Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.1 disciplina generale |
Data: | 16/06/1998 |
Numero: | 191 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59. |
Art. 2. Modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio 1997, n. 127. |
Art. 3. Disposizioni in materia di formazione del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni. |
Art. 4. Telelavoro. |
Art. 5. Disposizioni in materia di edilizia scolastica. |
§ 41.1.253 - L. 16 giugno 1998, n. 191.
Modifiche ed integrazioni alle L. 15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica.
(G.U. 20 giugno 1998, n. 142, S.O.).
Art. 1. Modifiche ed integrazioni alla
1. Alla
2. [1].
3. [2].
4. [3].
5. [4].
6. [5].
7. [6].
8. [7].
9. [8].
10. [9].
11. [10].
12. [11].
13. [12].
14. [13].
15. [14].
16. [15].
17. [16].
18. [17].
19. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, come integrato dal comma 20 del presente articolo, sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. Conseguentemente nei provvedimenti normativi citati nel predetto allegato sono soppresse le parole: "e successive modificazioni".
20. [18].
21. [19].
22. [20].
Art. 2. Modifiche ed integrazioni alla
1. Alla
2. - 4. [21].
5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 2, comma 10, primo periodo, della
6. [22].
7. - 10. [23].
11. Il comma 11 dell'art. 3 si interpreta nel senso che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della
12. - 19. [24].
20. - 22. [25].
23. [26].
24. All'art. 12, sono abrogati i commi 3 e 4.
25. [27].
26. [28].
27. [29].
28. - 33. [30].
Art. 3. Disposizioni in materia di formazione del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.
1. Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il Centro di formazione e studi (FORMEZ) può rimodulare i progetti in corso finanziati con risorse già assegnate nei precedenti esercizi.
2. Le risorse finanziarie attribuite al FORMEZ per il funzionamento e lo svolgimento delle attività istituzionali, ai sensi del
3. Nell'ambito delle iniziative di innovazione amministrativa, il FORMEZ può operare sull'intero territorio nazionale a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tale scopo devono essere ridefiniti, anche statutariamente, i fini dell'Istituto e devono essere discussi nelle sedi preposte i progetti formativi da estendere all'intero territorio nazionale e per i quali devono essere adeguati nuovi finanziamenti.
4. Ai partecipanti al corso di formazione dirigenziale previsto dall'articolo 28 del
5. [31].
Art. 4. Telelavoro.
1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro originaria.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie leggi.
5. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 5. Disposizioni in materia di edilizia scolastica.
1. A decorrere dall'anno 1998, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento delle somme dovute dai comuni alle province ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della
2. Per il finanziamento delle maggiori spese derivanti dall'applicazione della
3. Nelle more della stipulazione delle convenzioni previste dalla
[1] Sostituisce la lett. h), comma 3, art. 1, della
[2] Aggiunge la lett. r-bis al comma 3, art. 1, della
[3] Modifica la lett. b), comma 4, art. 1, della
[4] Modifica il comma 6, art. 1, della
[5] Aggiunge il comma 2-bis all'art. 2 della
[6] Aggiunge il comma 4-bis all'art. 4 della
[7] Modifica il comma 5, art. 4, della
[8] Modifica il comma 1, art. 6, della
[9] Aggiunge il comma 3-bis all'art. 7 della
[10] Modifica il comma 1, art. 10, della
[11] Modifica l'alinea del comma 1, art. 11, della
[12] Modifica la lett. b), comma 1, art. 11, della
[13] Modifica l'alinea del comma 4, art. 11, della
[14] Modifica la lett. h), comma 1, art. 11, della
[15] Aggiunge il comma 4-bis all'art. 11 della
[16] Aggiunge le lett. da g-bis a g-quinquies al comma 5, art. 20, della
[17] Modifica il comma 7, art. 20, della
[18] Aggiunge i numeri da 112-bis a 112-undecies all'allegato 1 della
[19] Modifica l'alinea del comma 15, art. 21, della
[20] Aggiunge il comma 20 bis all'art. 21 della
[21] Modificano l'art. 2 della
[22] Inserisce i commi 11 bis e 11 ter nell'art. 2 della
[23] Modificano l'art. 3 della
[24] Modificano l'art. 6 della
[25] Modificano l'art. 9 della
[26] Modifica il comma 2, art. 11, della
[27] Aggiunge il comma 6 bis all'art. 12 della
[28] Modifica il comma 1, art. 13 della
[29] Modifica il comma 1, art. 16, della
[30] Modificano l'art. 17 della
[31] Modifica il comma 5, art. 43, della