essere acquistati dalla Cassa, al prezzo ritenuto congruo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, per essere assegnati con preferenza agli attuali conduttori in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative.
Per l'attuazione della presente legge rimangono ferme le norme emanate con
E' autorizzata la spesa di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1976 per fronteggiare gli oneri generali conseguenti all'applicazione della presente legge.
Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sarà provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle spese autorizzate con il presente articolo.
La formazione della proprietà diretto-coltivatrice da parte di cooperative agricole di braccianti, compartecipanti, coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori della terra, è agevolata laddove sussistano condizioni sociali, economiche, produttivistiche che, a parere delle amministrazioni pubbliche preposte, consentano una efficiente conduzione associata dei terreni, sia che venga attuata con proprietà cooperativa a conduzione unita dei poderi sia con la divisione dei terreni tra i soci. A tale fine è autorizzato il limite di impegno di lire 150 milioni per gli anni 1971 e 1972 e di lire 130 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1976 per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il tasso di interesse dei mutui di cui al presente articolo, da porsi a carico delle cooperative beneficiarie, è stabilito, nei limiti delle disponibilità esistenti sulle predette autorizzazioni di spesa, nella misura dell'uno per cento.
Il concorso dello Stato per dette operazioni è calcolato in conformità a quanto previsto dall'art. 34 della
Il diritto di prelazione di cui all'art. 8 della
E' data facoltà al singolo coltivatore diretto che ha acquistato il terreno con le agevolazioni della
In tal caso la cooperativa può accollarsi i mutui esistenti sui terreni mantenendo tutte le agevolazioni in atto.
Per le operazioni di cui al secondo comma dell'art. 12 della
Il limite di reddito imponibile catastale previsto per le operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo è fissato in lire ottomila.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 25.000 milioni nell'anno 1971, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Numero aggiunto dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dall'art. 11 del
[3] Comma aggiunto dall'art. 11 del