§ 33.1.58 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383.
Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:18/04/1994
Numero:383


Sommario
Art. 1.  Oggetto del regolamento
Art. 2.  Accertamento di conformità delle opere di interesse statale
Art. 3.  Localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici e mancato perfezionamento dell'intesa
Art. 4.  Abrogazione di norme
Art. 5.  Entrata in vigore del regolamento


§ 33.1.58 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383.

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale

(G.U. 18 giugno 1994, n. 141)

 

     Art. 1. Oggetto del regolamento

     1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di localizzazione delle opere pubbliche, che non siano in contrasto con le indicazioni dei programmi di lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti.

 

          Art. 2. Accertamento di conformità delle opere di interesse statale

     1. Per le opere pubbliche di cui all'articolo 1 del presente regolamento, l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato di intesa con la regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente.

 

          Art. 3. Localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici e mancato perfezionamento dell'intesa

     1. Qualora l'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del presente regolamento, dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la regione interessata non si perfezioni entro il termine stabilito, viene convocata una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi partecipano la regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il comune o i comuni interessati, nonché le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali [1].

     2. [La conferenza valuta i progetti definitivi relativi alle opere di interesse statale, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, storici, artistici e ambientali] [2].

     3. [La conferenza si esprime sui progetti definitivi entro sessanta giorni dalla convocazione, apportando ad essi, ove occorra, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente] [3].

     4. [L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione interessata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616] [4].

     5. [Ai fini del presente regolamento, non si applicano le disposizioni, di cui agli articoli 14, comma 4; 16, comma 3; 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241] [5].

 

          Art. 4. Abrogazione di norme

     1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

          Art. 5. Entrata in vigore del regolamento

     1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 5 ter del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

[2] Comma abrogato dall'art. 5 ter del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

[3] Comma abrogato dall'art. 5 ter del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

[4] Comma sostituito dall'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e abrogato dall'art. 5 ter del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

[5] Comma abrogato dall'art. 5 ter del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.