Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/06/1990 |
Numero: | 165 |
Sommario |
Art. 1. Il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e del [...] |
§ 98.1.26624 - Legge 26 giugno 1990, n. 165.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti
(G.U. 28 giugno 1990, n. 149)
Il
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti dagli articoli 1,2,4, commi 1, 5, 6 e 7, e dagli articoli da 5 a 9 del
I termini del 30 giugno 1990 e del 31 dicembre 1990, stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 17 della
Ad integrazione della delega prevista dall'art. 2, comma 1, della
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 1:
al comma 1:
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) all'art. 50, nel primo periodo del comma 2, dopo le parole: “Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione” sono aggiunte le seguenti: “esclusi gli immobili”; i periodi quarto e quinto dello stesso comma sono sostituiti dai seguenti: “Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ovvero utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria è ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano”";
dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti:
"l-bis) nel comma 5 dell'art. 76, le parole: “che controllano direttamente o indirettamente l'impresa o che sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa” sono sostituite dalle seguenti: "che - direttamente od indirettamente - controllano l'impresa o ne sono controllate”;
l-ter) nell'art. 53, comma 2, e nell'art. 54, comma 1, lettera d), le parole: “o assegnati ai soci” sono sostituite dalle seguenti: “, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa””;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
”5. Le costruzioni indicate nella lettera a) del comma 1 dell'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
il comma 6 è soppresso.
All'art. 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'art. 74 del
All'art. 3:
nei commi 2 e 3, le parole: "ai sensi del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con
al comma 8, dopo le parole: "
dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:
"13-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli oggetti d'arte, da arredo o di carattere ornamentale fabbricati esclusivamente con prodotti lapidei sono soggetti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'aliquota ordinaria. Non si dà luogo a rimborsi qualora sia stata applicata, nel passato, l'aliquota sopra citata.
13-ter. A partire dal 1° gennaio 1991 gli atti pubblici tra vivi e le scritture private formate o autenticate, di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e relative aree di pertinenza, nonchè dei diritti di garanzia, devono contenere, o avere allegata, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della
13-quater. L'omissione della dichiarazione resa ai sensi della
13-quinquies. I conservatori dei registri immobiliari devono segnalare al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, entro trenta giorni dall'esecuzione delle relative formalità richieste, i provvedimenti giudiziari aventi i medesimi effetti degli atti indicati nel comma 13-ter, nonchè le sentenze dichiarative relative all'accertamento della proprietà o di altri diritti reali".
All'art. 5, al comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) all'art. 19, primo comma, ed all'art. 27, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ove non constati la tardività del ricorso o la cessazione della materia del contendere. In tali casi il presidente della Commissione od il presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso, provvede a dichiarare estinto il processo con ordinanza comunicata alle parti a mezzo di raccomandata a cura della segreteria. L'estinzione diviene definitiva ove, entro 60 giorni dalla predetta comunicazione, non venga da una delle parti avanzato ricorso al collegio con formale istanza notificata alla controparte.”;
c-ter) all'art. 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:
“La sezione cui il ricorso è assegnato, può rimetterne, con ordinanza, la decisione, alle sezioni unite oltre che nell'ipotesi del comma precedente, quando può verificarsi contrasto giurisprudenziale o se si tratta di questioni di massima di particolare importanza. Le sezioni unite, costituite dal presidente della Commissione e dai presidenti delle sezioni, decidono a maggioranza dei componenti. In caso di assenza o impedimento i presidenti di sezione sono sostituiti dal componente anziano. Le sezioni unite, cui il ricorso è stato rimesso, debbono deciderlo senza riesame sui presupposti della remissione”".
All'art. 6:
al comma 1, alla lettera a), le parole: "o in mercati" sono sostituite dalle seguenti: "o esercitata in forma stabile in aree mercatali attrezzate";
dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. L'art. 69 del
“Art. 69. (Riscossione di altre entrate). - 1. Il concessionario del servizio provvede alla riscossione coattiva dei canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato, nel caso di mancato spontaneo pagamento.
2. Provvede altresì, su richiesta e d'accordo con gli enti interessati, alla riscossione, volontaria e coattiva, delle entrate patrimoniali ed assimilate nonchè dei contributi di spettanza dei comuni, delle province anche autonome, dei consorzi di enti locali, delle unità sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende municipalizzate, delle aziende consortili, delle società di gestione di servizi comunali e di altri enti locali. In deroga a quanto previsto dall'art. 61, per la riscossione delle entrate di cui al comma 3 l'accordo fisserà in favore del concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate, da determinarsi in relazione ai costi di gestione della riscossione affidata ed in misura che assicuri una adeguata remunerazione.
3. Qualora la riscossione delle entrate patrimoniali, assimilate e dei contributi non venisse affidata al competente concessionario è fatto divieto agli enti locali di avvalersi, per la riscossione di dette entrate, di enti, organismi e società, comunque strutturati e denominati, diversi dal proprio tesoriere. Il divieto si applica anche agli eventuali contratti in corso che vengono risolti di diritto al 31 dicembre 1990”".
All'art. 8:
al comma 1, le parole: "mediante delega" sono soppresse;
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Le sanzioni e le pene pecuniarie previste nel titolo VI, capo I, del
al comma 2:
nell'alinea, le parole: "dal seguente:" sono sostituite dalle altre: "dai seguenti:";
è aggiunto il seguente capoverso:
"1-bis. Le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non costituiscono attività commerciale.";
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. All'art. 19 del
“I contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire sono soggetti a regime di contabilità ordinaria per il periodo di imposta successivo e devono tenere:
a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorchè estranei all'esercizio dell'arte o professione nonchè gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette;
b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalità di cui all'art. 16, primo, secondo e terzo comma;
d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalità di cui all'art. 21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell'esercente l'arte o la professione, attività lavorativa non di lavoro dipendente.
Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalità per la tenuta meccanografica del registro”.
6-ter. All'art. 10, comma 1, del
“b-bis) i soggetti indicati nell'art. 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il citato
6-quater. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a partire dal 1° gennaio 1991. Tuttavia gli esercenti arti o professioni che nell'anno 1989 hanno conseguito compensi per un ammontare, ragguagliato ad anno, non superiore a 360 milioni di lire, possono optare per il regime contabile ordinario, con effetto dall'anno 1990, dandone comunicazione all'ufficio delle imposte del proprio domicilio fiscale mediante raccomandata da inviare entro il 30 settembre 1990. A partire dalla stessa data nei registri di cui commi primo, secondo e terzo dell'art. 19 del
6-quinquies. Per il periodo d'imposta 1989, nei confronti degli esercenti arti e professioni che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire, i coefficienti di cui all'art. 11 del
6-sexies. Nell'art. 12, comma 4, del
dopo il comma 9, è inserito il seguente:
"9-bis. All'art. 1, comma 1, capoverso, della
All'art. 12, al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Nel decreto previsto dal comma 6 dell'art. 10 dello stesso
All'art. 13, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale credito non concorre alla formulazione del reddito imponibile".
All'art. 14:
al comma 2, le parole: "g), h) ed i)" sono sostituite dalle seguenti: "i), l-bis) e l-ter)"; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le modificazioni recate dalle lettere g) ed h) del comma 1 dell'art. 1 si applicano agli immobili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dal 15 giugno 1990";
dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: - "5-bis. Le disposizioni del comma 3 dell'art. 9 si applicano sino al 22 maggio 1990".
[1] Termine prorogato al 30 giugno 1994 dall'art. 3 della
[2] Termine prorogato al 31 dicembre 1994 dall'art. 3 della
[3] Termine prorogato al 31 dicembre 1994 dall'art. 3 della