§ 41.1.253 - L. 16 giugno 1998, n. 191.
Modifiche ed integrazioni alle L. 15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:16/06/1998
Numero:191


Sommario
Art. 1.  Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 2.  Modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 3.  Disposizioni in materia di formazione del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.
Art. 4.  Telelavoro.
Art. 5.  Disposizioni in materia di edilizia scolastica.


§ 41.1.253 - L. 16 giugno 1998, n. 191.

Modifiche ed integrazioni alle L. 15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica.

(G.U. 20 giugno 1998, n. 142, S.O.).

 

Art. 1. Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

     1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.

     2. [1].

     3. [2].

     4. [3].

     5. [4].

     6. [5].

     7. [6].

     8. [7].

     9. [8].

     10. [9].

     11. [10].

     12. [11].

     13. [12].

     14. [13].

     15. [14].

     16. [15].

     17. [16].

     18. [17].

     19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, come integrato dal comma 20 del presente articolo, sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. Conseguentemente nei provvedimenti normativi citati nel predetto allegato sono soppresse le parole: "e successive modificazioni".

     20. [18].

     21. [19].

     22. [20].

 

     Art. 2. Modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio 1997, n. 127.

     1. Alla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.

     2. - 4. [21].

     5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 2, comma 10, primo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'art. 2, comma 10, quinto periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. [22].

     7. - 10. [23].

     11. Il comma 11 dell'art. 3 si interpreta nel senso che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     12. - 19. [24].

     20. - 22. [25].

     23. [26].

     24. All'art. 12, sono abrogati i commi 3 e 4.

     25. [27].

     26. [28].

     27. [29].

     28. - 33. [30].

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di formazione del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.

     1. Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il Centro di formazione e studi (FORMEZ) può rimodulare i progetti in corso finanziati con risorse già assegnate nei precedenti esercizi.

     2. Le risorse finanziarie attribuite al FORMEZ per il funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, sono iscritte, a decorrere dall'esercizio 1998, in apposite unità previsionali di base da istituire nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, e provvede alla denominazione delle nuove unità previsionali di base su indicazione del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.

     3. Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il FORMEZ può operare sull'intero territorio nazionale a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo devono essere ridefiniti, anche statutariamente, i fini dell'Istituto e devono essere discussi nelle sedi preposte i progetti formativi da estendere all'intero territorio nazionale e per i quali devono essere adeguati nuovi finanziamenti.

     4. Ai partecipanti al corso di formazione dirigenziale previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è assegnata una borsa di studio annua lorda, in relazione alla frequenza del corso e con le modalità stabilite dalle norme vigenti per il pagamento degli stipendi, d'importo pari al 60 per cento dello stipendio tabellare e dell'indennità integrativa speciale, nelle misure annue lorde in vigore nel tempo previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Ministeri. Detto importo comprende anche il corrispettivo che i partecipanti al corso sono tenuti a versare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione per il servizio di ristorazione o, se previsto, di residenzialità.

     5. [31].

 

     Art. 4. Telelavoro.

     1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.

     2. I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro originaria.

     3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità organizzative per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

     4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie leggi.

     5. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di edilizia scolastica.

     1. A decorrere dall'anno 1998, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento delle somme dovute dai comuni alle province ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, riducendo ed aumentando i rispettivi contributi erariali sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti locali interessati ovvero sulla base dei dati risultanti dai decreti ministeriali di cui all'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 23 del 1996. Per il solo anno 1998, sono computate le somme già trasferite dai comuni alle province e le spese sostenute dai comuni nelle more della stipulazione delle convenzioni previste dalla legge n. 23 del 1996. Qualora gli enti locali non inviino le certificazioni, il Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° settembre 1998, opera i trasferimenti sulla base dei dati risultanti dai predetti decreti ministeriali e, limitatamente all'anno 1998, nella misura del 33 per cento dei dati finanziari risultanti dai medesimi decreti.

     2. Per il finanziamento delle maggiori spese derivanti dall'applicazione della legge n. 23 del 1996 è autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 38,457 miliardi a favore delle province. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno provvede all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune così come determinate dai decreti ministeriali attuativi di cui al comma 1.

     3. Nelle more della stipulazione delle convenzioni previste dalla legge n. 23 del 1996, le somme corrispondenti alle spese sostenute nell'anno 1998 dallo Stato e dagli altri soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, sono detratte da quelle da trasferire alle province con le predette convenzioni. A decorrere dal 1° gennaio 1999, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento delle somme a favore delle province sulla base delle convenzioni e, in mancanza, sulla base dei dati finanziari risultanti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 23 del 1996. Le relative somme sono portate in diminuzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della pubblica istruzione e in aumento delle dotazioni del Ministero dell'interno.

 

 


[1] Sostituisce la lett. h), comma 3, art. 1, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[2] Aggiunge la lett. r-bis al comma 3, art. 1, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[3] Modifica la lett. b), comma 4, art. 1, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[4] Modifica il comma 6, art. 1, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[5] Aggiunge il comma 2-bis all'art. 2 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[6] Aggiunge il comma 4-bis all'art. 4 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[7] Modifica il comma 5, art. 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[8] Modifica il comma 1, art. 6, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[9] Aggiunge il comma 3-bis all'art. 7 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[10] Modifica il comma 1, art. 10, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[11] Modifica l'alinea del comma 1, art. 11, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[12] Modifica la lett. b), comma 1, art. 11, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[13] Modifica l'alinea del comma 4, art. 11, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[14] Modifica la lett. h), comma 1, art. 11, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[15] Aggiunge il comma 4-bis all'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[16] Aggiunge le lett. da g-bis a g-quinquies al comma 5, art. 20, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[17] Modifica il comma 7, art. 20, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[18] Aggiunge i numeri da 112-bis a 112-undecies all'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[19] Modifica l'alinea del comma 15, art. 21, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[20] Aggiunge il comma 20 bis all'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[21] Modificano l'art. 2 della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[22] Inserisce i commi 11 bis e 11 ter nell'art. 2 della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[23] Modificano l'art. 3 della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[24] Modificano l'art. 6 della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[25] Modificano l'art. 9 della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[26] Modifica il comma 2, art. 11, della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[27] Aggiunge il comma 6 bis all'art. 12 della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[28] Modifica il comma 1, art. 13 della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[29] Modifica il comma 1, art. 16, della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[30] Modificano l'art. 17 della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[31] Modifica il comma 5, art. 43, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.